Presupposto soggettivo



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Capital gain

Inquadramento Per capital gain (termine anglofono)si intende il trattamento fiscale riservato alle cessioni di partecipazioni detenute da persone fisiche. L inquadramento normativo di questa fattispecie è nell ambito dei redditi diversi del Tuir ex art. 67 lett. c e c-quinquies del Tuir.

Presupposto soggettivo Le partecipazioni devono essere detenute da: persone fisiche residenti, purché il reddito non sia conseguito nell esercizio di attività d impresa, arti o professioni o in qualità di lavoratore dipendente; società semplici e i soggetti ad essi equiparati ai sensi dell articolo 5 del TUIR; gli enti non commerciali di cui all articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, se l operazione da cui deriva il reddito non è effettuata nell esercizio di impresa commerciale; le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, quando il reddito si considera prodotto nel medesimo territorio ai sensi dell articolo 23 del TUIR; le persone fisiche, le società e gli enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se il reddito è prodotto nel territorio dello Stato ai sensi dell articolo 23 del TUIR al di fuori dalla stabile organizzazione.

Presupposto oggettivo Il presupposto oggettivo è il conseguimento di una plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di una partecipazione in una società o ente. Per società o ente si intende: società di persone ed equiparate residenti nel territorio dello Stato di cui all articolo 5 del TUIR (ad esclusione delle associazioni tra artisti e professionisti); società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR); società ed enti non residenti nel territorio dello Stato (art. 73, comma 1, lett. d), del TUIR), nel cui ambito sono compresi anche le associazioni tra artisti e professionisti e gli enti non commerciali

Momento impositivo Le plusvalenze si intendono conseguite/realizzate al momento in cui il corrispettivo si intende incassato. Nel caso di rateizzazione, la tassazione avverrà pro quota sulla base del corrispettivo incassato per ogni periodo d imposta.

Determinazione della plusvalenza La plusvalenza è data dalla differenza fra il corrispettivo pattuito ed incassato ed il costo fiscale della stessa partecipazione. Il costo fiscale della partecipazione è dato dalla sommatoria: Costo di acquisto o valore dichiarato alla successione o donazione; Versamenti in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale; Spese incrementative ad eccezione degli interessi passivi; Per le sole società di persone si devono aggiungere i redditi imputati al socio e non distribuiti e si sottraggono le perdite attribuite agli stessi.

Modalità di tassazione Le modalità di tassazione variano a seconda che la partecipazione si qualifichi come qualificata o non qualificata. Per qualificata si intende una partecipazione che rappresenti: per una società di capitali, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria superiore al 2% per azioni negoziate in mercati regolamentati o al 20% negli altri casi;

Modalità di tassazione (2) per tutte le altre società (comprese le società dii persone) che rappresenti una percentuale superiore al 25% del capitale sociale. Per non qualificata si intende una partecipazione che rappresenti: per una società di capitali, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria pari o inferiore al 2% per azioni negoziate in mercati regolamentati o al 20% negli altri casi;

Modalità di tassazione (3) per tutte le altre società (comprese le società di persone) che rappresenti una percentuale pari od inferiore al 25% del capitale sociale. Le plusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni costituiscono delle masse distinte sia relativamente alla qualità delle partecipazioni (qualificate o non qualificate) sia per ogni singolo periodo d imposta. La verifica ai fini della qualificazione deve essere effettuata nell arco dei dodici mesi, prendendo in considerazione tutte le cessioni effettuate dal contribuente.

Tassazione partecipazioni qualificate Per i soggetti che detengono partecipazioni qualificate, la base imponibile sarà pari al 49,72% della plusvalenza conseguita e sarà inclusa nei redditi diversi del contribuente nell ambito del modello unico dello stesso. Di converso, diviene, quindi, non imponibile il 50,28% della plusvalenza realizzata. Per le suddette cessioni si rende obbligatorio l applicazione del regime della dichiarazione.

Regime della dichiarazione In generale consiste nel calcolare analiticamente il risultato di ogni singola cessione effettuata nel periodo d imposta interessato. Nel caso in cui il corrispettivo percepito sia inferiore al costo d acquisto si avrà l insorgenza di una minusvalenza. Tale minusvalenza potrà essere impiegata per ridurre le plusvalenze ottenute nello stesso periodo per la stessa tipologia di partecipazione (qualificata o non qualificata).

Regime della dichiarazione Nel caso in cui il risultato delle movimentazioni distinte per comparti (qualificate o non qualificate) sia negativo, il suddetto risultato potrà essere utilizzato per i 4 (quattro) periodi d imposta successivi.

Tassazione partecipazioni non qualificate La plusvalenza conseguita per una partecipazione non qualificata è assoggetta ad una imposizione sostitutiva del 12,50% per le cessioni effettuate fino al 31.12.2011. A partire dal 1 gennaio 2012, l imposta sostitutiva è elevata al 20%.

Stratificazione delle partecipazioni Nel caso in cui le partecipazioni siano state acquisite in periodi d imposta diversi, si considerano cedute per prime le partecipazioni più recenti sulla base del criterio LIFO.