La Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento

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ACERBI & ASSOCIATI CONSULENZA TRIBUTARIA, AZIENDALE, SOCIETARIA E LEGALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE CIRCOLARE N. 3 14 GENNAIO 2014 La Comunicazione telematica delle dichiarazioni di intento Copyright 2014 Acerbi & Associati ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE I 36100 VICENZA, VIA NAPOLI 66 TEL. 0444322866-0444322705 R.A. FAX. 0444545075 Codice fiscale e partita I.V.A. 02380850244 Indirizzo E-Mail: info@studioacerbi.com - Web-site: www.studioacerbi.com

Gli esportatori abituali (ossia coloro che effettuano un rilevante ammontare di operazioni con l estero), onde evitare di essere costantemente a credito d Iva, possono richiedere ai loro fornitori di emettere fatture senza addebito d Iva ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972: tale richiesta viene effettuata attraverso la cd. dichiarazione d intento da inoltrare a ciascun fornitore (ovvero solo ad alcuni di questi). I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti: numerazione progressiva; annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture messe o in quello dei corrispettivi); invio all Agenzia delle Entrate di una comunicazione da effettuare esclusivamente in via telematica entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione realizzata senza applicazione dell imposta. In relazione a tale ultimo punto si ricorda, infatti, che per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 16/2012 - in vigore dal 2 marzo 2012 - l assolvimento dell adempimento telematico non viene più richiesto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d intento ma entro il più ampio termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione realizzata senza applicazione dell imposta, ai sensi dell art. 8 comma 1 lett. c) del DPR n. 633/1972. Si riepilogano sul punto i chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 82/E del 01/08/2012: il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione costituisce il termine ultimo per eseguire l adempimento: resta pertanto ferma la possibilità per i contribuenti che ricevono lettere d intento da esportatori abituali di effettuare la comunicazione anche se la relativa operazione non imponibile non è stata ancora effettuata; nelle more dell approvazione di una nuova versione del modello di comunicazione adeguata al mutato quadro normativo, l adempimento continua ad essere assolto utilizzando la modulistica attualmente in uso ed approvata con provvedimento del 14 marzo 2005; il campo contenuto nel frontespizio, denominato Periodo di riferimento, potrà essere compilato indicando esclusivamente l anno di riferimento, senza quindi indicazione del mese: tale modalità di compilazione potrà essere adottata sia nell ipotesi in cui la comunicazione venga effettuata facendo riferimento alla data di effettuazione dell operazione non imponibile come anche nei casi in cui la comunicazione risulti antecedente alle medesime operazioni. Attenzione al nuovo termine di scadenza In virtù delle novità introdotte dal D.L. n. 16/2012 che assegnano rilevanza alla concreta effettuazione della prima operazione senza applicazione dell Iva in virtù della lettera di intento ricevuta e delle pesanti sanzioni previste, si invita la gentile clientela a comunicare con tempestività l avvenuta effettuazione di tali operazioni. Ad ogni modo, per evitare possibili disguidi (stante il non sempre facile monitoraggio nonché variabilità del momento di effettuazione di tali operazioni) si consiglia di trasmettere con la massima tempestività allo Studio le lettere d intento ricevute, al fine di provvedere alla trasmissione entro le scadenze di legge. Considerate le oramai consolidate procedure operative in atto in base alla previgente normativa, si consiglia di continuare ad effettuare la Comunicazione delle dichiarazioni 2

di intento ricevute entro il 16 del mese successivo a quello di ricevimento, onde evitare il rischio di pericolosi ritardi od omissioni. A tal fine i Clienti che intendono avvalersi dello Studio per la trasmissione della propria Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute all Agenzia delle Entrate, trasmettono allo stesso per fax o per e-mail entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese copia cartacea della predetta comunicazione, già compilata e firmata, e relativa alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese precedente. Riepilogo obblighi ed adempimenti Soggetti obbligati alla comunicazione all Agenzia delle Entrate Termine Numerazione Modalità L obbligo di comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi Iva che ricevono da soggetti che si qualificano esportatori abituali le c.d. lettere di intento con le quali l esportatore abituale chiede al proprio fornitore di eseguire la fornitura, sia di beni che di servizi, senza l applicazione dell Iva. I fornitori degli esportatori abituali devono inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica in cui confluisce l operazione realizzata senza applicazione dell imposta. Non essendo più il termine di trasmissione ancorato al mese di ricevimento della dichiarazione non pare più necessario a tale fine conservare ed allegare alla lettera di intento la busta o il fax che individuano con certezza la data del ricevimento. I nuovi termini di invio delle lettere di intento fissati dal D.L. n. 16/2012, legati alla concreta applicazione della fatturazione in esenzione, risolvono anche le problematiche relative alla loro numerazione progressiva (elemento da indicare nella dichiarazione telematica). Posto che comunque la R.M. n. 82/E/2012 ammette l invio delle lettere d intento seguendo il criterio del mese di ricevimento delle stesse si forniscono le seguenti indicazioni in relazione alle lettere ricevute in prossimità del cambio d anno: lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall esportatore abituale e ricevuta sempre in dicembre dal fornitore: in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all invio telematico della comunicazione entro il 16 gennaio 2014; lettera di intento emessa nel dicembre 2013 dall esportatore abituale e ricevuta dal fornitore i primi giorni di gennaio 2014: anche in questo caso il fornitore dovrà seguire la numerazione progressiva del 2014 e provvedere all invio telematico della comunicazione entro il 17 febbraio 2014. Il fornitore che riceve la lettera d intento deve presentare la comunicazione esclusivamente per via telematica, essendo espressamente esclusa ogni altra forma di presentazione. La procedura di invio telematico della comunicazione è analoga a quella già prevista per le altre dichiarazioni. 3

Revoca Nuova richiesta Nel caso in cui l esportatore voglia rettificare in diminuzione l ammontare del plafond o revocare la dichiarazione già inviata, egli inoltrerà al fornitore una nuova lettera d intento o comunicazione di revoca. La revoca non è oggetto di comunicazione all Amministrazione Finanziaria. In questo caso la lettera d intento o comunicazione di revoca non deve essere consegnata allo Studio ma deve essere solamente conservata e numerata. Qualora l esportatore invii una nuova dichiarazione per richiedere un plafond maggiore, per il fornitore è necessario effettuare un nuovo invio entro il 16 del mese successivo. In questo caso la comunicazione deve essere tempestivamente inoltrata allo Studio per l adempimento telematico Sanzioni L aspetto più delicato del nuovo adempimento è sicuramente legato alle pesanti conseguenze che gravano sul fornitore che omette di inviare la comunicazione o la invia con errori o parti non compilate. È importante precisare che il fornitore che invia la comunicazione nei termini previsti è al riparo da ogni conseguenza di tipo sanzionatorio, anche nel caso in cui si dovesse successivamente scoprire che l esportatore abituale non poteva legittimamente inviare al proprio fornitore la richiesta di non applicazione dell Iva (oppure la richiesta si dimostrasse superiore al plafond disponibile). Al contrario, il mancato o ritardato invio della comunicazione comporta, in caso di esecuzione della fornitura, l applicazione di sanzioni. In tale caso, se l esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell Iva da parte dell esportatore. Per effetto delle nuove previsioni introdotte dal D.L. n. 16/2012, inoltre, la mancata esecuzione della fornitura non è più fatto generatore di sanzioni, posto che la mancata effettuazione di operazioni non fa scattare il presupposto per l invio telematico della lettera d intento. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati: Senza effettuazione di forniture in sospensione regolari irregolari Nessuna sanzione in quanto non sorge mai il presupposto per l invio Sanzione dal 100% al 200% dell Iva non applicata Sanzione dal 100% al 200% dell Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell Iva da parte dell esportatore abituale 4

Ravvedimento operoso Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della Comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d intento, trova applicazione l istituto del ravvedimento operoso contemplato dall art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 472/1997 (riduzione ad un ottavo della sanzione). L Agenzia delle Entrate (C.M. n. 41/E/2005) ha ribadito che nell ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore. In particolare, quindi, in caso di omesso o irregolare invio della comunicazione, le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso sono le seguenti: Senza effettuazione di regolari irregolari Nessuna sanzione Sanzione pari al 12,50% dell Iva non applicata Sanzione pari al 12,50% dell Iva non applicata + responsabilità solidale per il mancato versamento dell Iva da parte dell esportatore abituale 5