SPECIALE - BENI D IMPRESA CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI I N D I C E Premessa... 2 Soggetti interessati... 2 Soggetti che concedono in godimento i beni... 2 Utilizzatori dei beni... 3 Beni concessi in godimento... 3 Reddito imponibile e deduzione... 3 Reddito imponibile in capo al socio o familiare... 3 Indeducibilità dei costi in capo alla società... 4 Finanziamenti e capitalizzazioni... 5 Decorrenza e comunicazione... 5 Appendice: il modello... 7
PREMESSA Il D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertito nella Legge n. 148 del 14 settembre 2011, con l art. 2 commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui redditi, una nuova ipotesi produttiva di redditi diversi, riguardante l utilizzo di beni aziendali da parte di soci della società o da parte dei familiari dell imprenditore, qualora questo avvenga a titolo gratuito o con il versamento di importi inferiori al valore di mercato. Tutto questo determina in capo alla società concedente un effetto di indeducibilità dei costi relativi ai beni appena descritti. In particolare è stato inserito nel TUIR il nuovo art. 67 c.1 lett. h-ter), che prevede che nel caso di concessione di beni in godimento ai soci o familiari, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la concessione concorre alla formazione del reddito complessivo del socio o familiare quale reddito diverso. In ogni caso i costi relativi ai beni citati concessi per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato non sono ammessi in deduzione dal reddito imponibile. SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI CHE CONCEDONO IN GODIMENTO I BENI Dal punto di vista delle società o imprese concessionarie in godimento i beni aziendali, sono comprese tutte le società, operative e non operative, sia di capitali che di persone, nonché le ditte individuali. Considerando che la norma fa riferimento ai beni dell impresa, sembrano da escludere le società semplici e gli enti non commerciali che non svolgono attività d impresa. P a g. 2
UTILIZZATORI DEI BENI La norma prevede che i destinatari del provvedimento, siano tutti i soci, anche non persone fisiche, a prescindere dalla quota partecipativa e i familiari dell imprenditore. Il provvedimento del 16 novembre 2011, ha specificato che devono essere indicati nella comunicazione anche le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell impresa, soci di altre società appartenenti al medesimo gruppo e che per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo. I soci possono essere anche non residenti in Italia ma aver ricevuto in concessione un bene ivi ubicato. BENI CONCESSI IN GODIMENTO Tra i beni oggetto della normativa sono compresi quelli strumentali, i beni-merce e i cosiddetti beni meramente patrimoniali. Vanno presi in considerazione tutti i beni appartenenti alla società, a titolo di proprietà o posseduti per effetto di altro diritto reale di godimento, nonché quelli detenuti in locazione, anche finanziaria (leasing) e in noleggio. La comunicazione dovrà contenere la tipologia di utilizzo del bene, specificando se l utilizzo è esclusivo o meno e la data di detenzione o eventuale modifica. I beni sono stati suddivisi in 6 categorie: autovetture, altri veicoli (ad esempio autocarri), unità da diporto, aeromobili, immobili e altri. La comunicazione non viene applicata per i beni rientranti nell ultima categoria (altri) se questi hanno un valore non superiore ad euro 3.000 al netto dell IVA. REDDITO IMPONIBILE E DEDUZIONE REDDITO IMPONIBILE IN CAPO AL SOCIO O FAMILIARE Se la società o la ditta individuale concedono dei beni in godimento ai soci o familiari, la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per tale concessione concorre alla formazione del P a g. 3
reddito complessivo di questi ultimi quale reddito diverso (art. 67 c.1 lett. h-ter) del Tuir). Il valore di mercato può essere desunto dall art. 9 del Tuir. Se il socio riveste la figura di dipendente o amministratore, l Agenzia delle Entrate ha precisato, che la nuova disciplina trova applicazione solo nel caso in cui il Tuir non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore. Di conseguenza la concessione di un autovettura ad un amministratore/socio che sia anche dipendente, rientrando tra i fringe benefit, art. 51 Tuir, non sarà oggetto di comunicazione. Considerando l art. 164 Tuir, concernente i limiti di deducibilità delle autovetture, non è chiaro se applicando tali norme si sia esclusi dalla disciplina dell art. 67 c. 1 lett. h-ter) automaticamente. Sembra corretto però ritenere, come si vedrà nel successivo paragrafo, che non sia soggetta alla comunicazione l assegnazione di beni in questa fattispecie, seppur questo non sia esplicitamente previsto. La norma fa poi riferimento al corrispettivo annuo, che quindi andrà rapportato proporzionalmente al periodo di godimento/possesso se inferiore all annualità. Il corrispettivo a carico dell utilizzatore, inoltre, rileva indipendentemente dall effettivo pagamento dello stesso nel corso del periodo d imposta. INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI IN CAPO ALLA SOCIETÀ I costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore (o nullo) al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile. I costi possono essere quote di ammortamento, canoni di locazione, anche finanziaria, spese di manutenzione etc. Caso particolare, ma frequente, è quello dei beni concessi in godimento ai soci e familiari utilizzati promiscuamente (ad esempio l auto concessa al socio in godimento ad uso promiscuo e trattata fiscalmente con la disciplina ex art. 164 Tuir). Il CNDCEC ritiene che tali norme devono essere ancora applicate in luogo della indeducibilità prevista in caso di corrispettivo inferiore al valore normale, come peraltro sembra desumibile dall interpretazione dell Agenzia delle Entrate in relazione all utilizzatore, laddove è stato precisato che le nuove disposizioni trovano applicazione solo nel caso in cui il testo unico non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente. Tutto questo sembra anche giustificato dal fatto che sono da scongiurare fenomeni di doppia imposizione. P a g. 4
FINANZIAMENTI E CAPITALIZZAZIONI Oggetto della comunicazione deve essere anche qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. L Agenzia delle Entrate, anche se per via ufficiosa, ha specificato che i finanziamenti ed i versamenti effettuati o ricevuti dai soci vanno comunicati, per l intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci. La norma sembra essere piuttosto chiara, essendo necessario comunicare tutti i finanziamenti e capitalizzazioni, a prescindere che via sia un bene in godimento concesso e per l intero ammontare. Sembrano tuttavia da escludere i dati relativi alla costituzione e agli aumenti di capitale, visto che sono già atti oggetto di registrazione all anagrafe tributaria e il contribuente non dovrebbe fornirli avvalendosi della disciplina dello Statuto dei contribuenti. Inoltre secondo la risposta in via ufficiosa dell Agenzia, dovrebbe essere data comunicazione anche dei finanziamenti e versamenti ricevuti dai soci. In merito si aspettano tuttavia chiarimenti ufficiali. DECORRENZA E COMUNICAZIONE Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall anno 2011 per le imprese con periodo d imposta coincidenti con l anno solare. Con riguardo alle autovetture e agli altri veicoli è stata richiesta l indicazione del numero di telaio, per le unità di diporto i metri di quest ultime, per gli aeromobili la potenza del motore e per gli immobili il comune, la provincia, il foglio e la particella catastale. Devono essere comunicati anche i finanziamenti e le capitalizzazioni estinti o restituiti alla fine del periodo d imposta. Il termine di comunicazione è quello del 31 marzo 2012. E possibile l annullamento e l invio di una comunicazione sostitutiva entro il termine di 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta telematica. In caso di omissione o infedeltà della comunicazione è dovuta una sanzione pari al 30 per cento della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo. Se però il costo non è stato dedotto dall impresa e la differenza ha concorso a formare il reddito del socio o familiare, la sanzione è ridotta ad un importo tra euro 258 e 2.065. Per il CNDCEC, non sembra applicabile alcuna sanzione in caso di violazione dell obbligo di comunicazione dei finanziamenti o capitalizzazioni, essendo in tali ipotesi irrilevante la P a g. 5
differenza tra corrispettivo e valore di mercato nonché l eventuale adeguamento alle relative previsioni normative. Qui di seguito si inserisce il modello della comunicazione redatto secondo gli schemi forniti dall Agenzia delle Entrate. P a g. 6
APPENDICE: IL MODELLO P a g. 7
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