CORSO AGGIORNAMENTO BRESCIA 2015/16 LE AREE VERDI IN CONDOMINIO Brescia, 10 settembre 2016 arch. Giovanni Ciato
ARGOMENTI IN SINTESI Richiamo alla Gerarchia delle Fonti e alla prevalenza delle norme; Art. 812 c.c. - Alberi quali beni immobili; Art. 1117 c.c. - Giardino quale bene comune; Sentenza Cassazione n. 4973 del 2 marzo 2007; Sentenza Cassazione n. 20249 del 18 settembre 2009; Art. 892 c.c. - Distanze degli alberi nella realtà condominiale; Art. 2051 c.c - Responsabilità del custode. Lotta obbligatoria contro i parassiti: Aspetti amministrativi e penali Responsabilità dell amministratore Art. 1120 c.c. - Alberi e decoro architettonico.
LA GERARCHIA DELLE FONTI La pluralità dei sistemi di produzione delle norme giuridiche, che possono sovrapporsi tra loro, esige regole idonee ad individuare la disposizione normativa destinata a prevalere su quelle difformi. Risulta quindi utile la scala gerarchica che pone al primo posto le fonti di rango costituzionale, alle quali seguono quelle di rango primario e quindi quelle di rango secondario, che si riassumono come segue:
LA GERARCHIA DELLE FONTI NORME DI PRINCIPIO GENERALE (Costituzione) Leggi Nazionali Decreti Legge Decreti Legislativi d.p.r. D.P.C.M. D.M. Leggi regionali I contratti collettivi Le Ordinanze I Regolamenti comunali Omissis Regolamento di condominio Oppure le Convenzioni che regolano i rapporti tra 2 o più soggetti
LA SUCCESSIONE DELLE NORME NEL TEMPO 2 concetti fondamentali la irretroattività e l abrogazione delle norme art. 11 delle Preleggi. Fondamentale è il principio della IRRETROATTIVITÀ, per il quale la norma, di regola provvede solo per il futuro e non ha effetto retroattivo. Il principio della IRRETROATTIVITÀ ammette deroghe solo nel caso in cui il legislatore abbia ravvisato l opportunità di estendere l efficacia della nuova norma.
L ABROGAZIONE DI NORME NEL TEMPO La Legge si ha per abrogata per effetto di espressa statuizione del legislatore (ABROGAZIONE ESPRESSA) Per incompatibilità con nuove disposizioni (ABROGAZIONE TACITA) Perché viene emanata una nuova legge che regoli completamente l intera materia (ABROGAZIONE IMPLICITA)
L ABROGAZIONE DI NORME NEL TEMPO La Legge si ha per abrogata per effetto di espressa statuizione del legislatore (ABROGAZIONE ESPRESSA) Per incompatibilità con nuove disposizioni (ABROGAZIONE TACITA) Perché viene emanata una nuova legge che regoli completamente l intera materia (ABROGAZIONE IMPLICITA)
Art. 812 Distinzione dei beni SONO BENI IMMOBILI il suolo, le sorgenti e i corsi d acqua, gli ALBERI, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere TUTTO CIÒ CHE NATURALMENTE o artificialmente È INCORPORATO AL SUOLO. omissis
Art. 1117 Parti comuni dell'edificio Sono oggetto di proprietà comune omissis 1) TUTTE LE PARTI DELL EDIFICIO NECESSARIE ALL USO COMUNE, c o m e il suolo su cui sorge l edificio, le fondazioni, i muri maestri i pilastri e le travi portanti, i tetti e i latrici solari, le scale, i portoni di ingresso i vestiboli, gli anditi, i portici, I CORTILI e le FACCIATE; omissis
Cassazione 2 marzo 2007, n. 4973 l art. 1117 c.c. contiene un elencazione esemplificativa e non tassativa delle cose comuni sicché le cose possono essere considerate di proprietà comune allorquando sussista una " relazione di accessorietà strumentale e funzionale che collega i piani o le porzioni di piano di proprietà esclusiva, agli impianti o ai servizi di uso comune; e che fa sì che il godimento del bene comune sia strumentale al godimento del bene individuale, e non sia, quindi, suscettibile di autonoma utilità; "
Cassazione 18 settembre 2009, n. 20249 /o ll taglio degli alberi e delle piante condominiali necessita del consenso di tutti i condòmini, visto che si tratta della distruzione di un bene comune, un innovazione altrimenti vietata (artt. 1120-1122 c.c.). Gli alberi sono da considerarsi beni comuni dei condòmini, in quanto l elencazione operata dal codice civile (art. 1117) ha valore puramente esemplificativo.
Cassazione 18 settembre 2009, n. 20249 /1 Secondo la sentenza della Cassazione: Si può prescindere dall unanimità dei condòmini soltanto nel caso in cui l albero o la pianta costituisca fonte di pericolo (es. rischio di caduta).
Art. 892 Distanze per gli alberi L'art. 892 stabilisce che chi vuol piantare o seminare alberi deve osservare le distanza stabilite da: 1. REGOLAMENTI, oppure 2. dagli USI LOCALI e qualora manchino 3. dalle DISTANZE stabilite dal c.c.
Cambia la scala gerarchica REGOLAMENTI USI LOCALI CODICE CIVILE
1 I REGOLAMENTI
2 GLI USI LOCALI
3 Le distanze da Codice Chi vuole piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge AD ALTEZZA NOTEVOLE, c o m e sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto AD ALTEZZA NON SUPERIORE A TRE METRI, SI DIFFONDE IN RAMI; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo.
3/1 Le distanze da Codice ALTO FUSTO Per il legislatore e per giurisprudenza nella nozione di fusto vanno comprese le ramificazioni principali quelle cioè che hanno un tronco (prima delle biforcazioni), maggiore di tre metri di altezza.
3/2 LE DISTANZE DA CODICE NON DI ALTO FUSTO Per il legislatore e per giurisprudenza si considerano non di alto fusto quelle piante il cui fusto si ramifica ad un altezza non superiore a tre metri di altezza.
3/3 LE DISTANZE DA CODICE ARBUSTI E SIEPI Gli arbusti, le viti, le piante rampicanti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza, in concreto, non superiore a due metri e mezzo (pare che il legislatore si riferisca all'altezza del tronco prima delle biforcazioni), possono essere piantati a mezzo metro dal confine.
e c c e z i o n i
DIRITTO A DISTANZE INFERIORI Alle regole di cui all art. 892 FANNO ECCEZIONE le PIANTE ESISTENTI Questa seconda situazione dà origine a situazioni più complesse, in quanto occorre distinguere altri 2 casi: 1) Quello in cui si è acquisito il diritto di tenere la pianta a distanza minore di quella legale; 2) Quello in cui questo diritto non è stato acquisito.
SERVITU IL DIRITTO RICHIAMATO SI CHIAMA SERVITÙ E Le servitù possono essere acquisite: per "destinazione del padre di famiglia" (ad esempio a seguito di divisione del terreno il confine è venuto a trovarsi presso l'albero, oppure quando viene venduto il terreno al confinante) per contratto (accordo tra le parti - atto notarile) per usucapione ventennale, quando il confinante per 20 anni consente che una pianta cresca a distanza non legale senza contestarla.
DIRITTO ACQUISITO E DECESSO DELL ALBERO Nel caso in cui si è acquisito il diritto, si può conservare l'albero a distanza inferiore, ma se questo muore o viene abbattuto, non può essere sostituito. In altre parole il diritto sussiste "vita natural durante" dell'albero.
SE NON È STATA COSTITUITA LA SERVITÙ SE IL DIRITTO NON è STATO ACQUISITO ovvero NON È STATA COSTITUITA LA SERVITÙ, IL CONFINANTE PUÒ CHIEDERE, in qualunque momento, CHE L'ALBERO VENGA TAGLIATO OPPURE CHE VENGA ABBASSATO PER RICONDURLO AD UNA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL CODICE.
APPUNTI E PRECISAZIONI Il vicino può richiedere il taglio di alberi o siepi a distanza non regolare secondo quanto previsto dall art. 894. Il taglio di rami può trovare limitazioni nelle norme locali (regolamenti) che potrebbero sottoporre a tutelare alberi di certe specie o dimensioni, in particolare quando la recisione comporta un danno all albero...
La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine. Art. 896 - e può egli stesso tagliare le radici.
art. 2051 c.c. RESPONSABILITA DEL CUSTODE RESPONSABILITÀ e COMPORTAMENTO DILIGENTE
art. 2051 c.c. Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
In Giurisprudenza, in ordine al titolo della responsabilità, si sono formati due indirizzi: Quello che a noi interessa è che comunque in entrambe le teorie sulla natura della responsabilità per danno da cose in custodia, viene ripreso letteralmente l art. 2051 facendo così gravare sul custode la l obbligo della prova liberatoria della di lui colpevolezza. Ovvero dimostrare il caso fortuito...
CASO FORTUITO IL CASO FORTUITO viene individuato come quell evento (FATTO) che INTERROMPE il nesso di causalità tra la condotta ed il danno. LA RESPONSABILITA SOGGETTIVA È legata al concetto della di lui assenza di colpa, per aver adottato un COMPORTAMENTO DILIGENTE.
RESPONSABILITA CIVILE e PENALE In caso di danni provocati dalla caduta di rami o di alberi le polizze assicurative coprono le responsabilità civili ma nulla possono su quelle penali che rimangono in capo a chi detiene la custodia del bene
MALATTIE e PARASSITI
PROCESSIONARIA DEL PINO (Traumatocampa pitycampa) È un insetto che usa come forma di difesa i peli e che sono urticanti al contatto con la pelle; La probabilità maggiore di incontrarla è nei mesi primaverili, tipicamente attorno a marzo-aprile, ma in alcuni casi fino a luglio ed oltre, quando le larve escono dai nidi. Toccare una processionaria causa una forte dermatite da contatto e nei casi più gravi sintomi anche molto più severi. Spesso il parassita è causa di gravi reazioni anche negli animali, per la maggior parte nei cani, che annusando il terreno possono venirne a contatto sviluppando reazioni anche gravi. L ingestione può essere fatale, soprattutto per i cani.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Art. 1. D.M. 30.10.2007 vedi art. 1 e 5 La lotta contro la processionaria del pino Traumatocampa pityocampa e' obbligatoria, nelle aree in cui le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, hanno stabilito che la presenza dell'insetto minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 30 ottobre 2007 Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Art. 5. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale, agli inadempimenti alle disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Art. 54 c. 23
Art. 500 c.p. Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. (da 1 a 5). Se la diffusione avviene PER COLPA, la pena è della multa da centotre euro a duemilasessantacinque euro (da 103,00 a 2.065,00). - - -
CASSAZIONE PENALE sez III 11.06.2009 n. 29315 Il reato di cui all art. 500 c.p., ha natura pluri - offensiva in quanto tutela la ricchezza pubblica del patrimonio nazionale. Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all art. 500 c.p., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. - -
CASSAZIONE PENALE sez III 11.06.2009 n. 29315 Nelle motivazioni della decisione la Corte ha però precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia -
P A R A S S I T I Lotta obbligatoria di Regione Lombardia Normative fitosanitarie di Regione Lombardia Cancro colorato del Platano art. 11 e pg. 4 Tarlo Asiatico Punteruolo rosso delle Palme Afide del Cipresso
DECORO ARCHITETTONICO
TEST