Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 18 21.01.2014 Aumenta la tassazione sugli immobili sfitti La Legge di Stabilità 2014 fa rinascere Irpef e addizionali sul 50% della rendita, in deroga al principio di sostituzione IMU-Irpef Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: Modello RW A cura di Carla De Luca Tra le diverse novità apportate dalla Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, spicca la reintroduzione della tassazione Irpef sul 50 % della rendita catastale, già dal 2013 (quindi, con effetti già nella prossima dichiarazione dei redditi Unico PF 2014), per gli immobili abitativi non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l abitazione principale del possessore. L immobile situato nello stesso comune dove si trova l abitazione principale (soggetta a IUC) sconta Irpef e addizionali maggiorate: aumento della base imponibile dovuto all aumento del 50% della rendita catastale su cui viene calcolata. Paradossalmente ne escono agevolate le case di villeggiatura e le case di origine dei contribuenti. Premessa Dopo appena un anno di mancata applicazione, torna l IRPEF sulle case sfitte, fatta eccezione per le case di villeggiatura e le abitazioni di origine. Tra le diverse novità apportate dalla Legge di Stabilità 2014, L. n.147/2013, è necessario porre la nostra attenzione su una norma che è passata purtroppo in sordina, anche a causa dello sbandieramento mediatico dedicato alla IUC e alle sue componenti di IMU, TASI e TARI. 1
Nessun mezzo di informazione ha ancora sottolineato quanto sia, invece, deleteria la norma introdotta dall art. 1 comma 717 della L. 147/2013, la quale, andando a modificare l art. 9, comma 9 del D. Lgs n.23/2011, stabilisce che: fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento. Viene apportata una modifica sostanziale alla tassazione fondiaria rispetto al 2012: viene reintrodotta la tassazione Irpef sul 50 % della rendita catastale, già dal 2013 (quindi, con effetti già nella prossima dichiarazione dei redditi Unico PF 2014), per gli immobili abitativi non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l abitazione principale del possessore. La norma è alquanto curiosa, in quanto comporta la tassazione di metà della rendita catastale, ma solo per le abitazioni sfitte ubicate nello stesso comune in cui il possessore ha la propria abitazione principale. Le case di villeggiatura non sono pertanto interessate. La tassazione del 50% della rendita catastale Viene apportata una modifica sostanziale alla tassazione fondiaria rispetto al 2012. Dal 2013 (quindi, con effetti già nella prossima dichiarazione dei redditi) la Legge di Stabilità 2014 prevede l aumento del 50 % della rendita catastale, per gli immobili abitativi non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l abitazione principale del possessore. 2
IMU MAGGIORATA PER 2 IMMOBILI NELLO STESSO COMUNE L immobile situato nello stesso comune dove si trova l abitazione principale (soggetta a IUC) sconta Irpef e addizionali maggiorate: aumento della base imponibile dovuto all aumento del 50% della rendita catastale su cui viene calcolata. FATTISPECIE IMMOBILE ABITATIVO UBICATO IN COMUNE DIVERSO DA QUELLO IN CUI IL SOGGETTO HA L ABITAZIONE PRINCIPALE IMMOBILE ABITATIVO UBICATO NELLO STESSO COMUNE IN CUI IL SOGGETTO HA L ABITAZIONE PRINCIPALE (anche se si tratta di 2 unità immobiliari distinte del medesimo immobile piano terra e piano superiore) MAGGIORAZIONE NO MAGGIORAZIONE MAGGIORAZIONE DEL 50% RENDITA CATASTALE ai fini Irpef e addizionali I riflessi in Unico 2014 Dal punto di vista operativo, grazie alle spiegazioni contenute nella bozza delle Istruzioni ministeriali al modello UNICO PF 2014 (pag. 33), è possibile comprendere come andrà affrontata la questione tra qualche mese, quando gli operatori dovranno approcciare i nuovi modelli dichiarativi. Infatti, se non è compilata la casella Casi particolari IMU, il contribuente dovrà compilare il rigo RB1 del modello UNICO PF 2014 nel modo seguente: - in colonna 1, andrà indicata la rendita catastale non rivalutata; - In colonna 2 (Utilizzo), andrà indicato il codice 22 = immobile, ad uso abitativo, tenuto a disposizione e situato nello stesso Comune nel quale si trova l immobile adibito ad abitazione principale; - in colonna 17 (Immobili non locati), andrà indicata la metà della rendita catastale, rivalutata del 5%, aumentata di un terzo ( reddito ) e rapportata ai giorni ed alla percentuale di possesso; - in colonna 13 (Tassazione ordinaria), andrà, infine, indicata l altra metà. 3
Se, invece, nella casella Casi particolari IMU è indicato il codice 1 (fabbricato diverso dall abitazione principale e relative pertinenze, esente da IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi (IRPEF e relative addizionali anche se non concesso in locazione), il reddito va riportato interamente nella colonna 13 (Tassazione ordinaria). Attenzione, però, al fatto che se l immobile ad uso abitativo, in questione, anche se è situato nello stesso Comune in cui si trova l abitazione principale del possessore, è privo dell allacciamento alle reti dell energia elettrica, acqua e gas e di fatto non utilizzato, esso non va considerato unità immobiliare tenuta a disposizione (in questo caso non si applica la maggiorazione di un terzo), e sarà necessario indicare il codice 9. 4
In presenza di questo codice non sono dovute IRPEF e addizionali, perché sostituite dall IMU. Andranno indicati, inoltre: il numero dei giorni in cui è rimasto inutilizzato, e la rendita catastale applicata alla frazione di anno, barrando la casella CONTINUAZIONE, la rendita dovrà comparire in colonna 17 (Immobili non locati) e al rigo RN50 (Altri dati), colonna 2, dove andranno indicati i redditi non imponibili degli immobili non locati assoggettati comunque ad IMU. - Riproduzione riservata - 5