La neutralità fiscale dei conferimen9. a cura del do*. Umberto Zagarese

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La neutralità fiscale dei conferimen9 a cura del do*. Umberto Zagarese

Conferimento d azienda fon9 norma9ve e documentazione di prassi I conferimenti d azienda e la rivalutazione degli asset aziendali La costituzione della Holding di famiglia I conferimenti di partecipazioni di controllo da parte delle persone fisiche in regime di neutralità fiscale I conferimenti di partecipazioni societarie tra Paesi appartenenti all Unione Europea 2

Conferimento d azienda Caratteristiche dell operazione Il conferimento è l operazione mediante la quale un soggetto individuale o collettivo (conferente) trasferisce la titolarità di un azienda ad una società (conferitaria), già esistente o di nuova costituzione. Conferente Quest ultima, a fronte di tale conferimento, emette azioni o quote di partecipazione, da attribuire al soggetto conferente a titolo di corrispettivo. Azienda/ ramo d azienda Azioni/quote di partecipazione Il soggetto conferente diventa pertanto socio della società conferitaria con una quota di partecipazione proporzionale o comunque correlata al valore del conferimento di azienda effettuato Società Conferitaria 3

Conferimento d azienda i vantaggi dell operazione Civilistici: Incremento del patrimonio netto della società conferitaria miglioramento dell assetto organizzativo riallineamento al valore di mercato dei beni iscritti nel bilancio della conferitaria Fiscali: maggiori ammortamenti deducibili ai fini Ires ed Irap 4

Conferimento d azienda la perizia L art. 2465 del Codice civile per la s.r.l. stabilisce che «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di stima di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell apposito registro». Per la s.p.a., la relazione deve essere predisposta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, in base all art. 2343 del Codice civile. 5

Conferimento d azienda contenuto della perizia Valutazione sistematica dei singoli elementi patrimoniali, ovvero dell azienda nel suo complesso, mediante utilizzo dei metodi valutativi suggeriti dalla prassi aziendalistica (principi italiani di valutazione). Rilascio di attestazione che il valore del complesso aziendale conferito non è inferiore a quello ad esso attribuito nella delibera di aumento del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo della conferitaria. 6

Conferimento d azienda il regime di tassazione Norma generale: ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società (art. 9, comma 5, del TUIR) Regime speciale: I conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello stato nell esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze (art. 176, comma 1, del TUIR) 7

Conferimento d azienda il criterio della continuità Il conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita. Il conferitario subentra nella posizione del conferente nelle attività e passività dell azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi (quadro RV, Sez. I) i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti. 8

Conferimento d azienda- il criterio della continuità Conferente La partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria con la medesima anzianità con cui risultavano iscritti i beni dell azienda conferita Conferitaria Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti effettuati in regime di neutralità, anche con l applicazione dell imposta sostitutiva, si considerano possedute dal soggetto conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente. Rateizzazione delle eventuali future plusvalenze beneficiando del tempo già maturato in capo al dante causa 9

Conferimento d azienda- l affrancamento ex art. 176, co. 2 ter, del TUIR Le società beneficiarie di operazioni di conferimento possono affrancare i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, incluse nell azienda o nel ramo oggetto di trasferimento. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: l affrancamento si applica su categorie omogenee di immobilizzazioni: aree fabbricabili aventi medesima destinazione urbanistica aree non fabbricabili fabbricati strumentali per destinazione (art. 43, comma 2, del Tuir) fabbricati strumentali per natura (art. 43, comma 2, del Tuir) fabbricati non strumentali (art. 90 del Tuir) Le immobilizzazioni materiali diverse dagli immobili costituiscono classi omogenee in funzione del rispettivo anno di acquisizione e del coefficiente di ammortamento 10

Conferimento d azienda- l affrancamento ex art. 176, co. 2 ter, del TUIR IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (incluso avviamento): l imposta sostitutiva può essere applicata anche singolarmente su ciascuna di esse. L opzione dell affrancamento deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui l operazione è stata effettuata, o in quella successiva. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini dell ammortamento nel periodo d imposta in cui è esercitata l opzione. L imposta sostitutiva (dell Irpef, dell Ires e dell Irap) è applicata a scaglioni, sulla base di tre differenti aliquote: 12% sui maggiori valori nel limite di 5 milioni di euro; 14% sui maggiori valori tra i 5 ed i 10 milioni di euro; 16% sui maggiori valori che eccedono i 10 milioni di euro. Versamento imposta sostitutiva in 3 rate annuali 11

Conferimento d azienda Circolare n. 57/2008 L opzione per l affrancamento spetta sempre alla conferitaria (artt. 5, 115 e 116 del TUIR) Oggetto di affrancamento è il valore rivalutato dei beni materiali e immateriali Rileva la classificazione tra le immobilizzazioni operata dalla conferitaria 12

Conferimento d azienda il regime speciale dei beni immateriali 2008 La legge finanziaria 2008 ha consentito ai contribuenti di assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti all avviamento, ai marchi e alle altre attività immateriali all imposta sostitutiva: entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all esercizio in cui l operazione è stata effettuata, ad aliquota unica del 16%, con pagamento in unica soluzione. A differenza del regime di affrancamento previsto dall art. 176, comma 2, del Tuir sono affrancabili anche gli oneri pluriennali (art. 108 del TUIR). 13

Conferimento d azienda il regime speciale dei beni immateriali 2008 I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente (ai fini della eventuale cessione degli asset) nell esercizio in cui viene versata l imposta Solo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui si è versata la sostitutiva, invece, è possibile ammortizzare il maggior valore in misura: - pari al 20%, per avviamento e marchi, a prescindere dall imputazione a Conto Economico; - pari alla quota imputata a CE, per le altre attività immateriali (brevetti). 14

Conferimento d azienda l affrancamento in dichiarazione L affrancamento nel modello Unico Società di capitali (quadro RQ): L affrancamento nel modello Irap (quadro IS): 15

Conferimento d azienda La tassazione indiretta Il conferimento d azienda Fuori campo Iva ex art. 2 del DPR 633/1972 Imposta di registro fissa di 200 euro conferimento Imposta ipotecaria e catastale fissa di 200 euro ciascuna se sono presenti immobili nel La successiva cessione di partecipazioni Esenzione IVA ex art.10 n. 4 del DPR n. 633/1972 Imposta di registro fissa di 16 200 euro ex art. 111, Tariffa Parte I, DPR n. 131/1986

Conferimento d azienda La natura dell incremento di patrimonio Conferente (società) La (eventuale) riserva da conferimento è una riserva di utili, tassata come dividendo in capo ai soci secondo le regole ordinarie Conferitaria L incremento di patrimonio netto eccedente il valore fiscale del complesso trasferito costituisce ai fini fiscali una posta avente natura di capitale 17

Holding di famiglia finalità della sua costituzione La ʺHolding di famigliaʺ è una finanziaria pura o mista che detiene le partecipazioni di una o più società che fanno capo alla famiglia. Le sue caratteristiche sono le seguenti: I soci sono membri della famiglia Il controllo è normalmente detenuto dal fondatore, che conferisce nella holding le proprie partecipazioni detenute nelle società operative, riservandosi il diritto di usufrutto e donando o cedendo la nuda proprietà delle quote ai figli 18

Holding di famiglia I vantaggi Crea un filtro tra i soci e le società operative in modo da garantire il funzionamento di queste ultime in caso di conflitto tra soci Possibilità per la capogruppo di gestire in modo più flessibile ed efficace la finanza: tesoreria centralizzata (cash pooling), gestione coperture dei rischi di cambio e dei tassi di interesse Razionalizzazione dei costi, grazie alla possibilità di centralizzare servizi di carattere amministrativo, legale, tributario Facile accesso al sistema bancario 19

Holding di famiglia I vantaggi Attribuzione a tutti i membri della famiglia di un ruolo definito, prevenendo eventuali contrasti interni Possibilità di reperire capitale da soggetti esterni alla famiglia, mantenendo il controllo nell ambito familiare Possibilità di differenziare i soci di capitale rispetto ai soci amministratori nominati 20

Holding di famiglia I vantaggi fiscali Possibilità di optare per la tassazione consolidata di gruppo ai fini Ires Possibilità di liquidazione dell Iva di Gruppo, compensando eventuali crediti con debiti maturati da una o più società del gruppo Tassazione agevolata dei capital gain e dei dividendi: imponibilità sul 5% delle plusvalenze relative a cessioni di partecipazioni e sul 5% dei dividendi distribuiti da società partecipate 21

Conferimento di partecipazioni di controllo da parte di persone fisiche L art. 177, secondo comma del T.U.I.R., ʺdisciplina lo scambio di partecipazioni attuato mediante conferimento, attraverso cui la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto, ai sensi dell art. 2359, [ ] del cod. civ., della società le cui quote partecipative sono scambiateʺ, ovvero integra il controllo in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario 22

Conferimento di partecipazioni di controllo i requisiti soggettivi Non sono previsti particolari requisiti per il soggetto conferente, il regime fiscale degli scambi di partecipazioni domestiche si applica anche ai conferimenti effettuati da persone fisiche non esercenti attività d'impresa Il soggetto conferente, a seguito delle modifiche al testo dell'art. 11 recate dal D.Lgs. n. 247/2005 può essere rappresentato anche da persone fisiche non imprenditori (Risoluzione 22 marzo 2007 n. 57/E) Il soggetto ʺconferitarioʺ e quello ʺoggetto del conferimentoʺ devono essere entrambi società di capitali o enti equiparati residenti 23

Conferimento di partecipazioni di controllo i requisiti soggettivi L'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 954-739/2006 ha chiarito che, il requisito del controllo può essere validamente integrato anche se l'acquisto delle partecipazioni proviene da più soci titolari di quote della società scambiata, ciascuno dei quali non ne possieda, da solo, una quantità tale da attribuirne il controllo. Detta acquisizione dovrà avvenire attraverso un progetto unitario di acquisizione della partecipazione e deve avere ad oggetto una partecipazione che consenta alla società acquirente di assumere il controllo della società scambiata. 24

Conferimento di partecipazioni di controllo da parte di persone fisiche L art. 177, secondo comma del T.U.I.R., stabilisce che l operazione di scambio di partecipazioni, mediante la quale le persone fisiche conferiscono in una NewCo le proprie partecipazioni non avviene in un regime di neutralità fiscale, ma di «realizzo controllato». Affinché il conferimento sia fiscalmente neutro per i soggetti conferenti, la società conferitaria (NewCo) dovrà iscrivere le partecipazioni ricevute al costo fiscalmente riconosciuto in capo agli stessi e dovrà acquisire o integrare il controllo della partecipazione scambiata 25

Conferimento di partecipazioni intracomunitario L art. 178, primo comma, lettera e) del T.U.I.R., disciplina il conferimento intracomunitario di partecipazioni, recependo la direttiva comunitaria in materia n. 90/434/CEE del 23 luglio 1990. Tale articolo stabilisce che l operazione avvenga in regime di neutralità fiscale a condizione che: la conferitaria acquisisca una partecipazione di controllo nella società conferita, ex art 2359, del Codice civile, ovvero la società conferitaria, già in possesso di una partecipazione di controllo nella società conferita, incrementi in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale di controllo e la conferitaria attribuisca ai partecipanti proprie azioni o quote in cambio di quelle ricevute in permuta o conferimento ed un eventuale conguaglio in denaro non superiore al 10% del valore nominale delle suddette azioni o quote. 26

Conferimento di partecipazioni intracomunitario i requisiti soggettivi la società conferita e quella conferitaria devono essere società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperativa o di mutua assicurazione, oppure un ente commerciale pubblico o privato, aventi per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali la società conferita e quella conferitaria devono essere sottoposte all IRES o a una delle imposte indicate nella tabella B allegata al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 544 la società conferita e quella conferitaria devono risiedere in due Stati diversi della Comunità almeno uno dei soggetti partecipanti al conferimento deve essere residente in Italia, oppure la partecipazione conferita deve essere relativa ad una stabile organizzazione situata nel territorio italiano appartenente ad un soggetto residente in un altro Stato della Comunità 27

Conferimento di partecipazioni intracomunitario La risoluzione dell Agenzia delle Entrate del 2 Novembre 2001, n. 175/E ribadisce l applicazione di detto regime anche ai soggetti conferenti persone fisiche non imprenditori. In precedenza tale orientamento era stato confermato dalla Corte di Giustizia, con la sentenza 17 luglio 1997, C- 28/95. Né la direttiva, né la normativa italiana stabiliscono delle limitazioni ai soggetti conferenti: i soggetti ammessi a fruire del regime di neutralità possono essere sia le persone fisiche sia i soggetti che esercitano attività di impresa. 28