n ^ "l^"jy *. a r r!,<"/ TRBUNALE D GROSSETO *,*":'*;:" ', : A l.ì",jé' 'à/ \ lr t -l -l NCOMPOSZONEMONOCRATCA 6ír.-cl.c^ ',.;.., gvf th /''z-' u REPUBBLCA TALANA N NOME DEL POPOLO TALANO n Gudce Unco Ha pronuncato la seguente (.-} SENTENZA Nella causa scrtta al n. 2005 promoss a da '. del Regstro Affar Cvl contenzos dell'anno n persona del legale rappresentante pro tempore elettvamente domclato n Grosseto presso lo studo dell'aur. che lo rappresenta e dfende come da procura a margne della comparsa d costtuzone e rsposta d prmo grado contro attore elettvamente. domclato n Grosseto presso lo studo dell'aw. che lo rappresenta e dfende untamente all'aw. 'tforza d procura n calce alla comparsa convenuto f\ E oggetto : rsoluzone contratto concluson delle part attore: Vogla l gudce n rforma ntegrale della sentenza del gudce d pace d Grosseto qu mpugnata ed dentfcata n epgrafe rgettare la domanda attrce perche nfondata n fatto ed n drtto e non provata vnte le spese d entramb grad d gudzo
convenuto: vogla l gudce accertare e dcharare la responsabltà della q nell'aver consegnato al sg. un bene non conforme ex art. 1519 ter cc al contratto d compravendta ntercorso tra le part dcharare rsolto a sens dell'art. 1519 quater cc detto contratto e condannarela alla resttuzone del prezzo d euro 2326p0 oltre agl nteress legal dal d della notfca della sentenza mpugnata al saldo effettvo n subordne condann arla alla sosttuzone del bene n ogn caso con rfusone delle spese della consulenza tecnca d parte per euro 624,00 e con vttora d spese competenz ed onorar d entramb grad d gudzo
F- E F ì.. Coh attod ctazone rtualmente notfcato, Gudce d Pace d Grosseto la Svolgmento del processo ctava n gudzo nnan zt al, esponendo d'avere acqustato presso l negozo s{, d Grosseto, al prezzo d euro 2.362,00, un dvano che, gà al momento della consegna, era dfforme da quello vsonato n negozo, posto óhe la pelle era dsomogenea sa quanto a colore che quanto a grana, cuscn non erano rmovbl e dopo poch gom É utlzzo l rvestmento aveva comncato a presentare peghe e deformazon nnatural de cuscn. nvocava, qund, le norme degl artt. 1519 ter e ss. c.c. e chedeva, n va prncpale, che fosse dcharata la rsoluzone del contratto per nadempmento della convlnuta e questa fosse condannata restturgl la somma d euro 2.326,00 pagata e, n va subordnata, la condanna della convenuta alla sosttuzone del bene.. S costtuva n gudzo la convenuta, contestando guanto e* atguersodedotto e concludendo per l fgetto della domanda... l Gudce d Pace d Grosseto, preva assunzon" j prou. testmonal, ed assenza reterata del 1.r' della convenuta a rendere nterpello, accogleva ld domanda:prncpale dell'attoe e, rsolto l contratto d compravendta d causa, condannava la a corrspondere al _ somma d euro 2.236,00, nonché le spese d lte. ry.,a ha proposto appello avverso talq sentenza, assumendo l'erronea valutazone delle rsultanze probatore da parte del gudce d prme cure. S è costtuto l'appellato, chedendo la conferma della sentenza appellata. l gudce ha dsposto una c.t.u. volta a verfcare la qualtà del dvano compravenduto. All'udenza del 2.L0.2008 le pàrt hanno concluso come n epgrafe e la causa è stata trattenuta n decsone. Motv della decsone L'appello è nfondato e, pertanto, dev'essere rgettato, lon conferrjra della sentenza mpugnata. nvero, dalla c.t.u. espletata, che n quanto coererltemente ed obettvamente motvata deve ntegralmente receprs, è emerso che l dvano d causa;presenta due dfett entramb rlevant. n prmo luogo, v è una marcata dfferenza d grana de pellam - l peltame d rvestmento de braccol presenta una grana fne, l pellame d rvestmento de cuscn pogga testa e ren presenta una grana pù grossa e quella d rvestmento della base frontale presenta una grana nterrneda tra le precedent room della 1 l - sgradevole dal punto d vsta estetco, che nessuno de dvan present presso lo show a Grosseto presenta, nel senso che pur essendov dfferenze nella grana de
.t pellam da dvano a dvano, nell'ambto del medesmo dvano, anche fta quelt pù economc, non -v è una dfferenza d grana così evdente come n quello d causa. Se anche, dunque, la teste _ lvesse effettvamente evdenzato all'acqurente che t pellame.v prescelto poteva avere dfferenza d grana, cò conunque non equvarrebbe ad avere charto suffcentemente l rsultato fnale d così grossolana.'non *,non" dfferenza, tanto pù che po la stessa teste non ha ma vsto l dvano consegnato al fosse o non conforme, quanto a pellame, alla descrzone fattane all'acqurente. e qund non ha potuto'dre se esso n secondo luogo - ed è l dfetto tutto sommato pù grave, che gà da solo legttrnerebbe la rsoluzone - cuscn nelle porzon central d seduta rsultano deformat ed l dvano sembra ben pù veccho d quello che è (essendo stato acqustato n el marzo 2fr03). l c.t.u', owamente, non ha potuto accertare lo stato del dvano subto dopo la consegna e, qund, non ha saputo dre se s trattasse d un aspetto dowto ad un errore d produzone dell'mbotttura o a un dfetto d manutenzone. Per tale questone, però, soccorono le fotografe prodotte nel gudzo d prmo grado contestualmente alla ctazone, e dunque n data 21.1.2003, non contestate nella loro rspondenzalla realtà, che rtraggono un dvano che fn da tale epoca, e dunque poch mes dopo l'acqusto, evden zavale deformazonn oggetto. nolpre, le test' hanno rferto che : " l problema della deforma zone s presentò fn da subo, a seguto d un breve utlzzo, e lo stesso legale rappresentante della non s'è presentato a rendere nterpello su tal crcostanze senza Sdeguatamente documentare l propro dedotto mpedmento e dopo che, sempre per mpegn non '"t ':ldocumentat, seppur col consenso della controparte la;causa era stata rnvata molte volte per tale ncombente, coscché non appare affatto ultroneo l prowedmento ex art. 232 c.p.c. adottato dal Gudce d Pace. Pertanto, tal complessve rsultanze probatore dmostrano che l dvano d causa non era confonne al contratto, non presentando le qualtà d un bene dello stesso tpo che l consumatore poteva legttmamente aspettars (l tutto a prescndere dalla questone de cuscn non sfoderabl, che non può essere mputata all'appellante, non avendo l'appellato dmostrato d,avere pattuto tale caratterstca, ma essendo tale proflo rrlevante, stante la grave nadempenza per gl altr profl evdenzat). ; L'appellante, peraltro, ha tentato d confutare le ragonoett'acqurente sostenendo che trattandos d vendta su campone l consumatore avrebbe dovuto dàostrare ladfformtà del bene dal campone, esbendo l campone stesso., Anche sotto tale protlo, però, la decsone d prmo grado dev'essere confermata, postoche era semma onere della esbre l campone e dmostrare la conformtà, non solo n base a
- char prncp espress dale sezon unte della cassazone (v. sent. 13533 del 2001), ma anche n base al prncpo della vcnítas della prova, posto che l campone doveva essere nella dsponbltà del vendtore e non certo dell,acqurente. un'ultma notazone: 'appellante rtene che la rsoluzone sarebbe mpedta dall,avere essa vendtrce offerto con seretà d effettuare le necessare modfche al bene. ora,,nen soro tale crcostanza non è stata provata dala che ne aveva l,on.r, "* uî..2697 c.c., posto che sul punto v è contrasto tra test dell'una e dell,altra purfr,.u conunque la dscplna dell,art. 1519 quatef c.c. rmette al solo compratore la scelta trd rmed espedbl a fronte d un grave nadempmento d controparte, ben potendo l medesmo rfutare le modfche offerte e propendete per la rsoluzone. lr spese d lte, che seguono la soccombenza, sono lqudate comq n dspostvo. Parment, le spese d c.t.u., lqudate con decreto 13.4.2007 e poste prowsoramente dell'appellante, n va defntva debbono restare a cadco de a medesma. p.e.m., l Trbunale d Grosseto, defntvamente pronuncando: a carco a) rgetta 'appello avverso la sentenza n. tale pronunca; del,gudce d Pace d Grosseto, confermando b) condanna 'appellante a corrspondere all'ap.pellatole spese d lte, che lquda n complessv euro 3.404,66, d cu euro 1.1g5,00 perldrtt, spese, anche general, VA e CAp come per legge. euro 1.287 r50 onorar, l resto per Manda alla cancellera per le comuncazon. Grosseto, tì 14.1.2009. ' {e,a*,.".'.t 1\ -.j^t: t. ;:.,2..'F 'r'lr':'---'-' t --r \..:' :.-- _. r.r'