I nuovi principi OIC: le novità e criticità in bilancio



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I nuovi principi OIC: le novità e criticità in bilancio a cura di Claudia Mezzabotta Dottore commercialista e revisore legale in Milano Membro EFRAG SME WG Bruxelles 10 marzo 2015 Incontro del Martedì «I nuovi principi OIC: le novità e criticità in bilancio» Milano, corso Venezia 47/49

Il progetto di revisione dei principi OIC La vecchia serie di principi contabili OIC, pubblicata nel 2005, è stata completamente rivista e aggiornata Pubblicazione nuovi principi: tra giugno 2014 e gennaio 2015 Processo di revisione e aggiornamento iniziato nel maggio 2010 I principi OIC 27, Introduzione dell euro quale moneta di conto, OIC 30, Bilanci intermedi, non saranno ripubblicati; OIC 27 è stato soppresso Il principio OIC 11, Bilancio di esercizio: finalità e postulati, resta per ora valido nella versione del 2005; non è stata pubblicata alcuna bozza di un nuovo principio che lo sostituisca, per ora 2

Correlazione tra norme civilistiche e OIC Non si registra alcuna evoluzione significativa delle norme civilistiche relative alla redazione del bilancio dal 2005 a oggi La direttiva 2013/34/UE, pubblicata in GUUE il 29 giugno 2013, ha sostituito la IV e la VII direttiva comunitaria e determinerà, con il suo recepimento nell ordinamento giuridico italiano, alcuni cambiamenti nel Codice civile e nel d.lgs. 127/91, rispettivamente concernenti il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato delle società di capitali Recepimento entro il 20 luglio 2015 Entrata in vigore: bilancio che apre il 1 gennaio 2016 o in data successiva 3

Il Regolamento UE 1606/02 Il Regolamento europeo n. 1606, che impone l utilizzo delle norme dello IASB per la redazione dei bilanci consolidati dei gruppi europei quotati, è stato adottato il 7 giugno 2002 dal Consiglio e il 19 luglio dal Parlamento (pubblicazione in GUCE: 11 settembre 2002) ed è entrato immediatamente in vigore, stabilendo le seguenti date di applicazione delle norme in parola: Società con azioni quotate Società con titoli diffusi al pubblico Altre società Bilanci consolidati IAS/IFRS obbligatori per gli esercizi aperti a partire dall 1/1/2005 IAS/IFRS obbligatori per gli esercizi aperti a partire dall 1/1/2005 Opzione demandata agli Stati membri di ritardare l applicazione all 1/1/2007 Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all utilizzo degli IAS/IFRS Bilanci individuali Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all utilizzo degli IAS/IFRS Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all utilizzo degli IAS/IFRS Opzione demandata agli Stati membri di autorizzare o di obbligare all utilizzo degli IAS/IFRS 4

Il d.lgs. 38/2005 IFRS obbligatori dal 2005 per consolidato di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza, assicurazioni quotate e non quotate IFRS facoltativi nel 2005, ma obbligatori nel 2006, per bilancio individuale di società quotate, società con strumenti finanziari diffusi, banche, enti finanziari sottoposti a vigilanza IFRS obbligatori dal 2006 per bilancio individuale di assicurazioni quotate che non redigono il consolidato IFRS vietati per bilancio individuale di assicurazioni non quotate e di assicurazioni quotate che redigono già il consolidato IFRS facoltativi dal 2005 nel consolidato e nel bilancio individuale per società consolidate da quotate, da società con strumenti finanziari diffusi, da banche e da enti finanziari sottoposti a vigilanza IFRS facoltativi per altre società che redigono il consolidato (escluse quelle minori ) e per altre società da esse consolidate (escluse quelle minori ) IFRS facoltativi nel bilancio individuale di società diverse dalle precedenti (escluse quelle minori ), ma a partire dall esercizio individuato con decreto del Ministro delle Finanze (*) IFRS vietati nel bilancio individuale di tutte le società minori (che possono redigere il bilancio abbreviato ex art. 2435-bis C.civ.) (*) L art. 127-quinquies, D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, entrato in vigore il 25 giugno 2014, ha soppresso queste parole, rendendo immediatamente applicabile la norma che liberalizza l utilizzo degli IFRS in questa tipologia di società. 5

Il bilancio civilistico e la nuova direttiva Tutte le società di capitali italiane diverse da quelle obbligate all adozione degli IFRS adottano le regole civilistiche e i principi contabili OIC per la redazione del bilancio di esercizio e consolidato (d.lgs. 127/91, per il bilancio consolidato) Il recepimento della direttiva 34/2013, all insegna del motto «Think small first» comporterà una «modularità» del bilancio e, in particolare, della tipologia di contenuti e del grado di dettaglio delle informazioni nella nota integrativa, che crescerà al crescere delle dimensioni dell impresa 6

Il contenuto e gli schemi di bilancio La direttiva 34/2013: categorie dimensionali per le singole imprese Categorie dimensionali delle singole imprese: - micro: totale attivo max 350 mila euro, ricavi netti max 700 mila euro, numero medio dipendenti max 10 unità - piccole: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln euro, numero medio dipendenti max 50 - medie: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln euro, numero medio dipendenti max 250 - grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln euro, numero medio dipendenti oltre 250 N.B. - L appartenenza all una o all altra categoria dipende dal superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri indicati e per due esercizi consecutivi 7

La direttiva 34/2013: categorie dimensionali per i gruppi di imprese Categorie dimensionali dei gruppi di imprese: - piccoli: totale attivo max 4 mln euro, ricavi netti max 8 mln euro, numero medio dipendenti max 50 - medi: totale attivo max 20 mln euro, ricavi netti max 40 mln euro, numero medio dipendenti max 250 - grandi: totale attivo oltre 20 mln euro, ricavi netti oltre 40 mln euro, numero medio dipendenti oltre 250 N.B. - L appartenenza all una o all altra categoria dipende dal superamento o meno dei limiti su almeno due dei parametri indicati e per due esercizi consecutivi 8

Le novità in tema di OIC 12: introduzione RIFERIMENTI NORMATIVI: Il bilancio civilistico è formato dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa Il rendiconto finanziario non è un prospetto di bilancio obbligatorio (cfr. OIC 10) Lo schema di stato patrimoniale deve seguire quanto stabilito dall art. 2424 Codice civile L art. 2423-bis, Codice civile, indica i criteri per la presentazione, la suddivisione, il raggruppamento, l aggiunta, l adattamento e la comparazione delle voci di SP e di CE NOVITA PRINCIPALI: Riorganizzazione contenuti e incorporazione «Documento interpretativo di OIC 12» Stralcio nozioni su rendiconto finanziario Aggiornamento commenti alle singole voci in base a nuovi principi OIC 9

Schema di stato patrimoniale: invariato (art. 2424, Codice civile) A) CREDITI V/SOCI PER VERSA- MENTI ANCORA DOVUTI B) IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI A) PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO D) DEBITI E) RATEI E RISCONTI 10

Logica di classificazione non univoca classificazione per natura per tutte le passività e il patrimonio netto classificazione per natura solo per alcune attività: Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, Ratei e risconti, Crediti finanziari e Crediti commerciali classificazione per destinazione per Immobilizzazioni e Attivo circolante classificazione per liquidità/esigibilità per i crediti e i debiti («con separata indicazione degli importi scadenti entro/oltre l esercizio successivo ) 11

L art. 2423-ter, Codice civile Iscrizione separata delle voci previste dallo schema di SP Voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminare la voce complessiva e indicandone l importo totale Raggruppamento voci precedute da numeri arabi solo se esso è irrilevante per la rappresentazione veritiera e corretta Aggiunta voci Adattamento voci Dati comparativi relativi all esercizio precedente No compenso di partite 12

Schema di conto economico: invariato (art. 2425, Codice civile) A) VALORE DELLA PRODUZIONE B) COSTI DELLA PRODUZIONE DIFFERENZA (A -B) C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA FINANZIARIE E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO UTILE (PERDITA) DELL ESERCIZIO 13

Le logiche di classificazione a conto economico per NATURA; Disomogeneità dei conti inseriti nel valore e nei costi della produzione La gestione caratteristica non è distinta dalla gestione accessoria Il concetto di gestione finanziaria è diverso da quello definito da una parte della dottrina (riguarda infatti sia il reperimento sia l impiego di risorse) La gestione straordinaria comprende valori estranei all attività ordinaria. 14

Le «gestioni aziendali» Attività ordinaria vs. attività straordinaria Attività caratteristica vs. attività accessoria Attività finanziaria (include proventi e oneri finanziari, ma anche utili/perdite su cambi, svalutazioni e ripristini di valore di attività finanziarie, plusvalenze e minusvalenze da cessione ) Attività straordinaria (precisata la definizione!) N.B. L art. 2425, Codice civile, non classifica le voci di CE in base a un criterio gestionale «puro» 15

Le principali novità per lo schema di conto economico Definizione di attività straordinaria: «L attività straordinaria include i proventi e gli oneri la cui fonte è estranea all attività ordinaria della società. Sono considerati straordinari i proventi e gli oneri che derivano da: a) eventi accidentali ed infrequenti; e b) operazioni infrequenti che sono estranee all attività ordinaria della società» Aggiornamento definizioni e classificazioni di voci in base ai nuovi contenuti di altri principi contabili Incorporazione contenuti del «Documento interpretativo di OIC 12», originariamente creato per chiarire problemi connessi al calcolo della base imponibile IRAP 16

Le novità in tema di OIC 29, Cambiamenti di principi, stime, correzioni, fatti straordinari Pubblicazione versione definitiva il 5 agosto 2014; entrata in vigore bilancio chiuso il 31 dicembre 2014 o in data successiva. Limitati i casi di applicazione del metodo prospettico, in caso di cambiamenti di principi contabili Uniformato il trattamento della correzione di errori determinanti e non determinanti Ampliamento disciplina eventi successivi alla data del bilancio, con particolare attenzione alla continuità aziendale 17

Cambiamento principi contabili e logica prospettica Cambiamento principi contabili ammesso solo se motivato e se permette una migliore rappresentazione in bilancio Si adotta il nuovo principio in ottica retrospettiva, contabilizzando a PN dell esercizio in chiusura la differenza netta tra i valori ottenuti con l applicazione del nuovo principio e quelli che si sarebbero ottenuti con l applicazione del vecchio principio Effetto cumulativo del cambiamento da calcolare all inizio dell esercizio, tenendo conto, in ottica RETROSPETTIVA, dei valori che si sarebbero calcolati con il nuovo principio. Contropartita: classe E, proventi/oneri straordinari, del CE civilistico Applicazione ottica PROSPETTICA solo in questi casi: a) Non è possibile calcolare l effetto pregresso del cambiamento di principio b) La determinazione dell effetto pregresso è troppo onerosa 18

Cambiamento principi contabili vs. cambiamento di stime N.B. - L IMPUTAZIONE A CE DI COSTI E ONERI A CAUSA DI DUBBI SULLA LORO UTILITA FUTURA E UN CAMBIAMENTO DI STIME 19

Trattamento errori determinanti e non determinanti Errore contabile: rappresentazione qualitativa e/o quantitativa non corretta di un dato di bilancio e/o di una informazione fornita in nota integrativa Correzione: rettifica della voce patrimoniale a suo tempo interessata dall errore, con contropartita in classe E, «Proventi e oneri straordinari», del CE civilistico. Si effettua quando l errore è individuato e sono disponibili i dati per la correzione. Eccezione alla correzione in CE: quando si tratta di errori che non hanno mai avuto influenza diretta in CE, p.e. rivalutazioni iniziali di una immobilizzazione a seguito di norme speciali, operazioni straordinarie tipo conferimento, fusione eccetera. NO FISSAZIONE LIMITI di rilevanza dell errore, che potrebbe essere, tra l altro, anche di tipo qualitativo 20

Trattamento errori determinanti e non determinanti: le informazioni in nota integrativa LA NOTA INTEGRATIVA DEVE INDICARE: NATURA DELL ERRORE; AMMONTARE CORREZIONE NELL ESERCIZIO CORRENTE E IN QUELLI PRECEDENTI, SE DETERMINABILE; IMPORTO «CORRETTO» DELLA VOCE DELL ESERCIZIO PRECEDENTE 21

Gli eventi successivi alla chiusura Eventi da recepire nel bilancio in chiusura: modificano condizioni già esistenti alla data di riferimento del bilancio, ma si manifestano solo dopo la chiusura dell esercizio e richiedono modifica ai valori dell attivo e del passivo, in base alla corretta competenza (p.e. definizione di una causa legale, deterioramento situazione finanziaria di un debitore e conferma tramite fallimento, definizione di prezzo di acquisto o di vendita di un attività già venduta entro la chiusura eccetera) Eventi da non recepire nel bilancio in chiusura: modificano situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma che non richiedono variazione dei valori dell attivo e del passivo perché di competenza dell esercizio successivo (p.e. variazione corso titoli in portafoglio, variazione tassi di cambio, distruzione impianti e attrezzature, sostituzione di un prestito a breve con uno a lungo tramite negoziazione avvenuta dopo la chiusura) 22

Il contenuto e gli schemi di bilancio Gli eventi successivi alla chiusura che possono incidere sulla continuità aziendale Eventi che possono incidere sulla continuità aziendale: p.e. gli amministratori intendono liquidare la società o cessare l attività operativa; la gestione e la posizione finanziaria si deteriorano drasticamente eccetera. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta più appropriato al momento della redazione del bilancio, le valutazioni di fine esercizio ne devono tenere conto. 23

OIC 16: Le principali novità sulle immobilizzazioni materiali Approccio per componenti più pervasivo e più chiaramente definito NO SOSPENSIONE ammortamento per i cespiti non utilizzati da lungo tempo Riformulazione regole sulla capitalizzazione degli oneri finanziari e stralcio norme sulle svalutazioni per perdite durevoli di valore (convogliate, queste, in OIC 9) Capitalizzabilità anche degli oneri finanziari non specifici, in proporzione alla durata del periodo di fabbricazione, se significativo Obbligatorio scorporare valore terreno da valore fabbricato che vi insiste (nel precedente principio era ammesso non scorporare quando il valore del terreno tendeva a coincidere con il valore del fondo di ripristino/bonifica sito, presupponendo che la distinzione fornisce una migliore rappresentazione in bilancio) Chiarimento sull iscrizione delle attività ricevute a titolo gratuito al presumibile valore di mercato al lordo dei costi accessori Chiarimento sul fatto che le svalutazioni di immobilizzazioni rivalutate passano a CE, salvo sia disposto diversamente dalla legge 24

La classificazione a stato patrimoniale Art. 2424-bis, comma 1: gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni Nello Stato Patrimoniale, (art. 2424 c.c.), classe B. II, sono previste 5 voci: 1. terreni e fabbricati 2. impianti e macchinario 3. attrezzature industriali e commerciali 4. altri beni 5. immobilizzazioni in corso e acconti I fondi ammortamento sono posti a diretta riduzione del valore dei correlati cespiti. 25

La classificazione a conto economico Nel Conto Economico, (art. 2425 c.c.), è possibile rilevare in voci diverse il contributo delle immobilizzazioni materiali alla determinazione del risultato di periodo A) Valore della produzione... 4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 5. Altri ricavi e proventi B) Costi della produzione... 10. Ammortamenti e svalutazioni a.. b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni. 14. Oneri diversi di gestione E) Proventi e oneri straordinari 20. Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni, i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5 21. Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14 26 Plusvalenze ordinarie Minusvalenze ordinarie

Il criterio di valutazione civilistico Art. 2426 c.c., c.1, n.1: le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano gli oneri accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi. Art. 2426 c.c., c.1, n.2: il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. 27

Le svalutazioni secondo il Codice civile. Art. 2426 c.c., c.1, n.3: l immobilizzazione che, alla data di chiusura dell esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. CAUSE INTERNE: Errori di progettazione Cambiamenti tecnologici CAUSE ESTERNE: Cambiamenti nei prodotti Diminuzione dei prezzi Obiettive condizioni di non recuperabilità del valore nette del cespite 28

Le immobilizzazioni acquisite a titolo gratuito Si iscrivono all attivo dello stato patrimoniale al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione e in contropartita si registra un provento straordinario (classe E di conto economico) Si aggiungono i costi sostenuti e/o da sostenere per inserirle durevolmente e utilmente nel processo produttivo Il valore contabile, comprensivo dei costi accessori, non deve superare il valore recuperabile Si ammortizzano con gli stessi criteri utilizzati per quelle acquisite a titolo oneroso 29

Separazione del valore di terreni e fabbricati Il precedente testo di OIC 16 permetteva di non scorporare il valore dei terreni da quello dei fabbricati che vi insistono nel caso in cui il valore dei terreni stessi tendesse a coincidere con il valore del fondo accantonato per far fronte ai costi di ripristino/bonifica del sito Il nuovo OIC 16 richiede di separare il valore del terreno da quello del fabbricato anche in questi casi Si ritiene che la rilevazione separata del valore del terreno e del fabbricato, nonché del fondo di ripristino/bonifica del terreno, diano una rappresentazione più corretta della situazione patrimoniale dell impresa 30

Il piano di ammortamento Il piano di ammortamento è di norma determinato tenendo conto dei seguenti elementi: VALORE DA AMMORTIZZARE VITA ECONOMICA UTILE CRITERIO DI AMMORTAMENTO + Valore di iscrizione - Valore residuo al termine della vita utile (pari alla differenza tra valore di presumibile realizzo e oneri di smantellamento, smaltimento dismissione del cespite) Periodo di tempo per cui si ritiene che il bene possa contribuire alla generazione del reddito I. Aritmetico II. I. a quote costanti II. Economico funzionale Dipendente da : deterioramento fisico; obsolescenza economica; fattori legali; fattori ambientali, etc quote variabili (crescenti/decrescenti) Determinato in base all utilizzo effettivo del cespite nel tempo (a quote variabili) 31

Ammortamento dei cespiti non utilizzati Il precedente testo di OIC 16 prevedeva la sospensione dell ammortamento per i cespiti non utilizzati da lungo tempo Il nuovo OIC 16 richiede che per detti cespiti l ammortamento continui Si presume infatti che nel periodo di sospensione dell utilizzo del cespite esso comunque perda valore, essendo soggetto a obsolescenza tecnica ed economica N.B. la sospensione dell utilizzo potrebbe anche far pensare che esista una perdita di valore, la quale, se si rivelasse durevole, comporterebbe la necessità di procedere anche a una svalutazione, con contropartita a CE e riduzione del valore ammortizzabile per gli esercizi successivi 32

Ammortamento: approccio per componenti Il precedente testo di OIC 16 prevedeva già l adozione dell approccio per componenti nell ammortamento di beni il cui valore unitario può essere considerato «composto» da componenti aventi valore relativo elevato rispetto al valore complessivo del bene e la cui vita utile, singolarmente intesa, differisce in modo significativo rispetto a quella del bene nel suo complesso Il nuovo OIC 16 ribadisce la necessità di applicare tale approccio L ambito di applicazione è tuttavia limitato a cespiti «particolari», come centrali elettriche, aeromobili, locomotori e altri mezzi utilizzati per il trasporto pubblico 33

Quando si adotta l approccio per componenti I differenti componenti di un immobilizzazione materiale devono obbligatoriamente essere valorizzati separatamente laddove : essi abbiano una vita utile significativamente differente da quella del cespite inteso nel suo complesso essi generino benefici per l impresa in base a un ritmo differente e abbiano un valore significativo rispetto al valore complessivo del cespite La modalità e la durata dell ammortamento devono allora essere determinati per ciascuno dei componenti 34

Approccio per componenti: esempio Un impresa acquista un locomotore il 1 gennaio N a un prezzo complessivo di 1 200 (tutto incluso) Essa identifica 3 componenti distinti : la carrozzeria 600 il motore 300 la centrale elettrica (accumulatore) 300 La durata della vita utile stimata per questi tre componenti è rispettivamente pari a 30, 10 e 15 anni Il valore residuo di ciascun componente si suppone pari a zero Qual è il piano di ammortamento del locomotore? Qual è l impatto negli esercizi N+10 e N+15 sul patrimonio netto? Si calcolino le stesse cose ipotizzando che il locomotore non sia suddiviso in componenti e sia ammortizzato uniformemente su 30 anni (il costo delle parti eventualmente sostituite è spesato nell esercizio) 35

Approccio per componenti: soluzione proposta L ammortamento del locomotore si effettua come segue : COMPONENTI 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N+9 31/12/N+10 31/12/N+14 31/12/N+15 31/12/N+19 31/12/N+20 31/12/N+29 Ammortamento carrozzeria - 20-20 - 20-20 - 20-20 - 20-20 - 20 Ammortamento motore - 30-30 - 30-30 - 30-30 - 30-30 - 30 Ammortamento accumulatore- 20-20 - 20-20 - 20-20 - 20-20 - 20 Incidenza risultato - 70-70 - 70-70 - 70-70 - 70-70 - 70 Incidenza patrimonio netto - 70-140 - 700-770 - 1.050-1.120-1.400-1.470-2.100 VNC della carrozzeria 580 560 400 380 300 280 200 180 - VNC del motore 270 240-270 150 120-270 - VNC dell'accumulatore 280 260 100 80-280 200 180 - VNC del bene alla chiusura 1.130 1.060 500 730 450 680 400 630 - SENZA SCOMPOSIZIONE 31/12/N 31/12/N+1 31/12/N+9 31/12/N+10 31/12/N+14 31/12/N+15 31/12/N+19 31/12/N+20 31/12/N+29 Ammortamento totale - 40-40 - 40-40 - 40-40 - 40-40 - 40 Acquisto di parti - - - - 300 - - - - 300 - Costi per accumulatore - - - - - - 300 - - - Incidenza risultato - 40-40 - 40-340 - 40-340 - 40-340 - 40 Incidenza patrimonio netto - 40-80 - 400-740 - 900-1.240-1.400-1.740-2.100 VNC del bene alla chiusura 1.160 1.120 800 760 600 560 400 360 - Sulla durata della vita utile complessiva del bene, l impatto sul patrimonio netto è identico (costo totale) ma la ripartizione nel tempo cambia 36

La capitalizzazione degli oneri finanziari Il Codice civile (art. 2426, n. 1) permette la capitalizzazione degli oneri finanziari che maturano durante il periodo di costruzione delle immobilizzazioni materiali, interna o presso terzi Il precedente testo di OIC 16 spiegava le modalità tecniche di calcolo degli oneri finanziari capitalizzabili, limitandosi a considerare solo gli oneri generati da finanziamenti specifici Il nuovo OIC 16, in linea con quanto stabilito a livello internazionale (IAS 23, Borrowing Costs) chiarisce le modalità tecniche di calcolo, includendo sia gli oneri generati da finanziamenti specifici, sia quelli generati da finanziamenti generici, in base a una media ponderata e in proporzione al periodo di fabbricazione, se significativo Il principio IAS 23, tuttavia, obbliga alla capitalizzazione degli oneri finanziari, mentre in base a OIC 16 (e al Codice civile!) detta capitalizzazione resta facoltativa 37

La capitalizzazione degli oneri finanziari: esempio 38

Problematiche e novità in tema di immobilizzazioni materiali Il tasso applicabile ai finanziamenti generici è pari a 7,75%, calcolato come media ponderata dei relativi oneri finanziari: 7,00% x (100/400) + 8,00% x (300/400) 39

Le immobilizzazioni destinate alla vendita Si riclassificano nell attivo circolante e si valutano al minore tra valore netto contabile e valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato Il valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato è il valore netto di realizzazione, vale a dire il prezzo di vendita al netto dei costi di vendita e di dismissione I beni destinati alla vendita non si ammortizzano Le regole valgono anche per i beni obsoleti e in generale per quelli che non sono più utilizzati o utilizzabili nel ciclo produttivo 40

Il leasing e l informativa di bilancio (OIC 17) Leasing operativo vs. leasing finanziario Il metodo patrimoniale e il metodo finanziario per la rappresentazione in bilancio del leasing finanziario Il metodo finanziario è ammesso e raccomandato, ancorché non obbligatorio, nel bilancio consolidato Informativa di bilancio in nota integrativa stabilita dall art. 2427, numero 22, Codice civile L informativa di cui all art. 2427 deve essere fornita anche qualora i contratti di leasing finanziario, nel bilancio consolidato, siano contabilizzati con il metodo patrimoniale 41

Immobilizzazioni immateriali: aspetti introduttivi Le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza dell elemento della tangibilità. Si tratta di costi a fecondità ripetuta, che non esauriscono dunque la loro utilità in un unico esercizio, ma in un arco temporale che comprende più esercizi Si distinguono in: - beni materiali - oneri pluriennali - avviamento - immobilizzazioni in corso di costruzione e acconti Le immobilizzazioni immateriali sono ammortizzabili 42

Le novità del principio OIC 24 Nuova versione principio OIC 24, pubblicata in versione definitiva il 28 gennaio 2015 Stralcio sezione svalutazioni per perdite durevoli di valore (cfr. OIC 9) Completo rinnovamento formale, sistematizzazione informazioni Alcune novità di contenuto Definizione immobilizzazioni immateriali: immobilizzazioni caratterizzate da mancanza di tangibilità, la cui utilità non si esaurisce nell esercizio in cui esse sono acquisite Classificazione: oneri pluriennali (p.e. costi di impianto e ampliamento, costi di R&S, costi di pubblicità e propaganda), beni immateriali (p.e. brevetti, marchi, concessioni, licenze), avviamento 43

Avviamento: definizione e criteri di valutazione E l attitudine di un impresa a produrre utili che derivino o da fattori specifici che, ancorché concorrano positivamente alla produzione di reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno valore autonomo, oppure da incrementi di valore che l azienda nel suo complesso acquisisce rispetto alla somma dei valori correnti dei singoli beni grazie ad una organizzazione funzionale degli stessi. Solo l avviamento acquisito a titolo oneroso può essere capitalizzato: esso rappresenta la differenza tra il prezzo pagato e il valore corrente attribuibile ai singoli beni, al netto delle passività, oggetto di acquisizione Durata ammortamento max 5 anni; limite superabile solo in rari casi e con adeguato supporto economico-tecnico (max 20 anni) Vietati ripristini di valore Differenze con principi IFRS 44

I costi straordinari per la riduzione del personale I costi di addestramento e qualificazione del personale sono capitalizzati purché si tratti di operazioni di investimento nell attuale impianto di fattori produttivi, che comportano un profondo cambiamento nella struttura produttiva, commerciale e amministrativa dell impresa I costi di riduzione straordinaria del personale devono essere spesati perché non rispettano i succitati requisiti 45

Altre novità Ammortamento marchi in massimo venti anni (durata standard della tutela legale degli stessi) Costi di produzione e distribuzione di cataloghi, espositori e altri materiali e strumenti con finalità promozionali: sono beni materiali (cfr. OIC 16) Per acquisti di brevetti e diritti di sfruttamento di opere dell ingegno, marchi, licenze e concessioni, se previsto pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, parametrati ai volumi effettivi della produzione o delle vendite, capitalizzare solo i costi sostenuti inizialmente. Imputare costi sostenuti successivamente a CE, perché correlati alle vendite generate Pagamento di importo superiore ai valori contabili dell azienda: se eseguito per motivi diversi dalla redditività nel breve termine (p.e. strategia commerciale o tecnologica), il relativo costo NON deve essere direttamente imputato a CE, perché non è sempre detta che si tratti di un cattivo affare 46

Il nuovo OIC 9 Il principio OIC 9 si applica alle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nei bilanci redatti secondo il Codice civile E stato pubblicato in versione definitiva il 5 agosto 2014 Le norme ivi contenute erano già presenti, pur con alcune differenze, nei principi OIC 16 e OIC 24, rispettivamente La nuova versione del principio OIC 16, pubblicata in via definitiva il 5 agosto 2014, rinvia a OIC 9 per quanto concerne le regole relative alle svalutazioni La nuova versione del principio OIC 24, pubblicata in via definitiva il 28 gennaio 2015, rinvia a OIC 9 per quanto concerne le regole relative alle svalutazioni 47

La definizione di perdita durevole di valore Diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile prospettiva di lungo termine («perdita durevole di valore») le perdite di valore di questo tipo nulla hanno a che fare con gli ammortamenti differenza di base con principio IAS 36 48

Il valore recuperabile Per le immobilizzazioni materiali e immateriali, è il maggiore tra il valore d uso e il valore equo (fair value) al netto dei costi di vendita. Il «valore d uso» è il valore attuale dei flussi finanziari attesi da un attività materiale o immateriale o da una unità generatrice di flussi finanziari in cui detta attività è inserita. Il «valore equo» o fair value è il prezzo che si ottiene dalla vendita di un attività materiale o immateriale in una negoziazione tra operatori del mercato, condotta in condizioni normali alla data della valutazione. Non si considerano ipotesi di «vendita forzata» L unità generatrice di flussi finanziari è il più piccolo insieme identificabile di attività, che include quella oggetto di valutazione, atto a generare flussi finanziari in entrata ampiamente indipendenti da quelli generati da altre attività o gruppi di attività. 49

La capacità di ammortamento E costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti. Si determina sottraendo al risultato economico dell esercizio, non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte, gli ammortamenti delle immobilizzazioni. Il concetto di «capacità di ammortamento» è noto alla tecnica amministrativa e professionale Serve a effettuare il test per la verifica delle perdite durevoli di valore nel cosiddetto «approccio semplificato» Non necessita di calcoli finanziari e di stime attuariali 50

Le regole di base per le immobilizzazioni materiali Se il valore recuperabile di un immobilizzazione materiale è inferiore al suo valore netto contabile, detta immobilizzazione deve essere rilevata a tale minore valore e la differenza deve essere imputata a conto economico come perdita durevole di valore Le voci di conto economico ex art. 2425, Codice civile, che accolgono le svalutazioni sono la voce B.10.c, Costi della produzione: altre svalutazioni delle immobilizzazioni, se le perdite sono classificabili come «ordinarie» e la voce E.21, Oneri straordinari, se le perdite sono classificabili come «straordinarie» I ripristini di valore sono obbligatori se vengono meno le cause che hanno condotto alla svalutazione e si classificano, nello schema di conto economico civilistico, nella voce A.5, Valore della produzione: altri ricavi e proventi, se ordinari, o nella voce E.20, Proventi straordinari, se di natura straordinaria. 51

Quando procedere al test In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, alla data di chiusura di ogni esercizio, gli amministratori provvedono al calcolo del valore recuperabile e all eventuale svalutazione dell immobilizzazione materiale, se il suo valore netto contabile è minore Se non vi sono indicatori, non si procede al test 52

Gli indicatori di perdita di valore Alcuni esempi di indicatori: a) riduzione significativa del valore di mercato b) variazioni sfavorevoli nel contesto tecnologico, di mercato, economico o normativo nel mercato di origine o di destinazione dei beni e dei servizi dell impresa c) aumento tassi di interesse di mercato (tassi di attualizzazione) d) valore netto contabile superiore al valore equo stimato dalla società e) evidente obsolescenza tecnica e/o fisica del bene f) fatti eccezionali: sospensione o cessazione utilizzo, piani di dismissione o ristrutturazione, ridefinizione vita utile, dati consuntivi peggiori di quanto inizialmente previsto 53

Particolare attenzione a Cambiamenti tecnologici relativi al cespite vs. cambiamenti tecnologici relativi al bene fabbricato con tale cespite Cambiamenti legislativi in senso restrittivo (p.e. nuove norme antinquinamento ) Introduzione o eliminazione di dazi doganali relativi al prodotto (p.e. commodities) Cambiamenti nella vita utile o nel ritmo di utilizzo economico-tecnico del bene (in alcuni casi può bastare la modifica del piano di ammortamento) Calcolo del valore equo, che deve escludere dal prezzo potenzialmente ricavabile dalla vendita del bene i costi di vendita Prodotti e servizi soggetti a moda Cambiamenti sfavorevoli di tipo geopolitico nei mercati di sbocco 54

Regole di base sostanzialmente uguali per le immobilizzazioni immateriali Se il valore recuperabile di un immobilizzazione immateriale è inferiore al suo valore netto contabile, detta immobilizzazione deve essere rilevata a tale minore valore e la differenza deve essere imputata a conto economico come perdita durevole di valore Non vi sono differenze quanto alla classificazione nelle voci di conto economico ex art. 2425, Codice civile, delle svalutazioni e degli eventuali ripristini di valore I ripristini di valore sono obbligatori se vengono meno le cause che hanno condotto alla svalutazione, fatte salve alcune peculiarità In presenza di indicatori di potenziali perdite di valore, alla data di chiusura di ogni esercizio, gli amministratori provvedono al calcolo del valore recuperabile e all eventuale svalutazione e, se non vi sono indicatori, non si procede al test 55

Alcune peculiarità valutative per le immobilizzazioni immateriali Sono vietati i ripristini di valore successivi alla svalutazione di oneri pluriennali capitalizzati (p.e. costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca e sviluppo, costi di pubblicità e promozione ), per il postulato della prudenza Non è permesso procedere a ripristini di valore dell avviamento, per il postulato della prudenza La capitalizzazione degli oneri pluriennali è concessa solo con il consenso del collegio sindacale e non possono essere distribuiti utili se non esistono riserve disponibili capienti a copertura dei relativi ammortamenti (art. 2426, C.civ.) L iscrizione dell avviamento può avvenire solo con il consenso del collegio sindacale e se si è sostenuto un costo; si ammortizza in cinque anni; il prolungamento dell ammortamento è possibile, ma deve essere motivato in nota integrativa (art. 2426, C.civ.) e non può superare i venti anni 56

Particolare attenzione a Ingresso di nuovi concorrenti sul mercato Introduzione o eliminazione di dazi doganali relativi al prodotto (p.e. commodities) Cambiamenti nella vita utile del bene (in alcuni casi può bastare la modifica del piano di ammortamento) Calcolo del valore equo, che deve escludere dal prezzo potenzialmente ricavabile dalla vendita del bene i costi di vendita Calcolo del valore equo, che qualora non esista mercato attivo di beni identici (p.e. nel caso di brevetti o marchi) deve basarsi sulle migliori informazioni disponibili, per stimare quanto l impresa potrebbe ricavare dalla vendita del bene (si considerano negoziazioni recenti, se esistenti) Cambiamenti sfavorevoli di tipo geopolitico nei mercati di sbocco, soprattutto per quanto concerne la valutazione dell avviamento 57

Il calcolo del valore recuperabile Il valore recuperabile, come noto, è il maggiore tra il valore equo del bene e il suo valore d uso Se il valore netto contabile del bene è inferiore al valore equo, non c è bisogno di calcolare il valore d uso Se il valore netto contabile del bene è inferiore al valore d uso, non c è bisogno di calcolare il valore equo Il confronto tra valore equo e valore d uso, in sostanza, si limita ai casi in cui il valore netto contabile risulti superiore a uno dei due: è necessario infatti determinare l entità della svalutazione da apportare Il «valore d uso» è dato dalla somma algebrica dei flussi finanziari in entrata e in uscita riconducibile a un bene o a un insieme di beni, attualizzato alla data di effettuazione della valutazione (di norma, la chiusura dell esercizio) 58

Valore d uso per singoli beni o per insiemi di beni In taluni casi non è agevole o non è possibile determinare il valore d uso di un singolo bene: è necessario in questi casi includere il bene in un insieme di beni atti a generare flussi finanziari in entrata sostanzialmente indipendenti da quelli generati da altre attività o insiemi di attività L insieme di beni citato si definisce unità generatrice di flussi finanziari o cash-generating unit (CGU) E necessario in ogni caso: a) stimare i flussi derivanti dall uso continuativo, compreso quello connesso alla dismissione del bene o della CGU b) applicare un tasso di attualizzazione adeguato 59

La stima del valore d uso: aspetti generali Stime dei flussi finanziari in base a piani previsionali approvati dall organo amministrativo Orizzonte temporale max 5 anni, prolungabile solo se si ipotizzano tassi di crescita costanti o decrescenti (tassi crescenti possibili solo se giustificabili) Il tasso di crescita non deve superare il tasso medio di crescita a lungo termine della produzione, dei settori industriali, del Paese o dei Paesi in cui l impresa opera (tassi maggiori possibili solo se giustificabili) Escludere flussi derivanti da attività di finanziamento, pagamenti o rimborsi fiscali, investimenti futuri per i quali l impresa non si è ancora impegnata Esclusi anche flussi relativi a future ristrutturazioni per cui l impresa non si sia ancora impegnata o relativi a migliorie o ottimizzazioni del rendimento del bene 60

La stima del valore d uso: il tasso Il tasso di attualizzazione deve derivare dalle valutazioni di mercato del valore temporale del denaro e della rischiosità specifica dell attività per la quale i flussi finanziari stimati non siano già stati rettificati Il tasso di attualizzazione deve essere considerato al lordo degli effetti fiscali Si tratta del tasso di interesse che gli investitori richiederebbero se dovessero scegliere un investimento generante flussi finanziari analoghi per entità, rischiosità e tempistica Se possibile, si sceglie un tasso di mercato In altri casi, si utilizza il costo medio ponderato del capitale dell impresa 61

Attribuire la perdita alla CGU Se esiste una perdita di valore da attribuire a una CGU e non a un singolo bene, tale perdita deve essere ripartita a riduzione di tutte le attività in essa ricomprese, in proporzione al loro valore netto contabile rispetto al totale della CGU L avviamento eventualmente allocato alla CGU deve essere svalutato prioritariamente L ammortamento dell avviamento non sostituisce il test di verifica per le perdite di valore (diverso da IFRS) Il ripristino di valore deve avvenire sempre su base proporzionale Gli oneri pluriennali e l avviamento non possono essere ripristinati 62

L approccio semplificato per le PMI: esempio 1 63

L approccio semplificato per le PMI: esempio 1 (soluzione) 64

L approccio semplificato per le PMI: esempio 2 65

L approccio semplificato per le PMI: esempio 2 (soluzione) 66

Commento agli esempi (tratti da OIC 9) Esempio 1: capacità totale di ammortamento>ammortamenti complessivi NO SVALUTAZIONE Esempio 2: capacità totale di ammortamento<ammortamenti complessivi SVALUTAZIONE PARI ALLA DIFFERENZA, vale a dire, a +250-1.500=-1.250 Allocazione prioritaria della perdita all avviamento (-500) Allocazione perdita residua agli altri cespiti, in proporzione al loro valore contabile (60% di 750=450 a cespite A; 40% di 750=300 a cespite B) 67

OIC 13: rimanenze di magazzino Rimanenze di magazzino: sono beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività dell impresa Sono costituite da: materie prime e semilavorati d acquisto, materie sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavorazione, semilavorati di produzione, merci acquistate per la rivendita senza rilevanti trasformazioni, prodotti finiti fabbricati internamente Costo storico: complesso dei costi sostenuti per ottenere la proprietà delle rimanenze di magazzino nel loro attuale sito e condizione Valore di realizzazione desumibile dall andamento del mercato: costo di sostituzione per materie prime e sussidiarie; valore netto di realizzazione per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione 68

Costo di sostituzione e valore netto di realizzazione Costo di sostituzione = costo di acquisto o riproduzione, per materie prime e sussidiarie Valore netto di realizzazione = prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi di completamento e dei costi diretti di vendita, per merci, prodotti finiti, semilavorati e prodotti in corso di lavorazione 69

OIC 13: capitalizzazione degli oneri finanziari e rinvio a OIC 16 Di norma esclusi dalla valutazione del magazzino Capitalizzazione ammessa solo su valore di beni che richiedono un periodo di produzione (maturazione e/o invecchiamento) significativo Limite per la capitalizzazione: valore di realizzazione del bene Capitalizzazione oneri specifici e generici cfr. OIC 16 Scelta di capitalizzazione oneri finanziari: da mantenere costante nel tempo 70

OIC 13: costi congiunti e sottoprodotti Costi congiunti: si tratta di costi comuni non ragionevolmente scindibili La quota di costo da imputare a ciascun prodotto si può determinare attribuendo i costi comuni in rapporto al valore netto di realizzo dei diversi prodotti Sottoprodotti o scarti di lavorazione Si possono valutare direttamente al valore netto di realizzo, purché tale valore sia dedotto dal calcolo del costo del prodotto principale 71

OIC 13: contributi in conto esercizio correlati ai beni merce (1) Per valutare le rimanenze di prodotti che hanno beneficiato di un contributo in conto esercizio si deve procedere a portare quest ultimo a deduzione del costo di acquisto dei prodotti in rimanenza, ma solo se il contributo è acquisito a titolo definitivo Il valore del magazzino (e la sospensione dei costi dell esercizio con conseguente rinvio all esercizio successivo) deve essere pertanto espresso come costo ridotto dei contributi ricevuti 72

OIC 13: contributi in conto esercizio correlati ai beni merce (2) Classificazione contributi in conto esercizio: voce A5, «Altri ricavi e proventi» di CE civilistico I costi di acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci sono nella voce B6, al lordo dei contributi ricevuti La variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti si indica nella voce B11 (materie prime, sussidiarie, di consumo e merci) o nella voce A2 (prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti) al netto dei contributi ricevuti 73

I criteri di valutazione per le grandi commesse Criterio della commessa completata: valutazione al costo Criterio della percentuale di completamento: valutazione in base ai corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza Il Codice civile, all art. 2426, n. 9, ammette la scelta tra i due criteri Prudenza vs. competenza economica I principi internazionali IFRS (IAS 11) ammettono solo il criterio della percentuale di completamento 74

La scelta del criterio di valutazione Commesse di durata inferiore all anno: i due criteri possono essere scelti liberamente Commesse ultrannuali (NOVITA IMPORTANTE): valutazione con il metodo della percentuale di completamento se sono rispettati determinati requisiti: a) esistenza contratto vincolante tra le parti b) risultato di commessa stimabile attendibilmente c) diritto al corrispettivo che matura con ragionevole certezza con l esecuzione dei lavori d) no incertezze relative a condizioni contrattuali o fattori esterni che rendano dubbia la capacità dei contraenti di adempiere alle proprie obbligazioni Commesse ultrannuali che non rispettano i requisiti (NOVITA IMPORTANTE): valutazione con il metodo della commessa completata 75

Rilevazione anticipi e acconti Rilevazione iniziale al passivo di SP Momento della fatturazione definitiva dei compensi: storno dal passivo e contropartita con iscrizione dei relativi ricavi a CE La rilevazione del ricavo può avvenire solo quando è certo che il ricavo maturato sarà definitivamente riconosciuto all appaltatore come corrispettivo dei lavori eseguiti. In mancanza di tale certezza, gli anticipi e acconti ricevuti restano iscritti al passivo di SP e il ricavo non è contabilizzato 76

Commesse in perdita La perdita si registra interamente nell esercizio in cui essa viene quantificata Si contabilizza a decremento del valore dei lavori in corso, iscritto tra le attività correnti Se la perdita prevista è superiore al valore dei lavori in corso già contabilizzato all attivo, si procede dapprima all annullamento di tale valore, e successivamente all accantonamento ad apposito fondo del passivo Il vecchio OIC 23 dava la possibilità di accantonare ad apposito fondo del passivo anche nei casi in cui la perdita fosse inferiore al valore dei lavori in corso già contabilizzato 77

Incentivi e richieste di corrispettivi aggiuntivi (claims) Il nuovo OIC 23 precisa che l inclusione tra i ricavi di commessa avviene quando: a) entro la data di chiusura dell esercizio esiste accettazione formale degli incentivi o delle richieste di corrispettivi aggiuntivi da parte del committente; oppure b) in assenza di formale accettazione, alla data di chiusura dell esercizio è altamente probabile che l incentivo o la richiesta di corrispettivi aggiuntivi sia accettata, sulla base delle più recenti informazioni a disposizione e dell esperienza storica 78

Costi pre-operativi e costi per acquisizione della commessa Vecchio principio OIC 23: si trattava di oneri pluriennali da capitalizzare come immobilizzazioni immateriali ex OIC 24 Nuovo principio OIC 23: al rispetto di determinate condizioni si includono tra i costi della commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell avanzamento dei lavori (no carico nel solo esercizio in cui sono sostenuti) 79

Capitalizzazione costi pre-operativi Si tratta dei costi sostenuti dopo l acquisizione del contratto, ma prima che inizi l attività di costruzione/produzione (p.e. costi progettazione e studi specifici per la commessa successivi all acquisizione del contratto, costi organizzazione e avvio produzione, costi di impianto e organizzazione del cantiere). Criterio della commessa completata: sono rilevati come gli altri costi sostenuti per l esecuzione delle opere Criterio della percentuale di completamento: sono considerati costi di commessa e partecipano al margine di commessa in funzione dell avanzamento dei lavori determinato con uno dei metodi 80

Capitalizzazione costi di acquisizione della commessa Sono costi relativi a studi, ricerche, partecipazione a gare In generale, si rilevano nell esercizio in cui sono sostenuti Si contabilizzano come costi pre-operativi quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sono specifici per commessa b) l acquisizione della commessa ha luogo nell esercizio in cui essi sono sostenuti o tra la data di chiusura dell esercizio e quella di preparazione del bilancio (oppure, è ragionevolmente certa alla data di preparazione del bilancio) c) costi attendibilmente misurabili e recuperabili tramite il margine di commessa 81

I costi da sostenere dopo la chiusura della commessa Sono costi relativi a smobilizzo del cantiere, costi di collaudo opere eseguite, oneri per penalità contrattuali, oneri per la manutenzione delle opere dopo la consegna (se contrattualmente previsto), oneri per garanzie contrattuali Se si utilizza il metodo della percentuale di completamento in funzione dei ricavi e dei costi previsti, detti costi si includono nel costo di commessa e nel preventivo di costo Dopo la chiusura della commessa si accantona ad apposito fondo rischi ed oneri per quella porzione dei costi stimati che non è stata ancora sostenuta Se si utilizza il metodo della percentuale di completamento in funzione di misurazioni fisiche o simili, si procede all accantonamento ad apposito fondo in proporzione all avanzamento della commessa 82