LA NORMA TRIBUTARIA: STRUTTURA ED EFFETTI

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LA NORMA TRIBUTARIA: STRUTTURA ED EFFETTI L analisi della norma tributaria non può che partire dalla scelta legislativa di fondare il prelievo tributario sul PRINCIPIO DI LEGALITA Tale principio impone: la regolamentazione degli aspetti sostanziali dell imposizione tributaria mediante norme primarie; la disciplina attuativa del tributo in base a fonti normative secondarie; la disciplina sanzionatoria del tributo esclusivamente dettata da norme primarie 1

LA NORMA TRIBUTARIA: STRUTTURA E possibile tracciare una linea comune di tecnica legislativa nella costruzione di ogni tributo. Al riguardo, si distingue tra: Fattispecie tributaria statica; Fattispecie tributaria dinamica. 2

LA NORMA TRIBUTARIA: STRUTTURA La fattispecie tributaria statica comprende: la descrizione del fatto a rilevanza tributaria (presupposto); l individuazione del soggetto passivo; la fissazione dei criteri di stima del fatto (base imponibile); la determinazione della misura del tributo. La fattispecie tributaria dinamica è, invece, espressione della traduzione della fattispecie astratta in ipotesi di concreta imposizione. 3

LA NORMA TRIBUTARIA: STRUTTURA Le due dimensioni, statica e dinamica, rispondono ad esigenze diverse: la fattispecie statica deve disciplinare in termini generali ed astratti i fatti economici idonei a consentire un equa ripartizione delle spese pubbliche; la fattispecie dinamica deve prevedere regole procedurali idonee a garantire la concreta attuazione della norma tributaria. 4

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) Ai sensi dell art. 53, c. 1, Cost., TUTTI SONO TENUTI A CONCORRERE ALLE SPESE PUBBLICHE IN RAGIONE DELLA LORO CAPACITÀ CONTRIBUTIVA. Il principio di capacità contributiva esprime la scelta di selezionare la capacità economica del singolo quale presupposto su cui commisurare il concorso alle spese pubbliche. 5

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) In tal modo, si è voluto: impedire l utilizzo del tributo per realizzare finalità politiche o discriminative; indirizzare il legislatore nella costruzione della fattispecie tributaria che deve essere rispettosa del fondamento economico del tributo. 6

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) Il principio della Capacità contributiva trova il suo antecedente nell art. 25 dello Statuto Albertino, il quale prevedeva che i regnicoli contribuiscono indistintamente nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato. 7

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) Differenze tra le due norme: l espressione regnicoli identificava i soggetti passivi soltanto nei cittadini, mentre nel sistema attuale assume rilevanza il concetto di residenza; l espressione in ragione (della loro capacità contributiva), in luogo dell espressione in proporzione (dei loro averi), si connette al criterio di progressività cui sarebbe dovuto essere uniformato il prelievo impositivo, ai sensi del secondo comma dell art. 53; 8

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) l espressione capacità contributiva, in luogo di averi, si collega alla maggiore varietà degli indici di ricchezza ritenuti assoggettabili all imposizione rispetto a quelli più limitati essenzialmente riconducibili ai soli proventi di natura fondiaria. 9

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) Il principio di capacità contributiva costituisce, sostanzialmente, un limite all imposizione tributaria in quanto esprime l idoneità economica del soggetto ad adempiere l obbligazione impositiva. Tale idoneità può consistere in un qualsiasi fatto espressivo della potenzialità economica cui deve ricollegarsi la partecipazione alle pubbliche spese (Corte Cost. n. 97/1968; n. 92/1972; n. 120/1972; n. 200/1972). 10

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) Precisamente, deve sussistere uno stretto collegamento tra capacità contributiva e forza economica riferibile ad un determinato soggetto, idonea a fornire a costui i mezzi finanziari necessari per l assolvimento della prestazione impositiva. 11

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) ORIENTAMENTI DELLA DOTTRINA: proiezione sul piano impositivo del principio di uguaglianza e del criterio di ragionevolezza (economica) sancito dall art. 3 Cost. (v. Prof. Tinelli); criterio-limite di razionalità e di non arbitrarietà posto dalla Costituzione al legislatore tributario; strumento di garanzia a tutela dell iniziativa economica privata (art. 41 Cost.); esplicazione del dovere di solidarietà di cui all art. 2 Cost. (v. Prof. Fedele). 12

LA CAPACITA CONTRIBUTIVA (art. 53 Cost.) La giurisprudenza costituzionale ha individuato due caratteristiche fondamentali del principio della capacità contributiva: Il requisito dell effettività; Il requisito dell attualità. 13

IL REQUISITO DELL EFFETTIVITA Dal principio costituzionale dell art. 53 si evince: la necessità di un collegamento effettivo tra presupposto di fatto e soggetto passivo del tributo; la necessità che i fatti assunti a presupposto dell imposta siano collegati al possesso di una reale capacità contributiva e di una idoneità effettiva al pagamento delle imposte. 14

IL REQUISITO DELL EFFETTIVITA Il requisito dell effettività pone un limite all utilizzo delle presunzioni nel diritto tributario. Le presunzioni si sostanziano in disposizioni dirette a: invertire l onere della prova del fatto a rilevanza tributaria; escludere o rendere eccessivamente complessa l eventuale prova contraria di tale fatto. 15

IL REQUISITO DELL EFFETTIVITA Con riferimento al requisito dell effettività, un secondo problema può determinarsi nel ricorso alle c.d. forfettizzazioni e parametrazioni. In dottrina vengono sollevate perplessità circa il ricorso a metodi o criteri di determinazione del presupposto o della base imponibile basati su indici statistici o medio-ordinari. Secondo la giurisprudenza di legittimità, invece, è legittimo l utilizzo di coefficienti o forfetizzazioni che, se pure non sottoposti a riscontri concreti, possano essere considerati rispondenti a principi logici e contabili attendibili (Corte Cost. n. 16/1965; n. 586/1987). 16

IL REQUISITO DELL EFFETTIVITA Relativamente al requisito dell effettività, un terzo ed ultimo problema sorge con il verificarsi del fenomeno della svalutazione monetaria incidente sui redditi. Possibili strumenti di intervento del legislatore: abbassare le aliquote; ridurre il numero degli scaglioni della b.i.; aumentare le detrazioni dall imposta; aumentare le deduzioni dall imponibile. 17

IL REQUISITO DELL ATTUALITA L imposizione tributaria non può legittimamente colpire situazioni che, in virtù della loro collocazione temporale in un epoca troppo remota o in un lontano futuro rispetto al momento della prestazione tributaria, non siano tali da assicurare al soggetto passivo le risorse con cui adempiere all obbligazione posta a suo carico. 18

IL REQUISITO DELL ATTUALITA Il requisito dell attualità pone un problema circa l ammissibilità delle norme con efficacia retroattiva nel diritto tributario. Al riguardo, dottrina e giurisprudenza si sono espresse in modo sostanzialmente similare ammettendo, in via di principio, la retroattività della norma tributaria sempre che non venga interrotto il nesso tra imposizione e attitudine alla contribuzione (cfr. già Corte Cost., n. 44/1966). 19

IL REQUISITO DELL ATTUALITA Con riferimento all imposizione retroattiva, l art. 3, c. 1, L. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) esclude la natura retroattiva delle norme tributarie, salvi i casi di interpretazione autentica consentiti ex art. 1, c. 2 della medesima legge. Tale disposizione non costituisce un divieto cogente per il legislatore di introdurre disposizioni retroattive 20

L UTILIZZO EXTRAFISCALE DEL TRIBUTO Una norma che introduca un imposizione non rapportata alla capacità contributiva o disponga un esenzione in relazione a fatti espressivi di forza economica, potrà ritenersi costituzionalmente legittima solo quando l interesse perseguito dal legislatore sia costituzionalmente riconosciuto e posto ad un livello equiparabile con quello ex art. 53 Cost. 21

IL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA (art. 53, c. 2, Cost.) Ai sensi dell Art. 53, c. 2, Cost.: Il sistema tributario italiano è informato a criteri di progressività. 22

IL PRINCIPIO DI PROGRESSIVITA (art. 53, c. 2, Cost.) ORIENTAMENTI DELLA DOTTRINA natura meramente programmatica della norma. Possibile l istituzione di tributi a carattere proporzionale o addirittura ad effetti regressivi, purchè la struttura del sistema impositivo risponda nel suo complesso al criterio della progressività; natura precettiva della norma. Il precetto della capacità contributiva opera a livello del singolo tributo, il precetto della progressività a livello dell intero sistema. 23

L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA La funzione della norma tributaria di finanziamento delle pubbliche spese è realizzata tramite uno schema di carattere obbligatorio modellato sull obbligazione propria del diritto civile. Tale scelta si giustifica sulla base: della natura pecuniaria del fabbisogno finanziario; della adattabilità di tale istituto alle esigenze amministrative. 24

L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA L obbligazione tributaria si differenzia da quella civilistica per i seguenti caratteri: è di fonte legale; irrilevanza della volontà dei soggetti coinvolti. 25

L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA: peculiarità l obbligazione tributaria si inserisce in sistemi di amministrazione e controllo aventi tratti fortemente derogatori rispetto alla disciplina civilistica; nella fase esecutiva vi sono regole procedurali fortemente limitative dei diritti del debitore (prevalenza dell interesse pubblico alla percezione del tributo); nella regolamentazione dei soggetti del rapporto, il gettito può essere attribuito ad un soggetto diverso da quello che è creditore ovvero può risultare debitore un soggetto diverso da quello titolare della manifestazione di capacità contributiva. 26

L OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA: peculiarità Secondo la prevalente dottrina: la base civilistica dell obbligazione tributaria riemerge in tutti quei casi in cui la regolamentazione speciale manchi. In tal caso, dovranno ritenersi applicabili le ordinarie regole dettate dal codice civile, ove non si pongano in contrasto con la natura pubblicistica dell obbligazione tributaria. 27

L ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA L applicazione della fattispecie astratta alla fattispecie concreta può derivare: da una spontanea attività del soggetto passivo (grande rilevanza attribuita al c.d. adempimento spontaneo del tributo), da una attività sostitutiva dell Amministrazione finanziaria da attuarsi senza il concorso della volontà dell interessato o addirittura contro la volontà di costui. 28

L ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA In ogni caso, l attuazione della norma tributaria trova una dettagliata disciplina legale, per cui la partecipazione volontaria del privato è assoggettata a regole formali che ne condizionano la validità e che trovano garanzia in uno specifico apparato sanzionatorio, l attività amministrativa è regolata da norme dirette a tutelare l esigenza del contraddittorio con conseguenti riflessi sulla validità degli atti. 29

LA NORMA TRIBUTARIA IMPOSITRICE Si tratta della norma che disciplina gli elementi essenziali della fattispecie impositiva, ossia: il fatto o presupposto d imposta, l imputazione di esso ad un soggetto, la determinazione della ricchezza da sottoporre ad imposizione, il tasso del tributo. 30

LA NORMA TRIBUTARIA IMPOSITRICE Tale norma assume il massimo rilievo sotto il profilo dei limiti costituzionali sanciti dall art. 23 (dovendo trattarsi necessariamente di un atto normativo primario) dall art. 53 (dovendo il presupposto essere espressivo dell attitudine economica all imposizione del soggetto passivo). 31

LA NORMA TRIBUTARIA IMPOSITRICE Sarebbe, pertanto, in contrasto con il principio di capacità contributiva: una norma impositrice che imputasse un fatto espressivo di capacità contributiva ad un soggetto svincolato da qualunque relazione con il fatto stesso; una norma impositrice che legasse la base imponibile alla misura di un fatto diverso da quello assunto a presupposto del tributo. 32

LA NORMA TRIBUTARIA IMPOSITRICE La norma impositrice si pone dunque come punto centrale di riferimento nell applicazione del tributo in quanto esprime e misura la capacità contributiva che il tributo è volto a colpire. 33

LA STRUTTURA DELLA NORMA IMPOSITRICE Gli elementi essenziali della norma tributaria impositrice sono: PRESUPPOSTO; SOGGETTO; BASE IMPONIBILE; TASSO D IMPOSTA. 34

IL PRESUPPOSTO Il presupposto deve essere distinto dall oggetto che è costituito dalla ricchezza ovvero dalla capacità economica che il tributo intende colpire. Esempio 1: nell Irpef il presupposto è il possesso del reddito da parte di una persona fisica; l oggetto è il reddito personale. Esempio 2: nell imposta di registro il presupposto è costituito dagli atti, i contratti ed i fatti giuridici previsti dalla legge e dalla tariffa allegata; l oggetto è la ricchezza trasferita. 35

IL PRESUPPOSTO Un problema particolare che la dottrina si è tradizionalmente posto è quello della possibilità di assumere quale presupposto di un tributo il fatto illecito. Secondo la prevalente dottrina, nulla impedisce, in via di principio, che un fatto, qualificato illecito da altre norme dell ordinamento, venga considerato espressivo di attitudine a concorrere alle spese pubbliche. 36

IL SOGGETTO Il soggetto costituisce il centro di imputazione degli effetti del presupposto: colui al quale viene riferito il tributo. Esso è di regola colui che ha posto in essere il fatto manifestativo di capacità contributiva. 37

IL SOGGETTO Il principio di capacità contributiva richiede che tra fattispecie oggettiva e fattispecie soggettiva della norma tributaria sussista un rapporto valutabile in termini di capacità contributiva. La legge non può scegliere un soggetto cui imputare un tributo che sia totalmente svincolato dalla capacità contributiva manifestata dal presupposto di quel tributo. 38

LA BASE IMPONIBILE E la grandezza economica che rappresenta la capacità contributiva manifestata dal presupposto ovvero l oggetto del tributo. Di regola essa è espressa in denaro (es. l ammontare di un reddito, del valore di un bene, il corrispettivo di un contratto). 39

LA BASE IMPONIBILE Può, tuttavia, anche essere riferita a cose misurate secondo: proprie caratteristiche (es. imposta di possesso degli autoveicoli misurata sui cavalli fiscali); caratteristiche di misura e di peso (es. imposte di fabbricazione ragguagliate alla quantità di prodotto); Infine, può essere costituita da cose nella loro unità (es. la soppressa imposta sui cani). 40

LA BASE IMPONIBILE Nell esigenza di trasformare una concreta manifestazione di capacità contributiva in una somma di denaro da versare all ente impositore, la norma impositrice provvede a determinare sia la composizione della base imponibile; sia i criteri della sua misurazione. 41

LA BASE IMPONIBILE Con riguardo alla COMPOSIZIONE, la legge indica di regola quali sono gli elementi che compongono la base imponibile. Ad es., nell imposizione sui redditi, prevede che i redditi di lavoro autonomo e d impresa vengono assoggettati ad imposizione al netto, indicando la legge le componenti negative che vanno dedotte dalle componenti positive. 42

LA BASE IMPONIBILE Riguardo alla MISURAZIONE della base imponibile, invece, la legge può prevedere: la determinazione della qualità merceologica degli oggetti sottoposti al tributo (es. ai fini dell applicazione della tariffa doganale); la loro numerazione o il loro peso, volume lunghezza o superficie (v. le imposte di fabbricazione o le imposte sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni); 43

IL TASSO D IMPOSTA E costituito dal coefficiente da applicare alla base imponibile per ricavare da essa l ammontare dell imposta. Il tasso può essere: fisso (quando è espresso in un ammontare invariabile quale che sia la grandezza della base imponibile); variabile (in tal caso il tasso da applicare alla base imponibile è costituito da un aliquota). 44

IL TASSO D IMPOSTA L aliquota può essere: proporzionale (quando rimane costante al variare della base imponibile); progressiva (quando muta più che proporzionalmente al crescere della base imponibile). 45

L ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA Dopo aver analizzato gli elementi che formano la fattispecie impositiva (elementi essenziali della norma tributaria impositrice) occorre analizzare un secondo tipo di norme dell ordinamento tributario che disciplinano il procedimento di attuazione della norma tributaria. 46

L ATTUAZIONE DELLA NORMA TRIBUTARIA NORME FORMALI O PROCEDIMENTALI Trattasi di norme dirette a disciplinare obblighi strumentali, quali, ad esempio, la presentazione di dichiarazioni; le modalità di effettuazione dei versamenti; la tenuta di scritture contabili; la soggezione ai poteri istruttori delle Agenzie fiscali; le modalità con cui l Amministrazione deve effettuare controlli e rettifiche. 47

NORME FORMALI O PROCEDIMENTALI Le norme formali o procedimentali possono essere contenute anche in atti normativi secondari, in virtù del carattere relativo della riserva di legge di cui all art. 23 Cost. 48

NORME FORMALI O PROCEDIMENTALI Gli uffici devono rispettare rigorosamente tali norme, potendo il contribuente contestare l illegittimo operato dell Amministrazione sia sotto il profilo della legittimità sostanziale del prelievo (verificarsi o meno del presupposto) sia sotto il profilo della legittimità formale dell imposizione. 49

NORME SANZIONATORIE Sono le norme poste a presidio del rispetto da parte del contribuente delle norme impositrici e di attuazione Hanno rilevanza amministrativa e penale 50