COMUNICAZIONE DATI FATTURE Risposte dell Agenzia delle Entrate ai quesiti di Confindustria

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Transcript:

COMUNICAZIONE DATI FATTURE Risposte dell Agenzia delle Entrate ai quesiti di Confindustria 25 settembre 2017

COMUNICAZIONE DATI FATTURE - Risposte dell Agenzia delle Entrate ai quesiti di Confindustria Premessa A seguito delle frequenti segnalazioni, pervenute nei giorni scorsi, in merito all adempimento di comunicazione dei dati delle fatture (oggetto del decreto legge del 22 ottobre 2016, n.193), abbiamo presentato all Agenzia delle Entrate un elenco delle casistiche di maggiore interesse individuando una proposta di risoluzione che potesse facilitare la compilazione della comunicazione e agevolare il rispetto dell adempimento nei tempi previsti. Nel presente documento, si riportano i quesiti presentati e le risposte che ci sono pervenute, in data odierna, dall Agenzia delle Entrate. 1

Sommario Risposte dell Agenzia delle Entrate ai quesiti proposti da Confindustria... 3 2

Risposte dell Agenzia delle Entrate ai quesiti proposti da Confindustria Acquisti di beni ricevuti da soggetti ExtraUE Domanda: Si chiedono chiarimenti sulla modalità di comunicazione delle bollette doganali alla luce di quanto chiarito nella risoluzione del 5 luglio 2017, n. 87; nello specifico si chiede se le indicazioni fornite dall Agenzia possano ritenersi valide anche per le comunicazioni relative a periodi di imposta successivi al 2017. Proposta: I software contabili registrano le bollette doganali indicando come fornitore la dogana, non il fornitore extracomunitario, cosi come da indicazioni contenute nella circolare del 19 dicembre 1972, n. 874/33650, ad oggi ancora valide. Il fatto di non disporre dell identificativo fiscale del fornitore ExtraUe, pertanto, appare una condizione frequente ma non contraria alle indicazioni normative e di prassi. In caso di mancanza di tali dati, pertanto, si ritiene corretto valorizzare con la stringa OO e la sequenza di 11 9 anche per i periodi di imposta successivi al 2017. Questo eviterebbe ai contribuente l aggravio di dovere adeguare i propri sistemi contabili, in assenza di una obbligo normativo. R. La ris. 87/E citata ha chiarito che le codifiche standard "OO" e "99999999999" potranno applicarsi solo alle comunicazioni riferite al periodo d'imposta 2017. La stessa risoluzione, richiamando le specifiche tecniche del provvedimento del 28.10.16, ha sottolineato che in relazione agli acquisti extracomunitari il campo determinante per la comunicazione è - di fatto - l'identificativo Paese che consente di conoscere la provenienza del bene e sblocca i controlli sull'identificativo fiscale della controparte (che quindi potrà essere valorizzato con il valore che viene riportato nel registro IVA acquisti ex art. 25 del DPR. n. 633/72). Pur nella consapevolezza che la circolare 874 emanata 45 anni fa consente al contribuente di registrare, in luogo dei dati identificativi del fornitore estero quelli della dogana riportata sulla bolletta, anche da un confronto con i rappresentanti di software house, Confimi e professionisti, il recupero della sola informazione riferita all'identificativo Paese della controparte sembrerebbe non complicato perché la fattura del fornitore extra UE rappresenta il documento giustificativo del costo sostenuto per i beni importati e come tale ha rilevanza ai fini delle imposte dirette e viene utilizzata per la registrazione in contabilità del costo di acquisto dei beni. Prestazioni di servizi ricevute da soggetti ExtraUE Domanda: Si chiede come deve essere compilata la comunicazione dati in caso di acquisti di prestazioni di servizi ExtraUe? 3

Proposta: Come nel caso delle importazioni, anche per gli acquisti di servizi da soggetti ExtraUE, non sempre si è in possesso dei dati del fornitore ExtraUe, il quale potrebbe anche non essere in possesso di un codice identificativo IVA. Per tali operazioni il committente emette autofattura che, generalmente, i software contabili registrano indicando se stessi come fornitore. Per tali motivazioni si ritiene corretto indicare IT come <IdPaese> e se stessi come fornitori. In questo modo non servirà compilare i campi TD10 e TD11 i quali, facendo esclusivo riferimento ad operazioni intracomunitarie, non consentirebbero la corretta descrizione dell operazione. Inoltre, si precisa che la mancanza dei dati di soggetti ExtraUe riguarda anche il caso di operazioni attive effettuate nei confronti di consumatori privati. In tali casi non è possibile compilare il campo del codice fiscale ricevendo notifica di errore bloccante. Si chiedono chiarimenti in merito. Con riferimento agli acquisti, non imponibili o esenti, ricevuti da soggetti esteri si fa presente che valorizzando l'operazione come N6, cosi come da indicazioni ricevute, non si ha la possibilità di valorizzare a zero l'imposta. Si chiedono chiarimenti in merito. R. In merito alla comunicazione degli acquisti di servizi da fornitori extraue, al di là dell obbligo di comunicazione dati fattura e della conseguente modalità di compilazione del DTR, ci pare che ci sia incertezza sulla corretta generazione di ciò che l uso comune ha definito autofattura. Le disposizioni normative, infatti, (art. 17, comma 2 del DPR. n. 633/72) si limitano a specificare che Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tra gli obblighi in argomento c è sicuramente quello di predisporre un documento da cui si evinca l operazione in argomento e, quindi, gli elementi che possano chiarire che trattasi di prestazione di servizio fornita da un soggetto extracomunitario. Alcuni contribuenti predispongono tale documento chiamandolo autofattura e riportando i dati identificativi del fornitore estero, altri come evidenziato nel quesito riportano i dati identificativi del cessionario/committente anche come cedente/prestatore. In merito alla compilazione dei dati delle cessioni a consumatori privati non residenti in Italia (e quindi privi di CF), occorrerà comunque compilare i campi 3.2.1.1.1 <IdPaese> e 3.2.1.1.2 <IdCodice>, riportando nel primo il codice del Paese UE e nel secondo l identificativo che viene fornito dal cliente anche se questo non è una partita IVA. In merito alla comunicazione degli acquisti non imponibili o esenti ricevuti da soggetti esteri, si può far riferimento al quesito n. 10 della ris n. 87/E in cui abbiamo chiarito che con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura N3 nel caso di operazione non imponibile e la natura N4 nel caso di operazione esente. Acquisti da soggetti comunitari di beni già presenti in Italia 4

Domanda: Si chiede come deve essere comunicato l acquisto da fornitori UE di beni già presenti in Italia, operazione non inquadrabile come acquisto intracomunitario bensì come acquisto interno. Proposta: Si ritiene che l acquisto di beni da un fornitore Ue (sia esso identificato o meno in Italia) deve essere comunicata inserendo come fornitore il dato del soggetto UE (mai, invece, quello dell identificazione Italiana del soggetto Ue). A questo punto sorge il dubbio sulla classificazione nell operazione che non sembra ricadere in nessuna delle scelte possibili. Si chiede, pertanto, che sia reso possibile indicare che si tratta di operazione interna anche in seguito all indicazione di un fornitore UE, tuttavia, nelle more di un adeguamento informatico, si considera possibile compilare indicando la voce nota di addebito. R. Si condivide il ragionamento effettuato e si suggerisce di comunicare, almeno per le operazioni riferite al periodo d imposta 2017, i dati dell'operazione in argomento compilando la sezione DTR con la tipologia documento TD10. Domanda: Nel caso precedente di acquisto da fornitore UE di beni presenti in Italia, se l identificazione italiana del soggetto UE emette comunque un documento, questo deve essere comunicato? Proposta: NO. Come più volte chiarito dall Agenzia (in ultimo con la Risoluzione del 2015, n.21), il documento eventualmente emesso dall identificazione italiana del soggetto Ue, per esigenze interne, non ha rilevanza ai fini IVA. L operazione è già stata correttamente documentata e comunicata tramite la fattura del soggetto UE, quindi, si ritiene che l ulteriore documento non debba essere comunicato. R. condividiamo la proposta di risposta Ditte individuali - fatture emesse e ricevute - indicazione dei dati anagrafici - "Altri dati identificativi": Domanda: Si chiede se in caso di acquisti e vendite da parte di ditte individuali debba essere indicata la voce Ditta o le voci nome e cognome dell imprenditore? Proposta: Considerato che si tratta di campi alternativi si ritengono corrette entrambe le soluzioni. R. condividiamo la proposta di risposta Documenti riepilogativi di fatture di acquisto di importo inferiore ad 300: Nonostante il chiarimento contenuto nella circolare n.1/2017, si chiede di rivalutare l interpretazione data in quanto, l obbligo di dovere indicare ogni singola fattura fa venire meno 5

la semplificazione che giustifica l esistenza del documento riepilogativo stesso, comportando un ulteriore aggravio per il contribuente. R. Confermiamo quanto riportato nella circ. 1/E del 2017 Partite IVA cessate Domanda. Come bisogna gestire le note di credito emesse in seguito a procedure concorsuali nei confronti di una IVA cessata? Durante la comunicazione si riceve notifica di errore bloccante. Risposta. Il sistema non scarta le comunicazioni che riportano un identificativo IVA presente in Anagrafe Tributaria ma cessata, limitandosi a segnalare - nella ricevuta - che la partita IVA è cessata. Lo scarto, invece, avviene nel caso di inesistenza della partita IVA in Anagrafe Tributaria. 6