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L IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, IL CRITERIO CONTABILE PER I FABBRICATI DI CATEGORIA D E LA CARTA COSTITUZIONALE Sommario: 1. Introduzione 2. Le modalità di calcolo della base imponibile 3. Il caso particolare degli immobili di categoria D con rendita 4. La sentenza della Corte Costituzionale n. 67 del 24 febbraio 2006 5. Le conclusioni 1. INTRODUZIONE Con la sentenza n. 67 del 24 febbraio 2006, la Corte Costituzione è intervenuta per la prima volta per valutare la conformità alla Carta Costituzionale del criterio contabile del costo contabilizzato, utilizzato per la determinazione della base imponibile ai fini dell imposta comunale sugli immobili (Ici) per i fabbricati di categoria D non iscritti in catasto ed interamente posseduti da imprese. La Corte Costituzionale, nella sentenza che verrà commentata nel prosieguo dello studio, ha ritenuto ragionevole l utilizzo di tale criterio poiché non fondata è la censura di legittimità degli artt. 5, commi 3 e 4, e 11, del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 in relazione agli artt. 3, 4 e 53 Cost.. 2. LE MODALITA DI CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE La base imponibile 1 ai fini dell applicazione e del calcolo dell Ici è costituita dal valore dell immobile determinato nel seguente modo: - per i fabbricati iscritti in catasto, il valore dell immobile è rappresentato dalla rendita catastale rivalutata a cui si applica un moltiplicatore che varia in ragione della categoria catastale cui l immobile appartiene art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992; - per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è rappresentato dal quello iscritto in bilancio aggiornato in base ai coefficienti ministeriali 2 articolo 5, comma 3; - per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati al punto precedente, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti art. 5, comma 4. Per i fabbricati appartenenti alla categoria D 3, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il legislatore ha previsto, al comma 3 dell art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e fino all anno di iscrizione in catasto con attribuzione di rendita, che il valore dell immobile 1 I vari aspetti che incidono sulla determinazione della base imponibile sono stati oggetto, approfondito, di analisi da parte di E. Piscino, L evoluzione dell Imposta comunale sugli immobili alle aree demaniali. L evoluzione della normativa, Rivista della Scuola superiore dell economie e delle finanze, n. 8-9/2005. 2 Sulla base del decreto del ministro dell economia e delle finanze del 22 febbraio 2006 i coefficienti sono: per l'anno 2006 = 1,03; per l'anno 2005 = 1,06; per l'anno 2004 = 1,10; per l'anno 2003 = 1,13; per l'anno 2002 = 1,18; per l'anno 2001 = 1,20; per l'anno 2000 = 1,24; per l'anno 1999 = 1,26; per l'anno 1998 = 1,28; per l'anno 1997 = 1,32; per l'anno 1996 = 1,36; per l'anno 1995 = 1,40; per l'anno 1994 = 1,44; per l'anno 1993 = 1,47; per l'anno 1992 = 1,48; per l'anno 1991 = 1,51; per l'anno 1990 = 1,59; per l'anno 1989 = 1,66; per l'anno 1988 = 1,73; per l'anno 1987 = 1,87; per l'anno 1986 = 2,02; per l'anno 1985 = 2,16; per l'anno 1984 = 2,31; per l'anno 1983 = 2,45; per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,60. 3 A questo punto è opportuno riportare la tabella relativa ai predetti fabbricati, stralciata dal quadro generale delle categorie catastali, predisposto in sede di revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento del nuovo catasto edilizio urbano - Gruppo D - II - Immobili a destinazione speciale - D/1 - Opifici; D/2 - Alberghi e pensioni; D/3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari; D/4 - Case di cura ed ospedali; D/5 - Istituti di credito, cambio ed assicurazione; D/6 - Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi; D/7 - Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/8 - Fabbricati costruiti od adattati per le speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni; D/9 - Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l'appoggio di palloni aerostatici e dirigibili; D/10 - Residence; D/11 - Scuole e laboratori scientifici privati; D/12 - Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari. 1

venga determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, sulla base del costo contabile al lordo delle quote di ammortamento già contabilizzate così come risultante dal registro dei beni ammortizzabili, rivalutato con appositi coefficienti di attualizzazione, fissati dalla legge in relazione all anno in cui il relativo costo è stato sostenuto. Allo scopo di sottoporre a tassazione il reale valore dell immobile, tali coefficienti vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell economia e delle finanze 4. Tali coefficienti sono utilizzati anche per l attualizzazione delle eventuali spese migliorative ed incrementative sostenute, per ciascun anno, successivamente all acquisizione del fabbricato, tenuto conto che esse andranno ad incrementare la base imponibile ai fini Ici solo a decorrere dall anno di imposta successivo a quello in cui sono state contabilizzate 5. Il riferimento del legislatore all inizio di ogni anno solare per la determinazione del valore dell immobile comporta, inoltre, che la successiva attribuzione della rendita in corso d anno avrà effetti sulla base imponibile solo dall anno di imposta successivo. Il criterio di fissazione della base imponibile sulle risultanze del valore contabile è uno strumento non completamente sconosciuto al legislatore italiano che già l aveva utilizzato in relazione all Imposta straordinaria sugli immobili 6. Il comma 3 dell art. 5, del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede, quindi, l applicazione del criterio dei costi contabili quando l immobile: 1. è privo di rendita catastale; 2. ha i requisiti per l accatastamento nel gruppo D; 3. è interamente posseduto da un impresa; 4. è distintamente contabilizzato. Da quest elencazione risulta evidente che la normativa di cui al comma 3 dell articolo 5 non può applicarsi nell ipotesi in cui il fabbricato di categoria D, pur essendo in possesso dei requisiti previsti ai punti 2, 3 e 4, sia già iscritto in catasto con attribuzione di rendita. Tale interpretazione è chiaramente desumibile da quanto previsto al comma 2, articolo 5, laddove afferma che per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è determinata applicando i moltiplicatori alle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1 gennaio dell anno di imposta. La norma non è applicabile, poi, nel caso di fabbricato non distintamente contabilizzato in quanto in questo caso non è possibile individuare il costo di acquisizione del bene stesso e, quindi, procedere alla sua attualizzazione tramite i coefficienti di aggiornamento. In queste ipotesi per la fissazione della base imponibile ai fini Ici si dovrà far riferimento a quanto previsto nel comma 4, dello stesso art. 5, cioè all utilizzazione della rendita di un fabbricato similare già iscritto in catasto. Il cosiddetto criterio contabile non trova applicazione nel caso in cui il fabbricato appartenga, in tutto o in parte, ad un privato in quanto manca in tal caso la condizione di essere interamente posseduto da un impresa. Anche in tale caso, quindi, occorrerà utilizzare il criterio di cui al comma 4 e cioè la rendita presunta. Considerata la natura speciale della disciplina si impone un interpretazione letterale 7 delle disposizioni richiamate dall art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 ai fini dell individuazione del valore: - catastale (comma 2); - contabile (comma 3); - parametrico (comma 4). La motivazione che ha spinto il legislatore alla formulazione della normativa di cui al comma 3 dell art. 5 è derivata dalla necessità di trovare una modalità di calcolo del valore di questi immobili, fino all anno di iscrizione in catasto con l attribuzione della rendita, in quanto i fabbricati classificabili in D 4 I coefficienti, per gli immobili di categoria D, sono stati aggiornati con il decreto del ministro dell economia e delle finanze del 22 febbraio 2006. Per un breve es ame del decreto si veda Ici - Base imponibile - Aggiornati i coefficienti per il calcolo dell'ici dovuta per l'anno 2006 per i fabbricati di gruppo D, su www.ufficiotributi.it 5 La materia della base imponibile degli immobili di categoria D è stata trattata ampiamente da E. Piscino, Il calcolo della base imponibile, ai fini Ici, degli immobili di categoria D, in Rivista della Scuola superiore dell economia e delle finanze, n. 11/2005. 6 Con l'art. 7, comma 3, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con la L. 8 agosto 1992, n. 359. 7 Così la Corte di Cassazione Civile Sezione tributaria, n. 24235 del 30 dicembre 2004, brevemente commentata da S. Cinieri, Osservatorio giurisprudenziale n. 135, FiscoOggi, edizione del 7 febbraio 2005. 2

sono, per le loro caratteristiche funzionali e tipologiche, a destinazione speciale e quindi la loro rendita catastale è ottenuta con stima diretta. Se il fabbricato, appartenente alla categoria D, è iscritto in catasto con rendita, la base imponibile ai fini Ici si ottiene, moltiplicando la rendita catastale (rivalutata del 5%) per il coefficiente di 50. Invece, nell ipotesi in cui l elemento della rendita manchi il legislatore ha utilizzato un criterio alternativo facendo, quindi, ricorso ad un sistema in grado di offrire delle garanzie sull effettivo valore di questi immobili. La base imponibile è determinata ad inizio di ogni anno, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del ministro dell economia e delle finanze. Per il 2006 i coefficienti sono stati aggiornati in base ai dati risultanti dall Istat, per la costruzione di un ipotetico capannone industriale. Il criterio contabile va utilizzato fino all anno di attribuzione della rendita catastale oppure di annotazione negli atti catastali della rendita proposta dal contribuente, attraverso la procedura Doc-Fa 8. 3. IL CASO PARTICOLARE DEGLI IMMOBILI DI CATEGORIA D CON RENDITA Ai fini dell applicazione dell Ici, la normativa prevista dall art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, secondo cui la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita catastale moltiplicata per gli appositi coefficienti, si applica in tutti i casi in cui l immobile è iscritto in catasto con attribuzione di rendita e ciò indipendentemente dalla circostanza che l immobile appartenente al gruppo D sia interamente posseduto da un impresa e sia distintamente contabilizzato 9. Tale principio è espressamente sancito da alcune risoluzioni ministeriali 10 laddove si afferma che il criterio contabile di cui all art. 5 comma 3 è finalizzato a disciplinare, esclusivamente, il periodo intercorrente tra il momento in cui il fabbricato (classificabile nel gruppo catastale D) non è ancora iscritto in catasto oppure risulta iscritto ma senza rendita, e fino al momento di attribuzione della rendita catastale e più precisamente fino alla fine dell anno d imposta nel corso del quale tale rendita è stata attribuita. L immobile del gruppo D, a cui è stata già attribuita la rendita catastale non può rientrare nel campo di applicazione della disciplina prevista dal comma 3, in quanto questa rappresenta un eccezione rispetto al criterio ordinario di determinazione della base imponibile ai fini Ici. Inoltre, nell ipotesi in cui l immobile in questione è privo di rendita ma non è interamente posseduto da un impresa e/o non è distintamente contabilizzato, il suo valore ai fini dell applicazione dell Ici deve essere determinato sulla base della rendita similare, ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell art. 5. Dall anno d imposta successivo, a quello di attribuzione, il valore dei fabbricati in commento deve essere determinato sulla base della rendita catastale cosiddetto criterio catastale. Come è chiaro dal D.Lgs. n. 504 del 1992 i criteri di quantificazione del valore (catastale o contabile) sono inderogabili e vincolano per tutti gli anni d imposizione per i quali devono essere applicati. Per tale motivo il passaggio dal criterio contabile a quello catastale non può registrare effetti retroattivi su annualità pregresse. Da ciò deriva che l eventuale minor valore catastale rispetto a quello contabile non dà diritto a rimborsi in favore del contribuente, così come l eventuale situazione inversa non dà diritto a recuperi da parte del comune. E frequente il verificarsi della prima ipotesi in base alla quale gli importi dovuti ai fini Ici, risultanti dall applicazione dei valori contabili, siano nettamente superiori a quelli dovuti una volta attribuita la rendita catastale. Ciò determina per i comuni una riduzione sensibile di gettito tanto da richiedere un intervento del legislatore per arginare questo fenomeno. Infatti l art. 64 della L. n. 388 del 23 dicembre 2000 (finanziaria 2001) ha previsto che a decorrere dall anno 2001 vi sia un aumento dei trasferimenti erariali per compensare il minor gettito Ici conseguito dai comuni a seguito 8 Prevista dal DM 19 aprile 1994, n. 701 (G.U. 24 dicembre 1994, n. 300). 9 Principio affermato con la sentenza della Corte di Cassazione, n. 12436 del 7 luglio 2004, commentata da S. Cinieri, La determinazione del valore imponibile Ici in caso di immobile accatastato posseduto da impresa, in FiscoOggi, edizione del 27 agosto 2004. 10 Si veda la Risoluzione del 1 marzo 1999 n. 35 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Fiscalità Locale Imposta comunale sugli immobili (ICI). Fabbricati cui e' attribuita la rendita; successive modifiche strutturali o di destinazione; criterio di determinazione del valore dei fabbricati di imprese; articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 504/1992. 3

dell attribuzione della rendita catastale ai fabbricati in esame. Le modalità del rimborso sono fissati da un decreto del ministro dell interno 11. 4. LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 67 DEL 26 FEBBRAIO 2006 Nella sentenza in commento la Commissione tributaria provinciale di Ancona (Ctp) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 (commi 3 e 4) e 11 comma 1 ultimo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992 in riferimento agli artt. 3, 4 e 53 Cost. 12. Oggetto della controversia, innanzi alla Ctp, era l impugnazione degli avvisi di liquidazione Ici emessi dal comune di Ancona per gli anni dal 1995 al 1999 nei confronti della società G. snc. La Ctp evidenzia che la società G. aveva acquisito nel 1994 un fabbricato iscritto nella categoria catastale D8, privo di rendita, attribuita soltanto nel giugno del 1999. Nel periodo intercorrente la società aveva presentato la corrispondente dichiarazione Ici ed aveva provveduto a versare l imposta (circa la metà di quanto poi dovuto in base alla rendita catastale) calcolata sulla base del criterio contabile. Successivamente il comune aveva notificato avvisi di liquidazione per la maggiore imposta. Tali avvisi vengono impugnati dalla società G. che eccepisce l illegittimità costituzionale delle norme sopra menzionate. La Ctp accoglie la questione eccepita dalla società G. in quanto afferma che l applicazione del criterio contabile (di cui al comma 3 dell art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992) genera disparità di trattamento in quanto per i fabbricati della categoria D (se privi di rendita e interamente posseduti dall impresa) l Ici è dovuta sulla base del costo risultante dalla scritture contabili (rivalutato annualmente) ed è dovuta a titolo definitivo. Tutto questo non è vero per i fabbricati, sempre di categoria D, se iscritti in catasto in quanto in tal caso l Ici è dovuta sulla base della rendita catastale; non è vero per i fabbricati privi di rendita diversi da quelli della fattispecie concreta per i quali l imposta è dovuta in via provvisoria sulla base della rendita di fabbricati similari e poi in via definitiva sulla base della rendita attribuita. Per la Ctp questa disparità di trattamento non è rinvenibile, invece, per l imposta di registro che è basata sempre sulla rendita catastale. Sulla base di tali elementi la Ctp arriva alla considerazione che il criterio contabile viola i principi costituzionali di parità ed eguaglianza articolo 3 della Costituzione di capacità contributiva art. 53 e dei diritti dei cittadini che svolgono attività lavorativa sotto forma d impresa art. 4. Nel giudizio innanzi alla Corte Costituzionale la Presidenza del Consiglio dei ministri è rappresentata e difesa dall Avvocatura generale dello Stato. Per la Consulta l'eccezione non è fondata. Per la determinazione della base imponibile Ici il D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 prevede discipline differenziate che distinguono i fabbricati iscritti in catasto con rendita da quelli che ne sono privi. Tra questi ultimi la normativa distingue ulteriormente da tutte le ipotesi quello dei fabbricati a destinazione speciale, classificati nel gruppo catastale D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Si prevede, in quest ultima ipotesi, che la base imponibile sia costituita dall ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili applicando per ciascun anno di formazione dello stesso i coefficienti indicati dallo stesso comma. Per gli altri fabbricati privi di rendita, come già visto, il comma 4 dell articolo 5 prevede che la base imponibile venga determinata con riferimento alla rendita presunta e cioè alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto. Gli immobili oggetto del giudizio sono classificati nel gruppo catastale D, sono privi di rendita (fino al 1999), sono interamente posseduti dall impresa G. e distintamente contabilizzati e quindi la determinazione della base imponibile Ici è stata fissata sulla base del criterio contabile. Secondo la Ctp, continua la Corte Costituzionale, la scelta della non applicazione del criterio fondato sulla rendita è irragionevole in quanto in contrasto con l articolo 3 della Carta Costituzionale, creando in tal modo una disparità di trattamento tra casi ritenuti (sempre dalla Ctp) equivalenti: 11 Decreto n. 197 del 1 luglio 2002 - Regolamento recante determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni. 12 Articolo 53 1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. 2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. 4

a. fabbricati iscritti a catasto, con attribuzione di rendita; b. fabbricati privi di rendita e classificabili in gruppi catastali diversi dal gruppo D, posseduti o no da imprese; c. fabbricati privi di rendita, anch essi classificabili nel gruppo D, ma non posseduti o non interamente posseduti da imprese; d. fabbricati assoggettati ad imposta di registro. Per la Corte Costituzionale, invece, tali situazioni non sono omogenee con quella prevista dall art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992. L ipotesi a. è sicuramente diversa in quanto vi è l attribuzione della rendita catastale e quindi questo è il valore da prendere a riferimento per la determinazione della base imponibile. Nell ipotesi b. i fabbricati iscritti in catasto in gruppi diversi dalla D, sono ordinati in catasto per tariffe d estimo, in quanto a destinazione ordinaria e in attesa, quindi, dell attribuzione della rendita la base imponibile è determinabile agevolmente sulla base della rendita presunta cioè della rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto. I fabbricati di cui alla categoria catastale D, sono a destinazione speciale e quindi sono ordinati per rendita catastale ottenuta con stima diretta 13. In mancanza, quindi, continua la Corte Costituzionale il legislatore ha preferito utilizzare un criterio, già sperimentato per l imposta straordinaria sugli immobili, del costo di acquisto dei beni ricavabile dalle scritture contabili, valore più facilmente ottenibile rispetto a quello della rendita presunta. Questa interpretazione è confermata dalla stessa relazione governativa al D.Lgs. n. 504 del 1992 che ha scelto questo criterio vista l estrema difficoltà di attribuire in tempi ragionevolmente brevi ai fabbricati del gruppo D la rendita catastale la quale come è noto, si basa su stima diretta. L omogeneità non è presente neanche con il caso c. in quanto se il fabbricato benché di categoria D non è posseduto da un impresa non può utilizzarsi il criterio contabile e deve farsi ricorso al criterio parametrato. Anche con riferimento ai fabbricati non posseduti interamente da imprese il legislatore ha preferito, nell ambito della sua discrezionalità, utilizzare il criterio obbiettivo della rendita presunta, in quanto sarebbe stato impossibile imporre a soggetti non imprenditore il criterio contabile, proprio delle imprese. La fattispecie sub d. non può certamente essere assimilata a quella del giudizio a quo in quanto l imposta di registro è un tributo completamente diverso dall Ici per natura, presupposto e criteri di determinazione della base imponibile. Quest ultima è data dal valore del bene dichiarato o dal prezzo pattuito, se superiore. La rendita catastale è utilizzata non per la determinazione della base imponibile ma in sede di rettifica in aumento da parte dell agenzia delle Entrate 14. La non uniformità delle varie ipotesi rispetto a quella oggetto della controversia fanno concludere alla Corte Costituzionale la non fondatezza della questione in riferimento all articolo 3 della Costituzione. Lo stesso deve dirsi in riferimento alle altre norme evocate (artt. 4 e 53 Cost.) in quanto il criterio contabile di cui all art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992 non solo non è irragionevole ma non è detto che generi necessariamente un imposta maggiore rispetto a quella ottenibile con la rendita catastale definitiva o con quella presunta non incidendo in tal modo né sulla capacità contributiva degli imprenditori né sul diritto al lavoro. Per la Corte, quindi, la differenziazione della disciplina della base imponibile non è pertanto irragionevole e rientra nell'ambito delle legittime scelte del legislatore. 5. CONCLUSIONI La Consulta, con la sentenza in esame, ha affermato la legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 5 commi 3 e 4, e 11 comma 1, ultimo periodo del D.Lgs. n. 504 del 1992 nella parte in cui è previsto che per i fabbricati privi di rendita catastale e classificati nel gruppo D, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile Ici è rappresentata dall ammontare che risulta dalle scritture contabili, applicando per ogni anno i coefficienti indicati dalla 13 Si veda l art. 7, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 604, recante «Revisione degli estimi e del classamento del catasto terreni e del catasto edilizio urbano». 14 Si vedano gli artt. 52, comma 4, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 e 12 del D.L. n. 70 del 14 marzo 1988 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154. 5

legge ed aggiornati annualmente. Tale normativa non è, quindi, in contrasto con i principi dell artt. 3, 4 e 53 Cost.. Il pensiero della Consulta tiene conto anche del fatto che nessun principio generale né tanto meno di ragno costituzionale, obbliga il riferimento alla rendita catastale per la determinazione della base imponibile Ici. La scelta del legislatore di differenziare la disciplina dell imposta nelle varie ipotesi di immobili privi di rendita catastale ha la sua giustificazione nella volontà del legislatore di utilizzare per gli immobili di cui all art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 un valore che risulti immediatamente dal registro dei beni ammortizzabili e che non sia suscettibile di essere corretto successivamente a seguito dell attribuzione della rendita catastale che ha, continua la Consulta, effetti costitutivi e non retroattivi. Tale elemento è specifico per ogni fabbricato e non è necessariamente maggiore di quello ottenibile riferendosi alla rendita catastale di fabbricati similari. Il riferimento al valore contabile è, secondo il nostro pensiero, un valido riferimento in quanto questo individua in modo univoco un determinato immobile, dato che lo stesso rispecchia le sue caratteristiche intrinseche e segue la vita economica del cespite, tenendo conto anche di costi aggiuntivi a quello storico che possono verificarsi nel tempo. E, da parte nostra, completamente accoglibile il riferimento del legislatore alle scritture contabili in quanto queste rappresentano un elemento insindacabile e certo che è valido, oggettivamente, per la determinazione dell Ici. E lo stesso legislatore che ha riconosciuto il ruolo determinante dei valori contabili, riconoscendo alle stessi valore probatorio in sede di contenzioso. Eugenio Piscino Responsabile del Settore Finanziario del Comune di Gragnano 6