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IL COLLEGIO DI NAPOLI composto dai signori: - Prof. Avv. Enrico Quadri... Presidente - Dott. Comm. Leopoldo Varriale... Membro designato dalla Banca d'italia - Prof. Avv. Ferruccio Auletta... Membro designato dalla Banca d'italia - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina...Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Avv. Roberto Manzione... Membro designato dal C.N.C.U. (estensore) nella seduta del 13 aprile 2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica FATTO Con e-mail del 4.11.2009 il cliente ha disconosciuto chiedendone il blocco due disposizioni di bonifico, rispettivamente di 3.310,90 e di 3.810,90 effettuate on line il 3 e il 4.11.2009 dal sito web dell intermediario e addebitate sopra distinti conti correnti, uno intestato esclusivamente a lui e l altro cointestato (con il fratello). Il ricorrente ha denunciato l episodio all Autorità di P.S. in tre diverse circostanze (cfr. denunce del 3, del 5 e del 6.11.2009). Nella denuncia del 3.11 il ricorrente ha dichiarato, tra l altro, di non aver (ancora) ricevuto l avviso, tramite sms, dell avvenuta operazione di bonifico, atteso che, come riferisce, il servizio banking online prevede una forma di avviso che [ ] notifica ogni qual volta viene effettuato un bonifico dal [ ] conto con l indicazione dell importo e i dati relativi all operazione disposta. La Banca ha fornito riscontro al reclamo il 19.11.2009 comunicando, in relazione alla richiesta di restituzione dell importo dei due bonifici, che il tentativo di recupero presso il beneficiario non ha avuto successo. Ha respinto, di conseguenza, la richiesta: in particolare l intermediario ha puntualizzato che le disposizioni contestate possono essere impartite esclusivamente tramite il corretto inserimento dei tre diversi codici di accesso e cioè il codice titolare, assegnato dalla Banca, il codice personale, scelto dal cliente al primo accesso al sito, e il codice operativo, anch esso impostato dal cliente e da inserire nella fase finale per convalidare la disposizione. Il ricorrente ha chiesto genericamente il risarcimento del danno subito rinviando, per le motivazioni della richiesta, alla documentazione presentata in fase di reclamo. Ha ribadito, poi, il proprio convincimento di essere stato vittima di frode telematica: ha supposto, infatti, che hacker informatici abbiano clonato, prima, i due codici di Pag. 2/7

accesso al conto corrente online (codice titolare e codice personale) e, poi, il codice di convalida di un operazione di bonifico (password dispositiva). Nelle controdeduzioni, pervenute l 8.2.2010, la Banca ha confermato di ritenere l istanza del cliente insuscettibile di accoglimento. A sostegno, ha osservato, con speciale riguardo al codice operativo necessario per autorizzare eventuali addebiti, che quest ultimo viene creato al primo accesso, e quindi nessuno ne è in possesso prima del cliente; tale circostanza garantisce che esso sia di esclusiva conoscenza del titolare. Ha aggiunto che gli accertamenti non hanno evidenziato segnalazioni di errori o comunque di irregolarità che possano giustificare la richiesta di risarcimento avanzata dal cliente. La Banca si sofferma, infine, sulla questione sollevata dal cliente in una delle denunce presentate all Autorità di P.S. e, poi, riprodotta nelle repliche alle controdeduzioni relativa al malfunzionamento del sistema di notifica sul cellulare, tramite sms, delle operazioni disposte a carico del conto corrente del cliente, precisando che, non avendo il ricorrente attivato il relativo servizio, previsto solo su richiesta, non gli è stata inviata alcuna comunicazione. Il cliente ha replicato alle controdeduzioni con e-mail del 15.2.2010, sostenendo che, dopo l effettuazione dei due bonifici, il suo private banker avrebbe ricevuto una telefonata di un operatore della banca il quale gli avrebbe manifestato un fondato sospetto circa la liceità delle operazioni, trattandosi di bonifici effettuati con urgenza, cosa mai avvenuta prima. Riferisce quindi che, a questo punto, il menzionato private banker lo avrebbe contattato sul posto di lavoro e gli avrebbe consigliato di bloccare i codici di accesso attraverso l apposito servizio messo a disposizione dall intermediario. Della circostanza, afferma il ricorrente, sarebbe stato informato, sempre dal private banker, anche il fratello cointestatario di uno dei conti correnti. Secondo il ricorrente tale ricostruzione risulterebbe comprovata dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalle denunce [ ] presentate al Commissariato. Ha asserito, inoltre, il ricorrente contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca nelle controdeduzioni che il servizio di notifica tramite sms sarebbe stato già attivo da tempo relativamente (però) al (solo) conto corrente a lui intestato. In proposito si è riserva[to] di produrre documentazione attestante tale circostanza. Sostiene, infine, che il servizio di notifica in parola sarebbe stato vanificato a seguito della ricezione di un sms di disattivazione [del servizio] poco prima che fossero effettuate le due operazioni oggetto di contestazione. Conclude il ricorrente ribadendo la assoluta estraneità [ ] ai fatti accaduti, non avendo avuto mai contatti di alcun tipo con [il beneficiario delle operazioni di bonifico]. Nel corso della riunione del 2.3.2010 il Collegio di Napoli dell Arbitro Bancario Finanziario ha deliberato di sospendere la procedura invitando il cliente a produrre ulteriore documentazione ai fini di una compiuta valutazione del caso. La richiesta di integrazione documentale va posta in relazione, in particolare, all affermazione del ricorrente, il quale contrariamente a quanto sostenuto dalla Banca nelle controdeduzioni ha dichiarato nella memoria del 15.2.2010 che il Pag. 3/7

servizio di notifica via sms sarebbe stato già attivo relativamente al (solo) conto corrente a lui intestato, riservandosi, in proposito, di produrre documentazione attestante tale circostanza. In esito alla richiesta, il ricorrente, con nota del 19.3.2010, ha comunicato che in merito all acquisizione dei tabulati di tutti gli sms ricevuti nel periodo in cui è avvenuta la frode on-line, sui cellulari del ricorrente e del fratello non è stato possibile procedere all acquisizione della [ ] documentazione, atteso che i gestori di telefonia mobile tramite i quali sarebbe stato attivato il servizio di notifica sms non sarebbero in grado di fornire i tabulati richiesti stanti le previsioni di cui al D.lgs 196/2003 (normativa sul diritto alla riservatezza). DIRITTO La domanda di risarcimento dei danni che il ricorrente lamenta non può trovare accoglimento. Ciò, da un lato, per la prova, risultante agli atti del procedimento, dell osservanza delle regole di diligenza professionale richiesta all intermediario in termini di adozione di tutti gli accorgimenti tecnici intesi a proteggere la sicurezza nell uso della rete da parte dei clienti in operazioni di conto corrente; dall altro, per la mancata prova dell uso dell ordinaria diligenza da parte del cliente in circostanze nelle quali l uso della suddetta diligenza avrebbe ragionevolmente potuto evitare i danni del cui risarcimento si discute. Sotto il primo profilo, risulta rimanere escluso che all epoca dei fatti per cui è controversia, la tecnologia aveva già messo a disposizione dispositivi più raffinati, sicuri ed affidabili di quelli in concreto adottati e perciò maggiormente adeguati rispetto all obiettivo suddetto (Collegio di Roma, decisione n. 33/10). In tema, appaiono del tutto generiche le osservazioni mosse dal cliente circa la violazione da parte di hackers del sistema dove sono conservati i dati dell intermediario. Né, in concreto, finisce per assumere rilievo determinante (non soltanto per l estrema prossimità temporale della prima offerta del servizio all accadimento dei fatti sub iudice, ma anche per quanto si dirà in relazione all ulteriore profilo della ratio decidendi) la circostanza sostanzialmente neutrale nei significati che se ne possono evincere nei confronti di ciascuna delle parti - che l intermediario avesse preso a offrire la possibilità, dal 19 ottobre 2009, di avvalersi, per i servizi home banking, di un nuovo sistema di autenticazione che prevede l utilizzo della chiavetta O-Key, il dispositivo elettronico in grado di generare un nuovo codice usa e getta (il codice O-Key). Peraltro, l uso del nuovo sistema che, come si legge sul sito dell intermediario, aumenta la sicurezza [ ] on line, solo a partire dal 31 marzo 2010 è divenuto condizione necessaria per fruire dei relativi servizi on line, mentre pro tempore veniva rimesso ad una opzione del cliente, nella fattispecie rimasta non esercitata. Sotto il secondo profilo, già nella decisione n. 46/10 del Collegio di Milano in particolare si osserva che la banca la quale offre servizi on line alla propria clientela ha il dovere di adempiere il proprio obbligo di custodia dei patrimoni dei clienti con la diligenza professionale richiesta dall art.1176 co. 2 c.c., predisponendo misure di Pag. 4/7

protezione tra le quali l invio di sms di conferma dell eventuale disattivazione del servizio di sms-alert e l invio di sms di avviso dell esecuzione dell ordine di bonifico idonei ad evitare l accesso fraudolento di terzi ai depositi dei propri clienti, o a neutralizzarne gli effetti. Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale risalente ad affermazioni anche dell Ombudsman, concernenti la concorrente responsabilità della banca che non abbia approntato sistemi di allarme idonei ad evitare i più evidenti fenomeni di comportamenti fraudolenti perpetrati da terzi a danno del titolare di un conto on line (ric. n. 3556/2007). Nella fattispecie in esame, rilevato che in linea di principio la convenzione in essere tra le parti contiene la previsione che il Cliente è [ ] responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dall abuso o dall uso illecito dei codici di accesso (art. 66), nonché quella per cui il Cliente e la banca attribuiscono efficacia probatoria alle scritture ricavabili dai sistemi e dalle procedure informatiche utilizzate per il funzionamento dei servizi stessi (art. 74), appare dirimente, per le specifiche modalità degli accadimenti, proprio la mancata richiesta di fruizione da parte del ricorrente del servizio di notifica via sms dell intervenuta disposizione di addebito: servizio offerto dalla Banca, siccome incontestato tra le parti, e nella sua autoresponsabile determinazione non acceduto, per quanto è dato rilevare dalla documentazione, dal cliente. Se è vero, infatti, che nel servizio di home banking l uso dei codici di accesso e della password dispositiva consente, rispettivamente, l identificazione del titolare e l autorizzazione dei pagamenti da lui disposti, sicché i bonifici (anche se fraudolenti, e però) eseguiti previa corretta digitazione di tali codici appaiono giuridicamente riconducibili al titolare del servizio, è altrettanto vero che - nel peculiare contesto che qui interessa - l esecuzione diacronica di una pluralità di bonifici avrebbe potuto essere impedita dagli appositi servizi telefonici di avviso dell operazione in corso e i danni, per il caso di frode, prevenuti. In particolare, ove il ricorrente avesse concretamente fruito del servizio di allarme via sms con riferimento già al primo conto corrente a lui individualmente intestato (e dal quale muove la disposizione di addebito temporalmente anteriore), la scelta di fruire del servizio di allerta telefonica nell evitare, probabilmente, qualsiasi danno, ostacolando lo stesso completamento dell iter operativo del primo bonifico avrebbe certamente potuto impedire l esecuzione (almeno) del secondo bonifico (pure asseritamente fraudolento) mediante l impiego di altro conto online del medesimo ricorrente (sebbene cointestato). A questo deve, poi, aggiungersi che la come pacifico mancata attivazione del servizio di allerta via sms ha impedito pure la istantanea conoscenza dell esecuzione in corso del bonifico in data 4.11: bonifico accreditato ancora in favore del medesimo beneficiario di quello già operato sul conto di esclusiva intestazione del ricorrente. Si sarebbe trattato di allerta assai rilevante, in considerazione del fatto che era già intervenuta, poiché si era in data 4.11, la denuncia all Autorità di P.S. dell (asseritamente) indebito beneficio ricevuto dallo stesso destinatario dell accredito del giorno precedente, ciò che avrebbe contribuito ad Pag. 5/7

accertare l eventuale carattere fraudolento della complessiva, quanto unitaria, operazione informatica. Ora, nell assoluto difetto di prova anche del fatto che un sms di disattivazione [del servizio] poco prima che fossero effettuate le due operazioni oggetto di contestazione sia stato inviato al ricorrente (che pure aveva fatto dichiarazioni all Autorità di P.S. incompatibili con la consapevolezza dell intervenuta disattivazione), tale (mera) affermazione non può valere a contrastare efficacemente la negazione, recisamente quanto costantemente e univocamente operata dalla Banca, della stessa richiesta di attivazione del servizio da parte del cliente. E ciò senza dire che, in un contesto di non particolare nitore espositivo della frammentata narrazione degli eventi di cui si discute, appare specialmente non lineare la serie delle affermazioni difensive del ricorrente concernente la questione della suddetta attivazione, già soltanto osservando come - mentre la denuncia dell intervenuta disattivazione, data anch essa per operazione non imputabile al cliente, sembra riferita a entrambi i conti gestiti dal ricorrente - risulti di contro ammessa da costui la originaria inattivazione del servizio per il secondo, quello cointestato, al quale è stato addebitato il bonifico posteriore. Nella memoria del 15.2.2010 il ricorrente ha, infatti, allegato la circostanza che il servizio di notifica tramite sms sarebbe stato attivo relativamente al (solo) conto corrente a lui intestato, e si è riservato di produrre documentazione attestante tale circostanza. Detta riserva, come noto, non è stata poi sciolta neppure all esito della sollecitazione operata dal Collegio, in conseguenza della quale la parte ha giustificato l inosservanza dell onere probatorio con limiti di accesso all archivio degli operatori telefonici, nulla viceversa adducendo per asseverare la precedente (e diversa) affermazione di aver (comunque) richiesto onde poterne concretamente fruire il servizio: elemento, questo della richiesta alla Banca, palesemente estraneo, nella relativa necessità di prova, ai limiti opponibili all accesso alle banche-dati degli operatori telefonici. Pertanto, il Collegio ritiene che il mancato assolvimento dell onere della prova già del fatto rappresentato dalla richiesta di attivazione del servizio di notifica dell addebito via sms (che è da presumere idoneo a impedire, per il caso di frode, l esito dell imputazione giuridica dell addebito) determini, di per sé, il ragionevole convincimento che il danno lamentato dal cliente sia stato determinato esclusivamente dal mancato uso dell ordinaria diligenza da parte sua, ricusando l offerta di un servizio che avrebbe specificamente consentito, da un lato, di prevenire che la complessiva operazione di addebito se non anche, come altamente probabile, del tutto evitata fosse (almeno) portata alle conseguenze ulteriori e, dall altro, contribuito a definire il carattere fraudolento altresì della frazione (eventualmente) già realizzatasi, consentendo il tempestivo accertamento delle condizioni per la eventuale condictio indebiti e la corrispondente elisione del danno. Condictio indebiti di cui, comunque, non soccorre alcun elemento di prova circa l esperimento a cura del ricorrente, in ipotesi legittimato (in ciò rinvenendo il Collegio nuova omissione d uso dell ordinaria diligenza). Pag. 6/7

In definitiva, alla luce degli elementi concretamente caratterizzanti la vicenda in esame, ad alcun risarcimento del danno può essere dichiarata tenuta la Banca, anche nella prospettiva di cui all art. 1227 c.c. Il Collegio non accoglie il ricorso. PQM firma 1 Il Presidente Pag. 7/7