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ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEL MERCATO TLX 16 settembre 2008 Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 1/142

PRIMA PARTE Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 2/142

PRIMA PARTE...2 TITOLO 1 AMMISSIONE DI STRUMENTI FINANZIARI...6 SEZIONE 1 AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE...6 Capo 1 Procedura di ammissione alla quotazione...6 Articolo 1.1 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione...6 Articolo 1.2 Strumenti finanziari emessi nell ambito di un programma...6 SEZIONE 2 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE...6 Capo 2 Procedura di ammissione alla negoziazione...6 Articolo 1.3 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione...6 Articolo 1.4 Modalità di comunicazione all emittente ed alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione...7 SEZIONE 3 COMUNICAZIONI DEI MARKET MAKER...7 Capo 3 Comunicazioni alla società di gestione del Mercato...7 Articolo 1.5 Comunicazioni ai sensi degli articoli 2.14 e 2.27 del Regolamento...7 TITOLO 2 OBBLIGHI DI LIQUIDITÀ...8 Capo 1 Obblighi di quotazione...8 Articolo 2.1 Inapplicabilità degli obblighi di quotazione...8 Articolo 2.2 Esenzione su richiesta dagli obblighi di quotazione...8 Capo 2 Obblighi di spread...9 Articolo 2.3 Modalità di calcolo dello spread...9 Articolo 2.4 Inapplicabilità degli obblighi di spread...9 Articolo 2.5 Esenzione su richiesta dagli obblighi di spread...9 Capo 3 Resoconto dell attività di market making...10 Articolo 2.6 Resoconto periodico...10 TITOLO 3 INFORMAZIONE SOCIETARIA...11 Capo 1 Altre informazioni...11 Articolo 3.1 Modifiche della denominazione sociale dell emittente...11 Articolo 3.2 Modifica dell oggetto sociale dell emittente...11 Articolo 3.3 Modifica dello Statuto dell emittente...11 Articolo 3.4 Fusione e scissione di un emittente...11 Articolo 3.5 Stato di insolvenza ed investment grade dell emittente...11 Articolo 3.6 Scioglimento dell emittente...11 Articolo 3.7 Cedole variabili o indicizzate...11 Articolo 3.8 Rimborso del capitale antecedente alla scadenza...12 Articolo 3.9 Trasformazione delle caratteristiche...12 Articolo 3.10 Convertibilità delle obbligazioni...12 Articolo 3.11 Rettifiche...12 Articolo 3.12 Estinzione anticipata...13 Articolo 3.13 Liquidazione di fondi...13 Articolo 3.14 Rendiconto semestrale di fondi...13 Articolo 3.15 Stacco del provento cedolare di fondi...13 Capo 2 Modalità di acquisizione: adempimento degli obblighi informativi nei confronti della società di gestione del mercato 13 Articolo 3.16 Trasmissione delle informazioni alla società di gestione del mercato...13 TITOLO 4 SEZIONE 1 PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AL MERCATO...15 INTERMEDIARI...15 Capo 1 Procedura di ammissione in qualità d intermediario...15 Articolo 4.1 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione...15 Articolo 4.2 Termini dell ammissione...15 Capo 2 Operatività nel mercato...15 Articolo 4.3 Comunicazione delle variazioni del codice identificativo assegnato a un aderente interconnesso ai sensi dell articolo 4.8 ter, comma2, del Regolamento...15 Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 3/142

Articolo 4.3 bis Modalità di identificazione delle operazioni effettuate in conto proprio attraverso l utilizzazione di un apposito conto-errori, per la chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela, ai sensi dell articolo 4.8 quater, comma 2, del Regolamento...16 Articolo 4.3 ter Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato...16 Articolo 4.4 Comunicazioni a seguito di variazioni delle condizioni operative...18 Articolo 4.5 Modalità di richiesta di esclusione dal mercato TLX...18 SEZIONE 2 MARKET MAKER...18 Capo 3 Procedura di ammissione in qualità di market maker...18 Articolo 4.6 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione...18 Articolo 4.7 Termini dell ammissione...19 Capo 4 Operatività nel mercato...19 Articolo 4.8 Modalità operative concernenti la rilevazione di attività di market making in violazione dell articolo 4.20 commi 4 e 5 del Regolamento...19 Articolo 4.9 Comunicazioni a seguito di variazioni delle condizioni operative...19 Articolo 4.10 Modalità di richiesta di esclusione dal mercato TLX...20 TITOLO 5 TITOLO 6 MODALITÀ D INVIO DELL INFORMATIVA RICHIESTA...21 Articolo 5.1 Trasmissione di dati, informazioni, comunicati e documentazione in generale...21 MODALITÀ E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE CONTRATTAZIONI...22 Articolo 6.1 Lotti minimi...22 Articolo 6.2 Fase di pre-negoziazione...22 Articolo 6.3 Orari di negoziazione...22 Articolo 6.4 Modalità di negoziazione...22 Articolo 6.5 Tick di negoziazione...23 Articolo 6.6 Limitazioni all immissione di proposte di negoziazione sul book...23 Articolo 6.7 Limitazioni alla conclusione di contratti...24 Articolo 6.8 Richiesta di proposte di negoziazione a un Market Maker...25 TITOLO 7 CANCELLAZIONE DALLE CONTRATTAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI AVENTI UNA DURATA LIMITATA NEL TEMPO...27 Articolo 7.1 Disposizioni generali...27 Articolo 7.2 Obbligazioni e altri titoli di debito...27 Articolo 7.3 Covered Warrant e Certificates...27 Articolo 7.4 Asset Backed Securities...28 TITOLO 8 VIGILANZA SUL MERCATO...29 Capo 1 Interventi sulle proposte di negoziazione...29 Articolo 8.1 Interventi sulle proposte di negoziazione su richiesta dell aderente...29 Capo 2 Gestione degli errori...29 Articolo 8.2 Comunicazione dell inserimento di una proposta di negoziazione errata che ha generato contratti...29 Articolo 8.3 Interventi sui contratti su accordo tra le controparti...29 Articolo 8.4 Interventi sui contratti in assenza di accordo tra le controparti...29 Articolo 8.5 Condizioni per la cancellazione dei contratti in assenza di accordo tra le controparti...30 Articolo 8.6 Livelli soglia...31 Capo 3 Esclusione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari...32 Articolo 8.7 Modalità di richiesta di esclusione dalle contrattazioni...32 TITOLO 9 SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI...33 Capo 1 Servizi di post-trading...33 Articolo 9.1 Definizioni...33 Articolo 9.2 Modalità di calcolo dei ratei di interesse...33 SECONDA PARTE...35 DOMANDE DI ADESIONE AL MERCATO TLX...36 A1 PROPOSTA DI ADESIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TLX IN QUALITÀ DI MARKET MAKER...36 A2 PROPOSTA DI ADESIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO TLX IN QUALITÀ DI INTERMEDIARIO...55 Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 4/142

DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI...74 B1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO...74 B2 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI COVERED WARRANT E CERTIFICATES...81 B3 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILIARE DI DIRITTO ITALIANO DI TIPO CHIUSO...88 B4 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI QUOTE O AZIONI DI OICR INDICIZZATI DI TIPO APERTO...95 B5 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI ASSET BACKED SECURITIES...101 B6 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI DI CUI ALL ARTICOLO 2.1, COMMA 1, LETTERA F) DEL REGOLAMENTO...107 B7 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL AMBITO DI UN PROGRAMMA (RILASCIO DEL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ)...114 B8 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL AMBITO DI UN PROGRAMMA (RILASCIO DEL GIUDIZIO DI CONFORMITÀ AL PROGRAMMA)...120 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI...124 B9 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI...124 B10 DOMANDA CUMULATIVA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI EMESSI DALLO STATO ITALIANO...126 B11 DOMANDA CUMULATIVA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE DI TITOLI EMESSI DA STATI MEMBRI DELL UNIONE EUROPEA...128 MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA SCHEDA PRODOTTO...130 C1 DISPOSIZIONI GENERALI...130 C2 OBBLIGAZIONI E ALTRI TITOLI DI DEBITO...130 C2.1 TITOLI DI STATO...132 C2.2 STRUMENTI PARTECIPATIVI...132 C2.3 OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI E STRUTTURATE...132 C2.4 TITOLI ATIPICI...132 C3 COVERED WARRANT E CERTIFICATES...132 C4 STRUMENTI FINANZIARI DI CUI ALL ARTICOLO 2.1, COMMA 1, LETTERA F) DEL REGOLAMENTO...134 MODELLI...135 D1 COMUNICAZIONE CONCERNENTE IL REFERENTE INFORMATIVO...135 D2 DOMANDA DI ESTENSIONE DELL OPERATIVITÀ AD ULTERIORI SEGMENTI...136 D3 DOMANDA DI ESTENSIONE DELL OPERATIVITÀ AD ULTERIORI STRUMENTI FINANZIARI...137 D4 DOMANDA DI ESCLUSIONE DALLE CONTRATTAZIONI DI STRUMENTI FINANZIARI...139 D5 DOMANDA DI ESCLUSIONE DAL MERCATO...140 D6 RICHIESTA DI INTERVENTO DA PARTE DI UN ADERENTE SUI CONTRATTI GENERATI DA PDN IMMESSE IN MODO ERRATO...141 Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 5/142

Titolo 1 Sezione 1 Ammissione di strumenti finanziari Ammissione alla quotazione Capo 1 Procedura di ammissione alla quotazione Articolo 1.1 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione 1. La domanda di ammissione alla quotazione e gli allegati devono pervenire all Unità di Supervisione: a) in forma originale, a mezzo posta o mediante consegna manuale, e anticipati per via e-mail all indirizzo admission@eurotlx.com; b) mediante invio di e-mail, con firma elettronica, all indirizzo admission@eurotlx.com. 2. A garanzia del richiedente, l Unità di Supervisione rilascia un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. Nell ipotesi sub a), l attestazione è rilasciata per via e-mail. Nell ipotesi sub b), l attestazione di avvenuta ricezione della domanda viene rilasciata mediante l utilizzo del medesimo canale telematico adoperato dal richiedente. 3. Il fac-simile della domanda di ammissione alla quotazione, con i relativi allegati, è riportato nella seconda parte delle presenti Istruzioni. Articolo 1.2 Strumenti finanziari emessi nell ambito di un programma 1. Il giudizio di cui all articolo 2.19, comma 3 del Regolamento è espresso entro il termine di 5 giorni dalla presentazione dell avviso integrativo di emissione. Sezione 2 Ammissione alla negoziazione Capo 2 Procedura di ammissione alla negoziazione Articolo 1.3 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione 1. La domanda di ammissione alla negoziazione e gli allegati devono pervenire all Unità di Supervisione: a) in forma originale, a mezzo posta o mediante consegna manuale, e anticipati per via e- mail all indirizzo admission@eurotlx.com; b) mediante invio di e-mail, con firma elettronica, all indirizzo admission@eurotlx.com. 2. A garanzia del richiedente, l Unità di Supervisione rilascia un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. Nell ipotesi sub a), l attestazione è rilasciata per via e-mail. Nell ipotesi sub b), l attestazione Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 6/142

di avvenuta ricezione della domanda viene rilasciata mediante l utilizzo del medesimo canale telematico adoperato dal richiedente. 3. Il fac-simile della domanda di ammissione alla negoziazione, con i relativi allegati, è riportato nella seconda parte delle presenti Istruzioni. Articolo 1.4 Modalità di comunicazione all emittente ed alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione 1. Nell ipotesi di cui all articolo 2.30, comma 5 del Regolamento, TLX S.p.A. comunica all emittente e alla società di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione la data di avvio delle negoziazioni a mezzo raccomandata AR, salvo differenti accordi presi con i soggetti destinatari della comunicazione. Sezione 3 Comunicazioni dei Market Maker Capo 3 Comunicazioni alla società di gestione del Mercato Articolo 1.5 Regolamento Comunicazioni ai sensi degli articoli 2.14 e 2.27 del 1.Per ciascuno strumento finanziario oggetto di domanda di ammissione o già ammesso alla quotazione o alla negoziazione nel mercato TLX, i marker maker che intendono garantirne la liquidità ai sensi dell art. 4.19 del Regolamento, comunicano a TLX S.p.A.: a) le partecipazioni rilevanti direttamente o indirettamente detenute dall'emittente nel capitale del market maker; b) le partecipazioni rilevanti direttamente o indirettamente detenute dal market maker nel capitale dell'emittente; c) l'eventualità che il market maker e l'emittente facciano parte del medesimo gruppo bancario/finanziario; d) il ruolo del market maker nel collocamento dell emissione, come indicato nel prospetto di quotazione; e) le situazioni che il Market Maker, secondo le proprie policy, ritiene possano dar luogo a conflitti di interessi meritevoli di segnalazione al Pubblico degli investitori. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 7/142

Titolo 2 Capo 1 Obblighi di liquidità Obblighi di quotazione Articolo 2.1 Inapplicabilità degli obblighi di quotazione 1. Il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi di liquidità in acquisto o in vendita di uno strumento finanziario, previsti dall articolo 4.19, comma 1 del Regolamento (obblighi di quotazione), qualora: a) lo strumento sia sospeso dalle contrattazioni; b) l Unità di Supervisione abbia adottato uno degli interventi di cui all articolo 6.12 comma 1, 6.21 comma 1 lettera e), 6.23 comma 1 lettere e), f) del Regolamento; c) disfunzioni tecniche rilevanti delle strutture del mercato non consentano l attività di market making sullo strumento. 2. A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo di una proposta di negoziazione immessa dal market maker sul book di uno strumento al di sotto della quantità minima stabilita per il rispetto degli obblighi di quotazione, il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi suddetti fino al reintegro di tale quantità e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto. 3. L Unità di Supervisione informa il pubblico qualora, ai sensi del comma 1, gli obblighi di quotazione non si applichino e non sia stata data pubblicità all atto che ha reso inapplicabili tali obblighi. Articolo 2.2 Esenzione su richiesta dagli obblighi di quotazione 1. I market maker possono richiedere l esenzione temporanea dagli obblighi di quotazione con le modalità previste al comma 3, qualora: a) cause adeguatamente documentate impediscano il regolare svolgimento dell attività di market making (fast market). 2. Il market maker può richiedere l esonero dall obbligo di esposizione di proposte di negoziazione in vendita qualora sia esaurita la disponibilità dello strumento finanziario per il quale garantisce liquidità, oppure qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l attività di market making risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio. 3. L Unità di Supervisione valuta la richiesta del market maker e dispone, nel caso, la sospensione temporanea dagli obblighi dandone comunicazione al pubblico. 4. La richiesta di esenzione deve pervenire immediatamente all Unità di Supervisione mediante comunicazione telefonica al numero 02/30301429. 5. TLX informa il pubblico in relazione ai titoli sui quali viene concessa l esenzione dagli obblighj di quotazione, ai sensi del comma 2, mediante inserimento degli stessi in apposito elenco pubblicato sul sito www.eurotlx.com Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 8/142

Capo 2 Obblighi di spread Articolo 2.3 Modalità di calcolo dello spread 1. Lo spread di una coppia di proposte di negoziazione generate dalla medesima quota è calcolato come differenza tra il prezzo della proposta in vendita e della proposta in acquisto. 2. Per ogni strumento finanziario, il limite massimo di spread, di cui all articolo 4.19, commi 2 e 4 del Regolamento, è calcolato come percentuale del prezzo di chiusura dello strumento rilevato il giorno di mercato aperto antecedente a quello di contrattazione, secondo la seguente tabella: Prezzo di chiusura in Spread massimo 0,003 Nessun limite 0,0031-0,03 50% 0,0301-1,5 20% 1,5001 3 15% 3,0001 30 7,5% > 30,0000 3,5% Articolo 2.4 Inapplicabilità degli obblighi di spread 1. Il market maker non è tenuto al rispetto degli obblighi di liquidità previsti dall articolo 4.19, comma 2 del Regolamento (obblighi di spread): a) sui covered warrant esotici; b) sui covered warrant o i certificates aventi come sottostante uno o più strumenti finanziari o indici caratterizzati, in particolari periodi della negoziazione, da una liquidità o significatività dei prezzi non idonea al mantenimento di spread contenuti nei limiti massimi stabilti. Al fine di garantire la massima trasparenza, TLX S.p.A. comunica al pubblico, ai market maker ed alla Consob, mediante Comunicato Ufficiale, gli orari o le giornate di contrattazione nei quali non si applicano gli obblighi di spread. Articolo 2.5 Esenzione su richiesta dagli obblighi di spread 1. I market maker possono richiedere l esenzione temporanea dagli obblighi di spread con le modalità previste al comma 3: a) per covered warrant o certificates aventi come sottostante uno strumento finanziario, qualora lo strumento sia sospeso dalle contrattazioni; b) per covered warrant o certificates aventi come sottostante più strumenti finanziari, qualora uno o più degli strumenti sottostanti siano sospesi dalle contrattazioni; c) per covered warrant o certificates aventi come sottostante un indice, qualora sia sospesa dalla contrattazione una percentuale significativa per la determinazione del valore di strumenti finanziari componenti l indice; d) in presenza di aumenti anomali di volatilità o di spread, o di riduzioni sensibili di liquidità sugli strumenti finanziari o indici sottostanti; e) qualora cause adeguatamente documentate impediscano il regolare svolgimento dell attività di market making. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 9/142

2. L Unità di Supervisione valuta la richiesta del market maker e dispone, nel caso, la sospensione temporanea dagli obblighi, dandone comunicazione al pubblico. 3. La richiesta di esenzione deve pervenire immediatamente all Unità di Supervisione mediante comunicazione telefonica al numero 02/30301429. Capo 3 Resoconto dell attività di market making Articolo 2.6 Resoconto periodico 1. TLX S.p.A. redige, con cadenza almeno semestrale, un resoconto dell operatività dei market maker volto ad evidenziare il contributo fornito alla liquidità del mercato. 2. TLX S.p.A. rende noto al pubblico, attraverso il proprio sito internet www.eurotlx.com, il resoconto di cui al comma 1. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 10/142

Titolo 3 Capo 1 Informazione societaria Altre informazioni Articolo 3.1 Modifiche della denominazione sociale dell emittente 1.L emittente comunica tempestivamente a TLX S.p.A. l approvazione della modifica statutaria inerente il cambio della denominazione sociale, nonché la notizia dell'avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici. Articolo 3.2 Modifica dell oggetto sociale dell emittente 1.L emittente comunica tempestivamente a TLX S.p.A. la notizia dell avvenuta iscrizione presso il Registro delle imprese della delibera assembleare di modifica dell oggetto sociale, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici. Articolo 3.3 Modifica dello Statuto dell emittente 1.L emittente invia tempestivamente a TLX S.p.A. la delibera di approvazione di modifiche allo Statuto e la versione aggiornata dello stesso. Articolo 3.4 Fusione e scissione di un emittente 1.L emittente comunica tempestivamente a TLX S.p.A. l approvazione del progetto di fusione o di scissione, al fine di consentire la realizzazione degli eventuali interventi tecnici. Articolo 3.5 Stato di insolvenza ed investment grade dell emittente 1.L emittente comunica prontamente a TLX S.p.A. il proprio assoggettamento a procedure concorsuali. 2.L emittente di uno strumento finanziario dotato di rating comunica prontamente a TLX S.p.A. l aumento/diminuzione del rating fornito da una agenzia di rating indipendente di livello internazionale, che implica l acquisto/perdita dello status di investment grade all emissione o all emittente stesso. Articolo 3.6 Scioglimento dell emittente 1.L emittente comunica prontamente a TLX S.p.A. lo scioglimento della società. Articolo 3.7 Cedole variabili o indicizzate 1. L emittente di uno strumento finanziario a cedola variabile o indicizzata con corresponsione periodica degli interessi comunica a TLX S.p.A. il valore della nuova cedola appena essa viene determinata e comunque non oltre il secondo giorno antecedente al primo giorno di godimento della nuova cedola. 3. L emittente di uno strumento finanziario che prevede la corresponsione di una cedola premio a scadenza e/o di una serie di cedole indicizzate a uno o più parametri comunica a TLX S.p.A. il valore delle cedole, entro il giorno di mercato aperto successivo alla data nella quale il valore è stato determinato, sulla base delle modalità di calcolo stabilite nel regolamento di emissione. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 11/142

Articolo 3.8 Rimborso del capitale antecedente alla scadenza 1. L emittente di uno strumento finanziario che prevede il rimborso di quota parte del capitale nominale prima della scadenza comunica a TLX S.p.A. il nuovo valore nominale o taglio minimo dei titoli non rimborsati, nonché l ammontare residuo in circolazione, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di rimborso. 2. Con riferimento al comma 1, gli emittenti di Asset Backed Securities comunicano la quota del valore nominale ed il relativo ammontare in circolazione delle Asset Backed Securities non ancora rimborsate entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di rimborso. 3. L emittente che si riserva la facoltà di rimborso anticipato sullo strumento finanziario (clausola callable ) comunica a TLX S.p.A. la volontà ed i termini di esercizio del rimborso anticipato, entro il terzo giorno di mercato aperto antecedente alla data di ritiro dei titoli, o, qualora precedente, entro il secondo giorno successivo alla data ultima stabilita dal regolamento di emissione per l esercizio della facoltà. 4. L emittente di uno strumento finanziario soggetto a rimborso anticipato mediante estrazione a sorte comunica prontamente a TLX S.p.A. la data di estrazione, il numero di titoli in estrazione e l ammontare in circolazione del prestito obbligazionario a seguito del rimborso. Articolo 3.9 Trasformazione delle caratteristiche 1. L emittente di uno strumento finanziario, che prevede la modifica di una o più caratteristiche al verificarsi di particolari eventi di mercato o di facoltà concesse all emittente, comunica immediatamente a TLX S.p.A. l avvenuta trasformazione dello strumento e le nuove caratteristiche assunte dallo stesso. Articolo 3.10 Convertibilità delle obbligazioni 1. L emittente di un obbligazione convertibile comunica a TLX S.p.A. le variazioni che intervengono nei termini di conversione, anche a seguito di operazioni societarie, nonché l ammontare in circolazione al termine dei singoli periodi di conversione. Qualora il periodo di conversione sia permanente a decorrere da una data prefissata, l ammontare in circolazione viene comunicato a TLX S.p.A. con cadenza almeno semestrale. Articolo 3.11 Rettifiche 1. L emittente di un covered warrant, un certificate o di altro strumento finanziario indicizzato ad un sottostante, comunica prontamente a TLX S.p.A. ogni modifica nella composizione del sottostante e la data nella quale detta modifica va in atto. In particolare, devono essere comunicate operazioni societarie che abbiano influenza sul sottostante, il prezzo di esercizio e/o il multiplo del sottostante, indicando, appena conosciuti, i relativi fattori di rettifica. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 12/142

Articolo 3.12 Estinzione anticipata 1. L emittente di uno strumento finanziario soggetto ad estinzione anticipata al verificarsi di determinati eventi di mercato (es. clausole knock-out), comunica immediatamente a TLX S.p.A. il verificarsi dell evento o l esercizio della facoltà, che ha causato l estinzione dello strumento finanziario. TLX S.p.A. provvede a disporre la cancellazione dello strumento dalle negoziazioni con decorrenza giorno successivo a quello in cui l evento si è verificato. Articolo 3.13 Liquidazione di fondi 1. L emittente di un fondo comune di investimento comunica prontamente a TLX S.p.A. la liquidazione del fondo, qualora anticipata rispetto alla data stabilita nel regolamento. Articolo 3.14 Rendiconto semestrale di fondi 1. L emittente di un fondo comune di investimento provvede ad inviare il rendiconto semestrale che la società di gestione deve redigere. Articolo 3.15 Stacco del provento cedolare di fondi 1. L emittente di un fondo comune di investimento comunica prontamente a TLX S.p.A. la data a decorrere dalla quale la negoziazione del titolo avviene ex stacco del provento cedolare, nonché le modalità ed i termini con i quali gli importi vengono corrisposti ai detentori delle quote. E dovuta comunicazione anche qualora l emittente deliberi di non distribuire alcun provento, ovvero qualora sia deliberata la distribuzione di un acconto sul provento. Capo 2 Modalità di acquisizione: adempimento degli obblighi informativi nei confronti della società di gestione del mercato Articolo 3.16 del mercato Trasmissione delle informazioni alla società di gestione 1. L emittente assolve agli obblighi informativi previsti dagli articoli 3.1 e 3.2 del Regolamento mediante invio di e-mail all indirizzo: corporateinfos@eurotlx.com. 2. L emittente assolve agli obblighi informativi previsti dall articolo 3.3 del Regolamento mediante invio di e-mail all indirizzo: opas@eurotlx.com. 3. L emittente assolve agli obblighi informativi previsti dall articolo 3.4 del Regolamento mediante invio di e-mail all indirizzo: otherinfos@eurotlx.com. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 13/142

5. Nel caso di impossibilità di adempimento mediante e-mail, l emittente assolve agli obblighi informativi di cui ai precedenti commi mediante invio di fax al numero: 02/30328546. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 14/142

Titolo 4 Sezione 1 Partecipazione degli operatori al mercato Intermediari Capo 1 Procedura di ammissione in qualità d intermediario Articolo 4.1 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione 1. La domanda di ammissione e gli allegati devono pervenire all Unità di Supervisione: a) in forma originale, a mezzo posta o mediante consegna manuale, e anticipati per via e-mail all indirizzo admission@eurotlx.com; b) mediante invio di e-mail, con firma elettronica, all indirizzo admission@eurotlx.com. 2. A garanzia del richiedente, l Unità di Supervisione rilascia un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. Nell ipotesi sub a), l attestazione è rilasciata per via e-mail. Nell ipotesi sub b), l attestazione di avvenuta ricezione della domanda viene rilasciata mediante l utilizzo del medesimo canale telematico adoperato dal richiedente. 3. Il fac-simile della domanda di ammissione, con i relativi allegati, è riportato nella seconda parte delle presenti Istruzioni. 4. L ammissione della Banca Centrale di uno Stato Comunitario avviene mediante semplice richiesta scritta da parte del responsabile competente. Articolo 4.2 Termini dell ammissione 1. Il termine di cui all articolo 4.5, comma 1 del Regolamento è pari a 60 giorni. Capo 2 Operatività nel mercato Articolo 4.3 Comunicazione delle variazioni del codice identificativo assegnato a un aderente interconnesso ai sensi dell articolo 4.8 ter, comma2, del Regolamento 1. Ai sensi dell articolo 4.8 ter, comma 2, del Regolamento, l intermediario comunica all Unità di Supervisione ogni variazione del codice identificativo assegnato a un aderente interconnesso prima di effettuare la variazione stessa, mediante utilizzo della casella e-mail: supervision@eurotlx.com. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 15/142

Articolo 4.3 bis Modalità di identificazione delle operazioni effettuate in conto proprio attraverso l utilizzazione di un apposito conto-errori, per la chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela, ai sensi dell articolo 4.8 quater, comma 2, del Regolamento 1. Ai sensi dell articolo 4.8 ter, comma 2, del Regolamento, l intermediario deve assegnare un codice identificativo specifico al proprio conto-errori, comunicandolo all Unità di Supervisione prima di attivare il conto, mediante utilizzo della casella e-mail: supervision@eurotlx.com. TLX disciplina con apposita disposizione tecnica le modalità che l Intermediario deve seguire per specificare tale conto errori per ogni ordine inviato a mercato. 2. L intermediario può inviare a mercato ordini per la chiusura di posizioni generate dalla sistemazione di errori riguardanti la propria clientela, esclusivamente per il tramite di un conto errori, appositamente comunicato all Unità di Supervisione con le modalità indicate al comma 1. Articolo 4.3 ter Parametri concernenti la rilevazione di attività abusive lesive delle condizioni di liquidità del mercato 1. Ai fini dell accertamento degli indici indicati al comma 2 dell articolo 4.8 sexies del Regolamento: a) per operazioni aventi una size normalmente non retail si intendono operazioni di controvalore pari o superiore a 250.000 per i titoli di stato emessi dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell Unione Europea; 100.000 per tutti gli altri strumenti finanziari. b) per disallineamento significativo si intende uno scostamento superiore ai livelli soglia indicati ai comma successivi, rispetto a un prezzo di riferimento (R) determinato secondo i seguenti criteri, qualora applicabili: i) media dei prezzi in acquisto o in vendita dei Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario, qualora non interessati dal diasallineamento; ii) qualora il primo criterio non sia applicabile e limitatamente alla prima ora di negoziazione, la media dei prezzi in acquisto o in vendita dei Market Maker operanti sul medesimo strumento finanziario alla chiusura del mercato; iii) qualora i primi due criteri non siano applicabili, il miglior prezzo in acquisto o in vendita dello strumento finanziario su un mercato regolamentato. 2. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su azioni, certificati di azioni, altri titoli di capitale di rischio, obbligazioni convertibili e quote o azioni di OICR è stabilito in misura pari al 4% del valore del prezzo di riferimento R. 3. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su covered warrant e certificates è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R, secondo la seguente tabella: Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 16/142

R Livello soglia 0,0029 superiore = 100% inferiore = 50% 0,0030-1,4999 25% 1,5000-2,9999 20% 3,0000 29,9999 10% > 30,0000 5% 4. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea, è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello strumento, secondo la seguente tabella: Vita residua a R (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 60,000 90,000 120,000 > 120,000 30,000 30,001-60,000 60,001-90,000 90,001-12,000 > 120,000 365 1,13% 0,56% 0,38% 0,30% 0,23% 366-730 1,88% 0,94% 0,56% 0,45% 0,38% 731-1095 2,44% 1,13% 0,75% 0,56% 0,45% 1096-1825 3,00% 1,50% 1,13% 0,75% 0,56% 1826-2556 3,75% 1,88% 1,31% 0,94% 0,75% 2557-3650 4,31% 2,25% 1,50% 1,13% 0,94% 5. Il livello soglia rilevante ai fini della determinazione dei disallineamenti significativi dei contratti conclusi su asset backed securities, obbligazioni e altri titoli di debito, eccetto strumenti già disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, è stabilito in percentuale del valore del prezzo di riferimento R e della vita residua a scadenza dello strumento, secondo la seguente tabella: Vita residua a R (in centesimi) scadenza (gg) 30,001 60,001 90,001 30,000 60,000 90,000 120,000 > 120,000 365 3,00% 1,50% 0,94% 0,75% 0,56% 366-730 4,50% 2,25% 1,50% 1,13% 0,75% 731-1095 5,63% 2,81% 1,88% 1,31% 1,13% 1096-1825 6,75% 3,38% 2,25% 1,69% 1,31% 1826-2556 7,50% 3,75% 2,63% 1,88% 1,69% 2557-3650 9,00% 4,50% 3,00% 2,25% 1,88% Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 17/142

Articolo 4.4 operative Comunicazioni a seguito di variazioni delle condizioni 1. Ai sensi dell articolo 4.9 del Regolamento, l intermediario comunica all Unità di Supervisione ogni variazione che intervenga nelle proprie condizioni operative entro 30 giorni di mercato aperto successivi all avvenuta variazione, mediante utilizzo della casella e-mail: supervision@eurotlx.com. Nel caso in cui il mezzo indicato non sia idoneo al trasferimento della documentazione, l intermediario contatta l Unità di Supervisione al numero telefonico 02/30301429, la quale comunicherà tempestivamente una modalità alternativa per la ricezione delle informazioni. Ogni variazione che possa influire direttamente sull operatività immediata dell intermediario, con particolare riferimento all attività connessa alla contrattazione o alla successiva attività di post-trading, deve essere comunicata tempestivamente all Unità di Supervisione in modo da consentire un adeguato monitoraggio degli effetti, nonché provvedere agli eventuali interventi tecnici ed alle comunicazioni in merito, necessari per garantire l ordinato svolgimento delle negoziazioni. 2. Le variazioni che intervengano sui nominativi o sulle modalità di comunicazione del referente informativo o del sostituto, come previsti dal modulo D1, devono essere tempestivamente comunicate all Unità di Supervisione mediante l invio del modulo stesso all indirizzo e-mail supervision@eurotlx.com. Articolo 4.5 Modalità di richiesta di esclusione dal mercato TLX 1. La richiesta di esclusione, conforme al modello D5 delle presenti Istruzioni, deve pervenire all Unità di Supervisione: a) in forma originale, a mezzo posta o mediante consegna manuale, e anticipata per via e- mail all indirizzo supervision@eurotlx.com; b) mediante invio di e-mail, con firma elettronica, all indirizzo supervision@eurotlx.com. Sezione 2 Market Maker Capo 3 Procedura di ammissione in qualità di market maker Articolo 4.6 Modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell attestazione 1. La domanda di ammissione e gli allegati devono pervenire all Unità di Supervisione: a) in forma originale, a mezzo posta o mediante consegna manuale, e anticipati per via e-mail all indirizzo admission@eurotlx.com; b) mediante invio di e-mail, con firma elettronica, all indirizzo admission@eurotlx.com. 2. A garanzia del richiedente, l Unità di Supervisione rilascia un attestazione di avvenuta ricezione della domanda. Nell ipotesi sub a), l attestazione è rilasciata per via e-mail. Nell ipotesi sub b), l attestazione di avvenuta ricezione della domanda viene rilasciata mediante l utilizzo del medesimo canale telematico adoperato dal richiedente. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 18/142

3. Il fac-simile della domanda di ammissione, con i relativi allegati, è riportato nella seconda parte delle presenti Istruzioni. Articolo 4.7 Termini dell ammissione 1. Il termine di cui all articolo 4.13, comma 6 del Regolamento è pari a 90 giorni. Capo 4 Operatività nel mercato Articolo 4.8 Modalità operative concernenti la rilevazione di attività di market making in violazione dell articolo 4.20 commi 4 e 5 del Regolamento 1. Al fine di individuare eventuali attività di market making, poste in atto da aderenti autorizzati a svolgere attività di market making su TLX in violazione delle disposizioni previste dall articolo 4.20 comma 4, l Unità di Supervisione fa principalmente riferimento ad una o più delle seguenti modalità operative: a) ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario tali da sottendere un attività di market making sullo strumento; b) ripetuta immissione e cancellazione di ordini in acquisto e/o in vendita sul book di uno strumento finanziario con una frequenza costante o similare a quella dei market maker sullo strumento. 2. Al fine di individuare eventuali operatività poste in atto da market maker in violazione delle disposizioni previste dall articolo 4.20 comma 5, l Unità di Supervisione fa principalmente riferimento ad una o più delle seguenti modalità operative: a) immissione di quote sul book di uno strumento finanziario con frequenza costante o similare a quella di altri market maker che garantiscono liquidità allo strumento; b) immissione di quote sul book di uno strumento finanziario in corrispondenza di variazioni di prezzo delle proposte di negoziazione più significative in termini di quantità e prezzo, presenti sul book dello strumento stesso. Articolo 4.9 operative Comunicazioni a seguito di variazioni delle condizioni 1. Ai sensi dell articolo 4.21 del Regolamento, il market maker comunica all Unità di Supervisione ogni variazione che intervenga nelle proprie condizioni operative entro 30 giorni lavorativi successivi all avvenuta variazione, mediante utilizzo della casella e-mail: supervision@eurotlx.com. Nel caso in cui il mezzo indicato non sia idoneo al trasferimento della documentazione, il market maker contatta l Unità di Supervisione al numero telefonico 02/30301429, la quale comunicherà tempestivamente una modalità alternativa per la ricezione delle informazioni. Ogni variazione che possa influire direttamente sull operatività immediata del market maker, con particolare riferimento all attività connessa alla contrattazione o alla successiva attività di post-trading, deve essere comunicata tempestivamente all Unità di Supervisione in modo da consentire un adeguato monitoraggio degli effetti, nonché Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 19/142

provvedere agli eventuali interventi tecnici ed alle comunicazioni in merito, necessari per garantire l ordinato svolgimento delle negoziazioni. 2. Le variazioni che intervengano sui nominativi o sulle modalità di comunicazione del referente informativo o di uno dei sostituti, come previsti dal modulo D1, devono essere tempestivamente comunicate all Unità di Supervisione mediante l invio del modulo stesso all indirizzo e-mail supervision@eurotlx.com. Articolo 4.10 Modalità di richiesta di esclusione dal mercato TLX 1. La richiesta di esclusione, conforme al modello D5 delle presenti Istruzioni, deve pervenire all Unità di Supervisione: a) in forma originale, a mezzo posta o mediante consegna manuale, e anticipata per via e-mail all indirizzo supervision@eurotlx.com; b) mediante invio di e-mail, con firma elettronica, all indirizzo supervision@eurotlx.com. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 20/142

Titolo 5 Modalità d invio dell informativa richiesta Articolo 5.1 Trasmissione di dati, informazioni, comunicati e documentazione in generale 1. Qualora non diversamente specificato da apposite disposizioni del Regolamento e delle presenti Istruzioni, la documentazione deve pervenire all Unità di Supervisione all indirizzo e-mail supervision@eurotlx.com. 2. Qualora sia richiesto l invio di documentazione in originale, tale documentazione deve pervenire al seguente indirizzo di posta: TLX S.p.A. U.O. Market Supervision Via Cavriana, 20 20134 Milano Italia 3. Le modalità tecniche di invio della documentazione, compresi i formati dei files e gli standard di sicurezza richiesti, sono comunicati da TLX S.p.A. mediante apposita disposizione tecnica. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 21/142

Titolo 6 Modalità e condizioni di svolgimento delle contrattazioni Articolo 6.1 Lotti minimi 1. I quantitativi minimi negoziabili (lotti minimi) vengono stabiliti all atto dell ammissione dello strumento finanziario e comunicati al pubblico nel provvedimento di ammissione. 2. I lotti minimi possono essere modificati in un momento successivo all ammissione, dandone pronta notizia al pubblico. La comunicazione al pubblico riporta la data a partire dalla quale decorrono i nuovi quantitativi minimi. Articolo 6.2 Fase di pre-negoziazione 1. Al fine di procedere ad un efficace operatività anche nelle prime fasi di contrattazione, a partire da quindici minuti antecedenti l apertura delle negoziazioni è prevista una fase di pre-negoziazione, alla quale sono abilitati ad immettere quote solo gli operatori market maker. 2. Durante la fase di pre-negoziazione le proposte di negoziazione immesse sono validate ed esposte sul book degli strumenti, secondo un criterio decrescente rispetto al prezzo per gli acquisti e crescente rispetto al prezzo per le vendite, ma non concludono contratto mediante abbinamento con proposte di segno opposto, fino all avvio della negoziazione continua. Il mercato invia agli aderenti, mediante le strutture di supporto alla piattaforma di negoziazione, una notifica di apertura della negoziazione continua. 3. Durante la fase di pre-negoziazione, gli ordini immessi con limite di prezzo e senza limiti di prezzo sono rifiutati. Articolo 6.3 Orari di negoziazione 1. TLX S.p.A. ha stabilito i seguenti orari di negoziazione: Tipologia di strumenti finanziari Apertura Chiusura Tutti titoli 9.00 18.00 2. TLX S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto indicato al comma 1 per specifiche giornate di negoziazione. TLX S.p.A. comunica al pubblico, con ragionevole anticipo, le giornate di negoziazione interessate ed i relativi orari di negoziazione. Articolo 6.4 Modalità di negoziazione 1. Le negoziazioni su azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR avvengono per il loro prezzo unitario, indipendentemente dal proprio valore nominale. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 22/142

2. Le negoziazioni su obbligazioni e altri titoli di debito e asset backed securities avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale del valore nominale del titolo, posto quest ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziazione in centesimi). 3. Gli strumenti finanziari dotati di cedola interessi sono, in generale, negoziati a corso secco, pertanto il valore pagato dall acquirente, ovvero ricevuto dal venditore a seguito della conclusione di un contratto, sarà incrementato del rateo di interessi calcolato secondo una delle modalità previste al Titolo 9 delle Istruzioni. Nel caso in cui lo strumento dotato di cedola interessi sia negoziato con una modalità diversa dal corso secco, TLX S.p.A. provvederà a darne adeguata comunicazione al pubblico. Articolo 6.5 Tick di negoziazione 1. Il tick delle azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, covered warrant, certificates e quote o azioni di OICR è variabile in funzione del prezzo della proposta di negoziazione, secondo la seguente tabella: Prezzo della proposta in Tick 0,0029 0,0001 0,0030-0,2999 0,0005 0,3000-1,4999 0,0010 1,5000 2,9999 0,0050 3,0000 0,0100 2. Il tick degli strumenti finanziari denominati BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) e CTZ (Certificati di credito del Tesoro Zero coupon) è pari ad un millesimo. 3. Il tick delle obbligazioni e degli altri titoli di debito, diversi da quelli di cui al comma 2, e delle asset backed securities è pari ad un centesimo. 4. TLX S.p.A. può stabilire o modificare il tick di negoziazione di cui al comma 3, attraverso disposizione tecnica comunicata preventivamente al pubblico. Articolo 6.6 sul book Limitazioni all immissione di proposte di negoziazione 1. Ai sensi degli articoli 5.2 comma 2 e 5.3 comma 3 del Regolamento, TLX S.p.A. ha stabilito una limitazione all immissione di proposte di negoziazione sul book. 2. Il limite massimo di variazione del prezzo delle proposte di negoziazione rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente (limite 1) è stabilito secondo la seguente tabella: Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 23/142

Tipologia di strumenti finanziari Limite 1 (%) Titoli di Stato emessi dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea 2 Obbligazioni non strutturate garantite dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea o emesse da organismi internazionali a carattere 2 pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile 2 Strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate e titoli atipici 5 Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali 3 Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti 3 Covered warrant plain vanilla 100 Covered warrant esotici e Certificates 10 Azioni, certificati di azioni e altri titoli di capitale di rischio 10 Quote o azioni di OICR 10 Asset backed securities 2 3. Il limite 1 di ogni strumento finanziario può essere stabilito dall Unità di Supervisione in misura difforme rispetto ai valori previsti alla precedente tabella, sulla base della presumibile volatilità, della liquidità e della vita residua dello strumento stesso. In tal caso, il provvedimento di ammissione dello strumento finanziario, o un successivo Comunicato Ufficiale, riporta i valori stabiliti da TLX S.p.A. 4. Le proposte di negoziazione che non rispettano tale parametro vengono automaticamente rifiutate. 5. Il limite 1 può essere temporaneamente modificato dall Unità di Supervisione, anche per singolo strumento finanziario, per agevolare la regolare negoziabilità degli strumenti sul mercato. Le modifiche temporanee possono riguardare più sedute di negoziazione. Articolo 6.7 Limitazioni alla conclusione di contratti 1. Ai sensi dell articolo 5.4 comma 4 del Regolamento, TLX S.p.A. ha stabilito una limitazione alla conclusione di contratti. 2. Il limite massimo di variazione dei prezzi tra due contratti consecutivi sul medesimo strumento finanziario (limite 2) è stabilito secondo la seguente tabella: Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 24/142

Tipologia di strumenti finanziari Limite 2 (%) Titoli di Stato emessi dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea 1 Obbligazioni non strutturate garantite dallo Stato italiano o da uno Stato membro dell'unione Europea o emesse da organismi internazionali a carattere 1 pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell Unione Europea Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso variabile 1 Strumenti partecipativi, obbligazioni convertibili, obbligazioni strutturate e titoli atipici 3 Obbligazioni e altri titoli di debito a tasso fisso emessi da emittenti non statali 1 Obbligazioni e altri titoli di debito diversi dalle tipologie precedenti 2 Covered warrant plain vanilla - Covered warrant esotici e Certificates 5 Azioni, certificati di azioni e altri titoli di capitale di rischio 5 Quote o azioni di OICR 5 Asset backed securities 1 3. Il limite 2 di ogni strumento finanziario può essere stabilito dall Unità di Supervisione in misura difforme rispetto ai valori previsti alla precedente tabella, sulla base della presumibile volatilità, della liquidità e della vita residua dello strumento stesso. In tal caso, il provvedimento di ammissione dello strumento finanziario, o un successivo Comunicato Ufficiale, riporta i valori stabiliti da TLX S.p.A. 4. Le proposte di negoziazione che genererebbero contratti aventi uno scostamento di prezzo, rispetto al precedente contratto concluso sullo strumento, superiore al massimo consentito (limite 2), vengono automaticamente rifiutate dal mercato. 5. Qualora non siano stati conclusi contratti sullo strumento nella giornata di negoziazione, il limite massimo di variazione del prezzo di cui al comma 2 è calcolato rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente. 6. Il limite 2 può essere temporaneamente modificato dall Unità di Supervisione, anche per singolo strumento finanziario, per agevolare la regolare negoziabilità degli strumenti sul mercato. Le modifiche temporanee possono riguardare più sedute di negoziazione. Articolo 6.8 Richiesta di proposte di negoziazione a un Market Maker 1. Ai sensi dell articolo 5.1 comma 2 lett. b) del Regolamento, gli aderenti, qualora non vi sia per uno strumento finanziario una quantità sufficiente a soddisfarne le esigenze, possono chiedere ad uno dei market maker o al market maker, nel caso ve ne sia uno solo per quello strumento finanziario, l immissione di una proposta di negoziazione nel book. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 25/142

2. Il Market Maker, a seguito di tale richiesta, potrà immettere nel book dello strumento finanziario, una proposta di negoziazione di segno contrario e di pari quantità a quella richiesta dall Aderente, a condizione che il prezzo di esecuzione sia compreso tra il prezzo della migliore proposta in acquisto e quello della migliore proposta in vendita presenti nel mercato. 3. Il Market Maker, per ciascuna giornata di negoziazione, dovrà segnalare entro l inizio della giornata successiva di negoziazione all Unità di Supervisione gli estremi delle operazioni eseguite secondo le modalità descritte nel presente articolo, mediante invio di e-mail all indirizzo: supervision@eurotlx.com. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 26/142

Titolo 7 Cancellazione dalle contrattazioni di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo Articolo 7.1 Disposizioni generali 1. Ai fini dell applicazione delle modalità di cancellazione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo, si considerano, in linea generale, i giorni valuta di mercato aperto antecedenti il giorno di rimborso. 2. Per giorno valuta si intende, secondo le disposizioni tecniche determinate da TLX S.p.A. e comunicate al pubblico mediante Comunicato Ufficiale, un giorno considerato valido ai fini del calcolo delle date di regolamento dei contratti presso i sistemi di gestione accentrata. Articolo 7.2 Obbligazioni e altri titoli di debito 1. Salvo quanto disposto ai successivi commi, la cancellazione dalle contrattazioni delle obbligazioni e altri titoli di debito è stabilita nel terzo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario. 2. La cancellazione dalle contrattazioni dei BOT (Buoni Ordinari del Tesoro) è stabilita nel secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente il giorno di rimborso dello strumento finanziario. 3. La cancellazione dalle contrattazioni delle obbligazioni soggette ad estrazione per rimborso è stabilita nel giorno in cui ha luogo l ultima estrazione (anche anticipata) dello strumento finanziario. 4. La cancellazione dalle contrattazioni delle obbligazioni convertibili è stabilita, salvo diversa comunicazione al pubblico, nel secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l ultimo giorno di mercato aperto utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario. 5. Qualora esigenze di buon funzionamento del mercato consigliassero la fissazione di una modalità diversa da quelle previste ai precedenti commi, TLX S.p.A. provvederà a darne comunicazione al pubblico mediante Comunicato Ufficiale. La modalità di cancellazione dalle contrattazioni dello strumento finanziario, stabilita in deroga ai precedenti commi, può essere comunicata al pubblico nel provvedimento di ammissione dello strumento finanziario. Articolo 7.3 Covered Warrant e Certificates 1. La cancellazione dalle contrattazioni dei covered warrant e dei certificates è stabilita nel secondo giorno valuta di mercato aperto antecedente l ultimo giorno intero di mercato aperto utile ai fini della presentazione per l esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari. Istruzioni al Regolamento del mercato TLX - 16.09.2008 Pag. 27/142