Anno 2013 N.RF100 ODCEC VASTO OGGETTO La Nuova Redazione Fiscale IVIE ED IVAFE - CHIARIMENTI DELLE ENTRATE www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 9 RIFERIMENTI CM 12/2013 E 13/2013 - ART. 19 C. 13-23 DL 201/2011; ART. 1 C. 518 E 519 L. 228/2012 CIRCOLARE DEL 17/05/2013 Sintesi: l Agenzia, con le recenti circolari nn.12 e 13 ha fornito una serie di chiarimenti in merito alle imposte patrimoniali IVIE e IVAFE; in particolare, viene precisato che: - entro il prossimo 17/06/2013, i contribuenti dovranno effettuare l eventuale versamento a conguaglio; tuttavia, agli omessi versamenti dell IVIE dovuta per il 2011 non sono applicabili sanzioni; - così come l IMU sostituisce l IRPEF per i redditi fondiari dell abitazione principale e degli immobili non locati siti in Italia analogamente l IVIE sostituisce l IRPEF per i redditi degli immobili siti all estero; - tutti i c/c ed i libretti di risparmio detenuti all estero da persone fisiche residenti in Italia sono soggetti all IVAFE in misura pari a.34,20; si determina così una sostanziale equiparazione dell IVAFE con l imposta di bollo applicata sulle attività detenute in Italia. Come noto, l art. 19 DL 201/2011 ha introdotto, a carico delle persone fisiche residenti, due imposte patrimoniali sul valore degli immobili situati all estero e delle attività finanziarie detenute all estero. Con le recenti CM 12/2013 e 13/2013, l Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte in materia dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012). IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO A decorrere dal 2012, è istituita (cd. IVIE ): un imposta patrimoniale sul valore degli immobili (terreni e fabbricati) detenuti all'estero posseduti da persone fisiche residenti in Italia a qualsiasi uso destinati Tale imposta è dovuta: in proporzione alla quota di proprietà o di altro diritto reale in rapporto al periodo di possesso (frazione di mese 15 gg si considera come mese intero) se l'importo calcolato supera complessivamente (e non pro-capite). 200 (in tal caso il quadro RM non va compilato, mentre resta la compilazione del quadro RW). AMBITO SOGGETTIVO IVIE : DISPOSIZIONI IN SINTESI Soggetti passivi IVIE: le persone fisiche residenti in Italia ed, in particolare, come specificato nella CM 28/2012: il proprietario o titolare di un diritto reale su beni immobili situati fuori dall'italia (eccetto il titolare della nuda proprietà) il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. Soggetti interposti: l IVIE è dovuta anche per gli immobili: detenuti tramite società fiduciarie Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 2 / 9 BASE IMPONIBILE IMPOSTA ABITAZIONE PRINCIPALE CREDITO D IMPOSTA formalmente intestati a società, fondazioni, trust, ecc. qualora l effettiva disponibilità degli immobili sia riconducibile ad una persona fisica. Immobili in comunione: l imposta è dovuta in proporzione alla quota di ciascun soggetto. Immobili acquisiti a titolo oneroso: il valore dell immobile è costituito: in primo luogo: dal costo storico risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" in mancanza: dal valore di mercato rilevabile: al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l'immobile (valore "normale"). Qualora l'immobile non sia più posseduto al 31/12 si deve fare riferimento al valore dell'immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Immobili acquisiti a titolo gratuito: per gli immobili acquisiti per donazione/successione occorre far riferimento, nell ordine: 1) al valore riportato nella dichiarazione di successione o nell'atto registrato 2) in mancanza: al costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione 3) in assenza di documentazione: al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. IMMOBILI IN PAESI UE O IN NORVEGIA E ISLANDA: va assunto il valore catastale utilizzato nel Paese estero per l assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (anche per immobili acquisiti per successione/donazione); se il paese estero prevede: A) solo un reddito medio ordinario (Francia, Malta, Belgio e Irlanda CM 28/2012): si può (facoltà) determinare il valore: applicando ad esso i coefficienti IMU inclusi gli abbattimenti previsti dalla legislazione estera B) un valore catastale dell immobile (anche a mezzo di coefficienti di moltiplicazione): si assume tale valore (tutti gli altri paesi UE diversi da quelli del punto A precedente). In assenza del suddetto valore catastale, si tornano ad applicare i criteri ordinari. L imposta è dovuta nella misura dello 0,76% del valore dell immobile. Franchigia: l imposta non è dovuta se di importo inferiore ad 200. Si applicano aliquote e detrazioni valide ai fini IMU (aliquota 0,4%; detrazione base fino a 200 + 50 per ciascun figlio convivente di età inferiore a 26 anni max. 400); non opera la franchigia ove l imposta sia inferiore ad 200. Dall imposta patrimoniale dello 0,76% si detrae: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile. EFFETTO SOSTITUTIVO IVIE/IRPEF La Legge di Stabilità 2013 ha esteso l effetto sostitutivo dell IMU sull Irpef (v. Info Fisco 052/2013) anche all IVIE, comportando che sugli immobili tenuti a disposizione all estero non è dovuta Irpef. N.B.: tale modifica non risulta integrata nell art. 70 Tuir, ma rimane confinata nell art. 19 c. 15-ter del DL 201/2011 che ha istituito l imposta. In relazione agli immobili situati all estero, l art. 70 c. 2 Tuir dispone che reddito sia determinato: se l immobile è tassato all estero: nell ammontare risultante dalla valutazione dello Stato estero se l immobile non è tassato all estero: per l ammontare percepito ridotto del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 3 / 9 IMMOBILE A DISPOSIZIONE Se nello Stato estero, l immobile tenuto a disposizione : non è assoggettato ad imposizione: lo stesso non va tassato neppure in Italia; pertanto: va indicato esclusivamente nel modulo RW ai fini degli obblighi di monitoraggio fiscale non va indicato in Dichiarazione dei redditi (quadro D del 730/2013 o quadro RL di Unico PF2013); tale concetto si applicava anche fino al 2011 è tassabile (mediante applicazione di tariffe d estimo o criteri similari): è necessario: compilare il modulo RW non va indicato in Dichiarazione dei redditi (novità 2012 per l alternatività con l IVIE) Nota: fino al 2011 andava dichiarato in Italia il medesimo imponibile dichiarato nello Stato estero: - ridotto delle spese eventualmente ivi riconosciute (dovendosi trattare di spese strettamente inerenti l immobile e non di deduzioni di carattere generale, senza abbattimento forfettario del 15%) - spettava il credito d imposta per le imposte pagate all estero (art. 165,TUIR) Abitazione principale: il concetto si applica anche all abitazione principale (ove non sia locata, anche solo per una parte dell anno). IMMOBILE LOCATO/NON LOCATO Se il reddito derivante dalla locazione dell immobile sito all estero in tale Paese: non è soggetto ad imposta: va indicato nel modulo RW in Dichiarazione dei redditi va dichiarato l ammontare del canone di locazione percepito ridotto del 15% è soggetto ad imposta: va indicato nel modulo RW in Dichiarazione dei redditi va dichiarato l ammontare netto dichiarato in detto Stato (al netto, cioè delle spese strettamente inerenti eventualmente ivi riconosciute v. sopra); in tal caso, spetta il credito d imposta per le imposte pagate all estero. IMMOBILE LOCATO PER PARTE ANNO: nel caso in cui l immobile sia locato solo per una parte dell anno, le disposizioni del citato articolo 70 TUIR trovano applicazione con riferimento alla parte del periodo di imposta in cui verifica tale circostanza (in tal senso anche CM 5/2013). Per tali immobili quindi: il reddito è tassato in Italia con i criteri di cui sopra rimane sempre dovuto il quadro RW TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL'ESTERO DAL 2012 TASSAZIONE ESTERA TASSAZIONE IRPEF (QUADRO RL) Sui canoni Stessa base imponibile estera LOCATI Nessuna tassazione Canoni al netto del 15% di abbattimento forfettario NON LOCATI Tassazione su base Nessuna tassazione catastale Nessuna tassazione (alternatività con IVIE) Nessuna tassazione (inalterato)
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 4 / 9 ABITAZIONE PRINCIPALE ALL ESTERO La legge di stabilità 2013 ha esteso a qualsiasi contribuente fiscalmente residente in Italia il particolare trattamento (mutuato dal regime IMU) dell immobile detenuto all estero, ove questo si qualifichi come abitazione principale. Nota: è stata soppressa la limitazione di tale trattamento ai soli soggetti che prestano lavoro all estero per lo Stato italiano o che lavorano all estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l Italia). Esempio1 Il sig. Rossi, professionista, si è trasferito in Svizzera con la moglie e il proprio figlio minorenne a decorrere dal 1/10/2012, con iscrizione all AIRE nel regime anagrafico del Comune di residenza. In pari data ha proceduto ad acquistare in Svizzera l appartamento dove abitualmente risiede la famiglia. Considerato che: ha soggiornato per più di 183gg in Italia, per il periodo 2012 risulta ancora essere fiscalmente residente in Italia (ed avendo acquistato un appartamento all estero, è tenuto a versare l IVIE ed a compilare il quadro RW) avendo destinato l unità ad abitazione principale, è tassato con l aliquota ridotta dello 0,4%, potendo fruire della detrazione base di 200 + detrazione per figlio convivente di. 50, ragguagliate a 3 mesi. A decorrere dal 2013 non è più fiscalmente residente in Italia e non verserà dunque più l IVIE. Nota: per tali soggetti non opera l esonero dall imposta per importi inferiori a 200 IMPOSTA SULLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Analogamente all'ivie, a decorrere dal 2012, è istituita una imposta patrimoniale anche sulle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE): dalle persone fisiche residenti in proporzione alla quota posseduta ed al periodo di detenzione nell anno (giorni) AMBITO APPLICATIVO IVAFE : DISPOSIZIONI IN SINTESI Soggetti passivi IVAFE: le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie all'estero (a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni). Soggetti interposti: l IVAFE è dovuta anche per gli immobili: detenuti tramite società fiduciarie formalmente intestati a società, fondazioni, trust, ecc. qualora l effettiva disponibilità degli immobili sia riconducibile ad una persona fisica. Attività in comunione: l imposta è dovuta in proporzione alla quota di ciascun soggetto. L imposta (CM 28/2012): è applicabile: alle attività finanziarie che sono state oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura della regolarizzazione non è applicabile: alle attività finanziarie: scudate mediante rimpatrio sia fisico che giuridico amministrate da intermediari finanziari italiani fisicamente detenute dal contribuente in Italia Si considerano detenute all estero anche le attività finanziarie detenute in cassette di sicurezza all estero o tramite intermediari finanziari non residenti.
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 5 / 9 Il valore delle attività finanziarie è costituito: in primo luogo: dal valore di mercato rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute anche utilizzando la documentazione dell intermediario estero/ impresa di assicurazione estera. in mancanza (per titoli/partecipazioni non quotate): il valore nominale o il valore di rimborso. BASE IMPONIBILE Attività non possedute al 31/12: si fa riferimento al valore delle attività rilevata al termine del periodo di detenzione (CM 28/2012). Inoltre, per quanto riguarda: i titoli negoziati in mercati italiani/esteri: si deve fare riferimento: al valore puntuale di quotazione rilevato al 31/12 di ciascun anno o al termine del periodo di detenzione; se a tale data non c è stata negoziazione va assunto il valore di quotazione rilevato nel giorno antecedente più prossimo. titoli non negoziati in mercati italiani/esteri (e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione) si deve far riferimento: in primo luogo: al valore nominale in mancanza: al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente. IMPOSTA CREDITO D IMPOSTA Ai fini della quantificazione del valore rilevano anche i titoli che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso. In tal caso, occorre tenere conto del valore di acquisto L'imposta è dovuta nella misura pari : all 1 per mille per il 2012 1,5 per mille dal 2013 In particolare, l'ivafe: è rapportata ai giorni di detenzione è ripartita in base alla percentuale di possesso (per attività finanziarie cointestate) Dall imposta si potrà dedurre: fino a concorrenza del suo ammontare un credito d imposta pari all ammontare dell imposta patrimoniale versata in relazione al medesimo periodo nello Stato estero in cui sono detenute le attività finanziarie. Il credito d imposta non può in ogni caso superare l imposta dovuta in Italia. IMPOSTA FISSA E GIACENZA MEDIA La CM 12/2013 evidenzia infine che: IVAFE FISSA SU C/C E LIBRETTI DI RISPARMIO la Legge di Stabilità 2013 ha esteso a tutti i C/C e libretti di risparmio detenuti in qualsiasi paese estero (da persone fisiche residenti in Italia) l applicazione dell IVAFE nella misura forfettaria di. 34,20, determinando una sostanziale equiparazione dell IVAFE con l imposta di bollo applicata alle medesime attività finanziarie in Italia l imposta non è dovuta se il valore medio di giacenza è complessivamente <. 5.000 LIMITE DI.5000 Più C/C o libretti di risparmio presso lo stesso intermediario: il calcolo della giacenza media va effettuato: a) sommando il valore medio di giacenza di tutti i conti b) considerando solo la quota di possesso c) a nulla rilevando il periodo di possesso.
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 6 / 9 Il sig. Rossi è titolare dei seguenti 3 C/C in Austria presso un istituto bancario, il quale ha comunicato i seguenti valori medi nel 2012: - C/C A, quota 100% (365 giorni): valore medio 2.000 - C/C B, quota 50% (365 giorni): valore medio 5.000 - C/C C, quota 25% (100 giorni): valore medio 4.000. Esempio2 Il valore medio di giacenza annua di tutti i C/C è pari a 5.500, così determinato: (2.000 x 100%) + (5.000 x 50%) + (4.000 x 25%). In tal caso l IVAFE è dovuta in quanto la sommatoria del valore medio di giacenza dei singoli c/c, rapportato alla quota di possesso, è superiore a 5.000 l imposta è dovuta in misura fissa ( 34,20) per ogni singolo C/C, rapportata alla quota ed al periodo di possesso: 34,20 x 100% + 34,20 x 50% + 34,20 x 25% x 100/365 =. 53,64 IVIE E IVAFE: DECORRENZA E VERSAMENTO IMPOSTE Nell ambito della recente CM 12/2013 l Agenzia ha precisato che, per effetto del differimento della decorrenza dell imposta: i versamenti effettuati per l anno 2011 si considerano quale acconto per il 2012 entro il prossimo 17/06/2013, sarà necessario versare: l eventuale conguaglio a saldo l acconto 2013 dell imposta Acconti 2013 di IVIE/IVAFE: è possibile adottare il criterio: storico: 40%/60& del 99% dell imposta sostitutiva per il 2012 previsionale: ammesso OMESSO VERSAMENTO DEGLI ACCONTI 2012 : non si applicano sanzioni in caso di omesso versamento dell acconto 2012 (in sostanza l ammontare originariamente dovuto per il 2011 non viene considerato un importo minimo di acconto dovuto per il 2012), dovendosi solo procedere al versamento a saldo di quanto dovuto per il 2012. Nota: in assenza di incrementi delle consistenze estere di riferimento, non sarà presumibilmente dovuto il conguaglio (avendo il contribuente già versato l intera imposta dovuta per un periodo di imposta, il 2011) IMPOSTA A CREDITO IN UNICOPF2013 Il contribuente potrà trovarsi a credito di imposta sostitutiva nelle ipotesi in cui i versamenti effettuati per il 2011 dovessero risultare non più dovuti per il 2012 (es.: a seguito della cessione degli immobili o per errori materiali). Il credito sarà in tal caso recuperabile nei modi ordinari, con riporto in compensazione (orizzontale in F24, o in detrazione dell imposta dovuta per l anno successivo) o a rimborso. Quadro RX: il credito va riportato: nel rigo RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A nel rigo RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B.
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 7 / 9 IVIE - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PAESE DOVE E' SITO IL BENE PAESI UE e PAESI SEE (Norvegia e Islanda) PAESI EXTRAUE ed EXTRASEE (incl. Svizzera) MODALITA' CRITERI SUSSIDIARI (IN ORDINE DI APPLICAZIONE) ACQUISIZIONE 1 VAL. CATASTALE 2 VAL. DICHIARATO 3 COSTO STORICO 4 VAL. NORMALE A TITOLO ONEROSO SUCCESSIONE / DONAZIONE A TITOLO ONEROSO SUCCESSIONE / DONAZIONE VALORE "CATASTALE" come determinato (ed eventualm. rivalutato) nel Paese UE/SEE (N.B.: Francia, Belgio, Malta e Irlanda: si può moltiplicare la rendita catastale per i coefficienti IMU) VALORE DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato VALORE DICHIARATO in Dich. di success. o nell'atto registrato COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" (se documentato) COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante (se documentato) COSTO D'ACQUISTO risultante dall'atto d'acquisto o "dai contratti" (se documentabile) COSTO D'ACQUISTO del decuius o del donante (se documentabile) VALORE DI MERCATO rilevabile al 31/12 nel Paese estero DATA DI RIFERIMENTO: il valore dell'immobile va assunto: o in generale: al 31 dicembre di ciascun anno o immobili ceduti in corso d'anno: valore rilevato al termine del periodo di detenzione.
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 8 / 9 1) Immobili extraue: valore di acquisto o costruzione; in assenza valore di mercato 2) Immobili nella UE ( + Norvegia e Islanda): Francia, Belgio, Irlanda e Malta: alternativamente a scelta del contribuente: - moltiplicatore IMU x reddito medio ordinario - valori come per immobili extraue (p.to 1) tutti gli altri paesi UE: valore catastale utilizzato per le imposte patrimoniali o di trascrizione all estero Per paesi extraue: imposte patrimoniali Per paesi UE: imposte patrimoniali + imposte reddituali non scontate ex art. 165 Tuir (in genere non ve ne sono). Acconto: se 51,65: non dovuto se 51,65: pari al 99% del dovuto e va versato: - se 257,52: in unica soluzione - se > 257,52: 40% la 1 rata ed al 60% la 2 rata Si applicano i concetti validi per l Irpef Importo minimo:. 12,00 Detrazioni: per unità destinate ad abitaz. princip. coincidono con quelle previste per l IMU IVIE versata nel 2012 (come da UnicoPF 2012) Immobile di valore 26.381: non è dovuta imposta (<. 200) si compila il quadro RW ma non RM 10.000: non è dovuta imposta non si compila né l RW né l RM
Redazione Fiscale Info Fisco 100/2013 Pag. 9 / 9 PARTECIPAZIONI: in primo luogo: valore di mercato in mancanza: valore nominale (o di rimborso) Versamento e acconti: si applicano i concetti validi per l Irpef (al pari dell IVIE) CONTI CORRENTI e LIBRETTI DI RISPARMIO (ovunque ubicati): se giacenza media 5.000: non dovuta in caso contrario: imposta fissa: 34,20 (giacenza media: rapporto se C/C cointestato; somma se si detengono più C/C) Imposta 0,1% (salvo C/C e libretti a risparmio) IVIE versata nel 2012 (come da UnicoPF 2012)