Istituto del concordato preventivo di cui all art. 161, comma 6, L.F.



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Istituto del concordato preventivo di cui all art. 161, comma 6, L.F. Il presente documento è stato redatto con lo scopo di fornire un preliminare inquadramento in merito ai presupposti, alle caratteristiche ed alle finalità dell istituto di cui all art. 161, sesto comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ( di seguito, la Legge Fallimentare o anche L.F. ), introdotto nella Legge Fallimentare con D. L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con talune modifiche, con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito la Domanda di Pre-Concordato ). Nel presente Memorandum viene brevemente descritta la disciplina relativa alla Domanda di Concordato e, successivamente, vengono identificati alcuni vantaggi e opportunità che, alla luce di tale disciplina, potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato. 1. LA DOMANDA DI PRE-CONCORDATO: LA DISCIPLINA L art. 161, sesto comma, della Legge Fallimentare consente all'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato, unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161, entro un termine fissato dal giudice. Tale termine deve essere compreso fra sessanta e centoventi giorni. Sul punto è opportuno precisare che, secondo le recenti esperienze, generalmente i vari Tribunali italiani tendono a concedere il termine richiesto, senza particolari motivazioni (salva l ipotesi di procedimento pre fallimentare, per cui si applica il termine minimo di 60 giorni). 1

L art. 161 L.F. prevede, inoltre, la possibilità di ottenere un ulteriore proroga di 60 giorni, oltre il termine già concesso 1. Decorso tale termine, possono presentarsi tre differenti alternative: 1. l imprenditore presenta la proposta, il piano e la documentazione di Concordato Preventivo di cui ai commi secondo e terzo, art. 161L.F.; 2. l imprenditore decide di presentare domanda di omologazione dell accordo di ristrutturazione dei debiti raggiunto nelle more con i creditori, ai sensi dell'art. 182-bis, primo comma L.F., dunque, sostituendo al concordato questa diversa forma di soluzione della crisi di impresa. 3. Il debitore non provvede al deposito dell ulteriore documentazione richiesta ai fini dell ammissione alla procedura di Concordato Preventivo (ovvero l Accordo di Ristrutturazione dei Debiti). In tal caso la proposta di pre concordato verrà dichiarata inammissibile, a norma del secondo comma dell art. 162 della Legge Fallimentare 2, dal Tribunale il quale, su istanza del creditore o del Pubblico Ministero e, previa verifica della sussistenza dei presupposti di legge, può dichiarare il fallimento del debitore. 1 Inoltre, dopo il deposito del piano completo, il Tribunale, ai sensi e per gli effetti dell art. 162, comma primo, può concedere al debitore un termine non superiore a giorni quindici per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il decreto che concede tale ulteriore termine sarà emesso dopo la convocazione delle parti che, mediamente, avviene nell arco temporale di 15/30 giorni dal deposito. Dunque, il debitore può fruire complessivamente di ulteriori 30/45 giorni rispetto al termine ultimo concesso (anche nell ipotesi di ottenimento di ulteriori 60 giorni) 2 La dichiarazione di inammissibilità comporterebbe l impossibilità di presentare una nuova domanda di concordato preventivo in bianco. L art. 161, comma IX, L.F. prevede espressamente l inammissibilità della c.d. pre domanda, qualora il proponente nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma [VI, art. 161 L.F.]. Ciò, ovviamente, non preclude la possibilità, qualora non siano pendenti istanze di fallimento, di presentare un istanza per l ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, completa di tutti gli allegati previsti dalla legge, ai sensi degli artt. 160 e ss. L.F.. 2

In proposito, appare opportuno precisare che, nella prassi, raramente un creditore o il PM chiedono il fallimento del debitore che ha già proposto il concordato. Gli stessi, ragionevolmente attenderanno il piano completo per valutarne la convenienza rispetto all alternativa del fallimento. 2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ E CONSIDERAZIONI ALLA LUCE DELLE RECENTI ESPERIENZE Per quanto concerne i presupposti di ammissibilità della Domanda di Pre- Concordato, si segnala che il dettato normativo non prevede che debba essere depositato, unitamente al ricorso, alcun documento a pena di inammissibilità, ad eccezione dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi; pertanto, deve ritenersi che la Domanda di Pre-Concordato priva di alcun documento accompagnatorio, sia, in sé, legittima. La possibilità di presentare, dunque, di ritenere ammissibile, una domanda di concordato preventivo in bianco, trova conferma nelle linee guida adottate lo scorso settembre dal Tribunale di Milano. In tale documento, si legge espressamente che La domanda di pre-concordato può essere accolta anche se formulata nel modo più semplice, con il suo contenuto minimo, ma almeno alla condizione che il debitore richieda espressamente la concessione del termine per effettuare le successive produzioni, in mancanza di che resterebbe il dubbio che si tratti di domanda di concordato definitiva (e inammissibile per difetto di prova sui relativi presupposti di ammissibilità). Sono peraltro sempre possibili integrazioni istruttorie..del resto alla scadenza del termine il debitore può liberamente decidere di depositare o un concordato preventivo o invece un Accordo di Ristrutturazione dei debiti e ciò dimostra quanto sia superfluo chiedere che sia indicato prima il contenuto di ciò che può essere oggetto di una successiva ben diversa determinazione. 3

Il Tribunale dovrà verificare: a) la propria competenza ex articoli 9 e 161 della Legge Fallimentare; b) la regolarità formale della domanda, accertando la sussistenza dei necessari poteri in capo al soggetto che l ha sottoscritta ed eventualmente acquisendo le relative delibere assembleari; c) che nel biennio precedente l imprenditore non abbia presentato analoga domanda senza esito positivo, di modo che sia rispettato il requisito di cui all art. 161, nono comma, della Legge Fallimentare. 3. LA PROTEZIONE DELL IMPRESA: IL C.D. AUTOMATIC STAY La Domanda di Pre-Concordato costituisce una novità di assoluto rilievo, che mostra inequivocabilmente il favor del legislatore per gli strumenti di soluzione concordata della crisi di impresa. La ratio sottostante a tale disposizione è da ricercarsi nella volontà di proteggere il patrimonio del debitore dalle aggressioni dei creditori, nelle more della predisposizione del piano, della proposta e di tutta la documentazione richiesta dalla legge. Vengono, infatti, anticipati al momento della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese 3 (adempimento da effettuarsi a cura del cancelliere), gli effetti protettivi dell impresa, intesi quale insieme di misure finalizzate ad evitare che, nelle more della definizione della documentazione da produrre da parte del debitore con riferimento alla relativa procedura di soluzione della crisi. I creditori di detto debitore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, acquisire diritti di prelazione sui beni aziendali.. Dalla data di pubblicazione della Domanda di Pre-Concordato nel Registro delle Imprese, infatti, si verifica lo stallo delle azioni cautelari ed esecutive (cosiddetto 3 Tali effetti deriverebbero dalla pubblicazione del ricorso per l ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese competente. 4

automatic stay ) di cui all art. 168 Legge Fallimentare 4. La volontà del legislatore di favorire in modo ancora più incisivo soluzioni concordate della crisi di impresa, o procedure preconcorsuali, al fine di preservare imprese che hanno i requisiti per risollevarsi dalla crisi è dunque evidente: con la Domanda di Pre-Concordato, il debitore può ottenere l automatic stay pur in mancanza di qualsiasi elemento di riscontro oggettivo circa l esistenza, oltre alla fattibilità, del piano di concordato. 4. LA GESTIONE DELL IMPRESA E I POTERI DEL GIUDICE IN PENDENZA DEL TERMINE Il debitore potrebbe, dunque, usufruire, depositando la Domanda di Pre- Concordato, di una moratoria potenzialmente alquanto lunga - mantenendo la facoltà di compiere gli atti di ordinaria amministrazione, ai sensi dell art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare. Infatti, in forza della citata disposizione, il debitore conserva, anche dopo il deposito della Domanda di Pre-Concordato, la gestione dell impresa, non verificandosi alcuno spossessamento dei relativi beni. Potrà compiere liberamente gli atti di ordinaria amministrazione ed accedere al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale. In particolare, per quanto concerne la gestione ordinaria dell impresa, stando alla lettera della norma, qualunque atto di ordinaria amministrazione può essere legittimamente compiuto dal debitore, senza necessità della previa autorizzazione del Tribunale 5. 4 Ai sensi e per gli effetti dell art. 168 l.f. : dalla data di presentazione del ricorso. i creditori per causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore 5 Secondo un interpretazione più prudente del disposto normativo, il debitore dovrebbe adottare la necessaria cautela nei casi in cui l ordinaria gestione possa peggiorare le aspettative di soddisfazione delle ragioni dei creditori. 5

Per quanto concerne, invece, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, gli stessi possono essere compiuti dal debitore, successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato, solo previa autorizzazione del Tribunale, che può, peraltro, assumere sommarie informazioni al riguardo. La parola chiave dell intera previsione sta nell aggettivo urgenti riferitoagli atti di straordinaria amministrazione. Non tutti gli atti aventi carattere straordinario, infatti, sono autorizzabili durante il pre-concordato, ma solo quelli urgenti, ovvero caratterizzati da uno stato di necessità, dunque, il cui compimento non è differibile sino alla fase successiva dell apertura formale della procedura. Per quanto concerne, invece, il carattere di straordinarietà dell atto, esso dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Così il Tribunale di Terni con il recente decreto del 12.10.2012). 5. L UTILIZZO DELLE LINEE DI CREDITO AUTOLIQUIDANTI Appare opportuno, in tale sede, esaminare, seppure brevemente, la sorte delle linee di credito auto liquidanti in essere alla data di presentazione della Domanda di Pre-Concordato. Per quanto concerne la natura di tale operazione, è senz altro da escludere che le operazioni di anticipo o sconto fatture presso istituti bancari o di factoring, già in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, configurino atti di straordinaria amministrazione e, come tali, soggetti ad autorizzazione. E quanto statuito anche dal Tribunale di Terni nel citato decreto del 12.10.2012, richiamando uno specifico precedente di legittimità, maturato ante riforma, sull analoga questione implicata dall art. 167 L.F. (Cass. Civile sez. I, 6

20-10-2005, n. 20291):..le operazioni di anticipo o sconto fatture già in corso di esecuzione alla data di deposito dei ricorsi, configurano atti di ordinaria amministrazione anche perché si tratta delle operazioni più diffuse nelle prassi commerciali. Dunque, nessuna autorizzazione si renderà necessaria per l utilizzo delle linee di credito auto liquidanti. 6. LA PREDEDUCIBILITÀ Mentre per il compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione, la nuova disposizione richiede la preventiva autorizzazione del Tribunale, tale autorizzazione non viene richiesta per gli atti di ordinaria amministrazione i quali, pertanto, possono essere posti in essere a seguito del deposito del ricorso, con la conseguenza che, eventuali crediti derivanti da tali atti legalmente compiuti beneficiano della prededucibilità a norma dell art. 111 L.F. 6 Dunque, in ipotesi di successivo fallimento, le somme ricavate dalla liquidazione dell attivo (ovvero generate dall attività aziendale, in caso di concordato in continuità) sono erogate con precedenza ai prededucibili e poi agli altri creditori (prelatizi, chirografari - cfr. art. 111 L.F.). E stato, quindi, chiarito che i summenzionati crediti, sorti successivamente al deposito della Domanda di Pre-Concordato, godono del trattamento in prededuzione. Tuttavia dovrà trattarsi di crediti sorti in base ad atti legalmente compiuti, ossia quegli atti compiuti dal debitore in maniera conforme a quanto disposto dalla legge. I giudici di molti Tribunali, nei decreti di ammissione a Concordato Preventivo e fissazione del termine, ad abundantiam, lo precisano quasi sempre, così fugando qualsiasi perplessità. 6 L art. 161, settimo comma, della Legge Fallimentare, prevede che i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell art. 111. 7

Si segnala, inoltre, che l art. 182-quinquies, primo e secondo comma, L.F., ha previsto la possibilità per il debitore che presenta una Domanda di Pre-Concordato, di chiedere al Tribunale, contestualmente alla presentazione della stessa, ovvero successivamente, in pendenza del termine dilatorio, l autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, anche individuati solo per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di negoziazione, se un professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di cui all art. 67, terzo comma, lett. d), L.F. verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell impresa sino all omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. Ai sensi del terzo comma dell art. 182-quinquies L.F., inoltre, iltribunale può autorizzare la concessione di pegno o ipoteca a garanzia dei predetti finanziamenti. Il legislatore, attraverso questa previsione, ha, dunque, inteso assicurare al debitore la possibilità di ottenere finanziamenti prededucibili per poter mantenere l operatività aziendale. Sempre in un ottica di preservazione dell operatività aziendale, in caso di proposta concordataria con continuità, ai sensi dell art. 186-bis L.F., tali finanziamenti, ove sussistano i presupposti di cui all art. 182-quinquies, quarto comma, L.F. 7, potrebbero anche essere utilizzati per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. 7 Ai sensi del quarto comma dell art. 182-quinquies L.F.: Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuita' aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, puo' chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attivita' di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non e' necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. 8

Si osserva, da ultimo, che i finanziamenti effettuati dai soci nel corso della procedura di concordato preventivo non solo non sono postergati, in deroga agli artt. 2467 e 2597-quinquies cod. civ., ma sono prededucibili ai sensi dell art. 111 L.F. fino a concorrenza dell 80% del rispettivo ammontare. 7. GLI OBBLIGHI INFORMATIVI Proprio per l ampia tutela concessa al debitore e per l elevata autonomia gestionale che gli viene riconosciuta anche in pendenza del termine, la Legge Fallimentare prevede, ai sensi dell art. 161, ottavo comma, che il Tribunale possa oltre a instaurare vere e proprie attività istruttorie disporre a carico del debitore obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che lo stesso debitore deve assolvere sino alla scadenza del termine fissato. Al Tribunale è lasciato ampio potere di stabilire sia la periodicità, che il contenuto degli obblighi informativi, che potranno quindi spaziare dalla periodica predisposizione di relazioni informative di contenuto più o meno analitico, a report di carattere più specifico (sulle operazioni industriali compiute, su quelle finanziarie, ecc.). Da un primo esame dei provvedimenti adottati, risulta che gli obblighi informativi disposti dai vari Tribunali italiani, generalmente prevedono il deposito, solitamente con cadenza mensile, di una relazione economico finanziaria aggiornata, di un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute nel periodo, relative alla ordinaria amministrazione dell attività aziendale, nonché di un rendiconto che illustri l andamento finanziario del periodo, ecc.. Soltanto nei casi di maggiore complessità, può essere prevista la nomina di ausiliari del giudice con il compito di coadiuvare quest ultimo nelle operazioni di controllo. 9

8. I CONTRATTI PENDENTI La disciplina del concordato preventivo è sempre stata sprovvista di una disciplina sui contratti pendenti; pertanto, in presenza di un contratto ineseguito, in tutto o in parte, da ambedue i contraenti, si discuteva in dottrina e giurisprudenza circa la disciplina applicabile e, in particolare, circa la possibilità che l esecuzione di tale contratto restasse sospesa ex art. 72 della Legge Fallimentare, ovvero lo stesso potesse essere sciolto o dovesse essere sempre eseguito oppure, infine, dovesse essere considerato come un atto di straordinaria amministrazione tale da richiedere l autorizzazione del giudice, ai sensi dell art. 167 della Legge Fallimentare. Il nuovo art. 186-bis della Legge fallimentare (concordato in continuità), al terzo comma, ha risolto la questione prevedendo che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Inoltre, l art. 169-bis L.F., dispone che il debitore può chiedere. che il Tribunale lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione in tali casi il contraente ha diritto ad un indennizzo per risarcimento del danno..e tale credito è soddisfatto come credito chirografario. Tale norma non si applica ai contratti di lavoro subordinato, ma in ipotesi di concordato preventivo si applicano ammortizzatori sociali specifici ed il dialogo con le OO.SS. diventa molto più agevole rispetto ad un azienda in normale attività. Concludendo, quindi, mentre l azienda può sciogliersi dai contratti cheritiene dannosi, nessuno può chiedere la risoluzione dei contratti per effetto dell accesso al concordato preventivo e le eventuali clausole, talvolta presenti, che prevedono lo scioglimento automatico in caso di procedura concorsuale, sono nulle. 10

9. RIDUZIONE O PERDITA DEL CAPITALE DELLE SOCIETÀ IN CRISI In virtù del disposto del nuovo art. 182-sexies della L.F., dalla data di deposito della domanda di Concordato Preventivo, anche a norma del novellato sesto comma dell art. 161 L.F., e sino alla omologazione, non trovano applicazione alcune previsioni dettate in tema di riduzione del Capitale per perdite e di riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale. La nuova norma precisa, inoltre, che, in pendenza del predetto lassotemporale, non troveranno applicazione le cause di scioglimento previste per il caso di riduzione del Capitale Sociale al di sotto del minimo legale. La citata disposizione chiarisce, da ultimo, che a seguito della riduzione del Capitale Sociale, e sino all avvio del risanamento, gli Amministratori sono tenuti a gestire la società al solo fine di conservare l integrità ed il valore del Patrimonio sociale, trovando applicazione l art. 2486 c.c. il quale, peraltro, prevede una responsabilità personale e solidale degli Amministratori per i danni arrecati ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, in ragione di atti, ovvero omissioni, compiuti in violazione del dovere loro imposto ai sensi della citata norma. Una volta avviato il piano di risanamento, gli Amministratori non sono piùsoggetti, quindi, all obbligo, ed alla responsabilità di cui all art. 2486 c.c. la cui applicazione, condivisibile in un ottica liquidatoria, sarebbe controproducente nell ambito di un operazione volta al risanamento dell impresa. Il Legislatore, con tali disposizioni, mira a conservare la continuità aziendale ma non intende introdurre aree di impunità; infatti, ai sensi del secondo comma dell art. 182-sexies, permane la responsabilità degli Amministratori, ex art. 2486 c.c., per le violazioni già compiute dell obbligo di gestione conservativa del patrimonio (cfr. Jachia IL FALLIMENTARISTA). In conclusione, il secondo comma dell art. 182-sexies non poteva essere più esplicito in ordine alla responsabilità di chi ha 11

amministrato l impresa dal momento in cui si è determinata la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto al Patrimonio Netto, perché in tale norma si afferma che resta ferma, per il periodo anteriore al deposito della domanda di concordato, l applicazione dell art. 2486 c.c. In definitiva, dalle analisi effettuate emergono sempre più elementi che muovono verso l individuazione di un vero e proprio obbligo, qualora si siano registrate perdite patrimoniali significative, di scegliere tempestivamente se risanare l impresa o liquidarla. Esiste la responsabilità in capo agli Amministratori per la mancata tempestiva adozione di una misura di risoluzione negoziata della crisi, qualora abbiano invece proseguito l attività. Per quel che attiene, poi, alle funzioni del Collegio Sindacale, in tema di Prevenzione ed emersione della crisi, nelle Norme di comportamento del Collegio Sindacale nella crisi di impresa, elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, si sancisce espressamente l obbligo da parte del Collegio Sindacale, di porre rimedio tempestivamente a fatti idonei a pregiudicare la continuità dell impresa. 10. TRIBUNALI COMPETENTI IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UN CONCORDATO DI GRUPPO In merito alla individuazione del Tribunale o dei Tribunali competenti, nel caso di società appartenenti al medesimo gruppo, ma aventi sede in comuni diversi, occorre fare delle riflessioni sull opportunità di adire un unico Tribunale. In merito al tema dei gruppi di imprese in crisi, in assenza di normeespresse nella legge fallimentare, la giurisprudenza e la dottrina si sono, piuttosto uniformemente, orientate nel senso di preferire una gestione unitaria delle crisi o insolvenze di più soggetti facenti parte di un gruppo. Anche prima della riforma fallimentare del 2005, presso diversi Tribunali (Crotone, Firenze, Ivrea, 12

Messina, Perugia, Roma, Terni e Pavia), si è affermata la necessità di realizzare procedure di Concordato Preventivo di gruppo. Nel medesimo senso si è orientata la dottrina che esprime il seguente concetto: posto che non è possibile confondere le masse attive e passive delle varie società del gruppo, un concreto contemperamento degli interessi dei creditori delle diverse società può esprimersi attraverso una trattazione sostanzialmente unitaria delle procedure ed una distribuzione temporale degli incombenti delle procedure ( adunanza dei creditori, giudizio di omologazione, ecc..), in modo che la sorte di un concordato possa ragionevolmente dipendere dall esito del procedimento collegato. (così Fabiani, Il gruppo di imprese nella sentenza di omologazione del Concordato Preventivo ). Un orientamento giurisprudenziale (ex multis Tribunale di Roma, 16 dicembre 1997), ha sancito: attesi gli indissolubili collegamenti tra le diverse società, l addivenire a separate procedure sarebbe dannoso sia per le società istanti che per i loro creditori, per cui dovrà essere il Tribunale della controllante a valutare la proposta di concordato nella sua complessità, pur nel rispetto delle rispettive autonomie societarie. Inoltre, recente giurisprudenza (Tribunale di Bergamo, 18-11- 2009; Tribunale di Roma, 14-11-2012, Tribunale di Benevento, 19-10-2011, Tribunale di Asti, 24-09-2012), ha contribuito a rafforzare ed ampliare il concetto di gruppo, attraendo procedure pur distinte - del medesimo gruppo sotto la competenza del medesimo Tribunale, in sostanza dell impresa madre. In particolare, il Tribunale di Asti ha valutato l ammissibilità di un Concordato Preventivo di gruppo osservando che: nulla osta a che ciascuna società faccia riferimento ad un piano unitario ed a una proposta unitaria 13

che sia rivolta a tutti i creditori delle tre società, salvo poi la separazione di ciascuna massa e l approvazione separata da parte dei creditori di ciascuna società. 11. VANTAGGI FISCALI Le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti delle imprese a seguito dell omologazione del concordato preventivo, non sono assoggettate a tassazione a norma dell art. 88 TUIR. 12. CONSIDERAZIONI FINALI Alla luce della disciplina della Domanda di Pre-Concordato sinteticamente descritta, possono formularsi alcune considerazioni in merito ai vantaggi ed alle opportunità che potrebbero derivare dalla presentazione di una Domanda di Pre-Concordato: a) disponibilità, sino dalla data di pubblicazione del ricorso ex art. 161, sesto comma, L.F., nel Registro delle Imprese, del periodo di automatic stay, durante il quale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della Società, né possono acquistare diritti di prelazione; tenuto conto della circostanza che, a causa dello stato di crisi, si potrebbero determinare o aggravare situazioni di tensione con i creditori, inclusi fornitori, l automatic stay potrebbe rappresentare un importante beneficio; anche l inefficacia di ipoteche giudiziali che dovessero essere iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione del predetto ricorso nel Registro delle Imprese rappresenta un indubbio beneficio conseguibile attraverso la Domanda di Pre-Concordato; b) nell astratta possibilità di ottenere lo scioglimento, ovvero la sospensione, per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta, di contratti in corso diversi da quelli indicati nell art. 169-bis, quarto comma, L.F.: l astratta possibilità di ottenere lo scioglimento di contratti 14

eccessivamente onerosi per la Società rappresenta un opportunità da valutare con grande attenzione; c) nell inapplicabilità, a far tempo dalla data di presentazione della Domanda di Pre-Concordato e sino all omologazione del concordato preventivo, delle disposizioni che impongono di ridurre il capitale in caso lo stesso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite ovvero sia sceso al di sotto del minimo legale, ovvero addirittura interamente perduto, e di aumentarlo al fine di evitare lo scioglimento della Società; in concreto, quindi, la Società non si troverebbe, sino all omologa del concordato preventivo, nella condizione di dover ridurre il capitale ovvero a ridurlo e poi aumentarlo, al fine di evitare il verificarsi di una causa di scioglimento della Società medesima; d) nella astratta possibilità di ottenere l autorizzazione all erogazione di finanziamenti prededucibili, ai sensi dell art. 182-quinquies, primo, secondo e terzo comma, L. F., anche assistiti da pegno o ipoteca, o anche di finanziamenti da parte di soci, prededucibili fino all 80% del loro ammontare, da utilizzarsi, eventualmente, previa autorizzazione ai sensi dell art. 182-quinquies, quarto comma, L.F., anche per il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi. 15