LE PRINCIPALI NOVITA PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO al 31 dicembre 2017

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1 Materiali del Convegno in Milano dell'8 Febbraio 2018 LE PRINCIPALI NOVITA PER IL BILANCIO DI ESERCIZIO al 31 dicembre 2017 prof.ssa Roberta Provasi dottore commercialista in Milano Università degli Studi di Milano-Bicocca 1

2 Problemi ed impatti prima applicazione dei nuovi OIC I dati di InfoCamere sulla campagna bilanci 2017 BILANCIO DELLE MICRO IMPRESE COSTO AMMORTIZZATO PER I DEBITI E CREDITI OPERAZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO NETTO STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI RISERVA NEGATIVA GESTIONE ACCENTRATA DELLA TESORERIA RENDICONTO FINANZIARIO 2

3 Bilancio delle Micro Imprese % DATI BILANCIO 2013 PICCOLE/MICRO 60,4% 31,5% ABBREVIATO 36% 63,7% ORDINARIE 3,6% 4,8% % DATI BILANCIO 2016 Poche imprese hanno optato per il micro-bilancio. Cause possibili: 1) Incertezza sulle condizioni per suo utilizzo. Per il rispetto delle soglie art ter c.c. : 2014 e 2015, , o ????? 2) Dubbi sulla effettiva possibilità di omettere la Nota Integrativa. Ciò determina Perdita d informativa, per cui effetti per i rapporti bancari. Aspetto significativo per le start up e per le cooperative; 3) Differenze minime fra le disposizioni per bilancio micro e per il nuovo bilancio abbreviato 3

4 Costo ammortizzato per i crediti e debiti Poco utilizzato criterio del costo ammortizzato (con il supporto-giustifica del principio della irrilevanza) «crediti e debiti devono essere attualizzati nei casi in cui al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali risulti significativamente differente da quello di mercato» OPERAZIONI CRITICHE a) Operazioni ristrutturazioni del debito in cui il creditore ha accettato condizioni non di mercato; b) Operazioni fra soggetti correlati; c) Finanziamenti soci infruttiferi a lungo temine soprattutto se socio ha accettato condizioni non di mercato al fine di rinforzare patrimonialmente la società (OIC 19/53) 4

5 Operazioni Straordinarie L iscrizione dei proventi e oneri nell ambito di valori e costi della produzione ( Macro Classe A e Macro Classe B) può aver generato una non corretta comprensione della redditività dell impresa. ASPETTI CRITICI: a) Nel predisporre la Relazione sulla Gestione ed anche nel caso di determinazione degli indici reddituali è necessario calcolare il Reddito Operativo Normalizzato; b) I revisori devono prestare attenzione al giudizio sulla coerenza fra il bilancio e la Relazione sulla gestione prodotta dagli amministratori; c) Compilare attentamente il novellato pt 13 della Nota Integrativa «al fine di identificare le componenti economiche di entità ed incidenza eccezionali che non devono essere considerate nella valutazione della redditività operativa della società» 5

6 Patrimonio Netto I primi dati relativi ai conti annuali dopo il recepimento del D. Lgs 139/2015 attestano che: 1) Il Patrimonio Netto è diminuito in media del 5% in seguito all applicazione retroattiva dell OIC 29 al fine di riesprimere i costi di ricerca e di pubblicità; 2) La Riserva Negativa è presente solo nel 3% delle società; 3) Gli Strumenti Finanziari Derivati sono presenti solo nel 12% dei conti delle società esaminate; 4) La gestione accentrata della Tesoreria è presente nel 6% delle società esaminate; 5) Quasi assente la presenza della voce di cui al Par. 79 dell OIC 16, «Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita». 6

7 EMENDAMENTI AGLI OIC del 29/12/2017 Il Consiglio di Gestione dell OIC il 9 ottobre ha approvato per la pubblica consultazione gli emendamenti agli OIC ed in data 29 dicembre 2017 ha pubblicato la versione definitiva. Gli emendamenti riguardano i principi: OIC 12, COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO OIC 13, RIMANENZE OIC 16, IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI OIC 17, BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO OIC 19, DEBITI OIC 21, PARTECIPAZIONI OIC 24, IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI OIC 25, IMPOSTE SUL REDDITO OIC 29, CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL ESERCIZIO OIC 32, STRUMENTI FINANZIARI GLI EMENDAMENTI SI APPLICANO AI BILANCI CON ESERCIZI AVENTE INIZIO A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2017 O DATA SUCCESSIVA. EVENTUALI EFFETTI DERIVANTI DAL RECEPIMENTO DEGLI EMENDAMENTI POSSONO ESSERE RILEVATI PROSPETTICAMENTE AI SENSI OIC 29 7

8 OIC 12, Composizione e schemi del Bilancio d esercizio (Stato Patrimoniale) A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata; OMISSIS C. Attivo circolante; 1) I. Rimanenze 2) II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l esercizio successivo e delle imposte anticipate OMISSIS. 1) Par 35 OIC 12, nell ambito della voce CII Crediti dello stato patrimoniale in forma abbreviata, le società devono fornire indicazione separata delle imposte anticipate. 1) Par 30 OIC 25, Imposte sul Reddito- Relazione al D.lgs. 6/2003 che chiarisce che le imposte anticipate non sono dei veri e propri crediti e quindi il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile. 8

9 OIC 12, Composizione e schemi del Bilancio d esercizio ( Conto Economico) Par. 50 dell OIC 12: «tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione dei ricavi, ad esclusione di quelle riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili rilevate ai sensi dell OIC 29». La nuova disposizione è finalizzata a chiarire che tutte le rettifiche di ricavo sono portate a riduzione dei ricavi e non solo quelle relative ai ricavi di competenza dell esercizio 9

10 OIC 13, Rimanenze Par 22 dell OIC 13, «... la rilevazione iniziale nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, i beni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi OIC 19- Debiti più gli oneri accessori «. La nuova disposizione è finalizzata ad includere gli oneri accessori nel determinare il valore di iscrizione del bene. 10

11 OIC 16, Immobilizzazioni Materiali Par 33 dell OIC 16: «nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, il cespite è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell OIC 19 Debiti più gli oneri accessori». La nuova disposizione è finalizzata ad includere gli oneri accessori nel determinare il valore di iscrizione del bene. Par. 76 dell OIC 16 : «se il valore rivalutato di un bene materiale risulta, negli esercizi successivi, eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge» La nuova disposizione è finalizzata a chiarire che la svalutazione di un bene rivalutato in esercizi precedenti deve sempre essere rilevata a conto economico salvo che la legge non preveda diversamente. La precedente versione sembrava riferirsi ai soli beni rivalutati «in base a parametri prestabiliti». 11

12 OIC 17, Bilancio Consolidato e metodo del Patrimonio Netto OIC ha previsto solo modifiche di editing per ovviare a delle incongruenze di contenuto di alcuni paragrafi. E stato eliminato il paragrafo 6 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte dell OIC 17 perché incoerente con il paragrafo 2 delle Motivazioni alla base delle decisioni assunte e con il paragrafo 39 d) del principio OIC

13 OIC 19, Debiti Par. 21 A) statuisce che la classificazione dei debiti tra le varie voci di debito è effettuata sulla base della natura (o dell origine) degli stessi rispetto alla gestione ordinaria a prescindere dal periodo di tempo entro cui le passività devono essere estinte. La nuova disposizione è finalizzata ad allineare il criterio della corretta classificazione di un debito commerciale con il medesimo previsto dall OIC 15 ( per cui la classificazione dei crediti tra l attivo circolante e le immobilizzazioni finanziarie prescinde dal principio dell esigibilità (cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, convenzionalmente rappresentato dall anno), bensì è effettuata sulla base del ruolo svolto dalle diverse attività nell ambito dell ordinaria gestione aziendale). La nuova disposizione statuisce che la classificazione di un debito deve essere effettuata sulla base della natura ( o dell origine) dello stesso rispetto alla gestione ordinaria. 13

14 OIC 19, Eliminazione Contabile (1) La nuova sezione del OIC 19 ELIMINAZIONE CONTABILE - recepisce e aggiorna le precedenti disposizioni contenute nell OIC 6 intitolato Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio (ABROGATO) La novellata disciplina è posizionata negli emendati : 1) Par 73 e Par 81 e nei nuovi Par 73A, Par 73B, Par 73C, Par. 81 ; 2) Appendice A, OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO La nuova disposizione è finalizzata a recepire le criticità riportate dai colleghi che hanno aderito al questionario del 2017 e precisamente: 1. Asimmetria nel trattamento contabile dei costi di transazione di un operazione di ristrutturazione del debito, tra società che adottano il metodo del costo ammortizzato e società che non lo adottano; 2. La previgente normativa (risalente al 2011) non permettendo né la sospensione né la ripartizione degli oneri di ristrutturazione lungo il corso del tempo in alcuni casi generava difficoltà connesse alla valutazione della continuità aziendale. 3. Il principio della prudenza era enfatizzato a scapito del principio della competenza e soprattutto una non coerente applicazione del principio della correlazione tra costi e ricavi. 14

15 OIC 19, Eliminazione Contabile (2) Appendice A, per ristrutturazione del debito s intende: un operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe accordato. Per tali ragioni, il creditore è disposto ad accettare una ristrutturazione del debito che comporti modalità di adempimento più favorevoli al debitore. NUOVA NORMATIVA: - Disciplina un trattamento contabile similare per i soggetti che adottano e per quelli che non adottano il metodo del costo ammortizzato; - I costi di ristrutturazione possono essere sospesi anche se sostenuti in un esercizio antecedente alla conclusione dell accordo. OIC novellato non chiarisce quali costi vanno ricompresi fra i costi transazione. 15

16 OIC 19, Eliminazione Contabile (3) Condizioni per configurare una operazione di ristrutturazione del debito: 1) situazione di difficoltà finanziaria debitore dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, per soddisfare l obbligazione del pagamento; 2) il creditore effettua una concessione al debitore rispetto alle condizioni originarie del contratto che dà luogo ad una perdita: la concessione può assumere differenti forme, a seconda delle modalità attraverso le quali viene realizzata la ristrutturazione del debito 3) Esempi di modalità di ristrutturazione: a) concordato preventivo, disciplinato dagli artt. 160 e segg. l.f.; b) accordo di ristrutturazione del debito di cui all art. 182-bis l.f.; c) piano di risanamento attestato di cui all art. 67, comma 3, lettera d) l.f.. 16

17 OIC 19, Eliminazione Contabile (4) NUOVA DISCIPLINA PER RISTRUTTURAZIONE DEBITO 1) MODALITA CON CUI REALIZZARE LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO 2) DATA DA CUI SI RILEVANO GLI EFFETTI DELL ELIMINAZIONE DEL DEBITO 3) LE REGOLE PER LE SOCIETA CHE APPLICANO IL CRITERIO DEL COSTO AMMORTIZZATO E QUELLE CHE NON LO APPLICANO 4) INFORMATIVA DA INSERIRE IN NOTA 17

18 OIC 19, Eliminazione Contabile (3) A) MODALITA CON CUI REALIZZARE LA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO MODALITA CON CUI REALIZZARE LA RISTRUTTURAZIONE DEBITO 1) MODIFICA DEI TERMINI ORIGINARI DEL DEBITO. Le disposizioni sono contenute nel Par.73 e nell APPENDICE sono invece riportate le disposizioni specifiche da seguire nel caso di modifica dei termini originari per sospensione del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di leasing 2) TRASFERIMENTO DAL DEBITORE AL CREDITORE DI UNA ATTIVITA (o un gruppo di attività) a estinzione parziale del debito. La differenza tra il valore contabile del debito estinto e il valore contabile dell attività ceduta ( al netto di perdite durevoli e ammortamenti) va a Conto Economico nella voce adeguata di riferimento 3) CESSIONE DI CAPITALE E SUA ASSEGNAZIONE AL CREDITORE CON ESTINZIONE PARZIALE DEL DEBITO. L operazione si perfeziona con emissione di quote o azioni da parte del debitore e assegnazione al creditore. L aumento del PN è pari al valore contabile del debito ristrutturato senza che il debitore rilevi alcun utile o perdita. 18

19 OIC 19, Eliminazione Contabile (4) B) DATA DALLA QUALE SI RILEVANO GLI EFFETTI ELIMINAZIONE CONTABILE Ai sensi Par. 73A e dell APPENDICE A «la data coincide con il momento a partire dal quale l accordo tra le parti diviene efficace» Data di riferimento nei casi di operazioni di ristrutturazione del debito: a) per il concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale; b) per l accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell omologa; c) per il piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori. 19

20 OIC 19, Eliminazione Contabile (5) B) DATA DALLA QUALE SI RILEVANO GLI EFFETTI ELIMINAZIONE CONTABILE SITUAZIONI PARTICOLARI 1) Se la data ricade tra chiusura esercizio e data formazione del bilancio nel progetto di bilancio va fornita adeguata informativa; 2) Se efficacia dell accordo è subordinata al verificarsi di una condizione sospensiva ovvero ad altri adempimenti da parte del debitore o di terzi, la data della ristrutturazione può coincidere con il momento in cui si verifica la condizione o si dà luogo a tali adempimenti. Tale momento può coincidere, ad esempio, con la data in cui: le attività vengono trasferite dal debitore al creditore; il capitale è assegnato al creditore; diventano effettivi i nuovi termini del debito; si verifica un determinato evento che rende efficace l accordo tra le parti. 20

21 OIC 19, Eliminazione Contabile (6) C) REGOLE CONTABILI Par. 73 «la prima operazione in caso di operazione di ristrutturazione del debito consiste nell eliminazione in tutto o in parte del debito dal bilancio e l emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito nuovo, ristrutturato.». METODO COSTO AMMORTIZZATO NO METODO COSTO AMMORTIZZATO 21

22 OIC 19, Eliminazione Contabile (7) C) REGOLE CONTABILI- COSTO AMMORTIZZATO CON ELIMINAZIONE CONTABILE DEL DEBITO SENZA ELIMINAZIONE CONTABILE DEBITO DEL METODO COSTO AMMORTIZZATO La differenza fra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l ultimo valore contabile del debito originario costituisce utile o perdita da rilevare a CE (proventi o oneri finanziari) I Costi transazione vanno a CE come utile o perdita di eliminazione I costi di transazione rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito 22

23 OIC 19, Eliminazione Contabile (8) C) REGOLE CONTABILI- NO COSTO AMMORTIZZATO NO METODO CON ELIMINAZIONE CONTABILE DEL DEBITO O RIDUZIONE DEL VALORE DEBITO SENZA ELIMINAZIONE CONTABILE DEL DEBITO (in caso di riduzione degli interessi maturandi o proroga dei tempi) Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 COSTO AMMORTIZZATO Costi transazione vanno a CE (in relazione alla natura) nello stesso esercizio in cui si ha beneficio derivante da variazioni termini contrattuali. La differenza fra il valore nominale del debito ante e post ristrutturazione va a CE come provento finanziario BENEFICIO IMMEDIATO IL beneficio va a CE come Provento Finanziario. Costi transazione vanno a CE nello stesso esercizio in cui si ha beneficio (in relazione alla natura) BENEFICIO FUTURO Il beneficio va rilevato per competenza lungo la durata residua del debito Costi di transazione vanno tra i risconti attivi in proporzione ai benefici ottenuti 23

24 OIC 19, Eliminazione Contabile (9) C) REGOLE CONTABILI- NO COSTO AMMORTIZZATO Esempio 1) BENEFICIO IMMEDIATO derivante da stralcio del valore nominale parte del debito o degli interessi già maturati Valore nominale ante ristrutturazione 1000 Valore nominale post ristrutturazione 600 Costi ristrutturazione 100 PROVENTO FINANZIARIO = = 400 Debito ante ristrutturazione 1000 Costi Ristrutturazione 100 Debito post ristrutturazione 600 Provento Finanziario 400 Banca c/c

25 OIC 19, Eliminazione Contabile (10) C) REGOLE CONTABILI- NO COSTO AMMORTIZZATO Esempio 2) BENEFICIO FUTURO derivante da riduzione degli interessi ancora da maturare Valore nominale debito 5.000, scadenza a 5 anni, tasso interesse al 5% rinegoziato al tasso del 3%. Costi ristrutturazione 50. BENEFICIO RIDUZIONE TASSO: 5% - 3% = 2% BENEFICIO FUTURO ANNUO : 5000 x 2% = 100 BENEFICIO TOT NON ATTUALIZZATO: 100 x 5 = 500 BENEFICIO TOT ATTUALIZZATO ( flusso 100; tasso 5% anni 5) = 468, 54 Costi ristrutturazione/oneri finanziari 50 Banca c/c 50 Risconti sulla base della durata residua del debito Quota annua: 50 : 5 = 10 Risconto attivo (anno 1) 40 Costi ristrutturazione/oneri finanziari 40 Se i costi di ristrutturazione (Hp. 475) fossero superiori al beneficio attualizzato (468,54) il risconto sarà possibile solo per un valore pari allo stesso beneficio attualizzato. 25

26 OIC 19, Eliminazione Contabile (11) D) INFORMATIVA IN NOTA INTEGRATIVA Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l informativa integrativa, da fornire riguarda: 1) Informazioni sulle caratteristiche principali dell operazione di ristrutturazione del debito. 2) informazioni sugli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi successivi al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione, indicando alternativamente se le condizioni del piano sono state rispettate anche in relazione alla tempistica di realizzazione, o il fatto che il piano verrà rispettato nella sostanza anche se nell esercizio in corso non si sono rispettate tutte le condizioni. 3) le conseguenze e gli effetti che si stima si potranno verificare nel caso in cui non si potessero realizzare le condizioni previste nel piano 26

27 OIC 21, Partecipazioni Par 21 A statuisce che: le partecipazioni nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell OIC 19 Debiti più gli oneri accessori. 27

28 OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali Par 37 del principio 24 statuisce che nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni similari o equiparabili, le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell OIC 19 Debiti più gli oneri accessori. L OIC allineandosi a quanto statuito per le Immobilizzazioni materiali ha emendato anche il Par prevedendo che se il valore rivalutato di un bene immateriale risulta, negli esercizi successivi eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge» 28

29 OIC 25, Imposte sul Reddito Per recepire le modifiche recepite dall emendato Par. 35 dell OIC 12 è stato modificato anche il Par. 30 dell OIC 25 secondo cui: Per le imposte anticipate non è fornita l indicazione separata di quelle esigibili oltre l esercizio successivo. OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell esercizio. Ai sensi del novellato Par. 37 gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall OIC 12 o da altri principi contabili. In particolare a tal fine il riferimento è: 1. al Par. 101 dell OIC 12, «le eccedenze relative ai fondi sulle imposte dirette sono rilevate nella voce 20, Imposte sul reddito dell esercizio, correnti, differite e anticipate»; 1. al Par. 47 dell OIC 31, «le eccedenze di fondi sono contabilizzate fra i componenti positivi del reddito della classe avente la stessa natura». Disposizione allineata al Par. 56 dell OIC 12 per cui gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi eccedenti rispetto agli accantonamenti operati possono rientrare in A5 d) Altri ricavi e proventi, 29

30 OIC 32, Strumenti Finanziari Derivati I principali emendamenti all OIC 32 sono relativi: 1) All ambito di applicazione, emendato il Par.7 2) Classificazione e contenuto delle voci, emendato il Par. 33 e il Par. 34 3) Operazioni di copertura, emendato il Par.76 4) Coperture di fair value, emendato il Par. 105 La nuova disposizione è finalizzata: 1) a garantire il più possibile un allineamento con il corrispondente principio internazionale IFRS 9, Financial Instruments; 2) a chiarire la corretta classificazione degli utili e delle perdite computate al momento dell eliminazione contabile dei derivati non designati come di copertura. Ciò per superare la disposizione precedente che disciplinava solo esclusivamente la classificazione a conto economico delle variazioni positive e negative di fair value. 3) a prevedere che tutti gli effetti economici che interessano i derivati confluiscano in un univa voce. Ciò per superare le difficoltà tecniche emerse per separare le componenti realizzate da quelle non realizzate per un derivato valutato al fair value. 30

31 OIC 11: Finalità e postulati del bilancio d esercizio Pubblicato per la consultazione in 13 ottobre 2017, conclusasi al 13 novembre 2017 al momento OIC non ha ancora pubblicato versione definitiva. La bozza recepisce le modifiche relative alle nuove disposizioni previste dal D. Lgs 139/2015 nello specifico le modifiche apportate agli articoli 2423 e 2423-bis del codice civile. ASPETTI CRITICI 1) Postulato della CONTINUITA i 2) CRITERI DI LIQUIDAZIONE ED APPLICAZIONE OIC 5 3) Postulato della RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE ed operazione di LEASING (IFRS 16, obbligatorio a partire dai bilanci che iniziano il 1 gennaio 2019 per gli IFRS adopters dei Paesi Membri) STRUTTURA OIC 11 1) IL RUOLO DELL OIC 2) LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC 3) FINALITA DEL BILANCIO 4) POSTULATI DEL BILANCIO 31

32 OIC 11: RUOLO DELL OIC Ai sensi della L. n. 116 dell 11 agosto 2014 l OIC è l istituto nazionale per i principi contabili ed: emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile. PRINCIPI CONTABILI «la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili». POLITICA CONTABILE «l applicazione delle regole contabili (disposizioni legislative e principi contabili nazionali emanati dall OIC) tenuto conto delle opzioni normative ammesse e degli eventuali trattamenti contabili sviluppati dalla società ai sensi di quanto disciplinato dai postulati del 32

33 OIC 11: IL TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE DAGLI OIC Nel caso in cui i principi contabili emanati dall OIC non contengano una disciplina per specifichi fatti aziendali, la società deve prevedere un adeguato trattamento contabile determinato facendo riferimento a: 1 2 le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, in via analogica I postulati di bilancio 33

34 OIC 11: FINALITA DEL BILANCIO Il Paragrafo richiama le disposizioni civilistiche: a) L art.2423, comma 2, c.c. : il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio. b) L art. 2423, comma 3, c.c. se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo c) L art. 2423, comma 5, c.c. se, in casi eccezionali, l applicazione di una disposizione in materia di bilancio previste dal codice civile è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, tale disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato. 34

35 OIC 11: POSTULATI DEL BILANCIO Richiama le disposizioni civilistiche: a) Art 2423 bis disciplina i Principi di redazione del bilancio ; b) Art Redazione del bilancio ; c) Art ter Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico» NOVITA 1) nella versione ancora in bozza il numero degli stessi passa dai 16 previsti nella precedente versione dell OIC 11 del 30 maggio 2005 ai solo attuali 8. 1) il venir meno del postulato del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio per un impresa in funzionamento ( ciò come conseguenza dell introduzione nel nostro codice civile il criterio del fair value e del criterio del costo ammortizzato) 35

36 Postulati OIC 11 del 30 maggio Utilità dei bilanci per i destinatari e completezza dell informazione Bozza OIC 11 del 13 ottobre Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE 3 Comprensibilità ( chiarezza) 4 Neutralità (imparzialità) NEUTRALITA 5 Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l inclusione delle valutazioni prospettiche dell investitore 6 Prudenza PRUDENZA 7 Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale 8 comparabilità COMPARABILITA 9 omogeneità 10 Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei COSTANZA NEI CRITERI DI criteri di valutazione RILEVAZIONE 11 competenza COMPETENZA 12 Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio 13 Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell impresa in funzionamento 14 Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili 15 Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa e delle altre informazioni necessarie 16 Verificabilità dell informazione RILEVANZA PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA AZIENDALE 36

37 OIC 11: PRUDENZA Ribadita la contabilizzazione asimmetrica dei componenti economici con prevalenza del principio della prudenza rispetto a quello della competenza. Oltre alle fattispecie previste dall art c.c. bis c. 1, n.1, n. 2, n.5: «si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio» l OIC individua altre specifiche fattispecie: 1) Gli utili derivanti dall iscrizione di imposte anticipate ai sensi OIC 25 sono rilevati solo se ragionevolmente certi, cautela non prevista per le imposte differite. 2) L iscrizione nell attivo degli oneri pluriennali capitalizzabili solo se la recuperabilità è giudicata ragionevolmente certa 37

38 OIC 11: PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA AZIENDALE OIC richiama art c.c. bis, comma 1, n. 1, del codice civile che prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell attività e quindi tenendo conto del fatto che l azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito» OIC statuisce che «una società è in funzionamento finchè non intervengono le cause di scioglimento previste dall art del c.c. A tal fine gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale. Se gli amministratori sono a conoscenza del fatto che in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell esercizio intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d esercizio e darne adeguata informativa Le disposizioni dell OIC 11 sono allineate a quelle previste dall OIC 5-Bilanci in liquidazione- 38

39 OIC 11: RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE (sostanza dell operazione o del contratto) Ai sensi novellato art bis, c.1, n.1-bis c.c. «la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell operazione o del contratto» La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l analisi contrattuale al fine di individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni nonché la segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti. Da un unico contratto possono infatti scaturire più diritti o obbligazioni che richiedono una contabilizzazione separata. Viceversa da più contratti possono discendere effetti sostanziali che richiedono una contabilizzazione unitaria. OIC prevede specifici trattamenti nei pertinenti principi contabili (per OIC 23). 39

40 OIC 11: COMPETENZA Ai sensi art bis c.1, n. 3 c.c. «si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell esercizio indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento». La declinazione del postulato della competenza è contenuta nei seguenti principi: OIC 15, Crediti OIC 19, Debiti OIC 13, Rimanenze OIC 16, Immobilizzazioni Materiali OIC 24, Immobilizzazioni Immateriali 40

41 OIC 11: COSTANZA NEI CRITERI DI VALUTAZIONE Ai sensi art bis, c.1, n.6 c.c. «i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all altro deroghe sono consentite solo in casi eccezionali che vanno motivati in Nota Integrativa..» OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio, prevede disposizioni applicative nel caso di cambiamento del criterio di valutazione 41

42 OIC 11: RILEVANZA «Un informazione è rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari ( investitori, finanziatori e altri creditori) dell informazione di bilancio sulla base del bilancio della società». FATTORI QUANTITATIVI Prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Il processo valutativo può variare caso per caso PER LA RILEVANZA VANNO CONSIDERATI 1 2 FATTORI QUALITATIVI Considerano le caratteristiche peculiari dell operazione o dell evento la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari Art c.c. al c. 4 prevede la facoltà di derogare ad una statuita regola contabile purchè gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. In ogni caso il redattore di bilancio deve fornire spiegazioni in Nota Integrativa. Esempio: COSTO AMMORTIZZATO 42

43 OIC 11: COMPARABILITA Ai sensi art ter, c. 5 : «per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l importo della voce corrispondente dell esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità l adattamento o l impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella Nota Integrativa». OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell esercizio, disciplina la declinazione pratica di tale previsione e, in particolare, gli effetti che si producono sul bilancio comparativo in conseguenza dei cambiamenti di principi contabili o correzioni di errori rilevanti. 43

44 OIC 11: NEUTRALITA Il principio della neutralità costituisce un corollario della rappresentazione veritiera e corretta. Il redattore nel processo di formazione del bilancio deve essere condotto con neutralità. 44

45 Trattamento contabile del leasing «leasing è un contratto con il quale una parte, definito il locatore, mette a disposizione di un soggetto, il locatario, un bene che potrà essere utilizzato per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di una serie di corrispettivi» LEASING FINANZIARIO E una tipologia di leasing che trasferisce tutti i rischi e i benefici inerenti all attività oggetto di contratto al locatorio, conferendo a quest ultimo la possibilità al termine del contratto di esercitare il diritto ad acquistare la proprietà del bene (c.d. opzione di riscatto ). LEASING OPERATIVO Tipologia che viene generalmente definita in via residuale rispetto al leasing finanziario, è caratterizzato per l assenza dell opzione finale di acquisto del bene ed è limitato alla cessione da parte del locatore dell uso del bene per un periodo di tempo definito dietro pagamento di una serie di corrispettivi 45

46 Il leasing secondo Principi Nazionali Il LOCATORE deve indicare fra le immobilizzazioni, in modo separato, quelle date in locazione: B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria Il LOCATARIO INIZIO CONTRATTO PERIODICAMENTE FINE ESERCIZIO TERMIN DEL CONTRATTO Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 PRE-RIFORMA Iscrizione dell impegno nei conti d ordine Rilevazione del maxi-canone Rilevazione dei canoni di leasing da imputare a Conto Economico Aggiornamento della scrittura di impegno nei conti d ordine Determinazione del risconto Informazione in Nota Integrativa In caso di riscatto: -bene iscritto tra le immobilizzazioni al valore di riscatto POST-RIFORMA Rilevazione del maxi-canone Rilevazione dei canoni di leasing da imputare a Conto Economico Determinazione del risconto Informazione in Nota Integrativa In caso di riscatto: -bene iscritto tra le immobilizzazioni al valore di riscatto 46

47 Il leasing secondo Principi Internazionali Il trattamento contabile del contratto di leasing a livello internazionale è disciplinato dallo IAS 17. L aspetto rilevante è il criterio per individuare la tipologia di contratto di leasing. La classificazione viene fatta sulla base di alcuni indicatori previsti dallo IAS 17 in modo da definire se trattasi di un leasing finanziario o leasing operativo. INDICATORI Il contratto trasferisce la proprietà del bene al locatario al termine della locazione È prevista un opzione di acquisto a favore del locatario. Il prezzo del riscatto risulta sufficientemente basso per cui si presume a inizio contratto che l opzione verrà esercitata La durata del contratto copre la maggior parte della vita economica del bene All inizio del contratto il valore attuale dei pagamenti (canoni) è equivalente al valore corrente del bene locato L attività locata è di natura così particolare che solo il locatario la può utilizzare senza modifiche sostanziali 47

48 Locatore Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 Il leasing Finanziario STATO PATRIMONIALE Credito corrispondente ai beni concessi in leasing per un valore pari all investimento effettuato per i beni. I canoni di leasing percepiti dal locatore sono trattati come rimborso del capitale e come provento finanziario per il prestito concesso rilevato in base ad un tasso di rendimento periodico costante sull investimento ripartito per tutta la durata del contratto. Il ricavo della vendita avviene generalmente sulla base del fair value del bene oggetto di locazione oppure al valore attuale dei pagamenti attesi. L utile è determinato come differenza tra il ricavo ed il costo del venduto. 48

49 Locatario Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 Il leasing Finanziario STATO PATRIMONIALE Bene oggetto del contratto Iscritto al valore corrente o al valore attuale* dei pagamenti previsti * Attualizzazione al tasso implicito ossia quello che rende uguale il VA della somma dei pagamenti minimi alla somma del valore corrente del bene e dei costi diretti inziali del locatore **Oneri finanziari uguali alla differenza tra ammontare dei pagamenti totali e il valore dell attività Debito nei confronti locatore. Il debito diminuisce per il pagamento di canoni che vanno suddivisi fra oneri finanziari** e riduzione passività. CONTO ECONOMICO Ammortamento (IAS 16 o IAS 38) Al termine del contratto quando il bene viene ceduto ammortamento deve essere concluso Periodicamente bene sottoposto a Impairment Test 49

50 Il leasing ai sensi nuovo IFRS 16 IFRS 16, Leases emesso gennaio 2016 sarà in vigore per gli esercizi a partire dal 1 gennaio E ammessa applicazione anticipata a condizione che la società abbia applicato il nuovo IFRS 15 sui Ricavi o IFRS 16 LOCATARIO (Lesses) Unico modello contabilizzazione. Eliminata distinzione fra leasing finanziario e leasing operativo Aumentati i requisiti informativi LOCATORE (Lessors) Sostanzialmente invariato permane differenza fra finanziario e operativo 50

51 Il leasing ai sensi nuovo IFRS 16 ESCLUSIONI Contratti di locazione per la prosperazione o estrazione di minerali, petrolio, gas naturale e simili risorse non rinnovabili; I contratti di locazione per beni biologici detenuti da un locatario; Contratti per servizi in concessione Licenze di proprietà intellettuali concesse da un locatore; Diritti detenuti da un locatario sulla scorta di determinati accordi di licenza ESENZIONI Contratti di durata inferiore ai 12 mesi ( cd. Short-term lease) Contratti di locazione per beni di minor valore ( < dollari) 51

52 Determinanti del leasing LEASE CONTRATTO PERIODO d USO Un contratto o parte di esso che conferisce il diritto d uso di un bene per un periodo di tempo in cambio di un corrispettivo Un accordo tra due o più parti che crea diritti ed obblighi Il tempo totale per cui un bene è in uso al fine di soddisfare gli obblighi contrattuali con un cliente LEASE = BENE IDENTIFICATO + DIRITTO D USO PER UN PERIODO DI TEMPO Identified Assets Right of use- ROU

53 Componenti del pagamento 1) COMPONENTE FISSA Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio ) OPZIONE DI ACQUISTO 3) GARANZIA PER IL VALORE RESIDUO 4) PENALI PER CHIUSURA ANTICIPATA 5) COMPONENTE VARIABILE CHE DIPENDE DA INDICE O DA TASSO FISSO

54 Componenti del pagamento DIRITTO D USO PER UN PERIODO DI TEMPO Il cliente ha diritto ad ottenere i benefici economici derivanti dall uso del bene lungo tutto il periodo di utilizzo Il cliente ha diritto di stabilire come e per quale scopo viene utilizzato il bene lungo tutto il periodo di utilizzo Il cliente ha diritto di utilizzare il bene per tutto il periodo d uso, senza che il fornitore abbia il diritto di cambiare le istruzioni operative. + + oppure Il cliente ha progettato il bene in un modo che predetermina come e per quale scopo viene utilizzato il bene lungo tutto il periodo di utilizzo.

55 Contabilizzazione nello Stato Patrimoniale STATO PATRIMONIALE Beni in leasing al valore attuale dei pagamenti previsti Debito finanziario per i pagamenti futuri del leasing Ai sensi del Par. 47 dello IFRS 16 le attività e passività relative alla locazione devono essere presentate separatamente dalle altre attività e passività in bilancio La nuova normativa comporterà per le società un aumento delle attività in leasing e delle passività rilevate in bilancio per cui effetti sugli indici finanziari calcolati sul nuovo bilancio. 55

56 Contabilizzazione nel Conto Economico Conto Economico B. Valore della Produzione Ammortamenti dei beni in leasing C. Proventi ed oneri finanziari Oneri finanziari ( costo del leasing) Con il nuovo principio i costi per il leasing da operativi diventano finanziari. La modifica impatta positivamente sull EBITDA. 56

57 Contabilizzazione nel Rendiconto Finanziario Rendiconto Finanziario FLUSSI DA ATTIVITA OPEARTIVA NO FLUSSI DA ATTIVITA FINANZIARIA SI Con il nuovo IFRS 16 varia la tipologia dei flussi: viene meno il flusso di cassa relativo all attività operativa ed si generano flussi da attività finanziaria per il pagamento dei debiti in leasing 57

58 Bilancio Abbreviato e Bilancio Micro Micro Imprese Bilancio Abbreviato Bilanci Ordinari Attivo Stato Patrimoniale Ricavi Dipendenti in media Esenzioni Rendiconto Finanziario Nota Integrativa Relazione Sulla Gestione Rendiconto Finanziario Nota Integrativa limitata ad alcune voci >50 58

59 Bilancio Abbreviato Sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario Non espongono separatamente nello schema di stato patrimoniale gli ammortamenti e le svalutazioni. Questo NON significa certamente che non debbano più essere fatti ma solo che non appaiono nello schema. Recepiscono tutte le norme che riguardano gli strumenti finanziari derivati di cui a OIC n. 32 Hanno facoltà di poter iscrivere i crediti al presunto valore di realizzo e i debiti al valore nominale e non al costo ammortizzato Sono esonerate dalla redazione della relazione sulla Gestione se forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, 1) Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. 2) Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri usati in tale contesto. 59

60 SONO ESONERATE DALLA REDAZIONE: 1) del rendiconto finanziario; Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 Micro Bilancio 2) della nota integrativa purché in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16). Ci si riferisce all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, inclusi eventuali impegni verso imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime distintamente indicati e l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria 3) della relazione sulla gestione, eccetto in caso di azioni proprie (fattispecie molto rara nelle circostanze) 4) Sono inoltre esonerate dall applicare i criteri di valutazione per gli strumenti finanziari derivati. 60

61 NOVITA 2017 per Nota Integrativa Le novità di fine 2017 che entrano in vigore dal 1 gennaio 2017 riguardano: OIC 19, Debiti Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l informativa integrativa, da fornire riguarda: 1) caratteristiche principali dell operazione di ristrutturazione del debito. 2) informazioni sugli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi successivi 3) le conseguenze e gli effetti che si stima si potranno verificare nel caso in cui non si potessero realizzare le condizioni previste nel piano OIC 25, Imposte sul Reddito La nuova disposizione di fornire separata indicazione nella macro area C - Attivo circolante dei crediti derivanti dalle imposte anticipate (Voce C. II) distinguendoli dagli altri crediti. Anche in nota integrativa va data separata indicazione delle imposte anticipate 61

62 Rendiconto Finanziario Aspetti critici applicativi relativi ai bilanci al Ai sensi Documento CNDCEC, La Relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio del 2016», nel caso in cui la società sia obbligata a predisporre il Rendiconto Finanziario il testo deve essere cos modificato: «A nostro giudizio il bilancio di esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della.spa ( Srl, Soc. Coop.) al 31 dicembre 2016, del risultato economico e dei flussi di cassa per l esercizio chiuso in tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione» 62 62

63 La revisione delle poste critiche del bilancio 2016 Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 Liste di Controllo- Assirevi La Revisione del Contenuto e struttura del Rendiconto Finanziario ai sensi della Lista di Controllo : 90), 91, 92, 93,: Contenuto e Struttura del Rendiconto Finanziario; 94), 95), 96), 97),: Aggiunta, suddivisione e raggruppamento di flussi finanziari 98): Compensazione di Flussi Finanziari 99), 100), 101), 102), 103), 104), 105), 106), 107), 108), 109), 110), 111) 112), 113) 114), 115), 116), 117), 118), 119), 120), 121), 122), 123): Dettaglio delle disponibilità Liquide, Classificazione dei Flussi Finanziari, Attività operativa, Attività di investimento, Attività di Finanziamento, Casi particolari di Flussi Finanziari, Interessi e Dividendi, Imposte sul Reddito, Flussi Finanziari in Valuta estera, Strumenti Derivati, Acquisto e cessione rami d azienda, Operazioni non monetarie, Informazioni in Calce al Rendiconto Finanziario, Disposizioni di Prima Applicazione 63 63

64 D.Lgs 139/2015-Rendiconto Finanziario: ex art e 2425 ter del Codice Civile Art ante Riforma Art post riforma Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa. Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa Art ter ante riforma Art ter post riforma Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci. 64

65 Rendiconto Finanziario: aspetti critici applicativi 1) OIC 10 /2016: DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE L art. 12 del D.Lgs 139/2015 non prevede un eccezione all applicazione retrospettiva di tale previsione. Pertanto, in sede di prima applicazione del principio contabile, occorre presentare, ai fini comparativi, il rendiconto finanziario dell esercizio precedente 2) OIC 29, per la COMPARABILITÀ: applicazione retroattiva. Eccezioni: Istituto Nazionale di Ragioneria - Materiali del Convegno dell'8 Febbraio 2018 a) quando dopo aver fatto ogni ragionevole sforzo non è fattibile calcolare l effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio; b) quando la determinazione dell effetto pregresso risulti eccessivamente oneroso. NB : I DATI ATTESTANO CHE NON E STATA RISPETTATA LA COMPARABILITA 65

66 Rendiconto Finanziario: aspetti critici applicativi(segue) 3) Il Codice non stabilisce un contenuto minimo del RF ma ne indica gli obiettivi, non fornisce alcun riferimento al tipo di rendiconto da utilizzare, lasciando piena facoltà di scelta al redattore del bilancio. RICHIESTA DI PREVEDERE SCHEMA CIVILISTICO 4) Chiarimenti relativi a: - Un aspetto enfatizzato nel 2425-ter, che non trova riscontro nel principio internazionali, è il riferimento fatto alla necessità di indicare distintamente le operazioni avvenute con i soci. - Altra novità la previsione introdotta dal nuovo articolo 2425-ter di evidenziare la composizione (oltre che l'ammontare) delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio 66

67 Finalità informative del RF (OIC 10, Par. 3) a) le disponibilità liquide prodotte/assorbite dall attività operativa e le modalità di impiego/copertura. b) la capacità della società di affrontare gli impegni finanziari a breve termine; c) la capacità della società di autofinanziarsi 67

68 RF e Flussi Finanziari Il rendiconto finanziario è un prospetto contabile che presenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute in un determinato esercizio. I flussi finanziari rappresentano un aumento o una diminuzione dell ammontare delle disponibilità liquide. I flussi finanziari presentati nel rendiconto finanziario derivano: dall attività operativa, dall attività di investimento dall attività di finanziamento Le disponibilità liquide sono rappresentate dai depositi bancari e postali, dagli assegni e dal denaro e valori in cassa. Le disponibilità liquide comprendono anche depositi bancari e postali, assegni e denaro e valori in cassa espressi in valuta estera ( OIC 14 Disponibilità liquide ). OIC N. 10 adotta una definizione ristrettiva di liquidità a differenza del principio contabile internazionale IAS 7 68

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