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Anno 2014 N. RF173 www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 6 OGGETTO ACCONTI IRPEF E IRES 2014 OBBLIGHI DI RIDETERMINAZIONE RIFERIMENTI L. 147/2013; Art. 34, L.183/2011; ISTRUZIONI UNICO 2014 CIRCOLARE DEL 24/06/2014 Sintesi: con l avvicinarsi della scadenza del 07/07/2014 per il versamento della prima rata degli acconti 2014 è necessario considerare, in caso di utilizzo del metodo storico, l obbligo di rideterminazione dell imposta 2013 di riferimento; anche quest anno, infatti, specifiche disposizioni di legge prevedono alcuni obblighi di rideterminazione delle imposte sui redditi 2013 sulle quali commisurare gli acconti 2014 Con la presente Informativa si riepilogano le principali disposizioni rilevanti ai fini del ricalcolo. Come noto, l ammontare dell acconto dovuto va determinato utilizzando, alternativamente: a) il metodo storico b) il metodo previsionale. Nota: la scelta dell uno o dell altro metodo riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l IRPEF e il metodo previsionale per l IRAP. Misura dell acconto: a prescindere dal criterio adottato, l acconto 2014 va versato nella seguente misura: TIPOLOGIA DI ACCONTO MISURA Riferimento IRAP IRPEF 100% Art. 11 c. 18 DL 76/2013 IRES 101,5% Art. 1 c. 301 L. 311/04; DM 30/11/13 SOGGETTI IRPEF 100% Artt. 30 c. 3 DLgs.446/97 e 17 c. 3 DPR 435/01 SOGGETTI IRES 101,5% Artt. 30 c. 3 DLgs.446/97 e 17 c. 3 DPR 435/01 RIDETERMINAZIONE: nel caso si utilizzi il metodo storico, i soggetti IRPEF/IRES, al verificarsi di specifiche ipotesi, devono procedere alla rideterminazione del reddito e dell imposta dell anno precedente (IRPEF /IRES / IRAP), quale base di calcolo degli acconti relativi all anno in corso. Con riferimento agli acconti 2014, ai fini del ricalcolo occorre: rideterminare il reddito 2013 (applicando le nuove regole) rideterminare l imposta dovuta per il 2013 sul reddito rideterminato utilizzare l imposta rideterminata come base di calcolo per determinare gli acconti 2014. METODO STORICO - CALCOLI Va utilizzato il riferimento dell imposta dovuta per il 2013 al netto delle detrazioni, dei crediti d imposta e delle ritenute, risultante dalle dichiarazioni dei redditi e dell IRAP. METODO PREVISIONALE Va utilizzato il riferimento dell imposta dovuta per l anno in corso (2014), tenendo conto dei redditi che presumibilmente saranno conseguiti nell anno (e delle ritenute che saranno eventualmente operate), degli oneri deducibili e/o detraibili sostenuti e dei crediti d imposta spettanti. L aliquota in base alla quale determinare l imposta presunta è quella in vigore per il 2014, salvo che per l IRAP, laddove sono state previste aliquote transitorie.

Redazione Fiscale Info Fisco 173/2014 Pag. 2 / 6 Di seguito le fattispecie maggiormente significative che richiedono la rideterminazione degli acconti d imposta 2014: FATTISPECIE RIDETERMINAZ. ACCONTO RIFERIMENTI NORMATIVI ACE IRPEF / IRES Art. 1 c.137 e 138, L. 147/2013 DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DETASSAZIONE REDDITI LAVORATORI FRONTALIERI IMMOBILI LOCATI OGGETTO DI SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI DETRAZIONI CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI ACCONTO IRES E RITENUTE SU INTERESSI, PREMI E ALTRI PROVENTI IRPEF / IRES Art. 34, L. 183/2011 IRPEF IRPEF IRPEF Art. 1 c. 175, L.147/2013 Art.4, c. 8, DL 150/2013 e art. 29, c. 16, DL 216/2011 Art. 9 c. 15-quater, DL 150/2013 IRPEF / IRES Art. 49-bis, DLgs. 171/2005 IRPEF / IRES Art. 13, DLgs.239/96 POTENZIAMENTO DELL AGEVOLAZIONE ACE La Legge di stabilità 2014 (art. 1 c. 137-138 L. 147/2013, che ha modificato l art. 1 DL 201/2011) ha potenziato l agevolazione, incrementando l aliquota per il calcolo del rendimento nozionale: Aliquota Periodo d imposta Aliquota Periodo d imposta 3% in corso al 31/12/2013 4,5% in corso al 31/12/2015 4% in corso al 31/12/2014 4,75% in corso al 31/12/2016 Per le imprese che determinano l acconto con il metodo storico : l imposta di riferimento è quella ordinariamente determinata senza ricalcoli in diminuzione dovuti al più alto coefficiente agevolativo con il criterio previsionale: si ritiene operi l obbligo di coprire la differenza di ACE derivante dall incremento del coefficiente agevolativo. Esempio1 La Alfa srl presenta la seguente situazione: - reddito imponibile 2013 di. 100.000, già abbattuto di. 15.000 di ACE (calcolata su un incremento di patrimonio netto del 2013 di. 500.000) - IRES 2013: è quindi pari ad. 27.500. L acconto 2014 da versare su base storica sarebbe pari a. 27.912,50 (101,5% imposta). L impresa decida di versare l acconto 2014 di. 85.000 con il metodo previsionale ed il reddito 2014 risulti pari ad. 300.000 (al netto dell ACE di. 20.000, supponendo costante l incremento del patrimonio, ma applicando il nuovo coefficiente del 4%); in tal caso: l acconto sarebbe congruo, in quanto almeno pari al 101,5% dell Ires dovuta (300.000 27,5% 101,5% = 83.737,50) tuttavia, la norma di cautela erariale della L.147/2013 dovrebbe essere interpretata nel senso che, con il metodo previsionale: - la differenza rispetto alla misura congrua: 85.000,00 83.737,50 = 1.262,50 - dovrebbe essere almeno pari al maggior beneficio ACE ritraibile per effetto del coefficiente del 4%: 500.000 (4% - 3%) 27,5% 101,5% = 1.395,62

Redazione Fiscale Info Fisco 173/2014 Pag. 3 / 6 In sostanza, nella fattispecie non è sufficiente versare l acconto di. 85.000, ma occorre aggiungere la differenza di. 133,12 (cioè 1.395,62 1.262,50). DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI DI CARBURANTI Gli esercenti impianti di distribuzione di carburante (indipendentemente dal tipo di contabilità adottata) fruiscono di una deduzione forfetaria dal reddito d impresa (con disposizione divenuta a regime ex art. 34 L. 183/2011) individuata dalle seguenti percentuali del volume d affari: Volume d affari % riduzione del reddito Fino a.1.032.000 1,1% oltre 1.032.000 e fino a 2.064.000 0,6% oltre 2.064.000 0,4% Volume d affari: l art. 4 c. 7-bis DL 69/2013 (cd. Decreto del fare ) ha modificato il parametro di riferimento su cui calcolare l agevolazione, costituito non più dai ricavi di competenza, ma dal volume d affari ai fini Iva (art. 20 Dpr 633/72). Per il calcolo dell acconto Irpef/Ires 2014 con il metodo storico gli esercenti impianti di distribuzione di carburante devono assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto di tale deduzione. Della deduzione che si prevede di fruire nel 2014 è, invece, possibile tener conto nella determinazione dell acconto IRPEF/IRES 2014 con il metodo previsionale. Esempio2 La Rossi srl, distributore di carburante, nel 2013, ha conseguito un volume d affare di 3.250.000; in tal caso, la deduzione forfetaria spettante è così calcolata:.1.032.000 x 1,1% 11.352 1.032.000 x 0,6% 6.192 1.186.000 x 0,4% 4.744 3.250.000. 22.288 Rideterminazione IRES 2013: ipotizzando che il reddito d impresa 2013 sia pari a 210.000, e che quindi l IRES dovuta (rigo RN17) sia pari ad 57.50, l IRES 2013 va così ricalcolata: Reddito d impresa 2013 210.000 Reddito 2013 senza deduzione forfettaria (210.000 + 22.288) 232.288 IRES 2013 rideterminata (232.288 x 27,5%) 63.879,20 Ricalcolo 1 rata acconto IRES 2014 : 25.551,68 (63.879 x 40%). ESENZIONE IRPEF TRANSFRONTALIERI L art. 1 c. 175 L.147/2013 (legge di stabilità 2014) ha posto a regime la cd. franchigia applicabile ai redditi di lavoro dipendente dei frontalieri, consistente: nella esenzione Irpef fino ad. 6.700 sul reddito di lavoro dipendente di soggetti residenti che prestano attività lavorativa (in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto) all estero in zone di frontiera (es. Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano, Svizzera e Slovenia) o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale (es. Principato di Monaco).

Redazione Fiscale Info Fisco 173/2014 Pag. 4 / 6 Nota: la franchigia di. 6.700 va riferita al reddito complessivo annuo derivante dall attività lavorativa frontaliera, non a ciascun rapporto di lavoro. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI ALTERNATIVITA : il regime della franchigia non si applica nel caso di tassazione sulla base delle retribuzioni convenzionali, ex art. 51 c. 8-bis Tuir (CM 1/2001). RETRIBUZIONI CONVENZIONALI FRONTALIERI Prestazione lavorativa in via continuativa, come oggetto esclusivo del rapporto Spostamento all'estero soggiorno all estero per > 183 gg in 12 continuo mesi ( settimana lavorativa all estero) rientro quotidiano in Italia Residenza fiscale in Italia (no iscrizione all'aire) in Italia Datore di lavoro residente all'estero o in Italia I soggetti interessati dall esenzione, ai fini della determinazione dell acconto 2014 devono: ove utilizzino il metodo storico : rideterminare l Irpef relativa al 2013, come se i predetti redditi fossero stati imponibili in base alla disciplina ordinaria ove utilizzino il metodo previsionale : calcolare l Irpef virtuale relativa al 2014, sulla quale commisurare l acconto, considerando i predetti redditi imponibili secondo le regole ordinarie. IMMOBILI LOCATI A INQUILINI DISAGIATI Per i proprietari di unità abitative locate: i cui inquilini (categorie sociali disagiate) possono beneficiare della sospensione legale degli sfratti ex DL 158/08 (non rileva se ciò sia avvenuto in concreto) il reddito dei fabbricati non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef per tutta la durata della sospensione. Proroga degli sfratti: l art.4 c. 8 DL 150/2013 ha prorogato al 30/06/2014 il termine per l esecuzione delle procedure di sfratto; pertanto, per i proprietari dei predetti immobili il relativo reddito non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef fino a tale data. Considerato che l art. 29 DL 216/2011 (che ha prorogato detta agevolazione per il 2012) prevedeva la necessità di considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza dell agevolazione, si ritiene che anche ai fini dell acconto 2014 sia necessario rideterminare il reddito senza considerare l agevolazione. CARICHI DI FAMIGLIA SOGGETTI NON RESIDENTI Per effetto dell art. 9 c. 15-quater lett. a) DL 150/2013, la detrazione per carichi di famiglia a favore dei soggetti non residenti, già riconosciuta per il 2013, è fruibile anche nel 2014. Detrazione carichi di famiglia: spetta: per i familiari a carico, ossia con reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51, compresi i redditi prodotti all estero se l interessato non usufruisce già nel proprio Paese di un analogo beneficio fiscale il richiedente dee attestare le condizioni di cui ai punti precedenti con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà corredata dalla documentazione del Paese d origine tradotta in italiano.

Redazione Fiscale Info Fisco 173/2014 Pag. 5 / 6 Pertanto, ai fini IRPEF, i soggetti che hanno beneficiato di tale detrazione per il 2013, dovranno effettuare il ricalcolo degli acconti 2014 senza tener conto dell agevolazione in esame. In particolare, sarà necessario: aggiungere all imposta complessiva calcolata la detrazione per carichi di famiglia sul nuovo rigo differenza, ricalcolare l acconto con riferimento al 100% dell imposta In caso di applicazione del metodo storico, l Irpef relativa al 2013, base di computo dell acconto 2014, va ricalcolata senza tenere conto della detrazione fruita. La detrazione spettante rileva, invece, in caso di applicazione del metodo previsionale. Nota: la detrazione relativa al 2014 non rileverà ai fini della determinazione dell acconto IRPEF per l anno 2015 (art. 1 c. 1324 L. 296/2006). Quindi, anche il prossimo anno, in caso di applicazione del metodo storico, l IRPEF relativa al 2014, sulla quale commisurare l acconto relativo al 2015, dovrà essere ricalcolata senza tenere conto del beneficio. DISCIPLINA DEI PROVENTI DERIVANTI DALL ATTIVITÀ DI NOLEGGIO Al fine di incentivare la nautica da diporto ed il turismo nautico, l art. 49-bis del DLgs. 171/2005 consente di effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto (ossia di durata complessiva non superiore a 42 giorni). Per i proventi derivanti da tale attività è prevista la possibilità, a richiesta del percipiente, di assoggettare gli stessi ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e delle relative addizionali, nella misura del 20%, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all attività di noleggio. VERSAMENTO IMPOSTA SOSTITUTIVA L imposta sostitutiva è: versata entro il termine stabilito per il pagamento a saldo dell IRPEF, tramite il modello di F24, utilizzando il codice tributo 1847 (RM 43/2014) disciplinata, ai fini della liquidazione, dell accertamento, della riscossione e del contenzioso ad essa relativi, dalle disposizioni previste per le imposte sui redditi. Qualora si opti per il regime di imposizione sostitutiva, i proventi derivanti dall attività di noleggio concorrono alla formazione del reddito complessivo in base al quale determinare l imposta su cui commisurare l acconto; in particolare: metodo storico metodo previsionale se il regime è stato applicato nel 2013, ai soli fini del calcolo dell acconto IRPEF/IRES 2014, l imposta dovuta per il 2013 deve essere rideterminata tenendo conto dei suddetti proventi. Relativamente all IRPEF, bisogna altresì compilare il neo-istituito rigo RN62 (Casi particolari - ricalcolo) del modello Unico PF2014. rileva l eventuale applicazione del regime agevolativo nel 2014. In tal caso, l IRPEF presunta relativa al 2014 (base di computo dell acconto) va calcolata facendo concorrere al reddito complessivo anche i proventi che saranno poi assoggettati, in Unico 2015, ad imposta sostitutiva.

Redazione Fiscale Info Fisco 173/2014 Pag. 6 / 6 ACCONTO IRES E RITENUTE SU INTERESSI, PREMI E ALTRI PROVENTI Come noto, dal 01/01/97 sugli interessi, premi e altri frutti di determinate tipologie di obbligazioni (es. titoli di Stato, obbligazioni di banche e società quotate), non si applica più la prevista ritenuta se percepiti da società di persone o di capitali. Per gli imprenditori individuali è invece applicata un imposta sostitutiva a titolo di acconto. Nota: l imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 20% per gli interessi e proventi maturati a partire dal 01/01/2012 su obbligazioni di banche e società quotate; sui medesimi interessi e proventi maturati dal 01/07/2014, si applicherà la misura del 26%. L art. 13 del DLgs.239/96 stabilisce che, per la determinazione degli acconti: IRPEF dei soci delle società di persone IRES delle società di capitali ed enti commerciali anche per il 2014 (in caso di esercizi solari) non si tiene conto del 70% dell ammontare delle suddette ritenute, scomputate per il periodo d imposta precedente. INDICAZIONE IN UNICO PF 2014 In caso di rideterminazione dell IRPEF 2013, va compilato il nuovo rigo RN62 di Unico PF 2014, indicando: COL. DENOMINAZIONE INDICAZIONE 1 Reddito complessivo ricalcolato il reddito complessivo ricalcolato in applicazione delle disposizioni che ne hanno imposto la rideterminazione 2 Imposta netta ricalcolata l importo dell imposta netta ricalcolata 3 Importo differenza ricalcolata nuovo ammontare dell importo differenza Nessuna indicazione specifica è, invece, prevista per i soggetti Ires nel mod. Unico SC 2014. Nota: al fine del corretto calcolo dell acconto si deve preventivamente procedere alla rideterminazione del reddito complessivo e dell importo corrispondente al rigo RN33, introducendo, per ciascun caso, i correttivi previsti dalla norme vigenti.