CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L UTILIZZO DELL IMPIANTO SPORTIVO

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1 Rep. n. del CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L UTILIZZO DELL IMPIANTO SPORTIVO L anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, in Battipaglia nella Sede Comunale di Piazza Aldo Moro, TRA Il Comune di Battipaglia, rappresentato dal, nato a il e domiciliato per la sua carica nella sede comunale in Piazza Aldo Moro, in qualità di Dirigente del Settore Tecnico, in virtù del decreto sindacale di nomina prot. n. del, codice fiscale, di seguito denominato concedente o Comune; E L Associazione, rappresentata dal Presidente pro tempore e legale rappresentante, nato a il, domiciliato per la sua carica nella sede, codice fiscale, d ora in poi denominato concessionario; Premesso che - l art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 (finanziaria 2003), ha statuito che, ai fini del perseguimento degli obiettivi relativi al patto di stabilità interno, nei casi in cui l ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l individuazione dei soggetti affidatari, demandando alle regioni, con propria legge, le modalità di affidamento; - gli artt. 20 e 21 della Legge regionale 25 novembre 2013, n. 18 Legge quadro regionale sugli interventi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educativo-ricreative, in attuazione dell art. 90 della Legge 289/2002, hanno disciplinato le modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, non gestiti direttamente dagli enti proprietari; - gli artt. 1, 2, 3, 9, 10 e 11 del vigente Regolamento per la gestione e l utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 10/C del 03/09/2014 e successive modifiche, prevedono disposizioni sulla definizione e classificazione/individuazione degli impianti sportivi di base comunali e sulla loro gestione; - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 22/07/2017, sono state approvate le linee di indirizzo per l affidamento e la gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Battipaglia o in sua disponibilità; - con deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 08/09/2017, è stato approvato atto di indirizzo per il rinnovo della procedura selettiva ad evidenza pubblica per la gestione degli impianti sportivi comunali di base e senza rilevanza imprenditoriale in affidamento a terzi, stante gli esiti delle procedure selettive espletate, a seguito del predetto atto di indirizzo consiliare e delle norme di legge e regolamentari vigenti in materia, di cui sopra, con termini abbreviati e con condizioni diverse rispetto a quelle definite nei precedenti avvisi, descritte nel predetto atto d indirizzo giuntale;

2 - con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. del, è stato indetto avviso di selezione pubblica per la gestione in concessione ed uso degli impianti sportivi di base di proprietà comunale, ivi elencati; - con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico n. del, sono stati approvati gli esiti della predetta selezione dai quali si evince che il soggetto risulta aggiudicatario dell impianto sportivo Lotto N. ; SI CONVIENE QUANTO SEGUE Articolo 1- Oggetto e durata della concessione 1. Il Comune di Battipaglia concede alla Federazione/Ente/Società/Associazione l uso e la gestione dell impianto sportivo comunale di base, ubicato in contraddistinto/ricadente in, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto al concessionario, per lo svolgimento di attività sportive, motorie, ricreative e sociali, senza scopo di lucro, compatibili con la destinazione dell impianto. 2. La concessione ha durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, prorogabile per ulteriori anni in funzione degli investimenti proposti con l offerta tecnica dal concessionario e valutati in sede di selezione. Articolo 2 - Rapporti tra concedente, concessionario ed utenti degli impianti in concessione 1. Al concedente competono le scelte di politica sportiva e la programmazione dell uso degli impianti, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la determinazione ed applicazione di eventuali tariffe. 2. Il concessionario dovrà garantire l utilizzo dell impianto a tutti coloro che ne facciano richiesta e l attuazione del progetto tecnico-gestionale proposto e valutato per il quale gli è stato aggiudicato l affidamento della gestione ed uso dell impianto sportivo predetto di cui al precedente articolo Il concedente si riserva la possibilità di utilizzare la struttura, per un massimo di 20 giorni all anno, per le proprie iniziative istituzionali e per le iniziative delle scuole, previa informazione del concessionario. Per tale utilizzo il concessionario dovrà assicurare tutti gli interventi di pulizia, manutenzione, vigilanza e custodia che ad esso competono. 4. Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, il concessionario potrà consentire l uso in subconcessione anche parziale e/o gratuito, dell impianto sportivo a terzi. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione ottenuta. Articolo 3 - Oneri a carico del concessionario 1. Al concessionario compete assicurare il regolare funzionamento della struttura in concessione assumendo a proprio carico di tutti gli oneri diretti ed indiretti per la gestione degli impianti, comprese le utenze, e quant altro necessario per il corretto funzionamento degli impianti concessi e relative pertinenze. Ad esso competeranno pertanto tutte le eventuali entrate derivate dall uso della struttura in concessione. 2. Sono a carico del concessionario i seguenti oneri: - la conduzione tecnica e funzionale della struttura da parte di un responsabile il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune; - la pulizia quotidiana di tutti gli spazi interni ed esterni costituenti pertinenza della struttura; - la manutenzione ordinaria dell impianto sportivo e del verde di pertinenza della struttura; - l apertura e chiusura della struttura e la sorveglianza degli accessi alla medesima; - la conduzione degli impianti e la fornitura dei materiali di consumo e prodotti necessari; - le utenze per le forniture di energia elettrica, acqua, eventuali prodotti per il riscaldamento, eventuali utenze telefoniche, la tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed ogni altro onere di gestione della struttura assegnata; il concessionario provvederà a volturare a nome proprio i contatori relativi ai consumi di acqua e di energia elettrica, e i contratti per la fornitura del calore, qualora esistenti; - la redazione di una relazione di valutazione dei rischi della struttura, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;

3 - l applicazione del CCNL di categoria nel caso il concessionario abbia lavoratori dipendenti e l applicazione della legge 266/91 sul volontariato nel caso utilizzi l attività di volontari; - il concessionario è responsabile di tutti i danni e di tutte le conseguenze e sopravvenienze onerose derivanti agli utenti o ai terzi nell'esercizio o uso degli impianti sportivi, servizi ed accessori e si impegna a manlevare ed a rendere indenne il Comune da ogni eventuale pretesa dovesse essere avanzata nei confronti dell'ente. 3. Sono inoltre a carico del concessionario: - le spese per acquisto di materiali di consumo e prodotti per l igiene di servizi, spogliatoi e di ogni altro locale di pertinenza; - le spese relative al servizio di assistenza sanitaria e di primo soccorso; - ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione così come proposte nel Progetto Tecnico Gestionale, presentato in sede di partecipazione alla selezione e più precisamente:. Articolo 4 - Obblighi del concessionario 1. E fatto obbligo al concessionario: a) di trasmettere al Comune di Battipaglia - Ufficio Sport: - il programma annuale iniziale delle attività, specificando le iniziative previste, la tipologia, le date e gli orari delle iniziative, le risorse umane e finanziarie previste, gli investimenti programmati, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione; - per gli anni successivi, tale programma dovrà essere trasmesso entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno antecedente; - il rendiconto tecnico-economico annuale delle attività (bilancio consuntivo), specificando le iniziative effettivamente realizzate, la tipologia, le date e gli orari delle iniziative, le risorse umane impegnate, le spese sostenute e le entrate, nonché le manutenzioni e gli investimenti realizzati, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza annuale della convenzione; b) di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell impianto, a fini sportivi, le tariffe stabilite dal concedente, senza alcun incremento a qualsiasi titolo individuato. L importo delle medesime tariffe sarà introitato dal concessionario. Articolo 5 - Oneri a carico del Comune 1. Sono a carico del Comune di Battipaglia: - gli interventi di opere previsti dall Amministrazione ed inseriti nei piani degli investimenti degli anni in corso; - la manutenzione straordinaria dell impianto sportivo, con esclusione di tutti gli oneri di cui al precedente articolo 3. Articolo 6 - Tariffe 1. Le tariffe applicabili per l utilizzo degli impianti sono quelle determinate dalla Giunta Comunale e sono corrisposte dall utente al concessionario della gestione anticipatamente, ai sensi e con le modalità previste dal regolamento per la gestione e l utilizzo degli impianti sportivi comunali. Articolo 7 - Responsabilità 1. Il concessionario è l unico e solo responsabile della gestione e del funzionamento della struttura, dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi: in specifico il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Esso inoltre sarà responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone e alle cose a seguito dell uso della struttura, sollevando quindi il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta dipendente dall esercizio della concessione.

4 2. E fatto esplicito divieto di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture in uso senza il consenso scritto del concedente nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti. 3. Alla scadenza della convenzione le eventuali opere di miglioria preventivamente autorizzate ed effettuate dal concessionario rimarranno in dotazione e nel patrimonio indisponibile dell Amministrazione Comunale senza che il concessionario possa pretendere o vantare compensi o indennizzi per qualsiasi titolo o causa. 4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal concedente possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti. 5. In caso di manifestazioni e di attività agonistica con presenza di pubblico il concessionario ha la responsabilità di limitare l accesso al pubblico nel limite consentito dalle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Art. 8 - Pubblicità 1. Il concessionario è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all interno dell impianto oggetto della concessione, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant altro da richiedersi a cura e spese dello stesso concessionario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili, assumendo ogni conseguente onere tributario ma essendo l unico titolare dei relativi introiti pubblicitari. 2. Su richiesta del concedente ed a sue spese, per le manifestazioni sportive, ricreative e sociali gestite dallo stesso o da terzi, debitamente autorizzati, potrà essere oscurata/rimossa a cura del concessionario, senza nulla pretendere, ogni forma pubblicitaria non inerente alla manifestazione. 3. Il concessionario dovrà esporre tabella indicante la proprietà COMUNE DI BATTIPAGLIA - IMPIANTO SPORTIVO (all esterno) e le tariffe praticate (all interno in modo visibile). Art. 9 - Deposito cauzionale 1. Il concessionario deve prestare a favore dell Amministrazione Comunale, a garanzia dell esatto adempimento di tutti gli obblighi convenzionali una cauzione pari ad Euro 600,00 (seicento) mediante bonifico o assegno circolare o fideiussione bancaria o assicurativa definitiva. La fideiussione bancaria o assicurativa definitiva, a garanzia della cauzione, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. 2. Il Comune si riserva, in caso di danni derivanti dal mancato rispetto delle norme contenute nella presente concessione, fatta salva la possibilità di recesso, di trattenere tale somma. A conclusione del contratto, previa verifica dello stato dell immobile, il deposito cauzionale verrà restituito. Art Garanzie assicurative 1. Il concessionario, con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore, e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi rinnovi e proroghe, un adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT), comprensiva dell estensione della garanzia alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all attività oggetto della presente concessione. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad ,00 complessivamente per sinistro, con i limiti di ,00 per persona che abbia subito danni ed ,00 per danni a cose. Copia della polizza deve essere consegnata al Comune. 2. A tal fine il concessionario ha sottoscritto idonea polizza assicurativa con la per infortuni e rischi a favore di tutti i frequentatori degli impianti e dei terzi, ivi compresi i dipendenti, nonché per la garanzia dei mobili, degli immobili e degli impianti, per gli importi sotto descritti: per l'indennizzo persone; per danni a cose; per ogni dipendente e/o collaboratore. Art Inadempienza e revoca affidamento, recesso a decadenza della convenzione

5 1. Il concedente potrà revocare con proprio, motivato, giudizio la concessione qualora, per sopravvenute nuove valutazioni di interesse pubblico, si rilevi che non è più conveniente mantenere l esternalizzazione della struttura secondo quanto disposto nella presente convenzione. 2. Il concedente potrà, altresì, dichiarare la decadenza del concessionario, salvo il risarcimento dei maggiori danni, qualora insorgessero comprovate e serie disfunzioni nella gestione tali da pregiudicare l esercizio delle attività della struttura, anche con riferimento a situazioni di carattere igienico-sanitario normativamente non compatibili con la prosecuzione della gestione, ed in ogni caso di inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi/oneri assunti. 3. La presente concessione s intende disposta alle attuali condizioni di gestione degli impianti sportivi di territorio: qualora tali condizioni dovessero variare, ciò potrà rappresentare ulteriore motivo di rivalutazione degli accordi e di eventuale revoca, qualora insorgessero una o più cause di quelle sopra previste. 4. Costituiscono cause di risoluzione di diritto della concessione ai sensi dell art del Codice Civile per fatto e colpa del concessionario, salvo il diritto al risarcimento, la violazione degli obblighi ed oneri cui agli artt. 2, 3, 4, e 7 della presente convenzione. 5. L affidamento della gestione può essere revocato in qualunque momento per i seguenti motivi: - grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione; - alterazione o modificazione della struttura e delle dotazioni della stessa; - mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione necessarie e degli investimenti proposti, mancata reintegrazione delle dotazioni, grave compromissione dell igiene degli impianti; - danni ai fruitori o ai beni di proprietà del Comune derivanti da dolo o colpa grave; - gravi irregolarità nei versamenti erariali, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale utilizzato. Art Controlli e verifiche 1. Il Comune può verificare in qualsiasi momento la rispondenza dell attività svolta dal concessionario con le clausole contenute nella presente convenzione. 2. Il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare la struttura (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal concessionario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico che da quello operativo e qualitativo, in linea con gli standard di categoria e nel rispetto delle disposizioni di legge e di convenzione. 3. Le eventuali anomalie, disfunzioni o inadempienze sono notificate per iscritto al concessionario, il quale è obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine prescritto, fermo restando ogni responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato al Comune. 4. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al concessionario è assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese del concessionario, ovvero di sostituirsi al concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso al Comune, fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità. Art Rapporti tra concessionario e Comune 1. Il concessionario provvede a segnalare al Comune quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento delle attività, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi. 2. Il concessionario è tenuto ad invitare il Comune a partecipare ad assemblee o altre adunanze convocate per qualunque scopo connesso alla gestione della struttura.

6 Art Riconsegna dei beni mobili ed immobili 1. I locali, gli impianti e le loro attrezzature concesse in uso devono essere riconsegnati al Comune al termine della presente convenzione in condizione di uso normale e di regolare funzionamento, liberi da cose non di proprietà del Comune. 2. Il Comune può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità. 3. In tali circostanze non è ammesso a favore del concessionario alcun diritto di risarcimento. Art Divieti 1. E' fatto tassativo divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della convenzione da parte del concessionario, a pena di risoluzione immediata della convenzione stessa in suo danno. 2. In caso di infrazione alle norme di cui alla presente convenzione, commessa dal sub-concessionario e/o cessionario occulto, unico responsabile verso il Comune e verso terzi è esclusivamente il concessionario. Art Disposizioni generali e finali 1. Il rapporto tra il Comune ed il concessionario si configura come atto di concessione amministrativa, finalizzato allo svolgimento di un servizio socialmente utile. 2. Per quanto non regolamentato dalla presente concessione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell atto. 3. Le parti concordano che definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall esecuzione della presente convenzione. 4. Qualora ciò non fosse possibile, le stesse rimettono la definizione della controversia al giudizio del foro ordinario presso il Tribunale di Salerno. 5. Tutte le spese relative a tasse imposte, tributi in genere comprese le spese contrattuali di registrazione conseguenti il presente atto o derivanti dalla gestione oggetto di concessione sono a carico del concessionario. Letto, confermato e sottoscritto per accettazione IL CONCEDENTE IL CONCESSIONARIO

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