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Transcript:

IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Avv. Bruno De Carolis... Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio Membro designato dalla Banca d'italia Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.. Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Prof. Avv. Saverio Ruperto. Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario per le controversie in cui sia parte un consumatore Dott.ssa Daniela Primicerio Membro designato dal C.N.C.U. nella seduta del 07/06/2011, dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata; le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione; la relazione istruttoria della Segreteria tecnica, Fatto Con ricorso a questo Collegio il cliente lamenta la negligenza della Banca e della collegata SGR nell esecuzione della disposizione di trasferimento di quote di alcuni fondi comuni d investimento, cointestate con la propria madre, su una posizione titoli intestata esclusivamente a sé medesimo; disposizione impartita il 19 novembre 2007, allo scopo di eliminare la cointestazione del rapporto ed agevolare in tal modo la vendita dei fondi. La controversia scaturisce da ciò, che nelle more dell esecuzione dell ordine di trasferimento, si era verificato il decesso della madre del ricorrente, con la conseguenza che la metà di pertinenza della madre è caduta in successione tra il cliente e il fratello. Il ricorrente formula quindi le seguenti richieste nei confronti dell intermediario convenuto: Pag. 2/6

(i) 7.343 a titolo di differenza tra il valore dei fondi alla data in cui il cliente li avrebbe venduti ( 35.451,32 di valore complessivo nei primi giorni di dicembre 2007) se fosse stato unico intestatario e il valore dei fondi al 5 marzo 2009, data in cui la Banca ha comunicato che le quote erano state correttamente intestate e il ricorrente avrebbe potuto vendere i fondi; (ii) 650 per rimborso delle spese di successione e 3.000 per la differenza di valorizzazione dei fondi (somme peraltro già offerte dalla Banca, nell ambito di una proposta di definizione transattiva della vertenza, rifiutata dal ricorrente); (iii) 2.000 a titolo di lucro cessante (il mancato guadagno della somma che il ricorrente avrebbe realizzato attraverso il reinvestimento del ricavato della vendita dei fondi); (iv) 350 per le spese vive sostenute (per raccomandate, fax, fotocopie, telefonate, ecc.), il disagio e il tempo perso; (v) 1.500 per spese legali. Chiede altresì che l intermediario provveda ad acquistare sul mercato 1/4 di ciascun fondo oggetto della controversia, oppure a rimborsare al ricorrente l'equivalente in denaro, poiché - in conseguenza dell omissione congiunta della SGR e della Banca - la parte di proprietà della madre è entrata a far parte dell asse ereditario, per cui il ricorrente risulta oggi titolare solo di 3/4 del patrimonio, essendo nella residua porzione di 1/4 subentrato per successione mortis causa il fratello. Nelle proprie controdeduzioni l intermediario osserva che la disposizione di trasferimento, impartita con lettera del 19 novembre 2007, è stata ricevuta dal destinatario il 22 novembre, e il decesso della madre dell odierno ricorrente si è verificato il 25 novembre 2007; ne deriva che il tempo utile per l'esecuzione della disposizione in questione era pari a meno di 4 giorni lavorativi. Inoltre la disposizione di trasferimento è stata impartita dal cliente e dalla madre con lettera indirizzata esclusivamente alla SGR, anziché all'intermediario depositario dei fondi; l evidente irritualità delle modalità di conferimento dell'incarico ha inevitabilmente comportato una dilatazione dei tempi necessari per l'esecuzione dell operazione. L intermediario nega comunque che il ricorrente abbia subito danni dal mancato trasferimento dei fondi, anche perché questi risultano ancora intestati al ricorrente e alla de cuius, e chiede che l ABF rigetti il ricorso. Pag. 3/6

Ritenuto il ricorso maturo per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella camera di consiglio del 7 giugno 2011. Diritto Il collegio ritiene di dovere anzitutto affrontare brevemente la questione della propria competenza, sebbene essa non abbia costituito oggetto di un eccezione in senso tecnico e formale da parte della banca convenuta, la quale si è limitata ad esporre incidenter tantum i propri dubbi sulla competenza per materia dell ABF, relativamente al caso di specie; dubbi scaturenti da ciò, che le doglianze del ricorrente riguardano la tempestività di esecuzione di un ordine di trasferimento di quote di fondi comuni di investimento mobiliare, e cioè un tipo di operazione apparentemente riconducibile all area dei servizi di investimento, estranei di per sé alla competenza dell ABF alla stregua delle disposizioni che ne disciplinano il funzionamento (Delibera CICR, n. 275/2008; Disposizioni della Banca d Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni). Ritiene il Collegio che la questione debba essere risolta in senso affermativo, e cioè nel senso del riconoscimento della competenza dell ABF. Come osserva lo stesso intermediario resistente, la presente controversia investe un rapporto che, pur avendo ad oggetto prodotti o strumenti finanziari, quali le quote di fondi comuni di investimento, necessariamente intercorre fra il cliente-investitore ed una banca (la banca depositaria), alla quale devono essere infatti necessariamente rivolte le disposizioni operative concernenti i fondi comuni (mentre nessuna legittimazione spetta al riguardo alla SGR o società di gestione, alla quale erroneamente il ricorrente aveva indirizzato la lettera contenente l ordine di trasferimento). Deve allora condividersi l orientamento già espresso dall ABF in precedenti decisioni dei diversi Collegi (cfr. Collegio di Roma, n. 59 del 17 febbraio 2010; Collegio di Milano, n. 136 del 22 marzo 2010; Collegio di Napoli, n. 462 del 28 maggio 2010) in punto di ascrivibilità del contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr. art. 1838 c.c.) alla categoria delle operazioni e servizi bancari e finanziari, sulla base della quale è delimitata, dalle sopra richiamate disposizioni, la competenza di questo organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Passando ora al merito delle domande formulate dal ricorrente, si osserva che esse tendono, per un verso, al risarcimento del danno consistente nell asserita Pag. 4/6

perdita di valore registrata dai fondi; per altro verso, al risarcimento del danno che sarebbe derivato dalla inclusione dei prodotti finanziari in questione nell asse ereditario. Riguardo al primo ordine di domande, la banca convenuta ha affermato, senza che il ricorrente contestasse alcunché al riguardo, che l investimento non è stato ancora liquidato (per cui il danno sarebbe semmai solo virtuale o potenziale) e che, comunque, il controvalore attuale dei fondi risulta complessivamente superiore a quello registrato alla data del 10 dicembre 2007, che lo stesso ricorrente ha dichiarato di assumere come punto di riferimento. E il caso altresì di osservare che, quand anche si fosse al contrario verificata una minusvalenza, essa potrebbe assumere rilievo ai fini di un ipotetico risarcimento danni nei confronti del cliente soltanto se questi avesse impartito un ordine (non di trasferimento da un conto ad un altro, bensì) di vendita e la diminuzione di valore si fosse prodotta nel lasso di tempo intercorso fra l emissione dell ordine e la ritardata o non tempestiva esecuzione dello stesso da parte dell intermediario. Se, alla stregua delle considerazioni testé svolte, deve considerarsi del tutto priva di fondamento la domanda di indennizzo della perdita di valore dell investimento, a maggior ragione deve qualificarsi come del tutto inconsistente la domanda diretta ad ottenere, a titolo di mancato guadagno, una somma pari a quella che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe potuta ottenere dal reinvestimento del ricavato dalla vendita dei fondi. Anche le domande del secondo tipo si palesano del tutto destituite di fondamento. In particolare, il ricorrente avanza la richiesta di rimborso delle spese di successione, nella misura di 650 e di risarcimento, anche per equivalente, del valore di ¼ di ciascuno dei fondi presenti nel suo paniere di investimenti, e cioè della quota che, a seguito della caduta in successione ereditaria della metà, sarebbe di spettanza dell altro erede (e sarebbe rimasta invece nella titolarità del ricorrente, qualora la banca non avesse tardato ad eseguire la disposizione di trasferimento sul conto individuale). Al riguardo, appare dirimente, ai fini del rigetto dell una e dell altra domanda, la considerazione che, alla data odierna, il danno che il ricorrente lamenta non si è ancora verificato, per cui manca il presupposto per potersi discorrere del suo eventuale risarcimento a carico della banca convenuta: infatti, stante la mancata produzione da parte del ricorrente o di qualsiasi altro interessato della documentazione successoria, i titoli in questione Pag. 5/6

risultano ancora custoditi in un deposito titoli intestato al ricorrente e alla madre del medesimo. Oltre alla mancanza di attualità del danno, che ne preclude allo stato il risarcimento, essendo che la pretesa risarcitoria non può avere ad oggetto un danno futuro ed eventuale, deve rilevarsi da un lato che la banca, a cui il ricorrente imputa un difetto di tempestività nell esecuzione della disposizione di trasferimento dei titoli, ha persuasivamente opposto la circostanza, non contestata dalla controparte, che la disposizione è stata erroneamente indirizzata alla società di gestione dei fondi d investimento in questione e che ciò ha determinato un considerevole e giustificabile rallentamento della procedura di trasferimento; dall altro, che la caduta in successione delle quote dei fondi di investimento intestate alla de cuius è evento che si sarebbe in ogni caso verificato, indipendentemente dalla velocità della procedura di trasferimento disposta qualche giorno prima del decesso e sulla base delle disposizioni in materia di successioni ereditarie, dunque in termini tali da doversi escludere che l immediata esecuzione dell ordine di trasferimento avrebbe potuto scongiurarlo. Ritiene pertanto il collegio che non vi siano i presupposti per accogliere alcuna delle domande di merito formulate dal ricorrente. P.Q.M. Il Collegio, ritenuta la propria competenza, respinge il ricorso. firma 1 IL PRESIDENTE Pag. 6/6