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COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE Oggigiorno sempre più persone viaggiano, lavorano, studiano e vivono all'estero. La criminalità è diventata un fenomeno sempre più sofisticato e di portata internazionale. Dobbiamo sviluppare uno spazio europeo comune di giustizia penale caratterizzato dalla fiducia e dal sostegno reciproci tra le autorità nazionali di contrasto. Il punto di partenza è il rispetto di uno dei principi più importanti dell'unione: il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in tutti gli Stati membri. Il trattato di Lisbona offre una base più solida per lo sviluppo di uno spazio di giustizia penale, prevedendo nel contempo nuovi poteri per il Parlamento europeo. BASE GIURIDICA Articoli da 82 a 86 del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE). OBIETTIVI Se da un lato la progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere all'interno dell'ue ha considerevolmente agevolato la libera circolazione dei cittadini europei, dall'altro ha anche reso più facile la realizzazione di attività criminose su scala transnazionale. Per poter affrontare la sfida della criminalità internazionale, l'ue sta procedendo verso la creazione di uno spazio comune di giustizia penale. Il punto di partenza consiste nel rispetto del principio del riconoscimento reciproco. La lotta contro la criminalità e la garanzia di tutela dei diritti delle vittime, degli indagati e dei detenuti all'interno dell'unione, anche al di là dei confini nazionali, rappresentano il fulcro di una reale cittadinanza. RISULTATI A. Quadro istituzionale 1. Trattato di Lisbona Nell'ambito dell'ex «terzo pilastro» (cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale) il Parlamento europeo era semplicemente consultato. Il suo ruolo è stato potenziato dal trattato di Lisbona, che ha incrementato l'efficacia, la rendicontabilità e la legittimità all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG). Il trattato ha generalizzato (con poche eccezioni) il metodo unionale che si basa sulla codecisione con il Parlamento (la quale è ormai diventata la procedura legislativa ordinaria) e sul voto a maggioranza in seno al Consiglio. La vecchia struttura a pilastri è scomparsa. Per quanto riguarda gli accordi internazionali è stata introdotta una nuova procedura, quella «di approvazione». L'abolizione dell'ex «terzo pilastro» ha portato all'armonizzazione degli strumenti legislativi. Al posto di decisioni quadro, decisioni e convenzioni, l'ue adotta gli strumenti unionali convenzionali (regolamenti, direttive e decisioni). Note sintetiche sull'unione europea - 2017 1

Con il trattato di Lisbona il ruolo della Corte di giustizia è stato rafforzato: trovano applicazione i procedimenti ordinari per i rinvii pregiudiziali e le procedure di infrazione avviate dalla Commissione. Fino al 1 dicembre 2014 sono state applicate disposizioni transitorie per gli atti già in vigore nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Gli Stati membri possono ancora proporre misure legislative, ma attualmente un'iniziativa necessita del sostegno di un quarto del loro numero. Sono previste misure speciali per quanto concerne la cooperazione rafforzata, le clausole di non partecipazione (opt-out) e il cosiddetto «freno di emergenza». La Carta dei diritti fondamentali dell'ue è integrata nel trattato di Lisbona ed è giuridicamente vincolante per l'unione europea (le sue istituzioni e i suoi organi) nonché per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'unione. 2. Orientamenti strategici per lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia In seguito al programma di Tampere (ottobre 1999) e al programma dell'aia (novembre 2004), nel dicembre 2009 il Consiglio europeo ha approvato il programma pluriennale per l'slsg per il periodo 2010-2014: il programma di Stoccolma. Nelle conclusioni del giugno 2014 il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti strategici della programmazione legislativa e operativa per i prossimi anni nell'slsg, a norma dell'articolo 68 del TFUE. Uno degli obiettivi principali è lo sviluppo della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'ue. Una revisione intermedia degli orientamenti sarà effettuata nel 2017. B. Assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri Il 29 maggio 2000 il Consiglio dei Ministri dell'ue ha adottato la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale, che mira a incoraggiare la cooperazione tra le autorità giudiziarie, di polizia e doganali all'interno dell'unione attraverso l'integrazione delle disposizioni contenute negli strumenti giuridici esistenti, nel contestuale rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950. Esiste inoltre una serie di accordi adottati da organizzazioni internazionali, ad esempio la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del Consiglio d'europa del 1959. C. Riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale Il Consiglio europeo di Tampere ha affermato che il riconoscimento reciproco dovrebbe diventare il punto cardine della cooperazione giudiziaria in materia penale. Il principio del riconoscimento reciproco è stato confermato dai programmi dell'aia e di Stoccolma. Si tratta di un concetto chiave per lo spazio giudiziario europeo, in quanto solo attraverso il riconoscimento reciproco è possibile superare le difficoltà generate dalle differenze tra i sistemi giudiziari nazionali. Tuttavia il suo sviluppo è possibile solo in presenza di un elevato livello di fiducia reciproca tra gli Stati membri. D. Mandato d'arresto europeo La decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sul mandato d'arresto europeo (MAE) ha rivoluzionato il classico sistema di estradizione attraverso l'adozione di norme innovative riguardanti, ad esempio, la limitazione dei motivi che possono giustificare il rifiuto dell'esecuzione, lo spostamento delle competenze decisionali dalle autorità politiche a quelle giudiziarie, la possibilità di consegnare cittadini dello Stato di esecuzione e termini precisi per l'esecuzione dei singoli MAE. Nell'attuazione dello strumento in esame si sono registrate alcune difficoltà sia a livello di UE che sul piano nazionale. Europol, Eurojust e la Rete giudiziaria europea possono apportare un importante contributo nel settore delle richieste riguardanti assistenza giudiziaria reciproca e MAE. Il 27 febbraio 2014 il Parlamento ha Note sintetiche sull'unione europea - 2017 2

approvato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione sul riesame del mandato d'arresto europeo. E. Ravvicinamento della legislazione e istituzione di norme minime Il funzionamento dello spazio giudiziario dell'ue potrebbe essere compromesso dalle differenze tra le legislazioni penali nazionali. È opportuno ricordare che il ravvicinamento del diritto penale all'interno dell'ue comporta un adeguamento a standard minimi comuni, non un'unificazione a pieno titolo. La criminalità organizzata, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dei minori e la pedopornografia, il terrorismo, la criminalità finanziaria (frodi, riciclaggio, corruzione), la criminalità informatica, la criminalità ambientale, la contraffazione, il razzismo e la xenofobia sono tutti ambiti in cui sono stati adottati o sono in fase di negoziazione testi legislativi finalizzati all'adozione di definizioni comuni e all'armonizzazione del livello delle pene. L'articolo 83 TFUE prevede che il Parlamento e il Consiglio, attraverso la «procedura legislativa ordinaria», possano «stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni». F. Eurojust, Rete giudiziaria europea, squadre investigative comuni e Procura europea Eurojust è un organismo dell'unione europea istituito nel 2002 mediante una decisione del Consiglio modificata nel dicembre 2008. Eurojust stimola e migliora il coordinamento delle indagini e dei procedimenti penali tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare agevolando la reciproca assistenza giudiziaria transfrontaliera nonché l'esecuzione di richieste di estradizione e MAE. Il trattato di Lisbona prevede che «per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'unione, il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust», prevedendo nel contempo la possibilità di estendere, in un secondo momento, le attribuzioni della Procura stessa alla «lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale». Il 17 luglio 2013 la Commissione ha presentato proposte legislative riguardanti l'istituzione della Procura europea e la riforma di Eurojust, che diventerà l'«agenzia dell'unione europea per la cooperazione giudiziaria penale». I negoziati sono in corso. Nel giugno 1998 è stata istituita la Rete giudiziaria europea (RGE) in materia penale per migliorare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Scopo della RGE è aiutare i giudici e i procuratori nazionali a portare avanti le indagini e i procedimenti penali su scala transfrontaliera. Il Consiglio europeo di Tampere ha chiesto la costituzione di squadre investigative comuni al fine di combattere il traffico di stupefacenti e la tratta di esseri umani nonché il terrorismo. Anche la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'unione europea, del maggio 2000, prevede la costituzione di tali squadre. Nel giugno 2002 il Consiglio ha adottato una decisione quadro in materia. Le squadre investigative comuni possono essere costituite da due o più Stati membri e possono comprendere anche rappresentanti di Europol ed Eurojust. Si tratta di uno strumento non ancora completamente sviluppato. G. Diritti procedurali Il diritto degli indagati e degli imputati a un processo equo è un diritto fondamentale riconosciuto. La proposta iniziale di decisione quadro del Consiglio sulle garanzie procedurali nei procedimenti penali, presentata dalla Commissione nel 2004, è stata bloccata a causa delle opinioni divergenti delle delegazioni nazionali. Nel novembre 2009 il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati e imputati nei Note sintetiche sull'unione europea - 2017 3

procedimenti penali, invitando altresì la Commissione ad avanzare proposte ad hoc. La tabella di marcia individuava sei ambiti principali nei quali sono auspicabili iniziative legislative o di altro tipo: traduzione e interpretazione; informazioni relative ai diritti e all'accusa; consulenza e assistenza a livello legale; comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari; garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili; detenzione preventiva (proposta di Libro verde in materia). Nell'ottobre 2010 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato una direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (direttiva 2010/64/UE). Nel maggio 2012 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (la cosiddetta «comunicazione dei diritti»). Nell'ottobre 2013 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva 2013/48/UE relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e al diritto di comunicare al momento dell'arresto. Nel giugno 2011 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sull'applicazione della normativa dell'ue sulla giustizia penale nel settore della detenzione. Nel dicembre 2011 il Parlamento ha approvato una risoluzione in cui chiede standard comuni a livello di UE sulle condizioni di detenzione. Il 27 novembre 2013 la Commissione ha presentato un pacchetto di proposte legislative a completamento della tabella di marcia sulle garanzie procedurali. Nel marzo 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Nel maggio 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno adottato la direttiva (UE) 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Nel giugno 2016 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo su una direttiva concernente l'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, che sarà adottata nell'ottobre 2016. H. Verso una politica penale dell'ue Nel settembre 2011 la Commissione ha pubblicato una comunicazione intitolata «Verso una politica penale dell'unione europea: garantire l'efficace attuazione delle politiche dell'unione attraverso il diritto penale». Tale comunicazione, oltre a spiegare come l'introduzione di norme minime di diritto penale comuni a tutta l'unione sia potenzialmente in grado di offrire ai cittadini una migliore protezione dai comportamenti criminali, definisce i principi che contribuiranno a garantire la coesione e la coerenza della legislazione dell'ue in materia di diritto penale. RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO Il trattato di Lisbona ha incrementato l'efficacia e la rendicontabilità all'interno dello spazio di giustizia penale. Esso ha generalizzato (con alcune eccezioni, tra cui la Procura europea) il metodo unionale basato sulla codecisione, diventata procedura legislativa ordinaria, e sul voto a maggioranza in seno al Consiglio. La vecchia struttura a pilastri è scomparsa. La Carta dei diritti fondamentali dell'ue è integrata nel trattato di Lisbona ed è giuridicamente vincolante per l'unione (le sue istituzioni e i suoi organi) nonché per gli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'ue. Per quanto riguarda gli accordi internazionali è prevista una nuova procedura, quella «di approvazione». Il Parlamento ha approvato risoluzioni su varie questioni nel campo della cooperazione giudiziaria in materia penale, quali la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione, le misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio, le misure di sicurezza successive al giudizio, il trasferimento di procedimenti, il mandato d'arresto europeo e il mandato europeo di ricerca delle prove, Eurojust, la Rete giudiziaria europea, le decisioni pronunciate in contumacia, la criminalità ambientale, il terrorismo, la criminalità organizzata, Note sintetiche sull'unione europea - 2017 4

la giustizia elettronica, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, l'ordine di protezione europeo nonché le norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Nel maggio 2009 il Parlamento ha approvato una risoluzione (contenente anche una raccomandazione al Consiglio) sullo sviluppo di uno spazio di giustizia penale dell'ue. Nel maggio 2012 ha approvato una risoluzione, basata su una relazione di iniziativa su «un approccio dell'ue in materia di diritto penale», in cui affrontava la questione dei criteri che possono essere utilizzati per stabilire l'eventuale necessità di un intervento legislativo dell'unione nell'ambito del diritto penale nonché quella delle possibili soluzioni per garantire la coerenza e la qualità del diritto penale. Nell'ottobre 2013, il Parlamento ha approvato una risoluzione sulla criminalità organizzata, la corruzione e il riciclaggio di denaro, basata sulle raccomandazioni in materia della commissione speciale CRIM. Di recente ha adottato risoluzioni per approvare proposte di direttiva sul congelamento e la confisca dei proventi di reato, sull'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato, sulla protezione dell'euro contro la falsificazione, nonché sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. Il Parlamento sta attualmente esaminando alcune importanti proposte della Commissione su questioni quali la riforma di Eurojust, l'istituzione della Procura europea, la lotta contro la frode ai danni degli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale e la lotta al terrorismo. Come previsto dal trattato di Lisbona il Parlamento sarà coinvolto nella valutazione e nel monitoraggio dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, anche per quanto concerne la giustizia penale. L'articolo 70 del TFUE stabilisce quanto segue: «Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali sono informati dei contenuti e dei risultati di tale valutazione» dell'«attuazione, da parte delle autorità degli Stati membri, delle politiche dell'unione di cui al presente titolo», in particolare in materia di riconoscimento reciproco. L'articolo 85 del TFUE prevede che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali siano associati alla «valutazione delle attività di Eurojust»: le relative modalità saranno fissate da nuovi regolamenti che il Parlamento europeo e il Consiglio dovranno adottare secondo la procedura legislativa ordinaria. Kristiina Milt 02/2017 Note sintetiche sull'unione europea - 2017 5