INTRODUZIONE ALLA RESPONSABILITA DELLA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA E PRIVATA Avv.to Corrado Camilletti Alla memoria dell Avv.to Vincenzo Speciale Per struttura sanitaria si intende una organizzazione complessa di uomini e mezzi idonea ad espletare prestazioni di carattere sanitario ed i cui requisiti minimi sono rappresentati dalla presenza di personale medico, paramedico ed ausiliario, qualificato per competenza e professionalità, dal coordinamento logistico tra i servizi, dall idoneità dei locali per funzionalità ed igiene e dalla disponibilità di apparecchiature moderne e funzionanti, nonché di presidi medico-chirurgici e farmaceutici sicuri ed efficaci. Il dato da cui occorre muovere è rappresentato dall autonomia della responsabilità della struttura sanitaria rispetto alla responsabilità in capo al singolo operatore sanitario (medico, paramedico o ausiliario); nel corso della presente trattazione verranno prevalentemente evidenziati i corollari discendenti da tale autonomia. In ordine alla natura della responsabilità della struttura sanitaria possiamo senz altro dirsi pacifico il riconoscimento in giurisprudenza della natura contrattuale di tale forma di responsabilità, essendo la conclusione di un contratto data per implicita nell accettazione in clinica ai fini di un ricovero, ovvero in ambulatorio ai fini di una visita o di un esame 1
diagnostico. (cfr. Cass. Civ. 5939/93, 4152/95, 7336/98, 589/99, 3492/02, 11316/03, 10297/04, 9085/06). Le sentenze meno recenti facevano riferimento alla figura codicistica del contratto d opera, sulla falsariga del contratto stipulato con il singolo medico, tuttavia è parso arduo l utilizzo del tipo suddetto, proprio per quel requisito, consistente nella personalità della prestazione, previsto dall art. 2222 cod. civ., senza obliterare che il complesso delle prestazioni cui la struttura sanitaria è tenuta per effetto del contratto con il paziente mal si presta ad una ricomprensione unitaria nell ambito della figura del contratto d opera. Cominciò allora a farsi strada un differente orientamento che ha finito col prevalere e che si fonda sulla identificazione di un contratto atipico: il c.d. contratto di spedalità o secondo altra terminologia, contratto di assistenza sanitaria (cfr. Cass Civ. SS.UU. 9556/02). Si tratta di un orientamento che ha trovato la sua migliore e allo stato, definitiva consacrazione in Cass. Civ. SS.UU. n. 577/08. Secondo questo indirizzo, il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria troverebbe la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive dal quale, a fronte dell obbligazione al pagamento del corrispettivo che può essere adempiuta dal paziente medesimo, ovvero dal Servizio Sanitario Nazionale, da un soggetto assicuratore o da altri soggetti insorgono in capo alla struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo lato sensu alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale (medico, paramedico e ausiliario), nonché di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di possibili emergenze o complicazioni. Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente non può non avere natura contrattuale e può conseguire ai sensi dell art. 1218 cod. civ. all inadempimento delle obbligazioni che fanno capo direttamente ad essa struttura, ma anche, ai 2
sensi dell art. 1228 cod. civ., all inadempimento della prestazione medicoprofessionale svolta direttamente dal sanitario quale ausiliario necessario della struttura. E irrilevante la presenza di un contratto di lavoro subordinato tra medico e struttura, sussistendo comunque un collegamento tra la prestazione da questi effettuata e la sua organizzazione aziendale e neppure rileva in contrario al riguardo la circostanza che il medico risulti essere di fiducia del paziente o comunque scelto dal medesimo (cfr. Cass. Civ. 13066/04 e 2042/05). Deve essere, pertanto, chiaro che l oggetto dell obbligazione non è solo la prestazione del medico, ma una prestazione complessa di assistenza sanitaria che trova la sua fonte nel contratto atipico di spedalità. Peraltro, non si ravvisano ragioni per differenziare ai fini della disciplina, la responsabilità della struttura sanitaria pubblica dalla responsabilità della struttura sanitaria privata: la responsabilità è la stessa, sia che si tratti di struttura pubblica che di struttura privata. Neppure hanno rilievo ai fini della responsabilità altre sottoclassificazioni della struttura sanitaria quali strutture sanitarie private convenzionate o accreditate o esercizio di attività c.d. intramuraria da parte di medici dipendenti del S.S.N. In effetti, versandosi in tema di violazioni che incidono sul bene primario della salute, oggetto di tutela costituzionale in base all art. 32 Cost., non sembra ragionevole differenziare la responsabilità in relazione alla natura pubblica o privata del soggetto, pertanto, su queste basi non è dato riscontrare l esistenza di limitazioni nella responsabilità, né differenziazioni qualitative o quantitative nel risarcimento E appena il caso di rilevare che il collegamento tra la prestazione sanitaria richiesta dal paziente e l organizzazione aziendale della struttura sanitaria può essere di grado più o meno intenso, di conseguenza l ambito di responsabilità della struttura si troverà ad essere più o meno circoscritto. 3
In base a quanto si è detto, è chiaro infatti, che se il paziente si rivolge direttamente alla struttura sanitaria di cui il medico è dipendente, la responsabilità contrattuale della struttura si fonda sul contratto avente ad oggetto la prestazione sanitaria; ma se, per esempio, il contratto è stato concluso direttamente con un medico di fiducia ed è stato costui a prendere contatti con la struttura, questa sarà responsabile solamente delle prestazioni accessorie che sono state concordate con il paziente (ad es. assistenza infermieristica, sala operatoria, medicazioni, vitto etc.). Conseguentemente, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria troverà il suo fondamento normativo nell art. 1218 cod. civ. (responsabilità per fatto proprio) per l inadempimento delle obbligazioni che fanno capo direttamente alla struttura, mentre si baserà sull art. 1228 cod. civ. (responsabilità per fatto altrui) per i fatti dolosi e colposi dei terzi (medici, paramedici, inserviente etc.) che costituiscono la folta schiera di ausiliari necessari di cui la struttura si avvale nell adempimento dell obbligazione. Risulterà chiaro a questo punto che la responsabilità della struttura sanitaria non è solo quella ricollegabile all intervento medico diagnostico o terapeutico, ma anche quella direttamente imputabile alla struttura per i danni da essa provocati per insufficiente organizzazione o per inefficienza dei servizi e degli impianti. L attività diagnostico-terapeutica del medico all interno della struttura sanitaria non è che uno dei momenti di cui si compone la prestazione complessa richiesta all ente ospedaliero e quindi (proprio in virtù dell autonomia delle due forme di responsabilità) può sussistere una responsabilità della struttura sanitaria ancorché in assenza di responsabilità del personale sanitario. BIBLIOGRAFIA 4
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