REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO ADIBITE AD ATTIVITA SANITARIA



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REGOLAMENTO PER L ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL AZIENDA OSPEDALIERA DI DESENZANO ADIBITE AD ATTIVITA SANITARIA 1. Scopo ed ambito di applicazione del presente Regolamento Il presente Regolamento è volto a disciplinare le modalità di accesso alle strutture adibite ad attività sanitaria dell Azienda Ospedaliera di Desenzano, da parte di utenti esterni e del Personale Dipendente o ad esso assimilato, al fine di tutelare non solo la salute, la sicurezza e, più in generale, il benessere dei Pazienti, ma anche la salvaguardia della struttura medesima, garantendone l ottimale funzionamento. 2. Accesso alla Struttura Ospedaliera Al Presidio Ospedaliero possono accedere unicamente: - i soggetti che necessitano di prestazioni di ricovero od ambulatoriali ed i loro accompagnatori; - i visitatori, esclusivamente durante gli orari di accesso ai reparti, ad eccezione degli specifici casi indicati all art. 4; - coloro che effettuano assistenza; - tutti coloro che vengono in contatto con la Struttura Ospedaliera, espressamente autorizzati (Informatori Farmaceutici, Personale di ditte esterne, volontari, tirocinanti ecc.). Gli ingressi dell Ospedale sono aperti all Utenza esterna dalle ore 06,00 alle ore 21,00. L accesso al Pronto Soccorso è consentito senza alcuna limitazione di orario. L accesso ai Servizi non continuativi è limitato all orario di funzionamento degli stessi. Il Personale Dipendente, o comunque ad esso assimilato, accede all Ospedale esclusivamente per ragioni di servizio, avendo cura di tenere bene esposto, durante il lavoro, il tesserino di riconoscimento. Al di fuori di tale evenienza, anche il suddetto Personale è tenuto, come tutti, al rispetto del presente Regolamento. 3. Visite ai degenti I degenti possono ricevere le visite dei Congiunti e dei Visitatori negli orari stabiliti dall Azienda Ospedaliera e pubblicati sulla Carta dei Servizi, disponibile per la consultazione anche sul sito internet aziendale (www.aod.it). Detti orari devono essere esposti all ingresso dell Ospedale e di ogni singola Unità di degenza. Al di fuori di tali orari, laddove non esistano ostacoli di tipo strutturale, gli ingressi alle Unità Operative di degenza resteranno chiusi e sarà onere del Direttore della struttura Complessa o suo delegato vigilare sull osservanza di tale prescrizione. In casi particolari, saranno consentite visite fuori orario, se espressamente autorizzate dal Direttore dell Unità Operativa di afferenza o Suo sostituto (Allegato 1). 1

Il personale di assistenza è tenuto a far rispettare la volontà del degente se non gradisce ricevere visite. In conformità con quanto previsto dalla Guida del Ministero della Salute Uniti per la Sicurezza, i Visitatori, al fine di tutelare la salute e, più in generale, il benessere dei Pazienti ricoverati, sono tenuti a rispettare: le norme igieniche, quali ad esempio: non sedersi sui letti, indossare indumenti puliti e consoni all ambiente ospedaliero, curare la propria igiene personale, astenersi dalla visita nel caso in cui si sia a conoscenza di una propria patologia trasmissibile, non fumare od offrire sigarette ai degenti, non portargli cibi, bevande e medicinali che potrebbero interferire con le pratiche diagnostiche e terapeutiche in atto; le norme di buona educazione e di tutela della privacy del Paziente. In particolare non è consentito affollare i corridoi e le stanze, parlare ad alta voce, abusare dell uso del cellulare e, comunque, comportarsi in modo da arrecare fastidio ai Degenti. Non è inoltre permesso introdurre oggetti che non rientrino nella categoria della semplice cortesia e che comunque possano disturbare la permanenza degli altri Degenti. In caso di gravi episodi di mancato rispetto del presente regolamento, una volta esperito ogni tentativo di ragionevole conciliazione, il personale è autorizzato, per il tramite del centralinista, ad allertare le Forze dell Ordine. 4. Assistenza volontaria: ipotesi previste In conformità con la vigente normativa in materia hanno diritto, in caso di ricovero, all assistenza integrativa di un familiare o di altra persona volontariamente disponibile, anche al di fuori dell orario delle visite: i Minori di anni quattordici e, comunque, gli adolescenti nell ottica del rispetto della Carta dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti; i Pazienti con età superiore a sessantacinque anni, ex Legge Regionale n. 4 del 15.02.1992. L accesso è autorizzato dal Direttore dell Unità Operativa di afferenza o suo sostituto (Allegato 1). 5. Assistenza privata Tale tipologia di assistenza deve essere considerata come attività privata, gestita direttamente dall interessato, di mero supporto a quella che viene fornita dall Ente. La richiesta di accesso deve essere effettuata dal Degente o da un Suo Familiare ed autorizzata, di volta in volta discrezionalmente, dal Direttore dell Unità Operativa di afferenza o suo sostituto (Allegato 1). Pertanto sono da ritenersi escluse da tale attività tutte le funzioni assistenziali che restano di esclusiva competenza del Personale dell'a.o.d.. 2

6. Associazioni di volontariato La partecipazione dei volontari si realizza attraverso l apporto partecipe, attivo e responsabile degli aderenti, legittimato mediante specifica autorizzazione del Direttore Generale e mediante stipula di protocolli d intesa, dietro presentazione di progetti mirati, condivisi ed autorizzati dall Azienda Ospedaliera. La presenza dei volontari, dotati di cartellino di riconoscimento, dovrà essere segnalata al paziente che può esprimere il rifiuto ad incontrarli. 7. Medici ed altri operatori tirocinanti L attività degli operatori che effettuano tirocinio professionale è regolamentata dalla legge e da accordi di programma stipulati tra l Azienda e le Istituzioni di provenienza. I tirocinanti devono esibire cartellino di riconoscimento. 8. Accesso ai minori Ai Minori di anni dodici è sconsigliato, per motivi igienico-sanitari, l ingresso in Ospedale, ad eccezione del Reparto di Neonatologia/Pediatria ed Ostetricia, esclusivamente nell ottica dell integrazione familiare durante l evento nascita. In ogni caso devono essere accompagnati da un adulto ed attentamente sorvegliati. 9. Divieto/limitazione all accesso ai reparti La Direzione Sanitaria Ospedaliera, in casi specifici di rischio per l igiene e/o la salute dei degenti, può vietare temporaneamente l accesso a locali o strutture specificamente identificate. Per motivi legati alla loro peculiarità, per alcune Unità Operative sono stabilite modalità d accesso più restrittive, descritte nell Allegato 3 al presente Regolamento. All interno di ciascuna Unità Operativa possono essere presenti alcuni locali ad accesso controllato. Per locali ad accesso controllato si intendono tutti quei locali di competenza dell U.O. che per consentire un corretto e veloce svolgimento delle attività quotidiane non possono essere chiusi a chiave ma il cui accesso deve essere vietato agli utenti o ad altri operatori aziendali. Tali locali sono identificati con l apposizione di un cartello di divieto di accesso (Allegato 2). La presenza del cartello indica che l accesso è consentito esclusivamente al personale sanitario. Eventuale altro personale può accedere unicamente solo previa autorizzazione del coordinatore infermieristico/tecnico. 10. Punti informativi per gli utenti Le attività d informazione ed accoglienza per gli Utenti saranno garantite da personale addetto ai punti informativi posti all ingresso dell Ospedale. L Utente potrà essere indirizzato, nel momento di primo contatto con i servizi sanitari, ricevendo informazioni generali riguardo alle prestazioni di cui necessita. 3

11. Parcheggio e viabilità I visitatori ed i dipendenti, se le strutture ospedaliere lo consentono, devono parcheggiare gli automezzi negli spazi a loro riservati, in modo ordinato e per il tempo strettamente necessario. Non devono per nessuna ragione intralciare la viabilità e, soprattutto, non devono transitare, sostare od occupare, anche temporaneamente, gli spazi, opportunamente segnalati, riservati all accettazione ed al soccorso degli ammalati od alla movimentazione delle merci e degli operatori. Comportamenti assunti in violazione di tali norme, potendo impedire o ritardare il soccorso od il compimento di servizi essenziali per la salute e la sicurezza delle persone sono sanzionati dal Codice Penale. La Direzione Ospedaliera è autorizzata a denunciare siffatti comportamenti all Autorità Giudiziaria. 4

Allegato 1 Oggetto: Autorizzazione ad ampliare l orario di visita da parte di un Familiare / Volontario / Personale Qualificato. Il Direttore dell U.O. o Suo Sostituto autorizza l ampliamento dell orario di visita per il Sig. ricoverato presso l Unità Operativa di - Ospedale di per il periodo Per presa visione Firma Direttore U.O. o Suo Sostituto Ricoverato / Familiare Data