Tribunale di Venezia, 27 novembre 2014. Presidente Farini. Estensore Fidanzia.



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Tasso soglia dell'usura: rilevano solo gli interessi di mora relativi alla rata non pagata. L'ammortamento cd. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo Tribunale di Venezia, 27 novembre 2014. Presidente Farini. Estensore Fidanzia. Usura - Verifica del superamento del tasso soglia - Interessi di mora - Rilevanza Tra le voci di cui si deve tenere conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia a norma dell art. 644 comma 4, cod. pen., rientrano anche gli interessi moratori, atteso che se è vero che la loro concreta applicazione dipende esclusivamente dalla condotta (eventuale) di mora del correntista, la pattuizione e la determinazione della misura degli stessi è inscindibilmente legata alla stipula del contratto di erogazione del credito, con la conseguenza che anche per tale voce si pone l esigenza, che è alla base della normativa antiusura, di prevenire eventuali abusi del creditore ai danni del debitore che si trova in uno stato di soggezione. Usura - Verifica del superamento del tasso soglia - Inclusione degli interessi di mora - Metodo di calcolo - Applicazione del tasso di mora esclusivamente sulla somma non pagata - Sommatoria degli interessi convenzionali e moratori - Superamento del tasso soglia esclusivamente in caso di mancato o ritardato pagamento Allo scopo di verificare il superamento del tasso soglia d'usura tenendo conto anche degli interessi di mora, non si può procedere alla sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio. La base di calcolo per l applicazione del tasso convenzionale è, infatti, assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora, atteso che, mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica, invece, soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata. Pertanto, gli interessi convenzionali e quelli moratori dovranno essere sommati, ma sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, con la conseguenza che si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un importo complessivo di interessi che, rapportato alla quota di Riproduzione riservata 1

capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. Usura - Sanzione della non debenza degli interessi di cui all'articolo 1815 c.c. - Mora del debitore - Oggetto della sanzione sono solo gli interessi dovuti nel periodo di mora In tema di applicazione della sanzione, prevista dall'articolo 1815 c.c., della non debenza degli interessi nell'ipotesi di superamento del tasso soglia anti usura, fino a quando non si verifica l'evento della mora del debitore, difetta il presupposto giuridico anche solo per ipotizzare in astratto l'applicazione della sanzione in questione. Una volta che si verifichi il ritardo nell'adempimento ovvero l'inadempimento, ove si registri in concreto il superamento del tasso soglia di usura per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, gli interessi "usurari" pattuiti che incorrono nella sanzione dell'articolo 1815, comma 2, c.c. sono solo quelli dovuti nel periodo di mora, perché è solo in questo periodo che può ritenersi perfezionata la pattuizione usuraria e sussistente sotto il profilo oggettivo l'usurarietà. L'applicazione dell'articolo 1815 citato comporta la rilevanza nel periodo di mora di tutti gli interessi che hanno concorso a superare il limite usurario, a qualsiasi titolo dovuti, sia, quindi, quelli convenzionali, sia quelli di mora; detta applicazione non può, tuttavia, portare alla sanzione della non debenza di interessi (corrispettivi) che antecedentemente alla (solo eventuale) condotta dimora del debitore da soli non presentavano alcun profilo di usurarietà, per mancato superamento del limite di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996. Ammortamento a rate costanti cd. alla francese - Anatocismo - Esclusione Il metodo di ammortamento a rate costanti cd. alla francese non dà luogo di per sé all'anatocismo. Come, infatti, sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Ne può sostenersi che si sia in presenza di un interesse "composto" per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di Riproduzione riservata 2

interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese è più ossequioso del dettato dell'articolo 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. (Massime a cura di Franco Benassi - Riproduzione riservata) omissis ORDINANZA Le sig.re Pc. e Pz., rispettivamente titolari della quota di 3/10 in piena proprietà e di 7/10 di nuda proprietà, la prima, e della quota 7/10 del diritto di usufrutto, la seconda, dell immobile pignorato nella procedura esecutiva RGE 331/13, hanno proposto reclamo avverso l ordinanza con la quale il G.E. della suddetta esecutiva immobiliare ha rigettato l istanza di sospensione dell esecuzione formulando i seguenti motivi: 1a) è stata riproposta, al fine di invocare la non debenza di alcun interesse, l eccezione, non accolta dal giudice di prime cure, di nullità ab origine ex art. 1815 cod. civ. della clausola di interessi contenuta nel contratto di mutuo fondiario dd. 25.11.2003 stipulato da Pc. Ch. (con l intervento di Pi. Fl. quale usufruttuaria e terza datrice dell ipoteca) con la Banca di Credito Cooperativo del Friuli, azionato come titolo esecutivo nella esecuzione immobiliare n. 331/2013; 1b) è stato eccepito altresì che il contratto di mutuo fondiario di cui è causa, generando il calcolo di interessi su interessi, incorre nel divieto di anatocismo di cui all art. 1283 cod.; 2) è stata riproposta l eccezione che la suddetta procedura esecutiva violerebbe il diritto di abitazione spettante a Pi. F. sul bene pignorato ed acquistato ex lege nel 1996 a seguito del decesso del marito Pc. A.; 3) è stata nuovamente invocata la natura usuraria dei crediti fatti valere, in sede di intervento dalla Banca di Credito Cooperativo del Friuli e dalla Banca Popolare di Vicenza, sulla base di decreti ingiuntivi non opposti e ciò sul rilievo che la normativa antiusura dovrebbe comunque applicarsi anche in presenza di titolo esecutivo definitivo. Tutte le doglianze delle reclamanti non appaiono meritevoli di accoglimento e vanno quindi respinte. In ordine alla problematica di cui al punto 1), va premesso che le reclamanti hanno invocato la natura usuraria degli interessi pattuiti sul rilievo che il contratto di mutuo fondiario stabilisce in caso di mora la contestuale applicazione degli interessi, corrispettivi e moratori, con la conseguenza che cumulando il tasso contrattuale del 3,71 % con il tasso moratorio del 5,71% si ottiene il tasso complessivo del 9,42 % superiore al tasso soglia del 6,23%. Ne consegue che la sanzione prevista dall art. 1815 cod. civ. della non debenza di alcun interesse deriverebbe anche nel caso di specie dal dettato dell art. 644 c.p. che punisce chiunque si fa dare o anche solo promettere, sotto qualsiasi forma, in corrispettivo di una somma di denaro interessi usurari. Ad avviso di questo Collegio l impostazione di parte reclamante non appare persuasiva. Riproduzione riservata 3

In primo luogo, si condivide che tra le voci di cui si deve tenere conto ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, a norma dell art. 644 comma 4 cod. pen., rientrino anche gli interessi moratori (vedi Cass. n. 350/2013), atteso che se è vero che la loro concreta applicazione dipende esclusivamente dalla condotta (eventuale) di mora del correntista, la pattuizione e la determinazione della misura degli stessi è inscindibilmente legata alla stipula del contratto di erogazione del credito, con la conseguenza che anche per tale voce si pone l esigenza, che è alla base della normativa antiusura, di prevenire eventuali abusi del creditore ai danni del debitore che si trova in uno stato di soggezione. Tuttavia, non è senz altro corretto, al fine della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, procedere all operazione prospettata dalla parte reclamante di mera sommatoria in astratto tra il tasso convenzionale ed il tasso moratorio. A tal proposito, la base di calcolo per l applicazione del tasso convenzionale è assolutamente diversa da quella per la determinazione degli interessi di mora atteso che mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale complessivo residuo ancora dovuto, il tasso di mora si applica soltanto sulla somma non pagata, ovvero sulla rata (comprensiva di quota di capitale ed interessi) scaduta e non pagata. Pertanto si devono sì sommare sì gli interessi convenzionali e quelli moratori ma sulla base dei criteri di calcolo sopra indicati, con la conseguenza che si verificherà, in concreto, il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo ad un conteggio complessivo di interessi che, rapportato alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento. Nel caso di specie, le parti reclamanti si sono limitate, come detto, alla mera sommatoria in astratto tra tasso convenzionale e tasso di mora senza neppure accertare se, alla stregua dei criteri sopra menzionati, vi fosse stato un superamento del tasso soglia. In ogni caso, anche ammettendo che, nel caso di specie, applicando i parametri sopra indicati, si fosse verificato, per effetto dell applicazione degli interessi moratori, il superamento del tasso soglia anti-usura, comunque la sanzione non avrebbe potuto essere quella auspicata dalla parte reclamante di non debenza ex art. 1815 cod. civ. di alcun interesse per effetto della dedotta nullità ab origine della clausola pattizia contenuta nel contratto di mutuo fondiario. Orbene, dato che l art. 1815 comma 2 cod. civ. sanziona con la nullità e con la conseguente non debenza di alcun interesse la pattuizione di interessi usurari, ove l usurarietà, ovvero il superamento del tasso soglia anti usura stabilito secondo i criteri di cui all art. 2 comma 4 L. n. 108/1996, si determini (unitamente al conteggio delle altre voci indicate all art. 644 comma 4 c.p.) solo per effetto della contestuale applicazione di interessi moratori, fino a quando non si verifichi l evento- mora del debitore difetta il presupposto giuridico anche per solo ipotizzare in astratto l applicazione della sanzione dell art. 1815 cod. civ.. Una volta che si verifichi il ritardo nell adempimento o l inadempimento, ove si registri in concreto il superamento del tasso soglia anti usura per effetto del cumulo degli interessi corrispettivi e moratori, gli interessi Riproduzione riservata 4

usurari pattuiti che incorrono nella sanzione dell art. 1815, comma 2 cod. civ. sono solo quelli dovuti nel periodo di mora, perché è solo in questo periodo che può ritenersi perfezionata la pattuizione (precedentemente solo in via potenziale) usuraria e sussistente sotto il profilo oggettivo l usurarietà nei termini sopra precisati. Né a differenti conclusioni nel senso di applicare la sanzione della non debenza degli interessi anche per il periodo anteriore alla mora - può addivenirsi eventualmente richiamando l art. 1 comma 1 Dl 29.12.2000 n. 394 che recita Ai fini dell applicazione dell art. 644 del codice penale e dell art. 1815 cod. civ., secondo comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque a titolo, indipendentemente dal loro pagamento. L applicazione della norma sopra citata comporta solo che la sanzione di cui all art. 1815 cod. civ. involga nel periodo di mora tutti gli interessi che hanno concorso a superare il limite usurario a qualsiasi titolo dovuti, sia quindi quelli convenzionali che quelli di mora, ma non può certo portare alla sanzione della non debenza di interessi (corrispettivi) che antecedentemente alla (solo eventuale) condotta di mora del debitore da soli non presentavano alcun profilo di usurarietà, non configurandosi il superamento del limite di cui all art. 2 comma 4 L. n. 108/1996. Con riferimento al motivo di cui al punto 1b), va osservato che non si condivide l assunto di parte reclamante, che si fonda sulle conclusioni della consulenza tecnica di parte depositata in atti, secondo cui sarebbe stato concluso un contratto di mutuo fondiario in violazione dell art. 1283 cod. civ. In particolare, secondo il CTP di parte reclamante, il contratto di mutuo fondiario, con metodo di ammortamento a rate costanti, di cui è causa dà luogo all anatocismo per due ordini di considerazioni : - per effetto dell applicazione al piano di ammortamento della cosiddetta formula francese, che determinerebbe la produzione dell interesse composto invece che di quello semplice proprio del sistema italiano, impostato su un piano di ammortamento a capitale costante; - per effetto dell applicazione degli interessi di mora per ritardati pagamenti dato che tali interessi vengono applicati sul totale della rata scaduta e quindi anche sulla quota di interesse propria del piano di ammortamento. Con riferimento alla seconda ipotesi, condivide questo Collegio che per effetto dell applicazione degli interessi moratori, si verifichi un fenomeno di anatocismo, che non è, tuttavia, nel caso di specie, vietato dalla legge. A tal proposito, va osservato che se è pur vero che, a seguito dell entrata in vigore del Testo Unico Bancario, anche nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo, non è più ammessa l automatica capitalizzazione degli interessi, tuttavia, a norma dell art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell art. 120 comma 2 TUB), l anatocismo è ammesso ove le parti nel contratto di mutuo lo abbiano espressamente pattuito, prevedendo, in caso di inadempimento nel pagamento delle rate alle scadenze temporali predefinite, la produzione di interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento (vedi Cass. 22.5.2014 n. 11400). Nel caso di specie, se si esamina la clausola di interesse moratorio inserita nel contratto di mutuo fondiario di cui è causa così si legge: la Riproduzione riservata 5

parte mutuataria si obbliga inoltre a corrispondere alla Banca su tutte le somme non pagate alla rispettive scadenze, a decorrere dal giorno della scadenza fino a quello dell effettivo pagamento, l interesse di mora nella misura del tasso contrattuale corrente, come sopra determinato, aumentato di 2(due) punti. Dunque, la clausola anatocistica è stata espressamente pattuita in conformità all art. 3 della delibera CICR e come tale non incorre nel divieto di cui all art. 1283 cod. civ. Questo Collegio non condivide invece l assunto secondo cui il metodo di ammortamento a rate costanti c.d. alla francese darebbe luogo di per sé all anatocismo. Come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito (vedi recentemente sentenza n. 5733 del Tribunale di Milano del 5.5.2014;, vedi anche Trib. Milano 30.10.2013; Tribunale di Pescara 10.4.2014; Trib. Di Benevento n. 1936 del 19.11.2012), tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente, ovvero sul capitale originario detratto l importo già pagato con la rata o con le rate precedenti. Gli interessi convenzionali sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può affermarsi, come fa il CTP di parte reclamante, che si sia in presenza di un interesse composto per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all italiana che si fonda sulle rate a capitale costante. Non vi è dubbio che il piano di ammortamento alla francese sia più ossequioso del dettato dell art. 1194 cod. civ. prevedendo correttamente un criterio di restituzione del debito che privilegi sotto il profilo cronologico l imputazione più ad interessi che a capitale. 2) Con riferimento al secondo motivo di reclamo, va osservato che, ad avviso di questo Collegio, il diritto di abitazione spettante alla sig.ra Pz. Non è opponibile al creditore ipotecario non risultando essere mai stato trascritto e comunque sicuramente non in epoca anteriore all iscrizione dell ipoteca. A tal proposito, la norma da applicare al caso di specie non è l art. 2810 cod. civ. quanto l art. 2812 del codice civile secondo cui le servitù di cui sia stata trascritta la costituzione dopo l iscrizione dell ipoteca non sono opponibili al creditore ipotecario il quale può vendere la cosa come libera. La stessa disposizione si applica per i diritti di usufrutto, di uso e di abitazione. Peraltro, anche ove si volesse addivenire a diverse conclusioni, in ogni caso, l esistenza di un diritto di abitazione gravante su un immobile non impedirebbe comunque il suo assoggettamento ad esecuzione forzata, incidendo la costituzione del diritto reale di godimento solo sul valore del bene pignorato e sulla sua appetibilità (analogamente a quanto avviene allorquando il bene è oggetto di un contratto di locazione opponibile alla procedura). Dunque, la richiesta delle reclamanti di sospensione dell esecuzione è destituita di fondamento. Riproduzione riservata 6

3) Il terzo motivo di reclamo va parimenti disatteso. Le reclamanti, nell opporsi al diritto degli istituti di credito di agire esecutivamente sulla base di decreti ingiuntivi non opposti, fanno valere vizi - asserita usurarietà degli interessi applicati nei rapporti di conto corrente - che avrebbero dovuto eventualmente far valere in un eventuale giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, potendosi in sede di opposizione all esecuzione, allorquando il titolo esecutivo abbia natura giudiziale, allegare solo fatti successivi alla formazione del titolo e non circostanze che avrebbero potuto e dovuto essere dedotte nel procedimento sfociato nel titolo medesimo. L autorità del giudicato copre infatti il dedotto ed il deducibile e quanto vi rientra non può più essere messo in discussione. Il provvedimento del Giudice dell Esecuzione depositato il 25 settembre 2014 va quindi integralmente confermato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il reclamo; condanna le reclamanti alla rifusione delle spese di lite della presente fase sostenute dalla Banca Credito Cooperativo del Friuli che liquida in 2000,00 per compensi oltre accessori di legge nonché le spese sostenute dalla Banca Popolare di Vicenza che liquida in 1.500,00 oltre accessori di legge. Venezia, così deciso il 27.11.2014. Riproduzione riservata 7