MEMORANDUM SINTETICO DISCIPLINA NAZIONALE ITALIANA SUL TRANSFER PRICING

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MEMORANDUM SINTETICO DISCIPLINA NAZIONALE ITALIANA SUL TRANSFER PRICING 1

Premessa Le amministrazioni fiscali internazionali hanno acuito nell ultimo biennio la verifica sui prezzi di trasferimento, transfer pricing policy nelle transazioni infragruppo, al fine di prevenire il fenomeno illecito del trasferimento di reddito imponibile da una società ad un altra di un gruppo, in paesi a differente pressione fiscale. La verifica viene effettuata mediante l applicazione di un principio generale per il quale si prevede che le transazioni infragruppo devono avvenire a "valore normale", con un confronto tra il prezzo applicato con quello praticato dalla stessa impresa, per transazioni comparabili, a un'impresa indipendente ovvero per transazioni comparabili tra imprese indipendenti La disciplina del transfer pricing in Italia è stata innovata ed aggiornata con importanti novità applicative a partire dall anno 2010, con l introduzione di oneri documentali, facoltativi, più genericamente indicati come protocollo sul transfer pricing. La novellata normativa, ora integrata con il TUIR, testo unico imposte sui redditi, riprende quando disposto sulla materia di transfer pricing a livello internazionale, dall OCSE. 2

Transfer Pricing disciplina italiana La disciplina italiana sui prezzi di trasferimento statuisce che i componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente controllano l impresa o ne sono controllate, sono valutati al valore normale, sancendo l applicazione del principio internazionale dell arm s lenght principle, confronto con un mercato di libera concorrenza. Il presupposto soggettivo di applicazione della norma è rappresentato dal requisito del controllo societario, con riferimento al Codice Civile Italiano, che è integrato, altresì, dalle seguenti ulteriori ipotesi: la società non residente in Italia che controlla una impresa residente, l impresa residente in Italia che controlla indirettamente una società non residente, la società non residente e l impresa residente in Italia, che sono controllate da una stessa società. 3

La disciplina italiana sui prezzi di trasferimento, la novità più rilevante intervenuta nel 2010 sotto il profilo del potenziale contenzioso, prevede che se il contribuente provvede a redigere l apposita documentazione indicata dai provvedimenti specifici emanati dall Agenzia delle Entrate, idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati tra le società del gruppo, non si applicano le sanzioni tributarie connesse alla eventuale rettifica sui prezzi di trasferimento. Cosiddetta penalty protection. La predisposizione della documentazione deve essere segnalata all Agenzia delle Entrate, nella dichiarazione dei redditi della società residente in Italia e consegnata nel termine di 10 giorni dalla eventuale richiesta da parte del verificatore. La documentazione per essere considerata idonea deve rispettare rigorosamente i dettati dei provvedimenti emanati dall Agenzia delle Entrate e deve essere aggiornata annualmente. 4

Oneri Documentali - Descrizione I provvedimenti emanati dall Agenzia delle Entrate prevedono che la documentazione idonea di riferimento normativo obbligatorio è costituita da: un documento denominato Masterfile, che contiene informazioni relative al gruppo multinazionale ed alla politica di fissazione dei prezzi di trasferimento nel suo complesso, un documento denominato Documentazione Nazionale, che contiene informazioni specifiche relative alle operazioni infragruppo che la società residente deve documentare, con analisi puntuale del criterio di determinazione dei prezzi di trasferimento dei beni e/o servizi, con l analisi rinvenenti dalla banche dati accreditate delle società comparabili per settore merceologico. Nel caso di società italiana controllata da società non residente, l unico onere documentale è costituito dal documento denominato Documentazione Nazionale. 5

Sinteticamente i due documenti appena descritti devono contenere informazioni, obbligatorie, dettagliate e complete, con riferimento anche alla normativa OCSE, afferenti: la struttura del gruppo, organizzativa ed operativa, le strategie generali perseguite dal gruppo, l analisi dei flussi delle operazioni, la descrizione delle operazioni infragruppo, la descrizione delle funzioni svolte, beni strumentali impiegati e rischi assunti, utilizzo di beni immateriali, marchi brevetti ecc., la policy di determinazione dei prezzi di trasferimento del gruppo. 6

Conclusioni Sebbene la disciplina sinteticamente sopra descritta in materia di redazione della documentazione in materia di transfer pricing, rappresenti una applicazione facoltativa per il contribuente interessato, essa è una rilevante opportunità connessa alla disapplicazione delle sanzioni in sede di eventuale verifica e contestazione in materia specifica. Non da trascurare, altresì, il trasferimento in capo al verificatore, dell onere di provare la non correttezza degli assunti del contribuente pur nell ambito del principio della reciproca collaborazione. A maggior valore di quanto espresso, devesi considerare il fatto che, anche in assenza della redazione della documentazione in materia di transfer pricing, comunque il contribuente, in caso di verifica fiscale in materia di transfer pricing, sarebbe chiamato a documentare e giustificare i criteri con i quali ha definito ogni rapporto economico con le entità del gruppo di appartenenza, senza il beneficio della penalty protection. 7