DIREZIONE MARITTIMA PESCARA CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI C 1^Cl. Np Pasquale Fuggetta Ispettore Pesca Nazionale U.E. ICCAT 1
Obblighi in capo agli operatori commerciali nella fase temporale che intercorre tra: lo sbarco dei prodotti ittici; il trasporto; la prima vendita.
In particolare tratteremo gli aspetti connessi agli obblighi di: 1. registrazione degli operatori; 2. nota di vendita; 3. dichiarazione di assunzione a carico 4. documento di trasporto. Tali adempimenti sono previsti a carico degli operatori responsabili dell acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca
ed in particolare: a) l imprenditore ittico ossia il titolare di licenza di pesca, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse b) i primi acquirenti ossia tutti gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in vendita per la prima volta c) le organizzazioni di produttori riconosciute; d) i titolari dei centri di raccolta; e) i titolari dei centri di vendita all asta ove avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; f) i trasportatori.
AD ECCEZIONE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI CHE VENDONO DIRETTAMENTE DAL PESCHERECCIO AL CONSUMATORE PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DELLA PESCA DI VALORE NON SUPERIORE A 50 EURO AL GIORNO PER CONSUMATORE FINALE
DEROGHE ALLA REGISTRAZIONE: Acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono immessi successivamente sul mercato ma vengono destinati al consumo privato
ADEMPIMENTI A CARICO DEL VETTORE Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare un documento di trasporto che deve accompagnare il prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48 ore dal caricamento
DEROGHE AL D.D.T.: Se i prodotti della pesca sono trasportati all interno dell area portuale o entro 20 km dal luogo di sbarco; Se un d.d.t. è stato trasmesso per via elettronica prima dell inizio del trasporto
OPPURE se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente almeno le informazioni di cui all art. 23 del Reg. (CE) n. 1224/09. (dichiarazione di sbarco : numero d identificazione esterno e nome del peschereccio; codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o,se del caso, numero di individui; porto di sbarco.
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Fatta da un operatore commerciale che non acquista il prodotto ma svolge un servizio di vendita per conto della società armatrice del peschereccio
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Si colloca tra lo sbarco del prodotto ittico e la prima vendita
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO La trasmissione dei dati relativi al predetto documento potrà avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati attraverso due modalità: 1. Formato elettronico 2. Formato cartaceo
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Formato elettronico Gli operatori che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it; Gli operatori che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it.
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Formato cartaceo: Gli operatori che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro possono inoltre produrla in formato cartaceo e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l assunzione in carico.
NOTA DI VENDITA La trasmissione dei dati relativi al predetto documento potrà avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati attraverso due modalità: 1. Formato elettronico 2. Formato cartaceo
NOTA DI VENDITA Formato elettronico Gli operatori aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia devono trasmettere la nota di vendita entro 48 ore dalla prima vendita in formato elettronico tramite l apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it; Gli operatori aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia devono trasmettere la nota di vendita entro 24 ore dalla prima vendita in formato elettronico tramite l apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it;
NOTA DI VENDITA Formato cartaceo Gli operatori aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro possono, inoltre, produrla in formato cartaceo e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento della prima vendita alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco
DEROGHE ALLA NOTA DI VENDITA Acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono immessi successivamente sul mercato ma vengono destinati al consumo privato