R I C O R S O PRELIMINARMENTE

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Transcript:

Aquilino Caprara Via Arsenale 27 6710 Biasca Spettabile Consiglio di Stato del Cantone Ticino Residenza governativa tramite Municipio del Comune di Biasca 6710 Biasca Biasca, 12. Novembre 2013 R I C O R S O che presenta Aquilino Caprara, Via Arsenale 27, 6710 Biasca C O N T R O Comune di Biasca Consiglio Comunale di Biasca, rappresentato dal presidente del CC, Municipio di Biasca, 6710 Biasca Variante di piano regolatore area ex Arsenale CP17 particella no. 2293 RFD Biasca E il centro comunale di interesse regionale legato alle attività pompieristiche e della protezione civile CP29 particella no. 5623 RFD Biasca PRELIMINARMENTE 1. La pubblicazione della variante di piano regolatore è avvenuta dal 22 ottobre 2013 al 20 novembre 2013. I termini di ricorsi sono dati quindici giorni dopo il termine di scadenza della pubblicazione. Il ricorso è quindi tempestivo. 2. Il qui ricorrente è domiciliato a Biasca in Via Arsenale 27. La legittimazione è pacifica. 1

VERIFICA LEGALITA 3. Il piano regolatore di Biasca è datato 1992. Sono passati ben 22 anni e oltre se si tiene conto dell inizio degli studi dello stesso. Nel frattempo la legislazione e la giurisprudenza hanno subito diverse modifiche tanto che una variante su una superficie di 19'000 mq. Di terreno, con una forte incidenza finanziaria, è inammissibile. In effetti LOC, Lalpt applicabile alla presente procedura, nonché la nuova Lst, prevedono come il Comune debba revisare ogni 10 anni il proprio PR. Si richiama a tal proposito la LOC art. 13 par. d) e la Lst art. 33. In particolare il vecchio PR non presenta su tutto l insieme il calcolo della contenibilità, la sottrazione del suolo agricolo, l impatto fonico. Con MM no. 25 2013 del 21 agosto 2013 il Municipio di Biasca ha chiesto un credito di Fr. 262'000. per la revisione generale del proprio PR. Risulta quindi defatigatorio chiedere una variante su un solo comparto piuttosto importante e che condiziona tutta la pianificazione locale e nel contempo iniziare una variante di PR. Fa oltremodo specie questo comportamento se si pensa che il Municipio, nella stessa seduta del CC che ha approvato la variante qui contestata, ha ritirato, per i motivi sopraesposti, analogo MM inerente una variante fondo SES. Si tratta del MM no. 1 dell 8 gennaio 2013 sui fondi 2739 e 2742 RFD Biasca. Prove: Si richiama dal Municipio di Biasca: MM 25 2013 del 21 agosto 2013, MM 1-2013 dell 8 gennaio 2013, relative risoluzioni dei CC, verbali degli stessi. Già per questi motivi la decisione del CC di approvare il MM no. 2 del 15 gennaio 2013 va anche qui annullata. VERIFICA VARIANTE FONDO 5623 RFD Biasca, Patriziato di Biasca 2

4. La proposta di reinserimento in zona R3 è inammissibile. Manca il calcolo della contenibilità su tutto il territorio, la sottrazione del suolo agricolo ed inoltre il fondo è manifestamente esposto ai rumori sia della strada cantonale del Lucomagno che la strada Comunale. E altresì assai noto che il territorio di Biasca è nella sua parte edificabile sovradimensionato e anche una puntuale e corretta verifica, totalmente mancante, non porterebbe ad un esito favorevole. Di riflesso stesso ragionamento vale per l impatto fonico. Si fa osservare a codesta autorità che comunque il fondo è al margine della zona edificabile e un ampliamento non è ammesso. Non sono per contro ammessi altri tipi di zona. La situazione attuale non è compatibile con la variante fondo ex Arsenale, mapp. 2293 FD Biasca. Per questi motivi il fondo 5623 RFD Biasca non può essere inserito in zona edificabile. VERIFICA VARIANTE FONDO 2293 RFD Biasca, Comune di Biasca. Contenibilità 5. Anche in questo caso non è dimostrato il calcolo sulla contenibilità dell intero territorio di Biasca. La sola indicazione del numero delle nuove unità insediate non è sufficiente. Come si è già detto la zona edificabile di Biasca è sovradimensionata in rapporto alle future necessità dei prossimi 15 anni. Per carenze pianificatorie la risoluzione CC va anche qui annullata. Verifica attribuzione fondo mapp. 3039 e 5399 RFD Biasca Sede Tre Valli Soccorso 6. Pur non avendo gli stabili precisa destinazione a testimonianza della vetustà del PR Biasca i fondi indicati 3039 e 5399 RFD Biasca sono la sede di Tre Valli Soccorso (prima Samaritani e servizio ambulanza) dal 1983. Negli stabili ex Arsenale si intende portare detto servizio senza dare una destinazione d uso ai fondi citati. Ciò è inammissibile se si tiene conto che il fondo è proprietà del Patriziato di Biasca e che verrebbe con ciò a cadere la destinazione d uso. Per carenze pianificatorie la risoluzione CC va anche qui annullata. 3

Verifica insediamenti 7. Nello studio di fattibilità è previsto l insediamento del Centro di apprestamento Pci. Detto centro, tramite la Protezione Civile stessa, è destinato su fondi del Comune di Bodio. La procedura, che è unicamente della PCi e non del Comune di Biasca, è in fase avanzata. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale Svizzero una variante di PR in zona AP deve essere piuttosto precisa. Vale a dire che i presupposti per la realizzazione delle strutture previste devono avere un grado di possibilità di realizzazione assai certo. Non solo il Municipio di Biasca non può dimostrare e non dimostra questo ma ne vale il contrario. Con lettera 24 giugno 2011 la PCi da precise comunicazioni in tal senso. La variante risulta quindi inammissibile per contrasti ai principi pianificatori e alla giurisprudenza del TF. Per carenze pianificatorie e in violazione alla giurisprudenza, la risoluzione CC va anche qui annullata. Prove: Allegato lettera PCi del 24 giugno 2011, richiamo documentazione completa inserimento Centro apprestamento regionale dal Comune di Bodio e dalla PCi Biasca, audizione teste presidente PCi Roberto Zanetti. 8. Nello studio di fattibilità (preliminare) e nel MM, oltre ai rapporti di pianificazione, diversi edifici risultano privi di destinazione. O meglio la loro destinazione non è chiara. Nella scheda 2.1 del 18 dicembre 2006 studio di fattibilità in giallo sono indicati vagamente due edifici come contenuti pubblici, senza precisa destinazione. Ciò è inammissibile e rappresenta carenze pianificatorie. Sempre nello stesso documento sono indicati in verde i nuovi magazzini comunali ma non è dato una verosimiglianza sulla necessità. Soprattutto non è data la nuova destinazione degli attuali magazzini comunali indicati nel PR in vigore come CP3. Anche in questo caso vi è crassa violazione dei principi pianificatori. Oltre a ciò come detto viene a mancare il sedime PCi rappresentato in arancio sulla scheda. Prove: Studio fattibilità (preliminare) del 18 dicembre 2006 e in particolare scheda 2.1a 4

Per carenze pianificatorie e in violazione alla giurisprudenza, la risoluzione CC va anche qui annullata. Sostenibilità finanziaria 9. Con l adozione di un PR secondo la LOC art. 164 b e art. 15 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contenibilità dei Comuni occorre dimostrare, con un certo grado di precisione, la sostenibilità finanziaria dell intero investimento. La variante di PR a tal proposito è del tutto silente. Vi è indicato un investimento non attendibile di 10 milioni di franchi ma manca una scheda di ricavi affitti, manutenzione immobili, gestione, ecc. Il tutto da rapportarsi alla sostenibilità del Comune. Va qui detto che gli stabili devono essere trasformati con il sistema Minegie plus. Lo studio citato non è attendibile. Cifre reali, per una cubatura di 50'000 mc., indicano una spesa reale di 25 milioni di franchi più la strada a confronto dei 7 previsti dedotti i 3 della PCi (parte interrata). Per carenze pianificatorie e in violazione alla giurisprudenza, la risoluzione CC va anche qui annullata. Principio della contenibilità e dello sfruttamento parsimonioso del territorio Come si è detto il fondo è di 19'000 mq. circa. Troppi per un insediamento del genere in relazione al principio sulla contenibilità, alla densificazione del territorio ecc. Una violazione grave dei principi fondamentali, carenti pure di verifica e di proposte alternative. Per carenze pianificatorie e in violazione alla giurisprudenza, la risoluzione CC va anche qui annullata. Principio sulla caratteristica di zona Come si è detto il fondo è di 19'000 mq. circa. Troppi per un insediamento del genere in relazione al principio sulla contenibilità, alla densificazione del territorio ecc. Una violazione grave dei principi fondamentali, carenti pure di verifica e di proposte alternative. 5

10. La zona Ai Grotti, che dovrebbe essere protetta, è tipicamente zona residenziale. L inserimento di una struttura molesta va in suo contrasto e inammissibile. I principi pianificatori non ammettono tutto ciò. Già il territorio di Biasca, con le sue infrastrutture è disordinato con i campi di calcio al Vallone e la pista di Ghiaccio a sud del paese. Lo sarebbe ancora di più se in zona tipicamente residenziale verrebbe inserita un attività molesta di interesse regionale. Prove: sopralluogo. Viabilità 11. La delicata struttura viaria, non verificata con le nuove normative di legge, dovrebbe sopportare un gran numero di veicoli in più. In particolare si creerebbero gravi fonti di pericolo dovendo i mezzi di soccorso (pompieri, ambulanza) attraversare a ogni chiamata urgente tutto il territorio. Lo stesso Municipio ammette trattasi di pista veloce inammissibile e inopportuna. Inquinamento fonico 12. Per stessa ammissione del Municipio (supportata da diversa documentazione) l insediamento dovrebbe avere il grado di sensibilità III ai rumori. E inammissibile e in grave contrasto con i principi pianificatori affiancare una attività molesta a una zona residenziale. Va qui detto che il vincolo Arsenale non è più attuale e per natura, con abbandono della struttura da parte della Confederazione e del Dipartimento militare è decaduto. Inammissibile è il principio enunciato dal Municipio di Biasca in merito alla situazione preesistente, peraltro come detta decaduta dagli eventi e dalla storia. 6

Prove: documenti da A a F sopralluogo, Verifica alternative 13. Premesso che il Municipio di Biasca non si china nemmeno su possibili alternative va detto che vi sono zone meglio indicate a tale scopo. In particolare è importante che i veicoli di soccorso, ma anche la PCi per quanto irrilevante visto la destinazione su Bodio, abbiano a porsi vicino all autostrada e alle strade cantonali che portano in Riviera, Leventina, Blenio, senza attraversare la zona residenziale. Non tocca al qui ricorrente dimostrare in queste sede valide alternative peraltro facili da individuare. Va detto che il fondo Al Ramon è senz'altro più indicato. Garanzia della proprietà 14. E previsto un esproprio inammissibile su tutta via Ai Grotti. Esso è in contrasto con la garanzia sulla proprietà essendo non dimostrata la necessità di ubicazione vincolante degli stabili ex Arsenale a Centro servizi. Al contrario l insediamento è in grave contrasto con i principi pianificatori. Inserimento nel paesaggio 15. Non è dimostrato il corretto inserimento nel paesaggio della struttura. Gli interventi previsti come la chiusure delle pensiline rappresentano un grave deturpamento alla zona e vanno ad intaccare irrimediabilmente gli stabili protetti da vincoli di interesse cantonale. 7

Verifica rapporto preliminare 16. A pag. 4 variante pianificatoria il DT sottolinea l inadeguatezza della posizione Centro servizi per i veicoli d emergenza. Lo stesso DT rileva che lo studio di fattibilità è carente ai sensi dell art. 3 OPT. Non solo la zona è inadatta a simile insediamento ma non è dimostratola necessità di inserire negli stabili ex Arsenale detti servizi. La posizione CP 29 è senz altro più adatta ma le soluzioni sono molteplici. Essendo l insediamento in contrasto con la LPT, ed in particolare con l art. 3 il tutto va annullato. 17. A pag. 5. ben si rileva come la viabilità non è adatta e il piano viario risulti obsoleto. Il Municipio pretende di fare dei paragoni con il traffico generato dall attività ex Arsenale. Anzitutto l Arsenale è in disuso dal 2006 e la Confederazione ha rinunciato a qualsivoglia attività. Di conseguenza il vincolo è decaduto senza poter pretendere di riutilizzarlo per altre attività tutt altro che simili. I calcoli presentati non corrispondono comunque alla realtà (v. allegato). 18. A pag. 6. Si rileva come il grado di sensibilità corrisponda al grado III. Ciò è in contrasto in quanto non si può accostare un terreno di grado III a una zona residenziale. Interventi fonici ne vincoli sono ammissibili. Non solo ma nel Centro servizi è ventilata l ipotesi di sale multiuso o altro, senz altro di grado I. Di conseguenza anche all interno del fondo vi è grave conflittualità. A differenza del rapporto preliminare anche a est sorgono 2 abitazioni. 19. Sempre a pag. 6. il DT si sofferma sulle linee di arretramento. Non è possibile per legge concedere a priori deroghe in quanto le distanze da strade sono inderogabili sia per le costruzioni fuori terra che per quelle interrate. Non si può progettare un edificio nuovo sapendo che lo stesso necessita di una deroga e adeguare il PR in tal senso. 20. A pag. 7 inoltre, seppur di fronte a un caso estremo, la zona è da ritenersi soggetta a pericolo di alluvione. Parallelamente vi è il Riale Dragone che già in passato ha dato problemi. 8

P Q M Si chiede a codesta autorità piaccia giudicare: 1. Il ricorso è accolto, 2. La risoluzione CC di Biasca MM no. 2 del 15 gennaio 2013 è annullata, 3. Protestate spese e ripetibili. Si allega: documenti da A a F A Lettera Enti del 30 novembre 2005 B Lettera del sig. Columberg del 15.09.08 C Lettera risposta Corpo Civici Pompieri del 19 settembre 2008 D Lettera Ente regionale PCi 24 giugno 2011 E Lettera Comune di Bodio 22 maggio 2013 F MM Municipio Bodio N.4/2013 Si richiede un sopraluogo Con ogni ossequio: Aquilino Caprara 3 copie 9