Oggetto: DECRETO COMPETITIVITA - PRINCIPALI NOVITA IN AMBITO SOCIETARIO

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Legnano, 13 Ottobre 2014 Alle imprese assistite Oggetto: DECRETO COMPETITIVITA - PRINCIPALI NOVITA IN AMBITO SOCIETARIO Come noto, il DL 91/2014 ha introdotto numerose novità in materia di diritto societario. Nella proseguo si intende fare il punto sui seguenti aspetti: A. Riduzione del capitale sociale minimo della Spa B. Controlli nelle srl C. Cd. acquisti pericolosi e trasformazioni di società di persone in Spa D. Iscrizione degli atti al Registro delle imprese. RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MINIMO NELLE SPA Per effetto della modifica all art. 2327 c.c., a decorrere dal 25/06/2014: Il capitale sociale minimo per la costituzione di Spa è ridotto da 120.000 a 50.000. Tale riduzione produce rilevanti conseguenze in relazione: Alla costituzione della società Alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria Alla riduzione volontaria del capitale sociale CONSEGUENZE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA SPA In caso di costituzione di Spa con capitale minimo (oggi pari a 50.000) si osserva che ai fini del conferimento in denaro, i versamenti da effettuare in tale sede (pari ad almeno il 25% del capitale minimo) passano ora, per le Spa pluripersonali, a 12.500 (in luogo a 30.000). Diversamente, per la Spa unipersonale, resta fermo il versamento integrale ora di 50.000. CONSEGUENZE IN CASO DI PERDITE RILEVANTI Riguardo ai riflessi delle novità in caso di perdite rilevanti si osserva che (art. 2447 c.c.):

Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall art. 2327 c.c. (ovvero- dal 25/06/2014-50.000) Gli amministratori devono senza indugio convocare l assemblea per deliberare: La riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo Ovvero, la trasformazione della società in srl o società di persone (o, in ultima ipotesi, lo scioglimento e la liquidazione della società) Rispetto a tali circostanze non rileva l eventualità che il precedente limite minimo, pari a 120.000, sia riportato anche nell atto costitutivo; conseguenza della nuova disciplina è che le Spa hanno maggiore possibilità di affrontare perdite senza ricorrere ad una ricapitalizzazione. CONSEGUENZE DELLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE La riduzione del capitale sociale minimo ad 50.000 impatta anche su un eventuale decisione di riduzione volontaria; in particolare, ai sensi dell art. 2445 co. 1 c.c, detta riduzione (volontaria) del capitale sociale può aver luogo mediante: Liberazione dei soci dall obbligo dei versamenti ancora dovuti Rimborso del capitale ai soci entro la nuova soglia minima di 50.000 CONTROLLI NELLE SRL Per effetto dell abrogazione del comma 2 dell art. 2477 c.c. L obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore delle Srl non è più collegato all entità del capitale sociale. Nomina dell organo di controllo o del revisore: permane solo se la società: 1. Per due esercizi consecutivi supera 2 dei 3 limiti di cui all art. 2435-bis (cioè le soglie che obbligano alla redazione del bilancio in forma ordinaria ): totale attivo Stato patrimoniale 4.400.000, ricavi delle vendite/prestazioni 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l esercizio 50 unità). 2. È tenuta alla redazione del bilancio consolidato 3. Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477 co. 3 c.c.). Nelle Srl tenute alla redazione del bilancio ordinario, quindi, a prescindere dall entità del capitale sociale, resta fermo l obbligo di nomina dell organo di controllo o del revisore. La modifica in esame si riflette anche sull obbligo di nomina dell organo di controllo delle cooperative.

INDICAZIONI OPERATIVE Il nuovo art. 20 comma 8 ha stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell obbligo di nomina (dell organo di controllo o del revisore legale) correlato all entità minima del capitale sociale costituisce giusta causa di revoca. INDICAZIONI STATUTARIE A fronte del venire meno dell obbligo di nomina di un organo di controllo/revisione in relazione all entità del capitale sociale, si pone la necessità di valutare i riflessi della novità sugli statuti di srl che rechino una qualche indicazione relativa a tale presupposto. Sul punto, la recente massima del Consiglio Notarile di Roma, ha ritenuto che, a seguito delle modifiche dell art. 2477 c.c., anche nelle srl iscritte al 25/06/2014, la presenza dell organo di controllo: E obbligatoria se: L atto costitutivo/statuto prevede la nomina dell organo di controllo quando: Il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa La società presenta un capitale sociale 50.000 Non è obbligatoria se: l atto costitutivo/statuto si limita: Ad un rinvio generico all art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge E la società espone un capitale pari o superiore a quello minimo delle Spa. La prima precisazione è destinata a ripercuotersi su tutte le srl che avevano mantenuto il capitale sociale poco al di sotto di quello minimo stabilito per le Spa ( 120.000), prevedendo, in via statutaria, la nomina dell organo di controllo in caso di capitale pari o superiore a quello minimo. Queste società dovranno ora nominare ex novo l organo di controllo, salvo procedere ad una modifica dell atto costitutivo. Qualora, invece, le Srl presentavano, al 25/06/2014, capitale sociale superiore al minimo stabilito per le Spa ( 120.000), permane l obbligo dell organo di controllo o del revisore fino a quando il capitale sociale risulti pari o superiore a 50.000. In tal caso, per liberarsi dell organo di controllo è necessario modificare lo statuto, eliminando la clausola che impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa; tuttavia, tale adempimento, potrebbe anche non portare ad una decisione di revoca per giusta causa.

PROCEDURE SEMPLIFICATE PER ACQUISTI PERICOLOSI E TRASFORMAZIONI Ulteriori novità riguardano la possibilità di utilizzare metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale. La procedura semplificata di cui all art. 2343- ter c.c. viene infatti estesa anche: In relazione ai cd acquisti pericolosi di cui all art. 2343-bis Alle trasformazioni di società di persone in Spa. SEMPLIFICAZIONI NEGLI ACQUISTI PERICOLOSI In relazione ai cd. acquisti pericolosi (acquisti da soci e amministratori per un corrispettivo 1/10 del capitale sociale di beni/crediti nei 2 anni dalla iscrizione alla CCIAA) non è richiesta la relazione giurata di stima (art. 2343 c.1 c.c) per l acquisto di: Valori mobiliari: se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su mercati regolamentati nei sei mesi precedenti. Altri beni in natura o crediti, se il valore attribuito risulta: Pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell esercizio precedente quello nel quale è effettuato l acquisto a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell acquisto Da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi l acquisto e conforme ai principi riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dell acquisto, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità. in tali casi, entro 30 giorni dall autorizzazione, il verbale dell assemblea, deve essere depositato a cura degli amministratori al Registro delle imprese. TRASFORMAZIONE DA SOCIETA DI PERSONE IN SPA Analoga possibilità di utilizzo dei sistemi semplificati di valutazione riconosciuti dall art. 2343- ter c.c. è riconosciuta nell ambito della trasformazione di società di persone in Spa. Infatti, per effetto della modifica del comma 2 dell art. 2500-ter del c.c. viene stabilito che: In caso di trasformazione progressiva Il capitale della società risultante dalla trasformazione:

Che continua ad essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell attivo e del passivo Va determinato con, alternativamente: Relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale Con la documentazione prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti quindi l intervento dell esperto del Tribunale. ISCRIZIONE IMMEDIATA DEGLI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE A decorrere dal 01/09/2014, al fine di accelerare le procedure finalizzate all avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione al Registro delle imprese: Quando l iscrizione è richiesta in via telematica Sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata Il conservatore del registro procede all iscrizione immediata dell atto. Attualmente l ufficio camerale ha cinque giorni dal ricevimento della pratica per effettuare l iscrizione. Eccezioni. Sono escluse delle novità e, quindi, assoggettate alla disciplina previgente: 1. Le richieste di iscrizioni riguardanti le Spa 2. Le altre richieste presentate dalle società 3. Le iscrizioni delle imprese individuali. CESSIONI QUOTE DI SRL Incertezze riguardano, invece, i riflessi della nuova disciplina sul trasferimento delle quote di srl. Si deve in primo luogo notare che in relazione alla cessione di quote, l art. 2470 c.1 c.c. dispone che l efficacia dell atto: Nei confronti della società (es. per esercitare il diritto al voto in Assemblea): nasce col deposito (e non dall iscrizione) dell atto presso il registro delle imprese Nei confronti di terzi (inclusa l Agenzia delle Entrate; si pensi al caso in cui si effettua una cessione di quote di Srl trasparente a fine anno): sorge con l iscrizione. Inoltre, ai fini dell efficacia dell atto, al deposito deve seguire l iscrizione al Registro delle imprese.

DISALLINEAMENTO TRA DEPOSITO ED ISCRIZIONE Come noto, una volta depositato, l atto, non è ancora conoscibile dai terzi; al momento del deposito, infatti, i funzionari del Registro delle imprese: Rilasciano una ricevuto di protocollazione della pratica Per poi svolgere le attività di controllo e, in caso di esito positivo, provvedono all iscrizione dell atto, momento dal quale si realizza la vera e propria pubblicità opponibile ai terzi. Pertanto, con l applicazione della nuova disposizione: Si risolverà il problema del disallineamento su indicato Anche se, riguardando la novità il solo atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata, si privilegerebbero i notai, rispetto ai commercialisti, negli atti di cessione delle quote si srl. La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i partner di riferimento per il caso di specie è : tel. 0331/402988 e-mail circolari@sbcweb.it E gradita l occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti. SBC Consulting 1) Il presente servizio è rivolto esclusivamente alla clientela delle strutture SBC (SBC Consulting s.r.l.), 2) E' espressamente vietata la trasmissione, riproduzione, distribuzione, elaborazione e/o divulgazione, anche parziale, della presente comunicazione e/o della documentazione ad essa allegata e/o collegata, in assenza di preventiva autorizzazione scritta della s.r.l. S.B.C., che ne detengono tutti i diritti; 3) La s.r.l. S.B.C. Consulting, non risponde di eventuali involontari errori e/o omissioni nel contenuto delle circolari o di un errato impiego delle indicazioni in esse contenute, a maggior ragione qualora ciò consegua ad arbitrarie interpretazioni analogiche, estensive o riduttive delle informazioni rese, e, pertanto, invitano i destinatari a verificare sempre e quindi in ogni caso la fattispecie applicativa, consultando i professionisti indicati in calce oppure soggetti di propria fiducia, esponendo la propria specifica situazione ai fini di una corretta individuazione dell ambito di applicazione; 4) Le modalità di erogazione del servizio di informazione gratuita attraverso posta elettronica, fax o comunque ogni altro mezzo di trasmissione o comunicazione, offerto dalla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), alla propria clientela e/o ai soggetti da esse SBC (SBC Consulting s.r.l.), ritenuti d'interesse, prevedono l'insindacabile facoltà d'esclusione dal novero dei destinatari del servizio, del soggetto che non abbia provveduto a conferire incarico consultivo alla struttura SBC (SBC Consulting s.r.l.), per tre adempimenti consecutivi; 5) Informazione ai sensi del decreto legislativo 196/2003: il Vs. indirizzo e-mail è utilizzato esclusivamente per questo servizio informativo. Esso non sarà comunicato o diffuso a terzi. Qualora desideraste essere eliminati dall'elenco, inviate una e-mail con la dicitura "cancellazione dall'elenco" all'indirizzo circolari@sbcweb.it (per i clienti SBC - SBC Consulting s.r.l. e diversamente ci legittimerete a proseguire nel servizio.