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Approvazione dello schema di decreto legislativo sulla nuova imposta sul reddito delle società (IRES) Roma, 16 settembre 2003

1. Nella riunione del 12 settembre c.a., il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante la disciplina della nuova imposta sul reddito delle società (IRES), predisposto in attuazione dei principi direttivi previsti dall art. 4 della legge delega per la riforma del sistema fiscale statale (legge 7 aprile 2003, n. 80). Lo schema di decreto - che si compone di quattro articoli, il primo dedicato all introduzione del nuovo sistema impositivo e gli altri recanti norme di coordinamento e transitorie - costituisce un elaborazione della bozza di provvedimento pubblicata questa estate sul sito Internet del Ministero dell Economia e delle Finanze e contiene, oltre alla nuova disciplina dell imposta sul reddito delle società e alle modifiche dell IRPEF connesse al mutato regime di tassazione dei dividendi e dei capital gains, anche opportune disposizioni di coordinamento della disciplina tributaria di determinazione dei redditi d impresa con le novità introdotte in occasione della riforma del diritto societario, disposta dal decreto legislativo 17 gennaio 2003; a questo fine, sono stati in larga misura accolti e adattati al nuovo sistema impositivo i suggerimenti emersi dai lavori svolti dalla Commissione incaricata di individuare le misure di coordinamento in questione e presieduta dal Prof. Gallo 1. Lo schema di decreto limita il proprio ambito applicativo all IRES, la nuova imposta sul reddito delle società, e, in particolare, all attuazione dei criteri direttivi fondamentali della riforma della fiscalità d impresa indicati nel citato art. 4, comma 1, lettere da a) ad o) e q) della legge delega 2 ; esso costituisce, quindi, un attuazione solo parziale della delega, che sarà in futuro destinata ad investire altri aspetti generali dell ordinamento tributario ed altre imposte, attraverso interventi progressivi di carattere c.d. modulare. In quest ottica, merita subito sottolineare che non si è provveduto, nel presente schema di decreto, a spostare gli enti non commerciali tra i soggetti passivi dell imposta sul reddito (IRE), così come previsto dai criteri direttivi fissati dall art. 3 della delega: ciò, presumibilmente, per evitare agli enti non commerciali gli aggravi impositivi derivanti dalle attuali aliquote progressive dell IRPEF, non ancora rimodulate al 33 e al 23 per cento come previsto dalla delega. Gli enti non commerciali, dunque, restano soggetti alla stessa imposta sul reddito prevista per le società di capitali e gli enti equiparati; imposta il cui mutamento di denominazione, già previsto dallo schema di decreto legislativo in commento, da IRPEG (imposta sul reddito delle persone giuridiche) in IRES (imposta sul reddito della società) appare, pertanto, prematuro. Conformemente alle disposizioni dell art. 11 della citata legge delega, lo schema di decreto sarà sottoposto in questi giorni all esame delle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali dovranno rendere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Tale termine - si ricorda - è suscettibile di essere prorogato di venti giorni, previa richiesta ai Presidenti delle Camere, qualora ciò si renda 1 Alcuni dei temi affrontati dalla Commissione Gallo - quali il regime di tassazione dei patrimoni di destinazione, degli strumenti finanziari emessi a fronte di opere e servizi, etc. - non hanno trovato collocazione all interno dello schema di decreto legislativo in commento. In via più generale, occorre, peraltro, osservare che la delega prevista nella legge n. 80 del 2003 non si estende anche alle norme di coordinamento con il diritto societario e che, a sua volta, la delega contenuta nell art. 6 della legge n. 366 del 2001 - oltre a coinvolgere nella fase attuativa, insieme al Ministro dell economia e delle finanze, anche il Ministro della giustizia e quello delle attività produttive - riguarda principalmente la revisione della disciplina del bilancio in relazione al principio del c.d. disinquinamento dello stesso e non anche tutti gli istituti modificati nel nuovo assetto del diritto societario. Proprio per garantire il completo recepimento delle indicazioni della Commissione Gallo in tema di raccordo tra diritto societario e nuova imposizione degli enti è stata già rilevata l opportunità di inserire, in sede parlamentare, una norma che vada ad integrare la delega. 2 Non si è ritenuto necessario, ad esempio, dare attuazione, sempre in tema di redditi d impresa, ai principi contenuti nelle successive lettere p), r) ed s) dello stesso articolo 4, concernenti gli studi di settore, la semplificazione mediante forfetizzazione della disciplina dei costi e delle spese aventi deducibilità fiscale limitata e la riduzione del carico fiscale per le società che sostengono spese per l innovazione tecnologica, la ricerca e la formazione. PAG. 2

necessario per la complessità della materia o per il numero dei decreti trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. 2. Secondo quanto previsto dall art. 4 dello schema, il decreto entrerà in vigore il 1 gennaio 2004 e, in particolare, la riforma del reddito d impresa in esso contenuta si applicherà per i periodi di imposta che hanno inizio a partire da tale data : dunque, per la generalità delle società aventi periodo d imposta coincidente con l anno solare, il nuovo regime avrà decorrenza a partire dal periodo d imposta 2004. Il provvedimento, peraltro, oltre a contenere nell art. 2 opportune norme di coordinamento del nuovo regime con altre discipline collaterali, soprattutto con riguardo al sistema delle ritenute e delle imposte sostitutive sui dividendi e sui proventi degli strumenti finanziari assimilati alle partecipazioni, reca nel citato art. 4 apposite disposizioni transitorie per regolare il passaggio dal vigente al nuovo sistema impositivo. Sotto il profilo redazionale, merita sottolineare che le nuove disposizioni sono state interamente calate all interno del testo unico delle imposte sui redditi (approvato con d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917), il quale, dunque, ha subìto modifiche nella struttura, nella suddivisione interna e soprattutto nella numerazione degli articoli che risultano accresciuti di numero: molto opportunamente, infatti, per motivi di chiarezza e semplicità non si è fatto ricorso a numerazioni ordinali (-bis, -ter, etc.). Al fine, peraltro, di assicurare la corrispondenza dei riferimenti normativi interni ed esterni, l art. 2 del provvedimento stabilisce, in linea generale, che i riferimenti contenuti nelle disposizioni del testo unico non modificate dal decreto, nonché in altri provvedimenti, alle disposizioni di cui è stata modificata la numerazione si intendono fatti alle corrispondenti norme recanti la nuova numerazione. 3. I principali aspetti sostanziali della nuova disciplina di imposizione delle società attengono sia alla misura del prelievo sia alle regole di determinazione della base imponibile. Con riguardo alla misura del prelievo, lo schema di decreto prevede il ritorno a un sistema impositivo ad aliquota unica - fissata nella misura del 33 per cento - con l eliminazione dell attuale regime di tassazione duale (c.d. Dual Income Tax, DIT) e dell imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997. Quanto alle innovazioni concernenti la determinazione della base imponibile, esse sono di varia natura. Gli aspetti qualificanti della nuova disciplina sono costituiti, in conformità ai principi della delega, dai regimi opzionali di tassazione consolidata di gruppo e d imputazione per trasparenza dei redditi delle società di capitali, dalla detassazione dei dividendi e dei capital gains su partecipazioni sociali immobilizzate e dalle norme finalizzate a contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese (c.d. thin capitalization). Di rilievo sono anche le novità attinenti al coordinamento del sistema fiscale con la ricordata riforma del diritto societario. In particolare, vanno segnalati sotto questo profilo la nuova disciplina fiscale degli strumenti finanziari assimilati alle azioni e il regime c.d. di disinquinamento del bilancio che introdurrà il principio di deduzione dal reddito degli ammortamenti e delle svalutazioni individuati in via forfettaria dalle norme tributarie (c.d. opportunità fiscali) anche senza la loro previa imputazione al conto economico, qualora tale imputazione non sia più possibile in base alle nuove regole di redazione dei bilanci. Sotto il profilo sistematico, aspetto centrale del nuovo sistema impositivo concerne il trattamento dei dividendi e delle partecipazioni sociali. L attuale impostazione, com è noto, assume, come contribuenti effettivi dell utile societario, i soci che ne conseguono l attribuzione: è questo, infatti, il principio che sta alla base del concorso dei dividendi PAG. 3

percepiti alla formazione del reddito complessivo di tali soggetti e della restituzione ad essi - quanto meno per i dividendi di fonte nazionale - dell IRPEG assolta dalla società in sede di produzione dell utile, attraverso il meccanismo del credito d imposta. Nel nuovo assetto, invece - sempre al fine di evitare la doppia tassazione economica - viene introdotto un diverso meccanismo: l utile sarà tassato solo presso la società al momento della produzione, divenendo la successiva distribuzione ai soci vicenda fiscalmente irrilevante e questo regime sarà applicato omogeneamente tanto ai dividendi di fonte nazionale quanto a quelli di provenienza estera, con eccezione di quelli provenienti dai c.d. paradisi fiscali. Il meccanismo di detassazione dei dividendi esplicherà pienamente i suoi effetti solo nei confronti dei soci soggetti passivi dell IRES, ed in particolare delle società di capitali e degli enti assimilati residenti, per i quali gli utili distribuiti sono effettivamente esclusi da tassazione, ai sensi dell art. 90 dello schema di decreto, per il 95 per cento del loro ammontare (la residua tassazione del 5 per cento risponde al solo fine di tenere forfetariamente conto dei costi di gestione non deducibili, in quanto idealmente afferente la produzione dei dividendi stessi). Invece, per i soci persone fisiche e per gli enti non commerciali, nonché per le società e gli enti commerciali non residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i dividendi continueranno ad essere assoggettati a tassazione, ma con un regime impositivo per così dire attenuato, consistente nell imposizione sostitutiva del 12,50 per cento, ovvero, per quelli relativi alle partecipazioni qualificate, nell inclusione parziale (40 per cento) dei dividendi nel reddito imponibile complessivo dei soci stessi. Coerente con questa nuova impostazione è anche il regime di esenzione da tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni sociali (c.d. participation exemption) costituenti patrimonio immobilizzato, introdotto sul presupposto che tali plusvalenze - essendo relative a beni di secondo grado rappresentativi del patrimonio sociale - costituiscano in linea di principio il tantundem di utili già realizzati dalla società partecipata e accantonati a riserve o di utili il cui realizzo è previsto per il futuro. Viene previsto, in tal modo, un importante strumento di flessibilità per i trasferimenti di partecipazioni che, come si legge nella relazione governativa al provvedimento, dovrebbe produrre, tra l altro, un sistematico rientro di tutte quelle società estere (holding olandesi, lussemburghesi, etc.) costituite al solo fine di fruire del regime di esenzione sulle plusvalenze ivi previsto. Nel nuovo sistema, dunque, la partecipazione perde la caratteristica di cespite rilevante; la riforma prevede, conseguentemente, l indeducibilità (c.d. pro rata patrimoniale) degli oneri finanziari relativi all acquisizione e alla gestione di queste partecipazioni (trattandosi di spese afferenti a cespiti non più produttivi di redditi imponibili) 3 e, soprattutto, introduce il principio dell irrilevanza delle minusvalenze, non solo da realizzo ma anche di natura valutativa, relative alle partecipazioni; principio - quest ultimo - esteso sia alle partecipazioni che godranno della detassazione delle plusvalenze sia a quelle che faranno parte del circolante e continueranno a generare ricavi imponibili. Come si ricorderà, il decreto-legge n. 209 dello scorso anno (cfr.: nostre circolari nn. 70 e 71 del 2002) aveva già introdotto sul piano fiscale significative limitazioni alla disciplina di deducibilità delle svalutazione delle partecipazioni. La riforma segnerà, dunque, il definitivo abbandono di questo sistema di consolidamento delle perdite della società partecipata nell imponibile della società partecipante. Analoga sorte - come abbiamo già rilevato - avranno i crediti d imposta sui dividendi che, oltre a porsi come strumento per evitare la doppia tassazione economica dell utile, consentivano nel vigente sistema alla società 3 Regime, questo, che si affianca al regime già vigente del c.d. pro rata degli interessi passivi ai fini reddituali, anch esso oggetto di opportune misure di coordinamento. PAG. 4

partecipante di compensare le proprie perdite con gli utili della società partecipata ricevuti in distribuzione e di ottenere a rimborso le corrispondenti imposte assolte da tale società. L eliminazione di questi strumenti si accompagna al riconoscimento fiscale dei gruppi nelle due diverse modalità del consolidato nazionale e transnazionale. I regimi di consolidamento non solo costituiranno un naturale correttivo alla indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni e alla eliminazione dei crediti d imposta, consentendo la compensazione immediata delle perdite e degli imponibili delle società partecipanti al consolidamento, ma, come si legge nella relazione governativa, permetteranno ai gruppi di non dover più fare ricorso per compattare gli utili e le perdite delle società che ne fanno parte ad operazioni complesse, spesso elusive, quali fusioni, scissioni e transazioni fittizie (contratti di locazione immobiliare, cessioni infragruppo a prezzi diversi da quelli normali, fatture per prestazioni di servizi mai effettuate, etc.) in frode al fisco. Il regime fiscale di consolidamento nazionale è opzionale (cfr.: artt. 118 e seguenti) e si rende applicabile alle società verso cui la società controllante esercita un controllo di diritto ai sensi dell art. 2359, comma 1, n. 1) del codice civile attraverso una percentuale di partecipazione diretta o indiretta al capitale e agli utili superiore al 50 per cento. Al di fuori di questo perimetro non è consentito avvalersi dei nuovi strumenti di consolidato, ferma rimanendo comunque la cessazione degli attuali meccanismi di svalutazione delle partecipazioni e di utilizzo dei crediti d imposta sui dividendi. Quindi, i gruppi caratterizzati da catene di controllo attraverso partecipazioni inferiori al 51 per cento (c.d. catene lunghe) dovranno provvedere in tempi brevi a modificare gli assetti organizzativi e sotto questo profilo, in effetti, sarebbe stato auspicabile un periodo di transizione più adeguato. Anche il regime di consolidamento transnazionale è opzionale. Esso è strutturato non come una vera e propria tassazione consolidata di gruppo (intesa come integrale compensazione degli utili e delle perdite delle società partecipanti), ma come un sistema di imputazione per trasparenza alla società controllante residente in Italia dei risultati reddituali maturati dalle società estere controllate e ad essa riferibili in ragioni della propria quota di partecipazione. Peraltro, anche tale forma di consolidamento solleva, per i gruppi, delicate problematiche di accesso e applicative. In particolare, l opzione per il consolidamento, una volta esercitata, ne impone l estensione a tutti gli insediamenti esteri, così da evitare che, per abbattere l imponibile, la società residente tassabile in Italia si limiti a consolidare le società estere in perdita e non anche quelle in utile; inoltre, il consolidamento transnazionale impone di ricalcolare i risultati reddituali delle società controllate estere sulla base delle regole fiscali nazionali della controllante. Ricordiamo che anche per le partecipazioni in società estere verrà a cadere, con la riforma, la possibilità, attualmente prevista dall art. 61 del Tuir, di operare svalutazioni fiscalmente rilevanti. Un altro interessante istituto di nuova introduzione con cui è possibile attuare, in via opzionale, meccanismi di compensazione di imponibili positivi e negativi di soggetti giuridici diversi, è costituito dal c.d. consortium relief: prevede in particolare l art. 116 che le società di capitali partecipanti ad altre società di capitali in percentuali non inferiori al 10 per cento possono optare per l imputazione pro quota dei redditi di tale società, secondo un meccanismo di trasparenza del tutto simile a quello che caratterizza l imputazione dei redditi delle società di persone. Il regime può essere invocato, ove ricorrano determinati presupposti, anche dai soci persone fisiche partecipanti a società a ristretta base proprietaria. Tra le novità della riforma, notevole rilievo assume, infine, l apposita disciplina di contrasto all utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization), inserita nell art. 99 dello schema di testo unico. PAG. 5

Tale disciplina - introdotta sulla scorta delle esperienze di altri ordinamenti europei e, in particolare, del sistema tedesco - intende limitare la deducibilità degli interessi passivi derivanti da indebitamenti anomali contratti dalle società con i propri soci o con parti correlate con i soci. In base al testo approvato dal Consiglio dei Ministri, l applicazione della disciplina di indeducibilità in esame scatta ove il rapporto tra l ammontare complessivo dei finanziamenti erogati o garantiti dai soci qualificati e dalle loro parti correlate nei confronti della società, rispetto alla quota di patrimonio netto di pertinenza del socio medesimo e delle sue parti correlati, sia superiore a quello di 4 a 1. Merita aggiungere, inoltre, che il regime di indeducibilità non trova, comunque, applicazione nelle ipotesi di imprese il cui volume di ricavi non superi le soglie previste per l applicazione degli studi di settore; ugualmente esclusi sono i soggetti finanziari riguardati dal decreto legislativo n. 87 del 1992. Nelle originarie intenzioni del legislatore delegante, il regime della thin capitalization avrebbe dovuto evitare arbitraggi elusivi fra l abbattimento dell imponibile societario (prodotto tramite la deduzione dei sopradescritti oneri finanziari) e il conseguimento di corrispondenti proventi da parte dei soci, sottoposti a tassazione con aliquote più favorevoli (come ad esempio nell ipotesi di finanziamenti provenienti da soci non residenti, soggetti non a tassazione ordinaria ma a prelievo alla fonte). Tuttavia, nel testo che sarà trasmesso al Parlamento, il legislatore delegante ha eliminato l esimente - inizialmente presente nella bozza preliminare dello schema di decreto - che escludeva l indeducibilità nel caso in cui la remunerazione confluisca nel reddito imponibile ai fini delle imposte personali del socio o delle sue parti correlate soggetti all obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi. A seguito di tale eliminazione - introdotta, probabilmente, per tenere conto delle osservazioni formulate sul punto dalla Corte di Giustizia con riferimento all analogo regime tedesco e volte ad evitare discriminazioni di trattamento tra i soci residenti e i soci non residenti 4 - risulta profondamente modificata la ratio della disciplina in discorso, che non sembrerebbe più volta a evitare arbitraggi elusivi fra le aliquote d imposta, ma a contrastare l utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione tout court; ciò che, è appena il caso di aggiungere, potrebbe risultare, a una più attenta analisi, non perfettamente in linea con le indicazioni contenute nella legge delega. 4. Come accennato, l art. 4 dello schema di decreto, nel prevedere che la riforma dell imposizione sul reddito delle società avrà effetto dai periodi di imposta che hanno inizio a partire dal 1 gennaio 2004 e che da tali periodi di imposta di conseguenza cesserà l applicazione della DIT, detta apposite norme transitorie volte a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di tassazione. Per quanto attiene, in particolare, al nuovo regime di tassazione dei dividendi, ricordiamo che la bozza di testo unico originariamente pubblicata sul sito Internet del Ministero dell Economia e delle Finanze prevedeva, all art. 194, comma 1, lett. a), che il regime di esclusione degli utili dalla formazione del reddito avesse efficacia a partire dalle distribuzioni deliberate successivamente all approvazione del bilancio relativo ad un esercizio da definire. Tale disposizione non risulta riprodotta nell attuale schema di decreto: ne consegue che il nuovo regime impositivo degli utili e la conseguente eliminazione dei crediti d imposta troveranno applicazione nei confronti di tutti i dividendi incassati a partire dai periodi di imposta decorrenti dal 1 gennaio 2004 (cui si applica il nuovo sistema impositivo), anche se provenienti da delibere di distribuzione approvate in periodi di imposta precedenti. Verranno, in tal modo, attratti al nuovo regime impositivo anche gli utili realizzati dalle società partecipate nel corso dell esercizio 2003, sottoposti a tassazione con le vigenti regole e posti 4 Si tratta della sentenza C-342/00 del 12 dicembre 2002; Lankhorst Hohorst GmbH. PAG. 6

in distribuzione con il bilancio approvato nel 2004: con la necessità, dunque, per le imprese partecipanti che, in base alle indicazioni della Consob, procedano alla immediata rilevazione di tali dividendi per competenza già nel proprio esercizio 2003, di rivedere le previsioni già fatte. Il problema è particolarmente delicato per le imprese partecipanti che nel conto economico di detto esercizio prevedevano di contabilizzare a provento i crediti di imposta, nella prospettiva del consolidamento dei dividendi nel periodo d incasso con proprie perdite fiscali. Con riguardo alle svalutazioni, l art. 4 esclude l applicabilità del regime di detassazione alle plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate nei primi due periodi di imposta di vigenza delle nuove disposizioni fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte, in relazione alle medesime partecipazioni, nei due periodi di imposta precedenti a quelli in cui si rende applicabile il nuovo regime: ciò al fine di evitare che i contribuenti cumulino il beneficio fiscale della deduzione delle svalutazioni a quello della detassazione delle plusvalenze. Corrispondentemente, in presenza di svalutazioni riprese a tassazione nei periodi di imposta 2002 e 2003, l eventuale minusvalenza da cessioni di azioni o quote effettuate entro il 31 dicembre 2005 si considera deducibile fino a concorrenza dell importo ripreso a tassazione. Osserviamo che la suddetta previsione transitoria non dovrebbe incidere sulla possibilità di dedurre, anche oltre il secondo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2003 e a prescindere dal loro realizzo, le svalutazioni ripartite per quinti di cui al decreto-legge n. 209 del 2002. Si tratta, infatti, di svalutazioni espressamente riconosciute fiscalmente, di cui è semplicemente ripartita pro quota l imputazione nel reddito imponibile. Il punto, comunque, data la delicatezza del tema, meriterebbe un espresso chiarimento in sede normativa. Particolare rilievo riveste, infine, l abrogazione dell imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie di cui al decreto legislativo n. 358 del 1997. Essa decorre dal 1 gennaio 2004 e, quindi, investe non solo le operazioni che non siano state poste in essere a tale data, ma anche quelle deliberate prima e non ancora concluse alla data medesima. Sempre, peraltro, in tema di operazioni straordinarie e, in particolare, di fusioni e scissioni, l art. 4, lett a) dello schema di decreto mantiene in vita la possibilità di convertire in valori fiscalmente riconosciuti i disavanzi da annullamento di partecipazioni relativamente alle operazioni di fusione e scissione deliberate fino al 30 aprile 2004 in presenza delle condizioni di cui all art. 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 358; ove, cioè, tali valori rispondano a plusvalenze (al netto di minusvalenze) che abbiano concorso a formare il reddito imponibile dei possessori delle partecipazioni annullate (e loro danti causa). Nel nuovo regime introdotto dalla riforma, tale riconoscimento non è più accordato per le fusioni e scissioni deliberate successivamente alla predetta data, neanche per quelle che comportino l annullamento di partecipazioni acquisite nella vigenza del precedente regime. 5. Sotto il profilo sistematico, occorre infine segnalare la mancata revisione della disciplina delle sanzioni fiscali, amministrative e penali; riforma che, soprattutto per le sanzioni amministrative, costituisce un prius logico del nuovo sistema di tassazione del reddito delle società. In particolare, il riferimento è all art. 2, comma 1, lett. l) della citata legge 7 aprile 2003, n. 80, dove si prevede il ritorno ad un meccanismo sanzionatorio incentrato, come in passato, direttamente sulla figura del contribuente che ha tratto effettivo beneficio della violazione. Si tratta di modifiche di notevole rilievo e che assumono particolare importanza proprio negli istituendi meccanismi di consolidato di gruppo, tenuto conto che per lo svolgimento del rapporto tributario e per la determinazione del debito di imposta si renderà necessaria, in questi casi, la cooperazione di una molteplicità di soggetti, in particolare degli PAG. 7

amministratori e degli altri collaboratori delle imprese societarie partecipanti al consolidamento. PAG. 8