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Consglo Regonale del Veneto - UPA - 4/04/206-000967 CONSGLO REGONALE DEL VENETO 0( PlConsglo Regonale del Peneto N del 4/04/206 Prot.: 000967 Ttolaro 2.6 CRV CRV spc-upa Al Sgnor Presdente della SECONDA Commssone Conslare Al Sgnor Presdente della PRMA Commssone Conslare Sede oggetto: Progetto d legge n. 96 Proposta d legge d nzatva de consgler Massmo Gorgett, Massmlano Barson e Elena Donazzan relatva a: "NUOVE NORME N MATERA D ESTRAZONE ED UTLZZO D NERT D SABBA E GHAA". S comunca che con nota pervenuta n data 8 aprle 206, l Consglere Bass ha sottoscrtto l progetto d legge ndcato n oggetto. Cordal salut. L PRESDENTE GVsd pappal 096 nuova sottoscnzone SERVZO ATTVTA Untà E RAPPORT att sttuzonal STTUZONAL San Marco 2322 Palazzo Ferro Fn 3024 Veneza +39 04 27046 tel +39 04 27027 fax ua@consglovenetot www.consgloveneto.t

CONSGLO REGONALE DEL VENETO DECMA LEGSLATURA PROGETTO D LEGGE N. 96 PROPOSTA D LEGGE d nzatva de Consgler Gorgett, Barson, Donazzan e Bass * NUOVE NORME N MATERA D ESTRAZONE ED UTLZZO D NERT D SABBA E GHAA Presentato alla Presdenza del Consglo l 205. Presentato alla Presdenza del Consglo l 7 febbrao 206. * Con nota del 8 aprle 206, prot. 9250 l consglere Bass ha sottoscrtto la proposta d legge.

NUOVE NORME N MATERA D ESTRAZONE ED UTLZZO D NERT D SABBA E GHAA Relazone: La legge regonale 7 settembre 982 n. 44 d dscplna dell attvtà d cava, è una legge che non ha ma trovato una completa applcazone e che n pù occason è stata nteressata da proposte d rforma del settore. n partcolare la legge demanda la panfcazone delle attvtà d cava alla Regone ed alla Provnca medante la redazone del Pano Regonale dell Attvtà d Cava (PRAC), del Pano Provncale dell Attvtà d Cava (PPAC) nonché del Programma Provncale d Escavazone (PPE). La mancata approvazone del PRAC, ed a scalare gl altr Pan d lvello nferore, contnua pertanto a determnare una dscplna dell attvtà d cava lmtata rspetto al dsegno legslatvo orgnaro, n quanto fondata sul regme transtoro prevsto dalla legge regonale 44/982. L attvtà estrattva nella Regone è pertanto rmasta vncolata a tale regme transtoro che, n questo lasso temporale, ha manfestato alcun lmt e la conseguente necesstà d ntervenre. nfatt la modfcazone del quadro normatvo generale avvenuta nel tempo, l mutamento delle esgenze mprendtoral ne settor legat all attvtà estrattva ed una sempre maggore e dffusa sensbltà ne confront della dfesa dell ambente, hanno reso obsolete alcune scelte strategche a suo tempo effettuate dal legslatore, n parte contenute nella legge regonale 44/982. l presente progetto d legge è fìnalzzato alla dscplna e al contenmento dell estrazone d sabba e ghaa assecondando, n partcolare, uno degl obettv che caratterzzano l attuale poltca terrtorale della Regone Veneto che consste nel repermento d matere prme (sabbe e ghae) dalla realzzazone d opere pubblche anzché da cave. Nelle opere pubblche gl nert vengono scavat secondo temp d realzzazone dell opera che dffklmente concdono con temp d assorbmento della ghaa da parte del mercato. Questa dscrasa, soprattutto n questo partcolare momento d crs economca con una stuazone del mercato d rfermento pratcamente fermo, comporta la necesstà d stoccare anche per lungh ann ngent volum d ghaa. L mpatto ambentale d quest cumul d ghaa è rlevante, soprattutto n relazone al perdurare della stuazone d crs. Una corretta poltca d salvaguarda ambentale, la rduzone del consumo d suolo, l contenmento de trasport del materale, possono dventare occasone d nvestmento e d lavoro per le azende estrattve, evtandone la chusura e scongurando la perdta d post d lavoro ed anche la possble mancata rcomposzone delle cave. L utlzzo delle cave per l deposto degl nert potrebbe da una parte evtare gl enorm depost fuor terra, dall altra, n vrtù della possbltà d accumulare con veloctà l materale, garantre la graduale mmssone nel mercato della ghaa che le garantrebbe una adeguata valorzzazone.

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NUOVE NORME N MATERA D ESTRAZONE ED UTLZZO D NERT D SABBA E GHAA Art. - Fnaltà e oggetto.. La presente legge, pone norme n matera d cava ed utlzzo d nert d sabba e ghaa, al fne del contenmento dell estrazone d sabba e ghaa nel terrtoro regonale, nel rspetto de prncp d rduzone del consumo d suolo e dell utlzzo ottmale delle rsorse non rnnovabl, nonché a fn della tutela del lavoro e delle mprese del settore estrattvo e della mglor gestone de materal nert estratt nel corso della realzzazone d opere pubblche o d pubblca utltà. 2. A fn e per l oggetto d cu alla presente legge, non s applcano le dsposzon d panfcazone regonale d cu agl artcol 4-5-6-7-8-9---2 della legge regonale 7 settembre 982, n. 44, "Norme per la dscplna dell attvtà d cava" e successve modfcazon. Art. 2 - Attvtà d cava, fn del contenmento dell uso del suolo.. A fn della rduzone del consumo d suolo, costtusce attvtà d cava, oltre a quanto defnto dall artcolo 2 della legge regonale 7 settembre 982, n. 44, anche la gestone e l mmagazznamento, nelle cave non estnte, d materal classfcat d seconda categora, a sens del terzo comma dell artcolo 2 del rego decreto 29 luglo 927, n. 443, provenent dalla realzzazone d opere pubblche o d pubblca utltà, utlzzat per ncrementare l volume del gacmento n coltvazone, ove sussstano seguent presuppost: a) materal confert sano equparabl al materale costtuente l gacmento coltvato nella cava; b) non sano superat valor d CSC d cu alle colonne A e B della tabella dell allegato 5 parte V del D.gs. 52/2006 con rfermento alla destnazone d uso urbanstca del sto d utlzzo e materal non costtuscano fonte d contamnazone dretta o ndretta per le acque sotterranee, fatt salv valor d fondo naturale; c) la destnazone de materal ad ncremento del gacmento coltvato nella cava, sa espressamente prevsta n fase d progettazone esecutva delf opera che genera la produzone d tal materal ed espressamente autorzzata dall ente competente. L autorzzazone s ntende d pubblca utltà e pertanto dovrà essere recepta dalle strutture e dagl ent competent n matera d attvtà d cava. Art. 3 - Pano d utlzzo de materal d sabba e ghaa e soddsfacmento de volum d sabba e ghaa. Al fne d una corretta valorzzazone delle matere prme, le opere pubblche o d pubblca utltà che comportano l estrazone d consstent volum d sabba e ghaa, devono essere corredate d un pano d utlzzo de materal d sabba e ghaa che preveda le quanttà mmedatamente utlzzabl o commercabl d tal materal e quelle n esubero che dovranno essere mmagazznate presso st d cava, ad ntegrazone del gacmento n coltvazone. A fn della tutela ambentale e del paesaggo, al d fuor de st d cava sono vetat depost d materal d seconda categora, per perod superor a un anno. l pano d utlzzo de materal d sabba e ghaa dovrà essere predsposto gà n fase d progetto e dovrà comprendere la caratterzzazone del gacmento condotta a sens del decreto legslatvo 30 maggo 2008, n. 7, 3

"Attuazone della drettva 2006/2/CE relatva alla gestone de rfut delle ndustre estrattve e che modfca la drettva 2004/35/CE" e della normatva regonale d attuazone. La Gunta regonale provvede all approvazone del pano, d utlzzo de materal d sabba e ghaa, preva acquszone del parere della CTRAE. l pano dovrà essere prodotto anche per canter n corso, per qual volume da gestre, compres cumul esstent, sa superore a 500.000 mc, entro se mes dalla data d entrata n vgore della presente legge. l pano d utlzzo de materal d sabba e ghaa è suscettble d modfche e aggornament da trasmettere a tutt gl ent competent. Nel caso d modfche che rguardno st d mmagazznamento o modfche de volum destnat a dvers mpegh superor al 20 per cento delle prevson, l pano è soggetto a nuova approvazone. 2. Al fne d salvaguardare l lavoro delle mprese del settore estrattvo operant n Veneto, l soddsfacmento de volum d ghaa e sabba necessar al mantenmento dell attvtà mprendtorale è sempre asscurato medante: a) l mmagazznamento n cava de materal d sabba e ghaa; b) l amplamento della cava secondo le dsposzon d cu all art. 4, n alternatva o n aggunta alla msura d cu alla lettera a). Art. 4 - Autorzzazon d cave d sabba e ghaa.. A fn e per l oggetto d cu alla presente legge, per un perodo non superore a 5 cnque ann non può essere autorzzata l apertura d nuove cave d sabba e ghaa. Sono fatt salv procedment gà avvat a far data dall entrata n vgore della legge. 2. Sono consentt gl amplament d cave d sabba e ghaa, non ancora estnte, nel caso rcorrano le seguent condzon: a) l mpresa rchedente sa ttolare d mpant per la lavorazone d sabba e ghaa e d autorzzazon d cava per medesm materal che, nel complesso, non presentno un volume resduo estrable superore a cnquecentomla metr cub. volume d materale presente n cava per effetto della msura d cu all art. 3, comma 2, lettera a), concorre al calcolo del volume resduo estrable; b) l volume n amplamento non super, per cascuna mpresa rchedente, volume lavorato ne propr mpant, negl ultm cnque ann dalla presentazone della domanda; c) per la cava oggetto d amplamento, la superfce gà rcomposta n va defntva sa superore al cnquanta per cento della superfce complessva d cava gà autorzzata, con esclusone dell area occupata dagl mpant d lavorazone eventualmente present all nterno del sto. 3. l progetto d amplamento della cava deve garantre l massmo sfruttamento del gacmento, a fronte del mnor utlzzo d suolo. l progetto d rcomposzone ambentale deve prevedere opere d rcomposzone della cava d elevato lvello qualtatvo e quanttatvo, tese a valorzzare le local connotazon paesaggstche ambental. 4. Nel caso d amplamento n profondtà non è consentto d portare a gorno, sa pure temporaneamente, le falde freatche o d avvcnars a una dstanza nferore a m. 2 due rspetto al lvello d massma escursone valutata come meda delle massme rscontrate n un congruo perodo d tempo. 4

5. Per la verfca del rspetto de requst d cu alla lettera b) del comma 2, l rchedente deve presentare donea documentazone contable che attest la quanttà d materale lavorato ne propr mpant, negl ultm cnque ann. 6. Per la verfca del rspetto de requst e delle condzon d cu alla lettera a) e c) del comma 2, deve essere allegata all stanza d amplamento una perza asseverata da parte d un professonsta abltato, attestante volum resdu estrabl relatv alle autorzzazon d cava d cu l mpresa è ttolare, nonché un rlevo dello stato d fatto dal quale s evnca lo stato d avanzamento della rcomposzone ambentale raggunta. 7. Nel caso d cave contgue appartenent al medesmo sto estrattvo, allo scopo esclusvo d ottenere una rcomposzone ottmale del sto, può essere presentato un unco progetto congunto che, fermo restando le quanttà autorzzabl d cu al comma 2, lettera a), può prevedere una dversa rpartzone delle quanttà n amplamento tra le sngole autorzzazon. 8. progett d amplamento, presentat a sens del presente artcolo, non sono soggett alle lmtazon d cu all artcolo 34, comma 2, della legge regonale 28 gennao 2000, n. 5, Provvedmento generale d rfnanzamento e d modfca d legg regonal per la formazone del blanco annuale e plurennale della regone (legge fnanzara 2000 e successve modfcazon, qualora tal lmtazon rsultno ncompatbl con l persegumento delle fnaltà d cu all art. 3 comma 2 d cu alla presente legge. Art. 5 - Sospenson delle autorzzazon d cava.. Al fne razonalzzare e contenere le attvtà d estrazone e lavorazone d materal d cava n funzone del rallentamento del mercato, è ammessa la sospensone delle autorzzazon d cava d materal del gruppo a) e del gruppo b), su stanza del ttolare del provvedmento. La sospensone, che potrà rguardare ntera superfce d cava ovvero parte della stessa, sarà accordata con le modaltà e secondo le procedure stablte dalla Gunta regonale con apposto provvedmento. Art. 6 - Clausola d neutraltà fnanzara.. All attuazone della presente legge s provvede nell ambto delle rsorse umane, strumental e fnanzare dsponbl a legslazone vgente e, comunque, senza nuov o maggor oner a carco del blanco della Regone 5

NDCE Art. - Fnaltà e oggetto 3 Art. 2 - Attvtà d cava, fn del contenmento dell uso del suolo. 3 Art. 3 - Pano d utlzzo de materal d sabba e ghaa e soddsfacmento de volum d sabba e ghaa 3 Art. 4 - Autorzzazon d cave d sabba e ghaa 4 Art. 5 - Sospenson delle autorzzazon d cava 5 Art. 6 - Clausola d neutraltà fnanzara. 5 6

PDLR n. 96 PARTE NOTZALE (aggornata alla data d presentazone del progetto) Nota all artcolo Legge regonale 7 settembre 982, n. 44 (BUR n. 39/982) NORME PER LA DSCPLNA DELL ATTVTA D CAVA. () (2) (3) (4) (5) Art. 4 - (Strument d panfcazone). L estrazone d materal d cava d cu all artcolo 3, è dscplnata da seguent strument: a) Pano regonale dell attvtà d cava (Prac); b) Pano provncale dell attvtà d cava (Ppac); c) Programma provncale d escavazone (Ppe); d) Progetto d coltvazone. L asportazone d materal ltod dagl alve e dalle zone golenal de cors d acqua e dalle spagge e fondal lacual d competenza regonale è regolamentata da programm d sstemazone draulca e dal pano d asportazone d tal materal da redgere per tratt sgnfcatv d cors d acqua o per bacn, a sens della legge regonale 27 aprle 979, n. 32. (6) l Prac recepsce quanttatv d materal ltod da asportare dagl alve e zone golenal de cors d acqua e dalle spagge e fondal lacual d competenza regonale e quell provenent da medesm ambt d competenza statale, come comuncat dalle competent autortà. Art. 5 - (Fnaltà e contenut del Pano regonale dell attvtà d cava). l Prac è strumento generale della panfcazone d settore. Esso ha come obettvo la valorzzazone d rsorse natural n coerenza con gl scop della programmazone economca e della panfcazone terrtorale, con le esgenze d salvaguarda del terrtoro e dell ambente e con la necesstà d tutela del lavoro e delle mprese. l Prac defnsce e contene: a) le aree favorevolmente ndzate dalla presenza d gacment suscettbl d coltvazone per materal d gruppo A, ndcat nel precedente art. 3, ndvduat sulla base d rcerche geologche, pedologche e drologche, e, all nterno d queste, gl nsem estrattv a loro volta suddvs tra nsem d produzone e nsem d completamento, ntendendos per quest ultm quell costtut dal terrtoro d uno o pù Comun gà ampamente nteressat da attvtà d cava; b) le prevson, artcolate a lvello regonale e provncale, per l perodo d valdtà del Prac, de fabbsogn de materal d gruppo A, formulate essenzalmente n relazone agl element statstc e a programm regonal d svluppo de settor nteressat;

c) la rpartzone delle quanttà d materal d gruppo A da estrarre nelle vare provnce, onde asscurare l soddsfacmento de fabbsogn complessv d cu alla precedente lettera b); d) le norme general per la coltvazone delle cave atte a garantre, n tutto terrtoro regonale, la salvaguarda de valor ambental nseme a quello degl nteress economc e produttv, asscurando comunque la fnale rcomposzone ambentale; e) ndrzz per le normatve specfche d competenza comunale e provncale, sa n ordne alla fase d estrazone, che a quella d rcomposzone fnale; f) crter e le modaltà partcolar per la coltvazone d cave per materal d gruppo B, d cu all art. 3. Prac deve salvaguardare le zone soggette a tutela a sens della legge gugno 939, n. 89, della legge 29 gugno 939, n.497 e unformars a quanto dsposto dalla legge 29 novembre 97, n. 97. Art. 6 - (Document del Pano regonale dell attvtà d cava). l Prac s compone d: a) una relazone, corredata da cartografa llustrante le rsultanze delle rcerche d cu al punto a) dell art. 5, ove sono ndvduat le fnaltà e crter nformator del pano e la sua compatbltà con le lnee fondamental del Programma regonale d svluppo d cu alla legge regonale 9 dcembre 977, n. 72 ; b) un elenco de Comun nel cu terrtoro esstono aree favorevolmente ndzate e suscettbl d coltvazone de materal d gruppo A e, all nterno d dett elench, raggruppament d Comun costtuent nsem estrattv defnbl d completamento oppure d produzone; c) una relazone contenente la determnazone de prevedbl fabbsogn d cu al punto b) dell art. 5, nonchè le quanttà da estrarre nelle sngole provnce per soddsfacmento del fabbsogno complessvo; d) un compendo d norme general e d ndrzz per le normatve specfche, sa per materal d gruppo A, che per quell d gruppo B, cu assoggettare, n ambto regonale, l eserczo dell attvtà d cava. Art. 7 - (Formazone, approvazone ed effcaca del Pano regonale dell attvtà d cava). (7) Entro 50 gorn dall entrata n vgore della presente legge, la Gunta regonale, sentta la Commssone tecnca regonale per le attvtà d cava prevsta all art. 39, adotta la proposta d Pano regonale dell attvtà d cava. La delberazone contenente la proposta d pano ndcato al comma precedente vene nvata alle Provnce, a Comun, alla Comuntà montane, presso le cu sed chunque può prenderne vsone e ne vene data adeguata pubblctà anche su quotdan a dffusone locale. Entro 60 gorn dalla spedzone della delberazone contenente la proposta d Prac, le Provnce, Comun, le Comuntà montane e chunque ne abba nteresse possono presentare alla Gunta regonale osservazon. Entro successv 90 gorn la Gunta regonale presenta al Consglo regonale la proposta d pano con le modfche eventualmente ntrodotte a seguto delle osservazon pervenute. l Pano è approvato con delberazone del Consglo regonale ed entra n vgore l gorno successvo alla sua pubblcazone nel Bollettno uffcale della Regone. 2

l Pano, formulato sulla base d una prevsone novennale, ha effcaca a tempo ndetermnato ed è soggetto a revsone almeno ogn tre ann e comunque ogn qualvolta se ne determn la necesstà. Art. 8 - (Partecpazone de Comun). Comun nteressat dalla presenza de materal d gruppo A, e a tale ttolo ndcat dal Prac, partecpano alla formazone del Ppac, elaborando un documento che contene: a) l ndvduazone, effettuata anche con l concorso degl uffc e sttut d tutela competent, delle aree del terrtoro comunale che, per ragon d salvaguarda drogeologca, paesaggstca,dell arnbente naturale e del suolo con partcolare vocazone agrcola, vadano assoggettate a vncolo d nterdzone da qualsas attvtà d cava; b) ndcazon partcolar rguardant sa lo svolgmento dell attvtà d cava che la successva rcomposzone ambentale, dettate da specfche esgenze de luogh. l documento suddetto s compone d: ) una relazone contenente le motvazon delle sngole scelte effettuate n relazone alle precedent lettere a) e b); 2) una planmetra n scala non nferore a : 5.000 del terrtoro comunale, contenente l ndvduazone delle aree da sottoporre a vncolo e sulle qual l attvtà d cava non può essere eserctata; 3) proposte d normatve specfche n relazone a contenut della lettera b) del comma precedente. l documento è approvato con delberazone del Consglo comunale entro termne d 90 gorn dalla pubblcazone del Prac e vene depostato presso la Segretera comunale a dsposzone d chunque sa nteressato, entro 5 gorn dall ntervenuta esecutvtà della delberazone. Del deposto è data notza al pubblco medante avvso esposto all albo pretoro muncpale e cascun nteressato può presentare osservazon, entro l termne perentoro d gorn 30, al sndaco e al presdente della Provnca. Scaduto tale termne, e comunque entro l termne perentoro d 50 gorn dalla pubblcazone del Prac, l Comune nva l documento alla Provnca con le eventual propre controdeduzon. Alla formazone del Ppac possono partecpare anche Comun nteressat dalla presenza d materal d gruppo B), che comportno un elevato grado d utlzzazone del terrtoro comunale. Art. 9 - (Fnaltà e contenut del Pano provncale dell attvtà d cava). l Ppac specfca e defnsce nel terrtoro provncale gl ndrzz del Prac ed è adottato dalla Provnca. l Ppac n partcolare: a) recepsce la rpartzone delle quanttà d materal del gruppo A d cu deve essere asscurata l estrazone nel terrtoro provncale, secondo le ndcazon del Prac; b) coordna e verfca le ndcazon de Comun d cu al precedente artcolo, al fne d asscurare l estrazone, nell ambto del terrtoro provncale, delle quanttà d materale d cu alla lettera a), tenuto anche conto delle percentual massme d utlzzo delle zone E del terrtoro comunale e delle altre ndcazon d cu all art. 3; 3

c) stablsce, nel rspetto degl ndrzz general ndcat dal Prac e tenuto conto delle ndcazon de Comun d cu al precedente artcolo, la regolamentazone con cu dscplnare rattvtà d cava nel terrtoro provncale n ordne sa alla redazone de progett d coltvazone, sa allo svolgmento dell attvtà d cava e d rcomposzone ambentale, specfcando anche la profondtà delle fasce d rspetto ne confront delle porzon d terrtoro escluse dall attvtà d cava. l Ppac può altresì sottoporre a dscplna analoga a quella stablta ne precedent comm per materal del gruppo A la coltvazone d alcun materal del gruppo B, anche lmtatamente ad alcune zone del terrtoro provncale. Art. - (Document del Pano provncale dell attvtà d cava). l Ppac è composto da: ) una relazone llustrante crter che hanno preseduto alle scelte del pano e dmostrante la congrutà del pano stesso con l Prac; 2) una o pù planmetre n scala non nferore a : 25.000 ove sono ndcat gl nsem estrattv rcadent nel terrtoro provncale d cu alla lettera a) dell art. 5, nonchè le aree escluse dall attvtà d cava; 3) l compendo delle norme poste a regolamentazone dell attvtà d cava d cu alla lettera c) del precedente artcolo. Art. - (Formazone, adozone, approvazone ed effcaca del Pano provncale dell attvtà d cava). l Ppac è formato, sulla base delle prevson del Prac, dalla Provnca, n collaborazone con Comun, con la procedura d cu a successv comm. Ne 60 gorn successv al termne d cu al qunto comma dell art. 8, la Provnca, prevo esame de document rcevut da parte de Comun e delle eventual osservazon, adotta l Ppac, sentta la Commssone tecnca provncale per le attvtà d cava d cu all art. 40. Nel caso d dfformtà tra le prevson del Ppac adottato e le ndcazon de document de Comun, la Provnca ne dà comuncazone a Comun nteressat, qual possono formulare n merto osservazon da trasmettere alla Provnca e alla Regone entro l termne perentoro d 60 gorn dalla comuncazone stessa. Ne successv 5 gorn la Provnca trasmette alla Regone le controdeduzon alle osservazon de Comun. l pano vene nvato dalla Provnca alla Regone entro 30 gorn dalla data d esecutvtà della delberazone d adozone. l Ppac è approvato con delberazone della Gunta regonale, vste le osservazon de Comun e le controdeduzon della Provnca d cu al terzo comma, sentte la Commssone tecnca regonale per le attvtà d cava e le Commsson conslar competent. l Ppac ha effcaca a tempo ndetermnato ed è sottoposto a revsone ogn qualvolta cò sa rchesto dalle revson del pano regonale e comunque quando la Provnca ne ravvs la necesstà. l Ppac è realzzato medante programm provncal d escavazone d cu all art. 2. Art. 2 - (Programma provncale d escavazone). Per l attuazone del Ppac la Provnca predspone ogn tre ann un Programma provncale d escavazone (Ppe), sulla base del quale sono rlascate le 4

autorzzazon o concesson per la coltvazone d nuove cave e per l amplamento d quelle n eserczo. Ppe è redatto n base alle esgenze d realzzare un ordnato svolgmento e una corretta dstrbuzone nel terrtoro provncale delle attvtà d cava anche n ordne alle necesstà d rcomposzone ambentale, nonchè d garantre annualmente la dsponbltà delle quanttà d materal prevste dal Ppac. Per la formazone del Ppe s tene conto anche delle domande d autorzzazone o concessone pervenute alla Provnca antecedentemente alla formazone medesma. l Ppe è approvato dal Consglo provncale, sentto l parere della Commssone tecnca provncale per le attvtà d cava d cu all art. 40. l Ppe è soggetto a revsone ogn qualvolta cò sa rchesto dagl strument d panfcazone d lvello superore e comunque entro l 3 gennao d cascun anno. All atto d ogn revsone annuale possono essere prese n consderazone le domande d autorzzazone o concessone pervenute alla Provnca entro l 3 agosto dell anno precedente. l prmo Ppe è approvato entro 90 gorn dall ntervenuta approvazone del Ppac. () Con ordnanza n. 387/990 la Corte Costtuzonale ha dcharato la manfesta nfondatezza della questone d legttmtà costtuzonale dell artcolo 20. (2) L artcolo 9 della legge regonale 9 agosto 2002, n. 5 prevede per le nfrastrutture d trasporto rcomprese negl elench d cu alla legge 443/200 "Delega al Governo n matera d nfrastrutture ed nsedament produttv strategc ed altr ntervent per l rlanco delle attvtà produttve" l rlasco d autorzzazon d cave d prestto n deroga alle procedure prevste dalla presente legge. L art. 8 della legge regonale agosto 2003, n. 6 estende la dscplna delle cave d prestto a progett gà approvat ed n corso d esecuzone. (3) L art. 44 della legge regonale 4 gennao 2003, n. 3 prevede che entro l 30 gugno 2003 la Gunta regonale present al Consglo regonale per l approvazone l Pano regonale per le attvtà estrattve. (4) L art. 24 della legge regonale 30 gennao 2004, n. detta dsposzon transtore ntegratve dsponendo che sno all approvazone del pano regonale dell attvtà estrattva l rlasco delle autorzzazon o delle concesson per le nuove attvtà d cava o gl amplament sono subordnat al parere obblgatoro e vncolante della provnca. noltre s dspone che non sono consentte autorzzazon o concesson d cava o mgloramento fondaro con asporto d materale, sulle aree nteressate dalla presenza d dune fossl soggette a tutela paesaggstca, così come ndcate sulla tavola 2 del Pano terrtorale regonale d coordnamento (PTRC) ed ubcate ne comun d Arano Polesne, Porto Vro, Rosolna. (5) L art. della legge regonale 25 febbrao 2005, n. 7 estende n va transtora alcune procedure della presente legge alle concesson d materal sold. (6) La legge regonale 27 aprle 979, n. 32 è stata abrogata dall art. 7 della legge regonale 9 agosto 988, n. 4 che ha rdscplnato la matera. (7) L art. 44 della legge regonale 4 gennao 2003, n. 3 prevede che entro l 30 gugno 2003 la Gunta regonale present al Consglo regonale per l approvazone l Pano regonale per le attvtà estrattve. 5

Nota all artcolo 2 Legge regonale 7 settembre 982, n. 44 (BUR n. 39/982) NORME PER LA DSCPLNA DELL ATTVTA D CAVA. () (2) (3) (4) (5) Art. 2 - (Attvtà d cava). A fn dell applcazone delle norme contenute nella presente legge, costtuscono attvtà d cava lavor d coltvazone de gacment format da materal classfcat d seconda categora, a sens del terzo comma dell art. 2 del rd 29 luglo 927, n. 443, ndustralmente utlzzabl. lavor effettuat nel terreno ove è n corso la costruzone d opere pubblche e prvate appartengono a movment d terra e non sono soggett alla presente normatva. Non sono parment soggett a essa gl altr movment d terra e n partcolare mglorament fondar che avvengono senza utlzzazone de materal a scopo ndustrale ed edlzo o per opere stradal o draulche. Qualora le attvtà d cu al precedente comma avvengano per gl scop v ndvduat, anche se secondar, acqustano l carattere d attvtà d cava e vengono assoggettate alle norme della presente legge. L acquszone del carattere d attvtà d cava rguarda esclusvamente l ndvduazone, a fn programmator, della natura e della quanttà d materale assmlable a quello d cava. n ogn caso è fatto dveto d autorzzare mglorament fondar con utlzzazone del materale d rsulta superore a mc. 5.000 per ettaro. (6) Non può consderars attvtà d cava l escavazone d materal ltod dagl alve e dalle zone golenal de cors d acqua e dalle spagge e fondal lacual la cu regolamentazone spetta esclusvamente all autortà draulca competente che provvede al rlasco delle autorzzazon o concesson, nonchè alla vglanza e a quanto altro d competenza, nel rspetto del buon governo draulco de cors d acqua stess. Non possono, nfne, consderars attvtà d cava lavor conness alla sola gestone delle dscarche controllate, autorzzate n base alla normatva regonale vgente. Rego Decreto 29 luglo 927, n. 443 () NORME D CARATTERE LEGSLATVO PER DSCPLNARE LA RCERCA E LA COLTVAZONE DELLE MNERE NEL REGNO (2) (3). Art. 2 - Le lavorazon ndcate nell art. s dstnguono n due categore: mnere e cave. Appartengono alla prma categora la rcerca e la coltvazone delle sostanze ed energe seguent: a) mneral utlzzabl per l estrazone d metall, metallod e loro compost, anche se dett mneral sano mpegat drettamente; b) grafte, combustbl sold, lqud e gassos (4), rocce asfaltche e btumnose; 6

c) fosfat, sal alcaln e magnesac, allumte, mche, feldspat, caolno e bentonte, terre da sbanca, arglle per porcellana e terragla forte, terre con grado d refrattaretà superore a 630 grad centgrad; d) petre prezose, granat, corndone, bauxte, leucte, magneste, fluorna, mneral d baro e d stronzo, talco, asbesto, marna da cemento, petre ltografche; e) sostanze radoattve, acque mneral e termal, vapor e gas. Appartene alla seconda categora la coltvazone: a) delle torbe; b) de materal per costruzon edlze, stradal ed draulche; c) delle terre colorant, delle farne fossl, del quarzo e delle sabbe slcee, delle petre molar, delle petre cot; d) degl altr materal ndustralmente utlzzabl a termn dell art. e non compres nella prma categora (5) (6). () Pubblcato nella Gazz. Uff. 23 agosto 927, n. 94. (2) Ved, anche, l comma dell art. 8, D.Lgs. febbrao 20, n. 22. (3) l comma dell art., D.Lgs. dcembre 2009, n. 79, n combnato dsposto con l allegato allo stesso decreto, ha rtenuto ndspensable la permanenza n vgore del presente provvedmento, lmtatamente agl artcol, 2, 3, 4 e da 6 a 65. (4) Sulla dscplna della rcerca e della coltvazone degl drocarbur; ved, ora, L. gennao 957, n. 6, e gl altr provvedment rportat alla voce drocarbur. Cfr. però l ultmo comma dell art. d detta legge, aggunto dalla L. 8 marzo 958, n. 23. (5) Così sosttuto dall art., L. 7 novembre 94, n. 360. (6) l comma dell art., D.Lgs. dcembre 2009, n. 79, n combnato dsposto con l allegato allo stesso decreto, ha rtenuto ndspensable la permanenza n vgore del presente provvedmento, lmtatamente agl artcol, 2, 3, 4 e da 6 a 65. Decreto legslatvo 3 aprle 2006, n. 52(). NORME N MATERA AMBENTALE. (2) Allegat al Ttolo V della parte Quarta (3) Allegato 5 - Concentrazone sogla d contamnazone nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee n relazone alla specfca destnazone d uso de st Tabella : Concentrazone sogla d contamnazone nel suolo e nel sottoscuolo rfert alla specfca destnazone d uso de st da bonfcare (4) A St ad uso Verde pubblco e prvato e resdenzale (mg kg - espress come ss) B St ad uso Commercale e ndustrale (mg kg espress come ss) - 7

Compost norganc Antmono 30 2 Arsenco 20 50 3 Berllo 2 4 Cadmo 2 5 5 Cobalto 20 250 6 Cromo totale 50 800 7 Cromo V 2 5 8 Mercuro 5 9 Nchel 20 500 Pombo 0 00 Rame 20 600 2 Seleno 3 5 3 Compost organo-stannc 350 4 Tallo 5 Vanado 90 250 6 Znco 50 500 7 Canur (lber) 0 8 Fluorur 0 2000 Aromatc 9 Benzene 0. 2 20 Etlbenzene 0.5 50 2 Strene 0.5 50 22 Toluene 0.5 50 23 Xlene 0.5 50 24 Sommatora organc aromatc (da 20 a 23) 0 Aromatc polcclc () 25 Benzo (a) antracene 0.5 26 Benzo (a) prene 0. 27 f Benzo (b) fluorantene 0.5 28 Benzo (k,) fluorantene 0.5 29 Benzo (g, h, ) perlene 0. 8

30 Crsene 5 50 3 Dbenzo (a, e) prene 0. 32 Dbenzo (a, ) prene 0. 33 Dbenzo (a, ) prene 0. 34 Dbenzo (a, h) prene 0. 35 Dbenzo (a, h) antracene 0. 36 ndenoprene 0. 37 Prene 5 38 Sommatora polcclc aromatc (da 25 a 34) Alfatc clorurat cancerogen () 5 50 0 39 Clorometano 0. 40 Dclorometano 0. 4 Trclorometano 0. 42 Cloruro d Vnle 0.0 43,2-Dcloroetano 0.2 44, Dcloroetlene 0. 45 Trcloroetlene 46 Tetracloroetlene (PCE) 0.5 Alfatc clorurat non cancerogen () 47,-Dcloroetano 0.5 48,2-Dcloroetlene 0.3 49,,-Trcloroetano 0.5 50,2-Dcloropropano 0.3 5,,2-Trcloroetano 0.5 52,2,3-Trcloropropano 53,,2,3-Tetracloroetano 0.5 Alfatc alogenat Cancerogen () P 5 5 5 0. 5 20 30 5 50 5 5 54 Trbromometano (bromoformo) 0.5 55,2-Dbromoetano 0.0 0. 9

56 Dbromoclorometano 0.5 57 Bromodclorometano 0.5 Ntrobenzen 58 Ntrobenzene 0.5 30 59,2-Dntrobenzene 0. 25 60,3-Dntrobenzene 0. 25 6 Clorontrobenzen 0. Clorobenzen () 62 Monoclorobenzene 0.5 50 63 Dclorobenzen non cancerogen (,2- dclorobenzene) 50 64 Dclorobenzen cancerogen (,4-dclorobenzene) 65,2,4-trclorobenzene 66,2,4,5-tetraclorobenzene 67 Pentaclorobenzene 0. 68 Esaclorobenzene 0.05 69 Fenol non clorurar () 0. 50 25 50 70 Metlfenolo (o-, m-, p-) 0. 25 7 Fenolo Fenol clorurat () 72 2-clorofenolo 0.5 73 2,4-dclorofenolo 0.5 60 25 50 74 2,4,6-trclorofenolo 0.0 5 75 Pentaclorofenolo 0.0 5 Ammne Aromatche () 76 Anlna 0.05 5 77 o-ansdna 0. 78 m, p-ansdna 0. 79 Dfenlamna 0. 80 p-toludna 0. 5 5 8 Sommatora Ammne Aromatche (da 73 a 77) 0.5 25

Ftofarmac 82 Alaclor 0.0 83 Aldrn 0.0 0. 84 Atrazna 0.0 85 a-esacloroesano 0.0 0. 86 3-esacoroesano 0.0 0.5 87 y-esacloroesano (Lndano) 0.0 0.5 88 Clordano 0.0 0. 89 DDD, DDT, DDE 0.0 0. 90 Deldrn 0.0 0. 9 Endrn 0.0 2 Dossne e furan Sommatora PCDD, PCDF 92 (conversone T.E.) x-5 lx -4 93 PCB 0.06 94 drocarbur drocarbur Legger C nferore o uguale a 2 250 5 95 drocarbur pesant C superore a 2 50 750 Altre sostanze 96 Amanto 00 (*) 00 (*) 97 Ester dell acdo ftalco (ognuno) () n Tabella sono selezonate, per ogn categora chmca, alcune sostanze frequentemente rlevate ne st contamnat. Per le sostanze non esplctamente ndcate n Tabella valor d concentrazone lmte accettabl sono rcavat adottando quell ndcat per la sostanza tosscologcamente pù affne. (*) Corrsponde al lmte d rlevabltà della tecnca analtca (dffrattometra a ragg X oppure.r. - Trasformata d Fourer) () Pubblcato nella Gazz. Uff. 4 aprle 2006, n. 88, S.O. n. 96. (2) n deroga alle dsposzon relatve alla valutazone d mpatto ambentale contenute nel presente decreto, ved l art. 9, comma 5, D.L. 23 maggo 2008, n. 90, convertto, con modfcazon, dalla L. 4 luglo 2008, n. 23 e l art., comma 2, D.L. 26 novembre 20, n. 96, convertto, con modfcazon, dalla L. 24 gennao 20, n.. Ved, anche, l art., D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284. Su

lmt d applcabltà del presente decreto, ved l art. 369, comma, D.Lgs. 5 marzo 20, n. 66. (3) ntestazone così modfcata dall art. 27, comma 4, D.Lgs. 4 marzo 204, n. 46. (4) Tabella così modfcata dall art. 3, comma 3-bs, D.L. 24 gugno 204, n. 9, convertto, con modfcazon, dalla L. agosto 204, n. 6. Nota all artcolo 4 Legge regonale 28 gennao 2000, n. 5 (BUR tt. /2000) PROVVEDMENTO GENERALE D RFNANZAMENTO E D MODFCA D LEGG REGONAL PER LA FORMAZONE DEL BLANCO ANNUALE E PLURENNALE DELLA REGONE (LEGGE FNANZARA 2000) Art. 34 - Modfca dell artcolo 3 della legge regonale 7 settembre 982, n. 44, "Norme per la dscplna dell attvtà d cava" e successve modfcazon.. l prmo comma dell artcolo 3 della legge regonale 7 settembre 982, n. 44, è così sosttuto: omsss () 2. Relatvamente alla ghaa è vetato l utlzzo d pù del tre per cento del terrtoro agrcolo comunale, ndpendentemente dalle eventual rcomposzon ed estnzon d cave gà autorzzate a partre dall entrata n vgore della legge regonale 7 aprle 975, n. 36, consderate comunque nel computo del tre per cento. (2) () Testo rportato nel prmo comma dell art. 3 legge regonale 7 settembre 982, n. 44. (2) Comma modfcato da comma art. 6 legge regonale 3 settembre 200, n. 27, che ha sosttuto la parola "esstent con l rfermento "autorzzate a partre dall entrata n vgore della legge regonale 7 aprle 975, n. 36 "; l rfermento sostanzale è all artcolo 3 della legge regonale 7 settembre 982, n. 44. 2