STUDIO DOTT. BONVICINI



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STUDIO DOTT. BONVICINI n. 9 del 10 luglio 2003 L INDETRAIBILITÀ PARZIALE DELL IVA DELLE AUTOVETTURE Soltanto in poche circostanze il contribuente ha la possibilità della detrazione dell IVA relativa all acquisto dell automezzo. Cercheremo di capire quando ciò è possibile e soprattutto in che misura. L acquisto dell automezzo Sulla base di quanto stabilito dall art. 30, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché dall'integrazione apportata con la Finanziaria 2003, l'indetraibilità dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003. Tuttavia, limitatamente all'acquisto, all'importazione e all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili di detti veicoli la indetraibilità è ridotta al 90 per cento del relativo ammontare ed al 50 per cento nel caso di veicoli con propulsori non a combustione interna. La cessione del veicolo Per le cessioni dei sopra citati veicoli. per i quali l'iva è stata detratta dal cedente solo in parte, la base imponibile è assunta per il 10 per cento ovvero per il 50 per cento del relativo ammontare nel caso di veicoli con propulsioni non a combustione interna. Esempio: Nel caso di cessione di un autovettura, per la quale sia stata detratta l IVA nella misura del 10 per cento dell'imposta addebitata all'atto dell'acquisto (il cui corrispettivo pattuito per la rivendita della stessa è di euro 5.000,00), la base imponibile (pari al 10 per cento dello stesso) sarà di euro 500,00(5.000x10%) + IVA del 20 per cento per un'imposta da addebitare all'acquirente di euro 100,00. Il perché della riduzione della base imponibile nelle cessioni La norma in esame (art.30, comma 5, della legge n. 388/2000) riduce al 10 per cento del relativo ammontare la base imponibile delle cessioni aventi ad oggetto veicoli per i quali l'imposta è stata

detratta nella misura del 10 per cento. Essa è tesa ad evitare che tale parziale detraibilità, comportando l'inapplicabilità del regime di esenzione previsto per le cessioni aventi ad oggetto beni acquistati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta [art.10, n. 27-quinquies, D.P.R. n. 633/1972], determini una duplicazione di IVA in relazione alla successiva commercializzazione del bene. Acquisti e cessioni in leasing Il regime della detraibilità parziale concerne oltre agli acquisti dei citati mezzi anche l'acquisizione degli stessi mediante contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili. Autocarri Nessuna limitazione nella detrazione dell IVA è invece prevista per i cosiddetti autocarri (gli autoveicoli di cui alla lettera d) dell'art. 54 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse. Per i suddetti veicoli, al fine di determinare se l'iva relativa all'acquisto di tali mezzi è detraibile o meno, bisogna applicare la disciplina generale di cui all'art. 19 e valutare esclusivamente in relazione alla sussistenza o meno del requisito dell'inerenza. L inerenza per i professionisti Il requisito dell inerenza non è sicuramente esistente quando ad acquistare ed immatricolare un "autocarro" sia un notaio: non è infatti possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l'utilizzo di un autocarro e lo svolgimento di un'attività professionale, quale quella notarile, che si fonda sull'applicazione di energie intellettuali da parte del prestatore del servizio (risoluzione n.244/e del 23 luglio 2002). Autoveicoli ad uso speciale o ufficio Una categoria particolare di autoveicoli è rappresentata da quelli immatricolati ad uso ufficio. Sono tali "...i veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse" [art. 54, lettera g, del D.Lgs. n. 285/1992].

L'art. 203, comma 2, del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, così come integrato dall'art. 120 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, elenca, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i diversi tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per uso speciale e, fra questi, indica gli "autoveicoli per uso ufficio". Tali autoveicoli non rientrano nella disposizione limitativa di cui all'art. 19-bis1 e, pertanto, il diritto alla detrazione dell'iva assolta in acquisto e conseguente utilizzo di autoveicoli inquadrati come "autoveicoli per uso speciale", compete nella misura in cui sono inerenti all'attività esercitata e vengono impiegati per realizzare operazioni soggette ad imposta o a queste assimilate ai fini della detrazione ai sensi dell'art. 19. Per esercitare il diritto di detrazione dell'imposta l'art. 19 postula una necessaria correlazione fra l'acquisto del bene e il suo impiego nel processo produttivo (se realizza a valle operazioni imponibili) in quanto la detrazione rimane esclusa se il bene sia utilizzato in operazioni escluse dal campo di applicazione ovvero esenti dall'iva. Nel caso specifico di autoveicoli per "uso ufficio" la sussistenza delle condizioni che permettono al contribuente di detrarre l'iva è subordinata all'effettiva nonché necessaria utilizzazione del veicolo nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa. Tali condizioni sono pressoché irrealizzabili e la prova della indispensabilità dell utilizzo di detti automezzi deve essere fornita dal contribuente, ed ovviamente corredata delle fatture di acquisto di tutta l attrezzatura da ufficio funzionante con le batterie (computer, fax, stampante, modem ecc..) In tale contesto occorre inoltre che il veicolo sia utilizzato esclusivamente in modo conforme alla destinazione risultante dall'omologazione e, quindi, per soddisfare esigenze aziendali di avere uffici amministrativi mobili, suscettibili di essere spostati (per mostre, fiere, promozioni commerciali, eccetera). Nel caso in cui il veicolo dovesse essere utilizzato per soddisfare esigenze diverse da quelle tipiche (quale mezzo di trasporto di cose e persone), seppure nell'ambito dell'attività produttiva dell'impresa, l'iva relativa all'acquisto è indetraibile (risoluzione n. 179/E del 12 novembre 2001). LA DEDUCIBILITÀ DELL'AUTO DATA IN USO PROMISCUO" Una delle erogazioni in natura maggiormente diffuse nell ambito delle aziende è costituita dall utilizzo delle autovetture di proprietà delle imprese anche per fini privati da parte dei dipendenti. Le conseguenze in capo al dipendente /collaboratore Il D.Lgs n. 314/97 stabilisce che per le autovetture, gli autoveicoli, i motocicli ed i ciclomotori concessi in uso ed utilizzati promiscuamente dai dipendenti, il reddito imponibile per questi ultimi

sarà costituito dal 30% delle tariffe ACI corrispondenti ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, al netto delle somme eventualmente trattenute ai dipendenti per l utilizzo stesso. L uso promiscuo in capo al dipendente Costituisce reddito imponibile per un importo pari 30% delle tariffe ACI corrispondenti ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Le conseguenze in capo al datore di lavoro In virtù di quanto disposto dall'art. 121, comma 1, n. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le spese e gli altri componenti negativi relativi all'acquisto di autoveicoli sono interamente deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile IRPEG/IRPEF, se concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta. L uso promiscuo in capo al datore di lavoro Deducibilità integrale dei costi relativi all automezzo. Ai fini del riconoscimento di tale deducibilità integrale è necessario che (si veda al riguardo: C.M. 10 febbraio 1998 n. 48/E): Le condizioni 1) la concessione dell'autoveicolo risulti da idonea documentazione (e in particolare da specifica clausola contenuta nel contratto di lavoro); 2) il veicolo sia concesso in uso promiscuo al dipendente per la metà più uno dei giorni del periodo d'imposta del datore di lavoro (anche se non continuativamente). Nell'ipotesi di acquisto del mezzo in corso d'anno la concessione in uso promiscuo ai dipendenti dev'essere effettuata per la maggior parte del periodo che decorre dal momento dell'acquisto fino al termine del periodo d'imposta (C.M. 16 luglio 1998 n. 188/E).

In caso di mancato rispetto delle sopra citate previsioni, gli oneri relativi all'autoveicolo sono deducibili nel limite del 50% del relativo ammontare fino a un massimo pari a euro 18.075,99 (art. 121-bis, comma 1, lett. b), Tuir). Per poter chiarire il trattamento ai fini IVA, occorre premettere che, a seguito del recepimento della direttiva n. 98/14/Ce, la categoria degli automezzi a uso promiscuo (precedentemente individuata in corrispondenza dell'art. 54, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 285/92) è stata soppressa. In particolare, a partire dalla data del 1 ottobre 1998 (data di entrata in vigore del dm 4 agosto 1998), tali tipologie di veicoli sono state fatte rientrare tra le autovetture di cui alla lettera a) del citato D.Lgs n. 285/92 (in tal senso: ris. min. 29/07/1999, n. 129/E). Ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 633/72, l'imposta relativa all'acquisto, l'impiego, la custodia, la manutenzione e la riparazione di tali tipologie di autoveicoli è ammessa interamente in detrazione a condizione che tali beni: siano adibiti a uso pubblico (previo riconoscimento di tale impiego attraverso un atto emanato dalla pubblica amministrazione. In tal senso C.M. 10/2/1998, n. 48/E); formino oggetto dell'attività propria dell'impresa. Al di fuori di tali ipotesi, in virtù di quanto disposto dall'art. 30, cc 4 e 5, legge 23 dicembre 2000, n. 388 (prorogata fino al 31 dicembre 2003 dalla Finanziaria 2003) si avrà che: l'iva relativa al l'acquisto di tali autoveicoli potrà essere dedotta nei limiti del 10% del relativo ammontare; l'iva relativa alle operazioni di acquisizione dei componenti e ricambi e per i servizi di impiego, custodia, manutenzione e riparazione resta indetraibile al 100%. Dott. Bonvicini