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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 3 08.01.2015 Tariffe Aci per il 2015 Categoria: Auto Sottocategoria: Imposte dirette Con il consueto comunicato di fine anno sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborati dall automobile club d Italia (Aci). Con la Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre, supplemento ordinario n. 95, sono, infatti, ufficiali i nuovi costi chilometrici per auto e moto da usare per il 2015 nella determinazione del reddito di lavoro dipendente. Si tratta delle tabelle elaborate dall Aci in base all articolo 3, comma 1, Decreto Legislativo 314/1997 che indica le modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente, in relazione all uso dell auto o delle moto dell impresa. II prospetti permettono, in particolare, di determinare l imponibile fiscale e previdenziale del Fringe Benefit dei mezzi di trasporto aziendali, concessi ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi per l utilizzo promiscuo, quello che consente di usufruire del veicolo sia per uso privato, sia per esigenze di lavoro. Premessa L uso del veicolo aziendale per finalità miste, personali ed aziendali, origina un cosiddetto fringe benefit, vale a dire una retribuzione in natura da valorizzare opportunamente e sottoporre a tassazione in capo al dipendente/amministratore che ne beneficia. In base a quanto previsto dall art. 51, comma 4, lett. a), TUIR, il valore imponibile è determinato assumendo una misura percentuale dell importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto al dipendente. Via Vecchia Ferriera, 13-36100 Vicenza Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756-1

FRINGE BENEFIT 30% dell'importo, che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri; importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. Si tratta, come chiarito dal Ministero delle Finanze, con Circolare 23 dicembre 1997, n. 326/E, paragrafo 2.3.2.1, di una determinazione del tutto forfetaria dell importo da assoggettare a tassazione, che prescinde: da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo; dalla percorrenza chilometrica reale effettuata dal dipendente. Risulta inoltre del tutto irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall ACI, dato che ai fini della determinazione dell importo da assumere a tassazione, va comunque fatto riferimento al totale costo di percorrenza esposto nelle suddette tabelle. In generale i compensi in natura (tra i quali, appunto, quello derivante dall uso promiscuo di un veicolo aziendale) non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se di importo non superiore, nel periodo d imposta considerato, ad euro 258,23. In caso di superamento del predetto limite va assoggettato a tassazione l intero importo del fringe benefit. Nella verifica del superamento del limite di euro 258,23 va tenuto conto del valore di tutti i beni e servizi di cui il dipendente ha fruito nel periodo di imposta, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro. Tariffe Aci Le tabelle cui fare riferimento sono quelle elaborate dall Automobile Club d Italia entro il 30 novembre di ciascun anno e da questo comunicate al Ministero dell Economia che provvede alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto dal periodo di imposta successivo. In particolare sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2014 sono state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli, elaborate ai sensi dell art. 3 comma 1 del D.Lgs. n. 314/1997 da utilizzare per il periodo d imposta 2015. 2

La percorrenza convenzionale è stabilita dal legislatore su base annua; l importo da assoggettare a tassazione deve essere rapportato al periodo dell anno durante il quale il dipendente utilizza in modo promiscuo il veicolo. A questo fine va considerato il numero dei giorni per i quali il veicolo è assegnato, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo. Si consideri il caso di un lavoratore dipendente al quale viene concessa un auto sia per uso aziendale sia per uso personale. Il lavoratore utilizza l auto per tutto l anno (1/1-31/12). Ai fini della determinazione del reddito da assoggettare a tassazione come fringe benefit si deve procedere nel seguente modo: Periodo utilizzo 1/1-31/12/20 13 (365 gg) Costo Km Percentuale Tabelle ACI applicabile 0,5065 30% Calcolo fringe benefit 0,5065 x 15.000 Km = 7.597,50 7.597,50 x 30% = 2.279,25 Su tale maggiore importo l azienda deve calcolare i contributi previdenziali dovuti (sia da parte del lavoratore sia da parte dell impresa) e le maggiori imposte. Deducibilità per l impresa Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti: sono deducibili in misura pari al 70% (90% fino al 2012) del loro ammontare, secondo quanto previsto dall art. 164, TUIR. Al contrario di quanto previsto in via generale dall art. 164 del Tuir, dove la deducibilità del 20% (40% fino al 2012) del costo dell autovettura è prevista nel limite di 18.075,99. Per l autovettura ad utilizzo promiscuo, la deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite. Durata dell uso promiscuo La deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l utilizzo promiscuo dell autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d imposta. Se il periodo coincide con l anno solare, la concessione in uso dovrà risultare per almeno 183 giorni. 3

Al fine del conteggio della durata dell utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d imposta, non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo, né che il veicolo sia stato utilizzato da parte dello stesso dipendente. In caso di acquisto o cessione del veicolo in corso d anno, la concessione in uso promiscuo ai dipendenti deve avvenire rispettivamente per la maggior parte del periodo decorrente dal momento dell acquisto fino al termine del periodo d imposta, ovvero per la maggior parte del periodo decorrente dall inizio dell esercizio fino alla data della cessione del veicolo (maggior parte del periodo di possesso). Se il veicolo è stato dato in uso promiscuo ai dipendenti per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d imposta, le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili secondo i criteri ordinari di deducibilità delle autovetture (20%). Sulla base di quanto affermato dall Agenzia delle Entrate nella circolare n. 47 del 18.06.2008, la percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del Fringe Benefit determinato in capo al dipendente. La società Alfa Srl ha sostenuto costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d imposta pari a 10.000; il Fringe Benefit in capo ai dipendenti è pari a 1.500. L ammontare di costi deducibili è così determinato: 10.000 x 70% = 70.000 La modalità di acquisizione dell autovettura non influisce nella possibilità di dedurre il costo, pertanto, l autovettura può essere acquisita mediante compravendita, oppure mediante leasing, ovvero mediante locazione o noleggio. I costi che possono essere dedotti corrispondono a: ammortamento; spese di manutenzione e riparazione; carburanti e lubrificanti; assicurazione; bollo auto; spese del garage; spese di pedaggio autostradale. 4

FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO PROMISCUO FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE 30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci. Valore normale (valore mercato noleggio dell auto) CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT 30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci; la percorrenza convenzionale è stata stabilita su base annua, pertanto l'ammontare da assoggettare a tassazione, va rapportato al periodo dell'anno di utilizzo; se il valore del benefit auto, dedotto quanto pagato dal lavoratore dipendente o assimilato, è inferiore a 258,23 annui, il reddito in natura non è tassato. DEDUCIBILITÀ PER L IMPRESA le spese dell autovettura sono deducibili in misura ridotta, pari al 70%; la deducibilità del costo dell autovettura non è soggetto ad alcun limite massimo; la deduzione del 70% dei costi è subordinata al fatto che l utilizzo promiscuo dell autovettura da parte del dipendente avvenga per la maggior parte del periodo d imposta; la percentuale di deducibilità va applicata ai costi complessivi riferiti ai veicoli, al lordo del Fringe Benefit determinato in capo al dipendente. - Riproduzione riservata - 5