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Città di Rivoli Corso Francia 98 10098 Rivoli (To) Tel. 011.9513300 comune.rivoli.to@legalmail.it P.IVA 00529840019 Proposta n.: 773 DIREZIONE SERVIZI AL TERRITORIO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 364 / 2017 OGGETTO: TRASFORMAZIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE AI SENSI ART. 31 LEGGE 23/12/1998 N. 448 E S.M.I. - VIA MONGINEVRO N. 10 -. ISCRIZIONE ACCERTAMENTO DI ENTRATA CAP. 2440/3. IMPORTO EURO 4.607,86. (649) IL DIRIGENTE DI DIREZIONE PREMESSO CHE L'art. 31 della Legge 448/1998 ha consentito ai Comuni di cedere in proprietà le aree comprese nei P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della L. n. 865/1971. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 269 del 26/05/1999 sono stati approvati il metodo di stima e i corrispettivi alla data del 31/12/1998 da corrispondere per la trasformazione in piena proprietà delle aree assegnate in diritto di superficie, calcolati in applicazione dell'art. 31, commi 45 e seguenti, della Legge 448/1998. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 14/12/1999 è stato approvato lo schema delle modificazioni da apportare alle convenzioni ai fini della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, ed è stata formalizzata la suddetta determinazione dei prezzi di trasformazione delle aree. Con deliberazioni n. 408 del 16/10/2002, n. 196 del 14/5/2003, n. 167 del 7/4/2004, n. 470 del 7/12/2006 e n. 313 del 21/09/2010 sono stati man mano aggiornati i valori delle aree concesse in diritto di superficie da riscattare in piena proprietà in base alle quotazioni immobiliari vigenti. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 30/10/2014 sono stati revisionati i criteri di calcolo dei valori dei corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell'art. 35 della Legge 865/71, con le modalità stabilite dall'art. 31 - comma 48 - della L. 23/12/1998 n. 448, così come modificato dall'art. 1 - comma 392 - della Legge 27/12/2013 n. 147.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 14/07/2016 è stato deliberato di: revocare la propria deliberazione n. 72 del 30/10/2014, ridefinire, alla luce della deliberazione n. 10/SEZAUT/2015/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, i criteri per la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie ai sensi dell articolo 35 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e s.m.i., per quanto attiene alla determinazione del valore di base (valore dell'area al lordo degli oneri concessori) di cui al comma 48, art. 31, L. 448/1998, assumendo di mantenere la percentuale standard, fissata dal medesimo comma, pari al 60% del valore venale del bene, demandare a successiva deliberazione della Giunta Comunale la definizione specifica dei corrispettivi relativi ad ogni intervento edilizio da determinarsi secondo l' Algoritmo di calcolo del corrispettivo per la cessione in proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie comprese in ambito P.E.E.P., allegato integrante e sostanziale della stessa deliberazione. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 04/10/2016 è stato deliberato di: approvare i seguenti elaborati: a) "Relazione tecnica istruttoria Criteri di calcolo dei corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie" Allegato "A", b) "Schede di calcolo dei corrispettivi per la cessione in proprietà delle aree comprese in ambito P.E.E.P. già concesse in diritto di superficie" Allegato "B"; dare atto che i valori determinati negli allegati "A" e "B" siano validi fino a quando variazioni apprezzabili del mercato immobiliare ne richiedano l'aggiornamento; riservare a successive determinazioni del dirigente competente gli accertamenti in entrata relativi ai corrispettivi dovuti dai proprietari delle unità immobiliari interessati alla cessione in proprietà pro quota dell'area concessa in diritto di superficie, nonché gli adempimenti relativi alla concreta applicazione del procedimento in esecuzione del presente provvedimento, comprese le modifiche allo schema di convenzione ritenute necessarie e/o opportune per adeguarlo al singolo caso concreto; autorizzare l'ufficiale rogante ad apportare le eventuali modifiche ritenute necessarie e/o opportune in adeguamento alle norme di legge. Considerato, inoltre, che: in data 21/06/2005 tra il Comune di Rivoli e l Impresa Macrì di Macrì Salvatore & Stefano s.n.c., è stata stipulata la convenzione Rep. n. 89604/26613, rogito Notaio Giuseppe Volpe di Torino, (registrata a Torino in data 23/06/2005 al n. 11338, trascritta presso la Conservatoria Registri Immobiliari di Torino II in data 25/06/2005 ai nn. 29947/19321 e 29984/19322), per la concessione in diritto di superficie dell'area fondiaria contraddistinta al Catasto Terreni al Foglio 43 particella n. 360 (ex 117/a), successivamente variata in particella n. 365 con Tipo mappale del 13/11/2006 n. 428585.1/2006. Su detta area è stato realizzato un edificio per civile abitazione denominato Condominio Le Rondini sito in Rivoli ed avente accesso pedonale da Via Monginevro n. 10 ed accesso carraio da Via Monginevro n. 10/A, costituito da due corpi di fabbrica denominati Fabbricato A e Fabbricato B, elevati ciascuno a due piani fuori terra oltre ad un piano interrato comune ai due corpi di fabbrica, il tutto insistente su terreno della superficie catastale di mq 3.053 e per una cubatura fuori terra di mc 3.618,38. Con deliberazione n. 362 del 20/11/2012 la Giunta Comunale ha stabilito che le unità immobiliari che costituiscono l'intervento in Via Monginevro 10 Condominio "Le Rondini" di cui alla citata convenzione Rep. n. 89604 in data 21/06/2005, possano essere assoggettati alla procedura di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, in quanto l art. 31 comma 49 bis della L. 448/98 (introdotto dalla Legge n. 106 del 12/07/2011), prevede che i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22/10/1971 n. 865 e s.m.i. per la concessione del diritto di superficie, possano essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in

forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione. Rispettivamente in data 15/10/2015 e in data 18/08/2016 sono pervenute le richieste di adesione all atto di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà da parte dei signori Gottardo Eva e Alesiani Francesco, aventi causa dell originario soggetto attuatore Impresa Macrì di Macrì Salvatore & Stefano s.n.c., e titolari di proprietà superficiaria di unità immobiliari per un totale di 200,41 millesimi, come specificato nell'allegato denominato Prospetto calcolo corrispettivi facente parte integrante della presente determinazione. I richiedenti hanno formalmente dichiarato di accettare il pagamento del corrispettivo per la stipulazione dell'atto di modifica della suddetta convenzione originaria ai fini della cessione in diritto di proprietà pro quota del terreno concesso in diritto di superficie. Dato atto che l'importo del corrispettivo che sarà versato dai sopraindicati aventi causa dell originario soggetto attuatore per la stipulazione dell'atto di modifica della suddetta convenzione originarie è determinato nell'allegato denominato Prospetto calcolo corrispettivi Via Monginevro n. 10 (facente parte integrante della presente determinazione) ed ammonta ad 4.607,86. Ritenuto, pertanto, di: accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l entrata complessiva di 4.607,86 (Euro quattromilaseicentosette e centesimi ottantasei) sul capitolo 2440/3 (accertamento n. 317/2017), a titolo di corrispettivo della cessione in diritto di proprietà di quota parte dell'area distinta al Catasto Terreni al Foglio 43 mappale n. 365 già concessa in diritto di superficie al soggetto attuatore Impresa Macrì di Macrì Salvatore & Stefano s.n.c.. I corrispettivi a carico di ogni titolare di proprietà superficiaria sono specificati nell'allegato denominato Prospetto calcolo corrispettivi Via Monginevro n. 10, facente parte integrante della presente determinazione, e saranno versati da ogni titolare di proprietà superficiaria, in un'unica soluzione per la quota a ognuno spettante. La riscossione avverrà entro il 14 APRILE 2017, data della sottoscrizione dell atto di modifica della convenzione originaria. dare atto che l'accertamento è pertanto completamente esigibile nell'anno 2017. dare atto che tutte le spese, imposte e tasse dovute per la stipulazione della modifica della convenzione originaria, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, sono a completo ed esclusivo carico dei suddetti titolari della proprietà superficiaria che con il citato atto diventeranno pieni proprietari dei sopraindicati immobili. dare atto che la presente determinazione non comporta spese. Dato atto che con l adozione del presente provvedimento si esprime altresì parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell articolo 147-bis, comma 1, del Testo Unico n. 267 del 2000. L adozione del presente provvedimento compete al Dirigente di Direzione, ai sensi dell articolo 107 comma 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e dell articolo 25 dello Statuto comunale; D E T E R M I N A 1. Di accertare, per le motivazioni indicate in premessa, l entrata complessiva di 4.607,86 (Euro quattromilaseicentosette e centesimi ottantasei) sul capitolo 2440/3 (accertamento n. 317/2017), a titolo di corrispettivo della cessione in diritto di proprietà di quota parte dell'area distinta al Catasto Terreni al Foglio 43 mappale n. 365 già concessa in diritto di superficie al soggetto attuatore Impresa Macrì di Macrì Salvatore & Stefano s.n.c. con la stipulazione della convenzione rogito notaio Giuseppe Volpe Rep. n. 89604/26613 del 21/06/2005. Le unità immobiliari in questione fanno parte del complesso residenziale denominato Condominio Le Rondini sito in Rivoli ed avente accesso pedonale da Via Monginevro n. 10 ed accesso carraio

da Via Monginevro n. 10/A e sono contraddistinte al Catasto Fabbricati con i seguenti identificativi: Proprietà: GOTTARDO Eva - Alloggio e locale cantina in Via Monginevro n. 10 (fabbricato A): foglio n. 43, particella n. 365, sub. 3, millesimi 108,51 - Autorimessa in Via Monginevro n. 10/A: foglio n. 43, particella n. 365, sub. 15, millesimi 6,52 Proprietà: ALESIANI Francesco - Alloggio e locale cantina in Via Monginevro n. 10 (fabbricato B): foglio n. 43, particella n. 365, sub. 13, millesimi 78,89 - Autorimessa in Via Monginevro n. 10/A: foglio n. 43, particella n. 365, sub. 25, millesimi 6,49 I corrispettivi a carico di ogni titolare di proprietà superficiaria sono specificati nell'allegato denominato Prospetto calcolo corrispettivi Via Monginevro n. 10, facente parte integrante della presente determinazione, e saranno versati da ogni titolare di proprietà superficiaria, in un'unica soluzione per la quota a ognuno spettante. La riscossione avverrà entro il 14 APRILE 2017, data della sottoscrizione dell atto di modifica della convenzione originaria. 2. Di dare atto che l'accertamento è pertanto completamente esigibile nell'anno 2017. 3. Di dare atto che tutte le spese, imposte e tasse dovute per la stipulazione della modifica della convenzione originaria, ivi comprese quelle notarili e di trascrizione, sono a completo ed esclusivo carico dei suddetti titolari della proprietà superficiaria che con il citato atto diventeranno pieni proprietari dei sopraindicati immobili. 4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta spese. LB/lb Lì, 13/04/2017 IL DIRIGENTE DE CRISTOFARO LORENZO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)