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Transcript:

1 Direzione Regionale dell'emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione tributi ISTRUZIONI E ADEMPIMENTI PER LA RICHIESTA DELL AUTORIZZAZIONE AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ I requisiti per il rilascio del visto di conformità sono stabiliti dal d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, dal DM n.164 del 31 maggio 1999 e dalla circolare n. 21/E del 4 maggio 2009. In particolare, l articolo 21 del citato decreto n. 164/1999, prevede che i professionisti che intendono esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità o l'asseverazione, devono darne comunicazione preventiva alla Direzione regionale competente in ragione del domicilio fiscale. La comunicazione prevista dal citato art. 21 può essere presentata da: a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. La predetta comunicazione deve contenere le seguenti informazioni: richiesta di essere inserito nell Elenco centralizzato, dell Agenzia delle Entrate, dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali; dati anagrafici, requisiti professionali, numero di codice fiscale e partita I.V.A.; il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata la propria attività professionale;

2 denominazione o ragione sociale e dati anagrafici dei soci e dei componenti il consiglio di amministrazione e, ove previsto, del collegio sindacale, delle società di servizi delle quali il professionista intende avvalersi per lo svolgimento dell attività di assistenza fiscale, con l indicazione delle specifiche attività da affidare alle stesse. A tale comunicazione dovranno essere allegati: dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell ordine di appartenenza; dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all articolo 8, comma 1, del D.M. n. 164/1999, ovvero a. NON aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell art. 444 c.p.p. per reati finanziari; b. NON aver procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; c. NON aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; d. NON trovarsi in una delle condizioni penalmente rilevanti che escludono la possibilità di candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali, previste dall art. 15, comma 1, Legge 19 marzo 1990 n. 55, come sostituito dall articolo 1 della Legge 18 gennaio 1992 n. 16; dichiarazione attestante il possesso dell abilitazione, rilasciata dall Agenzia delle Entrate, alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali; dichiarazione attestante l impegno a comunicare, ai sensi del comma 3 del citato art. 21, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano eventuali variazioni dei dati, degli elementi e degli atti allegati garanzia assicurativa, da produrre integralmente in originale o copia conforme, che deve essere riservata all attività di assistenza fiscale e deve rispettare le seguenti condizioni:

3 a. la copertura assicurativa deve essere riferita alla prestazione dell assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell art. 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997; b. il massimale della polizza, come stabilito dall art. 22 del D.M. n.164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80; c. la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull assicurato per l importo rientrante in franchigia; d. la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo. La polizza non deve contenere la clausola c.d. claim made la quale non garantisce le richieste di risarcimento avanzate dopo la scadenza del contratto, anche se gli errori contestati sono avvenuti nel periodo in cui il professionista risultava correttamente assicurato; e. la polizza non deve contenere, in alcun modo, l indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione, sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali (l eventuale limitazione ad uno specifico modello deve essere rimossa); f. il professionista che svolge l attività nell ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia di cui al citato art. 22 del D.M. n. 164 del 1999, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un autonoma copertura assicurativa per l attività di assistenza fiscale, non inferiore a euro 1.032.913,80, a garanzia dell attività prestata da ogni singolo professionista (del quale vanno

4 specificati i dati in polizza), in relazione ai visti di conformità rilasciati, e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d) ed e) (se non previste nella polizza utilizzata è necessario effettuare una integrazione della stessa); nel caso in esame nella polizza devono essere elencati i singoli professionisti che la stessa intende garantire, e questi ultimi dovranno presentare autonoma richiesta. Analogamente, potrà essere utilizzata una polizza assicurativa per i rischi professionali stipulata da una associazione sindacale di categoria per conto dei propri associati, a condizione che la polizza stessa, anche mediante integrazione fatta dal singolo associato, rispetti i predetti requisiti. Come chiarito dalla circ. 12/E del 12 marzo 2010 le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Si precisa che le dichiarazioni previste dall art. 21 del D.M. n. 164/1999 devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando fotocopia di un documento d identità del sottoscrittore. I professionisti fiscalmente domiciliati nella Regione Emilia Romagna devono inviare la comunicazione di cui al citato art. 21, con la documentazione allegata: tramite posta certificata dr.emiliaromagna.gtpec@pce.agenziaentrate.it indicando nell oggetto visto di conformità oppure tramite raccomandata A/R, : Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell Emilia Romagna Settore Servizi e Consulenza Ufficio Gestione Tributi Via M. Polo, 60 40131 Bologna In caso di invio a mezzo raccomandata A.R. si richiede al professionista l indicazione dell indirizzo di posta elettronica certificata tramite il quale l ufficio potrà inoltrare eventuali richieste e/o comunicazioni. Importante: ai fini del mantenimento dell iscrizione nell elenco informatizzato, il professionista, inoltre, deve provvedere a rinnovare la polizza assicurativa alla

5 scadenza inviando la nuova polizza o ( se la polizza è sempre la stessa) copia della quietanza di pagamento, alla Direzione Regionale Emilia Romagna -Ufficio Gestione Tributi tramite pec o raccomandata A/R agli indirizzi sopraindicati. Altresì viene richiesto al professionista di attestare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la permanenza dei requisiti comunicati in precedenza. Si evidenzia che per il rilascio del visto di conformità non è previsto un provvedimento esplicito dell Agenzia delle Entrate, ma ci sarà l inserimento nell Elenco Centralizzato dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni, soltanto per coloro che risulteranno in regola con la documentazione richiesta e prevista dal citato DM 164/1999. I professionisti che necessitano di maggiori informazioni possono rivolgersi ai seguenti collaboratori in servizio presso la Direzione Regionale dell Emilia Romagna: - Fiammetta Diena 051 6103071 - Patrizia Monti 0516103072