REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E FINANZIAMENTI PREMESSA L Ente Parco Nazonale del Clento e Vallo d Dano rconosce alle attvtà cultural legate alla salvaguarda, valorzzazone e promozone de valor demo-etno-antropologc, archeologc, storc e cultural, una essenzale funzone d comuncazone socale, un valore formatvo ed un nsosttuble strumento d promozone cvle delle popolazon. In lnea con quanto prevsto dall art. 1 della Legge n. 394/91, l Ente Parco promuove, favorsce e sostene nzatve fnalzzate alla valorzzazone e promozone d attvtà che affermno valor e culture del terrtoro protetto. A sens dell art. 12 della legge 241/90, l Ente Parco Nazonale del Clento e Vallo d Dano emana l presente regolamento. Art. 1 L Ente Parco Nazonale del Clento e Vallo d Dano determna crter, le modaltà e le procedure per la concessone d Contrbut, Fnanzament e Patrocn. Possono benefcare delle provvdenze oggetto del presente Regolamento Ent pubblc, assocazon, fondazon, cooperatve, organzzazon d volontarato e ONLUS, relatvamente ad nzatve compatbl con le fnaltà dell Ente Parco. Art. 2 Le provvdenze oggetto del presente Regolamento s artcolano n: Contrbut ad nzatve, avent carattere occasonale o contnuatvo, per le qual l Ente Parco s assume una parte dell onere complessvo, non superore d norma al 70% del costo totale. S tratta d nzatve drette alla promozone culturale, socale, economca del terrtoro del Parco, anche attraverso manfestazon, stages, mostre, azon d ntegrazone, semnar, cors, convegn, fere, etc. Fnanzament d grand event d rlevante nteresse culturale, economco e promozonale, che possono, ad esempo, nteressare vaste aree del terrtoro del parco, comportare una vsbltà a lvello nazonale e/o nternazonale, prevedere una dretta partecpazone dell Ente Parco, l convolgmento d altr soggett sttuzonal pubblc (Regone, Provnca, ecc.) e/o frmatar d ntese/accord/convenzon con l Ente Parco. Anche nel caso d fnanzament l Ente Parco s assume una parte dell onere complessvo, non superore d norma al 70% del costo totale dell nzatva. In nessun caso l mporto del fnanzamento potrà essere superore a 8.000 (euro ottomla).
Patrocn: s tratta del rconoscmento, da parte dell Ente Parco, d nzatve d partcolare valore scentfco, socale, culturale, celebratvo, educatvo, ambentale, economco e promozonale, alle qual l Ente partecpa spendendo l propro nome e/o emblema a ttolo gratuto e che dovranno essere pubblczzate con l ndcazone: «con l patrocno del Parco Nazonale del Clento e Vallo d Dano». Vene concesso dal Presdente. L Ente Parco può noltre permettere la fruzone occasonale e temporanea d ben mobl o mmobl d propretà ovvero nella dsponbltà dell Ente Parco, fornre eventual prestazon e servz, gratutamente o a tarffe agevolate, anche con apport professonal e d lavoro d dpendent dell Ente. Art. 3 Il Consglo Drettvo, annualmente, n uno con l approvazone del blanco d prevsone, defnsce, sulla base de propr programm e della rsorse dsponbl n blanco, le somme da destnare a contrbut e a fnanzament, suddvdendole n percentuale n funzone delle due scadenze annual d cu all art. 4. Art. 4 Inzatve programmate nel perodo 1 aprle 31 ottobre I soggett d cu all art.1, nteressat ad ottenere contrbut o fnanzament per nzatve programmate nel perodo 1 aprle 31 ottobre, dovranno presentare domanda, a pena d esclusone, secondo l modello, predsposto e reperble sul sto sttuzonale dell ente Parco, frmato dgtalmente dal legale rappresentante. Le rcheste d contrbuto e fnanzamento devono pervenre all Ente Parco nel perodo compreso tra l 1 gennao e l 28 febbrao, uncamente medante posta elettronca certfcata. Ne successv trenta gorn concdent con l mese d marzo, l'ente Parco provvederà all'struttora delle stanze le cu rsultanze saranno pubblcate entro l termne del 31 marzo. Inzatve programmate nel perodo 1 novembre 31 marzo I soggett d cu all art.1, nteressat ad ottenere contrbut o fnanzament per nzatve programmate nel perodo 1 novembre 31 marzo, dovranno presentare domanda, a pena d esclusone, secondo l modello, predsposto e reperble sul sto sttuzonale dell ente Parco, frmato dgtalmente dal legale rappresentante. Le rcheste d contrbuto e fnanzamento devono pervenre all Ente Parco nel perodo compreso tra l 1 settembre e l 30 settembre uncamente medante posta elettronca certfcata. Ne successv trenta gorn concdent con l mese d ottobre, l'ente Parco provvederà all'struttora delle stanze le cu rsultanze saranno pubblcate entro l termne del 31 ottobre.
Perodo dell'evento-inzatva Presentazone Istanze Istruttora Pubblcazone esto 1 aprle - 31 ottobre 1 gennao-28 febbrao 30 gorn 31 marzo 1 novembre - 31 marzo 1 settembre - 30 settembre 30 gorn 31 ottobre Le stanze devono essere noltrate all ndrzzo d posta elettronca certfcata: parco.clentodanoealburn@pec.t. Art. 5 L Ente Parco procede all struttora ed alla valutazone delle rcheste, suddvdendo le stesse n contrbut e fnanzament, e, sulla base de crter d cu a successv artcol, provvede alla concessone del contrbuto, del fnanzamento o del patrocno. Art. 6 L Ente Parco, tramte gl Uffc prepost, procede all struttora ed alla valutazone delle rcheste prendendo n consderazone le seguent caratterstche: rspondenza dell nzatva proposta con le fnaltà sttuzonal del Parco ndcate nella legge 6 dcembre 1991, n. 394 e nello statuto dell Ente. La mancanza d tale requsto determna la non ammssbltà dell nzatva. ncdenza dell nzatva sul terrtoro del Parco consderando: - comun rcadent nteramente n area Parco (punt 10); - comun rcadent parzalmente n area Parco (punt 6); - comun rcadent n aree contgue (punt 4); sno ad un massmo d punt 10 valore dell nzatva a fn della promozone, valorzzazone e recupero del patrmono storco, culturale ed archeologco, demo-etno-antropologco delle tpctà local e delle realtà soco economche present sul terrtoro che abba - capactà d asprare ad un target d frutor extracomunale, comprensorale e terrtorale; - durata e consstenza del programma dell'nzatva; - nzatva consoldata negl ann. sno ad un massmo d punt 50 valutazone tecnco/economca dell nzatva essenzalmente n relazone alla massmzzazone del rapporto valore/costo dell nzatva stessa: sno ad un massmo d punt 20; adeguata promozone dell'mmagne e del logo del Parco da parte de soggett benefcar, secondo contenut della delbera conslare n. 19/2016. sno ad un massmo d punt 10
mportanza e capactà dell nzatva al fne della salvaguarda e la conservazone de valor dell ambente naturale anche attraverso l'uso d materal, attrezzature e tecnche ecocompatbl e a basso mpatto ambentale; sno ad un massmo d punt 10 Art. 7 Attrbuto l punteggo sulla base de crter sopra defnt, s procede all assegnazone delle sovvenzon nel modo seguente: Contrbut: sono prese n consderazone solo le rcheste d contrbuto alle qual è stato assegnato un punteggo maggore-uguale a 40 (quaranta). L ammontare del contrbuto è determnato applcando una procedura che tene conto delle percentual d punteggo e d costo dell nzatva rspetto al punteggo complessvo ed al costo totale d tutte le nzatve presentate e che abbano ottenuto un punteggo maggore/uguale a 40. La procedura n oggetto è descrtta dettaglatamente nell allegata appendce A. Fnanzament: l ammontare de fnanzament è determnato proporzonalmente al punteggo attrbuto sulla base de crter d cu al precedente art. 6, utlzzando la procedura d calcolo, n dettaglo, descrtta nell allegata appendce B. Art. 8 I contrbut e fnanzament sono erogat a consuntvo, a seguto della presentazone d: dettaglata rendcontazone fnanzara; adeguata relazone llustratva dell nzatva realzzata e de rsultat consegut, fnalzzata ad evdenzare rsultat consegut e la corrspondenza tra quanto programmato e quanto realzzato. A sens dell art. 2 del presente regolamento, l erogazone d contrbut e fnanzament non potrà essere superore al 70% delle spese effettvamente sostenute e debtamente rendcontate e, n ogn caso, non potrà superare quanto preventvamente determnato nella fase d struttora e valutazone delle domande. La suddetta rendcontazone dovrà essere presentata all Ente Parco entro l termne massmo d 90 gorn dalla data d conclusone della manfestazone o nzatva, pena la revoca del contrbuto o fnanzamento concesso. Art. 9 L Ente Parco può procedere ad accertare l effettva esstenza de requst dcharat attraverso gl uffc prepost e medante spezon da effettuare durante le gornate d svolgmento degl event, La concessone de contrbut d cu al presente regolamento comporta per benefcar l obblgo d realzzare le nzatve sovvenzonate n modo sostanzalmente conforme a quello programmato. L Ente Parco non assume alcuna responsabltà n merto all organzzazone ed allo svolgmento d manfestazon, nzatve e progett a qual ha accordato contrbut fnanzar. L Ente Parco resta n ogn caso estraneo ne confront d qualsas rapporto d obblgazone costtuto tra benefcar delle provvdenze e soggett terz. I soggett concessonar delle provvdenze sono tenut a far rsultare dagl att attraverso qual pubblczzano le nzatve o attvtà che esse s realzzano con l concorso dell Ente Parco.
Art. 10 Secondo quanto prevsto dagl artcol 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 concernent rspettvamente gl obblgh d pubblcazone degl att d concessone d sovvenzon, contrbut, sussd e attrbuzon d vantagg economc a persone fsche ed ent pubblc e prvat e gl obblgh d pubblcazon dell elenco de soggett benefcar, l Ente Parco provvede alla pubblcazone sstematca d tutt gl att d concessone nell apposta sezone dell Ammnstrazone Trasparente. Art. 11 L Ente Parco asscurerà la pù ampa dffusone del presente Regolamento per favorrne la mglore conoscenza da parte de cttadn del Parco e delle sttuzon nteressate. Art. 12 Norme transtore In va transtora e straordnara, per la prma scadenza legata alle nzatve programmate fno al 31 ottobre 2017, le domande per ottenere le provvdenze d cu al presente Regolamento dovranno essere presentate entro l termne d gorn 20 dalla pubblcazone d apposto Avvso sul sto web dell Ente www.clentoedano.t.
APPENDICE A (calcolo ammontare contrbuto) Così come rportato nell art. 7 del regolamento, l ammontare del contrbuto è determnato applcando una procedura che tene conto delle percentual d punteggo e d costo dell nzatva rspetto al punteggo complessvo ed al costo totale d tutte le nzatve presentate e che abbano ottenuto un punteggo maggore/uguale a 40. In partcolare, per ogn nzatva ammessa a contrbuto, avente un costo CS, e alla quale sa stato attrbuto, sulla base de crter rportat all art. 6 del regolamento, un punteggo, P, maggore/uguale a quaranta, s calcolano: l ndce d costo, nteso quale la frazone, X, d costo, valutata rspetto al costo totale d tutte le nzatve (X = CS / Σ(CS )); l ndce d punteggo, nteso quale la frazone, Y, d punteggo, valutata rspetto al punteggo totale d tutte le nzatve, (Y = P / Σ( P )); l ndce d contrbuto, I c, ottenuto come rapporto tra l prodotto de due precedent ndc e la sommatora de prodott de due ndc stes, (I c =(X Y /Σ( X Y )). Rassumendo, l contrbuto, C, assegnato ad ogn sngola nzatva, è così determnato: C = 0 se P < 40 C = S c (X Y /Σ( X Y )) se P 40 essendo: C l contrbuto, n Euro, concesso all esma nzatva P l punteggo attrbuto all esma nzatva (art. 6) S c lo stanzamento destnato, ogn anno, dal CD dell Ente Parco a contrbut X = CS / Σ(CS ) con CS, costo dell esma nzatva e Σ(CS ) somma de cost d tutte le nzatve presentate Y = P / Σ( P ) con Σ( P ) la somma de puntegg d tutte le nzatve 1 1 Il contrbuto C, non potrà, n ogn caso, essere superore al 70% del costo dell nzatva
APPENDICE B (calcolo ammontare fnanzamento) Così come rportato nell art. 7 del regolamento, l ammontare del fnanzamento è determnato applcando una procedura che tene conto della percentuale d punteggo rspetto al punteggo complessvo d tutte le nzatve presentate. In partcolare, per ogn nzatva ammessa, s determna l ammontare del fnanzamento tenendo conto, esclusvamente, dell ndce d punteggo, nteso, come nel caso de contrbut, quale frazone, Y, d punteggo, valutata rspetto al punteggo totale d tutte le nzatve ammesse a fnanzamento, (Y = P / Σ( P )). Rassumendo, l fnanzamento, F, assegnato ad ogn sngola nzatva, è così determnato: F = S Y f essendo: F l fnanzamento n Euro, concesso all esma nzatva S f lo stanzamento destnato, ogn anno, dal CD dell Ente Parco a fnanzament Y = P / Σ( P ) P l punteggo attrbuto all esma nzatva (art. 6) Σ ( P) la somma de puntegg d tutte le nzatve 1 Il fnanzamento F non potrà, n ogn caso, essere superore al 70% del costo dell nzatva