FOCUS SOCIETA DI CAPITALI NON QUOTATE: Le operazioni straordinarie, profili civilistici e fiscali. Profili fiscali GIOVE GIUSEPPE

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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO FOCUS SOCIETA DI CAPITALI NON QUOTATE: Le operazioni straordinarie, profili civilistici e fiscali Profili fiscali GIOVE GIUSEPPE 14 OTTOBRE 2015 - Corso Europa,11 - Milano

S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Fusioni e scissioni

Il contesto normativo di riferimento Operazioni di riorganizzazione aziendale Vicenda modificativa del contratto sociale Principio generale: NEUTRALITA' CIRC. N. 57/E/2008 PAG. 31 E SS Fusione Scissione Art. 172 Tuir Art. 173 Tuir 3

Come si coniuga il principio di neutralità Neutralità Universalità dei beni aziendali dei soggetti coinvolti nella riorganizzazione beni patrimoniali (plus/minusvalenza) beni merce (ricavi) 4

La neutralità e le differenze Le fusioni/scissioni sono operazioni sul patrimonio netto Differenze da fusione c.s. < al p.n. della incorporata detenuto Avanzo da concambio da terzi c.s. > al p.n. della incorporata detenuto Disavanzo da concambio da terzi costo part. annullata è < al p.n. Avanzo da annullamento corrispondente costo part. annullata è > al p.n. Disavanzo da annullamento corrispondente Differenze da scissione Avanzo da concambio c.s. beneficiaria è < al p.n. trasferito Disavanzo da concambio c.s. beneficiaria è > al p.n. trasferito Avanzo da annullamento costo part. annullata è < al p.n. trasferito Disavanzo da annullamento costo part. annullata è > al p.n. trasferito Irrilevanza reddituale - (art. 172 co. 2 e 173 co. 2 T.U.I.R.) - deroga art. 176 co.2-ter [vd. conferimento] 5

Neutralità rispetto alla compagine sociale nessun Neutralità conguaglio TASSAZIONE conguaglio in denaro Recesso (art. 47 co.7 -Art. 58- Art. 87 Tuir) 6

Scissione le posizioni soggettive e il loro trasferimento Art. 173 co. 4 T.U.I.R. Posizione soggettiva Con l'utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso ricomprendere, entro la sfera di applicazione della norma, ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d'imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione (Ris. Min. 91/E del 19/03/2002) Scissione totale Scissione parziale Posizione soggettiva non connessa a singoli elementi o a insiemi Attribuzione alle beneficiarie proporzionalmente ai patrimoni trasferiti Attribuzione alla scissa e alle beneficiarie proporzionalmente ai patrimoni Posizione soggettiva connessa a singoli elementi o a insiemi Seguono la sorte dell'elemento e/o dell'insieme presso il titolare Seguono la sorte dell'elemento e/o dell'insieme presso il titolare 7

Fondi in sospensione d imposta Fusione: art. 172 co. 5 e 6 T.U.I.R. Scissione: art. 173 co. 9 T.U.I.R. (richiamo alla fusione) Regola generale: - obbligo di costituire le riserve in sospensione di imposta; - deroga per riserve in sospensione d imposta tassabili solo in caso di distribuzione [cfr. lucido successivo] Per la scissione (particolarità) - ricostituzione attraverso il principio di proporzionalità ed in funzione degli elementi patrimoniali trasferiti (cfr. richiamo al co. 4) Per la scissione parziale tale trasferimento proporzionale deve coniugarsi con il fatto che non si ha l estinzione della scissa - la riduzione proporzionale dei fondi in questione deve tenere conto dell ammontare di patrimonio che rimane in capo alla stessa Deroga (scissione): se la sospensione di imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi. In generale (scissione): non rileva il momento genetico di costituzione del fondo, ma le condizioni cui la sospensione d imposta è subordinata (R.M. 5/E 1998 C.M. 98/E del 2000) e la necessità di mantenere il vincolo anche in caso di scissione. 8

Fondi in sospensione d imposta (segue) Art. 172 co. 5 Tuir Riserve in sospensione "assolute" Riserve in sospensione tassabili solo in caso di distribuzione Tassabili se e nella misura in cui non siano state ricostituite nel bilancio del soggetto risultante, utilizzando prioritariamente l'avanzo. (In mancanza, vincolare una posta di netto liberamente disponibile) Fusione: Esistenza di un avanzo o aumento di c.s. superiore al c.s. dei soggetti che partecipano all'operazione, diminuito delle quote di c.s. di ciascuna di esse già posseduta da altre. Scissione: Esistenza di un avanzo o aumento di c.s. della beneficiaria per ammontare superiore alla quota di c.s. della scissa concambiato Tassabili solo in caso di distribuzione dell'avanzo e del capitale sociale 9

riserve in sospensione d imposta tassabili in ogni caso Art. 172-5 comma TUIR (alcuni esempi) : le riserve da condono tributario; i fondi accantonamento di plusvalenze previsti da particolari disposizioni di legge; i fondi accantonamento istituiti ex. art. 33 comma 9 L. 413/1991; i fondi per ammortamenti anticipati di cui all art. 67 comma 3 TUIR; le riserve da equity method (art. 2426 n. 4 Codice civile: valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto). 10

Le riserve in sospensione d imposta tassabili solo in caso di distribuzione sono ad esempio: le riserve da rivalutazione monetaria; le riserve da rivalutazione ex.art. 4 L 480/1990 e art. 26 L. 413/1991; le riserve da condono (art. 15 comma 10 D.L.429/1982); le riserve da conferimento agevolato (art. 34 L. 576/1975 e art. 10 L. 904/1977); 11

Riporto perdite Fusione Scissione T.U.I.R. Art. 173 co. 7 Art. 172 co. 10 Limite p.n. Indici di vitalità Svalutazioni dedotte inferiore tra p.n. ultimo bilancio e quello della situazione patrimoniale ex art. 2501-quater c.c. (senza considerare versamenti e conferimenti degli 24 mesi anteriori alla data di riferimento della situazione) inferiore tra p.n. ultimo bilancio e quello del progetto di scissione (ex art. 2506-bis c.c.) o della situazione patrimoniale ex art. 2506-ter c.c. (senza considerare versamenti e conferimenti degli 24 mesi anteriori alla data di riferimento della situazione) Soggetto con perdita riportabile: dal c.e. dell'esercizio precedente rispetto alla delibera, vi è un ammontare di ricavi/proventi e di spese per lavoro dipendente e relativi contributi superiore del 40% rispetto alla media degli ultimi due esercizi anteriori Se le azioni/quote della società con perdita riportabile erano possedute da altra società partecipante a fusione, la perdita non è riportabile fino a concorrenza delle svalutazioni già dedotte da tali soggetti 12

Riporto perdite - limite quantitativo 30/06/2011 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Biennio per media indicatori Esercizio di riferimento Data atto Data atto 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 Estensione del test di vitalità? Secondo Ag. Entrate, è necessario fare un ulteriore test di vitalità che va dalla data di inizio esercizio fino alla data di delibera R.M. n. 116/E del 24/10/2006 R.M. n. 143/E del 10/04/2008 Biennio per media indicatori Es. di riferimento Posizione critica, poiché non supportata dal dato normativo anche per fisiologica variazione attività Norma comportamento AIDC n.176 del 2010 13

Retrodatazione degli effetti fiscali Art. 35 co.17 D.L. n.223/2006 (L. n.248/2006) Modifica all art.173 co. 7 (fusioni) e quindi anche all art. 172 co. 10 (scissioni) Le limitazioni al riporto delle perdite fiscali si applica anche nel caso di fusioni e scissioni con retrodatazione degli effetti fiscali E dunque necessario determinare il risultato negativo che si sarebbe autonomamente determinato nel periodo di tempo intercorrente tra l inizio del periodo d imposta e la data antecedente a quella di efficacia giuridica dell atto Ratio: [ ]contrastare tutte le operazioni elusive poste in essere al fine di realizzare un utilizzo strumentale di siffatti risultati negativi di periodo [Circ. Ag. Entrate 28/E del 4/8/2006] Ciò avviene attraverso la determinazione extra-contabile di un risultato di periodo che dovrà essere sottoposto alla verifica sia della sussistenza degli indici di vitalità, sia del limite quantitativo del patrimonio netto [Circ. Ag. Entrate 28/E del 4/8/2006] 14

Riporto perdite e compensazione intersoggettiva R.M. n. 168/E del 30/6/2009: i. assenza di compensazione intersoggettiva per le perdite fiscali della scissa rimaste in capo alla scissa Intento elusivo = compensazione intersoggettiva ii. assenza di preesistente organizzazione cui trasferire le perdite fiscali per effetto scissione Newco = emanazione della scissa NON SI APPLICANO LE LIMITAZIONI EX ART. 173 CO.10 TUR ALLA SCISSA ED ALLA BENEFICIARIA 15

Limitazioni al riporto interessi passivi Limiti al riporto interessi passivi Limite qualitativo Limiti quantitativi INDICI DI VITALITA' PATRIMONI NETTI SVALUTAZ. DEDOTTE 16

Retrodatazione Effetti fiscali dell'operazione Fusione (art. 172 co. 9 TUIR) Scissione (art. 173 co.11 TUIR) ad una data NON anteriore rispetto a quella di chiusura dell'esercizio di ciascuna fusa/ incorporata o a quella in cui si è chiuso l'esercizio della incorporante (se più recente). Retroattività prevista nell'atto di fusione Solo: 1. in caso di scissione totale 2. coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo Retroattività prevista nell'atto di fusione 17

Imposta sostitutiva e riallineamenti Vale per fusioni (art. 172 co. 10-bis T.U.I.R.) incorporante o risultante da fusione Vale per scissioni (art. 173 co. 15-bis T.U.I.R.) beneficiaria Vale per conferimenti (art. 176 co. 2-ter T.U.I.R.) conferitaria Possibilità di riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito dell operazione Pagamento imposta sostitutiva IRES/IRPEF e IRAP D.M. 25/07/2008 (modalità operative) e Cir. Assonime n.51/2008 Decorrenza: alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007 (art. 1 co. 47 L. n. 244/2007) 18

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue Quali maggiori valori posso affrancare: immobilizzazioni materiali (ivi compreso immobili patrimonio) Immobilizzazioni immateriali (ivi compreso l avviamento iscritto) No rimanenze Classe di valore affrancata Scaglione di imposta sostitutiva Fino a 5 milioni di Euro 12% Da 5 a 10 milioni di Euro 14% Oltre i 10 milioni di Euro 16% 19

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue Esercizio opzione da parte del soggetto che riallinea (nella dichiarazione dei redditi relativa all anno in cui è compiuta l opzione o in quella del periodo successivo), la quale potrà ammortizzare i maggiori valori affrancati a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l opzione. In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell eventuale ammortamento dedotto. Nel caso sopra menzionato l imposta sostitutiva versata è scomputata da quella dovuta in via ordinaria Opzione: da esercitarsi nel primo o al più tardi nel secondo periodo d imposta successivo a quello dell operazione. Il perfezionamento avviene con il versamento della prima rata. 20

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue D.M. 25/7/2008: - possibilità di affrancamento parziale - categorie omogenee di immobilizzazioni; - solo su beni ricevuti a seguito dell operazione (C.M. 57/E del 25/9/2008) Attenzione: rileva la funzione che i beni hanno nella società che riceve i beni (cfr.c.m. 57/E 2008) 21

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue Categorie omogenee Tipologia immobilizzazione Criteri Immobili Beni mobili Immobilizzazioni immateriali Avviamento a) aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica b) aree non fabbricabili c) fabbricati strumentali per destinazione (art. 43 co 2, 1 periodo T.U.I.R.) d) fabbricati strumentali per natura (art. 43 co 2, 2 periodo T.U.I.R.) e) fabbricati non strumentali (art. 90 T.U.I.R.) per categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento Distintamente anche per singola immobilizzazione Cfr. immobilizzazioni immateriali 22

Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue Versamento imposta sostitutiva (tre rate annuali) 1 rata = 30% 2 rata = 40% 3 rata = 30% Seconda e terza rata, interessi: 2,5% 23

Regime in deroga/decreto anti-crisi Art. 15 co. 10-12 L. n. 2/2008 Regime in deroga dell art. 176 co. 2 Tuir Imposta sostitutiva 16% Versamento in unica soluzione Entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative all anno in cui è stata posta in essere l operazione 24

Regime in deroga/decreto anti-crisi Maggiori valori attribuibili a: Avviamento Marchi Altre attività immateriali Riconoscimento fiscale maggior valore: dall inizio del periodo di imposta nel corso del quale è versata l imposta sostitutiva 25

Regime in deroga/decreto anti-crisi Ammortamento per marchi e avviamento: in misura non superiore ad 1/9 1/10 (dal 27/02/2011) del maggior valore fiscale (si prescinde dalla imputazione a conto economico) oggetto di riallineamento (cfr. C.M. 8/E 2009) Ammortamento per altre attività immateriali: nel limite della quota imputata a conto economico 26

Regime in deroga/decreto anti-crisi Comma 11: - Possibilità di riallineare maggior valori fiscali anche attività diverse da quelle dell art. 176 co. 2-ter TUIR; - Soggetti a IRPEF/IRES IRAP in misura ordinaria; - Con separazione dall imponibile complessivo (senza poter compensare con perdite fiscali); - Versamento in unica soluzione; - Se si tratta di crediti applicazione imposta sostitutiva in misura pari al 20%. C.M. n.8/e del 13/3/2009 effettiva convenienza fiscale 27

Regime in deroga/decreto anti-crisi Decorrenza (comma 12): alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo di imposta al 31.12.2007 (cfr. C.M. n. 8/E del 13.03.2009). 28

Trasformazione della società 29

Contesto normativo Art. 170 T.U.I.R. Neutralità No redditi/perdite No plus/minus 30

Tipologia trasformazione art. 170 co. 2 T.U.I.R Società di persone Trasformazione progressiva Società di capitali Data effetto della trasformazione (art.170 co.2) Trasformazione Società di capitali regressiva Società di persone 31

Perdite della società trasformata (ante-trasformazione) trasformazione in società Regressiva del medesimo tipo di tipo diverso Società personali (art. 8) Società capitali (art. 84) Progressiva (perdita ai soci) 32

Riserve ante-trasformazione Trasformazione progressiva (co.3) riserve costituite con utili imputati per trasparenza ai soci: - non formano reddito in caso di distribuzione - imputazione a capitale (no applicazione art. 47 co. 6 T.U.I.R. - riduzione) Iscrizione nel bilancio post-trasformazione con la loro origine 33

Riserve ante-trasformazione Trasformazione regressiva (co.4) riserve esistenti (no riserve art. 47 co. 5 T.U.I.R): - sono imputate ai soci quando distribuite o utilizzate per finalità diverse da copertura perdite Iscrizione nel bilancio post-trasformazione con la loro origine In mancanza: tassazione nel periodo successivo a quello di trasformazione 34

Scissioni eterogenee Art. 173 co. 15 Tuir Scissa s.n.c. Beneficiaria s.r.l. Scissa s.r.l. Beneficiaria s.n.c. Trasformazione progressiva Trasformazione regressiva 35

Scissioni eterogenee/segue Tipologia trasformazione Perdite ante-trasformazione Riserve di utili Regressiva Progressiva Rimangono in capo alla società che le compensa nei limiti stabiliti dall art. 84 TUIR. Intrasferibilità in capo ai soci Rimangono in capo ai soci che le potranno scomputare sulla base di quanto stabilito all art. 8 TUIR. Intrasferibilità in capo alla società. Tassate quando distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite, purché (a) siano iscritte in bilancio (b) con indicazione della loro origine. In caso contrario, tassate nel periodo di imposta successivo a quello di trasformazione. (cfr. art. 89 TUIR) Se distribuite posttrasformazione non costituiscono reddito dei soci se (a) iscritte in bilancio (b) con indicazione della loro origine 36