ETICHETTARE CORRETTAMENTE IL PROPRIO EXTRA VERGINE D OLIVA Dott. Agr. Alberto Grimelli
La commercializzazione All ingrosso: conferendo al frantoio, a confezionatori o imbottigliatori in contenitori di qualsiasi capacità. A ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili in confezioni di capacità massima pari a 25 litri. Al consumatore in recipienti ermeticamente chiusi di capacità massima pari a 5 litri.
Etichettatura I contenitori per il consumatore finale, i ristoranti, le mense e le collettività devono essere correttamente etichettate. Le regole per l etichettatura: 1- Regolamento UE 1169/2011 2- Regolamento 2568/91 3- Regolamento di esecuzione UE 29/2012 4- Regolamento di esecuzione UE 1335/2013
Olio standard
Olio biologico
Olio DOP/IGP
Gli elementi principali dell etichetta DENOMINAZIONE COMMERCIALE: olio extra vergine d oliva DENOMINAZIONE AGGIUNTIVA: olio d oliva di categoria superiore ottenuto direttamente dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici INDIRIZZO DELL AZIENDA PRODUTTRICE eventualmente preceduto da prodotto e imbottigliato da o imbottigliato all origine da o imbottigliato da o confezionato da EVENTUALE STABILIMENTO DI CONFEZIONAMENTO facoltativo dal 14 dicembre 2014 TERMINE MINIMO DI CONSUMO: da consumarsi preferibilmente entro il o giorno mese anno oppure mese anno e lotto PESO O CONTENUTO NETTO INDICAZIONI D ORIGINE INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO DEL PRODOTTO, tipicamente conservare in luogo asciutto al riparo dalla luce e da fonti di calore
Cosa si intende per origine? Art. 3 comma 5 del regolamento comunitario 29/2012: La designazione dell origine che indica uno Stato membro o l Unione corrisponde alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l olio.
Indicazioni d origine obbligatoria Il Reg. CE 29/12 stabilisce l'obbligo di menzione d'origine come segue: Dop o Igp Made in Italy Made in Ue Miscela di oli comunitari e extracomunitari Il Decreto Ministeriale 16059/2013 dà attuazione al regolamento e stabilisce la tracciabilità obbligatoria dell'olio per olivicoltori, frantoiani e commercianti (Registro telematico Sian)
Ottemperare al DM 16059/2013 Tutti gli operatori (olivicoltori, frantoiani, commercianti) devono iscriversi al portale Sian. Gli olivicoltori utilizzeranno un registro provvisorio (registrazioni mensili) Frantoiani e commercianti utilizzeranno il registro standard (registrazioni entro 6 giorni dal movimento dell'olio) Cosa si intende per movimento di olio? Operazioni di produzione, movimentazione, stoccaggio, lavorazione, confezionamento e commercializzazione dell'olio
Campo visivo e carattere Le indicazioni obbligatorie devono avere altezza minima di 1,2 mm Il Reg 1169/2011 definisce come campo visivo tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale; mentre il campo visivo principale è il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto. Il Reg 1335/2013 dice all art.1 comma 1 che Le indicazioni obbligatorie di cui all articolo 3, primo comma e, nel caso in cui sia applicabile, quella di cui all articolo 4, paragrafo 1, primo comma, sono raggruppate nel campo visivo principale, come definito all articolo 2, paragrafo 2, punto l) del regolamento (UE) n. 1169/2011. Cosa deve essere quindi nel campo visivo principale? Denominazione commerciale, quantità e origine
Elementi facoltativi INDICAZIONI NUTRIZIONALI: tabella nutrizionale o claim salutistici, severamente proibite indicazioni tipo fa bene alla salute. INDICAZIONI DI PROCESSO: estratto a freddo o prima spremitura a freddo CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE CARATTERISTICHE CHIMICHE: acidità e in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell indice dei perossidi, del tenore in cere e dell assorbimento nell ultravioletto ANNATA DI RACCOLTA: solo se l'intera produzione deriva dalla campagna olearia indicata ALTRE CARATTERISTICHE: monovarietale, raccolta a mano...
Indicazioni nutrizionali Valori medi per 100 ml di prodotto
Indicazioni nutrizionali Reg. CE 1169/2011 Dal 2016 obbligatoria l'etichetta nutrizionale La dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria per gli alimenti elencati all'allegato V: 1. i prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti; 3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi; 4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele; 5. il sale e i succedanei del sale; 6. gli edulcoranti da tavola; 7. gli estratti di caffè e di cicoria, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati; 8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè; 9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi; 10. gli aromi; 11. gli additivi alimentari; 12. i coadiuvanti tecnologici; 13. gli enzimi alimentari; 14. la gelatina; 15. i composti di gelificazione per marmellate; 16. i lieviti; 17. le gomme da masticare; 18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm 2
Claim salutistici (Reg. CE 432/2012) Utilizzabile solo per l olio d oliva che contiene almeno 5 mg di idrossitirosolo e suoi derivati (ad esempio, complesso oleuropeina e tirosolo) per 20 g di olio d oliva. Utilizzabile nell'olio d'oliva qualora l'extra vergine in questione contenga almeno 80 mg/1000g di alfa tocoferolo, ovvero minimo il 15% della dose raccomandata giornaliera (10 mg in base alla Direttiva 90/496/CEE). Normalmente l'olio d'oliva contiene 200-220 mg/1000g di vitamina E.
Indicazione di processo ESTRATTO A FREDDO: riservato agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con un processo di percolazione o centrifugazione della pasta d olive; PRIMA SPREMITURA A FREDDO: riservato agli oli d oliva vergini o extra vergini ottenuti a meno di 27 C con una prima spremitura meccanica della pasta d olive, con un sistema di estrazione di tipo tradizionale con presse idrauliche;
Caratteristiche organolettiche Le indicazioni delle caratteristiche organolettiche possono figurare, esclusivamente se sono basate sui risultati di un metodo d analisi previsto dal regolamento (CEE) n. 2568/91 (PANEL TEST)
Indicazioni utilizzabili FRUTTATO VERDE: sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti verdi, FRUTTATO MATURO: sensazioni olfattive ricordano quelle dei frutti maturi, Possono essere utilizzati senza riferimento all intensità quando la mediana dell'attributo interessato è superiore o pari a 3. Intensità INTENSO: mediana superiore a 6 MEDIO: mediana tra 3 e 6 LEGGERO: mediana inferiore a 3
Indicazioni utilizzabili EQUILIBRATO può essere utilizzato per un olio che non presenta elementi di squilibrio. Per squilibrio si intende la sensazione olfattogustativa e tattile dell'olio in cui la mediana dell'attributo amaro e/o quella dell'attributo piccante è superiore di due punti a quella dell'attributo fruttato. OLIO DOLCE può essere utilizzata per un olio nel quale la mediana dell'attributo amaro e quella dell'attributo piccante sono inferiori o uguali a 2.
Fragrante, robusto e gentile? Art. 5 Regolamento 29/2012: Fino al 1 novembre 2012 i prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione sia stata presentata entro il 1 marzo 2008 e che contengano almeno uno dei termini di cui all allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono essere difformi dalle prescrizioni di cui alla lettera c), del primo comma del presente articolo.
Altre caratteristiche Raccolto a mano? Monovarietale Leccino? Campagna olearia 2014/15? Si tratta di caratteristiche che possono essere indicate in etichetta purchè rispettino tre principi fondamentali: 1) veridicità 2) dimostrabilità 3) non devono trarre in inganno il consumatore
Principio di dimostrabilità Oltre alle certificazioni, che sono via maestra. Art. 7 Reg 29/2012 Su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l impresa di produzione, condizionamento o vendita che figura nell etichetta, l interessato fornisce la giustificazione delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, sulla base di uno o più dei seguenti elementi: a) dati di fatto o dati scientificamente provati; b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi; c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell Unione e/o nazionali.
Principio di dimostrabilità Raccolto a mano Non deve indurre in errore il consumatore: raccolto a mano per il consumatore è quindi solo la raccolta con le mani o l'aiuto di rastrellini manuali. No agevolatori Dimostrabilità al contrario. Portando al frantoio 20 qli di olive al giorno in due soli operatori le autorità di controllo possono dimostrare l'impossibilità (e quindi falsità) sulla base della letteratura scientifica
Principio di dimostrabilità Monovarietale Analisi del DNA non è metodo ufficiale riconosciuto e comunque bisogna tener conto della tracciabilità Tracciabilità dal campo alla bottiglia: 1) relazione agronomica che individui sul campo le varietà 2) al momento della consegna delle olive al frantoio, DDT che indichi campo e varietà 3) DDT del frantoio che indichi olio monovarietale 4) registro di tracciabilità in azienda per stoccaggio e imbottigliamento
Contenitori non conformi: a) da cento euro a seicento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto di capacità superiore a quelle massime consentite; b) da ottocento euro a quattromilaottocento euro, nel caso di imballaggi non conformi in quanto non provvisti di un sistema di chiusura che perde la propria integrità dopo la prima utilizzazione. Sanzioni
Altre indicazioni facoltative: chiunque utilizzi sugli imballaggi o in etichetta le indicazioni facoltative senza aver rispettato le procedure previste dalle vigenti disposizioni, è sottoposto alla sanzione di una somma da cinquecento euro a tremila euro. Sanzioni