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CIRCOLARE N. 04 DEL 20/01/2015 SOMMARIO Nella presente circolare tratteremo i seguenti argomenti: LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI PAG. 2 IN SINTESI: La presente circolare è dedicata ai chiarimenti forniti dall Agenzia delle Entrate in merito ai nuovi adempimenti previsti in relazione agli acquisti senza IVA tramite dichiarazione d intento. In particolare, si evidenzia che l Agenzia ha confermato l obbligo di applicare le nuove disposizioni e quindi di utilizzare il nuovo Mod. DI a decorrere dal 12.2.2015, ferma restando la possibilità di adottare le nuove modalità già dal 22.12.2014 (giorno di pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia del software per l invio telematico della dichiarazione e della funzione per il riscontro, da parte del fornitore, dell avvenuta presentazione del modello da parte dell esportatore abituale). 1

LE NUOVE DICHIARAZIONI DI INTENTO: I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE E LA COMPILAZIONE DEL MOD. DI A) FONTI NORMATIVE Art. 20, D.Lgs. n. 175/2014; Provvedimento Agenzia Entrate 12.12.2014; Circolare Agenzia Entrate 30.12.2014, n. 31/E. B) PREMESSA Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, Decreto c.d. Semplificazioni, l obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d intento è stato trasferito in capo all esportatore abituale che è quindi tenuto ad inviare: all Agenzia delle Entrate, telematicamente, i dati delle dichiarazioni d intento emesse; al fornitore / Dogana la dichiarazione d intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall Agenzia delle Entrate. Per contro il fornitore può effettuare cessioni / prestazioni senza IVA solo dopo aver: ricevuto la dichiarazione d intento e la relativa ricevuta di presentazione all Agenzia delle Entrate, consegnategli dall esportatore abituale; riscontrato telematicamente l avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale. Il fornitore dovrà altresì riepilogare nella dichiarazione IVA annuale le dichiarazioni d intento ricevute. Con il Provvedimento 12.12.2014, l Agenzia delle Entrate: ha approvato il nuovo Mod. DI per la dichiarazione d intento, le connesse istruzioni e le specifiche tecniche per l invio telematico. Di fatto detto modello ripropone la dichiarazione d intento di cui al DM 6.12.86, implementata con la richiesta di informazioni in merito alla tipologia del plafond utilizzato dall esportatore abituale e alle operazioni che hanno concorso alla formazione dello stesso; ha disposto che le nuove modalità, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto del contribuente, sono obbligatorie a decorrere dal 12.2.2015, fermo restando che: 2

le stesse possono essere applicate dal 22.12.2014, giorno di pubblicazione sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate del software Dichiarazione d intento nonché della funzione per il controllo, da parte del fornitore, dell avvenuta presentazione telematica del Mod. DI all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale; per le dichiarazioni inviate con le vecchie modalità entro l 11.2.2015, ma con effetti successivi a detta data, sarà necessario provvedere all invio telematico dei dati secondo le nuove modalità. C) I CHIARIMENTI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE Con la Circolare 30.12.2014, n. 31/E l Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti relativi ai nuovi adempimenti previsti in capo all esportatore abituale e al fornitore di quest ultimo, al regime sanzionatorio applicabile in caso di errato / omesso assolvimento degli stessi, nonché alla decorrenza della nuova disciplina, con particolare riferimento alla validità delle dichiarazioni d intento inviate dall esportatore abituale al fornitore in base alla normativa previgente relative (anche) ad operazioni che verranno effettuate dopo l 11.2.2015. In particolare, l Agenzia precisa che: la verifica di avvenuta presentazione della dichiarazione d intento all Agenzia delle Entrate da parte dell esportatore abituale effettuata dal fornitore prima della cessione / prestazione senza IVA: attualmente può essere eseguita dal sito Internet dell Agenzia delle Entrate, tramite una funzione a libero accesso, inserendo il codice fiscale dell esportatore abituale e quello del cedente / prestatore, nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica che l esportatore abituale ha inviato al fornitore; a regime potrà essere effettuata anche (in alternativa alla modalità di cui al punto precedente) consultando il proprio cassetto fiscale; la sanzione dal 100% al 200% dell imposta di cui all art. 7, comma 4-bis, D.Lgs. n. 471/97, in base alla nuova disciplina risulta ora applicabile qualora: il cedente o prestatore effettui operazioni nei confronti dell esportatore abituale prima di aver ricevuto da parte di questi la dichiarazione d intento ed averne riscontrato l avvenuta presentazione all Agenzia delle entrate ; le nuove disposizioni non fanno venir meno gli altri adempimenti previsti in capo all esportatore abituale e al fornitore ed in particolare: permane l obbligo di tenuta dell apposito registro delle dichiarazioni d intento; 3

il fornitore deve continuare ad indicare nelle fatture emesse oltre al regime di non imponibilità IVA, gli estremi della relativa dichiarazione d intento; fino all 11.2.2015 l esportatore abituale può inviare la dichiarazione d intento al fornitore in applicazione della previgente normativa, fermo restando che: a decorrere dal 22.12.2014 può applicare le nuove disposizioni, essendo disponibili il software per l invio telematico all Agenzia delle Entrate del Mod. DI e la funzione di controllo telematico delle ricevute di avvenuta presentazione; se la dichiarazione d intento inviata al fornitore con le vecchie modalità è relativa (anche) ad operazioni che verranno effettuate dal 12.2.2015, l esportatore abituale dovrà provvedere da tale data all invio del relativo Mod. DI ed il fornitore dovrà verificare l avvenuta presentazione dello stesso prima di effettuare le cessioni / prestazioni senza IVA. Tali regole sono applicabili, di fatto, alle dichiarazioni d intento rilasciate dagli esportatori abituali a fine 2014 / inizio 2015 con validità annuale (1.1 31.12.2015). Nella citata Circolare n. 31/E l Agenzia precisa infatti che eventuali dichiarazioni d intento inviate nel corso del 2014 o dopo il 1 gennaio 2015, laddove riferite ad operazioni effettuate successivamente all 11 febbraio 2015, dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dalla nuova disciplina. In altre parole, la dichiarazione d intento inviata con le vecchie modalità (al fornitore) copre le operazioni effettuate fino all 11.2.2015, per le quali il fornitore non deve verificare l avvenuta presentazione, prima di emettere la fattura. Decorso tale termine, ossia a decorrere dal 12.2.2015, il fornitore potrà fatturare operazioni senza IVA solo se la relativa dichiarazione d intento risulta presentata telematicamente all Agenzia delle Entrate dall esportatore abituale. Esempio 1: La Alfa srl ha emesso e rilasciato ai propri fornitori a fine 2014 le dichiarazioni d intento utilizzabili dall 1.1.2015, con validità annuale. Dall 1.1 all 11.2.2015 i fornitori possono emettere fatture non imponibili IVA senza la necessità di verificare il rispetto dell obbligo di presentazione all Agenzia delle Entrate del Mod. DI, sulla base delle dichiarazioni d intento pervenute dalla Alfa srl, riportandone i relativi estremi. Dal 12.2.2015 la Alfa srl dovrà inviare all Agenzia delle Entrate i Modd. DI e consegnare ai relativi destinatari (fornitori) la ricevuta di presentazione. Da tale data ogni fornitore dovrà riscontrare, anteriormente all emissione della prima fattura senza IVA, la regolarità della ricevuta di presentazione trasmessagli dalla Alfa srl. 4

Esempio 2: La Beta srl ha emesso e rilasciato al proprio fornitore, la Gamma srl, in data 2.1.2015 una dichiarazione d intento relativamente agli acquisti del periodo 2.1 31.1.2015. Per le operazioni connesse con tale dichiarazione d intento: la Beta srl non deve provvedere all invio del Mod. DI all Agenzia delle Entrate (la dichiarazione d intento non ha effetti successivamente all 11.2.2015); in capo alla Gamma srl (fornitore) non sussiste l obbligo di riscontrare l avvenuta presentazione all Agenzia delle Entrate del Mod. DI. D) IL NUOVO MODELLO PER LA DICHIARAZIONE D INTENTO DATI DEL DICHIARANTE / RAPPRESENTANTE Le prime due Sezioni del Mod. DI : Dati del dichiarante; Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione; sono riservate all indicazione dei consueti dati identificativi del soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione e dell eventuale rappresentante. In particolare si segnala che l esposizione dei dati del dichiarante non è differenziata tra persone fisiche e soggetti diversi. RECAPITI Compilando la Sezione Recapiti è possibile (facoltà) indicare il numero di telefono e/o l indirizzo di posta elettronica del dichiarante ovvero del rappresentante firmatario per eventuali richieste di chiarimento in merito ai dati indicati nella dichiarazione d intento. INTEGRATIVA Nel caso in cui sia necessario presentare una nuova dichiarazione d intento per correggere e/o integrare una dichiarazione precedentemente inviata, va compilata la Sezione Integrativa nella quale va: barrato l apposito campo; indicato il numero di protocollo attribuito alla dichiarazione da correggere / integrare. 5

DICHIARAZIONE Nella Sezione Dichiarazione l esportatore abituale è tenuto ad indicare: per quale tipologia di operazioni, ACQUISTI ovvero IMPORTAZIONI, intende avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell IVA. Con riferimento alle importazioni, le istruzioni rammentano che, come precisato nella RM 27.7.85, n. 355235, la dichiarazione d intento deve essere presentata in Dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo; l anno nel quale detti acquisti / importazioni saranno effettuati; la tipologia del bene ovvero del servizio che si intende acquistare / importare. Nella seconda parte della Sezione è necessario indicare la validità della dichiarazione, ossia se la stessa si riferisca: ad una sola operazione, di cui si deve indicare il relativo ammontare; più operazioni, fino a concorrenza dell ammontare da indicare nel corrispondente campo; più operazioni che saranno effettuate nell arco temporale indicato. DESTINATARIO DELLA DICHIARAZIONE Nella presente Sezione è necessario: barrare il campo Dogana nel caso in cui la dichiarazione d intento si riferisca ad un importazione e quindi la stessa debba essere inviata alla Dogana; indicare i dati identificativi (codice fiscale, partita IVA, cognome e nome ovvero denominazione / ragione sociale) del fornitore al quale l esportatore abituale invierà la dichiarazione d intento dopo aver trasmesso i relativi dati all Agenzia delle Entrate. 6

QUADRO A PLAFOND Il quadro A Plafond è costituito da 3 Sezioni: Tipo ; Operazioni che concorrono alla formazione del plafond ; Impegno alla presentazione telematica. Nella Sezione Tipo va indicata la tipologia di plafond utilizzato dall esportatore abituale (fisso o mobile). Nella successiva Sezione Operazioni che concorrono alla formazione del plafond, se al momento dell invio della dichiarazione d intento: la dichiarazione IVA annuale è stata già presentata è sufficiente barrare la relativa casella senza compilare i restanti campi della Sezione; la dichiarazione IVA annuale non è stata ancora presentata, va indicata la tipologia delle operazioni che hanno concorso alla formazione del plafond barrando la relativa casella: esportazioni; cessioni intraue; cessioni verso San Marino; operazioni assimilate alle cessioni all esportazione; Come di consueto, se l esportatore abituale non effettua direttamente l invio telematico della dichiarazione d intendo ed affida tale adempimento ad un intermediario abilitato, la Sezione Impegno alla trasmissione telematica va compilata con il codice fiscale e la firma dell intermediario nonché la data in cui lo stesso assume l impegno di effettuare la trasmissione della dichiarazione. 7

STAMPA DELLA DICHIARAZIONE DA INVIARE AL FORNITORE Si evidenzia che le istruzioni per la compilazione del modello precisano che l esportatore abituale può stampare (ed inviare) al proprio fornitore solo la prima parte della dichiarazione d intento, ossia il Mod. DI privo del quadro A. Esempio 3: Con riferimento all esempio 1 si riporta il Mod. DI, relativo al fornitore Zeta srl, inviato (direttamente) dalla Alfa srl all Agenzia delle Entrate. 8

La compilazione del quadro A sarà la seguente: Per maggiori informazioni e assistenza CONTATTATECI http://www.studiobusani.it/it/consulenza-online.html Studio Busani 9