DEFINIRE LA MATERIA. Cosa significa istituzioni? Cosa significa diritto? Cosa significa pubblico?

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Transcript:

DEFINIRE LA MATERIA Cosa significa istituzioni? Cosa significa diritto? Cosa significa pubblico?

COSA SIGNIFICA ISTITUZIONI? In questo caso, istituzioni in senso "atecnico", significa prima introduzione, primi rudimenti Il corso, quindi, è una prima introduzione alla materia del diritto pubblico

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Il diritto come fenomeno sociale si sviluppa nell ambito dei gruppi umani organizzati (ubi societas, ibi ius)

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Il diritto in senso oggettivo è insieme di norme giuridiche Le norme giuridiche sono un particolare tipo di norma sociale (prescrizione che ha lo scopo di imporre un comportamento) La questione è: cosa vuol dire norma giuridica? (normativismo vs istituzionalismo)

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Secondo il normativismo o monismo (dottrina dominante da due secoli) il diritto è l insieme di regole di condotta prodotte dallo Stato o da altri soggetti da lui autorizzati [cfr. KELSEN]. Attenzione alle sanzioni e alla coercizione

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Secondo l istituzionalismo il diritto è ordinamento giuridico: ogni volta che c è un gruppo umano organizzato, là c è diritto [cfr. SANTI ROMANO]. I tre elementi dell ordinamento giuridico sono la plurisoggettività, l organizzazione e la normazione. Attenzione all obbedienza e all adeguamento del gruppo

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Il diritto in senso soggettivo è la pretesa di un soggetto riconosciuta dall ordinamento giuridico come pretesa degna di tutela Rapporto con diritto oggettivo (positivismo vs giusnaturalismo)

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Secondo il positivismo si ha diritto soggettivo solo quando esso fondato su una norma giuridica (ius positum) Problema del positivismo: possibilità di usare il diritto come giustificazione di aberrazioni

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Secondo il giusnaturalismo ogni individuo è titolare di diritti soggettivi a prescindere dall esistenza di norme di diritto oggettivo che li riconoscono Problema del giusnaturalismo: chi definisce quali sono i diritti di cui l individuo è titolare a prescindere dal diritto oggettivo?

COSA SIGNIFICA DIRITTO? Dopo la II Guerra Mondale si è cercato di conciliare positivismo e giusnaturalismo positivizzando il diritto naturale attraverso: Costituzioni contemporanee Trattati internazionali sui diritti umani

COSA SIGNIFICA PUBBLICO? Il diritto pubblico è l insieme di norme giuridiche che hanno come oggetto l ordinamento giuridico dello Stato Il diritto pubblico si occupa dell elemento normazione dell ordinamento giuridico dello Stato

COSA SIGNIFICA PUBBLICO? In particolare, il diritto pubblico si occupa delle norme: Sulla plurisoggettività (1) cittadinanza Sulle istituzioni organizzazione Sui rapporti istituzioni plurisoggettività diritti/doveri Sulla normazione fonti del diritto Sui rapporti con ordinamenti giuridici esterni Altre norme sulla plurisoggettività (2), quelle che regolano i rapporti tra privati, anche se prodotte dallo Stato sono oggetto del diritto privato

LA COSTITUZIONE La Costituzione è l oggetto di studio principale della nostra materia Il diritto costituzionale è una parte importante del diritto pubblico La Costituzione italiana è composta da 139 articoli e XVIII disposizioni transitorie e finali

LA COSTITUZIONE Principi fondamentali (artt. 1-12) Parte I - Diritti e doveri dei cittadini (artt. 13-54) Parte II - Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139) Disposizioni transitorie e finali (artt. I-XVIII) La Parte I e la Parte II sono divise in titoli e questi, talvolta, si suddividono in sezioni

LO STATO Stato Definizione giuridica: Ordinamento giuridico a fini generali, che esercita il potere sovrano su un dato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti [cfr. MORTATI]

LO STATO Stato Definizione storico-politologica: Forma storica di organizzazione del potere politico, nata in Europa tra il XV e il XVII sec., che si caratterizza perché esercita il monopolio della forza legittima su di un territorio su cui vive una popolazione e che si avvale di propri apparati amministrativi [cfr. WEBER]

LO STATO Il potere politico è una forma di potere sociale che si basa sull uso della forza per convincere i soggetti a tenere certi comportamenti Altre forme di potere sociale si basano sull utilizzo: delle risorse scarse potere economico delle conoscenze potere ideologico

LO STATO Il potere legittimo può essere percepito come tale per tre motivi: Tradizionale credenza nel carattere sacro delle tradizioni Carismatico qualità straordinarie riconosciute a chi lo esercita Legale-razionale si obbedisce perché il potere è attribuito da norme giuridiche ed è esercitato secondo norme giuridiche

STATO E SOVRANITÀ Tre elementi comuni alle due definizioni di Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità L elemento che contraddistingue lo Stato è la sovranità

STATO E SOVRANITÀ Sovranità esterna Ordinamento che non deriva la sua esistenza da altri (originarietà) e che esclude ingerenze esterne (indipendenza) Sovranità interna Capacità dell ordinamento di imporre norme giuridiche a tutti i soggetti che esistono al suo interno (supremazia)

FORME DI STATO 1) La forma di Stato è il modo attraverso il quale la sovranità si articola sul popolo e sul territorio (prospettiva giuridica). Varie tipologie, ad esempio: Con riferimento al popolo Stato autoritario - Stato democratico Con riferimento al territorio Stato unitario Stato regionale - Stato federale

FORME DI STATO 2) La forma di Stato attiene ai rapporti che, in un dato momento storico, esistono tra governanti e governati e alle finalità perseguite dai pubblici poteri (prospettiva storica). Evoluzione delle forme di Stato Ordinamento feudale Stato assoluto Stato liberale di diritto Stato contemporaneo (pluralista, democratico, costituzionale, sociale e decentrato)

FORME DI STATO L ordinamento feudale non è una forma di Stato; caratteristiche principali: Manca il carattere della sovranità Il territorio e il popolo sono parte del patrimonio del Re Non c è distinzione tra diritto pubblico e privato Esistono diversi centri di produzione del diritto (particolarismo giuridico) L evoluzione scaturisce da trasformazioni di tipo economico e sociale: investimenti, scoperte geografiche, sviluppo di commerci e trasporti

FORME DI STATO Lo Stato assoluto è la prima forma di Stato moderno; caratteristiche principali: Per quanto riguarda il rapporto governanti/governati Concentrazione del potere nelle mani del sovrano assoluto Per quanto riguarda le finalità Tentativo dello Stato di affermare la propria potenza (con l evoluzione in Stato di polizia si aggiunge, come fine il benessere dei sudditi) Ancora una volta l evoluzione nasce a seguito di trasformazioni economiche e sociali: rivoluzione industriale e ascesa della classe sociale borghese.

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato liberale di diritto: Per quanto riguarda le finalità garanzia dei diritti individuali nei confronti dei poteri pubblici Per quanto riguarda gli strumenti i titolari del potere sono sottoposti al diritto (lex facit regem)

FORME DI STATO In particolare, gli strumenti dello Stato di diritto: 1) Principio di legalità ogni atto dei pubblici poteri deve trovare fondamento e limiti in una norma giuridica previa, intesa, in particolare, come legge: norma generale e astratta, approvata dal Parlamento, espressione della volontà generale della nazione [N.B.: in realtà, grazie al suffragio limitato, solo la borghesia aveva rappresentanza e, di conseguenza, la volontà che trovava espressione nella legge era solo quella della borghesia]

FORME DI STATO Segue: gli strumenti dello Stato di diritto: 2) Costituzione (in senso moderno) atto giuridico vincolante per tutti i soggetti dell ordinamento che serve a garantire i diritti e costituisce il fondamento del potere; si fonda sul potere costituente (potere, assoluto e sovrano, di adottare la Costituzione) da poteri costituiti (che trovano fondamento e limite nella Costituzione) [N.B.: ben presto si vede che le Costituzioni liberali non riescono a limitare il potere del Parlamento e vincolare la legge, diventando così flessibili]

FORME DI STATO Segue: gli strumenti dello Stato di diritto: 3) Separazione dei poteri le diverse funzioni dello Stato devono essere conferite a organi o gruppi di organi diversi. Si passa dalla concentrazione del potere nelle mani del monarca (Stato assoluto) alla separazione tra potere legislativo, potere esecutivo e potere giudiziario (Stato liberale di diritto)

FORME DI STATO La crisi della forma di Stato liberale di diritto è legata a trasformazioni economiche e sociali (ingresso dei lavoratori sulla scena politica e allargamento del suffragio) che ne mettono in luce le contraddizioni rispetto a: Diritti garantite solo le libertà negative Uguaglianza conservate le diseguaglianze sociali Sovranità della nazione rappresentata soltanto la borghesia Costituzione continuamente derogata dalla legge

FORME DI STATO La crisi della forma di Stato liberale di diritto apre due diverse vie all evoluzione delle forme di Stato: Alcuni Stati (con strutture più consolidate) si trasformano gradualmente nella forma di Stato contemporaneo Altri Stati (dove le strutture dello Stato liberale di diritto erano più deboli) si trasformano in Stati autoritari per approdare solo in un secondo momento alla forma di Stato contemporaneo

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato contemporaneo: Per quanto riguarda le finalità mantenimento dell unità in un contesto pluralista Per quanto riguarda gli strumenti potere, anche legislativo, sottoposto alla Costituzione rigida e promozione della coesione sociale attraverso il perseguimento dell uguaglianza sostanziale

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato contemporaneo: 1) Pluralista i soggetti politicamente attivi non sono solo quelli appartenenti alla classe sociale borghese (da Stato monoclasse a Stato pluriclasse); per pluralismo si intende anche esistenza di soggetti con interessi profondamente diversi tra loro, a prescindere dall appartenenza sociale (art. 2 Cost.)

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato contemporaneo: 2) Democratico tendenziale corrispondenza tra governati e governanti, attraverso: principio di maggioranza, rispetto delle minoranze, libere elezioni, controllo delle decisioni della maggioranza (art. 1 Cost.). Nuova separazione dei poteri: circuito della decisione politica v. circuito delle garanzie

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato contemporaneo: 3) Costituzionale forma di Stato in cui la Costituzione è rigida, ovvero posta al vertice del sistema delle fonti e garantita da giustizia costituzionale e procedimento di revisione aggravato (Titolo VI, Parte II Cost.); alcune decisioni politiche sono sottratte alle maggioranze perché queste devono rispettare la Costituzione, "luogo" della volontà generale e condivisa, che contiene i valori unificanti dello Stato pluralista

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato contemporaneo: 4) Sociale La finalità principale è il perseguimento dell uguaglianza sostanziale (rimozione delle differenze che ostacolano il raggiungimento dell uguaglianza formale [art. 3, c. 2, Cost.]) e non solo dell uguaglianza formale (uguaglianza di tutti i soggetti davanti alla legge [art. 3, c. 1, Cost.]); per raggiungere questa finalità, la Costituzione stabilisce doveri e diritti sociali

FORME DI STATO Le caratteristiche dello Stato contemporaneo: 5) Decentrato La sovranità interna si distribuisce sul territorio; lo Stato trasferisce spazi di decisione politica ad ordinamenti giuridici interni, più vicini ai cittadini. L Italia è uno Stato decentrato che riconosce le autonomie locali (art. 5 Cost.), e in particolare è uno Stato regionale con Regioni dotate di potestà legislativa (art. 117 Cost.)

FORME DI STATO In particolare, lo Stato regionale italiano: 1) Il regionalismo differenziato: 5 Regioni a statuto speciale (con competenze stabilite da statuti approvati con apposite leggi costituzionali) e 15 Regioni a statuto ordinario (con competenze stabilite direttamente dalla Costituzione)

FORME DI STATO In particolare, lo Stato regionale italiano: 2) Perché si sceglie lo Stato regionale? Richiesta di autonomia da parte di alcuni territori (Regioni a statuto speciale); strumento per combattere diseguaglianze territoriali; limite al potere e garanzia contro autoritarismo; mezzo per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica

FORME DI STATO In particolare, lo Stato regionale italiano: 3) La revisione del 2001: aumentano le competenze delle Regioni, in particolare le materie in cui le Regioni hanno potestà legislativa (aumentano anche le competenze amministrative di Province e Comuni); eliminati alcuni controlli su questi enti.

FORME DI STATO In particolare, lo Stato regionale italiano: 4) Perché si modifica nel 2001? Tentativo di aumentare efficienza della pubblica amministrazione e richiesta di maggiore autonomia da parte di diversi territori (fino a richieste di indipendenza)

FORME DI STATO In particolare, lo Stato regionale italiano: 5) Dopo la modifica del 2001: la revisione non ha migliorato l efficienza della pubblica amministrazione; la richiesta di autonomia da parte dei territori non è più al centro dell agenda politica italiana

OLTRE LO STATO Dopo la II Guerra Mondiale gli Stati accettano di limitare la propria sovranità (esterna) per costruire un ordinamento internazionale finalizzato al mantenimento della pace e alla garanzia dei diritti umani. L ordinamento internazionale è un ordinamento giuridico con i seguenti elementi: Plurisoggettività gli Stati Istituzioni le organizzazioni internazionali Normazione diritto internazionale consuetudinario e diritto internazionale pattizio

OLTRE LO STATO Possibile classificazione delle organizzazioni internazionali, con riferimento all estensione geografica: A carattere mondiale: potenzialmente composte da tutti gli Stati, a prescindere da collocazione geografica (es. Onu, Fmi, Wto, Banca mondiale ecc.) A carattere regionale: limitate ad aree geografiche circoscritte

OLTRE LO STATO Riferimenti alle organizzazioni internazionali nella Costituzione: Art. 10 «L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» Art. 11 «L Italia consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace ; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»

OLTRE LO STATO (Segue) Riferimenti alle organizzazioni internazionali nella Costituzione: Art. 80 «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali» Art. 117 «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»

OLTRE LO STATO In particolare l Unione europea L Unione europea è un organizzazione sovranazionale (in quanto produce, con le sue stesse istituzioni, norme giuridiche vincolanti non solo per gli Stati ma anche per i cittadini)

OLTRE LO STATO In particolare l Unione europea 2) Il processo di integrazione europea: 1951 CECA 1957 CEE e EURATOM La tendenza dell integrazione è l allargamento a nuovi Stati Gli strumenti dell integrazione sono i trattati internazionali e la giurisprudenza della Corte di giustizia (primazia ed effetti diretti del diritto dell UE)

OLTRE LO STATO In particolare il Consiglio d Europa È un organizzazione internazionale a carattere regionale che riunisce 47 Stati con lo scopo di promuovere il progresso economico e sociale e favorire la tutela dei diritti umani

OLTRE LO STATO In particolare il Consiglio d Europa La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali (CEDU): Firmata a Roma nel 1950, è il principale strumento operativo del Consiglio d Europa Le eventuali violazioni della CEDU sono giudicate dalla Corte europea dei diritti dell uomo

LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti del diritto sono "meccanismi" che pongono in essere regole giuridiche. Possibile distinzione: Fonti di produzione pongono in essere nuove regole di comportamento o regole di organizzazione che tutti devono rispettare Fonti sulla produzione meccanismi attraverso i quali si producono le fonti di produzione Fonti di cognizione supporti attraverso i quali si rendono conoscibili le fonti di produzione

LE FONTI DEL DIRITTO Il moltiplicarsi di centri di produzione del diritto aumenta la complessità del sistema delle fonti, che a sua volta può portare a possibili contraddizioni tra norme, definite antinomie normative Tali antinomie vanno risolte per fare in modo che il sistema delle fonti sia razionale e ordinato

LE FONTI DEL DIRITTO I criteri di risoluzione delle antinomie: 1) Criterio gerarchico Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte superiore. Effetto dell utilizzo del criterio gerarchico è l invalidità dell atto normativo inferiore, che ne comporta l annullamento (eliminazione dal sistema giuridico); si presuppone l esistenza di una struttura gerarchica del sistema delle fonti.

LE FONTI DEL DIRITTO I criteri di risoluzione delle antinomie: 2) Criterio della competenza Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola posta dalla fonte competente. Effetto dell utilizzo del criterio della competenza è ancora una volta l invalidità e l annullamento dell atto: violando il principio di competenza, infatti, si viola indirettamente il principio gerarchico in quanto l attribuzione di competenze è disciplinata da una fonte di livello superiore

LE FONTI DEL DIRITTO I criteri di risoluzione delle antinomie: 3) Criterio cronologico Nel conflitto tra regole poste da due fonti, prevale la regola più recente. Effetto dell utilizzo del criterio cronologico è l abrogazione, fenomeno per cui la norma successiva delimita temporalmente la sfera di applicazione di quella precedente; si presuppone che le regole giuridiche si adeguino, nel tempo, alla realtà

LE FONTI DEL DIRITTO Importante distinzione tra le fonti normative è quella tra: Fonti atto fonti di produzione del diritto che sono il risultato di procedimenti finalizzati a produrre norme giuridiche (fonti scritte) Fonti fatto fatti normativi, in cui le regole nascono da accadimenti esterni rispetto alla volontà di regolare in un certo modo i comportamenti (consuetudini, convenzioni )

LE FONTI DEL DIRITTO Oggi gran parte delle norme giuridiche è prodotta da fonti atto, ma con alcune distinzioni tra sistemi di: Common Law ancora ampio utilizzo del diritto consuetudinario e giurisprudenziale Civil Law alla base della produzione del diritto c è la codificazione Di recente riavvicinamento dei due sistemi

LE FONTI DEL DIRITTO Per quanto riguarda il contenuto delle fonti normative, si indica con disposizione la formulazione linguistica dell atto e con norma il significato dell atto Attraverso l interpretazione è possibile cogliere il significato (norma) della formulazione normativa (disposizione) [disposizione interpretazione norma]

LE FONTI DEL DIRITTO Disposizione, interpretazione e norma: 1) Non esiste un rapporto biunivoco tra disposizioni e norme Si possono ricavare norme diverse da una stessa disposizione Una norma può essere il prodotto di più disposizioni

LE FONTI DEL DIRITTO Disposizione, interpretazione e norma: 2) Una norma può vivere più a lungo di una disposizione (e viceversa) Possono essere applicate norme che derivano da disposizioni abrogate Possono esistere disposizioni in vigore ma non più in grado di produrre norme

LE FONTI DEL DIRITTO Prendendo in considerazione le norme, alcune distinzioni possibili sono: Tra regole (norme giuridiche specifiche) e principi (norme più generiche) in caso di contrasto tra regole, si sceglie quale applicare (con i criteri di risoluzione visti), in caso di contrasto tra principi si opera un bilanciamento Tra norme speciali e norme generali in caso di contrasto, la norma speciale deroga quella generale

LE FONTI DEL DIRITTO Il sistema (gerarchico) delle fonti di produzione in Italia: Costituzione e leggi costituzionali Fonti primarie (leggi statali e regionali, atti con forza di legge) Fonti secondarie (regolamenti governativi, regionali e locali) Fonti terziarie (consuetudine, atti amministrativi generali)

LE FONTI DEL DIRITTO Per le fonti atto, le fonti di produzione trovano la loro fonte sulla produzione in una norma gerarchicamente superiore Esiste un numero chiuso di fonti primarie: sono tali soltanto quelle che trovano la loro norma sulla produzione in fonti di rango costituzionale

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione Approvata il 22 dicembre 1947 e entrata in vigore il 1 gennaio 1948, redatta dall Assemblea costituente (eletta il 2 giugno 1946)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la Costituzione (Problemi legati all efficacia della Costituzione) Difficoltà di attuazione della Costituzione Molteplici leggi necessarie alla piena efficacia della Costituzione adottate dopo molti anni Interpretazione della Costituzione subito dopo la sua approvazione la magistratura (di vertice) ha interpretato la Costituzione come un testo senza un vero carattere giuridico (fino alla sent. 1/1956)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali Sono fonti del diritto, di rango costituzionale che trovano la loro fonte sulla produzione nell art. 138 Cost.. Hanno la funzione di revisionare o integrare la Costituzione o di soddisfare le riserve di legge costituzionale

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali: rispetto al procedimento legislativo ordinario, l art. 138 prevede un procedimento aggravato Doppia deliberazione Tempi Maggioranze Eventuale referendum

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase dell iniziativa Il Governo o i singoli parlamentari (o altri soggetti stabiliti dalla Cost.) presentano un disegno o proposta di legge alla Camera o al Senato [nessun aggravamento rispetto al procedimento ordinario]

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Segue: Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase costitutiva occorre una doppia deliberazione: prima deliberazione, su un identico testo, da entrambe le camere a maggioranza relativa [la fase costitutiva, nel procedimento ordinario, termina qui]

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Segue: Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase costitutiva (segue) seconda deliberazione, dopo tre mesi dalla prima, da parte di entrambe le Camere con maggioranza dei 2/3 dei componenti (finisce fase), oppure con maggioranza assoluta (pubblicazione notiziale; inizia un periodo di 3 mesi entro il quale può essere chiesto referendum da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali, 1/5 membri di ciascuna Camera; se referendum non è richiesto, termina fase; se è richiesto, con esito positivo termina fase, con esito negativo si arresta il procedimento e viene respinto il disegno di legge)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (Segue: Aggravamenti rispetto al procedimento ordinario) Fase integrativa dell efficacia Promulgazione del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale [nessun aggravamento rispetto al procedimento ordinario]

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le leggi costituzionali (i limiti alla revisione costituzionale) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale (art. 139 Cost.) [limite esplicito] Collegando l art. 139 all art. 1 Cost., la Corte costituzionale ha stabilito che esistono principi supremi che non possono essere oggetto di revisione costituzionale (Sent. 1146 del 1988) [limiti impliciti]

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i trattati internazionali (entrata in vigore) Negoziati e conclusi dal Governo, per avere efficacia devono essere ratificati dal Presidente della Repubblica (per alcuni trattati occorre che il Parlamento autorizzi, con legge, la ratifica: art. 80 Cost.) e recepiti mediante ordine di esecuzione

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i trattati internazionali (posizione nel nostro ordinamento) Fino al 2007 i trattati erano considerati sullo stesso livello delle fonti primarie; a seguito di due sentenze della Corte costituzionale (nn. 348 e 349 del 2007) i trattati si collocano in posizione intermedia tra le fonti primarie e la Costituzione, svolgendo il ruolo di norma interposta (se una fonte primaria è in contrasto con un trattato, viola indirettamente la Costituzione, in particolare l art. 117)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le fonti europee (possibile distinzione) Diritto europeo originario Trattati europei Diritto europeo derivato Atti normativi prodotti dalle istituzioni europee, devono rispettare il diritto europeo originario

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le fonti europee (il diritto derivato) Regolamenti Caratterizzati per la generalità e l astrattezza; sono direttamente applicabili, vincolano non solo gli Stati, ma anche tutti i soggetti al loro interno Direttive Vincolano gli Stati, obbligandoli a conformare, entro il termine indicato, l ordinamento interno agli obiettivi contenuti nella direttiva, [N.B. direttive particolarmente specifiche e dettagliate possono produrre effetti diretti, senza bisogno di intervento dello Stato]

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: le fonti europee (antinomie) Tra diritto interno e norme self-executing la Corte di Giustizia ha detto che occorre applicare la norma europea, con conseguente disapplicazione della norma italiana Tra diritto interno e norme non self-executing annullamento della norma interna perché le norme non self-executing sono norme interposte tra diritto interno e Costituzione (art. 11 e 117, c. 1) Unico limite alla prevalenza del diritto europeo è quello dei principi supremi (teoria dei controlimiti)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge statale ordinaria È una fonte di livello primario La sua fonte sulla produzione è la Costituzione, in particolare gli artt. 70 ss.

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge (procedimento) Fase dell iniziativa Spetta al Governo, ai singoli parlamentari, a 50.000 elettori e ad altri soggetti secondo la Costituzione Fase costitutiva Lo stesso testo deve essere approvato da entrambe le camere (si possono seguire diverse procedure: normale, abbreviata, decentrata e in sede redigente) Fase integrativa dell efficacia Promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge (contenuto) La legge può avere qualsiasi contenuto (che non sia contrario alle norme di grado superiore: v. in particolare l art.117, c. 1). La legge deve disciplinare alcune materie (quelle coperte da riserva di legge, secondo la Costituzione). La legge (e le altre fonti primarie) sono gli strumenti attraverso i quali viene portato avanti l'indirizzo politico del governo, ovvero è l espressione della volontà delle maggioranze elette.

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: la legge (limiti) I limiti alla legge derivano dal rispetto della Costituzione e dei vincoli posti dal diritto europeo e internazionale (art. 117, c. 1 Cost.) Un limite alla legge è il principio di ragionevolezza, che si fonda sul principio dell uguaglianza e consiste nell adeguatezza della disciplina che si pone ai fatti da regolare (art. 3 Cost.).

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto legislativo Il decreto legislativo, è un atto con forza di legge adottato dal governo a seguito di una legge di delega che contenga principi e criteri direttivi, termine e oggetto (art. 76 Cost.) Lo strumento del decreto legislativo è utilizzato soprattutto per le riforme di interi settori dell ordinamento, per l'attuazione del diritto europeo e per l'adozione di codici e testi unici

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto legislativo Lo schema di decreto legislativo viene deliberato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alle Camere per il parere non vincolante delle commissioni parlamentari competenti per materia (se previsto dalla legge di delega); quindi il decreto legislativo viene (ri-)deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica (art. 14, l. 400/1988).

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto legislativo Se il decreto legislativo non rispetta il contenuto della legge delega (principi e criteri direttivi, oggetto e termine) è viziato perché la legge delega è norma interposta tra il decreto legislativo e la Costituzione (art. 76)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto-legge Il decreto-legge è un atto con forza di legge adottato dal governo in casi straordinari di necessità e di urgenza (art. 77 Cost.). Si tratta di un «provvedimento provvisorio» che deve essere convertito in legge dalle Camere entro 60 giorni, in caso contrario decade (perdita di efficacia ex tunc).

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto-legge Il decreto-legge è adottato dal Governo, emanato dal Presidente della Repubblica e pubblicato; il giorno stesso della pubblicazione il Governo deve presentare alle Camere un disegno di legge di conversione. La conversione deve avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione; se non viene convertito perde efficacia fin dall'inizio e decade; il Parlamento può fare salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge non convertito con una legge di sanatoria; in sede di conversione le Camere possono apportare degli emendamenti al decreto legge, che hanno efficacia dal momento della conversione

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il decreto-legge L abuso del decreto legge che si è verificato negli ultimi decenni è stato legato all adozione dell atto in carenza dei presupposti (ovvero senza che sussistano le condizioni straordinarie di necessità e di urgenza richieste dalla Costituzione). Un altra forma di abuso (interrotta dalla sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale) è stata la reiterazione dei decreti-legge non convertiti.

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: il referendum abrogativo Su iniziativa di 500.000 elettori o di 5 Consigli regionali Controllo di legittimità dell Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione Controllo di ammissibilità della Corte costituzionale Voto [con quorum strutturale del 50%+1]

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i regolamenti dell esecutivo I regolamenti dell esecutivo sono fonti secondarie con i quali il governo disciplina alcune materie Non sono disciplinati dalla Costituzione (unici riferimenti agli artt. 87 e 117.6), ma trovano la loro fonte sulla produzione nelle fonti primarie (in particolare nell art. 17 l. 400/1988)

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i regolamenti dell esecutivo I regolamenti governativi sono deliberati dal Consiglio dei ministri I regolamenti ministeriali e interministeriali sono emanati da uno o più ministri e devono rispettare i regolamenti governativi

LE FONTI DEL DIRITTO Le singole fonti: i regolamenti dell esecutivo I regolamenti di esecuzione servono a eseguire norme primarie I regolamenti di attuazione servono ad attuare norme primarie che contengono disciplina di principio I regolamenti di organizzazione servono a regolare il funzionamento della pubblica amministrazione I regolamenti indipendenti regolano materie non disciplinate da norme primarie I regolamenti delegati attuano la delegificazione sulla base di legge di autorizzazione del Parlamento

LE FONTI DEL DIRITTO La riserva di legge È l istituto attraverso il quale la Costituzione riserva la disciplina di una materia alle fonti primarie E utilizzato soprattutto nella prima parte della Costituzione (diritti e doveri dei cittadini).

LE FONTI DEL DIRITTO La riserva di legge Riserva assoluta tutta la materia deve essere disciplinata solo da fonti primarie Riserva relativa la fonte primaria detta i principi, le fonti secondarie possono stabilire la disciplina di dettaglio Riserva rinforzata per contenuto o per procedimento

LE FONTI DEL DIRITTO Fonti regionali: Statuto ordinario (per 15 regioni) Legge a contenuto tipico con procedimento aggravato di approvazione: doppia approvazione a distanza di almeno 2 mesi, maggioranza assoluta in entrambe le approvazioni, possibile referendum, possibile giudizio preventivo della Corte costituzionale (art. 123 Cost.) Per le regioni speciali: statuto approvato con legge costituzionale (fonte statale) ma sono previste anche leggi con procedimento aggravato su alcune materie (in parte sovrapponibili con quelle degli statuti ordinari)

LE FONTI DEL DIRITTO Fonti regionali: legge regionale (fonte primaria) Competenza esclusiva statale [art. 117, c. 2 Cost.] Competenza concorrente (statale e regionale) [art. 117, c. 3 Cost.] Competenza residuale (regionale) [art. 117, c. 4 Cost.] Interventi della Corte costituzionale che hanno ridisegnato il riparto di competenze

LE FONTI DEL DIRITTO Fontii regionali: regolamento regionale (fonte secondaria). Art. 117, c. 6 Cost. Approvati dalla Giunta o dal Consiglio (in base a quanto previsto dai singoli statuti) Nelle materie di competenza concorrente (art. 117, c. 3) e residuale (art. 117, c. 4). Lo Stato può delegare le Regioni nelle materie di competenza esclusiva (art. 117, c. 2) 04/10/14

LE FONTI DEL DIRITTO Fonti degli enti locali (Comuni, Province città metropolitane) Legge provinciale (solo le Province di Trento e Bolzano, in base allo statuto speciale del TAA) Statuto (art. 114, c. 2 Cost.) Regolamento (art. 117, c. 6 Cost.) per l organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite 04/10/14