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Transcript:

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Avv. Bruno De Carolis Presidente Avv. Alessandro Leproux Prof. Avv. Alessandro Meli Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Avv. Michele Maccarone Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Prof. Avv. Liliana Rossi Carleo Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 04/07/2013 dopo aver esaminato: il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, FATTO Con ricorso pervenuto il 23/01/2013, la ricorrente contesta il comportamento della banca resistente, la quale nel mese di agosto del 2010 ha concesso un mutuo ipotecario di 500.000,00 ad una società a responsabilità limitata, iscrivendo a garanzia ipoteca di primo grado per 1.000.000,00 su un immobile di proprietà della ricorrente stessa, ma a sua insaputa. Espone che l iscrizione dell ipoteca è stata in realtà autorizzata dalla sorella, alla quale, nel settembre 2009, la ricorrente aveva conferito una procura generale, con poteri disgiunti anche in favore di un altro soggetto (l ex coniuge della medesima sorella); procura che la ricorrente, originaria della Repubblica Federale di Germania, sostiene doversi ritenere nulla, per essere stata ricevuta dal notaio senza l assistenza di un interprete e senza la dichiarazione della ricorrente medesima, straniera, di Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 2/6

conoscenza della lingua italiana. Rileva altresì che la procura in questione fa solo riferimento ad un generico potere di ipotecare, che non includerebbe anche il potere di ipotecare a favore di terzi ed evidenzia che nella fattispecie, sussisterebbe un conflitto di interessi, in quanto il rappresentante che si è avvalso del potere di costituire ipoteca sui beni del rappresentato, non ha garantito un debito di quest ultimo, bensì quello di un terzo, esercitando nella sostanza il potere conferitogli in funzione di uno scopo diverso da quello per il quale gli era stato conferito; in particolare, il mutuo è stato concesso a favore di una società della quale è socio, per la quota di un terzo, il terzo soggetto che compare, quale disgiunto procuratore, nella suddetta procura e, pertanto, diretto beneficiario delle somme erogate alla società intestataria del mutuo. Tutte circostanze che sarebbero state note alla banca, alla quale erano stati consegnati prima di concludere il contratto di mutuo, sia la procura generale, sia la visura camerale della società mutuataria. La ricorrente chiede quindi che l ABF: - accerti la responsabilità della banca per aver iscritto ipoteca sulla proprietà dell immobile della ricorrente, stante la nullità della procura in questione; - disponga a carico della banca la cancellazione dell iscrizione pregiudizievole e il risarcimento del danno, da definirsi nella misura equitativa di 100.000,00 o in quell altra che sarà ritenuta di giustizia. Con controdeduzioni del 22/03/2013, la banca eccepisce, in via preliminare, l incompetenza per valore del Collegio, poiché non solo il ricorso riguarda un mutuo fondiario di 500.000,00 ma la relativa ipoteca, della quale si chiede la cancellazione, è iscritta per 1.000.000,00. Afferma che gli atti - contratto di mutuo del 2010 e procura generale del 10 settembre 2009, contro cui il ricorso si rivolge, in quanto atti pubblici, sono stati redatti da due diversi notai e gli atti medesimi sono pienamente validi fino a querela di falso, che non risulta essere stata presentata. Aggiunge che dovrebbe ritenersi del tutto pacifico che la procura de qua, ora contestata e impugnata, è stata dal suddetto notaio letta alla ricorrente, comparente che, dietro specifica domanda, ne ha approvato il contenuto e, a suggello di ciò, ha apposto la propria sottoscrizione dinanzi al notaio medesimo; circostanza, questa, che si pone in conflitto con la solo adesso asserita non comprensione della lingua italiana e del contenuto dell atto. Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 3/6

Evidenzia che la ricorrente ha proceduto a revocare in data 16 dicembre 2010 la procura generale del 10 settembre 2009, di cui ora asserisce la nullità, sottolineando la contraddittorietà della domanda. Contesta l asserita presenza di un conflitto di interessi a carico della sorella della ricorrente, che ha concesso l ipoteca, in qualità di suo procuratore generale, su un bene di cui, tra l altro, ha il possesso risiedendovi; inoltre, la resistente afferma che il mutuo fondiario non era a favore della sorella della ricorrente. Contesta anche l assunto per cui la ricorrente non sarebbe stata informata dal procuratore da lei nominato della concessione dell ipoteca e comunque afferma che la circostanza sarebbe irrilevante, in quanto non vi sarebbe alcun obbligo preventivo di informazione del mandante da parte del procuratore generale (e in ogni caso un simile eventuale obbligo non riguarderebbe certo i terzi, come la banca resistente, che entrano in contatto con il procuratore generale stesso). Specifica che il terzo, all epoca marito della sorella della ricorrente, oltre a non essere parte del contratto di mutuo e a non comparirvi ad alcun titolo, non è diretto beneficiario delle somme erogate alla società mutuataria, la quale è una società di capitali, costituita nel 2008, con un capitale cinque volte quello minimo di legge, che ha sempre pagato regolarmente le rate del mutuo. Eccepisce l inammissibilità della richiesta di emissione di un provvedimento per la cancellazione dell ipoteca, poiché la cancellazione presuppone ex art. 2884 c.c. l emanazione di sentenza passata in giudicato. Contesta infine il presunto danno lamentato dalla ricorrente, quantificato senza alcuna motivazione in 100.000,00. DIRITTO Si rigetta preliminarmente l eccezione di incompetenza per valore dell ABF, formulata dall intermediario. Essa, infatti, non tiene conto di quanto disposto al par. I.4, secondo cpv, delle Disposizioni della Banca d Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, per il quale All ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono, laddove un limite di valore alla competenza dell Arbitro è invece posto solo in caso di richieste aventi ad oggetto la corresponsione di somme di denaro. Nel caso di Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 4/6

specie, è evidente che la domanda della ricorrente attiene alla prima tipologia, non alla seconda. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso privo di fondamento. Sia le doglianze relative alla fase genetica della procura notarile, sia quelle relative alla sua idoneità a consentire ai procuratori di disporre dei beni della ricorrente non possono trovare accoglimento. Con esse si chiede, infatti, in primo luogo, di censurare la banca per non avere indagato oltre quella che è l attestazione pubblica rappresentata da un atto notarile; in secondo luogo, di non avere interpretato l atto andando oltre l evidenza letterale, peraltro piuttosto univoca. La procura, infatti, risulta conferita affinché i procuratori sia congiuntamente che disgiuntamente amministrino tutti i beni mobiliari e immobiliari da essa mandante posseduti e da possedere e ne dispongano come se ne fossero proprietari assoluti e, dopo avere esemplificato atti compresi nei poteri, conclude che essi Facciano insomma anche se qui non specificato, tutto quanto farebbe e far potrebbe la mandante con i più ampi ed illimitati poteri di ut alter ego, e con promessa sin d ora de rato et valido. Non vi è, dunque, dubbio che correttamente l intermediario (e, prima di esso, il notaio rogante) abbia ritenuto la procuratrice generale perfettamente legittimata ad iscrivere ipoteca su un immobile della rappresentata. Rileva, tra l altro, il Collegio che la procura in questione non si poneva in contrasto con qualche circostanza che la dovesse fare ritenere in qualche modo anomala: al momento dell atto contestato, la procura era già in essere da circa un anno, ed era stata per di più conferita in sostituzione di altra procura, che la stessa ricorrente aveva rilasciato alla sorella fin dal lontano 1991, senza mai revocarla. Neppure, infine, può ritenersi meritevole di accoglimento la contestazione per cui l intermediario avrebbe dovuto rendersi conto che l atto di concessione dell ipoteca veniva compiuto da soggetto in conflitto di interessi, ex art. 1394 c.c., trattandosi del coniuge di un soggetto (anch egli procuratore della ricorrente), che era socio della società in cui favore veniva accesso il mutuo garantito con l ipoteca in questione. Si rileva infatti: a) che l atto di concessione dell ipoteca è stato sottoscritto da uno solo dei procuratori (la sorella della ricorrente) e non dal soggetto in supposto conflitto di interessi; b) che dalla procura non risulta il rapporto di coniugio tra la detta sorella della ricorrente e tale soggetto; c) che il soggetto asseritamente in conflitto non è il beneficiario del mutuo garantito dall ipoteca, bensì un socio, per un terzo delle quote, della società di capitali beneficiaria, nella quale non ricopre neppure alcuna carica societaria. Anche sotto tale profilo, dunque, non si vede Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 5/6

perché l intermediario, in sede di atto pubblico, avrebbe dovuto sollevare sospetti e svolgere ulteriori indagini. P.Q.M. Il Collegio respinge il ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Arbitro Bancario Finanziario www.arbitrobancariofinanziario.it Pag. 6/6