IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA"

Transcript

1 IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare l articolo 4, comma 1, lettera d), in base al quale l Agenzia emana Istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, EMANA l acclusa Istruzione n in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo. San Marino, 5 Agosto 2009 FIRMATO: Il Direttore Nicola Veronesi

2 ISTRUZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO AL TERRORISMO anno 2009 / numero 09

3 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, DI REGISTRAZIONE DEI DATI E DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DA PARTE DEI SOGGETTI NON FINANZIARI DI CUI ALL ART. 19 DELLA LEGGE 17 GIUGNO 2008 N. 92 Premessa L articolo 4, comma 1, lettera d), prevede che l Agenzia di Informazione Finanziaria possa emanare istruzioni relative alla prevenzione e al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Finalità Con il presente provvedimento, pertanto, l Agenzia di Informazione Finanziaria detta specifiche regole di comportamento in materia di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e delle informazioni e segnalazione di operazioni sospette, stante la peculiarità dell attività svolta, ai Soggetti non Finanziari di cui all articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92., - 2 -

4 Articolo 1 - Definizioni TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Ai fini della presente Istruzione valgono le definizioni di cui alla Legge 92/2008. Inoltre, si intende per: 1. documento di riconoscimento : documento in corso di validità contenente la fotografia e l indicazione di tutte le generalità di una persona fisica, rilasciato da una pubblica autorità nazionale od estera; 2. GAFI : Gruppo d Azione Finanziaria Internazionale; 3. generalità di una persona : nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e nazionalità del soggetto; 4. natura del rapporto continuativo o dell operazione occasionale : tipologia e/o sostanza costitutiva del rapporto continuativo o dell operazione occasionale; 5. operazione occasionale : qualunque transazione, prestazione o atto eseguito per conto della clientela, al di fuori dell esecuzione di un rapporto continuativo; 6. rapporto continuativo : qualunque rapporto o prestazione tra un soggetto non finanziario e un cliente, indipendentemente dalla circostanza che sia previsto un compenso, la cui esecuzione preveda il compimento di più operazioni; 7. registro : archivio formato e gestito su supporto cartaceo, ovvero formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale il soggetto non finanziario registra e conserva i dati e le informazioni relative alle operazioni occasionali, ai rapporti continuativi e i dati identificativi della clientela e dell eventuale titolare effettivo; 8. rischio : esposizione a fenomeni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo; 9. scopo del rapporto continuativo o dell operazione occasionale : finalità che si intende raggiungere tramite l instaurazione di un rapporto o l esecuzione di una operazione occasionale o alla cui realizzazione esse sono rivolte; 10. soggetti non finanziari : soggetti individuati all articolo 19 della Legge 17 giugno 2008 n. 92; Articolo 2 - Obblighi da adempiere I Soggetti non Finanziari devono adempiere ai seguenti obblighi : 1) obblighi di adeguata verifica della clientela; 2) obblighi di registrazione; 3) obblighi di segnalazione; 4) obblighi di controllo; 5) obblighi di adozione di procedure e controlli interni. Articolo 3 - Destinatari degli obblighi Gli obblighi di cui all art. 2 si applicano, nello svolgimento della propria attività professionale ai Soggetti non Finanziari che svolgono le seguenti attività: a) ufficio del co-trustee ai sensi della Legge 17 marzo 2005 n. 37; b) assistenza e consulenza in materia di servizi di investimento; c) assistenza e consulenza in materia fiscale, finanziaria e commerciale; d) mediazione creditizia; e) mediazione immobiliare; f) gestione di case da gioco e di giochi della sorte prevista dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e successive modifiche; g) custodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori; - 3 -

5 h) esercizio di casa d asta o galleria d arte; i) commercio di cose antiche; j) acquisto di oro greggio; k) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l esportazione e l importazione, di pietre e metalli preziosi. TITOLO II OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA CAPO I PRINCIPI GENERALI Articolo 4 - Ambito di applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela I Soggetti non Finanziari devono adempiere agli obblighi di adeguata verifica nei casi stabiliti all art. 21 della Legge 92/2008, e cioè : a) quando instaurano un rapporto continuativo; b) quando eseguono operazioni occasionali o prestazioni di importo superiore a euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con un unica operazione o con più operazioni che appaiono collegate; c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull adeguatezza delle informazioni o dei dati ottenuti ai fini dell identificazione della clientela; e) quando l operazione è di valore indeterminato o indeterminabile. Per determinare il valore della prestazione professionale o dell operazione non si tiene conto del compenso del Soggetto non Finanziario. La percezione del compenso per l attività professionale o per l operazione svolta non costituisce di per sé una prestazione per la quale si applica l obbligo di adeguata verifica della clientela. Per determinare il valore dell operazione non si tiene conto della compensazione tra attività e passività, debiti e crediti, altre posizioni o operazioni di qualsiasi natura di segno contrario relativi allo stesso cliente. In tali casi, rileva il valore di ciascuna attività, passività, debito, credito, operazione o posizione e non il valore risultante dalla loro compensazione. Articolo 5 - Contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela I Soggetti non Finanziari devono svolgere, eventualmente attraverso proprio personale o collaboratori appositamente delegati, le seguenti attività: a) identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di un documento di riconoscimento non scaduto o, laddove non risulti possibile, sulla base di documenti e informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) se necessaria, l identificazione del titolare effettivo e adozione di misure adeguate e commisurate al rischio per verificarne l identità; c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o dell operazione occasionale; d) controllo costante del rapporto continuativo, verificando che le operazioni concluse durante l intero rapporto siano compatibili con i dati e con le informazioni che il Soggetto non Finanziario ha del cliente, delle sue attività economiche e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all origine dei fondi; e) aggiornamento di documenti, dati e informazioni acquisiti nell adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela

6 Articolo 6 - Adempimento degli obblighi di adeguata verifica attraverso soggetti terzi e modalità operative Si rimanda, in proposito, a quanto disciplinato dall Agenzia di Informazione Finanziaria con l Istruzione Articolo 7 - Deroghe all applicazione degli obblighi di adeguata verifica I Soggetti non Finanziari non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela : nei casi previsti dall art. 26 della Legge 92/2008; quando svolgono l attività di consulente tecnico d ufficio, a seguito di incarico conferito da parte dell Autorità Giudiziaria, in questi casi difatti i Soggetti non Finanziari agiscono in qualità di organo ausiliario del Giudice; Nei casi indicati al comma precedente permangono comunque gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, ricorrendone i presupposti. Articolo 8 Approccio basato sul rischio Si rimanda, in proposito, a quanto disciplinato dall Agenzia di Informazione Finanziaria con l Istruzione CAPO II IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL IDENTITÀ DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO Articolo 9 - Identificazione e verifica dell identità della clientela I Soggetti non Finanziari devono acquisire dalla clientela i dati identificativi ed altre informazioni richieste dalla presente Istruzione e verificare, tramite acquisizione in copia di documenti di riconoscimento non scaduti (Passaporto Carta di Identità Patente di Guida) e/o altri documenti ottenuti da fonti affidabili ed indipendenti, che questi contengano le stesse informazioni ed i dati acquisiti dal cliente. Quando il conferimento dell incarico o l operazione è compiuto congiuntamente da più clienti, l identificazione è dovuta per ciascuno di essi. Qualora, per la prestazione professionale o per l esecuzione dell operazione, siano stati incaricati congiuntamente più Soggetti non Finanziari, ciascuno di essi deve procedere alla identificazione e alla verifica dell identità. L identificazione e la verifica dell identità del cliente può essere effettuata anche tramite l ausilio di propri dipendenti o collaboratori appositamente delegati. Articolo 10 - Identificazione del titolare effettivo Nei casi stabiliti dal comma 1, lettera b) dell art. 22 della Legge 92/2008, ovvero nel caso in cui il cliente non operi per conto proprio, il Soggetto non Finanziario deve acquisire i dati identificativi del titolare effettivo. L identificazione del titolare effettivo è effettuata contestualmente all identificazione del cliente, salvo i casi previsti dall Istruzione e dal comma 4 dell art. 23 della Legge 92/

7 Articolo 11 Individuazione del titolare effettivo Si rimanda, in proposito, a quanto stabilito dall Agenzia di Informazione Finanziaria con l Istruzione Articolo 12 Tempistiche L identificazione e la verifica dell identità del cliente e, contestualmente, del titolare effettivo deve essere fatta, dal Soggetto non Finanziario, prima o al momento dell accettazione dell incarico per l instaurazione del rapporto continuativo o della operazione occasionale. I Soggetti non Finanziari possono identificare il cliente e l eventuale titolare effettivo anche dopo l accettazione dell incarico professionale continuativo, nel più breve tempo possibile, quando valutano che vi sia scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e se ciò è ritenuto necessario per non interrompere il normale svolgimento dell incarico professionale. In tal caso, il Soggetto non Finanziario deve adempiere agli obblighi di adeguata verifica al più tardi entro i quindici giorni successivi al conferimento dell incarico professionale. I Soggetti non Finanziari devono effettuare l adeguata verifica anche nei confronti della clientela con la quale è tuttora in corso un rapporto continuativo instauratosi antecedentemente alla entrata in vigore della Legge 92/2008 (23 settembre 2008). Fermo restando che gli obblighi di adeguata verifica devono essere svolti alla prima occasione utile, si dispone che in ogni caso tali obblighi dovranno essere assolti al più tardi entro 12 mesi dalla entrata in vigore della citata Legge 92/2008. Articolo 13 - Disposizioni particolari per i Soggetti non Finanziari di cui all art. 19, comma 1, lettera f), della Legge 92/2008 Secondo quanto previsto all art. 23, comma 5, della Legge 92/2008, i Soggetti non Finanziari che svolgono le attività descritte all art. 19, comma 1, lettera f) (gestione di case da gioco e giochi della sorte) devono identificare e verificare l identità del cliente fin dal momento dell ingresso, indipendentemente dall importo dei gettoni eventualmente acquistati, venduti o cambiati. Non sono pertanto ammesse le deroghe indicate nel precedente articolo. Articolo 14 - Modalità di identificazione e verifica dell identità per persone fisiche I Soggetti non Finanziari devono acquisire almeno i seguenti dati identificativi ed altre informazioni sulla clientela: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) residenza anagrafica e domicilio laddove non corrispondente; e) professione; f) tipologia ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità o di altro documento ottenuto da fonte affidabile ed indipendente; - 6 -

8 Articolo 15 - Modalità di identificazione e verifica dell identità per società o enti con o senza personalità giuridica I Soggetti non Finanziari devono acquisire almeno i seguenti dati identificativi ed altre informazioni sulla clientela quando questa è una società o un ente con o senza personalità giuridica (incluse le associazioni e le fondazioni e i trust): a) denominazione o ragione sociale; b) forma giuridica; c) codice operatore economico o altro codice identificativo; d) data e numero di iscrizione nel registro delle società; e) indirizzo della sede legale e di quella amministrativa, ove non coincidente; f) oggetto sociale e attività svolta; g) data di costituzione; h) capitale sociale o fondo di dotazione; i) dati identificativi, tipologia ed estremi del documento di riconoscimento delle persone che sono delegate ad operare per conto del cliente. Al fine di verificare i dati e le informazioni ottenute, i Soggetti non Finanziari devono acquisire la seguente documentazione: a) certificato di vigenza, anche in copia, avente data non anteriore a tre mesi, o documento equipollente; b) copia della delibera assembleare o del Consiglio di Amministrazione, oppure dell organo aziendale avente analoghe funzioni e poteri, recante la nomina e le eventuali variazioni delle persone che hanno poteri di firma o di gestione, al fine di verificare che ogni persona che agisce sia debitamente autorizzata. Per le società o enti con o senza personalità giuridica di diritto non sammarinese, i Soggetti non Finanziari devono acquisire documenti equipollenti a quelli sopra indicati muniti di traduzione asseverata e legalizzata. I Soggetti non Finanziari possono, sotto la propria responsabilità, evitare la traduzione asseverata e legalizzata dei documenti in lingua inglese. Articolo 16 - Informazioni e documentazione da acquisire da una ditta individuale I Soggetti non Finanziari devono acquisire, in riferimento al titolare della ditta individuale, almeno i seguenti dati identificativi ed altre informazioni: a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) cittadinanza; d) residenza anagrafica e domicilio laddove non corrispondente; e) attività svolta; f) tipologia ed estremi del documento di riconoscimento; I Soggetti non Finanziari devono acquisire, in riferimento alla ditta, il certificato, anche in copia, di iscrizione nel Registro delle Imprese/Attestato di licenza e ogni altro documento disponibile sull impresa individuale compatibilmente con quanto indicato per le società al precedente articolo. Articolo 17 - Informazioni e documentazione da richiedere ad amministrazioni pubbliche Nell adempimento degli obblighi semplificati di adeguata verifica riportati all art.26 della Legge 92/2008, i Soggetti non Finanziari devono acquisire e conservare almeno i seguenti dati identificativi ed altre informazioni : a) denominazione dell azienda o dell ente o dell ufficio o del servizio delle amministrazioni pubbliche; b) indirizzo della sede legale e amministrativa laddove non coincidente; - 7 -

9 c) attività svolta; I Soggetti non Finanziari devono acquisire copia della documentazione con la quale le persone che agiscono per conto delle amministrazioni pubbliche sono autorizzate ad operare. Articolo 18 Aggiornamento di dati, informazioni e documenti acquisiti Nell ambito dei rapporti continuativi in essere con la propria clientela, i Soggetti non Finanziari devono aggiornare i dati, le informazioni e i documenti acquisiti dal cliente almeno ogni 12 mesi. Articolo 19 Obblighi del cliente In base a quanto previsto dall art. 22, comma 2, della Legge 92/2008, la clientela ha l obbligo di fornire, sotto la propria personale responsabilità, in forma scritta, tutti i dati e le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai Soggetti non Finanziari di adempiere agli obblighi previsti dalla Legge. TITOLO III REGISTRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI Art Principi generali / premessa Come previsto all art. 34 della Legge 92/2008, i soggetti designati (ivi compresi, pertanto, i Soggetti non Finanziari) devono registrare i dati e le informazioni acquisiti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e devono conservare le registrazioni stesse e le copie dei documenti acquisiti per almeno cinque anni dalla chiusura del rapporto continuativo o dalla esecuzione dell operazione, o della prestazione professionale, occasionale. Tutti i dati, le informazioni e i documenti registrati e conservati devono essere messi a disposizione senza ritardo dell Agenzia di Informazione Finanziaria per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla legge. Fatto salvo, pertanto, quanto disposto nel successivo articolo 21 ciò che rileva è che i Soggetti non Finanziari debbono essere in grado di rispondere in modo tempestivo e completo alle richieste dell Agenzia, volte a determinare, in particolare, se essi hanno avuto nel corso degli ultimi cinque anni rapporti con determinata clientela e la natura di tali rapporti. Art Registro antiriciclaggio I Soggetti non Finanziari registrano i dati e le informazioni di seguito indicate in un apposito Registro antiriciclaggio su supporto cartaceo, anche composto da fogli mobili, purché debitamente numerati e siglati in ogni pagina dal Soggetto non Finanziario o da un collaboratore o dipendente autorizzato per iscritto, con l indicazione alla fine dell ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l apposizione della firma delle predette persone. Il Registro deve essere tenuto in maniera ordinata e chiaramente leggibile, senza spazi bianchi e abrasioni; esso deve consentire una facile consultazione e ricerca dei dati. I Soggetti non Finanziari possono registrare i dati e le informazioni anche in un registro tenuto su supporto informatico; in tal caso dovrà essere assicurata la continuità e integrazione delle registrazioni, l impossibilità di - 8 -

10 modificare o cancellare registrazioni senza tenere traccia degli interventi effettuati, la ricostruibilità della serie storica e cronologica delle registrazioni. Il Registro deve contenere almeno le seguenti informazioni: 1) codice progressivo univoco (CPU), o codice equivalente, contenente anno di instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale/operazione occasionale (data/codice cliente); 2) data di instaurazione del rapporto continuativo o di esecuzione dell operazione/prestazione professionale occasionale; 3) data di estinzione del rapporto continuativo; 4) tipologia di prestazione professionale/operazione; 5) importo o valore dell oggetto della prestazione, se definito; 6) generalità oppure ragione sociale del cliente; 7) generalità dell eventuale titolare effettivo; 8) tipologia di documenti acquisiti; 9) note eventuali. Qualora i clienti siano società o Enti con o senza personalità giuridica, il registro deve contenere anche: 10) generalità del legale rappresentante; 11) generalità di ogni persona fisica che opera per conto del cliente che non sia il legale rappresentante. Il Registro è tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilità della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati. Le registrazioni sono conservate secondo l ordine cronologico delle prestazioni, in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica. Il Soggetto non Finanziario, anche eventualmente attraverso l adozione formale di appropriate procedure, deve preservare la riservatezza delle informazioni riportate nel Registro ed assicurare l integrità nel tempo dei dati censiti, registrati e ivi conservati. Art. 22 Disposizioni particolari per i Soggetti non Finanziari di cui all art. 19, comma 1, lettera f), della Legge 92/2008 Secondo quanto previsto all art. 23, comma 5, della Legge 92/2008, i Soggetti non Finanziari che svolgono le attività descritte all art. 19, comma 1, lettera f) (gestione di case da gioco e giochi della sorte) devono registrare, oltre ai dati identificativi del cliente, anche le eventuali operazioni di acquisto o cambio di gettoni o altri mezzi di gioco per importi pari o superiori a euro. Art Tempistica per la registrazione Come previsto dall art. 34, comma 3, della Legge 92/2008, i dati e le informazioni di cui al precedente articolo 20 devono essere registrati non oltre il quinto giorno successivo alla loro acquisizione. Nel computo dei giorni non si tiene conto delle festività. Art Scheda cliente Al fine di agevolare gli adempimenti di registrazione dei dati e delle informazioni acquisite nell ambito dell adeguata verifica della clientela, i Soggetti non Finanziari possono utilizzare, in luogo del Registro antiriciclaggio di cui all art. 21 una SCHEDA CLIENTE predisposta dal singolo Soggetto non Finanziario ovvero dalle Associazioni di categoria di appartenenza

11 Affinchè possa essere considerata sostitutiva del Registro antiriciclaggio, la scheda cliente dovrà comunque contenere tutti i dati, le informazioni e le caratteristiche richieste dal citato articolo 21. Gli originali delle schede clienti dovranno essere conservati in un archivio accentrato e riservato tenuto da ogni singolo Soggetto non Finanziario. Nel caso in cui il Soggetto non Finanziario debba eseguire più prestazioni professionali/operazioni per uno stesso cliente, senza apparente collegamento tra di esse, oppure una nuova prestazione professionale/operazione per un cliente nei confronti del quale sono stati già adempiuti gli obblighi di adeguata verifica per una diversa prestazione professionale/operazione, il Soggetto non Finanziario dovrà comunque compilare la scheda cliente con un nuovo CPU, o codice equivalente. Anche l aggiornamento di dati ed informazioni acquisiti nell ambito di un rapporto continuativo dovrà essere perfezionato mediante compilazione di una nuova scheda cliente, ove i dati e le informazioni siano diverse rispetto a quelle precedentemente acquisite. In caso di aggiornamento, se non è mutata o rinnovata la tipologia di rapporto continuativo, il Soggetto non Finanziario potrà utilizzare il medesimo CPU, o codice equivalente, precedentemente attribuito, annotando unicamente aggiornamento CPU n. xxx del xxx. TITOLO IV CONTROLLI Articolo 25 - Controllo costante Il controllo costante consiste nell esercitare, all interno di un rapporto continuativo, un monitoraggio sull operatività della clientela al fine di verificarne la coerenza non solo con i dati e le informazioni acquisiti e verificati, ma anche con la conoscenza e la valutazione continua del profilo di rischio del cliente. In particolare, il monitoraggio deve essere rafforzato nei rapporti continuativi in cui la clientela ha un profilo di rischio maggiore. Il Soggetto non Finanziario, anche quando attua misure semplificate di adeguata verifica, deve comunque effettuare un monitoraggio continuo sull operatività della clientela per valutare possibili variazioni nel profilo di rischio associato alla stessa. Si forniscono, di seguito, e a mero titolo esemplificativo, alcuni suggerimenti di base per svolgere il monitoraggio: richiedere periodicamente - con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente - per iscritto, al cliente, la conferma o la variazione dei dati in possesso del Soggetto non Finanziario; istituire degli automatismi per l aggiornamento dei dati ad esempio annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione, - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, - eventuali termini connessi a contratti od atti, - altri elementi ritenuti utili dal Soggetto non Finanziario; prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta); istruire il personale in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;

12 annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle prestazioni professionali/operazioni. Con riferimento alle attività elencate e al controllo costante, si impongono peraltro alcune considerazioni: 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere proporzionate alle dimensioni dell attività svolta dal Soggetto non Finanziario e alle eventuali procedure adottate al suo interno; 2) per i Soggetti non Finanziari di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un responsabile del monitoraggio; 3) sarebbe opportuno documentare quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del Soggetto non Finanziario e la data in cui queste sono avvenute; 4) l attività di controllo effettuata dal Soggetto non Finanziario deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell ambito dell attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell incarico, non esistendo alcun obbligo di effettuare ulteriori attività di accertamento. Ovviamente, a seconda dei risultati emergenti dal controllo, il Soggetto non Finanziario potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti: 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente; 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione; 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo; 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario). Articolo 26 - Controlli interni I Soggetti non Finanziari svolgono attività di controllo interno, per la verifica del corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. Il controllo interno ha particolare riguardo alle procedure di adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione delle informazioni, di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette. I controlli devono essere svolti con continuità, anche su base periodica o con riguardo a casi specifici. L estensione e la periodicità dei controlli sono commisurate anche alle dimensioni e all articolazione della struttura organizzativa e dell attività svolta dal Soggetto non Finanziario. I Soggetti non Finanziari, eventualmente anche con l ausilio delle Associazioni di categoria, adottano le misure di formazione necessarie affinché anche i propri dipendenti o collaboratori siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al Soggetto non Finanziario situazioni di sospetto o anomalia. TITOLO V OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE Articolo 27 - Segnalazione di operazioni sospette In relazione a quanto previsto dall art. 36 della Legge 92/2008, i Soggetti non Finanziari devono segnalare, senza ritardo, ogni operazione anche non eseguita che, per natura, caratteristiche, entità o in relazione alla capacità economica e all attività svolta dal soggetto a cui è riferita, ovvero per qualsiasi altra circostanza conosciuta, induca a ritenere che le risorse economiche, il denaro o i beni oggetto dell operazione medesima possano provenire dal misfatto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero possano essere impiegati per commettere tali misfatti. Si rimanda, in proposito, a quanto stabilito dall Agenzia di Informazione Finanziaria con l Istruzione

13 Articolo 28 Contrasto del finanziamento del terrorismo L Agenzia di Informazione Finanziaria pubblica sul proprio sito internet ( restrittive/liste consolidate vigenti ), le liste dei soggetti sottoposti a misure restrittive da parte degli organismi internazionali. I Soggetti non Finanziari devono verificare al momento della instaurazione del rapporto continuativo o della esecuzione di una operazione occasionale con la clientela la presenza dei clienti nelle liste e, in caso di esito positivo, segnalarli tempestivamente all Agenzia di Informazione Finanziaria. Tale verifiche vanno altresì effettuate nell ambito del controllo costante dei rapporti continuativi; anche in tal caso, eventuali riscontri positivi vanno tempestivamente segnalati all Agenzia. In ogni caso, qualora i Soggetti non Finanziari abbiano il sospetto che operazioni disposte o effettuate da clientela, anche estranea alle predette liste, siano finalizzate a finanziare il terrorismo internazionale, dovranno immediatamente segnalarle all Agenzia utilizzando il modulo di segnalazione allegato all Istruzione Articolo 29 Entrata in Vigore La presente Istruzione entra in vigore il 1 settembre San Marino, 5 agosto

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO VISTA la Legge 15 dicembre 1998, n. 123 Legge in materia di lotta al riciclaggio ed all usura ; VISTA la Legge 26 febbraio 2004,

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Dott. Annalisa DE VIVO Diretta 1 dicembre 2008 L AMBITO APPLICATIVO L adeguata verifica è dovuta (art. 16 d.lgs. 231/2007): a) per le prestazioni professionali aventi

Dettagli

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione Data di identificazione. Persona Fisica. Nome. Cognome. Nato a/il. Residenza anagrafica

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione Data di identificazione. Persona Fisica. Nome. Cognome. Nato a/il. Residenza anagrafica Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE Luogo di identificazione Data di identificazione Persona Fisica Nome Cognome Nato a/il Residenza

Dettagli

Antiriciclaggio Gli avvocati e l Antiriciclaggio La gestione dell archivio unico

Antiriciclaggio Gli avvocati e l Antiriciclaggio La gestione dell archivio unico Area: Corso: Antiriciclaggio Gli avvocati e l Antiriciclaggio La gestione dell archivio unico Autore: Luca Oldrini Responsabile ICT Ecoconsult Vercelli, 3 dicembre 2012 Pag. 1 di 27 Contenuti ed obiettivi

Dettagli

Quaderno Giuridico Breve Guida per i Professionisti Gli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007

Quaderno Giuridico Breve Guida per i Professionisti Gli obblighi antiriciclaggio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 Febbraio 2017 Quaderno Giuridico Breve Guida per i Professionisti Gli obblighi antiriciclaggio ai sensi del A cura dello Studio Legale Cipriani QUANDO QUANDO OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI

Dettagli

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione Data di identificazione. Ditta individuale. Denominazione. Sede

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione Data di identificazione. Ditta individuale. Denominazione. Sede Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE Luogo di identificazione Data di identificazione Ditta individuale Denominazione Sede Sede secondaria (se esistente) Codice Operatore Economico

Dettagli

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione San Marino Data di identificazione. Persona Giuridica. Denominazione o ragione Sociale Forma Giuridica

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione San Marino Data di identificazione. Persona Giuridica. Denominazione o ragione Sociale Forma Giuridica Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del SCHEDA CLIENTE Luogo di identificazione San Marino Data di identificazione Persona Giuridica Denominazione o ragione Sociale Forma Giuridica Sede Legale Sede Amministrativa

Dettagli

Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell obbligo di registrazione

Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell obbligo di registrazione Stefano De Rosa (Commercialista - Gruppo di Studio EUTEKNE) Le nuove modalità di conservazione ed eliminazione dell obbligo di registrazione 1 Modifiche del D.Lgs. 90/2017 Con la nuova disciplina in materia

Dettagli

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione San Marino Data di identificazione. Persona Fisica. Nome. Cognome. Nato a/il. Residenza anagrafica

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione San Marino Data di identificazione. Persona Fisica. Nome. Cognome. Nato a/il. Residenza anagrafica Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE Luogo di identificazione San Marino Data di identificazione Persona Fisica Nome Cognome Nato a/il Residenza anagrafica Domicilio (se non coincide

Dettagli

Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote

Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote Antiriciclaggio: Gli obblighi per i professionisti Simone Nepote IL QUADRO NORMATIVO Direttiva CEE 10 giugno 1991 n. 308 Direttiva CE 4 dicembre 2001 n. 97 Decreto legge 3 maggio 1991 n.143 (conv. Legge

Dettagli

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO. Dott. Giovanni Amendola Dottore Commercialista e Membro Comm. Antiriciclaggio

COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO. Dott. Giovanni Amendola Dottore Commercialista e Membro Comm. Antiriciclaggio COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO Gli adempimenti operativi per i professionisti La formazione del file cliente Convegno di Formazione Professionale Continua 20 SETTEMBRE 2012 Sede dell Ordine Piazzale delle

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI. Reggio Emilia 24 gennaio 2019

ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI. Reggio Emilia 24 gennaio 2019 ANTIRICICLAGGIO ASPETTI PRATICI Reggio Emilia 24 gennaio 2019 ANTIRICILAGGIO 2 ANTIRICILAGGIO I Direttiva 9 maggio 1991 II Direttiva 14 marzo 2004 III Direttiva 29 dicembre 2007 IV Direttiva 4 luglio 2017

Dettagli

PREMESSA... 3 STRUTTURA DEL QUESTIONARIO... 3 QUESITO N 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO...

PREMESSA... 3 STRUTTURA DEL QUESTIONARIO... 3 QUESITO N 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO... DOCUMENTO Antiriciclaggio: questionario per l adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11 D.Lgs. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. 90/2017) Giugno 2018 Indice PREMESSA... 3 STRUTTURA

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Cagliari 1 aprile 2016 Antiriciclaggio. A cura del dott. Alfonso Gargano

Cagliari 1 aprile 2016 Antiriciclaggio. A cura del dott. Alfonso Gargano Cagliari 1 aprile 2016 Antiriciclaggio A cura del dott. Alfonso Gargano 1 ANTIRICICLAGGIO ISCRITTI ALL ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI SOGGETTI PROFESSIONISTI DESTINATARI ISCRITTI ALL

Dettagli

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione. Data di identificazione. Persona Giuridica RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE

SCHEDA CLIENTE. Luogo di identificazione. Data di identificazione. Persona Giuridica RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE Codice Progressivo Univoco (CPU): N. del / / SCHEDA CLIENTE RAPPORTO CONTINUATIVO OPERAZIONE OCCASIONALE Luogo di identificazione Data di identificazione Persona Giuridica Denominazione o ragione Sociale

Dettagli

Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti. 13 dicembre Teresa Aragno (Dottore Commercialista) Registrazione

Normativa antiriciclaggio: adempimenti per i professionisti. 13 dicembre Teresa Aragno (Dottore Commercialista) Registrazione Teresa Aragno (Dottore Commercialista) Registrazione 1 Modalità di registrazione previste dal D.Lgs. 231/2007 Archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici Registro della clientela a fini

Dettagli

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Vicenza. I Professionisti e l Antiriciclaggio norme, adempimenti e casi pratici

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Vicenza. I Professionisti e l Antiriciclaggio norme, adempimenti e casi pratici Commissione di Studio per l Antiriciclaggio Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Vicenza I Professionisti e l Antiriciclaggio norme, adempimenti e casi pratici 04-05.11.2011 Relatore:

Dettagli

Introduzione all antiriciclaggio negli studi professionali. Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Introduzione all antiriciclaggio negli studi professionali. Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Introduzione all antiriciclaggio negli studi professionali Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze Introduzione all antiriciclaggio negli studi professionali Ordine dei Dottori

Dettagli

Gli obblighi di registrazione e conservazione. Kit Antiriciclaggio n. 4 del 25/02/

Gli obblighi di registrazione e conservazione. Kit Antiriciclaggio n. 4 del 25/02/ Gli obblighi di registrazione e conservazione Kit Antiriciclaggio n. 4 del 25/02/2017 1 Sommario L APPROFONDIMENTO... 2 Obblighi di conservazione e registrazione... 2 Gli obblighi di CONSERVAZIONE... 2

Dettagli

QUESITO N 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO. (9 domande)

QUESITO N 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO. (9 domande) QUESITO N 1 - ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE E DEGLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO 1 - Generalità del destinatario del questionario: Cognome e me... (9 domande) Titolo professionale... n iscrizione

Dettagli

Come cambia l antiriciclaggio

Come cambia l antiriciclaggio La scheda di profilazione Come cambia l antiriciclaggio Iside Srl Milano 20 settembre 2013 Avv. Sabrina Galmarini - Partner Fonti Normative Direttiva 2005/60/Ce relativa alla prevenzione dell uso del sistema

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA

Studio Associato di Consulenza del Lavoro Adriano PERIC & Martin DRUFOVKA CIRCOLARE 007/2006 Alle Spett.li Ditte Clienti STUDI PROFESSIONALI Oggetto : Estesi ai professionisti gli obblighi antiriciclaggio. Il D.Lgs 20 febbraio 2004, n. 56 ha previsto l estensione degli obblighi

Dettagli

Fiscal Flash La notizia in breve

Fiscal Flash La notizia in breve Fiscal Flash La notizia in breve N. 1 08.01.2016 Manuale antiriciclaggio Manuale operativo emanato dal CNDCEC Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie La disciplina antiriciclaggio, dettata dal

Dettagli

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo

Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo Prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento al terrorismo Corso per dealer 25/02/13 1 Che cos è il riciclaggio? Il riciclaggio è quell'insieme di operazioni mirate a dare una parvenza lecita

Dettagli

Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti

Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti Antiriciclaggio: gli obblighi dei professionisti Dr. Nicola Forte Torino, 20 ottobre 2015 19/05/2015 1 Riferimenti normativi Con il D.Lgs. N. 56 del 20 febbraio 2004 è stata recepita in Italia la II Direttiva

Dettagli

DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143

DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143 DECRETO 3 febbraio 2006, n. 143 Regolamento del Ministro dell'economia e delle Finanze in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 3 febbraio 2006, n.141. Regolamento del Ministero dell Economia e delle Finanze, in attuazione degli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia

Dettagli

INFORMATIVA PRIVACY DESTINATA AGLI INTESTATARI DELLE PRATICHE

INFORMATIVA PRIVACY DESTINATA AGLI INTESTATARI DELLE PRATICHE INFORMATIVA PRIVACY DESTINATA AGLI INTESTATARI DELLE PRATICHE Attività di recupero dei crediti per conto terzi Nota informativa ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE 2016/679 ( GDPR

Dettagli

" ANTIRICICLAGGIO PER GLI AGENTI IMMOBILIARI: GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA " I PARTE OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA

 ANTIRICICLAGGIO PER GLI AGENTI IMMOBILIARI: GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA  I PARTE OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2011 " ANTIRICICLAGGIO PER GLI AGENTI IMMOBILIARI: GLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA " I PARTE OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA -IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI- Sulla scorta di quanto

Dettagli

Prot Roma, 19 dicembre 2007

Prot Roma, 19 dicembre 2007 Prot. 125367 Roma, 19 dicembre 2007 Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 Supplemento Ordinario, n. 268

Dettagli

Antiriciclaggio. Adeguata verifica della clientela. A cura del dott. Alfonso Gargano

Antiriciclaggio. Adeguata verifica della clientela. A cura del dott. Alfonso Gargano Antiriciclaggio Adeguata verifica della clientela A cura del dott. 1 Alfonso Gargano 1 SOGGETTI PROFESSIONISTI OBBLIGATI ISCRITTI ALL ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI ISCRITTI ALL ALBO

Dettagli

CONSULTRUST FIDUCIARIA s.r.l

CONSULTRUST FIDUCIARIA s.r.l Mod. 02 DISPENSA IN MATERIA DI NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO PREMESSA Con l emanazione e la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (n. 82 del 7 aprile 2006) del Decreto del Ministero dell Economia e delle

Dettagli

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Antiriciclaggio per il contratto di locazione.

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Antiriciclaggio per il contratto di locazione. Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 331 02.12.2013 Antiriciclaggio per il contratto di locazione Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie I professionisti, nello svolgimento

Dettagli

Ten. Col. Enrico Cherbaucich Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona

Ten. Col. Enrico Cherbaucich Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona Ten. Col. Enrico Cherbaucich Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Verona Gli indicatori di anomalia del cliente esaminati nell ottica

Dettagli

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE

Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE ANTIRICICLAGGIO NORMATIVA E PROCEDURE Decreto Legislativo 231/2007 D.LGS 231/2077 NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO

LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO LA NUOVA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO di Angelo Busani,, notaio in Milano I NUOVI OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA Paradigma Milano - Roma, maggio 2006 Antiriciclaggio - 1 D.Lgs. 20-02-2004, n.

Dettagli

IV Direttiva Antiriciclaggio. Roma, 5 luglio 2017

IV Direttiva Antiriciclaggio. Roma, 5 luglio 2017 Roma, 5 luglio 2017 Contesto nazionale ed internazionale Convergenza/coerenza fra principi e criteri della normativa antiriciclaggio e monitoraggio valutario nazionale ed internazionale; già presente nella

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

La Normativa Antiriciclaggio per i professionisti

La Normativa Antiriciclaggio per i professionisti Torino, 11 ottobre 2012 La Normativa Antiriciclaggio per i professionisti Gli Obblighi di adeguata verifica della clientela Simone Nepote ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA la prestazione professionale

Dettagli

Laura Macci Dottore Commercialista in Padova. Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC di Padova. Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC

Laura Macci Dottore Commercialista in Padova. Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC di Padova. Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC Laura Macci Dottore Commercialista in Padova. Commissione antiriciclaggio e privacy ODCEC di Padova. Gruppo di lavoro antiriciclaggio CNDCEC Il nuovo modello per l autovalutazione del rischio e le prestazioni

Dettagli

Webinar Formazione e aggiornamento

Webinar Formazione e aggiornamento Webinar Formazione e aggiornamento CLIENTI A RISCHIO ELEVATO. COME COMPORTARSI? L ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA Consulenza Formazione Supporto Dott. Federico Coltro 24/11/2016 In questo Webinar Le 3 tipologie

Dettagli

INDICE. Capitolo Primo ANTIRICICLAGGIO E DISCIPLINA COMUNITARIA

INDICE. Capitolo Primo ANTIRICICLAGGIO E DISCIPLINA COMUNITARIA INDICE Prefazione... Presentazione... VII XI Capitolo Primo ANTIRICICLAGGIO E DISCIPLINA COMUNITARIA 1. Premessa... 1 2. La dichiarazione di principi del «Comitato di Basilea».... 4 3. Convenzione di Vienna

Dettagli

Esemplificazione di base dell avanzamento delle attività di adeguata verifica a rischio basso

Esemplificazione di base dell avanzamento delle attività di adeguata verifica a rischio basso Esemplificazione di base dell avanzamento delle attività di adeguata verifica a rischio basso ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI 1 La dotazione documentale di base dello studio Registro Fascicolo del

Dettagli

«L antiriciclaggio e le nuove regole per i professionisti: obblighi, adempimenti, controlli e rischi.»

«L antiriciclaggio e le nuove regole per i professionisti: obblighi, adempimenti, controlli e rischi.» «L antiriciclaggio e le nuove regole per i professionisti: obblighi, adempimenti, controlli e rischi.» COL. T.ST. PASQUALE RUSSO MODENA, 3 MAGGIO 2018 Competenze Ispettive sui Professionisti Categorie

Dettagli

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini 2 Sommario 1. Le principali novità normative 2. Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio

Dettagli

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA REGISTRAZIONE DEI DATI L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA E LA REGISTRAZIONE DEI DATI 1 Thomas Kraicsovits Commissione Antiriciclaggio Documenti utilizzabili in studio per avere le informazioni La registrazione dei dati e i

Dettagli

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO

FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO FORMAZIONE ANTIRICICLAGGIO PER DIPENDENTI E COLLABORATORI DI STUDIO 1 INCONTRO: Disciplina generale della disciplina antiriciclaggio Legge 5 luglio 1997 n. 197 Decreto legislativo 20 febbraio 2004 n. 56

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA IL DIRETTORE DELL AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA VISTA la Legge 17 giugno 2008, n. 92, Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, e in particolare

Dettagli

Il riciclaggio consiste nel rimettere in circolazione nell economia legale denaro derivante da attivita illecita

Il riciclaggio consiste nel rimettere in circolazione nell economia legale denaro derivante da attivita illecita Il riciclaggio consiste nel rimettere in circolazione nell economia legale denaro derivante da attivita illecita L autore del reato non deve aver concorso nel reato presupposto, cioe deve esserci diversita

Dettagli

IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE Regolamento del Ministero dell Economia e delle Finanze, in attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4 del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56, in materia di obblighi di identificazione,

Dettagli

degli esperti contabili nell albo dei consulenti del lavoro;

degli esperti contabili nell albo dei consulenti del lavoro; I professionisti destinatari della normativa a) i soggetti iscritti nell ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell albo dei consulenti del lavoro; b) ogni altro soggetto che rende

Dettagli

Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/

Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/ Allegato A - IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO PREVISTI DAL D.LGS. 231/2007 DATI RELATIVI AL CLIENTE PERSONA FISICA... LUOGO E DATA DI NASCITA... INDIRIZZO DI RESIDENZA...

Dettagli

* * * 1. OBBLIGO DI ASTENSIONE

* * * 1. OBBLIGO DI ASTENSIONE Gentile Esercente Rete Cogetech, con la presente circolare, Orwell Union Limited intende fornirle alcune indicazioni operative di base per effettuare correttamente la prestazione di servizi di pagamento

Dettagli

Pubblicato il 18 aprile di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 18 aprile di Vincenzo D'Andò Dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, revisori contabili, avvocati, notai, societa' di revisione, consulenti del lavoro: obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO

ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO ANTIRICICLAGGIO E ANTITERRORISMO Decreto Legislativo 21 Novembre 2007 n. 231 in recepimento delle Direttive 2005/60/CE e 2006/70 CE Adempimenti e osservazioni per gli Agenti di Affari in Mediazione OBBLIGHI

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Regole Tecniche*

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Regole Tecniche* Regole Tecniche* In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata,

Dettagli

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231)

QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231) Filiale nr. Convenzione nr. QUESTIONARIO ANTIRICICLAGGIO (DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007 N. 231) Gentile Convenzionato, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere

Dettagli

ANTIRICICLAGGIO: gli adempimenti obbligatori per il professionista

ANTIRICICLAGGIO: gli adempimenti obbligatori per il professionista ANTIRICICLAGGIO: gli adempimenti obbligatori per il professionista AOSTA 11 APRILE 2011 Relatore: cdl Pietro Panzetta ANTIRICICLAGGIO D.LGS 21 novembre 2007, n. 231 OBBLIGHI di registrazione e conservazione

Dettagli

LE PRINCIPALI NOVITA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO

LE PRINCIPALI NOVITA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO LE PRINCIPALI NOVITA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO Convegno STEP Italy «IV Direttiva antiriciclaggio: prime considerazioni sul decreto attuativo» Roma, Camera dei Deputati 5 luglio 2017 Overview sulla

Dettagli

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Antiriciclaggio: segnalazioni al Cndcec

Fiscal News N La circolare di aggiornamento professionale Antiriciclaggio: segnalazioni al Cndcec Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 211 17.05.2012 Antiriciclaggio: segnalazioni al Cndcec Categoria: Antiriciclaggio Sottocategoria: Varie Nell ambito degli obblighi previsti in

Dettagli

IL DECRETO CORRETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI. Dott.ssa Teresa Aragno

IL DECRETO CORRETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI. Dott.ssa Teresa Aragno IL DECRETO CORRETTIVO E LE PRINCIPALI NOVITÀ PER I PROFESSIONISTI Dott.ssa Teresa Aragno Diretta 22 marzo 2010 DECRETO CORRETTIVO Il d.lgs. 231/2007, attuativo della direttiva 2005/60/CE, è stato modificato

Dettagli

LINEE GUIDA N. 001 SERIE: AVVOCATI - NOTAI. Acquisizione dei dati e delle informazioni sul cliente, sul delegato e sul titolare effettivo

LINEE GUIDA N. 001 SERIE: AVVOCATI - NOTAI. Acquisizione dei dati e delle informazioni sul cliente, sul delegato e sul titolare effettivo LINEE GUIDA SERIE: AVVOCATI - NOTAI Acquisizione dei dati e delle informazioni sul cliente, sul delegato e sul titolare effettivo N. 001 del 21 marzo 2019 IL DIRETTORE DELL VISTA la Legge 17 giugno 2008,

Dettagli

Università Popolare degli Studi di Milano INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Università Popolare degli Studi di Milano INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 1 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Allegato al contratto con lo studente Ai sensi dell art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 codice in materia di protezione dei dati personali

Dettagli

Il decreto Antiriciclaggio

Il decreto Antiriciclaggio Il decreto Antiriciclaggio Gli aspetti principali di una normativa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. 1 aprile 2008 a cura di Stefano Rotondi 1 Il decreto Antiriciclaggio Conoscere la normativa

Dettagli

Sergio Beretta Dottore Commercialista REVISORE LEGALE. COMMISSIONE FINANZA CNDCEC COMMISSIONE CONTROLLO DI GESTIONE ODCEC Roma.

Sergio Beretta Dottore Commercialista REVISORE LEGALE. COMMISSIONE FINANZA CNDCEC COMMISSIONE CONTROLLO DI GESTIONE ODCEC Roma. Sergio Beretta Dottore Commercialista REVISORE LEGALE COMMISSIONE FINANZA CNDCEC COMMISSIONE CONTROLLO DI GESTIONE ODCEC Roma Sistema dei Controlli Interni Sistema dei Controlli Interni Antiriciclaggio

Dettagli

QUESTIONARIO CLIENTE IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI PRIVACY

QUESTIONARIO CLIENTE IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO ED IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI DI PRIVACY Spettabile Studio Notarile Associato de Vivo Tacchini Largo Donegani n.2, ang. Via Della Moscova n.3 20121 - Milano QUESTIONARIO CLIENTE IDENTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI DEL CLIENTE AI SENSI DELLA NORMATIVA

Dettagli

Milano, 24 aprile 2019

Milano, 24 aprile 2019 Milano, 24 aprile 2019 REGOLAMENTO IVASS N. 44 DEL 12 FEBBRAIO 2019 DISPOSIZIONI ATTUATIVE VOLTE A PREVENIRE L UTILIZZO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI A FINI DI RICICLAGGIO

Dettagli

LE FONTI NORMATIVE. L IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA, LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI

LE FONTI NORMATIVE. L IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA, LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI LE FONTI NORMATIVE. L IDENTIFICAZIONE DELLA CLIENTELA, LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI 1 LE FONTI NORMATIVE 2 1 ANTIRICICLAGGIO: ADEMPIMENTI OBBLIGATORI ED OBBLIGHI DEI PER PROFESSIONISTI

Dettagli

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA. Cos é?

ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA. Cos é? ADEGUATA VERIFICA CLIENTELA Cos é? identificazione del cliente e verifica della sua identità; identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità; acquisizione e valutazione di informazioni

Dettagli

Evento Formativo «LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ED I SEGNALI DI ALLARME» «L ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA»

Evento Formativo «LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ED I SEGNALI DI ALLARME» «L ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA» Evento Formativo «LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ED I SEGNALI DI ALLARME» «L ADEGUAMENTO ALLA IV DIRETTIVA» AGENZIA DI INFORMAZIONE FINANZIARIA Sala Centro Congressi Passepartout World TradeCenter

Dettagli

PROCEDURA APERTURA POSIZIONE CLIENTE. All accettazione dell incarico, scritto o non scritto il referente costituisce il dossier del cliente.

PROCEDURA APERTURA POSIZIONE CLIENTE. All accettazione dell incarico, scritto o non scritto il referente costituisce il dossier del cliente. PROCEDURA APERTURA POSIZIONE CLIENTE 1) FORMAZIONE DOSSIER CLIENTE All accettazione dell incarico, scritto o non scritto il referente costituisce il dossier del cliente. Il dossier deve contenere, compilato

Dettagli

Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017

Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017 Gian Luca Monge (Commercialista in Cuneo) Sintesi delle novità del D.Lgs. 90/2017 1 Quadro normativo Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D.Lgs. 90/2017 che ha recepito nel nostro ordinamento la cd.

Dettagli

MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI. Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione

MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI. Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione MODULO ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CONTINUATIVI Normativa Antiriciclaggio D.Lgs. n. 231/2007 nuova versione Obblighi di adeguata verifica della clientela Gentile Cliente, al fine del corretto assolvimento

Dettagli

FORMAZIONE TELEMATICA

FORMAZIONE TELEMATICA FORMAZIONE TELEMATICA «La gestione dello studio notarile: responsabilità civile, fiscale penale e disciplinare» 22 novembre 2018 Obblighi e sanzioni derivanti dalla normativa antiriciclaggio MARCO KROGH

Dettagli

Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate

Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate PROCEDURA ORGANIZZATIVA ai sensi dell'articolo 115 bis del D.Lgs. 58/1998 e degli artt. 152 bis, 152 ter, 152 quater e 152 - quinquies

Dettagli

Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE

Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ALTRE PERSONE GIURIDICHE Codice domanda:. SOGGETTO BENEFICIARIO Spett.le Finpiemonte S.p.A. PEC:

Dettagli

Riunione di categoria

Riunione di categoria Riunione di categoria ASSOCIAZIONE ARTIGIANI PICCOLE IMPRESE MESTRE MERCOLEDI 1 FEBBRAIO 2012 E un attività che configura un commercio di oggetti preziosi? SI LICENZA ART.127 TULPS (oggi S.C.I.A.??) Competenza:

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2005/60/CE CONCERNENTE LA PREVENZIONE DELL UTILIZZO DEL

Dettagli

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro

Dettagli

INDICE PRESENTAZIONE LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13

INDICE PRESENTAZIONE LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13 INDICE PRESENTAZIONE... 11 1. LINEAMENTI GENERALI SULLA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO... 13 1. Profili evolutivi della normativa antiriciclaggio... 13 2. La IV Direttiva antiriciclaggio... 18 3. I presupposti

Dettagli

SCHEDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21/11/2007

SCHEDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21/11/2007 SCHEDA ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELL ART. 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 231 DEL 21/11/2007 A) Codice dipendenza e descrizione: Tipologia operazione: Numero polizza: Apertura rapporto

Dettagli

Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI ALTRE PERSONE GIURIDICHE

Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI ALTRE PERSONE GIURIDICHE Dichiarazione Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) IMPRESE ASSOCIAZIONI ENTI PUBBLICI ALTRE PERSONE GIURIDICHE Codice domanda:. SOGGETTO BENEFICIARIO Spett.le Finpiemonte

Dettagli

CONFERIMENTO / REVOCA DELEGA SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

CONFERIMENTO / REVOCA DELEGA SERVIZI DI FATTURAZIONE ELETTRONICA Qualunque soggetto per: la predisposizione e trasmissione al SdI delle fatture elettroniche; l utilizzazione del servizio di conservazione elettronica messo a disposizione gratuitamente dall Agenzia delle

Dettagli

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI Milano 13 maggio 2006

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI Milano 13 maggio 2006 GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI Milano 13 maggio 2006 La legislazione italiana Dal 1991 al 2004: D.L. n. 143/1991 art. 2 Obblighi di identificazione La legislazione italiana Dal 1991

Dettagli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 24/2012 APRILE/7/2012 (*) 26 Aprile 2012

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 24/2012 APRILE/7/2012 (*) 26 Aprile 2012 Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI Dentro la Notizia 24/2012 APRILE/7/2012 (*) 26 Aprile 2012 LA GUARDIA DI FINANZA CON UNA

Dettagli