REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI SCARICHI ACQUE REFLUE SOMMARIO

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REGOLAMENTO COMUNALE SUGLI SCARICHI ACQUE REFLUE Delibera C.C. n. 287 del 2 /11/87 NORME RELATIVE AGLI SCARICHI SOMMARIO TITOLO I SCARICHI ED INSEDIAMENTI CIVILI SEZIONE I SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE Art. 2 Condizioni di ammissibilità SEZIONE II SCARICHI SUL SUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5000 MC. Art. 3 Ammissibilità Art. 4 Scarichi sul suolo delle acque nere Art. 5 Pozzetti di ispezione e prelevamento Art. 6 Immissione delle acque meteoriche Art. 7 Uso dei pozzi neri ed assorbenti SEZIONE III SCARICHI SUL SUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI O 5000 MC. Art. 8 Ammissibilità Art. 9 Realizzazione dell impianto di depurazione Art. 10 Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli di aziende agrarie con allevamenti zootecnici Art. 11 Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi Art. 12 Scarichi di aziende agricole con allevamenti SEZIONE IV SCARICHI IN ACQE SUPERFICIALI DI INSEDIAMENTI CIVILI Art. 13 Ammissibilità TITOLO II SCARICHI DI INSEDIAMENTI O COMPLESSI PRODUTTIVI SEZIONE I SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE Art. 14 Ammissibilità Art. 15 Normativa successiva all entrata in funzione dell impianto di depurazione centralizzato

SEZIONE II SCARICO SUL SUOLO Art. 16 Ammissibilità Art. 17 Realizzazione dell impianto di depurazione SEZIONE III SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI Art. 18 Ammissibilità SEZIONE IV SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI EFFLUENTI CON CARATTERISTICHE ASSIMILABILI AD UN INSEDIAMENTO CIVILE COME PREVISTO DALL ART. 1 QUATER LETTERA B LEGGE 8/10/76 N. 690 Art. 19 Ammissibilità TITOLO III PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI SEZIONE I AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA Art. 20 Richiesta Art. 21 Documentazione Art. 22 Rilascio SEZIONE II AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA Art. 23 Richiesta Art. 24 Rilascio TITOLO IV SANZIONI Art. 25 Sanzioni

NORME RELATIVE AGLI SCARICHI Art. 1 Gli scarichi di cui all art. 1 lett. a) della legge 10/5/76, n.319 e successive modificazioni sono regolati, nel territorio del Comune di dalle norme della legge predetta e dalle seguenti disposizioni.

TITOLO I SCARICHI DI INSEDIAMENTI CIVILI Sezione I SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE Art. 2 Condizioni di ammissibilità L immissione di acque reflue nelle fognature comunali è obbligatoria alle seguenti condizioni: - le acque siano opportunamente canalizzate con tubature separate per le acque bianche e per quelle nere; - la conduttura delle acque bianche raggiunta direttamente la fognatura comunale; - le acque nere (si intende per acque nere quelle provenienti dai gabinetti e non le acque di lavaggio e le acque di gronda) confluiscano direttamente alla fognatura comunale, dopo opportuno trattamento dato a mezzo vasca settica tipo tradizionale o tipo Imhoff o con altro sistema idoneo (1); - venga realizzato, nel punto di congiunzione delle canalizzazioni predette con quella comunale, un pozzetto in muratura a tenuta stagna opportunamente sezionato, coperto con chiusino in ghisa e tale da consentire i campionamenti delle acque. (1) Gli insediamenti che, pur rientrando fra quelli civili in base all art. 1 quater della legge 8/10/76, n. 690, hanno scarichi qualitativamente simili a quelli produttivi, ovvero che possano produrre inquinamenti qualitativamente analoghi a quelli derivanti da insediamenti produttivi, debbono osservare le norme regolamentari fissate dal presente regolamento nel successivo art. 14. Sezione II SCARICHI SUL SUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA INFERIORE A 50 VANI O 5000 MC. Art. 3 Ammissibilità Gli scarichi sul suolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore ai 200 metri dall insediamento. Art. 4 Scarichi sul suolo delle acque nere Gli scarichi sul suolo delle acque nere sono ammessi, previa chiarificazione con adeguata vasca settica tradizionale o di tipo Imhoff, se realizzati con uno dei sistemi (sub-irrigazione, percolazione) indicati ai punti 5 della delibera del 4/2/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall inquinamento (Vd. Pagg. 30 e 31 del supplemento ordinario G.U. n. 49 del 21/2/1977)

Art. 5 Pozzetti di ispezione e prelevamento A monte e a valle delle vasche di cui al precedente art. 4 devono essere realizzati pozzetti in muratura, a tenuta stagna, coperti con chiusino, per consentire il campionamento delle acque. Art. 6 Immissione delle acque meteoriche E proibita l immissione delle acque meteoriche e di lavaggio nella canalizzazione e nel sistema di smaltimento delle acque nere. Art. 7 Uso dei pozzi neri ed assorbenti E vietato l uso dei pozzi neri ed assorbenti. Sezione III SCARICHI SUL SUOLO DI INSEDIAMENTI CIVILI DI CONSISTENZA SUPERIORE A 50 VANI O 5000 MC Art. 8 Ammissibilità Gli scarichi sul suolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore a metri 300 dall insediamento. Fermo restando che le acque bianche debbono avere una canalizzazione separata, gli scarichi delle acque nere sono consentiti quando, mediante utilizzo di impianti di depurazione, gli effluenti rispettino i limiti di accettabilità di cui alla tabella A della legge n. 319. Art. 9 Realizzazione dell impianto di depurazione Per la realizzazione dell impianto di depurazione è richiesta la disponibilità ed il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra di insediamenti, non inferiore - mq. 800, se l effluente proviene da insediamenti aventi un volume non superiore a mc. 20.000; - mq. 110, se l effluente proviene da insediamenti aventi un volume non superiore a mc. 30.000 e, così via, con il vincolo di ulteriori mq. 300 per ogni mc. 10.000 in più, o frazione, di volume insediato. La superficie predetta, vincolata ad esclusivo uso dell impianto di depurazione, deve essere opportunamente recintata. Art. 10 Scarichi sul suolo adibito ad usi agricoli di aziende agrarie con allevamenti zootecnici Gli scarichi di imprese agricole con insediamenti zootecnici bovini ed ovini, possono essere autorizzati se rispondono alle norme di cui al punto 2.3.2. della delibera 4/2/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dell inquinamento (40 q.li/ha) (Vd. Pag. 24 supplemento ordinario G.U. n. 48 del 21/2/1977).

Art. 11 Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi Per le aziende agricole che abbiano allevamenti suinicoli di consistenza inferiore ai 500 capi, lo scarico sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso soltanto a mezzo di fertirrigazione e alle seguenti condizioni: - l azienda attui una razionale utilizzazione agronomica del terreno; - l azienda disponga di terreno coltivato di superficie adeguata all allevamento nella proporzione di un ettaro di superficie agraria utilizzabile per 2400 Kg. di suini a peso vivo; - detti terreni non siano utilizzati per colture vegetali da consumarsi crude; - l azienda abbia capacità di accumulo dei liquami, in vasche o in vasi a perfetta tenuta, pari ad almeno un trimestre di produzione; - l aspersione dei liquami sul terreno sia fatta in modo da evitare, nei terreni in pendenza, fenomeni di ruscellamento; - la falda freatica sia alla profondità di almeno metri 2,00 dal piano di campagna; - la falda freatica non sia utilizzata per approvvigionamento alimentare con prelievo dalla superficie soggetta a fertirrigazione a da quella risultante a seguito di spostamento all esterno per quasi 100 metri lineari da ogni punto del perimetro dell area interessata dalla fertirrigazione; - la distanza di insediamenti abitativi non sia inferiore a 100 metri lineari da perimetro dell area fertirrigata. Art. 12 Scarichi di aziende agricole con allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi Per le aziende agricole che abbiano allevamenti suinicoli di consistenza superiore ai 500 capi, lo scarico sul suolo è ammesso soltanto dopo che i liquami abbiano subito trattamento di depurazione ed ossidazione totale. (Avendo le acque acquisito i limiti fissati dalla tabella A, esse potranno essere scaricate anche in corsi d acqua superficiali previo passaggio in apposito pozzetto per il campionamento, come descritto nel precedente art. 5). Per la realizzazione dell impianto di depurazione è richiesta la disponibilità ed il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra da insediamenti, non inferiore ai 2000 mq. Art. 13 Ammissibilità Lo scarico in acque superficiali di insediamenti civili è consentito soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore a: - 200 m per gli insediamenti di consistenza inferiore a 50 vani a 5000 mc; - 300 m per gli insediamenti di consistenza superiore a 50 vani o 5000 mc. In ogni caso, i limiti di accettabilità del carico inquinante dello scarico sono quelli fissati dalla tabella A.

TITOLO II SCARICHI DI INSEDIAMENTI O COMPLESSI PRODUTTIVI Sezione I SCARICHI IN PUBBLICHE FOGNATURE Art. 14 Ammissibilità L immissione delle acque reflue nella fognatura comunale è obbligatoria alle seguenti condizioni: - le acque siano opportunamente canalizzate con tubatura separata per le acque bianche e per quelle nere; - la condotta delle acque bianche venga allacciata la fognatura delle acque industriali, previa costruzione di un pozzetto in muratura per consentire il campionamento delle acque, debitamente depurate in conformità agli standards di accettabilità previsti dalla legge: 1) per gli insediamenti esistenti al 31/6/76, nei limiti della tabella C entro il 1/3/80 (o in tempi successivi stabiliti dalla Regione a seguito di presentazione, da parte dei titolari, di un programma di adeguamento dello scarico) e successivamente nei limiti di accettabilità alle norme ed alle prescrizioni regolarmente stabilite dall Amministrazione Comunale; 2) per gli insediamenti nuovi, nei limiti della tabella C sin dall attivazione dello scarico e successivamente con gli stessi criteri già esposti al precedente punto 1); - le acque nere confluiscano direttamente alla fognatura comunale dopo opportuno trattamento dato a mezzo fossa settica tradizionale o tipo di Imhoff avente le dimensioni e le caratteristiche fissate dal Comitato del Ministri per la tutela delle acque dall inquinamento nell allegato 5, punto 4, della delibera 4/2/77 (pag. 30 supplemento ordinario G.U. n. 48 del 21/2/77), o trattate con latro idoneo sistema di depurazione; - venga realizzato, nel punto di congiunzione delle canalizzazione predette con quella comunale, un pozzetto a tenuta stagna in muratura opportunamente dimensionato coperto con chiusino in ghisa tale da consentire il campionamento delle acque. (Dove siano disponibili fogne comunali per acque bianche e nere separate, le congiunzioni ad esse dovranno essere effettuate in modo separato previa costruzione di analoghi pozzetti). Art. 15 Normativa successiva all entrata in funzione dell impianto di depurazione centralizzato Dopo l entrata in funzione dell impianto di depurazione (.)o complessi produttivi dovranno adeguarsi ai limiti di accettabilità, alle norme ed alle prescrizioni regolamentari stabilite dall Amministrazione Comunale.

Sezione II SCARICO SUL SUOLO Art. 16 Ammissibilità Gli scarichi sul suolo sono consentiti soltanto se la pubblica fognatura è a distanza superiore a mt. 300 dall insediamento. Fermo restando che la acque bianche debbono avere una canalizzazione separata terminante con pozzetti per il campionamento delle acque, gli scarichi delle acque reflue sono consentiti quando, mediante utilizzo di impianti di depurazione, gli effluenti di insediamenti esistenti al 13/6/76 rispettino i limiti di accettabilità di cui alla tabella C della legge n. 319 entro l 1/3/80 (salvo proroghe concesse ai titolari della Regione) e si adeguino entro i successivi 6 anni ai limiti previsti dalla tabella A, secondo le modalità e le fasi temporali stabilite dai piani regionali di risanamento. Art. 17 Realizzazione dell impianto di depurazione Per la realizzazione dell impianto di depurazione è richiesta la disponibilità ed il vincolo di una superficie continua di terreno, sgombra da insediamenti, non inferiore al 50% della superficie coperta. La superficie predetta, vincolata ad esclusivo uso dell impianto di depurazione, deve essere opportunamente recintata. Sezione III SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI Art. 18 Ammissibilità Valgono gli stessi criteri indicati nel precedente Art. 16. Sezione IV SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI DI EFFLUENTI CON CARATTERISTICHE ASSIMILABILI AD UN INSEDIAMENTO CIVILE COME PREVISTO DALL ART. 1 QUATER LETTERA B LEGGE 8/10/76 N. 690 Art. 19 Ammissibilità L immissione delle acque è consentita purché: - le acque siano opportunamente canalizzate con tubatura separata per le acque bianche e per quelle nere;

- le acque nere abbiano subito un trattamento in fossa settica tradizionale o di tipo Imhoff o di altro tipo in modo da far acquisire allo scarico i limiti fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 319; - prima dell immissione nel corpo d acqua recettore, gli scarichi delle acque bianche e nere confluiscano rispettivamente nei pozzetti di campionamento già descrittivamente nei pozzetti di campionamento già descritti nell Art. 5 del presente regolamento. TITOLO III PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI Sezione I AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA Art. 20 Richiesta La richiesta dell autorizzazione provvisoria è obbligatoria per tutti coloro che presentino richiesta di concessione a costruire fabbricati o complessi destinati ad insediamenti civili, ad attività produttive, allevamenti etc., che comportino la produzione di rifiuti liquidi. Art. 21 Documentazione Alla richiesta di autorizzazione provvisoria devono essere allegati: a) planimetria generale quotata dalla zona in scala 1:2000, con indicato il tracciato fognale, il punto di allaccio alla fogna comunale o altra destinazione finale dello scarico, l ubicazione delle condutture idriche e la delimitazione della proprietà; b) grafici esecutivi dello scarico proposto in osservanza alle norme di cui alla delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall inquinamento del 4/2/1977 ed a quelle del presente regolamento; c) una relazione dettagliata dell insediamento produttivo proposto, nel caso di richiesta relativa a scarichi di insediamenti produttivi; d) una relazione indicante il tipo e la consistenza dell insediamento e la superficie del terreno disponibile, nel caso di scarichi di insediamenti zootecnici; - qualora lo scarico sia previsto sul suolo: a) i documenti di cui sopra; b) una relazione tecnica indicante le caratteristiche geologiche del terreno. Art. 22 Rilascio L autorizzazione provvisoria è rilasciata in uno con l emissione dell atto di concessione a costruire l insediamento a cui si riferisce lo scarico, previo parere favorevole del dirigente Igiene e sanità pubblica e dell Ingegnere Capo. L autorizzazione provvisoria deve contenere l indicazione della sua durata, di individuare in un periodo di tempo successivo alla data di richiesta del certificato di abitabilità. Tale periodo di tempo deve essere valutato in modo da consentire l attivazione dello scarico, il funzionamento dell impianto per la durata tecnicamente necessaria ai fini di valutare la sua idoneità, il controllo dell acquisizione dei limiti di accettabilità, se richiesti l inoltro della domanda per l autorizzazione definitiva e i tempi di rilascio di questa.

Sezione II AUTORIZZAZIONE DEFINITIVA Art. 23 Richiesta La richiesta dell autorizzazione definitiva deve essere inoltrata almeno un mese prima della scadenza dell autorizzazione provvisoria, allegando: - Certificato di analisi chimiche delle acque di scarico rilasciato da un laboratorio chimico autorizzato, da cui risultino le concentrazioni delle sostanze inquinanti espresse con le unità di misura di legge (Vd. Tabelle A e C della Legge 10/5/76, n. 319) qualora si ritenga necessario. - Scheda tecnica (vedi modello allegato) debitamente calcolata. - Certificato di abitabilità. Art. 24 Rilascio Il rilascio dell autorizzazione definitiva ha luogo con riferimento all analisi chimica delle acque di scarico presentata nei casi in cui se ne è ravvisata la necessità e sulla base del verbale di sopraluogo tecnico effettuato dal competente settore d igiene e sanità pubblica all U.S.L.

TITOLO IV SANZIONI Art. 25 Sanzioni Alle violazioni delle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla legge del 10/5/76 n. 319 e sue successive modificazioni.