730, Unico 2016 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 56 25.05.2016 IRAP in agricoltura La dichiarazione per l'anno d'imposta 2015 Categoria: Irap Sottocategoria: Varie I soggetti operanti nel settore dell'agricoltura sono sempre stati soggetti, per così dire, particolari, non tanto per l'attività svolta, quanto per le moltissime deroghe concesse a loro, in aiuto di un'attività che sempre più sta andando scemando, al fine di impedire che essa venga affossata anche dalle regole fiscali, oltre che dal già duro panorama fiscale. Ecco che con questo speciale, si vuole inaugurare il primo di una serie di lavori inerenti l'agricoltura, sperando di fare cosa gradita a tutti gli operatori chiamati a dover gestire tali soggetti. Ci occuperemo in questo speciale della dichiarazione IRAP nel settore agricolo. Premessa Nella dichiarazione IRAP sono molte le sezioni interessate dalla compilazione di chi opera nel settore agricolo. Le elenchiamo brevemente per poi tornare su ciascuna di esse e sulla loro compilazione. QUADRO IQ - Sezione IV Produttori agricoli riservata alle persone fisiche. QUADRO IP - Sezione IV Società esercenti attività agricola riservata ai soggetti assimilati alle società di persone. QUADRO IE - Sezione IV Produttori agricoli dedicata agli enti non commerciali. 1
Le opzioni e l'aliquota Si premette subito, per questioni di chiarezza che le metodologie di calcolo e di compilazione evidenziate di seguito sono adottabili AUTOMATICAMENTE da parte dei soggetti che svolgono attività agricole, infatti in sede di dichiarazione Irap il contribuente che beneficia della possibilità di determinare la base imponibile secondo i criteri semplificati senza opzione. L opzione da parte del contribuente viene esercitata nel caso egli eserciti un attività agricola e ne voglia determinare la base imponibile Irap secondo le regole ordinarie delle imprese commerciali ex art. 5, Dlgs 446/97. Tale scelta può vertere, alternativamente su: Opzione per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri ordinari. Opzione per la determinazione del valore della produzione secondo i criteri semplificati di cui alle sezioni che di seguito illustreremo. Nell'eventualità il contribuente decidesse di determinare la base imponibile con i c.d. criteri ordinari, dovrà compilare la sezione VII, quadro IS come segue: In caso di opzione: x Con l opzione il contribuente rinuncia al criterio semplificato, di cui ai quadri riportati in apertura. In caso di revoca: x Con la revoca il contribuente, dopo almeno un triennio, può decidere di abbandonare il metodo ordinario tornando al criterio semplificato originario ed automatico. In caso di opzione al regime semplificato IRAP, l'aliquota dell'imposta sarà pari al 1,90% ATTENZIONE: SI CONSIGLIA DI PRENDERE VISIONE DELLE ISTRUZIONI AL MODELLO IRAP A PAG. 98-113, DOVE VENGNO RIPORTATE LE ALIQUOTE IN VIGORE SUDDIVISE PER REGIONE. Criteri ed aspetti generali Nella pratica, per riagganciarci al discorso delle opzioni poca fa affrontato: gli imprenditori individuali; le società di persone; gli enti non commerciali; gli enti locali; che svolgono attività di agricoltura, agriturismo o allevamento, quest'ultima attività, accessoria a quella principale, tipicamente agricola, possono optare in 2
alternativa: per la determinazione ordinaria della base imponibile IRAP; per il calcolo c.d. semplificato come previsto dai quadri di seguito delineati. Soggetti esclusi In base all'articolo 3, comma 1, lett. d), non sono soggetti passivi IRAP, sempreché non svolgenti altre attività rilevanti ai fini del tributo, i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. Tali produttori agricoli, tuttavia, assumono veste di soggetti passivi IRAP se nell'anno 2015 hanno superato il limite di un terzo per le operazioni diverse da quelle indicate nel comma 1 dello stesso articolo 34, a meno che il superamento dipenda da cessioni di beni ammortizzabili che non concorrono alla determinazione del volume d'affari ai sensi dell'articolo 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972. Per riassumere: SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ AGRICOLA AGRICOLTURA IN SENSO STRETTO AGRITURISMO ALLEVAMENTO ACCESSIORIO ALL'AGRICOLTURA E ALL'AGRITURISMO OPZIONE METODO ORDINARIO METODO SEMPLIFICATO NON SONO CONSIDERATI SOGGETTI PASSIVI IRAP: i produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, esonerati dagli adempimenti IVA nell'anno 2015, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, a condizione che non abbiano rinunciato al regime di esonero. QUADRO IQ - Sezione IV Produttori agricoli riservata alle persone fisiche Questa sezione va compilata: dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir; 3
dagli esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso articolo 32 secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, del Tuir; dai soggetti che esercitano attività di agriturismo e che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all'articolo 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Per la determinazione della base imponibile, va indicato: nel rigo IQ46, l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'articolo 32 del Tuir. I corrispettivi percepiti da parte di un imprenditore agricolo per la cessione di un terreno utilizzato nell'ambito della propria attività ed avente natura edificatoria rientrano per il loro intero ammontare nella base imponibile IRAP (Ris. 445/2008). Il contenuto della risoluzione Il quesito Un contribuente istante, titolare di un'impresa agricola individuale, ha ceduto nel corso del 2007 alcuni terreni utilizzati per la coltivazione, ma che risultano classificati secondo gli strumenti urbanistici vigenti quali terreni edificabili. Il corrispettivo percepito per la cessione di tali terreni era rilevante ai fini dell'iva, il contribuente si chiedeva se dovesse concorrere anche alla formazione della base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'irap. La risposta dell'agenzia La risposta è affermativa, pertanto sono da considerarsi imponibili a fini IRAP anche i corrispettivi derivanti dalla cessione di terreni edificabili, i quali, nella loro vendita verranno assoggettati ad aliquota agevolata. nel rigo IQ47, l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. 4
corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'iva corrispettivi per le cessioni di beni ammortizzabili corrispettivi per le cessioni di quote latte Ammontare acquisiti inerenti l'attività agricola QUADRO IP - Sezione IV Società esercenti attività agricola riservata ai soggetti assimilati alle società di persone Questa sezione va compilata dalle società semplici titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir; dalle società di persone ed equiparate esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso articolo 32 secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, del Tuir; da quelle che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfetario di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Per la determinazione della base imponibile: Nel rigo IP52 va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'articolo 32 del Tuir. Nel rigo IP53 va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola soggetti a registrazioni ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'iva corrispettivi per le cessioni di beni ammortizzabili corrispettivi per le cessioni di quote latte Ammontare acquisiti inerenti l'attività agricola 5
QUADRO IE - Sezione IV Produttori agricoli dedicata agli enti non commerciali Questa sezione va compilata dai produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del Tuir; dagli enti esercenti attività di allevamento di animali che determinano il reddito eccedente i limiti dello stesso articolo 32 secondo le disposizioni del successivo articolo 56, comma 5, del Tuir; da quelli che esercitano attività di agriturismo che si avvalgono, ai fini delle imposte sui redditi, del regime forfettario di cui all'articolo 5 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413. Per la determinazione della base imponibile Nel rigo IE39, va indicato l'ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'iva, compresi i corrispettivi per le cessioni di beni strumentali e per le cessioni di quote latte effettuate nell'ambito delle attività agricole rientranti nei limiti dell'articolo 32 del Tuir. Nel rigo IE40, va indicato l'ammontare degli acquisti inerenti l'attività agricola, soggetti a registrazione ai fini IVA. In caso di beni strumentali utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, il costo deducibile deve essere assunto al netto della parte relativa agli oneri finanziari. corrispettivi soggetti a registrazione ai fini dell'iva corrispettivi per le cessioni di beni ammortizzabili corrispettivi per le cessioni di quote latte Ammontare acquisiti inerenti l'attività agricola Le aliquote in agricoltura REGIONE ALIQUOTA IRAP AGRICOLA ABRUZZO 2,82 % BASILICATA 1,90 % CALABRIA 1,90 % CAMPANIA 2,97 % EMILIA ROMAGNA 1,90 % 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 1,90 % 0,50 % 1,90 % (VEDI ISTRUZIONI) LAZIO 2,82 % LIGURIA 1,90 % LOMBARDIA 1,90 % MARCHE 1,90 % MOLISE 2,97 % PIEMONTE 1,90 % PUGLIA 1,90 % SARDEGNA 1,43 % SICILIA 2,82 % TOSCANA 1,90 % UMBRIA 1,90 % VALLE D'AOSTA 1,90 % VENETO 1,90 % PROVINCIA DI BOLZANO 1,90 % PROVINCIA DI TRENTO 0,90 % - Riproduzione riservata - 7