SICUREZZA DEL PAZIENTE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE



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SICUREZZA DEL PAZIENTE E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE 26-27 Giugno 2015 Hotel 501 Vibo Valentia LA GESTIONE DEL CONFLITTO E DEL CONTENZIOSO NEI SISTEMI SANITARI Prof Pietrantonio Ricci

MONITORAGGIO MEDICO-LEGALE DEL CONTENZIOSO Primo OSSERVATORIO MEDICO-LEGALE SUL CONTENZIOSO cfr Del. 567 del 09. 07. 2002 del Policlinico Universitario di Catanzaro Crescente interesse maturato in seno a due importanti Convegni Nazionali: La metodologia medico-legale nell attività peritale e nelle attività inerenti i servizi sociali (28 29 giugno 1996 ); Comunità Civica e Sicurezza dei cittadini. Nuove sfide e nuovi impegni della Criminologia (19-21 settembre 2002 ).

OSSERVATORIO MEDICO LEGALE è un servizio che ha lo scopo di tutelare e risarcire quei cittadini che sono stati danneggiati da un errore professionale in fase di cura o di degenza. - GENERARE ELEMENTI DIFENSIVI e di CONSULENZA - FUNZIONE EPIDEMIOLOGICO-STATISTICA - INDICATORI DI VULNERABILITA - INDICATORI DI AVVERSITA - INDICATORI DI APPROPRIATEZZA - GESTIONE FLUSSI INFORMATIVI ED ANALISI ECONOMICHE - INDICATORI SPECIFICI DI SINISTROSITA

SINISTROSITA Numero ricoveri Numero prestazioni specialistiche 9 milioni 1 miliardo Numero di denunce per sinistri 12.341 Giorni medi di apertura della pratica 755 (min. 345 max. 1100) Giorni medi per la chiusura del sinistro Costo medio dei sinistri liquidati Fonte dei dati: Agenas Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (2012) 402 39,590 Euro Indice di sinistrosità 13,068 (x 10.000) Denunce relative a lesioni personali 63% Denunce relative a decessi 11% Aree di maggiore incidenza degli errori denunciati Intervento (32%) Diagnostica (16%) Fase terapeutica (6%)

M. Brini&F. Taroni, Gestione del rischio e del contenzioso. Teoria, pratica e formazione (2014)

UNITA DI RISCHIO CLINICO UNITA DI CONTENZIOSO

LINEE GUIDA RISCHIO CLINICO CONTENZIOSO MEDICO LEGALE 3 aspetti indissolubili di un serio programma di gestione e miglioramento della qualità e dell efficienza dell attività medica

TUTELA DEL CITTADINO E AZIONE COMBINATA DI PREVENZIONE DEI CONFLITTI PREVENZIONE MIRATA PREVENZIONE STRUTTURALE Segnalazione del conflitto Analisi specialistica e medico legale del conflitto e parere al richiedente Corretto inquadramento e possibile ridimensionamento delle ipotesi di conflitto Monitoraggio del contenzioso di tipo qualitativo (Tipologia, andamento e distribuzione dei conflitti) Proposizione di interventi correttivi Miglioramento e/o recupero del rapporto di fiducia tra Cittadino e Istituzione Sanitaria Pubblica

NECESSITA DI UN SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE DEI CONFLITTI E DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEL RISCHIO CLINICO Il Governo Clinico: un nuovo sistema per migliorare gli standard delle pratiche cliniche - FORMAZIONE (ECM) - RISK MANAGEMENT - PREVENZIONE DEI CONFLITTI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO - COMUNICAZIONE - RICERCA E SVILUPPO - EFFICIENZA CLINICA -AUDIT CLINICI

Tribunale dei Diritti del Malato, in collaborazione con l'anaao-assomed e la FIMMG, che hanno promosso la «CARTA DELLA SICUREZZA NELL'ESERCIZIO DELLA PRATICA MEDICA ED ASSISTENZIALE (2008)», recante i seguenti principi fondamentali: 1) nulla può essere lasciato al caso; 2) è necessario investire in sicurezza; 3) i rischi devono essere dichiarati; 4) lo scambio di informazioni aumenta la sicurezza; 5) garantire l'appropriatezza riduce le probabilità di errore; 6) qualità delle prestazioni deve essere valutata con indicatori di esito; 7) la comunicazione medico/paziente è parte integrante dell'atto medico; 8) bisogna sviluppare la critica e l'autocritica; 9) la verità deve essere premiante; 10) la formazione è l'arma della sicurezza

SENTENZE E DISEGNI DI LEGGE "Il nesso causale può essere ravvisato quando, alla stregua del giudizio controfattuale condotto sulla base di una generalizzata regola di esperienza, o di una legge scientifica - universale e/o statistica - si accerti che ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa impeditiva dell'evento, questo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore, e con minore intensità lesiva". Cassazione Penale nella sentenza n. 30328 del 10.7-11.9.2002 Le linee guida non sono -da sole- la soluzione dei problemi... un comportamento non è lecito perché è consentito, ma è consentito perché diligente Cass. 22.11.2011 n. 4391

BALDUZZI l. 8 novembre 2012 n. 189, nel convertire il d.l. 13 settembre 2012 n. 158, ha riformulato il comma 1 dell art. 3 che oggi così recita: L esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l obbligo di cui all art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo la legge di conversione abbia modificato radicalmente il testo del decreto legge il cui comma1dell art.3cosìsiesprimeva: Fermo restando il disposto dell art. 2236 del codice civile, nell accertamento della colpa lieve nell attività dell esercente le professioni sanitarie il giudice, ai sensi dell art. 1176 del codice civile, tiene conto in particolare dell osservanza, nel caso concreto, delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

nuova normativa parrebbe aver trasformato le linee guida in una sorta di limite negativo della tipicità colposa: la loro inosservanza implica (certamente?) la colpa, mentre la loro osservanza non la esclude, fatta eccezione per i casi di colpa lieve L. Risicato, Le linee guida e i nuovi confini della responsabilità medico-chirurgica quando si fa riferimento a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, si intende (deve intendersi) il riferimento alle accreditate leggi scientifiche di copertura che spiegano (fondandolo o negandolo) il rapporto di causalità tra la condotta (attiva o omissiva) del medico e l evento determinatosi S. Torraca, Nuovi confini della responsabilità penale del medico dopo il c.d. decreto Balduzzi?, in Riv. trim. dir. pen. economia, 2012

CONSEGUENZE DEL CONTENZIOSO SUL SETTORE ASSICURATIVO frequency frequenza con la quale sono esperite azioni di risarcimento nei confronti dei medici probability probabilità che la richiesta risarcitoria venga soddisfatta severity misura del risarcimento Il monitoraggio dei dati relativi al contenzioso ha rilevato che l aumentare di ciascuna di queste variabili PRODUCE UN INCREMENTO DEI COSTI NECESSARI PER OFFRIRE UNA COPERTURA ASSICURATIVA.

SPECULAZIONI MEDICINA DIFENSIVA ASPETTI BIOETICI CONTENZIOSO ATTESE DEI PAZIENTI STRUMENTALIZZ AZIONI ASSICURATIVE

GRAZIE PER L ATTENZIONE