OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini
2 Sommario 1. Le principali novità normative 2. Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio 3. Agenti in attività finanziaria: i principali obblighi antiriciclaggio 4. I collaboratori degli intermediari e gli obblighi antiriciclaggio 5. Cenni ai presidi organizzativi antiriciclaggio nei confronti degli agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi
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4 Le principali novità normative L art. 11, 3 comma, del D.Lgs. 231/2007, nel testo modificato dal D.Lgs. 141/2010, include «c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2 del TUB; d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater comma 2 del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB» tra gli «altri soggetti esercenti attività finanziaria» destinatari degli obblighi
5 Le principali novità normative La norma faceva prima riferimento ai c) i mediatori creditizi iscritti nell'albo previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e a d) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
6 Le principali novità normative Secondo l art. 27, comma 1-bis, del D.Lgs. 141/2010, fino all iscrizione nei nuovi elenchi previsti, rispettivamente, dagli artt. 128-sexies TUB per i mediatori creditizi e dall art. 128-quater TUB per gli agenti continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 231/2007, vigenti alla data del 4 settembre 2010
7 Le principali novità normative (segue) Lo schema di decreto legislativo contenente ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 141/2010 (cd. Correttivo Bis) prevede una modifica agli obblighi di segnalazione dei mediatori creditizi (art. 15, comma 1, lett. g): «la segnalazione di operazioni sospette è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all art. 11, comma 3,..(omissis).. lettera c) [ossia i mediatori creditizi] nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile»
8 Le principali novità normative (segue) Il Correttivo Bis contiene un ulteriore modifica in relazione ai poteri dell Organismo per la gestione degli elenchi (art. 15, 1 comma, lett. n): L Organismo per la gestione degli elenchi (art. 128- undecies TUB) attiva i procedimenti di cancellazione dall elenco per gravi violazioni degli obblighi antiriciclaggio, anche sulla base degli esiti dei controlli indicati nell art. 53, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 [sono i controlli effettuati dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della GdF sul rispetto da parte di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi degli obblighi antiriciclaggio]
9 Le principali novità normative (segue) Il Decalogo 2010 (provvedimento della Banca d Italia del 24 agosto 2010) si applica anche ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria (cfr. Art. 2, comma 1, lett. r) Si applicano anche gli Schemi di comportamento anomalo emanati dall UIF
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11 Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio Adeguata verifica della clientela (art. 15 D.Lgs. 231/2007) Conservazione dei documenti per 10 anni (art. 36) Registrazione (artt. 36 e 11, comma 5) Segnalazione delle operazioni sospette tramite l intermediario di riferimento (art. 42; cfr. anche art. 15 del Correttivo Bis sopra citato)
12 Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio (segue) Riservatezza e divieti di comunicazione Comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni dell art. 49 in materia di contanti e titoli al portatore (art. 51) Formazione del personale e collaboratori in materia antiriciclaggio (art. 54)
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14 Gli agenti: i principali obblighi antiriciclaggio Adeguata verifica della clientela (art. 15 D.Lgs. 231/2007) Tali obblighi sono estesi alle operazioni di importo inferiore a 15.000 (art. 15, 4 comma) Conseguente obbligo per gli intermediari di registrare in AUI e conservare per 10 anni anche le informazioni relative ad operazioni di importo inferiore a 15.000
15 Gli agenti: i principali obblighi antiriciclaggio (segue) Conservazione dei documenti per 10 anni (art. 36) Registrazione (v. artt. 36 e 11, comma 5) Segnalazione delle operazioni sospette al titolare dell attività, o al legale rappresentante, o a un suo delegato, dell intermediario di riferimento (art. 42) Riservatezza e divieti di comunicazione Comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni dell art. 49 (art. 51) Formazione del personale e collaboratori in materia antiriciclaggio (art. 54)
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17 La nozione di «collaboratori» I «collaboratori» sono citati espressamente dall art. 19 del D.Lgs. 231/2007 tra i soggetti che possono svolgere l adeguata verifica per conto del soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio («anche attraverso propri dipendenti o collaboratori» La legge contiene anche riferimenti a «altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari» (art. 36, 4 comma) e «collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione» (art. 30, comma 8)
18 La nozione di «collaboratori» (segue) Sono inoltre disciplinati dal provvedimento della BdI del 10/03/2011 sui presidi organizzativi in caso di offerta fuori sede Cfr. Sez. IV) del provvedimento dove sono menzionati: Agenti in attività finanziaria Promotori finanziari Altri soggetti legati all intermediario da vincoli contrattuali Mediatori creditizi Altri soggetti indipendenti, non legati all intermediario da un rapporto di mandato
19 Gli obblighi antiriciclaggio: 1. Adeguata verifica L art. 19 del D.Lgs. 231/2007 prevede la possibilità per gli intermediari finanziari (e per gli altri destinatari della normativa) di delegare a propri dipendenti e collaboratori l attività di adeguata verifica La responsabilità per l adempimento degli obblighi resta in capo al soggetto destinatario della normativa antiriciclaggio che ha delegato il collaboratore
20 1. Adeguata verifica (segue) In materia di credito al consumo, leasing, emissione di moneta elettronica, e altre operazioni individuate dalla BdI la normativa prevede che la sola identificazione possa essere delegata a collaboratori esterni legati all'intermediario da apposita convenzione nella quale siano specificati gli obblighi antiriciclaggio e ne siano conformemente regolate le modalità di adempimento (cfr. Art. 30, 8 comma, D.Lgs. 231/2007)
21 1. Adeguata verifica (segue) Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi hanno propri obblighi di adeguata verifica (cfr. art. 15 del D.Lgs. 231/2007) In questo caso, la normativa consente agli intermediari che si avvalgono di tali soggetti di fare affidamento sull assolvimento degli obblighi di adeguata verifica già effettuato da questi ultimi, limitatamente a quelli di identificazione Cfr. art. 30, comma 7 «Per i clienti il cui contatto è avvenuto attraverso l'intervento di un soggetto esercente attività finanziaria di cui all'articolo 11, comma 3, l'intermediario può procedere all'identificazione acquisendo dal soggetto esercente attività finanziaria le informazioni necessarie, anche senza la presenza contestuale del cliente»
22 Gli obblighi antiriciclaggio: 2. Inoltro delle informazioni all intermediario I collaboratori incaricati di procedere all adeguata verifica del cliente, hanno l obbligo di inoltrare all intermediario le informazioni relative ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, entro 30 giorni A sua volta, l intermediario deve registrate in AUI tali dati, entro 30 giorni dalla ricezione degli stessi dal collaboratore Cfr. art. 36, comma 4 «4. Per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, il termine di cui al comma 3 decorre dal giorno in cui hanno ricevuto i dati da parte dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3 [ossia da agenti e mediatori], o dagli altri soggetti terzi che operano per conto degli intermediari i quali, a loro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trenta giorni» L inoltro dei dati costituisce adempimento degli obblighi di registrazione gravanti su agenti e mediatori (art. 11, c. 5)
23 Gli obblighi antiriciclaggio: 3. La segnalazione delle operazioni sospette Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi hanno un proprio obbligo di segnalazione di operazioni sospette nei confronti dell intermediario di riferimento (cfr. art. 42, comma 3, D.Lgs. 231/2007) Nel caso in cui l intermediario si avvalga per l offerta fuori sede di un altro intermediario finanziario, quest ultimo ha un proprio obbligo di fare la segnalazione se sa, sospetta o ha motivo ragionevole di sospettare che: «siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico». (art. 41 del D.Lgs. 231/2007)
24 3. La segnalazione delle operazioni sospette (segue) E da ritenere che anche i collaboratori non destinatari di propri obblighi antiriciclaggio debbano informare immediatamente l intermediario con cui collaborano, affinché lo stesso possa fare le proprie valutazioni e, se necessario, effettuare la segnalazione di operazione sospetta all UIF E necessario che questo obbligo sia previsto per contratto: v. «regole di condotta ai fini antiriciclaggio» da inserire necessariamente nella convenzione ai sensi del provvedimento 10/03/2011 di Banca d Italia
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26 I presidi organizzativi secondo il provvedimento della BdI 10/03/2011 Il provvedimento della BdI 10/03/2011 (cfr. sezione IV) prevede che, se i prodotti vengano offerti fuori sede attraverso reti di agenti in attività finanziaria, promotori finanziari o di altri soggetti legati all intermediario da vincoli contrattuali, quest ultimo deve adottare ogni precauzione necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al riciclaggio
27 Nei confronti di agenti e altri soggetti legati da un rapporto di mandato L intermediario preponente è tenuto a: richiamare nei contratti di collaborazione le regole di condotta a fini antiriciclaggio cui gli addetti alla rete devono attenersi nell esercizio dell attività per conto dell intermediario fornire loro gli strumenti operativi e le procedure, anche informatiche approntare specifici e periodici programmi di formazione monitorare il rispetto da parte della rete di vendita delle regole di condotta antiriciclaggio richiamate in sede contrattuale
28 Nei confronti di agenti e altri soggetti legati da un rapporto di mandato (segue) In particolare verificare che gli agenti in attività finanziaria trasmettano, entro 30 giorni, i dati e le informazioni richieste dall art. 36, comma 2, del D.Lgs. 231/2007 ai fini della registrazione in AUI effettuare verifiche periodiche presso i punti operativi degli addetti alla rete di vendita in caso di rafforzata verifica della clientela per un più elevato rischio di riciclaggio, l intermediario deve intervenire a supporto del collaboratore nell adempimento degli obblighi previsti dall art. 28 del D.Lgs. 231/2007
29 Nei confronti di mediatori creditizi e altri collaboratori indipendenti Nel caso di intervento di un mediatore creditizio o altro soggetto non legato all intermediario da un rapporto di mandato, fermi restando gli obblighi facenti capo in proprio a tali soggetti, l intermediario non è esonerato dalle responsabilità connesse al rispetto degli obblighi antiriciclaggio L intermediario può avvalersi dei dati e informazioni già raccolti dal mediatore, verificando la correttezza degli adempimenti compiuti per l identificazione della clientela e controllando che il flusso informativo sia tempestivamente trasmesso ai fini delle registrazioni nell AUI
30 Nei confronti di mediatori creditizi e altri collaboratori indipendenti (segue) Qualora l intermediario accerti gravi inadempimenti o infedeltà da parte del mediatore nell esecuzione degli obblighi antiriciclaggio interrompe ogni rapporto con il medesimo Nell ambito delle convenzioni stipulate con mediatori o collaboratori indipendenti, l intermediario richiama pur nel rispetto dei reciproci ambiti di autonomia e indipendenza professionale le regole di condotta antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell esercizio della propria attività inoltre, prevede anche a pena della risoluzione del rapporto - che il soggetto partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento