Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Le riduzioni
Riduzioni del capitale sociale Nelle società di capitali Costituisce una modifica dell atto costitutivo pertanto, la relativa delibera è competenza dell assemblea straordinaria ( salvo il caso della riduzione per perdite) e soggiace a quanto disposto dall art.2436 c.c. disciplina puntuale e rigorosa, dettata dal legislatore a tutela dei terzi per i quali l entità e l effettività del capitale sociale costituisce la principale garanzia
Riduzioni del capitale sociale Nelle società di capitali Differente disciplina fra: Reali Volontarie intervento creditori a tutela integrità patrimonio Nominali Obbligatorie
Riduzioni del capitale sociale Nelle società di capitali decisione volontaria dei soci (art.2445 c.c.); revisione della stima dei conferimenti in natura (art.2343 c.c.). morosità ( artt.2344 e 2466 c.c.); recesso del socio ( artt. 2437 e 2473 c.c.); perdite subite dalla società (artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.); annullamento di azioni proprie (artt.2357, 2357bis 2359 c.c.); riscatto delle azioni (art.2437-sexies c.c.); esclusione del socio ( art.2473-bis c.c.);
Modificazioni del capitale sociale Nelle società di capitali: S.p.A. Riduzione del capitale volontaria (art. 2445 c.c.) L assemblea straordinaria può deliberare la riduzione dell ammontare del capitale sociale sia mediante liberazione dei soci dall obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli artt. 2327 e 2413 del c.c.. La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal giorno dell iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che la riduzione abbia luogo nonostante l opposizione.
Riduzioni del capitale sociale Nelle società di capitali Il primo caso riconduce la riduzione del capitale sociale ad una libera decisione dell assemblea, e configura una ipotesi di riduzione volontaria del capitale. Parimenti volontaria è la riduzione che consegue alla presenza di perdite, nei casi in cui, tuttavia, la misura delle stesse non è tale da configurare le ipotesi in cui a tale riduzione la società è obbligata ai sensi della disciplina codicistica (artt.2446, 2447 e 2482-bis e ter c.c.).
Riduzioni del capitale sociale Riduzioni conseguenti allo scioglimento del rapporto sociale del singolo socio a. recesso del socio, quando sia necessario intaccare il capitale sociale per provvedere al rimborso delle azioni/partecipazioni (art. 2437 c.c) b. morosità degli azionisti, qualora risulti impossibile alienare le partecipazioni del socio moroso (art. 2344 c.c.) c. revisione della perizia di stima, nel caso in cui il valore del bene conferito in natura risulti inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento (art. 2343 c.c.)
DIRITTO DI RECESSO art. 2437 c.c. I soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti determinate quetioni hanno il diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso delle proprie azioni. Il diritto di recesso viene attribuito dalla legge quando l assemblea delibera modifiche dell atto costitutivo atte a produrre significative variazioni nella vicenda economica della società o nel suo assetto organizzativo Si tratta di cause che hanno come comune denominatore quello di alterare in modo profondo le condizioni di rischio presenti al momento dell adesione del socio alla società. Il diritto di recesso assume, quindi, il ruolo di strumento di tutela del socio danneggiato, permettendo l uscita dello stesso dalla compagine sociale a valori considerati equi e non meramente contabili. 33
diritto di recesso l art. 2437-ter, comma primo, c.c.. indica i parametri a cui riferirsi nella individuazione del valore di liquidazione delle azioni. Infatti, Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Nell ipotesi di assenza di utili e riserve distribuibili Capitale sociale a Azionisti c/recesso Per riduzione del capitale sociale per recesso del socio
Nell ipotesi di delibera di riduzione che stabilisce che il rimborso avvenga ad un valore di liquidazione della quota superiore al relativo valore nominale La differenza deve gravare sugli utili e sulle riserve disponibili in caso di Vl superiore a Vn e utili e riserve disponibili Capitale sociale a Azionisti c/recesso Riserve disponibili Utili distribuibili in caso di Vl superiore a Vn e assenza di utili e riserve Capitale sociale a Azionisti c/recesso Riserve disponibili Perdita da recesso
Nell'ipotesi invece in cui il corrispettivo del recesso sia inferiore al valore nominale, la differenza tra il valore nominale e il valore liquidato al socio dovrà essere imputata ad una riserva del patrimonio netto Capitale sociale a Azionisti c/recesso a Riserva di recesso
Modificazioni del capitale sociale Nelle società di capitali Perdita del capitale sociale Si verifica una perdita nel capitale della società quando il valore del patrimonio netto della società risulta inferiore al capitale sottoscritto. Capitale di riferimento capitale sottoscritto in sede di costituzione della società o di successivi aumenti anche se non interamente versato Patrimonio netto Composto da: - Capitale sottoscritto - Riserve: 1. 2. 3. 4. Facoltative Statutarie Legale Sovrapprezzo di emissione azioni - Versamenti dei soci (ad es. in conto capitale o futuro aumento di capitale) - Utili o perdite portate a nuovo - Utili o perdite dell esercizio
Modificazioni del capitale sociale Nelle società di capitali: S.p.A. Riduzione del capitale sociale per perdite Perdita inferiore ad un terzo del capitale sociale (volontaria) Perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (art. 2446 c.c.) Perdita di oltre un terzo del capitale sociale che riduce al di sotto del minimo stabilito il capitale (art. 2447 c.c.)
Modificazioni del capitale sociale Nelle società di capitali: S.p.A. Perdita inferiore ad un terzo del capitale sociale In questo caso non vi è alcun obbligo legale di adottare provvedimenti per il riassorbimento della perdita. L organo amministrativo è libero di convocare l assemblea straordinaria per ridurre il capitale sociale, l assemblea ha facoltà di approvare o respingere tale proposta e rinviare la copertura della perdita. Se a seguito di perdite inferiori ad un terzo del capitale, il patrimonio netto si riduce al di sotto del limite legale, la società, nel ridurre il capitale, deve contestualmente procedere all aumento al di sopra del minimo oppure alla trasformazione della società.
Modificazioni del capitale sociale Nelle società di capitali: S.p.A. Perdita superiore ad un terzo del capitale sociale (art. 2446 c.c.) Quando la perdita risulta superiore ad un terzo del capitale sociale, ma non tale da ridurre al di sotto del minimo il capitale, gli amministratori o il consiglio di gestione, o in caso di inerzia il collegio sindacale, devono senza indugio convocare l assemblea per gli opportuni provvedimenti. All assemblea dovrà essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazione del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazione devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l assemblea, perché i soci possano prenderne visione. L assemblea dovrà adottare una decisione: immediata riduzione del capitale o rinvio della decisione all esercizio successivo. Se entro l esercizio successivo la perdita non si riduce a meno di un terzo, l assemblea ordinaria che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite. In mancanza gli amministratori devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Modificazioni del capitale sociale Nelle società di capitali: S.p.A. Perdita oltre un terzo del capitale sociale e riduzione del capitale al di sotto del minimo (art. 2447 c.c.) Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo legale (art. 2327 c.c.), gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.