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CCNL SETTORE TESSILI INDUSTRIA Disciplina i contratti di aziende di confezione in serie di abiti, tailleurs, biancheria, busti, cravatte, articoli vari, ecc.; Aziende fabbricanti maglierie in genere (comprese le sciallerie a maglia), che adoperano qualsiasi fibra, con macchine di qualsiasi tipo e relativa confezione a mano e a macchina; Aziende che producono qualsiasi tipo di calza con qualsiasi fibra, adoperando macchine di qualsiasi tipo, escluse le calze per uso ortopedico. PARTI CONTRAENTI ASSOCIAZIONE ITALIANA INDUSTRIE FILIERA TESSILE ABBIGLIAMENTO; FEDERTESSILI; CONFINDUSTRIA; FILTEA-CGIL; FILTA-CISL; UILTA-UIL ASSUNZIONE PATTO DI PROVA L'assunzione può essere fatta, d'accordo tra le parti, con un periodo di prova la cui durata non può essere superiore a: - livello 8 : 6 mesi; - livello 7 : 6 mesi; - livello 6 : 4 mesi; - livello 5 : 4 mesi; - livello 4 : 3 mesi; - livello 3 : 2 mesi; - livello 2 : 2 mesi; - livello 1 : 1 mese; Per le assunzioni a termine di durata fino a sei mesi, la durata del periodo di prova di cui sopra è ridotta della metà. Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnato al lavoratore. Non è assoggettabile al periodo di prova il lavoratore assunto nuovamente dalla medesima impresa e per le medesime mansioni qualora egli abbia prestato la propria attività con contratto di lavoro subordinato per un periodo complessivo di almeno 9 mesi nell'arco dei 2 anni antecedenti la data della nuova assunzione. - Part Time: Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al primo comma dell'art. 31 del presente contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni. INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI Livello VIII Appartiene a questo livello con qualifica di quadro il personale con funzioni direttive, il quale, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa attribuito e per l'elevata preparazione specialistica conseguita, è chiamato a fornire contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa e svolge, con carattere di continuità, funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione di tali obiettivi. A tale personale è affidata la gestione, il coordinamento ed il controllo, in condizioni di autonomia decisionale e con poteri discrezionali, di settori o servizi di particolare complessità ed importanza per il perseguimento degli obiettivi dell'impresa. A tale personale sono affidate, in condizioni di autonomia decisionale e responsabilità, funzioni specialistiche di rilevanza fondamentale per l'impresa per l'elevato livello, ampiezza e natura dei compiti. Livello VII Appartiene a questo livello con qualifica di impiegato il personale con funzioni direttive che opera in base a disposizioni generali dell'imprenditore o dei dirigenti, con ampia facoltà di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, coordinando con discrezionalità di poteri un settore o servizio importante dell'attività aziendale

Livello VI Appartengono a questo livello gli impiegati di concetto che operano sulla base di indicazioni ricevute dai propri superiori, con autonomia, responsabilità e facoltà di iniziativa per l'attuazione dei programmi assegnati relativi allo sviluppo di procedimenti o fasi importanti dell'attività aziendale, che richiedono la valutazione di aspetti complessi, anche nella conduzione di un ufficio o reparto. Livello V Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, con facoltà di iniziativa nei limiti assegnati, mansioni di particolare rilievo e complessità per l'attuazione di procedimenti od operazioni variabili e complesse che richiedono necessariamente un'esperienza acquisibile tramite specifici corsi professionali e un consistente periodo di pratica lavorativa. Appartengono inoltre a questo livello i lavoratori che guidano e controllano, in condizioni di autonomia decisionale, squadre di operai, con apporto di competenza tecnicopratica o che svolgono mansioni che per la loro particolare natura richiedono elevato grado di competenza e facoltà di iniziativa in rapporto alla condotta e ai risultati della lavorazione. Livello IV Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti complessi e di notevole precisione che comportano approfondite conoscenze delle macchine, materiali e/o lavori tecnici o amministrativi, per abilitarsi ai quali occorre un'esperienza acquisibile tramite corsi professionali e un periodo di pratica lavorativa, oppure tramite una consistente esperienza di lavoro. Può essere richiesta la guida di altro personale. Livello III Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono, anche con responsabilità collettiva del flusso produttivo, compiti generalmente predefiniti, con fasi che richiedono interventi complessi, che comportano un addestramento acquisibile con corsi professionali e/o con un medio periodo di pratica lavorativa. Livello II Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni in base a procedimenti o metodi semplici e predefiniti, anche se inseriti in forme di organizzazione di gruppo, che comportano un grado di conoscenza di macchine, materiali e procedimenti tecnici o amministrativi per abilitarsi al quale occorre un limitato periodo di esperienza e/o un corso professionale Livello I a) per i dipendenti addetti all'industria dell'abbigliamento tradizionale, informale e sportivo, camicerie, biancheria personale e da casa, confezioni in pelle e succedanei, divise ed abiti da lavoro, corsetteria, cravatte, sciarpe e foulards, accessori dell'abbigliamento, oggetti cuciti in genere, bottoni ed articoli affini: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione; vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro; b) Per i dipendenti addetti all'industria della maglieria, calzetteria e tessuti a maglia, all'industria della lana, al finimento cotoniero ed al finimento serico, all'industria della tessitura della seta e delle fibre artificiali e sintetiche e all'industria cotoniera, liniera e delle fibre affini: appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono operazioni di pulizia (anche se per l'espletamento delle stesse vengono utilizzati appositi attrezzi) e di manovalanza di facile esecuzione; vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 9 mesi, i lavoratori di prima assunzione nel settore addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro. RETRIBUZIONE DAL 1/01/2015 AL 31/12/2016

Qualificati Livello Minimo Contingenza EDR Totale 8 2.090,13 0,00 0,00 2.090,13 7 1.971,17 0,00 0,00 1.971,17 6 1.851,20 0,00 0,00 1.851,20 Viaggiatore 1 1.778,98 0,00 0,00 1.778,98 5 1.734,05 0,00 0,00 1.734,05 Viaggiatore 2 1.678,76 0,00 0,00 1.678,76 4 1.649,51 0,00 0,00 1.649,51 3 Super 1.611,29 0,00 0,00 1.611,29 3 1.575,31 0,00 0,00 1.575,31 2 Super 1.529,99 0,00 0,00 1.529,99 2 1.496,63 0,00 0,00 1.496,63 1 1.190,08 0,00 0,00 1.190,08 ORARIO DI LAVORO ORDINARIO - 40 ore settimanali SETTORI PARTICOLARI Indennità di funzione: per il livello 8 - euro 51,65 COEFFICIENTE PER LA QUANTIFICAZIONE Paga giornaliera 26 Paga oraria 173 Turisti 6x6 156 ORARIO DI LAVORO CONTRATTUALE - 36 ore settimanali per schema 6x6-50 ore settimanali e max 10 ore giornaliere per addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia - 72 ore settimanali e max 12 giornaliere per custodi e portieri fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti FLESSIBILITÀ In caso di variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'azienda, in particolari periodi è consentito superare il limite orario contrattuale fino a 48 ore settimanali e 96 ore all'anno (1 gennaio -31 diicembre) con corresponsione: - 12% maggiorazione, prime 48 ore di supero - 15% maggiorazione, ore successive.

LAVORO SUPPLEMENTARE Lavoro prestato fino al raggiungimento del normale orario di lavoro settimanali da retribuire con una maggiorazione del 24% sulla paga oraria. LAVORO STRAORDINARIO - maggiorazione 35% diurno (prime 5 ore settimanali) - maggiorazione 45% diurno (ore successive) - maggiorazione 61% diurno festivo - maggiorazione 66% notturno festivo - maggiorazione 56% per le ore notturne Non sono considerate straordinarie le ore di lavoro prestate tra la 37a e la 40a ora settimanale (schema 6x6); tali ore sono retribuite con quote orarie supplementari. Il limite massimo di ore annue di straordinario è pari a 250 per singolo dipendente con monte annuo aziendale ragguagliato a 160 ore per dipendente. Le ore di straordinario prestate tra le 160 e le 250 saranno recuperate su richiesta del lavoratore con i seguenti criteri: - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dal lavoratore; - per il 50% con trasformazione in riposi compensativi giornalieri da godersi in date da indicare dall azienda. LAVORO NOTTURNO - maggiorazione 44% LAVORO FESTIVO - maggiorazione 38% diurno - maggiorazione 38% di domenica, con riposo compensativo, per addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni a esso pertinenti - maggiorazione 54% notturno LAVORO IN TURNI - maggiorazione 1,38% della retribuzione - maggiorazione 44% turno notturno (schema 5x8) - maggiorazione 38% turno notturno (schema 6x6) - maggiorazione 45,5% turno notturno con prestazione di lavoro stabilmente assegnato Mezz'ora continuativamente prestata dai turnisti lavoranti a squadre: - 40% se diurna - 61% se notturna - 67% se festiva diurna - 72% se festiva notturna BANCA ORE Confluiscono: - le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato, saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione afferente il mese in cui tali prestazioni sono state effettuate. Per i lavoratori a tempo parziale potranno confluire nella banca delle ore le prime 32 ore di lavoro supplementare. - giornate di permesso per ex festività; - riposo settimanale. - ore di recupero della flessibilità se non fruite in occasione del programmato recupero collettivo per comprovati impedimenti personali. Sono escluse le ore di lavoro straordinario prestate per manutazione e inventario. Sono escluse le aziende nelle quali venga concordato un diverso utilizzo collettivo delle giornate e ore di permesso per ex festività o nelle quali le stesse giornate o ore vengano impiegate per l'attuazione di orari

lavorativi finalizzati al maggiore utilizzo degli impianti. ISTITUTI VARI 13ª MENSILITÀ: - pari ad una mensilità da erogare in coincidenza con la vigilia di natale - per i cottimisti, pari a guadagno di dicembre, in presenza di almeno 10 giorni di prestazioni, o al guadagno delle ultime 4 settimanle o due quindicine. 14ª MENSILITÀ: non prevista. RIDUZIONE ORARIO: - 56 ore annue per i giornalieri; - 52 ore annue per addetti al lavoro a squadre (8 ore se operanti su turno notturno per almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell'anno precedente). - 7 giornate annue per viaggiatore o piazzista. Schema orario 5x8: - 64 ore annue; - 8 ore annue, con almeno 50 notti l'anno di prestazione effettiva, per i turnisti addetti al lavoro a squadre se operanti a turno notturno, da calcolarsi in rapporto alle prestazioni notturne maturate nell anno precedente. Schema 6x6: - 24 ore annue; - 36 ore annue per lavoratori a giornata lavoranti su sei giorni settimanali. Riposi compensativi che confluiscono nella banca ore (in relazione alle festività abolite): - 8 ore per 4 gg. in regime di prestazione su 5 gg.; - 6 ore per 5 gg. in regime di prestazione su 6 gg. FERIE: APPRENDISTI - Liv. TUTTI = 160 Ore (20gg). IMPIEGATI - Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.2 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.2 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.2 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.3 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.3 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.3 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.4 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.4 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.4 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.5 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.5 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.5 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.6 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.6 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.6 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.7 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.7 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.7 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.8 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.8 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.8 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 10 anni di anzianità : Liv.VIAGGIATORE 1 = 160 Ore (20gg);da 11 a 18 anni di anzianità : Liv.VIAGGIATORE 1 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.VIAGGIATORE 1 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 5 anni di anzianità : Liv.VIAGGIATORE 2 = 160 Ore (20gg);da 6 a 18 anni di anzianità : Liv.VIAGGIATORE 2 = 168 Ore (21gg);da 19 a 99 anni di anzianità : Liv.VIAGGIATORE 2 = 200 Ore (25gg). INTERMEDI - Per un anzianità fino a 12 anni di anzianità : Liv.4 = 160 Ore (20gg);da 13 a 19 anni di anzianità : Liv.4 = 168 Ore (21gg);da 20 a 99 anni di anzianità : Liv.4 = 200 Ore (25gg);Per un anzianità fino a 12 anni di anzianità : Liv.5 = 160 Ore (20gg);da 13 a 19 anni di anzianità : Liv.5 = 168 Ore (21gg);da 20 a 99 anni di anzianità : Liv.5 = 200 Ore (25gg). OPERAI - Liv. 1 = 160 Ore (20gg);Liv. 2 = 160 Ore (20gg);Liv. 3 = 160 Ore (20gg);Liv. 4 = 160 Ore (20gg);Liv. 5 = 160 Ore (20gg). OPERAI SPECIALIZZATI - Liv. 1 = 160 Ore (20gg);Liv. 2 = 160 Ore (20gg);Liv. 3 = 160 Ore (20gg);Liv. 4 = 160 Ore (20gg);Liv. 5 = 160 Ore (20gg) CONGEDO MATRIMONIALE: 15 giorni di calendario, escluso domeniche e festività MATERNITÀ: In caso di gravidanza e puerperio, ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'azienda deve integrare il trattamento mutualistico per il periodo di assenza fino al 100% della retribuzione netta normale mensile per i primi 5 mesi. E' vietato adibire al trasporto ed al sollevamento di pesi nonché ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri di cui all'art. 5 D.P.R. 25/11/1976, n. 1026 (allegato A del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151) le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per tale periodo le lavoratrici saranno addette ad altre mansioni. Le lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle

mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Qualora la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, vale il disposto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 26/3/2001 n. 151. La decorrenza dell'aumento dal 90 al 100% è stabilita dall'1/1/2005. Fino al 31/12/2004 rimane in vigore il trattamento del 90% previsto dal CCNL 19/5/2000. L'aumento si applica anche alle lavoratrici che abbiano già in corso l'assenza obbligatoria all'1/1/2005, per il residuo periodo fino ai primi 5 mesi di assenza. II trattamento integrativo non è comprensivo delle quote afferenti la tredicesima mensilità e le retribuzioni differite ad essa equiparate che sono invece a carico dell'inps. ASPETTATIVA NON RETRIBUTIVA: - max 2 anni, per gravi e documentati motivi familiari; - da 15gg a 3 mesi per gravi e comprovati motivi di salute o familiari (dipendenti con almeno 1 anno di anzianità) - 3 anni per stato di tossicodipendenza - 3 mesi assistenza familiare tossicodipendenti - 6 mesi per malattia al personale impiegatizio con almeno 5 anni di anzianità. DIRITTO ALLO STUDIO: - 150 ore fruibili in un triennio. PERMESSI STUDIO: - giorno per prove d'esame, più i due giorni precedenti, nel caso di esami universitari. o per la sessione di esami negli altri casi - max 120 ore di permesso non retribuito - viaggiatori o piazzisti: 1 g. retribuito per ogni esame sostenuto; 4 gg. retribuiti per gli esami di diploma universitario o di laurea e, per lavoratori studenti di scuole medie-superiori e di scuole professionali, tanti giorni di permesso retribuito quanti sono i giorni degli esami. PERMESSI SINDACALI: - 1 giorno al mese per dirigenti nazionali e provinciali RSU: - 2 ore annue per ogni dipendente nelle unità produttive da 16 a 120 dipendenti - 8 ore mensili per ogni componente RSU nelle unità produttive con più di 120 dipendenti - 3 giorni di permesso annui (4 se l'area di attività si trova a più di 250 km dall'azienda) al rappresentante di almeno 15 viaggiatori-piazzisti occupati in azienda. Rappresentante per la sicurezza: - 12 ore annue in unità produttive fino a 5 dipendenti occupati - 30 ore annue in unità produttive da 6 a 15 dipendenti occupati - 40 ore annue in unità produttive da 16 a 120 dipendenti occupati - 70 ore annue ai 2 rappresentanti in unità prod. Da 121 a 200 dipendenti occupati - 40 ore annue procapite ai 3 rappresentanti in unità produttive da 201 a 1000 dipendenti occupati - 40 ore annue procapite ai 6 rappresentanti in unità produttive che occupano oltre 1000 dipendenti. TRASFERTA: - Rimborso spese effettive - Maggiorazione 100% ore viaggio (escluso i lavoratori che non sono soggetti alla limitazione dell'orario di lavoro). TRASFERIMENTO: - Rimborso spese effettive - Indennità di trasferimento pari al 50% della retribuzione mensile (lavoratori senza carico familiare) o 100% della medesima (lavoratori con carico familiare) - Rimborso eventuali indennizzi pagati dal lavoratore in relazione al trasferimento (es. risoluzione anticipata contratto di affitto). MALATTIA APP.PROFESS.(IMP) - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno al 120 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 121 giorno al 390 giorno. APP.PROFESS.(OP) - integrazione del 50% della retribuzione Dal 1 giorno al 3 giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 4 giorno al 180 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 181 giorno al 390 giorno. IMPIEGATI - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno al 120 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 121 giorno al 390 giorno. INTERMEDI - integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno al 120 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 121 giorno al 390 giorno. OPERAI - integrazione del 50% della retribuzione Dal 1 giorno al 3 giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 4 giorno al 180 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 181 giorno al 390 giorno. OPERAI SPECIALIZZATI - integrazione del 50% della retribuzione Dal 1 giorno al 3 giorno; integrazione del 100% della retribuzione Dal 4 giorno al 180 giorno; integrazione del 50% della retribuzione Dal 181 giorno al 390 giorno.

INFORTUNIO TUTTI - per tutti i livelli : integrazione del 100% della retribuzione Dal 1 giorno in poi. PERIODO DI COMPORTO - 13 mesi misurati sull'arco di 30 mesi CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Preavviso OPERAI E APPRENDISTI: - 1 settimana lavorativa (ad orario normale secondo il presente contratto); - 2 settimane lavorative ad orario normale secondo il presente contratto per gli operai dei livelli 3, 4 e 5. INTERMEDI: - 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni; - 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni; - 2 mesi per anzianità di servizio superiore ai 10 anni. IMPIEGATI: a) Fino a 5 anni di anzianità: - livelli 8-7: 2 mesi; - livelli 6-5: 1 mese e 1/2; - livelli 4-3-2: 1 mese. b) Da 5 a 10 anni di anzianità: - livelli 8-7: 3 mesi; - livelli 6-5: 2 mesi; - livelli 4-3-2: 1 mese e 1/2. c) Oltre 10 annidi anzianità: - livelli 8-7: 4 mesi; - livelli 6-5: 3 mesi; - livelli 4-3-2-: 2 mesi. I seguenti termini si riferiscono sia al preavviso di licenziamento che di dimissioni. Trattamento di fine rapporto (TFR) Qualifica Anzianità Da Anni Ad Anni Retribuzione Utile APP.PROFESS. 0 99 30/30 APP.PROFESS.(IMP) 0 99 30/30 APP.PROFESS.(OP) 0 99 30/30 APPRENDISTI 0 99 30/30 IMPIEGATI 0 99 30/30 INTERMEDI 0 99 30/30 0 4 8/30 5 12 12/30 OPERAI 13 18 17/30 19 99 30/30 0 99 30/30 OPERAI SPECIALIZZATI 0 4 8/30 5 12 12/30

13 18 17/30 19 99 30/30 0 99 30/30 A cura del responsabile dell ufficio vertenze di Milano Roberto Bottalico