DIREZIONE MARITTIMA PESCARA CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI

Documenti analoghi
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA. (Reg. CE 1224/09)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL CONTROLLO NELLA FILIERA ITTICA. questioni aperte e difficoltà applicative

Regolamento n.1224/09 Controllo Pesca

SEMINARIO Attuazione dei Reg.(CE)1224/2009 E Reg.(UE) 404/2011: questioni aperte e difficoltà applicative. Cagliari, 24 aprile 2012

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Corpo delle Capitanerie di Porto e della Guardia Costiera

La regolamentazione sul controllo (Reg. CE 1224/09; Reg. UE 404/11) COMMERCIALIZZAZIONE

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pescara, 13 aprile Capitano di Corvetta Giuseppe BARRETTA Capo di 2 cl. Filomena BATTISTA

Il prodotto ittico: una risorsa per la produzione,distribuzione e somministrazione a tutela del consumatore.

Forum sulle disposizioni normative comunitarie e nazionali

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

SEMINARIO PRODOTTI ITTICI

SEMINARIO. Il Reg. 1224/2009 e la sua applicazione in Italia: stato di attuazione. Cagliari, 24 aprile Sistema di punti per infrazioni gravi

La nuova etichetta comunitaria

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Osservatorio nazionale della pesca

CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE ITTICO. La filiera

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Gazzetta ufficiale dell'unione europea. (Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Decreto Ministeriale 27 marzo 2002

REGOLAMENTO CE 1224/2009 ARTT. 59, 62 E 63

A S S I S T E N Z A A D E M P I M E N T I TRACCIABILITÀ

DECRETO N. 1580/DecA/30 del

Capo 3ªcl Np/Pn MARASCO Pancrazio Nucleo Polizia Marittima 1

GESTIONE RIFIUTI DEPOSITO TEMPORANEO DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA REGISTRO TRATTAMENTI IN AGRICOLTURA

Compilazione e contenuto

Disciplina sottoprodotti O.A. rev1_as 1

DECRETO N. 1402/DecA/28 del 13 giugno 2016

Il Regolamento sui Controlli nella pesca (Reg. 1224/09; Reg.404/11)

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Cosa si intende per pesca diretta del tonno rosso? Quella praticata da coloro che sono forniti di quota

RICERCA / DETERMINAZIONE LOTTO Utente Operatore

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

REGOLAMENTO CE 1224/2009 ARTT. 59, 62 E 63

REGIME QUOTE LATTE L. 119/03

DECRETO N. 1996/DecA/39 DEL 1 SETTEMBRE

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

COME PREPARARSI ALLE VISITE DI CONTROLLO ED ISPEZIONE SEMINARIO FORMATIVO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Modello da inviare all'autorità regionale competente

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

1.4 MODALITÀ E RECAPITI DELLA PERSONA DA CONTATTARE PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE ALL ISCRIZIONE

News per i Clienti dello studio

RAEE II: Obbligo uno contro uno Vendite a distanza

Allerta alimentare utilizzo del portale regionale per la gestione delle notifiche da parte dei servizi delle ASL

Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

RAEE I Produttori : - I principali oneri - I Produttori con sede fuori dall Italia

APPROFONDIMENTI NORMATIVI ED ESPERIENZE OPERATIVE.

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

PCP NUOVA POLITICA COMUNE DELLA PESCA (Reg. UE 1380/2013)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGOLAMENTO (CE) N. 1303/2007 DELLA COMMISSIONE

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

pesca professionale subacquea

Le modifiche ed integrazioni più rilevanti:

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari

9 COMUNICAZIONE RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Corso di formazione Il controllo ufficiale presso Operatori del settore sottoprodotti di origine animale. Silvia Scaioli - AUSL Ferrara UOAV

ART A Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

Info Mese Settembre Contratto Repertorio NOTA MENSILE SETTEMBRE 2010

Environment Park Polight, Polo ENERMHY, Polo POLIBRE, Unione Industriale Torino. I regimi di accisa nei SEU

Maurizio Martina Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Scopo della liberalizzazione

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

PO FEAMP. CRITERI DI AMMISSIBILITA DELLE OPERAZIONI ARTICOLI 30, 31, 33, 34, 43 (commi 1 e 3) e 69 DEL REG. (UE) N. 508/2014 ITALIA

D.G.R. n del 31/07/2012 e D.D.R. n. 87 del 28/08/2012 Linee guida regionali per l applicazione al settore della piscicoltura del DM 03/08/2011

1. ANALISI GENERALE ANNO 2015

Articolo 62: ambito di applicazione, caratteristiche di forma dei contratti, entrata in vigore Avv. Luciano Di Via Bonelli Erede Pappalardo

Quali sono gli enti e le imprese produttori iniziali obbligati ad aderire al SISTRI che devono effettuare il versamento del contributo annuale

DECRETO N. 422/DecA/9 del

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA

IL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Vista la legge 14 luglio 1965, n.963 e successive modificazioni, recante la disciplina della pesca

Progetto n /PP/13 I T. Reg. CE 1198/ art. 39 Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca (marittima) MISURA 3.3

16 maggio Il documento di accompagnamento vitivinicolo elettronico (MVV)

Ordinanza sul controllo del commercio dei vini

Classificazione delle uova e rintracciabilità nella produzione e commercializzazione di uova e ovoprodotti. Basic for Food.

Allegato tecnico.

MINISTERO DELLA SALUTE

Pubblicazioni Ismea LE STRUTTURE PRODUTTIVE E COMMERCIALI DEL SETTORE ITTICO

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Comunicazione dati IVA relativa al 2015

farmaco-sorveglianza negli allevamenti zootecnici

MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 31 A.R.T.E.A. AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

la produzione/commercializzazione al dettaglio o prevalente al dettaglio o (produzione/commercializzazione annua al dettaglio superiore al 50%)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

INDICE. Capo 1. Specie animali allevate in azienda ai fini della macellazione. Capo 2. Quantità massime consentite

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LEGGE PROVINCIALE 28 ottobre 1985, n. 18

Transcript:

DIREZIONE MARITTIMA PESCARA CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ITTICI C 1^Cl. Np Pasquale Fuggetta Ispettore Pesca Nazionale U.E. ICCAT 1

Obblighi in capo agli operatori commerciali nella fase temporale che intercorre tra: lo sbarco dei prodotti ittici; il trasporto; la prima vendita.

In particolare tratteremo gli aspetti connessi agli obblighi di: 1. registrazione degli operatori; 2. nota di vendita; 3. dichiarazione di assunzione a carico 4. documento di trasporto. Tali adempimenti sono previsti a carico degli operatori responsabili dell acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca

ed in particolare: a) l imprenditore ittico ossia il titolare di licenza di pesca, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale e le relative attività connesse b) i primi acquirenti ossia tutti gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in vendita per la prima volta c) le organizzazioni di produttori riconosciute; d) i titolari dei centri di raccolta; e) i titolari dei centri di vendita all asta ove avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, dei prodotti della pesca e dell acquacoltura; f) i trasportatori.

AD ECCEZIONE DEGLI IMPRENDITORI ITTICI CHE VENDONO DIRETTAMENTE DAL PESCHERECCIO AL CONSUMATORE PICCOLI QUANTITATIVI DI PRODOTTI DELLA PESCA DI VALORE NON SUPERIORE A 50 EURO AL GIORNO PER CONSUMATORE FINALE

DEROGHE ALLA REGISTRAZIONE: Acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono immessi successivamente sul mercato ma vengono destinati al consumo privato

ADEMPIMENTI A CARICO DEL VETTORE Se il prodotto viene trasportato, il vettore deve compilare un documento di trasporto che deve accompagnare il prodotto fino alla prima vendita per poi essere trasmesso alle Autorità marittime territorialmente competenti entro 48 ore dal caricamento

DEROGHE AL D.D.T.: Se i prodotti della pesca sono trasportati all interno dell area portuale o entro 20 km dal luogo di sbarco; Se un d.d.t. è stato trasmesso per via elettronica prima dell inizio del trasporto

OPPURE se il documento di trasporto è sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente almeno le informazioni di cui all art. 23 del Reg. (CE) n. 1224/09. (dichiarazione di sbarco : numero d identificazione esterno e nome del peschereccio; codice FAO alfa 3 di ogni specie e zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture; quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto o,se del caso, numero di individui; porto di sbarco.

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Fatta da un operatore commerciale che non acquista il prodotto ma svolge un servizio di vendita per conto della società armatrice del peschereccio

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Si colloca tra lo sbarco del prodotto ittico e la prima vendita

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO La trasmissione dei dati relativi al predetto documento potrà avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati attraverso due modalità: 1. Formato elettronico 2. Formato cartaceo

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Formato elettronico Gli operatori che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro devono trasmettere la dichiarazione di assunzione in carico entro 48 ore dal completamento dello sbarco in formato elettronico tramite l apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it; Gli operatori che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro devono inserire le informazioni contenute nella dichiarazione di assunzione in carico entro 24 ore dal completamento dello sbarco nell apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it.

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE IN CARICO Formato cartaceo: Gli operatori che hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro possono inoltre produrla in formato cartaceo e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento dello sbarco alle Autorità marittime presso il cui territorio di competenza avviene l assunzione in carico.

NOTA DI VENDITA La trasmissione dei dati relativi al predetto documento potrà avvenire esclusivamente da parte di operatori registrati attraverso due modalità: 1. Formato elettronico 2. Formato cartaceo

NOTA DI VENDITA Formato elettronico Gli operatori aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia devono trasmettere la nota di vendita entro 48 ore dalla prima vendita in formato elettronico tramite l apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it; Gli operatori aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca pari o superiore a 200.000 euro, responsabili della prima immissione sul mercato dei prodotti della pesca sbarcati in Italia devono trasmettere la nota di vendita entro 24 ore dalla prima vendita in formato elettronico tramite l apposita sezione del portale www.politicheagricole.gov.it;

NOTA DI VENDITA Formato cartaceo Gli operatori aventi un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca inferiore a 200.000 euro possono, inoltre, produrla in formato cartaceo e deve essere presentata entro 48 ore dal completamento della prima vendita alle Autorità marittime competenti per luogo di sbarco

DEROGHE ALLA NOTA DI VENDITA Acquirenti dei prodotti della pesca di peso non superiore a 30 Kg che non vengono immessi successivamente sul mercato ma vengono destinati al consumo privato