Fisco & Contabilità La guida pratica contabile

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Fisco & Contabilità La guida pratica contabile N. 27 13.07.2016 Imposta di bollo su fatture Categoria: Imposte indirette Sottocategoria: Imposta di bollo Nella Fiscal Studio n. 103 del 01.06.2016 Fatture e marca da bollo, abbiamo trattato l obbligo di assolvere l imposta di bollo, da 2 euro, sulle fatture non soggette ad IVA e d importo superiore a 77,47 euro. Nel presente documento, dopo aver richiamato e sintetizzato le regole generali e gli aspetti operativi, si procede ad analizzarne anche gli aspetti contabili, illustrando le relative scritture, oltre agli aspetti fiscali, riguardanti la deducibilità dal reddito d impresa del costo assolto. Premessa Ai sensi dell art. 6 dell allegato B del DPR n. 633/1972, l imposta di bollo di 2 euro e l IVA sono tra loro alternative. Alternatività IVA e imposta di bollo L imposta di bollo va assolta su tutte quelle fatture (sia cartacee sia elettroniche) in cui non è assolta l IVA Quando va assolta l imposta di bollo sulla fattura? 1

Se l importo della fattura emessa e su cui non è assolta l IVA è superiore ad euro 77,47 euro. Tuttavia, potrebbe capitare che su una stessa fattura siano indicati sia importi soggetti ad IVA sia importi non soggetti. In tal Le modalità di assolvimento sono diverse a seconda che si tratti fattura caso l imposta di bollo va, comunque, assolta ma solo qualora gli importi cartacea o di fattura elettronica. non soggetti ad IVA siano di importo superiore a 77,47 euro. MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DELL IMPOSTA DI BOLLO FATTURA CARTACEA TIPOLOGIA DOCUMENTO FATTURA ELETTRONICA Contrassegno telematico dotato di identificativo ed affrancato all originale della fattura consegnata al cliente. È possibile assolvere l imposta anche in modo virtuale. In questo caso, salvo preventiva autorizzazione dell Agenzia delle Entrate (chiesta telematicamente con compilazione dell apposito modello disponibile sul sito della stessa Agenzia), il contribuente assolve l imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio, dell anno successivo lo stesso contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è rateizzabile in sei rate bimestrali. Esclusivamente con modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva. Il versamento è cumulativo e deve essere eseguito con F24 (codice tributo 2501) entro il 30 aprile dell anno successivo (ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell esercizio). 2

DICITURA IN FATTURA CONTRASSEGNO TELEMATICO CON ID IMPOSTA ASSOLTA MODALITÀ VIRTUALE Imposta di bollo assolta sull originale. Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014 Aspetti operativi Premesso che, in ogni caso l imposta di bollo non è dovuta sulle fatture il cui importo è pari o inferiore ad euro 77,47 euro, occorre ben conoscere i documenti fiscali sui cui è necessario assolvere/non assolvere la predetta imposta da 2 euro. In seguito a disposizioni di legge ed a successivi chiarimenti forniti sul tema dall Amministrazione Finanziaria è possibile riepilogare le casistiche nel modo che segue. Fatture/Ricevute fiscali SOGGETTE A BOLLO (SE D IMPORTO SUPERIORE A 77,47 EURO) Operazioni fuori campo IVA (Fatture emesse ai sensi degli artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies DPR 633/72) Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali (Fatture emesse ai sensi dell art.8, comma 1, lett. c), DPR 633/72) Operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (cessioni di navi, NON SOGGETTE A BOLLO (ANCHE SE D IMPORTO SUPERIORE A 77,47 EURO) Operazioni in reverse charge (Circolare n. 37/E/2006) Operazioni con IVA assolta all origine Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8 lett. a e b DPR 633/1972) e cessioni 3

aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi) intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993) (Fatture emesse ai sensi dell art. 8- bis DPR 533/1972) Operazioni esenti IVA (Fatture emesse ai sensi dell art. 10 DPR 633/1972) Operazioni escluse IVA (Fatture emesse ai sensi dell art. 15 DPR 633/1972) Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l'esportazione di merci. (Fatture emesse ai sensi dell art. 9 Dpr 633/1972) Operazioni poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario (Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate cessioni interne, l imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle cessioni di servizi intraue, se la cessione è eseguita verso altro operatore IVA, l operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l imposta di bollo non è 4

da applicarsi (per contro se la cessione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, la cessione è considerata interna e quindi l imposta di bollo va assolta). Aspetti contabili e fiscali L obbligo di assolvere l imposta di bollo sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce, ma il costo deve essere sostenuto dal cliente (art. 1199 C.c.). Vale dunque, lo stesso meccanismo di rivalsa dell IVA: il costo dell imposta grava sul consumatore finale. In merito alla rilevazione contabile, è possibile procedere con un esempio. Una società acquista contrassegni telematici da 2 euro per complessivi 200 euro, da utilizzare sulle fatture che man mano verranno emesse. In tal caso la società rileva l acquisto dei valori bollari, utilizzando il conto Valori bollati acceso alle attività e allocato alla voce C.IV.3 (Denaro e valori in cassa) dello Stato Patrimoniale. Dunque, supponendo che l acquisto sia avvenuto in contanti, la rilevazione contabile sarà: ACQUISTO BOLLO Valori bollati (SP C.IV.3) 200,00 Cassa (SP C.IV.3) 200,00 Successivamente, quando la società emetterà la fattura su cui è applicato il contrassegno telematico (addebitato al cliente), rileverà la fattura. RILEVAZIONE FATTURA EMESSA CON MARCA DA BOLLO Crediti v/clienti (SP C.II.1) 122,00 Ricavi (CE A.1) 120,00 Valori bollati (SP C.IV.3) 2,00 Per il cliente, il bollo da 2 euro rappresenta un costo che sarà rilevato alla voce B.14 del conto economico (Oneri diversi di gestione) utilizzando il conto Imposta di bollo. Dunque, la rilevazione contabile della fattura ricevuta sarà: RILEVAZIONE FATTURA RICEVUTA CON MARCA DA BOLLO Costo per acquisti (CE.B) 120.00 Imposta di bollo (CE B.14) 2,00 Debiti v/fornitori (SP D.7) 122,00 5

Dal punto di vista fiscale, la marca da bollo assolta dal cliente è un costo deducibile dal reddito d impresa a condizione che sia riferita ad una fattura riguardante costi inerenti l attività. La deducibilità avviene secondo il principio di cassa dettato dall art. 99 TUIR comma 1. - Riproduzione riservata - 6