PREMESSA. alla successione ereditaria nell azienda; alla cessazione dell attività.

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Premessa PREMESSA In base agli articoli 35 e 35 ter, D.P.R. n. 633/72 i soggetti IVA, siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti o professionisti, società, enti, associazioni o stabili organizzazioni di soggetti non residenti, sono tenuti a presentare all Agenzia delle Entrate una serie di comunicazioni relative: all inizio attività; alle variazioni degli elementi contenuti nella dichiarazione di inizio attività; all esercizio di più attività; alle operazioni di trasformazione, conferimento, donazione d azienda e altre trasformazioni sostanziali soggettive; alla successione ereditaria nell azienda; alla cessazione dell attività. Per effetto delle modifiche normative intercorse (D.L. n. 223/2006, Provvedimento 21 dicembre 2006) che hanno previsto, fra l altro, l introduzione del nuovo regime IVA dei contribuenti minimi in franchigia (abolito dal 1 gennaio 2008), e ulteriori adempimenti a carico dei soggetti che iniziano l attività, è stato necessario, da parte dell Amministrazione finanziaria, adeguare i modelli per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività; tali modelli, in vigore dal 1 gennaio 2007, sono stati approvati con Provvedimento 28 dicembre 2006. Ad un anno dall entrata in vigore dei modelli sopracitati l Agenzia delle Entrate ha disposto l adozione di nuovi modelli: Mod AA9/9, approvato con Provvedimento 5 febbraio 2008, in vigore dal 7 febbraio 2008; Mod AA7/9 e ANR/2, approvati con Provvedimenti 11 dicembre 2007, in vigore dal 1 gennaio 2008. Di particolare rilievo l introduzione della nuova tabella dei codici attività, elaborata dall Istat e denominata ATECO 2007, in sostituzione della tabella ATECOFIN 2004. La nuova classificazione delle attività economiche deve essere utilizzata dai contribuenti a partire dal 1 gennaio 2008 in tutti gli adempimenti posti in essere con l Agenzia delle Entrate, le Camere di commercio, gli enti previdenziali, ecc... La novità di maggior rilievo riguarda l estensione dei nuovi codici la cui lunghezza passa da 5 a 6 caratteri. A questo proposito il Provvedimento 16 novembre 2007 precisa che proprio la sesta cifra, che rappresenta il livello massimo di dettaglio, è frutto della collaborazione tra ISTAT, Agenzia delle Entrate ed UnionCamere. Dichiarazioni inizio, variazione cessazione attività Nuovo modello AA7/9 Nuovo modello ANR/2 Approvati con Provvedimenti 11 dicembre 2007 Nuovo modello AA9/9 Approvato con Provvedimento 5 febbraio 2008 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione 9

Soggetti obbligati ed esonerati SOGGETTI OBBLIGATI ED ESONERATI Sono obbligati alla presentazione del modello AA9/9 le imprese individuali e i lavoratori autonomi per le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attività. Si ricorda che in caso di donazione, cessione d azienda, modificazione di società in ditta individuale, altre operazioni straordinarie e altre trasformazioni sostanziali soggettive devono essere distinte due ipotesi: 1. Si estingue il soggetto, donante; cedente; la società modificata. Deve essere presentata unicamente la dichiarazione di inizio o variazione attività da parte del soggetto risultante dalla trasformazione o dal subentrante (donatario, cessionario, ditta individuale risultante dalla trasformazione). Grazie a tale dichiarazione gli Uffici assumono autonomamente l informazione di cessazione dell attività da parte del soggetto estinto: quest ultimo, pertanto, non presenta alcuna dichiarazione. 2. Il soggetto trasformato continua ad operare con la propria partita IVA. Sono le ipotesi in cui le cessioni, donazioni, ecc. riguardano un ramo d azienda: sia il soggetto donante, cedente, ecc. sia il soggetto donatario, cessionario ecc. rimangono in attività. La dichiarazione deve essere, pertanto, presentata da entrambi i soggetti. Il quadro E, va compilato solamente da parte del soggetto beneficiario o risultante dalla trasformazione. Donazione Cessione Trasformazione Intera azienda Ramo d azienda Cedente Donante ecc... Cessionario Donatario Subentrante Cedente Donante ecc... Cessionario Donatario Subentrante estinto continua attività NO dichiarazione SI dichiarazione SI dichiarazione (senza quadro E) SI dichiarazione (con quadro E) 48 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione

Soggetti obbligati ed esonerati SOGGETTI NON RESIDENTI Hanno l obbligo di utilizzare il modello in esame per presentare le dichiarazioni di cui all art. 35, D.P.R. n. 633/72 anche: i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia; i rappresentanti fiscali nominati dai soggetti non residenti, ai sensi dell art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/72. Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 il soggetto non residente, al fine di assolvere gli obblighi o di esercitare i diritti che derivano dall effettuazione di operazioni rilevanti agli effetti IVA in Italia e che non sono imputabili alla eventuale stabile organizzazione ha la possibilità alternativa di: nominare un rappresentante fiscale; identificarsi direttamente ai sensi dell art. 35-ter. In entrambe le ipotesi, al soggetto non residente, l Anagrafe tributaria attribuisce una duplice posizione IVA: una per la stabile organizzazione in Italia, relativamente alle operazioni da questa effettuate; l altra per le operazioni in Italia ad essa non imputabili e facenti capo: al rappresentante fiscale; o, in alternativa, al soggetto non residente stesso, direttamente identificatosi ex art. 35 ter, D.P.R. n. 633/72. In entrambe le circostanze sopra riportate, gli obblighi dichiarativi previsti dall art. 35, D.P.R. n. 633/72 comportano la presentazione di due distinti modelli. Deve sempre essere presentato un Mod. AA9/9 per dichiarare l inizio attività in Italia tramite stabile organizzazione; a tale dichiarazione consegue l attribuzione del numero di partita IVA da utilizzare per tutte le operazioni che il soggetto non residente pone in essere attraverso la stabile organizzazione. Deve essere presentato, ulteriormente, un secondo modello che può essere alternativamente: un secondo Mod. AA9/9, se il soggetto si avvale del rappresentante fiscale. Detta dichiarazione deve essere presentata da parte del rappresentante fiscale nominato ai sensi dell art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72, e ne consegue l attribuzione del numero di partita IVA che deve essere utilizzato per tutte le operazioni non imputabili alla stabile organizzazione, poste in essere dal soggetto non residente utilizzando il rappresentante fiscale. un mod. ANR/2 da parte del soggetto non residente se intende fruire dell identificazione diretta, cui consegue l attribuzione del numero di partita IVA da utilizzarsi per tutte le operazioni non imputabili alla stabile organizzazione. Gli istituti della rappresentanza fiscale e dell identificazione diretta sono alternativi ma non immodificabili. Il soggetto non residente ha la possibilità, quindi, di adottare un istituto in luogo dell altro, purché proceda, preliminarmente, alla chiusura della partita IVA di cui è in possesso. Per approfondimenti si veda anche il commento al quadro A, Chiusura della partita IVA del rappresentante fiscale nel capitolo Struttura e compilazione del Modello AA9/9. AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione 49

Struttura e compilazione del Modello AA9/9 RESIDENZA ANAGRAFICA E DOMICILIO FISCALE Per effetto delle disposizioni di cui all art. 58, D.P.R. n. 600/73, le persone fisiche residenti nello Stato hanno il domicilio fiscale nel Comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quando concorrono particolari circostanze l Amministrazione finanziaria, ex art. 59, D.P.R. n. 600/73 può stabilire d autorità o su istanza motivata del contribuente stesso, il domicilio fiscale in un comune diverso da quello di residenza anagrafica. Il provvedimento ha comunque effetto dal periodo d imposta successivo a quello in cui viene notificato. Nelle ipotesi di soggetto non residente va indicato il domicilio fiscale del rappresentante fiscale nominato nello Stato. Qualora tale soggetto si avvalga di una stabile organizzazione o base fissa, l indirizzo non va indicato nel quadro C essendo già riportato nel quadro B. SCRITTURE CONTABILI La casella relativa alle scritture contabili va barrata se nel luogo indicato sono conservate, totalmente o parzialmente le scritture contabili. Quadro D - Rappresentante QUADRO D RAPPRESENTANTE COGNOME OVVERO DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME CODICE CARICA DATA INIZIO PROCEDIMENTO CESSAZIONE C COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA PROV. DATA DI NASCITA CODICE FISCALE CODICE FISCALE DELLA SOCIETÀ RAPPRESENTANTE FISCALE Il presente quadro deve essere compilato solamente nell ipotesi in cui il rappresentante sia persona diversa dal contribuente. Ciò accade allorché, ad esempio: l impresa sia posta in fallimento o in amministrazione controllata; il titolare sia rappresentato da altra persona (se, ad esempio, minore, interdetto o inabilitato). Se il rappresentante è anche depositario delle scritture contabili, dovrà compilare il quadro F indicando il luogo (indirizzo completo) dove sono conservate e il proprio codice fiscale. Nel quadro D si indicano i dati di seguito descritti. ESTREMI IDENTIFICATIVI Vanno indicati gli estremi identificativi (cognome o denominazione, nome, comune o stato estero di nascita, provincia e data di nascita, codice fiscale) del rappresentante. RAPPRESENTANTE FISCALE Nell ipotesi in cui il soggetto non residente si avvalga dell istituto del rappresentante fiscale, i dati da riportare sono quelli del rappresentante fiscale nominato in Italia ex art. 17, secondo comma del D.P.R. n. 633/72 utilizzando il codice carica 6. 64 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione

Struttura e compilazione del Modello AA9/9 RAPPRESENTANTE FISCALE CON LIMITAZIONI Se trattasi di rappresentante fiscale con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, secondo periodo, D.L. n. 331/93 si indicherà il codice carica 10. Il citato art. 44 prevede una riduzione delle incombenze a carico del rappresentante fiscale solamente se ricorrono le condizioni di seguito indicate. Nel territorio dello Stato devono essere effettuate solamente: operazioni non imponibili; operazioni esenti; operazioni non soggette a IVA; operazioni senza l obbligo di pagamento dell IVA. In tal caso gli adempimenti in capo al rappresentante sono ridotti a: emissione e ricevimento delle fatture relative ad operazioni intracomunitarie; compilazione degli elenchi Intrastat. RAPPRESENTANTE FISCALE - PERDITA DELLE LIMITAZIONI Qualora vengano poste in essere operazioni imponibili attive o passive che comportano il pagamento dell imposta o il relativo recupero, decade l agevolazione degli adempimenti ridotti. In tal caso è necessario nominare un rappresentante fiscale ai sensi dell art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72 per sostituire quello nominato ai sensi dell art. 44, comma 3, D.L. n. 331/93. Sarà pertanto necessario comunicare la nuova nomina, compilando il quadro D e indicando il codice carica 6 (nel quadro A tipo dichiarazione andrà barrata la casella n. 2). RAPPRESENTANTE FISCALE DIVERSO DA PERSONA FISICA Qualora il rappresentante fiscale sia un soggetto diverso da persona fisica, vanno indicati: i dati identificativi di tale soggetto (società); il codice fiscale nel campo codice fiscale della società rappresentante fiscale ; il codice fiscale del rappresentante legale o del socio amministratore della società o del soggetto che abbia il potere di sottoscrivere la dichiarazione (anche tramite procura speciale) nel campo codice fiscale. STABILE ORGANIZZAZIONE Se un soggetto non residente si avvale di una stabile organizzazione o base fissa in Italia, nel quadro D si indicheranno i dati della persona fisica responsabile con il codice carica 1. CODICE CARICA Va indicato il codice carica desumibile dalla tabella sottoriportata. 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno ovvero curatore dell eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito 3 Curatore fallimentare AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione 65

Struttura e compilazione del Modello AA9/9 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente 7 Erede 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all art. 44, comma 3, D.L. n. 331/93 DATA INIZIO PROCEDIMENTO Nel caso di fallimento o di amministrazione controllata, deve essere indicata la data di inizio del procedimento. La casella viene compilata solo in corrispondenza quindi del codice carica 3 Curatore fallimentare e codice carica 5 Commissario Giudiziale Se cessa la figura del rappresentante (ad esempio nel caso di minorenne che diventa maggiorenne), è necessario barrare la casella C cessazione e nel quadro A Tipo dichiarazione si barra la casella 2. Quadro E - Operazioni straordinarie, trasformazioni sostanziali soggettive QUADRO E SEZIONE 1 OPERAZIONI STRAORDINARIE TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI SOGGETTIVE 1a CESSIONE E DONAZIONE D AZIENDA 2a CESSIONE E DONAZIONE DI RAMO D AZIENDA PL DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO BENEFICIARIO (cessionario, donatario, ecc.) 1b MODIFICAZIONE DI SOCIETÀ IN DITTA INDIVIDUALE 1c SUCCESSIONE EREDITARIA Barrare la casella se il soggetto subentrante intende esercitare la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell imposta a norma dell art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997 indicare la partita IVA (se ditta individuale) o il codice fiscale (se soggetto diverso) dei soggetti estinti o trasformati: vedi istruzioni PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE PARTITA IVA / CODICE FISCALE SEZIONE 2 CONFERIMENTO CESSIONE O DONAZIONE D AZIENDA CON MANTENIMENTO DELLA PARTITA IVA SEZIONE 3 AFFITTO D AZIENDA 3 DA COMPILARE A CURA DEL CONFERENTE, CEDENTE O DONANTE Partita IVA o codice fiscale del conferitario, cessionario o donatario Barrare la casella se è stato trasferito il beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni PL e servizi senza pagamento dell imposta a norma dell art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997 AFFITTUARIO LOCATORE Comunicazione ai fini dell utilizzo del plafond trasferito (art. 8, quarto comma) 4 ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO PARTITA IVA / CODICE FISCALE DEL LOCATORE 5 AFFITTO DELL UNICA AZIENDA 6 REVOCA AFFITTO D AZIENDA Il quadro E si presenta suddiviso nelle seguenti 3 sezioni: sezione 1: Operazioni straordinarie - Trasformazioni sostanziali soggettive ; sezione 2: Conferimento, cessione o donazione d azienda con mantenimento della partita IVA ; sezione 3: Affitto d azienda. 66 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione

Regimi fiscali agevolati NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI (L. N. 244/2007) L articolo 1, commi da 96 a 117, Legge Finanziaria 2008 ha proposto, a decorrere dal 2008, un nuovo regime semplificato, riservato alle persone fisiche che esercitano attività d impresa o di lavoro autonomo con volume di ricavi/compensi non superiori a 30.000,00. L operatività del nuovo regime, definito dei contribuenti minimi ha visto l emanazione di un apposito Decreto ministeriale e della Circolare dell Agenzia delle Entrate 21 dicembre 2007, n. 73/E, con i quali sono state impartite precisazioni e modalità applicative del regime stesso. SOGGETTI INTERESSATI L'articolo 1, comma 96, dispone che interessati al nuovo regime sono le persone fisiche, esercenti attività d impresa, arti o professioni che, nell anno solare precedente: hanno percepito compensi non superiori a 30.000,00 (con eventuale ragguaglio ad anno); Sul punto la circolare ministeriale n. 73/E sopracitata così dispone: I ricavi e i compensi rilevanti sono quelli richiamati rispettivamente agli articoli da 57 a 85 e 54 del TUIR. Ai fini della determinazione di tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall adeguamento agli studi di settore, mentre nell ipotesi in cui siano esercitate contemporaneamente più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Nel decreto è precisato che ai predetti fini non rilevano nemmeno i compensi derivanti dall adeguamento ai parametri; non hanno effettuato cessioni all esportazione; Come specificato nel decreto, agli effetti della verifica di tale requisito costituiscono cessioni all esportazione quelle di cui agli articoli 8 (cessioni all esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all esportazione), 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), 71 (operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino) e 72 (trattati ed accordi internazionali) D.P.R. n. 633/72; non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti, co.co.co. o lavoratori a progetto né hanno erogato somme sotto forma di utili ad associati in partecipazione che apportano solo lavoro. Il decreto estende tale disposizione anche alle spese per prestazioni di lavoro effettuate dai soggetti di cui all articolo 60 del TUIR vale a dire alle prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali, con l esclusione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell impresa familiare. Compensi non superiori a 30.000,00 Requisiti per Accesso Nessuna cessione all esportazione Lavoratori dipendenti Anno precedente Nessuna spesa per Co.Co.Co. e lavoro a progetto Associati in partecipazione con apporto di lavoro AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione 87

Regimi fiscali agevolati Inoltre, per beneficiare del regime, è richiesto che il soggetto interessato non abbia effettuato acquisti di beni strumentali, anche tramite appalto, locazione e leasing, nel triennio solare precedente per un ammontare superiore ad 15.000,00. Il rispetto dei requisiti richiesti in relazione alle cessioni all esportazione ed agli acquisti di beni strumentali, per espressa previsione normativa, va verificato con i criteri di cui all'articolo 6, D.P.R. n. 633/1972, ai sensi del quale gli acquisti si considerano effettuati al momento della consegna (per i beni mobili) e della stipula dell atto (per i beni immobili). Il triennio da considerare per definire il rispetto dei requisiti è quello precedente l'anno considerato per l adesione: ad esempio, in relazione all'anno 2008, deve essere verificata la rispondenza alle condizioni richieste per il triennio 2005-2007. Si noti, in merito ai requisiti richiesti per poter aderire al nuovo regime, che: una dotazione di beni strumentali di ammontare anche superiore a 15.000,00, se acquisiti prima del triennio precedente al periodo d imposta considerato, non impedisce l accesso al nuovo regime; il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito anche dall ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate presso soggetti non titolari di partita IVA; relativamente ai beni ad utilizzo promiscuo, (autoveicoli, telefoni cellulari, etc.), per esigenze di semplificazione, si dovrà considerare un valore sempre pari al 50%. Requisiti per accesso Beni strumentali Ammontare complessivo non superiore ad 15.000,00 Triennio precedente Il regime in esame può essere applicato, nel rispetto delle condizioni richieste, non solo dai soggetti che già svolgono l'attività ma anche da coloro che hanno intenzione di intraprenderne una da nuovo. In tal caso, è richiesto che gli stessi attestino il rispetto dei requisiti nella dichiarazione di inizio attività. SOGGETTI ESCLUSI Il comma 99 espressamente dispone che non possono adottare il regime in esame i soggetti che: si avvalgono di regimi speciali IVA, vale a dire: a) agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis, D.P.R. n. 633/72); b) vendita sali e tabacchi (art. 74, primo comma, D.P.R. n. 633/72); c) commercio dei fiammiferi (art. 74, primo comma, D.P.R. n. 633/72); d) editoria (art. 74, primo comma, D.P.R. n. 633/72); e) gestione di servizi di telefonia pubblica (art. 74, primo comma, D.P.R. n. 633/72); f) rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, primo comma, D.P.R. n. 633/72); g) intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (art. 74, sesto comma, D.P.R. n. 633/72); h) agenzie di viaggi e turismo (art. 74-ter, D.P.R. n. 633/72); i) agriturismo (art. 5, comma 2, Legge n. 413/91); 88 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione

Sezione terza - Modello AA7/9: soggetti diversi dalle persone fisiche Struttura e compilazione del Modello AA7/9 STRUTTURA E COMPILAZIONE DEL MODELLO AA7/9 Il modello AA7/9 contiene i quadri predisposti per le seguenti indicazioni: Quadro Iª facciata A B C D E F G H Descrizione PRIVACY Informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell articolo 13, D.Lgs. n. 196/2003 TIPO DI DICHIARAZIONE 1. Inizio attività con attribuzione C.Fiscale e P.I. 2. Inizio attività con attribuzione P.I. 3. Variazione dati 4. Cessazione attività 5. Richiesta duplicato del certificato di C.Fiscale e P.IVA SOGGETTO D IMPOSTA Dati identificativi Sede legale, amministrativa o, in mancanza, sede effettiva Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva Attività esercitata e luogo di esercizio Attività di commercio elettronico RAPPRESENTANTE OPERAZIONI STRAORDINARIE, TRASFORMAZIONE SOSTANZIALI SOGGETTIVE, ACQUISIZIONE DI AZIENDA IN AFFITTO Sezione 1: Operazioni straordinarie, trasformazioni sostanziali soggettive Sezione 2: Conferimento e cessione d azienda con mantenimento del codice fiscale Sezione 3: Acquisizione di azienda in affitto con trasferimento del plafond SCRITTURE CONTABILI E DOCUMENTI Sezione 1: Soggetti depositari e luoghi di conservazione delle scritture contabili Sezione 2: Luoghi di conservazione delle fatture all estero EVENTUALI ALTRI RAPPRESENTANTI O SOCI INFORMAZIONI INERENTI LE ATTIVITÀ ESERCITATE Sezione 1: Altre attività esercitate Sezione 2: Altri luoghi in cui vengono esercitate le attività e/o conservate le scritture contabili PRESUNZIONE DI CESSIONE RAPPORTO DI RAPPRESENTANZA ART. 1, COMMA 4, D.P.R. N. 441/1997 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione 99

Sezione terza - Modello AA7/9: soggetti diversi dalle persone fisiche Struttura e compilazione del Modello AA7/9 Quadro I Descrizione ALTRE INFORMAZIONI IN SEDE DI INIZIO ATTIVITÀ Dati relativi all immobile destinato all esercizio dell attività Dati relativi all attività esercitata ALLEGATI QUADRI COMPILATI E FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DELEGA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA MODALITÀ DI COMPILAZIONE DEL MODELLO Il modello deve essere compilato a macchina o in stampatello leggibile in ogni sua parte, riportando: le notizie senza abbreviazioni (es.: Mariarosa o Maria Rosa e non M.Rosa; San Bonifacio e non S. Bonifacio); gli indirizzi in modo completo (via o piazza, numero civico, località, frazione, palazzina, scala, interno, ecc.); la sigla automobilistica corrispondente a quella della provincia (Roma = RM; Stato estero = EE); le date in forma numerica, indicando prima il giorno, poi il mese ed infine l anno (ad esempio: 12 settembre 2008 = 12 09 2008). TERMINI DI PRESENTAZIONE Il modello deve essere presentato entro 30 giorni: dalla data di inizio attività in caso di inizio attività; dalla data in cui variano i dati comunicati in precedenza in caso di variazione dati; dalla data di cessazione dell attività in caso di cessazione. Si rinvia alla sezione specifica dedicata alle modalità di presentazione o invio telematico del modello di comunicazione. OPERAZIONI STRAORDINARIE E SOGGETTI OBBLIGATI ESONERO SOGGETTI ESTINTI Se vengono poste in essere operazioni che comportano l estinzione del soggetto d imposta, quali ad esempio: scissione; conferimento d azienda; altre trasformazioni sostanziali soggettive; la dichiarazione di cui all art. 35 deve essere presentata unicamente dal soggetto che risulta dopo la trasformazione. 100 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione

Sezione quarta - Modello ANR/2: soggetti non residenti Struttura e compilazione del Modello ANR/2 STRUTTURA E COMPILAZIONE DEL MODELLO ANR/2 Il modello ANR/2, che non ha subito modifiche di rilievo rispetto al precedente ANR/1, contiene i seguenti quadri predisposti per le seguenti indicazioni: Quadro Descrizione TIPO DI DICHIARAZIONE: A Identificazione diretta; Variazione dati; Cessazione attività; Richiesta duplicato del certificato di partita IVA. SOGGETTO D IMPOSTA: B C Sezione I - Persone Fisiche Dati identificativi; Residenza anagrafica estero; Domicilio estero. Sezione II - Soggetti diversi dalle persone fisiche Dati indentificativi; Sede legale; Domicilio estero. ATTIVITÀ ESERCITATA UFFICIO COMPETENTE DELLO STATO ESTERO ALLEGATI FIRMA DELLA DICHIARAZIONE DELEGA IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA - RISERVATO ALL INTERMEDIARIO AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione 141

Sezione quarta - Modello ANR/2: soggetti non residenti Struttura e compilazione del Modello ANR/2 MODALITÀ DI COMPILAZIONE Quadro A - Tipo di dichiarazione QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DIRETTA 2 VARIAZIONE DATI PARTITA IVA DATA VARIAZIONE 3 CESSAZIONE ATTIVITÀ PARTITA IVA DATA CESSAZIONE 4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI PARTITA IVA PARTITA IVA 1 IDENTIFICAZIONE DIRETTA La casella 1 Identificazione diretta va barrata dai soggetti non residenti che vogliono identificarsi per assolvere direttamente gli adempimenti ai fini IVA. Il modello va presentato prima di effettuare qualsiasi operazione rilevante ai fini IVA in Italia. Il Centro Operativo di Pescara attribuisce al soggetto il numero di partita IVA che dovrà essere utilizzato per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali è stato scelto il sistema di identificazione diretta. In caso di identificazione diretta il presente modulo può essere consegnato esclusivamente a mano o spedito a mezzo posta per raccomandata. 2 VARIAZIONE DATI PARTITA IVA DATA VARIAZIONE La casella 2 va barrata in caso di segnalazione, da parte dei soggetti già identificati direttamente, di variazione di dati comunicati in precedenza. Nell apposito spazio vanno trascritti il numero di partita IVA e la data della variazione. L art. 35-ter, comma 4, D.P.R. n. 633/72 stabilisce che la comunicazione di variazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata. Nelle istruzioni relative al modello è precisato che, nel caso di più variazioni intervenute nella stessa data, è possibile utilizzare un solo modello. Nel caso di variazioni il contribuente deve comunque compilare integralmente il modello, con riferimento quindi anche ai dati non variati. In questo caso il contribuente può presentare la dichiarazione ANR/2 tramite i normali canali (consegnato a mano o spedito a mezzo posta per raccomandata) ma anche tramite canale telematico (obbligatoriamente Entratel). 142 AA7, AA9 e ANR - Inizio attività, variazione dati e cessazione