sommario REG 183_05 CE Pag: 1

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "sommario REG 183_05 CE Pag: 1"

Transcript

1 REG 183_05 CE Pag: 1 REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dl 12 gnnaio 2005 ch stabilisc rquisiti pr l igin di mangimi (Tsto rilvant ai fini dl SEE) sommario CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI... 4 Articolo 1 Oggtto... 4 Articolo 2 Ambito di applicazion... 4 Articolo 3 Dfinizioni... 5 CAPO II OBBLIGHI... 5 Articolo 4 Obblighi gnrali... 5 Articolo 5 Obblighi spcifici... 5 Articolo 6 Sistma di analisi di rischio punti critici di controllo (HACCP)... 5 Articolo 7 Documnti concrnnti il sistma HACCP... 6 Articolo 8 Garanzi finanziari... 6 Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica rgistrazion... 6 Articolo 10 Riconoscimnto dgli stabilimnti nl sttor di mangimi... 6 Articolo 11 Rquisiti... 7 Articolo 12 Informazioni sull norm nazionali in matria di riconoscimnto... 7 Articolo 13 Riconoscimnto di stabilimnti... 7 Articolo 14 Sospnsion dlla rgistrazion o dl riconoscimnto... 7 Articolo 15 Rvoca dlla rgistrazion o dl riconoscimnto... 7 Articolo 16 Modifich alla rgistrazion o al riconoscimnto di uno stabilimnto... 7 Articolo 17 Esnzion dall visit in loco... 7 Articolo 18 Misur transitori... 7 Articolo 19 Elnco dgli stabilimnti rgistrati riconosciuti... 8 CAPO III MANUALI DI CORRETTA PRASSI... 8 Articolo 20 Elaborazion, diffusion uso di manuali... 8 Articolo 21 Manuali nazionali... 8 Articolo 22 Manuali comunitari... 8 CAPO IV IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI... 9 Articolo 23 Importazioni... 9 Articolo 24 Provvdimnti provvisori... 9 Articolo 25 Esportazioni... 9 CAPO V DISPOSIZIONI FINALI... 9 Articolo 26 Misur di attuazion... 9 Articolo 27 Modifica dgli allgati I, II, III. 9 Articolo 28 Drogh agli allgati I, II III... 9 Articolo 29 Sistma di allarm rapido... 9 Articolo 30 Sanzioni... 9 Articolo 31 Procdura dl comitato... 9 Articolo 32 Consultazion dll autorità uropa pr la sicurzza alimntar Articolo 33 Abrogazion Articolo 34 Entrata in vigor ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA PARTE A I. Disposizioni in matria di igin II. Tnuta di rgistri PARTE B Raccomandazioni pr manuali di corrtta prassi IMPIANTI E ATTREZZATURA PERSONALE PRODUZIONE CONTROLLO DI QUALITÀ STOCCAGGIO E TRASPORTO TENUTA DEI REGISTRI RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI PASCOLO PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI Stoccaggio Distribuzion MANGIMI E ACQUA PERSONALE ALLEGATO IV CAPO 1 Additivi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003: CAPO 2Additivi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003: CAPO 3 Additivi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003: ALLEGATO V CAPO I Elnco di imprs riconosciut nl sttor di mangimi CAPO II IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, [1] visto il trattato ch istituisc la Comunità uropa, in particolar l articolo 37, paragrafo 2, l articolo 152, paragrafo 4, lttra b), vista la proposta dlla Commission, visto il parr dl Comitato conomico social uropo [2], prvia consultazion dl Comitato dll rgioni, dlibrando scondo la procdura di cui all articolo 251 dl trattato [3], considrando quanto sgu: (1) La produzion animal svolg un ruolo molto important nl sttor agricolo dlla Comunità. I

2 Pag: 2 REG 183_05 CE risultati soddisfacnti di tal attività dipndono in larga misura dall uso di mangimi sicuri di buona qualità. (2) La ricrca di un lvato livllo di protzion dlla salut umana dlla salut dgli animali è uno dgli obittivi fondamntali dlla lgislazion alimntar, com stabilito nl rgolamnto (CE) n. 178/2002 dl Parlamnto uropo dl Consiglio [4], dl 28 gnnaio 2002, ch stabilisc i principi i rquisiti gnrali dlla lgislazion alimntar, istituisc l autorità uropa pr la sicurzza alimntar fissa procdur nl campo dlla sicurzza alimntar. Dtto rgolamnto fissa anch altri principi dfinizioni comuni pr la lgislazion alimntar nazional comunitaria, comprso l obittivo di consguir la libra circolazion di mangimi nlla Comunità. (3) La dirttiva 95/69/CE dl Consiglio [5] ha stabilito l condizioni l modalità ch si applicano a talun catgori di stabilimnti intrmdiari opranti nl sttor dll alimntazion dgli animali, pr consntir loro di srcitar l propri attività. Dall sprinza risulta ch tali condizioni modalità costituiscono una valida bas pr garantir la sicurzza di mangimi. Dtta dirttiva ha fissato inoltr l condizioni pr il riconoscimnto dgli stabilimnti ch producono talun sostanz lncat nlla dirttiva 82/471/CEE dl Consiglio [6], dl 30 giugno 1982, rlativa a taluni prodotti impigati nll alimntazion dgli animali. (4) La dirttiva 98/51/CE dlla Commission [7], dl 9 luglio 1998, ch stabilisc alcun misur di applicazion dlla dirttiva 95/69/CE dl Consiglio ch fissa l condizioni l modalità pr il riconoscimnto la rgistrazion di taluni stabilimnti intrmdiari opranti nl sttor dll alimntazion dgli animali, ha stabilito talun misur tra l quali sono comprs disposizioni pr l importazioni da pasi trzi. (5) Dall sprinza risulta inoltr ch è ncssario assicurar ch tutt l imprs nl sttor di mangimi, comprsa l acquacoltura, oprino conformmnt a rquisiti di sicurzza armonizzati ch occorr ffttuar un risam gnral pr tnr conto dlla ncssità di assicurar un livllo più lvato di protzion dlla salut umana, dlla salut dgli animali dll ambint. (6) L obittivo principal dll nuov norm in matria di igin contnut nl prsnt rgolamnto è di assicurar un lvato livllo di protzion di consumatori pr quanto concrn la sicurzza dgli alimnti di mangimi, tnndo particolarmnt conto di sgunti principi: a) la rsponsabilità primaria dlla sicurzza di mangimi ricad sull oprator dl sttor di mangimi; b) la ncssità di garantir la sicurzza di mangimi lungo l intra filira alimntar, a partir dalla produzion primaria di mangimi fino alla loro somministrazion ad animali dstinati alla produzion di alimnti; c) l attuazion gnralizzata di procdur basat sui principi dll analisi di rischio di punti critici di controllo (HACCP) [8] ch, assim all applicazion di buon pratich iginich, dovrbb rafforzar la rsponsabilità dgli opratori dl sttor di mangimi; d) i manuali di corrtta prassi forniscono un assistnza prziosa agli opratori dl sttor di mangimi, a tutti i livlli dlla filira, pr conformarsi all norm di igin di mangimi pr applicar i principi HACCP; ) la dfinizion di critri microbiologici basati su critri scintifici di valutazion dl rischio; f) la ncssità di assicurar ch i mangimi importati siano di standard almno quivalnt a qullo di mangimi prodotti nlla Comunità. (7) Pr assicurar la pina applicazion dl sistma di rgistrazion riconoscimnto a tutti gli opratori dl sttor di mangimi, di consgunza, garantir la pina rintracciabilità, E opportuno provvdr affinché ssi si riforniscano facciano uso solo di mangimi provninti da stabilimnti rgistrati /o riconosciuti ai snsi dl prsnt rgolamnto. (8) Occorr un approccio intgrato pr garantir la sicurzza di mangimi a partir da comprsa la produzion primaria di mangimi, fino a comprsa l immission sul mrcato o l sportazion. La produzion primaria di mangimi comprnd prodotti ch subiscono soltanto un trattamnto fisico smplic, qual pulitura, imballaggio, stoccaggio, ssiccamnto natural o insilamnto. (9) Scondo i principi di proporzionalità sussidiarità, l norm comunitari non dovrbbro ssr applicat a taluni casi di produzion domstica privata di mangimi di alimntazion di crti animali, né alla fornitura dirtta di piccol quantità di produzion primaria di mangimi a livllo local né alla vndita al dttaglio di mangimi pr animali da compagnia. (10) E opportuno ch i pricoli lgati ai mangimi prsnti a livllo dlla produzion primaria siano idntificati d adguatamnt controllati pr assicurar il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. I principi fondamntali dl prsnt rgolamnto dovrbbro quindi applicarsi sia all azind agricol ch fabbricano mangimi sclusivamnt pr soddisfar l signz dlla loro produzion intrna, sia all azind agricol ch commrcializzano mangimi. Occorrrbb tnr conto dl fatto ch il rischio diminuisc s i mangimi sono prodotti somministrati ad animali ad sclusivo consumo domstico o ad animali non dstinati alla produzion alimntar. Il commrcio di piccol quantità di mangimi a livllo local la vndita al dttaglio di mangimi pr animali da compagnia sono soggtti ad una disciplina particolar nl quadro dl prsnt rgolamnto. Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

3 REG 183_05 CE Pag: 3 (11) L applicazion di principi HACCP alla produzion primaria di mangimi è l obittivo a mdio trmin dlla lgislazion uropa in matria d igin, ma manuali di corrtta prassi dovrbbro già ora incoraggiar l uso di appropriati rquisiti iginici. (12) La sicurzza di mangimi dipnd da divrsi fattori. La lgislazion dovrbb fissar rquisiti minimi di igin. Dovrbbro ssr sguiti controlli ufficiali pr vrificarn l ossrvanza da part dgli opratori dl sttor di mangimi. Inoltr, tali opratori dovrbbro prndr misur o adottar procdur pr consguir un lvato livllo di sicurzza di mangimi. (13) I principi HACCP possono aiutar gli opratori dl sttor di mangimi a raggiungr uno standard più lvato di sicurzza di mangimi. Non dovrbbro tuttavia ssr considrati un mccanismo di autorgolamntazion non sostituiscono i controlli ufficiali. (14) L attuazion di principi HACCP richid pina cooprazion impgno da part dl prsonal dll azind di mangimi. (15) Nlla produzion di mangimi i principi HACCP dovrbbro tnr conto di principi contnuti nl Codx Alimntarius [9], ma dovrbbro prvdr sufficint flssibilità in tutt l situazioni. In crt imprs nl sttor di mangimi non è possibil idntificar punti critici di controllo, in crti casi, l adozion di corrtt prassi può sostituir il monitoraggio di punti critici di controllo. Analogamnt, il rquisito di stabilir «limiti critici» di cui al Codx Alimntarius non impon la fissazion di un limit numrico in ogni caso. Il rquisito di mantnr la documntazion di cui allo stsso Codx dv ssr flssibil pr vitar inutili aggravi all imprs molto piccol. E opportuno far sì ch gli opratori dl sttor ch svolgono oprazioni a livllo di produzion primaria di mangimi, tra cui oprazioni corrlat misclazion di mangimi con mangimi complmntari pr il fabbisogno sclusivo dll azinda, non siano tnuti ad ossrvar i principi HACCP. (16) Occorr anch flssibilità pr tnr conto dll signz dll imprs nl sttor di mangimi ubicat in rgioni ch risntono di dtrminati vincoli gografici o in rlazion a dtrminati rquisiti strutturali. Ma qusta flssibilità non dovrbb compromttr gli obittivi in matria di igin di mangimi. Si dovranno, ov opportuno, prvdr discussioni in sno al comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. (17) Pr assicurar la rintracciabilità dal fabbricant all utnt final pr favorir l fficacia nll applicazion di controlli ufficiali, è opportuno un sistma di rgistrazion riconoscimnto di tutt l imprs dl sttor di mangimi da part dll autorità comptnt dllo Stato mmbro. L autorità comptnti dgli Stati mmbri possono avvalrsi di sistmi vignti di raccolta di dati in matria di imprs dl sttor di mangimi pr avviar applicar il sistma prvisto nl prsnt rgolamnto. (18) E opportuno mantnr un sistma di riconoscimnto dll imprs nl sttor di mangimi pr l attività ch possono prsntar un rischio più lvato nlla fabbricazion di mangimi. Si dovrbbro prvdr procdur pr stndr l attual ambito di applicazion dl sistma di riconoscimnto scondo quanto prvisto nlla dirttiva 95/69/CE. (19) Pr ottnr il riconoscimnto o la rgistrazion, l imprs nl sttor di mangimi dovrbbro soddisfar divrs condizioni prtinnti all loro oprazioni pr quanto concrn struttur, attrzzatur, prsonal, produzion, controllo di qualità, stoccaggio documntazion, pr garantir sia la sicurzza di mangimi sia la rintracciabilità dl prodotto. Occorrrbb prvdr la possibilità di variar tali condizioni in modo da adguarl ai divrsi tipi di imprs dl sttor di mangimi. E opportuno consntir agli Stati mmbri di concdr un riconoscimnto condizionato dgli stabilimnti qualora dalla visita in loco risulti ch lo stabilimnto soddisfa tutti i rquisiti rlativi all infrastruttur all attrzzatur. E altrsì opportuno fissar un limit di tmpo massimo pr tal riconoscimnto condizionato. (20) Si dovrbb prdisporr la sospnsion tmporana, la modifica o la rvoca dlla rgistrazion o dl riconoscimnto qualora gli stabilimnti cambino o cssino l loro attività o non soddisfino più l condizioni ch si applicano all loro attività. (21) La rintracciabilità di mangimi di loro ingrdinti lungo l intra filira è un lmnto ssnzial pr garantir la sicurzza di mangimi. Il rgolamnto (CE) n. 178/2002 contin rgol pr assicurar la rintracciabilità di mangimi di loro ingrdinti prvd una procdura pr l adozion di norm di attuazion applicabili a sttori spcifici. (22) L crisi conscutiv vrificatsi in rlazion ai mangimi hanno dimostrato com incidnti ch si vrificano in una qualsiasi fas dlla filira di mangimi possono avr consgunz conomich gravi. L pculiarità dlla produzion di mangimi la complssità dlla catna di distribuzion di mangimi n rndono difficil il ritiro dal mrcato. I costi pr rimdiar ai danni conomici ch si rgistrano lungo la filira di mangimi dgli alimnti sono spsso sostnuti con fondi pubblici. Si potrbb più facilmnt ovviar a tali consgunz conomich ad un costo ridotto pr la socità s l oprator la cui attività provoca un danno conomico nl sttor di mangimi foss ritnuto finanziariamnt rsponsabil. Tuttavia,

4 Pag: 4 REG 183_05 CE l introduzion di un sistma obbligatorio gnralizzato di rsponsabilità finanziaria di garanzi finanziari, ad smpio sotto forma di assicurazion, applicato a tutti gli opratori dl sttor di mangimi può non ssr ralizzabil o opportuna. La Commission dovrbb prtanto saminar qusta possibilità in modo più approfondito, considrando l disposizioni lgislativ in vigor in matria di rsponsabilità in altri sttori, nonché i sistmi l prassi vignti ngli Stati mmbri. A tal fin la Commission dovrbb prsntar una rlazion corrdata, s dl caso, di propost lgislativ. (23) I mangimi importati nlla Comunità dvono soddisfar i rquisiti gnrali stabiliti nl rgolamnto (CE) n. 178/2002 l condizioni d importazion stabilit nl rgolamnto (CE) n. 882/2004 [10] dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, rlativo ai controlli ufficiali intsi a vrificar la conformità alla normativa in matria di mangimi di alimnti all norm sulla salut sul bnssr dgli animali. Pr vitar prturbazioni commrciali, in attsa ch siano mss a punto l misur d scuzion, è opportuno ch l importazioni continuino ad ssr autorizzat all condizioni stabilit nlla dirttiva 98/51/CE. (24) I prodotti comunitari sportati vrso i pasi trzi dvono rispondr ai rquisiti gnrali fissati dal rgolamnto (CE) n. 178/2002. (25) E opportuno stndr l ambito d applicazion dl sistma di allarm rapido pr gli alimnti i mangimi disposto dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 ai rischi pr la salut dgli animali o pr l ambint dovuti ai mangimi somministrati agli animali non dstinati alla produzion di alimnti. (26) La normativa comunitaria sull igin di mangimi dv ssr avvalorata da parri scintifici. A tal fin l autorità uropa pr la sicurzza alimntar andrbb consultata ogniqualvolta risulti ncssario. (27) Pr tnr conto dl progrsso tcnico scintifico sarbb ncssaria una cooprazion strtta d fficac tra la Commission gli Stati mmbri in sd di comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali. (28) Il prsnt rgolamnto tin conto dgli obblighi intrnazionali statuiti nll accordo sanitario fitosanitario dll OMC [11] dll norm intrnazionali in matria di sicurzza alimntar contnut nl Codx Alimntarius. (29) Gli Stati mmbri dovrbbro stabilir norm rlativ all sanzioni applicabili in caso di violazion dll disposizioni dl prsnt rgolamnto assicurarn l attuazion. Tali sanzioni dvono ssr ffttiv, proporzionat dissuasiv. (30) L misur ncssari pr l attuazion dl prsnt rgolamnto sono adottat scondo la dcision 1999/468/CE dl Consiglio [12], dl 28 giugno 1999, rcant modalità pr l srcizio dll comptnz di scuzion confrit alla Commission. (31) E opportuno prvdr una data diffrita di applicazion dl rgolamnto, pr dar all imprs dl sttor di mangimi intrssat il tmpo di adguarsi. (32) Pr i motivi susposti l dirttiv 95/69/CE 98/51/CE dovrbbro ssr abrogat, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggtto Il prsnt rgolamnto stabilisc: a) norm gnrali in matria di igin di mangimi; b) condizioni disposizioni att ad assicurar la rintracciabilità di mangimi; c) condizioni disposizioni pr la rgistrazion il riconoscimnto di stabilimnti. Articolo 2 Ambito di applicazion 1. Il prsnt rgolamnto si applica: a) all attività dgli opratori dl sttor di mangimi in tutt l fasi, a partir dalla produzion primaria di mangimi, fino a comprsa l immission di mangimi sul mrcato; b) alla somministrazion di mangimi ad animali dstinati alla produzion di alimnti; c) all importazioni all sportazioni di mangimi da vrso pasi trzi. 2. Il prsnt rgolamnto non si applica: a) alla produzion domstica privata di mangimi: i) pr gli animali dstinati alla produzion di alimnti pr consumo domstico privato; ii) pr gli animali non allvati pr la produzion di alimnti; b) alla somministrazion di mangimi ad animali dstinati alla produzion di alimnti pr consumo domstico privato o pr l attività di cui all articolo 1, paragrafo 2, lttra c), dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio [13], dl 29 april 2004, sull igin di prodotti alimntari; c) alla somministrazion di mangimi agli animali non allvati pr la produzion di alimnti; d) alla fornitura dirtta di piccol quantità dlla produzion primaria di mangimi, a livllo local, dal produttor ad azind agricol locali pr il consumo in loco; ) alla vndita al dttaglio di mangimi pr animali da compagnia. 3. Gli Stati mmbri possono stabilir l norm gli orintamnti ch disciplinano l attività di cui al paragrafo 2. Tali norm orintamnti nazionali assicurano il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

5 REG 183_05 CE Pag: 5 Articolo 3 Dfinizioni Ai fini dl prsnt rgolamnto si applicano l dfinizioni di cui al rgolamnto (CE) n. 178/2002, fatt salv l sgunti dfinizioni spcifich: a) «igin di mangimi», l misur l condizioni ncssari pr controllar i pricoli assicurar l idonità al consumo animal di un mangim, tnuto conto dl suo uso prvisto; b) «oprator dl sttor di mangimi», la prsona fisica o giuridica rsponsabil di garantir il risptto dll disposizioni dl prsnt rgolamnto nll imprsa di mangimi posta sotto il suo controllo; c) «additivi di mangimi», l sostanz o i microrganismi autorizzati ai snsi dl rgolamnto (CE) n. 1831/2003 dl Parlamnto uropo dl Consiglio [14], dl 22 sttmbr 2003, sugli additivi dstinati all alimntazion animal; d) «stabilimnto», un unità di un imprsa nl sttor di mangimi; ) «autorità comptnt», l autorità di uno Stato mmbro o di un pas trzo dsignata pr ffttuar i controlli ufficiali; f) «produzion primaria di mangimi», la produzion di prodotti agricoli, comprsi in particolar la coltivazion, il raccolto, la mungitura l allvamnto di animali (prima dlla macllazion) o la psca da cui drivano sclusivamnt prodotti ch, dopo la raccolta o la cattura, non vngono sottoposti ad altr oprazioni, ad cczion di un smplic trattamnto fisico. CAPO II OBBLIGHI Articolo 4 Obblighi gnrali 1. Gli opratori dl sttor di mangimi assicurano ch tutt l fasi dlla produzion, dlla trasformazion dlla distribuzion ch ricadono sotto il loro controllo siano condott conformmnt alla normativa comunitaria, alla lgislazion nazional con ssa compatibil nonché ai dttami dlla corrtta prassi. Essi assicurano in particolar ch soddisfino i prtinnti rquisiti in matria di igin stabiliti nl prsnt rgolamnto. 2. Nll alimntazion di animali dstinati alla produzion di alimnti gli agricoltori prndono misur adottano procdur pr mantnr al livllo più basso ragionvolmnt ottnibil il rischio di contaminazion biologica, chimica fisica di mangimi, dgli animali di prodotti di origin animal. Articolo 5 Obblighi spcifici 1. Pr l oprazioni al livllo dlla produzion primaria di mangimi l sgunti oprazioni corrlat: a) trasporto, stoccaggio manipolazion di prodotti primari nl luogo di produzion; b) oprazioni di trasporto pr la consgna di prodotti primari dal luogo di produzion a uno stabilimnto; c) misclazion di mangimi pr il fabbisogno sclusivo dll azinda, snza usar additivi o prmiscl di additivi ad cczion dgli additivi pr insilati, gli opratori dl sttor di mangimi ottmprano all disposizioni di cui all allgato I, ov ncssario pr l oprazioni ffttuat. 2. Pr l oprazioni divrs da qull mnzionat al paragrafo 1, comprsa la misclazion di mangimi pr il fabbisogno sclusivo dll azinda quando usano additivi o prmiscl di additivi ad cczion dgli additivi pr insilati, gli opratori dl sttor di mangimi ottmprano all disposizioni di cui all allgato II, ov ncssario pr l oprazioni ffttuat. 3. Gli opratori dl sttor di mangimi: a) soddisfano critri microbiologici spcifici; b) prndono misur o adottano procdur ncssari pr raggiungr obittivi spcifici. I critri gli obittivi di cui all lttr a) b) sono adottati scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo Gli opratori dl sttor di mangimi possono usar i manuali di cui al capo III in qualità di ausilio pr ottmprar agli obblighi drivanti dal prsnt rgolamnto. 5. Gli agricoltori si conformano all disposizioni di cui all allgato III pr l alimntazion di animali dstinati alla produzion di alimnti. 6. Gli opratori dl sttor di mangimi gli agricoltori si procurano utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimnti rgistrati /o riconosciuti a norma dl prsnt rgolamnto. Articolo 6 Sistma di analisi di rischio punti critici di controllo (HACCP) 1. Gli opratori dl sttor di mangimi ch ffttuano oprazioni divrs da qull di cui all articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gstiscono mantngono una procdura scritta prmannt o procdur basat sui principi HACCP. 2. I principi di cui al paragrafo 1 sono i sgunti: a) idntificar ogni pricolo ch dv ssr prvnuto, liminato o ridotto a livlli accttabili; b) idntificar i punti critici di controllo nlla fas o nll fasi in cui il controllo stsso è ssnzial pr prvnir o liminar un pricolo o pr ridurlo a livlli accttabili; c) stabilir, ni punti critici di controllo, i limiti critici ch discriminano l accttabil l inaccttabil ai fini dlla prvnzion, liminazion o riduzion di pricoli idntificati; d) stabilir d applicar ni punti critici di controllo procdur di monitoraggio fficaci; ) stabilir l azioni corrttiv da intraprndr nl caso in cui risulti dal monitoraggio ch un dtrminato punto critico non è sottoposto a controllo;

6 Pag: 6 REG 183_05 CE f) stabilir procdur pr vrificar s i provvdimnti nunciati all lttr da a) a ) sono complti funzionano in modo fficac; l procdur di vrifica dvono ssr svolt rgolarmnt; g) stabilir una documntazion rgistri commisurati alla natura all dimnsioni dll imprsa nl sttor di mangimi ond dimostrar l ffttiva applicazion dll misur di cui all lttr da a) a f). 3. Ogniqualvolta si apporti una modifica nl prodotto, nl procsso o in una qualsiasi fas dlla produzion, dlla trasformazion, dllo stoccaggio dlla distribuzion, gli opratori dl sttor di mangimi sottopongono a rvision la loro procdura apportano i ncssari cambiamnti. 4. Nll ambito dl sistma di procdur di cui al paragrafo 1, gli opratori dl sttor di mangimi possono utilizzar manuali di corrtta prassi unitamnt a manuali sull applicazion dll HACCP, laborati a norma dll articolo Scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2, possono ssr adottat misur pr agvolar l attuazion dl prsnt articolo, anch pr l piccol imprs. Articolo 7 Documnti concrnnti il sistma HACCP 1. Gli opratori dl sttor di mangimi: a) forniscono all autorità comptnt prov dlla loro conformità all articolo 6 nlla forma richista dall autorità comptnt; b) assicurano ch la documntazion in cui si dscrivono l procdur sviluppat a norma dll articolo 6 sia smpr aggiornata. 2. L autorità comptnt tin conto dlla natura dll dimnsioni dll imprsa nl sttor di mangimi allorché stabilisc rquisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lttra a). 3. Disposizioni dttagliat pr l attuazion dl prsnt articolo possono ssr adottat scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Tali disposizioni possono aiutar crti opratori dl sttor di mangimi ad attuar i principi HACCP sviluppati a norma dl capo III, al fin di ottmprar ai rquisiti dll articolo 6, paragrafo 1. Articolo 8 Garanzi finanziari 1. Pr prdisporr un sistma fficac di garanzi finanziari pr gli opratori dl sttor di mangimi, la Commission prsnta al Parlamnto uropo al Consiglio, ntro 8 fbbraio 2006, una rlazion sull garanzi finanziari nl sttor di mangimi; oltr ad saminar l disposizioni lgislativ, i sistmi l pratich nazionali vignti in rlazion alla rsponsabilità nl sttor di mangimi sttori connssi, la rlazion è corrdata, s dl caso, di propost lgislativ riguardanti un sistma praticabil di garanzi applicabil a livllo comunitario. Tali garanzi dovrbbro coprir i costi totali di cui gli opratori potrbbro ssr ritnuti rsponsabili in dirtta consgunza dl ritiro dal mrcato, trattamnto /o distruzion di qualsiasi mangim, animal alimnto ad sso riconducibil. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi sono rsponsabili dll violazioni dlla normativa applicabil in matria di sicurzza di mangimi gli opratori ai snsi dll articolo 5, paragrafo 2, forniscono prova dlla loro coprtura tramit l garanzi finanziari richist dall misur lgislativ comunitari di cui al paragrafo 1. Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica rgistrazion 1. Gli opratori dl sttor di mangimi collaborano con l autorità comptnti conformmnt agli strumnti comunitari prtinnti alla lgislazion nazional compatibil. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi: a) notificano all appropriata autorità comptnt qualsiasi stabilimnto ch si trovi sotto il loro controllo sia attivo in una qualsiasi dll fasi di produzion, trasformazion, stoccaggio, trasporto o distribuzion di mangimi, nlla forma richista dall autorità comptnt ai fini dlla rgistrazion; b) forniscono all autorità comptnt informazioni aggiornat su tutti gli stabilimnti ch si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lttra a), comprsa la notifica all autorità comptnt di ogni cambiamnto significativo intrvnuto nll attività dll vntual chiusura di uno stabilimnto sistnt. 3. L autorità comptnt tin uno o più rgistri dgli stabilimnti. Articolo 10 Riconoscimnto dgli stabilimnti nl sttor di mangimi Gli opratori dl sttor di mangimi assicurano ch gli stabilimnti sotto il loro controllo ai quali si applica il prsnt rgolamnto siano riconosciuti dall autorità comptnt qualora: 1) tali stabilimnti spltino una dll sgunti attività: a) fabbricazion /o commrcializzazion di additivi di mangimi cui si applica il rgolamnto (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la dirttiva 82/471/CEE di cui al capo 1 dll allgato IV dl prsnt rgolamnto; b) fabbricazion /o commrcializzazion di prmiscl prparat utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dll allgato IV dl prsnt rgolamnto; c) fabbricazion ai fini dlla commrcializzazion o produzion pr il fabbisogno sclusivo dlla propria azinda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o prmiscl contnnti additivi di mangimi di cui al capo 3 dll allgato IV dl prsnt rgolamnto; 2) il riconoscimnto sia prscritto ai snsi dl diritto nazional dllo Stato mmbro in cui lo stabilimnto è ubicato; Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

7 REG 183_05 CE Pag: 7 oppur 3) il riconoscimnto sia prscritto da un rgolamnto adottato scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Articolo 11 Rquisiti Gli opratori dl sttor di mangimi non possono oprar: a) snza la rgistrazion di cui all articolo 9; b) snza il riconoscimnto prscritto a norma dll articolo 10. Articolo 12 Informazioni sull norm nazionali in matria di riconoscimnto Ciascuno Stato mmbro ch richida il riconoscimnto, ai snsi dll articolo 10, paragrafo 2, di crti stabilimnti ubicati sul suo trritorio, informa la Commission gli altri Stati mmbri dll prtinnti norm nazionali. Articolo 13 Riconoscimnto di stabilimnti 1. L autorità comptnt riconosc gli stabilimnti soltanto qualora un ispzion in loco, ffttuata prima dll avvio di qualsiasi attività, abbia dimostrato ch ssi soddisfano i rquisiti prtinnti fissati dal prsnt rgolamnto. 2. L autorità comptnt può concdr un riconoscimnto condizionato qualora dalla visita in loco risulti ch lo stabilimnto soddisfa tutti i rquisiti rlativi all infrastruttur all attrzzatur. Essa concd il riconoscimnto dfinitivo soltanto qualora da una nuova visita in loco, ffttuata ntro tr msi dalla concssion dl riconoscimnto condizionato, risulti ch lo stabilimnto soddisfa gli altri rquisiti di cui al paragrafo 1. S sono stati compiuti progrssi vidnti ma lo stabilimnto non soddisfa ancora tutti i rquisiti in qustion, l autorità comptnt può prorogar il riconoscimnto condizionato, la cui durata non può tuttavia suprar in total si msi. Articolo 14 Sospnsion dlla rgistrazion o dl riconoscimnto L autorità comptnt sospnd tmporanamnt la rgistrazion o il riconoscimnto di uno stabilimnto pr una, più o tutt l su attività, qualora risulti ch lo stabilimnto non soddisfa più l condizioni ch si applicano a tali attività. Tal sospnsion dura fino al momnto in cui lo stabilimnto soddisfi nuovamnt tali condizioni. S ntro un anno non si ralizza la conformità a dtt condizioni si applica l articolo 15. Articolo 15 Rvoca dlla rgistrazion o dl riconoscimnto L autorità comptnt rvoca la rgistrazion o il riconoscimnto di uno stabilimnto, pr una o più dll su attività, qualora: a) lo stabilimnto cssi una o più dll su attività; b) risulti ch lo stabilimnto non abbia soddisfatto l condizioni ch si applicano all su attività pr un priodo di un anno; c) individui gravi mancanz o abbia dovuto arrstar riptutamnt la produzion di uno stabilimnto l oprator dl sttor di mangimi non sia ancora in grado di fornir garanzi adguat pr la produzion futura. Articolo 16 Modifich alla rgistrazion o al riconoscimnto di uno stabilimnto Su richista, l autorità comptnt apporta modifich alla rgistrazion o al riconoscimnto di uno stabilimnto nl caso in cui sso abbia dimostrato la sua capacità a sviluppar attività addizionali risptto a qull pr l quali ha ottnuto la prima rgistrazion o il primo riconoscimnto o ch l rimpiazzano Articolo 17 Esnzion dall visit in loco 1. Gli Stati mmbri sono sntati dall obbligo di sguir l visit in loco di cui all articolo 13 nll imprs nl sttor di mangimi ch svolgono sclusivamnt attività di intrmdiari non dtngono i prodotti ni loro locali. 2. Qust imprs nl sttor di mangimi prsntano all autorità comptnt, scondo la forma stabilita da qust ultima, una dichiarazion quanto al fatto ch i mangimi immssi sul mrcato soddisfano l condizioni dl prsnt rgolamnto. Articolo 18 Misur transitori Gli stabilimnti gli intrmdiari riconosciuti /o rgistrati ai snsi dlla dirttiva 95/69/CE possono continuar l loro attività, a condizion ch ntro il 1º gnnaio 2006 prsntino una notifica a tal fin alla prtinnt autorità comptnt nlla cui circoscrizion sono ubicati i loro impianti. 2. Gli stabilimnti gli intrmdiari ch non chidano né una rgistrazion né un riconoscimnto ai snsi dlla dirttiva 95/69/CE, ma chidano la rgistrazion ai snsi dl prsnt rgolamnto possono continuar l loro attività, a condizion ch ntro il 1º gnnaio 2006 prsntino una domanda di rgistrazion alla prtinnt autorità comptnt nlla cui circoscrizion sono ubicati i loro impianti. 3. Entro il 1º gnnaio 2008 il richidnt dv dichiarar, scondo la forma stabilita dall autorità comptnt, ch l condizioni stabilit nl prsnt rgolamnto sono soddisfatt. 4. L autorità comptnti tngono conto di sistmi già sistnti pr la raccolta di dati invitano il notificant o il richidnt a fornir soltanto l informazioni addizionali att a garantir l ottmpranza all condizioni dl prsnt rgolamnto. In particolar, l autorità comptnti possono considrar com una domanda ai snsi dl

8 Pag: 8 REG 183_05 CE paragrafo 2 una notifica a norma dll articolo 6 dl rgolamnto (CE) n. 852/2004 [15]. Articolo 19 Elnco dgli stabilimnti rgistrati riconosciuti 1. Pr ciascuna attività l autorità comptnt iscriv in uno o più lnchi nazionali gli stabilimnti da ssa rgistrati a norma dll articolo Gli stabilimnti da ssa riconosciuti a norma dll articolo 13 sono iscritti in un lnco nazional con un numro di idntificazion individual. 3. Gli Stati mmbri mantngono aggiornati i dati dgli stabilimnti riportati ngli lnchi di cui ai paragrafi 1 2 ai snsi dll dcisioni di cui agli articoli 14, a fini di sospnsion, rvoca o modifica dlla rgistrazion o dl riconoscimnto. 4. L lnco di cui al paragrafo 2 dv ssr rdatto conformmnt al modllo riportato nll allgato V, capo I. 5. Il numro di idntificazion di cui al paragrafo 2 è codificato nlla forma stabilita nll allgato V, capo II. 6. La Commission compila rnd accssibil al pubblico la szion dgli lnchi dgli Stati mmbri ch comprnd gli stabilimnti di cui al paragrafo 2 pr la prima volta nl novmbr 2007 succssivamnt ogni anno, ntro il 30 novmbr. L lnco compilato tin conto dll modifich apportat nl corso dll anno. 7. Gli Stati mmbri rndono accssibili al pubblico gli lnchi dgli stabilimnti di cui al paragrafo 1. CAPO III MANUALI DI CORRETTA PRASSI Articolo 20 Elaborazion, diffusion uso di manuali 1. La Commission incoraggia l laborazion di manuali comunitari di corrtta prassi pr il sttor di mangimi pr l applicazion di principi HACCP a norma dll articolo 22. Ov ncssario, gli Stati mmbri incoraggiano l laborazion di manuali nazionali a norma dll articolo La divulgazion l uso di manuali nazionali di qulli comunitari sono incoraggiati dall autorità comptnti. 3. Tuttavia, gli opratori dl sttor di mangimi possono usar tali manuali su bas volontaria. Articolo 21 Manuali nazionali 1. I manuali nazionali di corrtta prassi, una volta laborati, sono sviluppati diffusi dal sttor di mangimi: a) in consultazion con rapprsntanti di soggtti i cui intrssi possono ssr toccati in modo sostanzial, quali autorità comptnti gruppi di utilizzatori; b) tnndo conto di prtinnti codici di corrtta prassi dl Codx Alimntarius, c) s riguardano la produzion primaria di mangimi, tnndo conto di rquisiti stabiliti nll allgato I. 2. Gli Stati mmbri valutano i manuali nazionali al fin di garantir ch: a) sono stati laborati a norma dl paragrafo 1; b) il loro contnuto risulta funzional pr i sttori cui sono dstinati; c) costituiscono uno strumnto atto a favorir l ossrvanza dgli articoli 4, 5 6 ni sttori /o pr i mangimi intrssati. 3. Gli Stati mmbri trasmttono alla Commission i manuali nazionali. 4. La Commission cra mantin un sistma di rgistrazion di tali manuali lo mtt a disposizion dgli Stati mmbri. Articolo 22 Manuali comunitari 1. Prima ch siano laborati manuali comunitari di corrtta prassi oprativa pr l igin o pr l applicazion di principi HACCP, la Commission consulta il comitato di cui all articolo 31, paragrafo 1. L obittivo di tal consultazion é di saminar l utilità di tali manuali, la loro portata gli argomnti da trattar. 2. Quando vngono approntati manuali comunitari la Commission garantisc ch siano laborati diffusi: a) da o in consultazion con idoni rapprsntanti di sttori uropi di mangimi di altr parti intrssat, quali gruppi di consumatori; b) in collaborazion con i soggtti i cui intrssi possono ssr toccati in modo sostanzial, comprs l autorità comptnti. 3. I manuali comunitari sono laborati diffusi tnndo conto: a) di prtinnti codici di corrtta prassi dl Codx Alimntarius, b) s riguardano la produzion primaria di mangimi, di rquisiti stabiliti nll allgato I. 4. Il comitato di cui all articolo 31, paragrafo 1, valuta i progtti di manuali comunitari al fin di garantir ch: a) siano stati laborati a norma di paragrafi 2 3; b) il loro contnuto risulti funzional pr i sttori cui sono dstinati in tutta la Comunità; c) costituiscano uno strumnto atto a favorir l ossrvanza dgli articoli 4, 5 6 ni sttori /o pr i mangimi intrssati. 5. La Commission invita priodicamnt il comitato di cui all articolo 31, paragrafo 1, a risaminar i manuali comunitari laborati a norma dl prsnt articolo, in cooprazion con gli organismi citati nl paragrafo 2 dl prsnt Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

9 REG 183_05 CE Pag: 9 articolo. Scopo di tal risam è garantir ch i manuali rimangano praticabili tnr conto dgli sviluppi tcnologici scintifici. 6. I titoli i rifrimnti di manuali comunitari approntati a norma dl prsnt articolo sono pubblicati nlla Gazztta ufficial dll union uropa (sri C). CAPO IV IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI Articolo 23 Importazioni 1. Gli opratori dl sttor di mangimi ch importano mangimi da pasi trzi assicurano ch vngano ffttuat importazioni soltanto all sgunti condizioni: a) il pas trzo di invio figura in un lnco, rdatto ai snsi dll articolo 48 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, di pasi trzi dai quali sono autorizzat l importazioni di mangimi; b) lo stabilimnto di invio figura in un lnco, rdatto tnuto aggiornato dal pas trzo ai snsi dll articolo 48 dl rgolamnto (CE) n. 882/2004, di stabilimnti da cui sono autorizzat l importazioni di mangimi; c) il mangim è stato prodotto dallo stabilimnto di invio o da un altro stabilimnto figurant nll lnco di cui alla lttra b) o nlla Comunità; d) il mangim soddisfa: i) i rquisiti stabiliti nl prsnt rgolamnto in qualsiasi altro strumnto normativo comunitario ch fissi rgol pr i mangimi, o ii) l condizioni ch la Comunità riconosc com almno quivalnti a ciò, o iii) s sist un accordo spcifico tra la Comunità il pas di sportazion, i rquisiti in sso contnuti. 2. Un modllo di crtificato di importazion può ssr adottato scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Articolo 24 Provvdimnti provvisori In droga all articolo 33 in attsa dlla rdazion dgli lnchi di cui all articolo 23, paragrafo 1, lttr a) b), l importazioni continuano ad ssr autorizzat all condizioni prvist dall articolo 6 dlla dirttiva 98/51/CE. Articolo 25 Esportazioni I mangimi, comprsi i mangimi pr animali non dstinati alla produzion di alimnti, prodotti nlla Comunità dstinati a ssr immssi sul mrcato di pasi trzi, dvono soddisfar l disposizioni di cui all articolo 12 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI Articolo 26 Misur di attuazion Possono ssr dfinit misur di attuazion scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2. Articolo 27 Modifica dgli allgati I, II, III Gli allgati I, II III possono ssr modificati scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2, pr tnr conto: a) dll laborazion di codici di corrtta prassi; b) dll sprinza tratta dall attuazion di sistmi basati sui principi HACCP in virtù dll articolo 6; c) dgli sviluppi tcnologici; d) di parri scintifici, in particolar di nuov valutazioni dl rischio; ) dlla dfinizion di obittivi in matria di sicurzza di mangimi; f) dlla fissazion di rquisiti riguardanti oprazioni spcifich. Articolo 28 Drogh agli allgati I, II III Pr motivi particolari, possono ssr concss drogh agli allgati I, II III scondo la procdura di cui all articolo 31, paragrafo 2, a patto ch tali drogh non prgiudichino il raggiungimnto dgli obittivi dl prsnt rgolamnto. Articolo 29 Sistma di allarm rapido Qualora i mangimi, comprsi i mangimi pr animali non dstinati alla produzion di alimnti, prsntino gravi rischi pr la salut umana o pr la salut dgli animali o pr l ambint, si applica mutatis mutandis l articolo 50 dl rgolamnto (CE) n. 178/2002. Articolo 30 Sanzioni Gli Stati mmbri stabiliscono l norm sull sanzioni applicabili in caso di violazion dl prsnt rgolamnto adottano l misur ncssari pr assicurar la loro attuazion. L sanzioni prvist dvono ssr ffttiv, proporzionat dissuasiv. Gli Stati mmbri notificano tali disposizioni alla Commission ntro 8 fbbraio 2007 l notificano immdiatamnt qualsiasi succssiva modifica ad ss apportata. Articolo 31 Procdura dl comitato 1. La Commission è assistita dal comitato prmannt pr la catna alimntar la salut dgli animali istituito dal rgolamnto (CE) n. 178/2002 (in sguito dnominato «il comitato»). 2. Ni casi in cui è fatto rifrimnto al prsnt paragrafo, si applicano gli articoli 5 7 dlla dcision 1999/468/CE, tnndo conto dll disposizioni dll articolo 8 dlla stssa. Il priodo di cui all articolo 5, paragrafo 6, dlla dcision 1999/468/CE è fissato a tr msi.

10 Pag: 10 REG 183_05 CE 3. Il comitato adotta il proprio rgolamnto intrno. Articolo 32 Consultazion dll autorità uropa pr la sicurzza alimntar La Commission consulta l autorità uropa pr la sicurzza alimntar su qualsiasi qustion rintrant nll ambito di applicazion dl prsnt rgolamnto ch possa avr un impatto significativo sulla salut pubblica, in particolar, prima di proporr critri o obittivi a norma dll articolo 5, paragrafo 3 Articolo 33 Abrogazion L sgunti dirttiv sono abrogat, fatti salvi gli obblighi dgli Stati mmbri concrnnti i trmini di rcpimnto, con fftto dal 1º gnnaio 2006: a) dirttiva 95/69/CE; b) dirttiva 98/51/CE. Articolo 34 Entrata in vigor Il prsnt rgolamnto ntra in vigor il giorno dlla pubblicazion nlla Gazztta ufficial dll Union uropa. Esso si applica a dcorrr dal 1º gnnaio Il prsnt rgolamnto è obbligatorio in tutti i suoi lmnti dirttamnt applicabil in ciascuno dgli Stati mmbri. Fatto a Strasburgo, addì 12 gnnaio Pr il Parlamnto uropo Il prsidnt J. P. BORRELL FONTELLES Pr il Consiglio Il prsidnt N. SCHMIT ALLEGATO I PRODUZIONE PRIMARIA PARTE A Rquisiti pr l imprs nl sttor di mangimi al livllo dlla produzion primaria di mangimi di cui all articolo 5, paragrafo 1 I. Disposizioni in matria di igin 1. Gli opratori dl sttor di mangimi rsponsabili dlla produzion primaria di mangimi assicurano ch l oprazioni siano gstit condott in modo tal da prvnir, liminar o ridurr al minimo i pricoli in grado di compromttr la sicurzza di mangimi. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi assicurano, ni limiti dl possibil, ch i prodotti primari fabbricati, prparati, puliti, confzionati, immagazzinati trasportati sotto la loro rsponsabilità siano prottti da contaminazioni dtrioramnti. 3. Gli opratori dl sttor di mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai punti 1 2 attnndosi ad appropriat disposizioni lgislativ comunitari nazionali rlativ al controllo dgli lmnti di pricolo, tra cui: i) misur di controllo dll contaminazioni pricolos quali qull drivanti dall aria, dal trrno, dall acqua, dai frtilizzanti, dai prodotti fitosanitari, dai biocidi, dai prodotti vtrinari dalla manipolazion d liminazion di rifiuti ii) misur corrlat alla salut dll piant, alla salut dgli animali all ambint ch hanno implicazioni pr la sicurzza di mangimi, comprsi programmi pr il monitoraggio il controllo dll zoonosi dgli agnti zoonotici. 4. S dl caso, gli opratori dl sttor di mangimi adottano misur appropriat, in particolar: a) pr mantnr puliti, ov ncssario dopo la pulitura, disinfttar in modo appropriato i locali, l attrzzatur, i contnitori, l cass i vicoli usati pr la produzion, la prparazion, il vaglio, il confzionamnto, lo stoccaggio il trasporto di mangimi; b) pr assicurar, ov ncssario, condizioni iginich di produzion, trasporto stoccaggio di mangimi la loro iginicità; c) pr l uso di acqua pulita ov ncssario al fin di prvnir contaminazioni pricolos; d) pr prvnir, ni limiti dl possibil, ch animali parassiti causino contaminazioni pricolos; ) pr immagazzinar manipolar i rifiuti l sostanz pricolos sparatamnt in modo sicuro in modo da prvnir contaminazioni pricolos; f) pr assicurar ch i matriali di imballaggio non siano font di contaminazion pricolosa di mangimi; g) pr tnr conto di risultati di tutt l analisi prtinnti ffttuat su campioni prlvati da prodotti primari o altri campioni prtinnti pr la sicurzza di mangimi. II. Tnuta di rgistri 1. Gli opratori dl sttor di mangimi consrvano rgistrazioni dll misur post in atto pr controllar gli lmnti di pricolo in modo appropriato pr un priodo appropriato commisuratamnt alla natura alla grandzza dll imprsa nl sttor di mangimi. Gli opratori dl sttor di mangimi mttono a disposizion dll autorità comptnt l informazioni prtinnti contnut in tali rgistri. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi dvono in particolar tnr rgistrazioni di: a) ogni uso di prodotti fitosanitari di biocidi; b) l uso di smnti gnticamnt modificat; c) ogni insorgnza di parassiti o malatti in grado di prgiudicar la sicurzza di prodotti primari; d) i risultati di tutt l analisi ffttuat su campioni prlvati da prodotti primari o altri campioni prlvati a fini diagnostici avnti importanza pr la sicurzza di mangimi; Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

11 REG 183_05 CE Pag: 11 ) la font la quantità di ogni mangim in ntrata nonché la dstinazion la quantità di ogni mangim in uscita. 3. Altr prson com vtrinari, agronomi tcnici dll azind agricol possono assistr gli opratori dl sttor di mangimi nlla tnuta dll rgistrazioni prtinnti all attività ch ssi spltano nll azinda agricola. PARTE B Raccomandazioni pr manuali di corrtta prassi 1. Qualora vngano laborati manuali nazionali comunitari di cui al capo III dl prsnt rgolamnto, ssi contngono orintamnti in matria di buon pratich pr il controllo di pricoli nlla produzion primaria di mangimi. 2. I manuali di corrtta prassi contngono informazioni appropriat sugli vntuali pricoli ch possono insorgr nlla produzion primaria di mangimi sull azioni att a controllar tali pricoli, comprs l prtinnti misur stabilit nlla lgislazion comunitaria nazional o ni programmi comunitari nazionali quali: a) controllo dlla contaminazion sotto forma ad smpio di microtossin, mtalli psanti, matrial radioattivo; b) uso di acqua, rsidui organici frtilizzanti; c) uso corrtto appropriato di prodotti fitosanitari biocidi la loro rintracciabilità; d) l uso corrtto appropriato di mdicinali vtrinari di additivi di mangimi la loro rintracciabilità; ) la prparazion, l immagazzinamnto la rintracciabilità dll matri prim di mangimi; f) l adguata liminazion dgli animali morti, di rifiuti dgli scarti; g) misur di protzion pr prvnir l introduzion di malatti contagios trasmissibili agli animali pr il tramit di mangimi gli obblighi di notifica all autorità comptnt; h) procdur, pratich mtodi pr assicurar ch il mangim sia prodotto, prparato, confzionato, immagazzinato trasportato in condizioni iginich appropriat, comprsi un fficac pulitura controllo di parassiti; i) dttagli lgati alla tnuta di rgistri. ALLEGATO II REQUISITI PER LE IMPRESE NEL SETTORE DEI MANGIMI DIVERSE DA QUELLE AL LIVELLO DELLA PRODUZIONE PRIMARIA DI MANGIMI DI CUI ALL ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1 IMPIANTI E ATTREZZATURA 1. Gli impianti pr la trasformazion lo stoccaggio di mangimi, l attrzzatur, i contnitori, l cass, i vicoli l loro immdiat vicinanz vanno tnuti puliti si dvono attuar fficaci programmi di controllo di parassiti. 2. La conczion, la progttazion, la costruzion l dimnsioni dgli impianti dll attrzzatur dvono: a) consntir un adguata pulizia /o disinfzion; b) ssr tali da ridurr al minimo il rischio di rror nonché da vitar la contaminazion, la contaminazion incrociata in gnral tutti gli fftti ch possono prgiudicar la sicurzza la qualità di prodotti. L macchin ch vngono in contatto con i mangimi dvono ssr asciugat ogni volta ch siano stat sottopost a una pulitura a umido. 3. Gli impianti l attrzzatur dstinati a oprazioni di misclazion /o produzion dvono formar oggtto di una vrifica adguata priodica conformmnt all procdur scritt stabilit dal fabbricant pr i prodotti. a) Tutt l bilanc gli strumnti di misurazion usati nlla produzion di mangimi dvono ssr appropriati pr la gamma di psi o volumi da misurarsi dvono ssr sottoposti rgolarmnt a vrifich dlla loro accuratzza; b) tutti i misclatori usati nlla produzion di mangimi dvono ssr appropriati pr la gamma di psi volumi da misclarsi dvono ssr in grado di produrr opportun miscl omogn diluizioni omogn. Gli opratori dimostrano l fficacia di misclatori pr quanto concrn l omognità. 4. I locali dvono ssr dotati di un adguata illuminazion natural /o artificial. 5. Gli impianti di scarico dvono ssr adatti allo scopo; dvono ssr concpiti costruiti pr vitar il rischio di contaminazion di mangimi. 6. L acqua usata nlla produzion di mangimi dv ssr di qualità adatta pr gli animali; l conduttur dll acqua dvono ssr inrti. 7. L acqu lurid, l acqu rflu l acqua piovana dvono ssr smaltit in modo tal da assicurar ch l attrzzatur la sicurzza qualità di mangimi non n risntano. Si dv assicurar il controllo dgli scarti dll polvri pr prvnir invasioni di parassiti. 8. L finstr l altr aprtur dvono ssr prdispost, ov ncssario, contro i parassiti. L port dvono avr una buona tnuta, una volta chius, prdispost contro i parassiti. 9. S ncssario, i soffitti l struttur sosps dvono ssr concpiti, costruiti rifiniti in modo tal da prvnir l accumulo di sporco da ridurr la condnsazion, la crscita di muff indsidrabili la disprsion di particll ch possano prgiudicar la sicurzza la qualità di mangimi. PERSONALE L imprs nl sttor di mangimi dvono disporr di prsonal numricamnt sufficint in

12 Pag: 12 REG 183_05 CE posssso dll comptnz dll qualifich prscritt pr la fabbricazion di prodotti in qustion. Ess dvono prdisporr, pr mttrlo a disposizion dll comptnti autorità incaricat dl controllo, un organigramma in cui siano dfinit l qualifich (ad smpio, diplomi, sprinz profssionali) l rsponsabilità dl prsonal di inquadramnto. Tutto il prsonal dv ssr informato chiaramnt pr iscritto di suoi compiti, dll su rsponsabilità comptnz, spcialmnt in caso di modifica, in modo da ottnr la qualità ricrcata di prodotti in qustion. PRODUZIONE 1. Dv ssr dsignata una prsona qualificata rsponsabil dlla produzion. 2. Gli opratori dl sttor di mangimi dvono assicurar ch l divrs fasi dlla produzion siano svolt scondo procdur istruzioni scritt prstabilit volt a dfinir, convalidar assicurar la padronanza di punti critici nl procsso di fabbricazioni. 3. Vanno adottat misur tcnich o organizzativ pr vitar o ridurr al minimo, a sconda dll ncssità, l contaminazioni incrociat gli rrori. Dvono ssr disponibili mzzi sufficinti idoni pr ffttuar i controlli durant la fabbricazion. 4. La prsnza di mangimi proibiti, di sostanz indsidrabili di altri contaminanti in rlazion alla salut umana o alla salut dgli animali va vrificata dvono ssr post in atto appropriat stratgi di controllo pr ridurr al minimo il rischio. 5. I rsidui i matriali non adatti com mangimi vanno isolati idntificati. I matriali di tal gnr contnnti livlli pricolosi di farmaci vtrinari, contaminanti o altri lmnti di pricolo sono smaltiti in modo appropriato non vngono usati qual mangim. 6. Gli opratori dl sttor di mangimi adottano l misur adguat pr garantir l fficac rintracciamnto di prodotti. CONTROLLO DI QUALITÀ 1. S dl caso, dv ssr dsignata una prsona qualificata rsponsabil dl controllo di qualità. 2. L imprs nl sttor di mangimi dvono, qual part dl loro sistma di controllo, avr accsso a un laboratorio dotato di prsonal attrzzatur adguati. 3. Dv ssr prdisposto pr iscritto d attuato un piano rlativo al controllo di qualità ch prvda, in particolar, il controllo di punti critici dl procsso di fabbricazion, i procdimnti l frqunz di campionamnto, i mtodi di analisi la loro frqunza, il risptto dll spcifich - la dstinazion in caso di non conformità - dall matri prim ai prodotti finali. 4. Pr garantir la rintracciabilità, il produttor dv provvdr a una documntazion sull matri prim utilizzat nl prodotto final. Tal documntazion dv ssr tnuta a disposizion dll autorità comptnt, almno pr un priodo commisurato all uso pr il qual i prodotti sono immssi sul mrcato. Inoltr, campioni dgli ingrdinti di ciascuna partita di prodotto fabbricato immsso sul mrcato o di ciascuna porzion spcifica di produzion (in caso di produzion continua) vanno prlvati in quantità sufficint scondo una procdura prdtrminata dal fabbricant sono consrvati pr assicurar la rintracciabilità (su bas rgolar in caso di fabbricazion sclusivamnt pr sopprir al fabbisogno proprio dl produttor). I campioni sono sigillati d tichttati pr agvolarn l idntificazion; ssi dvono ssr consrvati in condizioni tali da scludr un cambiamnto anomalo nlla composizion dl campion o una sua adultrazion. I campioni dvono ssr tnuti a disposizion dll autorità comptnti almno pr un priodo appropriato a sconda dll uso pr il qual i mangimi sono immssi sul mrcato. Nl caso di mangimi pr animali non dstinati alla produzion alimntar, il fabbricant dl mangim dv consrvar soltanto campioni dl prodotto finito. STOCCAGGIO E TRASPORTO 1. I mangimi trasformati sono tnuti sparati dai componnti di mangimi non trasformati dagli additivi pr vitar una contaminazion incrociata dl mangim trasformato; si dvono usar adguati matriali di imballaggio. 2. I mangimi vanno consrvati trasportati in appositi contnitori. Essi sono immagazzinati in posti all uopo dsignati, adattati mantnuti in ordin pr assicurar buon condizioni di stoccaggio solo l prson autorizzat dagli opratori dl sttor di mangimi vi hanno accsso. 3. I mangimi sono immagazzinati trasportati in modo tal da ssr facilmnt idntificabili pr vitar confusioni o contaminazioni incrociat prvnirn il dtrioramnto. 4. I contnitori l attrzzatur usat pr il trasporto, lo stoccaggio, la movimntazion, la manipolazion la psatura di mangimi sono tnuti puliti. Vngono introdotti programmi di pulitura si riducono al minimo l tracc di dtrgnti disinfttanti. 5. Si dvono ridurr al minimo tnr sotto controllo gli scarti pr contnr l invasion di parassiti. 6. S dl caso l tmpratur dvono ssr mantnut quanto più bass possibil pr vitar la condnsa il dtrioramnto. TENUTA DEI REGISTRI 1. Tutti gli opratori dl sttor di mangimi, comprsi coloro ch fungono sclusivamnt da intrmdiari commrciali snza mai dtnr il prodotto ni loro locali, riportano in un rgistro i Sinfgiuno Sistma informativo giuridico - normativo by Prassicoop-

L 313/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

L 313/16 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 313/16 Gazztta ufficial dll Union uropa 12.10.2004 DIRETTIVA 2004/103/CE DELLA COMMISSIONE dl 7 ottobr 2004 concrnnt i controlli di idntità fitosanitari su vgtali, prodotti vgtali altr voci lncati nll'allgato

Dettagli

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004

DECISIONE DELLA COMMISSIONE. del 29 aprile 2004 L 151/78 IT Gaztta ufficial dll Communità urop 30.4.2004 DECISIONE DELLA COMMISSIONE dl 29 april 2004 rlativa a misur provvisori di mrgnza pr quanto concrn taluni agrumi originari dll Argntina o dl Brasil

Dettagli

DECRETO 31 luglio 2012

DECRETO 31 luglio 2012 DECRETO 31 luglio 2012 Approvazion dll Appndici nazionali rcanti i paramtri tcnici pr l'applicazion dgli Eurocodici. (13A02562) (GU 73 dl 27-3-2013 - Suppl. Ordinario 21) IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

Dettagli

Il Regolamento diventerà applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018.

Il Regolamento diventerà applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018. EASY-SiPrivacy è un insim coordinato di prodotti srvizi rogati da Sicom ch prmtt di adguarsi in modo smplic alla nuova normativa. Una soluzion softwar pr la gstion oprativa di dati trattati Dopo un lungo

Dettagli

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Disposizioni generali - Alimenti, bevande: igiene, vigilanza sanitaria, metodi di analisi Rgolamnto CEE/UE n 852 dl 29/04/2004 Rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto Europo dl Consiglio dl 29 april 2004 sull'igin di prodotti alimntari Doc. 304R0852.000 di Origin Comunitaria manato/a da: Consiglio

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dl 27 ottobr 2004 riguardant i matriali gli oggtti dstinati a vnir a contatto con i prodotti alimntari ch abroga l dirttiv 80/590/CEE

Dettagli

Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea 30 aprile 2004, n Preambolo

Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea 30 aprile 2004, n Preambolo www.diritto24.ilsol24or.com/lx24/ Rgolamnto Comunità Europa 29 april 2004, n. 852/2004 Gazztta Ufficial dll'union Europa 30 april 2004, n. 139 Rgolamnto (CE) n. 852/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio,

Dettagli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE) L 208/46 IT Gazztta ufficial dll'union uropa DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1461 DELLA COMMISSIONE dll'8 agosto 2017 ch modifica l'allgato II dlla dcision 2007/777/CE pr quanto riguarda l'lnco di pasi

Dettagli

Categorie di dati personali oggetto di trattamento

Categorie di dati personali oggetto di trattamento INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/16 Il Confidi pr l Imprs, ai snsi dl Rgolamnto UE 679/16 rlativo alla protzion dll prson fisich con riguardo al trattamnto di dati prsonali,

Dettagli

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari 2004R0852 IT 20.04.2009 002.001 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI

VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI FifthIngnium S.r.l.s VOUCHER PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLE PMI Finalmnt al via lo strumnto nazional ch portrà nuova linfa all cass dll PMI, al fin di favorir la digitalizzazion di procssi azindali l ammodrnamnto

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 291/3

Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 291/3 14.9.2004 Gazztta ufficial dll Union uropa L 291/3 REGOLAMENTO (CE) N. 1595/2004 DELLA COMMISSIONE dll'8 sttmbr 2004 rlativo all applicazion dgli articoli 87 88 dl trattato CE agli aiuti di Stato a favor

Dettagli

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico Ministro dll ambint dlla tutla dl trritorio dl mar Ministro dllo sviluppo conomico Dlibrazion n. 025/2007 SPECIFICAZIONE DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 APRILE 2006 RELATIVAMENTE AGLI

Dettagli

Comune di Savignano sul Panaro Provincia di Modena AVVISO INDAGINE DI MERCATO

Comune di Savignano sul Panaro Provincia di Modena AVVISO INDAGINE DI MERCATO Comun di Savignano sul Panaro Provincia di Modna AREA TUTELA AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO AVVISO INDAGINE DI MERCATO Ai snsi dll art. 216 comma 9 dl d.lgs. n. 50/2016 vin svolta un indagin di mrcato

Dettagli

Allegato 8 Ristorazione. Ulteriori requisiti di certificazione - ALLEGATI - ELEMENTI DISTINTIVI DEL SERVIZIO:

Allegato 8 Ristorazione. Ulteriori requisiti di certificazione - ALLEGATI - ELEMENTI DISTINTIVI DEL SERVIZIO: - ALLEGATI - Allgato 8 Ristorazion Ultriori rquisiti di crtificazion ELEMENTI DISTINTIVI DEL SERVIZIO: - Carta dll vivand ch contnga almno un piatto il cui ingrdint principal sia a bas di tagli di carn

Dettagli

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 139 del 30 aprile 2004). (I) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA,

(pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione europea n. L 139 del 30 aprile 2004). (I) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, Rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl 29 april 2004. * Rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio dl 29 april 2004 ch stabilisc norm spcifich pr l organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti

Dettagli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ist. Compr. VIA D'AVARNA C.F. 97714020589 C.M. RMIC8FY006 001 - IC D'AVARNA Prot. 0002708/U dl 03/07/2017 14:34:39 MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

Dettagli

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie equina)

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie equina) Manual Documnto accompagnamnto informatizzato Documnto di accompagnamnto informatizzato (ruolo : dtntor/dlgato/ Srvizio Vtrinario : spci quina) Manual utnt Rdatto da: Srna Baiocco approvato da: rvision:

Dettagli

PROTOCOLLO DI INTESA UNIONE VALDERA CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI CONSORZIO DI BONIFICA VALDERA PROVINCIA DI PISA OGGETTO

PROTOCOLLO DI INTESA UNIONE VALDERA CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI CONSORZIO DI BONIFICA VALDERA PROVINCIA DI PISA OGGETTO PROTOCOLLO DI INTESA UNIONE VALDERA CONSORZIO DI BONIFICA UFFICIO DEI FIUMI E FOSSI CONSORZIO DI BONIFICA VALDERA PROVINCIA DI PISA OGGETTO PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI MIRATI ALLA RIDUZIONE E AL SUPERAMENTO

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2004R0854 IT 11.03.2011 007.001 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

Allegato IV Dati statistici Elenco dei modelli

Allegato IV Dati statistici Elenco dei modelli Dati statistici Elnco di modlli Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Dati sul sttor finanziario nazional Dati sul rischio di crdito Dati sul rischio di mrcato Dati sul rischio oprativo Dati sull misur

Dettagli

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE AREA DI COORDINAMENTO RISORSE FINANZIARIE SETTORE CONTRATTI

REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE AREA DI COORDINAMENTO RISORSE FINANZIARIE SETTORE CONTRATTI REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE E RISORSE AREA DI COORDINAMENTO RISORSE FINANZIARIE SETTORE CONTRATTI. Il Dirignt Rsponsabil/ Il Rsponsabil di P.O. dlgato: Ivana Malvaso

Dettagli

Allegato IV Dati statistici Elenco dei modelli

Allegato IV Dati statistici Elenco dei modelli Dati statistici Elnco di modlli Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Part 6 Dati sul sttor finanziario nazional Dati sul rischio di crdito Dati sul rischio di mrcato Dati sul rischio oprativo Dati sull misur

Dettagli

COMUNE DI VALDASTICO

COMUNE DI VALDASTICO COPIA COMUNE DI VALDASTICO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 Ltto, confrmato sottoscritto IL PRESIDENTE F.to GUGLIELMI CLAUDIO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to DOTT. LAVEDINI GIUSEPPE REFERTO

Dettagli

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA ASSESSORATO DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE AMBIENTALI E DELLA MONTAGNA ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA Rgolamnto rgional in matria di utilizzazion agronomica

Dettagli

che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2).

che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 2). Rg. (CE) n. 854/2004 dl 29 april 2004 ( 1). Rgolamnto dl Parlamnto uropo dl Consiglio ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo

Dettagli

Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226.

Il testo del presente regolamento è stato così sostituito in base alla rettifica pubblicata nella G.U.U.E. 25 giugno 2004, n. L 226. Rg. (CE) n. 854/2004 dl 29 april 2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano. Pubblicato

Dettagli

Allegato B Questionario per la certificazione del gestore di trasporto indipendente di cui al comma 5.1 lettera a) dell Allegato A

Allegato B Questionario per la certificazione del gestore di trasporto indipendente di cui al comma 5.1 lettera a) dell Allegato A Allgato B Qustionario pr la crtificazion dl gstor di trasporto indipndnt di cui al comma 5.1 lttra a) dll Allgato A Compiti attività dl gstor 1 Art 13 par. 17.2 dir., art 10 comma 6 art. 11 comma 2. Compiti

Dettagli

SCHEMA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DI AS, ETAS e MCAS. Rev. 03 Pagina 1 di 5

SCHEMA REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DI AS, ETAS e MCAS. Rev. 03 Pagina 1 di 5 , ET Rv. 03 Pagina 1 di 5 a) Titolo di studio rquisito minimo b) Conoscnz c) Esprinza lavorativa total ET Diploma di Istruzion scondaria suprior Soggtto iscritto/a all albo di mdici chirurghi dlla provincia

Dettagli

ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (delibera n. 347 del 21.7.

ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (delibera n. 347 del 21.7. ELENCO DEGLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI E ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO IN MATERIA DI VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA (dlibra n. 347 dl 21.7.2015) Nl prsnt lnco sono utilizzat l sgunti abbrviazioni: LEGENDA

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2004R0854 IT 01.06.2014 010.001 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

CONVENZIONE. Alternanza Scuola lavoro

CONVENZIONE. Alternanza Scuola lavoro ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI VERONA CONVENZIONE tra Camra di Commrcio Industria Artigianato Agricoltura di Vrona Ufficio pr l Ambito Trritorial VII Vrona dll Ufficio Scolastico Rgional

Dettagli

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 novmbr 2016 Sostituzion dlla Tablla di cui all'allgato F dl dcrto 29 sttmbr 2016, rcant: «Individuazion dll risors di critri pr l'rogazion

Dettagli

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, Rgolamnto (CE) n. 854/2004 dl Parlamnto uropo dl Consiglio, dl 29 april 2004, ch stabilisc norm spcifich pr l'organizzazion di controlli ufficiali sui prodotti di origin animal dstinati al consumo umano

Dettagli

Gazzetta ufficiale dell'unione europea

Gazzetta ufficiale dell'unione europea L 68/4 Gazztta ufficial dll'union uropa 15.3.2016 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/364 DELLA COMMISSIONE dal 1 o luglio 2015 rlativo alla classificazion dlla prstazion di prodotti da costruzion in rlazion

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilitá delle istituzioni 2004R0854 IT 01.01.2007 002.001 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilitá dll istituzioni B REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

Indirizzo di residenza: n. CAP PROV. CHIEDE

Indirizzo di residenza: n. CAP PROV. CHIEDE MODULO DI ADESIONE AL PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2018. All Amministrazion

Dettagli

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PROTOCOLLO D INTESA. tra

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PROTOCOLLO D INTESA. tra CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME PROTOCOLLO D INTESA tra il Dipartimnto pr l Politich Europ dlla Prsidnza dl Consiglio di Ministri, con sd in Roma, Largo Chigi n.19, rapprsntato dalla

Dettagli

Procedura Operativa Standard. Internal Dealing. Rev. 0 In vigore dal 28 marzo 2012 COMITATO DI CONTROLLO INTERNO. Luogo Data Per ricevuta

Procedura Operativa Standard. Internal Dealing. Rev. 0 In vigore dal 28 marzo 2012 COMITATO DI CONTROLLO INTERNO. Luogo Data Per ricevuta REDATTO: APPROVATO: APPROVATO: INTERNAL AUDITOR COMITATO DI CONTROLLO INTERNO C.D.A. Luogo Data Pr ricvuta INDICE 1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 2.0 RIFERIMENTI NORMATIVI 3.0 DEFINIZIONI 4.0 RUOLI

Dettagli

MODELLO 2.1 Dichiarazione per liberi professionisti singoli o associati da produrre nella Busta A Documenti amministrativi

MODELLO 2.1 Dichiarazione per liberi professionisti singoli o associati da produrre nella Busta A Documenti amministrativi Lttra di invito - Allgato 2. MODELLO 2. Dichiarazion pr libri profssionisti singoli o associati da produrr nlla Busta A Documnti amministrativi Al Comun di San Giorgio di Nogaro Piazza Dl Municipio, 33058

Dettagli

Sistema gerarchico. Sistema partecipativo. Comando. Esecuzione. Politica Aziendale. Miglioramento. Esame iniziale. Monitoraggio e riesame

Sistema gerarchico. Sistema partecipativo. Comando. Esecuzione. Politica Aziendale. Miglioramento. Esame iniziale. Monitoraggio e riesame norm vcchio nuovo Comando Sistma grarchico Escuzion Miglioramnto Sistma partcipativo Esam inizial Monitoraggio risam Politica Azindal Pianificazion organizzazion Snsibilizzazion Attuazion/controllo Dv

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2004R0854 IT 01.11.2009 005.002 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 854/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 dicembre 2017

MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 dicembre 2017 MINISTERO DELLA SALUTE ORDINANZA 13 cmbr 2017 Proroga mofica dll'ornanza 26 agosto 2005, succssiv moficazioni, concrnnt «Misur polizia vtrinaria in matria malatti infttiv ffusiv volati da cort». (17A08747)

Dettagli

AVVISO. Prot. 3840/C7c Trieste 18 agosto 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

AVVISO. Prot. 3840/C7c Trieste 18 agosto 2016 IL DIRIGENTE SCOLASTICO I.S.I.S. Nautico Tomaso di Savoia Duca di Gnova - L. Galvani Dirignza Sd amministrativa P.zza Hortis, 1-34123 Trist Tl. 040 300888-300683 Fax 040 3798969 Sd di Via Campanll 266 34149 Trist Tl. 040 395565

Dettagli

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE. del (...)

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Progetto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE. del (...) COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxlls, xxx COM (2001) yyy final Progtto di RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE dl (...) modificando la raccomandazion 96/280/CE rlativa alla dfinizion dll piccol mdi

Dettagli

INTERNAZIONALIZZ. E MARKETING TERRITORIALE DETERMINAZIONE. Estensore TENNENINI MASSIMO. Responsabile del procedimento TENNENINI MASSIMO

INTERNAZIONALIZZ. E MARKETING TERRITORIALE DETERMINAZIONE. Estensore TENNENINI MASSIMO. Responsabile del procedimento TENNENINI MASSIMO REGIONE LAZIO Dirzion Rgional: Ara: SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE INTERNAZIONALIZZ. E MARKETING TERRITORIALE DETERMINAZIONE N. G09834 dl 08/07/2014 Proposta n. 11437 dl 01/07/2014 Oggtto: Attuazion

Dettagli

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO 11 ottobr 2001 Condizioni pr l'utilizzo di trasformatori contnnti PCB in attsa dlla dcontaminazion o dllo smaltimnto. IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO di concrto con IL MINISTRO

Dettagli

CIGO: i criteri per l approvazione dei programmi

CIGO: i criteri per l approvazione dei programmi Priodico informativo n. 93/2016 CIGO: i critri pr l approvazion di programmi Gntil Clint, con la stsura dl prsnt documnto informativo intndiamo illustrarl i nuovi critri pr l'approvazion di programmi di

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2004R0853 IT 15.07.2010 008.001 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

ENERGIA PULITA DA IMPIANTI FOTOVOLTACI Le proposte di finanziamento di Banca Etica e Le opportunità dell incentivo in conto energia

ENERGIA PULITA DA IMPIANTI FOTOVOLTACI Le proposte di finanziamento di Banca Etica e Le opportunità dell incentivo in conto energia L propost di finanziamnto di Banca Etica Dlibra DEFINIZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE E DELLE MODALITÀ PER L EROGAZIONE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, IN ATTUAZIONE DELL ARTICOLO

Dettagli

ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) COSTITUENDI E CONSORZI

ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) COSTITUENDI E CONSORZI ALLEGATO 3 FAC-SIMILE DICHIARAZIONE CONGIUNTA OBBLIGATORIA PER RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) COSTITUENDI E CONSORZI (N.B. : la prsnt dichiarazion dv ssr prodotta unitamnt a copia fotostatica

Dettagli

Obiettivi Contenuti Ore Docente proposto. I Decreti di lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi

Obiettivi Contenuti Ore Docente proposto. I Decreti di lotta obbligatoria contro gli organismi nocivi Rifrimnti normativi: D. lgs 150 dl 14/08/2012 Dcrto intrministrial 22/01/2014 PAN (allgato 1 formazion) Rgion Siciliana Dcrto intrassssorial n 6402 dl 12/012/2014 t allgati Rgion Siciliana DDG. n 7048

Dettagli

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UNONCAMERE LOMBARDIA E ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UNONCAMERE LOMBARDIA E ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO e FEDERMOTORIZZAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E UNONCAMERE LOMBARDIA E ANFIA, UNRAE, FEDERAUTO FEDERMOTORIZZAZIONE PER L ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE COMUNI A FAVORE DEL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Dettagli

Maratea (Pz) 26 maggio 2005

Maratea (Pz) 26 maggio 2005 MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI INTERNAZIONALI DELL ISTRUZIONE SCOLASTICA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA DIREZIONE GENERALE

Dettagli

Società della Salute di Firenze ESECUTIVO

Società della Salute di Firenze ESECUTIVO Socità dlla Salut di Firnz ESECUTIVO Azinda Sanitaria di Firnz Comun di Firnz Dlibrazion n. 33 dl 29 giugno 2005 Oggtto: Affidamnto di incarico di collaborazion occasional a titolo gratuito, pr 6 msi,

Dettagli

Selezione ALUNNI PER L AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO

Selezione ALUNNI PER L AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO Slzion ALUNNI PER L AMMISSIONE AL PERCORSO FORMATIVO OGGETTO Strutturali Europi Programma Oprativo Nazional Pr la scuola, comptnz ambinti pr l apprndimnto 2014-2020. Ass I Istruzion Fondo Social Europo

Dettagli

COMUNE DI TREVISO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (ART. 26, COMMA 3, DLGS. N. 81/2008 e s.m.i.

COMUNE DI TREVISO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (ART. 26, COMMA 3, DLGS. N. 81/2008 e s.m.i. COMUNE DI TREVISO SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (ART. 26, COMMA 3, DLGS. N. 81/2008 s.m.i.) DIRIGENTE DEL SETTORE: dr. Emilio Lippi Dirignt dl Sttor

Dettagli

ACCORDO MODIFICATIVO DELL ACCORDO QUADRO. tra. A2A S.p.A. ACSM-AGAM S.p.A. ASPEM S.p.A. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A.

ACCORDO MODIFICATIVO DELL ACCORDO QUADRO. tra. A2A S.p.A. ACSM-AGAM S.p.A. ASPEM S.p.A. Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ACCORDO MODIFICATIVO DELL ACCORDO QUADRO tra A2A S.p.A. ACSM-AGAM S.p.A. ASPEM S.p.A. Azinda Enrgtica Valtllina Valchiavnna S.p.A. Lario Rti Holding S.p.A. con succssiva adsion di: Comun di Como, Comun

Dettagli

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE VISTO l art. 13 dl D.L. 6 dicmbr 2011, n. 201, convrtito con modificazioni dalla Lgg 22 dicmbr 2011, n. 214, ch istituisc l Imposta municipal propria, l succssiv modificazioni d intgrazioni;

Dettagli

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 199 approvata il 20 agosto 2018

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 199 approvata il 20 agosto 2018 Division Srvizi Sociali 2018 03564/019 Ara Edilizia Rsidnzial Pubblica Srvizio Prvnzion all Fragilità Sociali sostgno agli adulti in difficoltà Ufficio Assistnza Economica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE

Dettagli

PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PRP Definizione operativa. Proporzione di Regioni che producono un report all anno

PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PRP Definizione operativa. Proporzione di Regioni che producono un report all anno Indicatori cntrali obittivi rgionali MACRO: 7. Prvnir infortuni malatti profssionali PIANO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PRP 214 218 Obittivo cntral Codic indicato r Nom indicator Dfinizion oprativa

Dettagli

Trento, 22 dicembre 2009

Trento, 22 dicembre 2009 Associazion Artigiani Piccol Imprs dlla PROTOCOLLO D INTESA TRA AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRENTO E ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI E DELLE PICCOLE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI TRENTO UNITAMENTE

Dettagli

CONVENZIONE. Alternanza Scuola lavoro

CONVENZIONE. Alternanza Scuola lavoro CONVENZIONE tra Camra di Commrcio Industria Artigianato Agricoltura di Vrona Ufficio pr l Ambito Trritorial VII Vrona dll Ufficio Scolastico Rgional pr il Vnto Ordin dgli Avvocati di Vrona Altrnanza Scuola

Dettagli

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI

ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI ITALMOBILIARE SOCIETA PER AZIONI COMUNICATO STAMPA Informazioni rlativ ai piani di stock option di ITALMOBILIARE S.p.A. ITALCEMENTI S.p.A. già sottoposti alla dcision di rispttivi organi comptnti antcdntmnt

Dettagli

Distanze di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Distanze di sicurezza secondo le norme EN 349 e EN ISO 13857

Distanze di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Distanze di sicurezza secondo le norme EN 349 e EN ISO 13857 Distanz di sicurzza prvnzion dgli infortuni Distanz di sicurzza scondo l norm EN 349 EN ISO 13857 Suva Tutla dlla salut Caslla postal, 6002 Lucrna Informazioni Tl. 041 419 58 51 Download www.suva.ch/waswo-i/66137

Dettagli

CONVENZIONE. Percorsi per le competenze trasversali e l orientamento

CONVENZIONE. Percorsi per le competenze trasversali e l orientamento CONVENZIONE tra Camra di Commrcio Industria Artigianato Agricoltura di Vrona Ufficio pr l Ambito Trritorial VII Vrona dll Ufficio Scolastico Rgional pr il Vnto Collgio Gomtri Gomtri Laurati dlla Provincia

Dettagli

CHIEDE. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà contenente il rendiconto delle entrate e delle spese;

CHIEDE. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà contenente il rendiconto delle entrate e delle spese; COMUNE DI BERGAMO AREA SERIVIZI AI CITTADINI SEDE Tramit l Ufficio Protocollo RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER L INIZIATIVA: (anno ) Il/la sottoscritto/a nato a il rsidnt a in via cap. tl. C.F.

Dettagli

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - Criteri Verdi

SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - Criteri Verdi SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3 - Critri Vr 1. Oggtto dll iniziativa La Convnzion Srvizio Intgrato Enrgia prvd l affidamnto all Assuntor, dl Srvizio Enrgia, ovvro tutt l attività gstion, conduzion manutnzion

Dettagli

Divisione Servizi Culturali e Amministrativi /068 Servizio Fondi Europei e Innovazione CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Divisione Servizi Culturali e Amministrativi /068 Servizio Fondi Europei e Innovazione CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Division Srvizi Culturali Amministrativi 2019 02899/068 Srvizio Fondi Europi Innovazion CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 204 approvata il 15 luglio 2019 DETERMINAZIONE: PRESA

Dettagli

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie suina)

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie suina) Documnto di accompagnamnto informatizzato (ruolo : dtntor/dlgato/ Srvizio Vtrinario : spci suina) Manual utnt Rdatto da: Srna Baiocco approvato da: rvision: Rvision Sistmi Informativi Cntro data di mission:

Dettagli

6.5. Rubriche di valutazione del comportamento nella scuola primaria

6.5. Rubriche di valutazione del comportamento nella scuola primaria 6.5. Rubrich di valutazion dl comportamnto nlla scuola primaria Pr la formulazion dl giudizio riguardant il comportamnto, si considrano i sgunti ambiti: Socializzazion Risptto dll rgol, dll prson dll ambint

Dettagli

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico

Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare Ministero dello sviluppo economico Ministro dll ambint dlla tutla dl trritorio dl mar Ministro dllo sviluppo conomico Nota splicativa sulla spcificazion dl campo di applicazion dl dcrto lgislativo 4 april 2006 di cui alla Dlibra 25/2007

Dettagli

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta Laboratorio sprimntal inggnria Orn dgli Inggnri dlla Provincia Casrta SEMINARIO LA NTC ED IL CONTROLLO DEI MATERIALI: TECNICA, PROFESSIONE E ADEMPIMENTI SU EDIFICI NUOVI O ESISTENTI ing. Andra Basil PROVE

Dettagli

Con l Europa investiamo nel Vostro Futuro

Con l Europa investiamo nel Vostro Futuro ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE GALILEO GALILEI Piazza Palio 73100 LECCE -Tl. 0832 397005/Fax 0832 397004 Cod. Istituto LETL010001 - Cod. Corso Sral LETL01050A F. 80014670758 Con l Europa invstiamo

Dettagli

Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca /001 Relazioni Internazionali e Progetti Europei CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca /001 Relazioni Internazionali e Progetti Europei CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Srvizio Cntral Gabintto dlla Sindaca 2017 01790/001 Rlazioni Intrnazionali Progtti Europi CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 237 approvata il 15 maggio 2017 DETERMINAZIONE: PROGETTI

Dettagli

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO A FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE ADULTE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE E/O LIMITATIVE DELLA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO A FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE ADULTE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE E/O LIMITATIVE DELLA ACCORDO DI COLLABORAZIONE FINALIZZATO A FAVORIRE IL REINSERIMENTO SOCIALE DI PERSONE ADULTE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE E/O LIMITATIVE DELLA LIBERTA PERSONALE Ambiti Trritoriali dll ASL di Monza Brianza

Dettagli

COMUNE DI CASTELTERMINI PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE Posizione organizzativa n.1 Responsabile Sig.ra Laura Carla Lo Bue

COMUNE DI CASTELTERMINI PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE Posizione organizzativa n.1 Responsabile Sig.ra Laura Carla Lo Bue COMUNE DI CASTELTERMINI PROSPETTO MAPPATURA DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE Posizion organizzativa n.1 Rsponsabil Sig.ra Laura Carla Lo Bu AREA Procsso / Procdimnto / Insim di Procdimnti Rischio da

Dettagli

COMUNE DI MOZZECANE Provincia di Verona Via C.B. Brenzoni n. 26 CF/PI 00354500233

COMUNE DI MOZZECANE Provincia di Verona Via C.B. Brenzoni n. 26 CF/PI 00354500233 COMUNE DI MOZZECANE Provincia di Vrona Via C.B. Brnzoni n. 26 CF/PI 00354500233 Mozzcan, 30.08.2011 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI COMUNALI ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E (art. 26

Dettagli

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni 2004R0853 IT 29.12.2011 010.001 1 Trattandosi di un smplic strumnto di documntazion, sso non impgna la rsponsabilità dll istituzioni B C1 REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

Dettagli

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 385 approvata il 30 novembre 2018

CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE. N. Cronologico 385 approvata il 30 novembre 2018 Division Srvizi Sociali 2018 06407/019 Ara Edilizia Rsidnzial Pubblica Srvizio Prvnzion all Fragilità Sociali sostgno agli adulti in difficoltà Ufficio Assistnza Economica CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE

Dettagli

CLASSE: 3 LSS MATERIA: diritto ed economia dello sport DOCENTE: Barcella A. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

CLASSE: 3 LSS MATERIA: diritto ed economia dello sport DOCENTE: Barcella A. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSE: 3 LSS MATERIA: diritto d conomia dllo sport DOCENTE: Barclla A. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE comptnz chiav comptnz bas abilità conoscnz Imparar ad imparar: sapr organizzar

Dettagli

COMUNICAZIONI AVVISO IL DIRIGENTE SCOLASTICO. l Organico dell Autonomia dell Istituto;

COMUNICAZIONI AVVISO IL DIRIGENTE SCOLASTICO. l Organico dell Autonomia dell Istituto; Pagina 1 di 5 Comunicazion: x strna Prot. n 5843/c2 Eric, 18/08/2016 Al sito wb dll Istituto A tutti gli intrssati Agli atti AVVISO pr l assunzion di docnti trasfriti o assgnati nll'ambito trritorial n.27

Dettagli

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA

DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA ALLEGATO 2 AL PROT. N. 34204 PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MENSA E DEL BAR PRESSO LA DIREZIONE REGIONALE DELL EMILIA ROMAGNA DELL AGENZIA DELLE ENTRATE SERVIZIO A RIDOTTO

Dettagli

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA NUCLEO DI VALUTAZIONE VERBALE N. 5 in data 14 giugno 2017 In data 14 giugno 2017 prsso la sd dll Union Trr di Castlli, sita in Vignola via Bllucci, 1, si è riunito il Nuclo di Valutazion dl Comun di Castlvtro

Dettagli

Copia conforme all originale firmato e conservato presso l Ente.

Copia conforme all originale firmato e conservato presso l Ente. IL DIRETTORE GENERALE Dtrminazion n. 8 dl 29 gnnaio 2019 Oggtto: Assunzion dlla Sig.ra Monica Gonzi in qualità di Istruttor Contabil, catgoria C1 da assgnar prsso il srvizio contabilità, finanzia gstion

Dettagli

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE I.P.I.A. E.LOI, CARBONIA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE I.P.I.A. E.LOI, CARBONIA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE I.P.I.A. E.LOI, CARBONIA CLASSE: III B MAT MATERIA: ITALIANO PROF.SSA: IRENE GAGGERO A.S. 2018-2019 TESTO ADOTTATO: Lttratura viva, vol. 1, Sambugar, Salà, RCS Disciplina:

Dettagli

Sicurezza informativa: verso l integrazione dei sistemi di gestione per la sicurezza

Sicurezza informativa: verso l integrazione dei sistemi di gestione per la sicurezza Sicurzza informativa: vrso l intgrazion di sistmi di gstion pr la sicurzza Convgno ABI Banch Sicurzza 2006 Roma, 7 Giugno 2006 Raoul Savastano, Rsponsabil Srvizi Sicurzza KPMG Irm Advisory Agnda Il problma

Dettagli

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Regionale di Programmazione

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Centro Regionale di Programmazione ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO Cntro Rgional di Programmazion I n t r POR Sardgna FESR 2007/2013 - ASSE VI COMPETITIVITÀ Lina di attività 6.1.1.A Promozion

Dettagli

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti per animali - Norme di carattere generale

riguardante: SOSTANZE ALIMENTARI - Alimenti per animali - Norme di carattere generale Rgolamnto CEE/UE n 853 dl 29/04/2004 Rgolamnto (CE) n. 853/2004 dl Parlamnto Europo dl Consiglio dl 29 april 2004 ch stabilisc norm spcifich in matria di igin pr gli alimnti di origin animal Doc. 304R0853.000

Dettagli

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE Spettabile A.P.S.P. SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO VIALE MARCONI N PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN)

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE Spettabile A.P.S.P. SAN GIUSEPPE DI PRIMIERO VIALE MARCONI N PRIMIERO SAN MARTINO DI CASTROZZA (TN) ALLEGATO A ALL AVVISO DI RICERCA E SELEZIONE PER LA RICERCA DI UNO PSICOLOGO ATTENZIONE: PRIMA DI COMPILARE IL MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE, LEGGERE ATTENTAMENTE L AVVISO DI RICERCA E SELEZIONE

Dettagli

MODULO DI: EDIFICI PER L INDUSTRIA AGROALIMENTARE LA LOCALIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI AGROINDUSTRIALI

MODULO DI: EDIFICI PER L INDUSTRIA AGROALIMENTARE LA LOCALIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI AGROINDUSTRIALI MODULO DI: EDIFICI PER L INDUSTRIA AGROALIMENTARE LA LOCALIZZAZIONE DEGLI STABILIMENTI AGROINDUSTRIALI IL PROBLEMA LOCALIZZATIVO Gli insamnti produttivi AGROALIMENTARI tipo industrial o consortil pongono

Dettagli

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie ovina)

Documento di accompagnamento informatizzato (ruolo : detentore/delegato/ Servizio Veterinario : specie ovina) Manual Documnto accompagnamnto informatizzato Documnto di accompagnamnto informatizzato (ruolo : dtntor/dlgato/ Srvizio Vtrinario : spci ovina) Manual utnt Rdatto da: Srna Baiocco approvato da: rvision:

Dettagli

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 novmbr 2009, n. 212 Rgolamnto rcant disciplina attuativa vrifica dll impatto rgolamntazion (VIR), ai snsi dll articolo 14,,.comma 5, lgg 28 novmbr 2005,

Dettagli

Nuova gestione Agenzia Scrive - Civis

Nuova gestione Agenzia Scrive - Civis Nuova gstion Agnzia Scriv - Civis Prsntazion Entratl Suit si arricchisc di una nuova gstion Agnzia Scriv - Civis ch gstisc automaticamnt l intro flusso prvisto dai du srvizi mssi a disposizion dall Agnzia

Dettagli

Come applicare le marche da bollo

Come applicare le marche da bollo Fisco & Contabilità La guida pratica contabil N. 47 24.12.2014 Libri contabili: la stampa ntro il 30 dicmbr Com applicar l march da bollo Catgoria: Bilancio contabilità Sottocatgoria: Scrittur contabili

Dettagli

Il punto sulla liberalizzazione del mercato postale

Il punto sulla liberalizzazione del mercato postale Il punto sulla libralizzazion dl mrcato postal Andra Grillo Il punto di vista di Post Italian sul procsso di libralizzazion l implicazioni concorrnziali; l carattristich dl srvizio univrsal nll ambito

Dettagli

QUALITA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVELLI ATTESI DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE PER L ANNO 2018

QUALITA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVELLI ATTESI DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE PER L ANNO 2018 QUALITA DEL SERVIZIO DI TRASMISSIONE LIVELLI ATTESI DELLA QUALITÀ DELLA TENSIONE PER L ANNO 2018 (artt. 31.2 32.4-33.5 dlla Dlibra dll Autorità di Rgolazion pr Enrgia Rti Ambint n. 250/04) 1 INDICE 1.

Dettagli

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA SCUOLA DELL INFANZIA. Anno Scolastico 2018 / 2019

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA SCUOLA DELL INFANZIA. Anno Scolastico 2018 / 2019 PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA SCUOLA DELL INFANZIA Anno Scolastico 018 / 019 Il calndario annual dgli impgni ha lo scopo di fornir ai docnti un quadro di insim dll riunioni dll attività al momnto prvist.

Dettagli