DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME LORO SEDI. e p.c. AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI LORO SEDI
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1 29 maggio 2000 DIP.ALIM.NUTR.SAN.PUB.VET.UFF.XI /24320/AG.90/1861 Rispetto del divieto di somministrare ai ruminanti le proteine di mammifero O.M. 28 luglio 1994 AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA SERVIZI VETERINARI DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME e p.c. AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI ALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA - ROMA AI POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA AGLI UFFICI VETERINARI ADEMPIMENTI CEE AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI AL MINISTERO DELL INDUSTRIA COMMERCIO ED ARTIGIANATO AL MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DOGANE ED IMPOSTE DIRETTE AL COMANDO CARABINIERI PER LA SANITA ALLA FNOVI FEDERAZIONE ITALIANA ORDINI VETERINARI ALL AIA ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLEVATORI ALL AISA ASSOCIAZIONE INDUSTRIA SALUTE ANIMALE ALL ASSALZOO ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ALIMENTI ZOOTECNICI
2 Si fa riferimento e seguito alla nota di questo Dipartimento prot. n /24320/AG.90/1592 del 10 maggio 2000 di pari oggetto per trasmettere le Linee guida per l attuazione delle buone pratiche di fabbricazione e distribuzione dei mangimi per ruminanti finalizzate al rispetto del divieto di somministrare ai ruminanti le proteine derivate da tessuti di mammiferi come richiesto dalla Commissione Europea. Si invitano codesti Assessorati a voler assicurare una capillare diffusione delle Linee guida allegate a tutti gli operatori del settore zootecnico - mangimistico insistenti sul territorio di propria competenza. Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si ringrazia per la gentile collaborazione. IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO (firmato Romano Marabelli)
3 LINEE GUIDA PER L ATTUAZIONE DELLE BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI MANGIMI PER RUMINANTI FINALIZZATE AL RISPETTO DEL DIVIETO DI SOMMINISTRARE AI RUMINANTI LE PROTEINE DERIVATE DA TESSUTI DI MAMMIFERI (ORDINANZA MINISTERIALE 28 LUGLIO 1994) La presente linea guida è stata elaborata alla luce dell esperienza fino ad oggi acquisita da parte degli organismi territoriali di controllo. Alcuni parametri di verifica sono risultati particolarmente critici e vanno pertanto sottoposti a particolare attenzione da parte dei produttori di mangimi al fine di prevenire il rischio della presenza di tracce di proteine di tessuti di mammiferi negli alimenti per ruminanti (contaminazione crociata). Si invitano pertanto gli operatori del settore a mettere in atto le presenti linee guida durante la fabbricazione e distribuzione di mangimi per ruminanti al fine di minimizzare il rischio potenziale relativo alla contaminazione crociata. 1 Materie prime e semilavorati. Gestione delle materie prime e semilavorati : a) predisporre una mappatura per l identificazione precisa e visibile dei silos delle materie prime con informazioni sulla natura della materia prima immessa, data di carico, quantità, data esaurimento scorta; b) predisporre la registrazione dei fornitori (scelta dei fornitori in funzione della loro affidabilità - monitoraggio dei sistemi di produzione e movimentazione attuati dai fornitori); c) prevedere una scheda di valutazione dei fornitori o un elenco di fornitori affidabili; d) individuare le tipologie di farine di ossa, farine di carne e farine di carne e di ossa utilizzate nel mangimificio e la loro composizione percentuale, accertare la loro idoneità all impiego come mangimi in conformità alle norme vigenti nonché l indicazione del numero di riconoscimento dell impianto di produzione autorizzato ai sensi dell articolo 11 del D.Lg.vo 508/92; e) predisporre una scheda identificativa di ogni materia prima acquistata; f) richiedere al fornitore la certificazione di assenza di farine di carne ed ossa nelle materie prime diverse da quelle previste al punto d); g) conservare la certificazione che accompagna le partite * *per le partite di proteine animali trasformate importate, scambiate o prodotte sul territorio nazionale tale certificazione è quella prevista dalla nota del Ministero della Sanità prot. n /SP.44/137 del 12 gennaio 1999.
4 h) predisporre un sistema di autocontrollo della partita acquistata (prelievo di campioni); le materie prime da sottoporre a particolare attenzione sono le farine di pesce, farine di macello avicolo, fosfato di ossa (fosfati) e farine proteiche vegetali; i) assicurarsi che ogni partita immagazzinata possa essere identificata mediante attribuzione del numero di lotto; j) registrare i trasportatori con annotazione della tipologia del carico. 2. Procedure Operative Standard e di autocontrollo codificate da parte del produttore. Ogni singola Azienda dovrà predisporre specifiche procedure operative standard seguendo i sotto riportati parametri: a) individuazione della figura del responsabile di produzione dell impianto ed eventualmente, se nello stabilimento sono attive più linee di lavorazione, l individuazione dei responsabili dei singoli processi produttivi; b) preparazione del personale (corsi di formazione, corsi di aggiornamento, precise istruzioni interne); c) definizione di un organigramma che specifichi i compiti del personale (comprese le funzioni vicarianti); d) stesura di un mansionario a disposizione dei sistemi di controllo interni e di quelli ufficiali; e) differenziazione del personale addetto ai controlli da quello addetto alla produzione; f) adozione di procedure che consentano di evitare fenomeni di cross-contaminazione degli impianti di scarico, dei sistemi di trasporto nel mangimificio e di tutte le altre apparecchiature di lavorazione (mulini, miscelatori, pellettatrici, ecc.), con particolare attenzione agli impianti di raffreddamento post-pellettatura; g) compilazione ed archiviazione dei dati relativi alle singole lavorazioni (schede delle formulazioni); h) esecuzione dell autocontrollo e registrazione dei risultati (prelievi di campioni significativi di ogni tipo di mangime); i) predisposizione di procedure atte a prevenire la contaminazione dell impianto di produzione e delle relative procedure di bonifica; j) registrazione degli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti; k) identificazione e controllo dei punti critici dei processi; l) registrazione delle fasi fondamentali del procedimento di fabbricazione; m) registrazione delle lavorazioni con annotazione di: data di lavorazione ora di inizio lotto delle materie prime impiegate durata della lavorazione quantità prodotte identificazione partita con n. lotto finale e data di produzione ora di fine lavorazione. tale registrazione ricade nei compiti del responsabile di produzione e/o del processo produttivo.
5 Particolare attenzione deve essere dedicata agli impianti che non dispongono di linee produttive separate per ruminanti e monogastrici. Per le linee produttive non separate è buona prassi che siano previste, prima di produrre mangimi per ruminanti, un numero di lavorazioni di mangime non contenente farine derivate da mammiferi sufficienti ad eliminare/ridurre il più possibile il rischio di trascinamento. Tale numero di lavorazioni deve essere annotato sul registro delle lavorazioni con l individuazione certa dei responsabili delle operazioni. In ogni caso si suggerisce di attivare nuove linee da destinare alla produzione di mangimi per ruminanti. La gestione delle attività atte a garantire la qualità del prodotto dovrebbe essere affidata a personale dedicato. 3. Confezionamento, stoccaggio e spedizione. Corretta gestione del confezionamento, stoccaggio e spedizione: a) dotazione di un sistema computerizzato a banda di riconoscimento magnetica per gli automezzi di trasporto; b) verifica sul documento di trasporto dell eventuale numero di lotto della partita commercializzata; c) presenza di linee di carico ed automezzi dedicati per il trasporto di mangimi destinati ai ruminanti; d) presenza di punti di scarico e confezionamento dei mangimi per ruminanti nettamente separati da quelli per monogastrici; e) indicazione in etichetta della data di conservazione minima, alla quale fa riferimento la data di produzione, espressa con il giorno, il mese e l anno; f) indicazione in etichetta della data di produzione e del numero di lotto della partita; g) presenza della seguente indicazione sull etichetta degli alimenti composti che contengono proteine derivate da tessuti di mammiferi e destinati ad animali diversi da quelli familiari: questo alimento composto contiene proteine derivate da tessuti di mammiferi di cui è vietata la somministrazione ai ruminanti. Tale disposizione non si applica agli alimenti composti che contengono le proteine derivate da tessuti di mammiferi consentite; h) presenza di un sistema di verifica costante delle indicazioni presenti sul cartellino per evitare errori di stampa o di compilazione; i) presenza di procedure codificate atte a prevenire la contaminazione in fase di confezionamento e stoccaggio e delle relative procedure di bonifica. 4. Mezzi di trasporto. Ogni singola Azienda dovrà predisporre specifiche procedure di controllo dei mezzi di trasporto seguendo i sotto riportati parametri: a) controllo igienico sanitario dei mezzi di trasporto ed effettuazione delle operazioni di pulizia tra un carico e l altro. Particolare attenzione dovrà essere posta ai sistemi di trasporto di mangime sfuso a più scomparti e con unico punto di scarico;
6 b) presenza di accessi per i veicoli destinati all introduzione nello stabilimento delle materie prime separati da quelli destinati al trasporto in uscita dei prodotti finiti. Questo requisito va mantenuto soprattutto in caso di trasporto di mangimi sfusi. Si ritiene inoltre indispensabile evitare che i mezzi di trasporto di materie prime vengano anche impiegati per la successiva movimentazione di mangimi sfusi destinati ai ruminanti. In alternativa dovranno essere adottate le misure di salvaguardia previste per le linee di produzione promiscue; c) prevenzione della contaminazione dei mezzi di trasporto e di bonifica; d) verifica dei mezzi di trasporto in entrata e in uscita dal mangimificio per accertare che siano adeguatamente puliti in modo da evitare cross-contaminazioni; e) registrazione cronologica ed individuabile di carico e spedizione del prodotto finito; f) registrazione della sequenza dei materiali trasportati; g) registrazione dei carichi effettuati dai trasportatori. Si rammenta l utilità del prelievo del campione in contraddittorio previsto dal comma 7 dell articolo 18 della legge15 febbraio 1962, n Prelievo di campioni di materie prime e/o mangimi finiti Procedere ad un numero di campionamenti delle partite di materie prime e di prodotti finiti idoneo al loro corretto controllo. Dato che la presenza di frammenti di osso può non essere uniforme nel mangime, sia per problemi di demiscelazione, sia per possibili fenomeni di trascinamento durante le lavorazioni, vanno effettuati almeno 8 prelievi in punti differenti dello stesso lotto di produzione, ciascuno di peso non inferiore ai 500 g. Tali campioni elementari, concorrono alla costituzione di un campione globale, il cui peso non deve essere inferiore ai 4 Kg. Da tale campione globale, ottenuto per omogeneizzazione dei campioni elementari, si ottiene per riduzione il campione finale, costituito da aliquote tra di loro omogenee, di peso non inferiore ai 500 g. (riferimento DM. 20 aprile 1978, G.U. 15 giugno 1978, n.165) Predisporre un sistema di registrazione dei controlli al fine di documentare gli esiti analitici delle partite controllate. 6. Controlli analitici a) Esame microscopico o altri metodi idonei (DM 13 aprile 1994, pubblicato sul supplemento ordinario n.82 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 123 del 28 maggio Serie generale); b) Controlli per la caratterizzazione del prodotto; c) Valutazione qualitativa (colore aspetto odore ecc.) analisi centesimale. 7.Gestione dei mangimi non conformi. Per una gestione corretta dei mangimi non conformi: a) prevedere una procedura di informazione che consenta l immediata sospensione della somministrazione dei mangimi ai ruminanti in caso di irregolarità evidenziate dal
7 mangimificio o segnalate dal territorio e l immediata attivazione delle Autorità sanitarie competenti; b) nei casi di cui al punto precedente provvedere al ritiro del prodotto; c) prevedere una procedura codificata di recupero dei mangimi risultati irregolari all interno dello stabilimento; d) gestire con particolare attenzione i mangimi ritirati presso i clienti e in stabilimento. Se tali mangimi risultano ancora idonei all alimentazione degli animali, qualora contenenti proteine di tessuti di ruminanti, possono essere utilizzati in piccole percentuali esclusivamente per la fabbricazione di mangimi non destinati all alimentazione dei ruminanti con le precauzioni necessarie al fine di evitare il fenomeno di trascinamento di detti mangimi nelle produzioni successive; e) elaborare una procedura codificata per una corretta utilizzazione dei recuperi di lavorazione che consideri in modo particolare le caratteristiche di composizione dei prodotti recuperati; f) identificazione certa dei responsabili delle operazioni di recupero dei mangimi irregolari.
SANITA SERVIZI VETERINARI PROVINCE AUTONOME LORO SEDI AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI LORO SEDI ALL ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA ROMA
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